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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4982/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 17.09.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 18.09.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. TESON LUCIO e l'avv. MUSTO Parte_1 Parte_2
PASQUALE hanno concluso come da nota depositata in data 7/11/2025 per e 'avv. PORCELLI AGRIPPINA ha concluso come da nota Controparte_1 Parte_3 depositata in data 03/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:37 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4982/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4982/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. TESON LUCIO e dall'avv. MUSTO PASQUALE C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Latina (LT), via G.B. Vico n. 45, in virtù di procura alle liti in atti;
attrici contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. PORCELLI AGRIPPINA ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti n.15, in virtù di procura alle liti in atti;
convenute
OGGETTO: petitio hereditatis; continuità delle trascrizioni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – le signore
[...] CP_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo sig.
[...] Parte_3
Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: - accertare e dichiarare che la vettura Nissan targata
ET160CH telaio SJNFCAJ10U2892670 è di proprietà delle attrici nella misura della metà ciascuna ex art.581
c.c., per averla acquisita tramite accettazione d'eredità nella successione del de cuius , deceduto Persona_1 il 5.7.2021; - accertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità ex art.1418 o disporre l'annullamento ex art.1441
c.c., con conseguente inefficacia, dell'atto di compravendita della vettura Nissan targata ET160CH telaio
SJNFCAJ10U2892670 avvenuto il 29.7.2021 in Latina tra la cedente e l'acquirente Parte_3 [...]
, ordinandole l'immediata consegna alle aventi diritto del veicolo, del Certificato di proprietà e CP_1 della carta di circolazione. - Voglia infine ordinare al PRA di Latina la trascrizione dell'emananda sentenza
e/o la cancellazione dell'annotazione n.2) J067152K risultante dal certificato cronologico attestante la compravendita del 29.7.2021. Vittoria di spese, competenze ed onorari.”, deducendo: - di essere rispettivamente la figlia e la coniuge superstite del signor , deceduto ab intestato il 5.7.2021 (all. Persona_2
1, citazione), e di averne accettato l'eredità puramente e semplicemente, giusto atto notarile del 14.7.2022, rep.
86645 racc.16410 (all. 2, citazione); - di aver vanamente richiesto, tramite missiva del precedente legale (all.
4, citazione), alla convenuta , ultima compagna del de cuius, la riconsegna dell'autovettura Controparte_1
Nissan tg. ET160CH, telaio SJNFCAJ10U2892670, - acquistata dal de cuius il 23.01.2014 e, dunque, ricadente nell'asse ereditario -, la quale, purtuttavia, aveva negato la stessa, asserendo di esserne legittima proprietaria avendola detenuta unitamente al defunto e sopportatene anche le spese d'acquisto (all. 5, citazione); - di aver appreso che il predetto veicolo era stato acquistato a non domino proprio dalla convenuta sig.ra CP_1 mediante atto di cessione proveniente dalla sig.ra madre del defunto, attraverso una
[...] Parte_3 compravendita operata ex art. 2688 c.c. attraverso un “salto di continuità della trascrizione” (all. 3, citazione).
Le convenute e costituitesi in giudizio con comparsa di Controparte_1 Parte_3 costituzione e risposta depositata il 19.1.2023, hanno contestato la domanda attorea, chiedendone la totale reiezione, evidenziando, in particolare, la sig.ra di aver convissuto stabilmente con il de cuius dal 2017, CP_1 sino alla data del decesso e di aver condiviso con il convivente le spese familiari, ivi comprese le rate dell'autovettura Nissan, in uso alla famiglia e al cui acquisto occorso il 23.1.2014 aveva contribuito anche la sig.ra Pt_3
Concludevano così per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, contarriis reiectis- rigettare in toto ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, avanzata nei confronti delle IG.ra e CP_1
IG.ra perché del tutto prive di fondamento in diritto, come in fatto, con ogni conseguenza di Parte_3 legge e per l'effetto dichiarare la legittima proprietà del mezzo Nissan Qashqai Tg ET160CH in capo alla
IG.ra , con ogni conseguenza di legge. Condannare le attrici IG.ra e IG.ra CP_1 Parte_1 [...] per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. anche in via equitativa che verrà ritenuta di giustizia, da Parte_2 quantificarsi all'esito del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distarsi in favore del difensore antistatario.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata dal G.I., concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Ai fini della presente decisione è opportuno operare un corretto inquadramento giuridico della fattispecie che qui occorre.
