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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2781 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Domitilla Ambrosio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Fergola, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 18.06.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte e ne hanno richiesto l'accoglimento e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 05.12.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Roma il 05.05.2003 con
[...]
registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno CP_1
2003 atto n. 798, parte 1, Serie 01 scegliendo il regime della separazione dei beni;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (28.06.2003), Per_1
Per_ (22.10.2004), (18.03.2009) e (18.03.2009); Per_4
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in
IG RO (RM), alla Via dello Sboccatore n.3/58, ove veniva fissata la residenza familiare e su cui gravavano due ratei mensili per un importo complessivo di euro 1.000,00 circa;
- che il marito svolgeva attività di libero professionista e percepiva un reddito annuo lordo di euro 100.000,00 circa ed era comproprietario di due immobili a
Roma e OR EL (CH);
- di essere disoccupata per essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia e di non avere ulteriori entrate.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la Per_ separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita paterno, Per_4
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 4.000,00 mensili (euro 1.000,00 per ciascun CP_1 figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 1.500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 13.05.2025 , il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- di essere avvocato libero professionista e di guadagnare euro 2.000,00 mensili circa per aver dovuto diminuire la propria attività lavorativa a causa di diverse problematiche di salute;
- che la moglie era laureata in giurisprudenza e nel tempo aveva frequentato diversi corsi, era insegnante certificata di diverse discipline (Shakti Dance, Kundalini
Yoga e altro), aveva svolto diverse attività in presenza e da remoto nonché era stata amministratore unico di due società, con cui aveva aperto e successivamente ceduto delle attività commerciali;
- di provvedere in via esclusiva al pagamento dei ratei mensili cointestati gravanti sulla casa coniugale per un importo complessivo di euro 1.000,00 mensili circa;
- che la figlia frequentava il terzo anno della Scuola di Osteopatia Animale Per_1
Educam e svolgeva lavori saltuari di collaborazione nel settore veterinario, ed era parzialmente autonoma;
Per_
- che la figlia era iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e lavorava stabilmente da tempo presso la Fondazione Per lo Sviluppo Sostenibile
Percependo un reddito annuo di circa euro 6.000,00.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi e disporsi Per_ l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento presso la Per_4 madre nella casa coniugale e diritto di visita del padre, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli minori di euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.06.2025 comparivano le parti personalmente le quali rappresentavano di avere raggiunto un accordo e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati e il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2781/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 21.12.1968 e , nato a [...] il [...] alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. entro 30 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione e alla pubblicazione del provvedimento il si obbliga a trasferire sia la sua CP_1 quota del 50% di nuda proprietà della casa coniugale sita in IG RO
(RM) Via dello Sboccatore n.3/58 (Foglio 13, part 738, cat A7) ai quattro figli Per_ Per_
e sia il relativo diritto di usufrutto in Per_1 Controparte_2 favore della moglie e la si obbliga contestualmente a trasferire la sua CP_1 quota del 50% di nuda proprietà della casa coniugale ai figli, riservandosi l'usufrutto.
Il si allontanerà entro un mese dall'udienza Presidenziale CP_1 portando con sé i propri beni personali.
Le spese straordinarie relative all'immobile IG RO (RM) Via dello Sboccatore n.3/58, di competenza dei titolari del diritto di nuda proprietà, saranno sopportate per i primi 10 anni nella misura dell'80% dal e CP_1 del 20% dalla . Le spese necessarie per l'atto di trasferimento della CP_1 nuda proprietà e del diritto di usufrutto saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Il continuerà a pagare le rate del mutuo fino alla sua CP_1 estinzione. Le predette disposizioni patrimoniali costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3. dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
Per_
4. dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Per_4 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
5. dispone l'assegnazione della casa familiare alla in qualità di CP_1 genitore collocatario dei figli minori;
6. dispone che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, nei weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
21.00, nonché nelle settimane in cui i figli sono nel weekend con la madre due pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, mentre nelle settimane in cui i figli sono nel weekend con il padre un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore
20.00; Nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, con alternanza durante le festività così come indicata dai rispettivi difensori nei propri scritti difensivi;
7. dispone che il padre versi alla madre a favore dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00), pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) Per_ ciascuno, per il concorso al mantenimento dei figli minori e ed € Per_4
Per_ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ciascuna per le figlie e Per_1 maggiorenni e non completamente indipendenti economicamente. Detto importo verrà adeguato annualmente, come per legge, in base agli indici
ISTAT;
8. dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e Per_ Per_ ricreative dei figli e saranno a carico Per_1 Controparte_2 all'80% del e 20% della e verranno determinate in base CP_1 CP_1 al Protocollo del Tribunale Civile di Civitavecchia;
9. i coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi anche per l'espatrio;
10. spese compensate.
Civitavecchia, li 08 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2781 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Domitilla Ambrosio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Armando Fergola, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 18.06.2025 le parti hanno depositato conclusioni congiunte e ne hanno richiesto l'accoglimento e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al
Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 05.12.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito civile in Roma il 05.05.2003 con
[...]
registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno CP_1
2003 atto n. 798, parte 1, Serie 01 scegliendo il regime della separazione dei beni;
Per_
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (28.06.2003), Per_1
Per_ (22.10.2004), (18.03.2009) e (18.03.2009); Per_4
- che i coniugi erano proprietari, per la quota di ½ ciascuno, dell'immobile sito in
IG RO (RM), alla Via dello Sboccatore n.3/58, ove veniva fissata la residenza familiare e su cui gravavano due ratei mensili per un importo complessivo di euro 1.000,00 circa;
- che il marito svolgeva attività di libero professionista e percepiva un reddito annuo lordo di euro 100.000,00 circa ed era comproprietario di due immobili a
Roma e OR EL (CH);
- di essere disoccupata per essersi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia e di non avere ulteriori entrate.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la Per_ separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli e con collocamento prevalente presso la madre con diritto di visita paterno, Per_4
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 4.000,00 mensili (euro 1.000,00 per ciascun CP_1 figlio) oltre al 100% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 1.500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 13.05.2025 , il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- di essere avvocato libero professionista e di guadagnare euro 2.000,00 mensili circa per aver dovuto diminuire la propria attività lavorativa a causa di diverse problematiche di salute;
- che la moglie era laureata in giurisprudenza e nel tempo aveva frequentato diversi corsi, era insegnante certificata di diverse discipline (Shakti Dance, Kundalini
Yoga e altro), aveva svolto diverse attività in presenza e da remoto nonché era stata amministratore unico di due società, con cui aveva aperto e successivamente ceduto delle attività commerciali;
- di provvedere in via esclusiva al pagamento dei ratei mensili cointestati gravanti sulla casa coniugale per un importo complessivo di euro 1.000,00 mensili circa;
- che la figlia frequentava il terzo anno della Scuola di Osteopatia Animale Per_1
Educam e svolgeva lavori saltuari di collaborazione nel settore veterinario, ed era parzialmente autonoma;
Per_
- che la figlia era iscritta alla facoltà di Scienze Politiche e lavorava stabilmente da tempo presso la Fondazione Per lo Sviluppo Sostenibile
Percependo un reddito annuo di circa euro 6.000,00.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi e disporsi Per_ l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocamento presso la Per_4 madre nella casa coniugale e diritto di visita del padre, disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli minori di euro 600,00 mensili (euro
300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 18.06.2025 comparivano le parti personalmente le quali rappresentavano di avere raggiunto un accordo e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati e il Giudice rimetteva la causa in decisione al
Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2781/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 21.12.1968 e , nato a [...] il [...] alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. entro 30 giorni dall'omologa delle condizioni di separazione e alla pubblicazione del provvedimento il si obbliga a trasferire sia la sua CP_1 quota del 50% di nuda proprietà della casa coniugale sita in IG RO
(RM) Via dello Sboccatore n.3/58 (Foglio 13, part 738, cat A7) ai quattro figli Per_ Per_
e sia il relativo diritto di usufrutto in Per_1 Controparte_2 favore della moglie e la si obbliga contestualmente a trasferire la sua CP_1 quota del 50% di nuda proprietà della casa coniugale ai figli, riservandosi l'usufrutto.
Il si allontanerà entro un mese dall'udienza Presidenziale CP_1 portando con sé i propri beni personali.
Le spese straordinarie relative all'immobile IG RO (RM) Via dello Sboccatore n.3/58, di competenza dei titolari del diritto di nuda proprietà, saranno sopportate per i primi 10 anni nella misura dell'80% dal e CP_1 del 20% dalla . Le spese necessarie per l'atto di trasferimento della CP_1 nuda proprietà e del diritto di usufrutto saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Il continuerà a pagare le rate del mutuo fino alla sua CP_1 estinzione. Le predette disposizioni patrimoniali costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
3. dispone che ciascuna parte provveda autonomamente al proprio mantenimento;
Per_
4. dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Per_4 con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
le decisioni di maggior interesse per i minori ed inerenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni, delle esigenze e dell'inclinazione naturale di figli;
5. dispone l'assegnazione della casa familiare alla in qualità di CP_1 genitore collocatario dei figli minori;
6. dispone che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diverso accordo, nei weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
21.00, nonché nelle settimane in cui i figli sono nel weekend con la madre due pomeriggi infrasettimanali, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, mentre nelle settimane in cui i figli sono nel weekend con il padre un pomeriggio infrasettimanale, il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore
20.00; Nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno, con alternanza durante le festività così come indicata dai rispettivi difensori nei propri scritti difensivi;
7. dispone che il padre versi alla madre a favore dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00), pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) Per_ ciascuno, per il concorso al mantenimento dei figli minori e ed € Per_4
Per_ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ciascuna per le figlie e Per_1 maggiorenni e non completamente indipendenti economicamente. Detto importo verrà adeguato annualmente, come per legge, in base agli indici
ISTAT;
8. dispone che le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e Per_ Per_ ricreative dei figli e saranno a carico Per_1 Controparte_2 all'80% del e 20% della e verranno determinate in base CP_1 CP_1 al Protocollo del Tribunale Civile di Civitavecchia;
9. i coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi anche per l'espatrio;
10. spese compensate.
Civitavecchia, li 08 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso