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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 23/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 609/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” (rapporto agricolo) e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosa Grimaldi, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. ; Persona_1 P.IVA_2
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/04/2017 , esponeva di aver prestato attività Parte_1
di bracciante agricolo, alle dipendenze della “Società Barlotti S.R.L.” per l'anno 2007 per
102 giornate;
che, nel corso del rapporto di lavoro, era tenuto ad osservare l'orario di
1 lavoro indicato in ricorso e ad eseguire le direttive del datore di lavoro;
che, avendo lavorato nell'anno 2007 per 102 giorni ed essendo poi divenuto disoccupato, presentava, nell'anno 2009, domanda di disoccupazione involontaria, domanda che andava a buon
CP_ fine;
che, tuttavia, nel giugno del 2016, l' l' chiedeva all'istante la restituzione CP_1
delle somme indebitamente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno indicato ( per la somma di euro 1.438,56), a titolo di indebito. Vanamente esperito ricorso amministrativo, adiva questo Tribunale per: “Dichiarare, in caso di contestazione, esistito e valido il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda agricola Società Barlotti
S.R.L. nell'anno 2007 per n. 102 gg lavorative”; 2) “Conseguentemente, dichiarare illegittima la richiesta da parte dell' di restituzione della somma di € 1438,56 per CP_1
l'anno 2007;” Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, depositando CP_1
verbale ispettivo del 16.10.2023, impugnando estensivamente la domanda e concludendo per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta l'assunzione di prova testimoniale, a seguito di istruttoria all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In punto di diritto giova premettere che, in materia di accertamento del diritto alle prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato, l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al decreto legislativo n. 212/1946 svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, con la CP_1
conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. ..." (cfr. App. Bari,
Sentenza n. 1049/2022 del 01-06-2022); anche il giudice di legittimità ha chiarito che
"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav.,
2 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione;
in particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n.
3975).
Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Di tal che, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza
3 dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
È evidente, allora, come, qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940, il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta (cfr. Cass.15147/2007).
In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008;
Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis Cass. 10427/2014).
Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, i testi escussi nel corso del presente giudizio e , anch'essi braccianti agricoli, escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
01/02/2019, hanno reso, ad avviso di chi scrive, dichiarazioni oggettivamente generiche, come tali inidonee a fornire la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro ( subordinato) agricolo;
in particolare, non può non rilevarsi come essi testi nulla abbiano detto sulle ore lavorate da ciascun bracciante, limitandosi a ricordare che, in genere, si lavorava “ da maggio a dicembre”.
Va ribadito, peraltro, che, nel caso di specie, il grado di attendibilità di dette testimonianze impone una rigorosa valutazione del loro contenuto soprattutto a fronte dei rilievi del verbale ispettivo;
infatti, detto verbale ispettivo, rilevando la mancata produzione, “ per tutti i fondi indicati come di proprietà della signora ”, di contratti di fitto per i terreni Controparte_2
4 dichiarati come utilizzati, giungeva a determinare “la superficie agricola utile in maniera nettamente inferiore a quella denunciata nella misura di oltre il 50%; per cui le giornate agricole denunciate risultano in esubero di circa il 100% del fabbisogno stimato”.
Non è pertanto contestata soltanto l'esistenza ( nella sua oggettiva estensione) del rapporto lavorativo, ma è stato vieppiù rilevato uno squilibrio tra le oggettive esigenze del fondo ( data la sua estensione) e le ore di lavoro denunciate dal bracciante, odierno ricorrente.
La prova testimoniale appare, pertanto, inidonea a superare gli opposti elementi probatori e cede il passo di fronte alle prove acquisite nel corso delle indagini effettuate dagli ispettori che, a parere del giudicante, sono tali da escludere la effettiva sussistenza dei rapporti di CP_1
lavoro agricoli così come denunciati.
3.1 Le spese seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, essi, in ragione del principio del decisum, si calcolano, ex DM 147/2022, in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto della non complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' , così provvede: Controparte_3
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 1.312,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, così deciso il 23/09/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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