Ed invero, ad avviso di questo G.I., la domanda attorea sottoposta all'attenzione del Tribunale è agevolmente riconducibile in seno all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 533 c.c. dedicato alla petizione ereditaria, ossia all'azione con cui l'erede chiede l'accertamento di tale sua qualità al fine di ottenere la consegna dei beni ereditari da chi li possiede a titolo di erede ("possessor pro herede") o senza titolo ("possessor pro possessore").
Sotto il profilo dell'onere probatorio, chi agisce in petizione ereditaria deve, dunque, semplicemente provare la morte del de cuius, la propria qualità di erede, il possesso da parte del convenuto dei beni reclamati ed, infine, l'appartenenza degli stessi al patrimonio ereditario (Cass. n. 2211/1979; Cass. n. 11813/1992; Cass. n.
13785/2004; da ult. Cass. n. 7871/2021).
Tanto premesso, la domanda di petitio hereditatis formulata dalle odierne attrici merita integrale accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Dalla documentazione versata in atti, risultano circostanze pacifiche, documentate e, comunque, non contestate che il sig. fosse proprietario, sin dal 23.1.2014, dell'autovettura Nissan tg. ET160CH, telaio Persona_1
SJNFCAJ10U2892670, oggetto di domanda e che, alla data del suo decesso, occorsa il 5.7.2021, il predetto bene fosse ricaduto nel suo patrimonio ereditario.
Risulta altrettanto documentata la qualità di eredi pure e semplici delle odierne parti attrici giusta accettazione dell'eredità del de cuius tramite atto a rogito del Notar di Latina del 14.7.2022, rep. 86645 Persona_3 racc.16410, ivi registrato il 21.07.2022 al n. 12399 S. 1T (all. 2, citazione).
Da ultimo, infine, risulta parimenti non contestata e ammessa dalla stessa parte convenuta , il Controparte_1 possesso dell'autovettura oggetto di richiesta, sicché sarà soltanto quest'ultima l'unica legittimata passiva alla domanda attorea di restituzione, difettando, per contro, legittimazione passiva in capo alla convenuta signora
Pt_3
Ciò posto, dal certificato cronologico del PRA allegato dalle attrici al proprio atto di citazione (all. 3), si evince che la convivente more uxorio del de cuius, qui odierna convenuta , fosse divenuta Controparte_1 proprietaria, tramite scrittura privata del 29/7/2021 -, e, dunque, in data successiva alla morte del sig. Pt_1
(5.7.21) e prima dell'accettazione dell'eredità di quest'ultimo da parte delle attrici (14.7.22)-, dell'autovettura oggetto di richiesta per averla, a sua volta, acquistata dalla signora Parte_3
Orbene, come noto, gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico sono beni il cui trasferimento deve essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2683, n. 3), c.c., reso pubblico col mezzo della trascrizione con la conseguenza che «le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.» (art. 2668 c.c.).
Ciò posto, nel caso di specie, allora l'acquisto dell'autovettura per cui è causa da parte della convenuta con
“salto delle continuità delle trascrizioni” è inefficace e, dunque, non opponibile alle odierne parti attrici, difettando la trascrizione del precedente acquisto.
Ne consegue, in definitiva, che la convenuta è nel possesso di un bene ereditario sine titulo Controparte_1
e, in quanto tale, andrà condannata alla sua restituzione in favore delle odierne parti attrici.
La sentenza è un titolo che l'Ufficio territorialmente competente è tenuto a trascrivere senza necessità di specifico ordine.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_3
b) in accoglimento della domanda attorea, accertata la qualità di eredi delle odierne attrici e accertata altresì l'inefficacia dell'acquisto dell'autoveicolo di cui in parte motiva da parte della convenuta
, condanna quest'ultima alla consegna immediata in favore delle attrici Controparte_1 dell'autoveicolo Nissan targata ET160CH, telaio SJNFCAJ10U2892670, nonché del certificato di proprietà e della carta di circolazione del predetto mezzo;
c) condanna altresì la sola convenuta a rimborsare alle attrici le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 1.278,00 per compensi di avvocato, euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 17.09.2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 18.09.2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. TESON LUCIO e l'avv. MUSTO Parte_1 Parte_2
PASQUALE hanno concluso come da nota depositata in data 7/11/2025 per e 'avv. PORCELLI AGRIPPINA ha concluso come da nota Controparte_1 Parte_3 depositata in data 03/11/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:37 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4982/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4982/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. TESON LUCIO e dall'avv. MUSTO PASQUALE C.F._2 ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Latina (LT), via G.B. Vico n. 45, in virtù di procura alle liti in atti;
attrici contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentate e difese dall'avv. PORCELLI AGRIPPINA ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti n.15, in virtù di procura alle liti in atti;
convenute
OGGETTO: petitio hereditatis; continuità delle trascrizioni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le signore e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – le signore
[...] CP_1
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo sig.
[...] Parte_3
Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: - accertare e dichiarare che la vettura Nissan targata
ET160CH telaio SJNFCAJ10U2892670 è di proprietà delle attrici nella misura della metà ciascuna ex art.581
c.c., per averla acquisita tramite accettazione d'eredità nella successione del de cuius , deceduto Persona_1 il 5.7.2021; - accertare e dichiarare, per l'effetto, la nullità ex art.1418 o disporre l'annullamento ex art.1441
c.c., con conseguente inefficacia, dell'atto di compravendita della vettura Nissan targata ET160CH telaio
SJNFCAJ10U2892670 avvenuto il 29.7.2021 in Latina tra la cedente e l'acquirente Parte_3 [...]
, ordinandole l'immediata consegna alle aventi diritto del veicolo, del Certificato di proprietà e CP_1 della carta di circolazione. - Voglia infine ordinare al PRA di Latina la trascrizione dell'emananda sentenza
e/o la cancellazione dell'annotazione n.2) J067152K risultante dal certificato cronologico attestante la compravendita del 29.7.2021. Vittoria di spese, competenze ed onorari.”, deducendo: - di essere rispettivamente la figlia e la coniuge superstite del signor , deceduto ab intestato il 5.7.2021 (all. Persona_2
1, citazione), e di averne accettato l'eredità puramente e semplicemente, giusto atto notarile del 14.7.2022, rep.
86645 racc.16410 (all. 2, citazione); - di aver vanamente richiesto, tramite missiva del precedente legale (all.
4, citazione), alla convenuta , ultima compagna del de cuius, la riconsegna dell'autovettura Controparte_1
Nissan tg. ET160CH, telaio SJNFCAJ10U2892670, - acquistata dal de cuius il 23.01.2014 e, dunque, ricadente nell'asse ereditario -, la quale, purtuttavia, aveva negato la stessa, asserendo di esserne legittima proprietaria avendola detenuta unitamente al defunto e sopportatene anche le spese d'acquisto (all. 5, citazione); - di aver appreso che il predetto veicolo era stato acquistato a non domino proprio dalla convenuta sig.ra CP_1 mediante atto di cessione proveniente dalla sig.ra madre del defunto, attraverso una
[...] Parte_3 compravendita operata ex art. 2688 c.c. attraverso un “salto di continuità della trascrizione” (all. 3, citazione).
Le convenute e costituitesi in giudizio con comparsa di Controparte_1 Parte_3 costituzione e risposta depositata il 19.1.2023, hanno contestato la domanda attorea, chiedendone la totale reiezione, evidenziando, in particolare, la sig.ra di aver convissuto stabilmente con il de cuius dal 2017, CP_1 sino alla data del decesso e di aver condiviso con il convivente le spese familiari, ivi comprese le rate dell'autovettura Nissan, in uso alla famiglia e al cui acquisto occorso il 23.1.2014 aveva contribuito anche la sig.ra Pt_3
Concludevano così per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale, contarriis reiectis- rigettare in toto ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione, avanzata nei confronti delle IG.ra e CP_1
IG.ra perché del tutto prive di fondamento in diritto, come in fatto, con ogni conseguenza di Parte_3 legge e per l'effetto dichiarare la legittima proprietà del mezzo Nissan Qashqai Tg ET160CH in capo alla
IG.ra , con ogni conseguenza di legge. Condannare le attrici IG.ra e IG.ra CP_1 Parte_1 [...] per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. anche in via equitativa che verrà ritenuta di giustizia, da Parte_2 quantificarsi all'esito del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distarsi in favore del difensore antistatario.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione demandata dal G.I., concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Ai fini della presente decisione è opportuno operare un corretto inquadramento giuridico della fattispecie che qui occorre.
Ed invero, ad avviso di questo G.I., la domanda attorea sottoposta all'attenzione del Tribunale è agevolmente riconducibile in seno all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 533 c.c. dedicato alla petizione ereditaria, ossia all'azione con cui l'erede chiede l'accertamento di tale sua qualità al fine di ottenere la consegna dei beni ereditari da chi li possiede a titolo di erede ("possessor pro herede") o senza titolo ("possessor pro possessore").
Sotto il profilo dell'onere probatorio, chi agisce in petizione ereditaria deve, dunque, semplicemente provare la morte del de cuius, la propria qualità di erede, il possesso da parte del convenuto dei beni reclamati ed, infine, l'appartenenza degli stessi al patrimonio ereditario (Cass. n. 2211/1979; Cass. n. 11813/1992; Cass. n.
13785/2004; da ult. Cass. n. 7871/2021).
Tanto premesso, la domanda di petitio hereditatis formulata dalle odierne attrici merita integrale accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Dalla documentazione versata in atti, risultano circostanze pacifiche, documentate e, comunque, non contestate che il sig. fosse proprietario, sin dal 23.1.2014, dell'autovettura Nissan tg. ET160CH, telaio Persona_1
SJNFCAJ10U2892670, oggetto di domanda e che, alla data del suo decesso, occorsa il 5.7.2021, il predetto bene fosse ricaduto nel suo patrimonio ereditario.
Risulta altrettanto documentata la qualità di eredi pure e semplici delle odierne parti attrici giusta accettazione dell'eredità del de cuius tramite atto a rogito del Notar di Latina del 14.7.2022, rep. 86645 Persona_3 racc.16410, ivi registrato il 21.07.2022 al n. 12399 S. 1T (all. 2, citazione).
Da ultimo, infine, risulta parimenti non contestata e ammessa dalla stessa parte convenuta , il Controparte_1 possesso dell'autovettura oggetto di richiesta, sicché sarà soltanto quest'ultima l'unica legittimata passiva alla domanda attorea di restituzione, difettando, per contro, legittimazione passiva in capo alla convenuta signora
Pt_3
Ciò posto, dal certificato cronologico del PRA allegato dalle attrici al proprio atto di citazione (all. 3), si evince che la convivente more uxorio del de cuius, qui odierna convenuta , fosse divenuta Controparte_1 proprietaria, tramite scrittura privata del 29/7/2021 -, e, dunque, in data successiva alla morte del sig. Pt_1
(5.7.21) e prima dell'accettazione dell'eredità di quest'ultimo da parte delle attrici (14.7.22)-, dell'autovettura oggetto di richiesta per averla, a sua volta, acquistata dalla signora Parte_3
Orbene, come noto, gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico sono beni il cui trasferimento deve essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2683, n. 3), c.c., reso pubblico col mezzo della trascrizione con la conseguenza che «le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.» (art. 2668 c.c.).
Ciò posto, nel caso di specie, allora l'acquisto dell'autovettura per cui è causa da parte della convenuta con
“salto delle continuità delle trascrizioni” è inefficace e, dunque, non opponibile alle odierne parti attrici, difettando la trascrizione del precedente acquisto.
Ne consegue, in definitiva, che la convenuta è nel possesso di un bene ereditario sine titulo Controparte_1
e, in quanto tale, andrà condannata alla sua restituzione in favore delle odierne parti attrici.
La sentenza è un titolo che l'Ufficio territorialmente competente è tenuto a trascrivere senza necessità di specifico ordine.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della natura squisitamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_3
b) in accoglimento della domanda attorea, accertata la qualità di eredi delle odierne attrici e accertata altresì l'inefficacia dell'acquisto dell'autoveicolo di cui in parte motiva da parte della convenuta
, condanna quest'ultima alla consegna immediata in favore delle attrici Controparte_1 dell'autoveicolo Nissan targata ET160CH, telaio SJNFCAJ10U2892670, nonché del certificato di proprietà e della carta di circolazione del predetto mezzo;
c) condanna altresì la sola convenuta a rimborsare alle attrici le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 1.278,00 per compensi di avvocato, euro 125,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini