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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 248/2023 promossa da:
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Vicidomini (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via P. De Granita n. 14;
APPELLANTE contro
, P.IV in persona del titolare C.F. Controparte_1 P.IV_2 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Donato (C.F. C.F._2 C.F._3
), presso cui elettivamente domicilia in Grottaminarda (AV) alla Via G. Boccaccio n. 42.
[...]
APPELLATO
Le parti hanno concluso come da note scritte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, la chiedeva la riforma integrale Parte_1 della sentenza n. 281/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con la quale veniva dichiarata improcedibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2021, emesso dal giudice di pace in data 3.2.20021, per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010 da parte del debitore opponente.
In primo grado, a sostegno della proposta opposizione, la eccepiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento monitorio, atteso che la notificazione dello stesso veniva eseguita in violazione del termine di sessanta giorni, oltre che l'insussistenza della ragione di pagina 1 di 9 pagamento come invocata dal creditore opposto, in quanto il veicolo targato CM647FP giammai era stato oggetto di riparazione ad opera della IT . Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di primo grado la IT , chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1 in quanto destituita di fondamento.
Il Giudice di prime cure, all'esito della prima udienza, riservava la causa in decisione, così statuendo:
“Dichiara improcedibile l'opposizione improcedibile per le motivazioni rese con ogni conseguenza di legge. Conferma il D.I. opposto n. 31 emesso in data 3-2-2022 dichiarandolo esecutivo. Compensa tra le parti le spese di lite. Cosi' deciso in S.A. Dei Lombardi. 10.6.2022. Depositata in Cancelleria in data
22.6.2022”.
L'odierna parte appellante, ritenuta l'illegittimità della sentenza impugnata, non avendo il caso in lite ad oggetto una materia per cui è previsto l'esperimento della procedura di mediazione di cui al d.lgs. n.
28/2010, chiedeva la riforma integrale della pronuncia appellata e, formulando le deduzioni ed eccezioni già spiegate nel giudizio di primo grado, chiedeva di “in via principale, dichiarare
l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n.31/2021 emesso dal Giudice di Pace di S.A.dei
Lombardi, per le causali ivi dedotte, procedibile e per effetto procedere come per legge;
in via principale : per l'effetto di quanto innanzi accogliere l'opposizione, per le causali ivi dedotte, e dichiarare inefficace il decreto opposto ex art.644 cpc;
in via principale : per l'effetto di quanto innanzi accogliere l'opposizione, per le causali ivi dedotte, e per effetto rigettare qualsivoglia domanda di pagamento perché infondata in fatto ed in diritto ovvero in alternativa revocare l'opposto
d.i. perché infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva, nel presente giudizio di appello, la IT che, pur aderendo alla richiesta Controparte_1 di riforma della pronuncia oggetto di gravame, laddove è stata dichiarata erroneamente l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, contestava le deduzioni formulate dalla società appellante nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando gli scritti difensivi del primo grado di giudizio, anche nelle conclusioni rassegnate, e formulando appello incidentale relativamente al capo della sentenza in cui veniva disposta la compensazione delle spese di lite. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) riformare la motivazione della sentenza gravata, statuendo il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo nel merito;
2) in accoglimento della impugnazione incidentale proposta, condannare
l'appellante alla refusione delle spese e delle competenze del primo grado di giudizio, comprensive di spese generali, da attribuirsi;
3) vinte in ogni caso le spese e competenze di questo grado di giudizio
pagina 2 di 9 comprensive di spese generali, da attribuirsi. rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Acquisito il fascicolo di prime cure, all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1. Sulla declaratoria di improcedibilità della domanda
L'odierna parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, laddove erroneamente è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che la controversia non ha ad oggetto una materia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Cassazione Civile, sentenza n.
25155/2020).
La mancata attivazione del procedimento dà luogo, pertanto, ad una pronuncia di improcedibilità, sempre che venga eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Inoltre, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte;
per gli effetti, l'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria non può ritenersi adempiuto con il solo avvio della procedura di mediazione, ma con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore (Corte di Appello di Milano, sentenza n. 4919/2019; in senso conforme Cassazione Civile, sentenza n. 8473/2019).
Con riguardo alla questione ampiamente dibattuta e relativa all'individuazione della parte onerata all'avvio del procedimento di mediazione, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dal Giudice di
Legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove è stato statuito che “Nelle controversie
pagina 3 di 9 soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19596/2020).
In altri termini, in ossequio al principio giurisprudenziale richiamato, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare il procedimento obbligatorio di mediazione spetta alla parte che riveste la posizione processuale di attore in senso sostanziale e, dunque, alla parte opposta, in quanto la fase a cognizione piena conseguente alla proposizione della opposizione da parte del debitore ingiunto non costituisce un procedimento autonomo, bensì rappresenta una fase, seppure ulteriore ed eventuale, del medesimo procedimento avviato dal creditore con le forme del ricorso finalizzato all'emissione del provvedimento monitorio.
Dunque, nella pronuncia gravata emergono diversi profili di violazione della normativa richiamata, atteso che il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, prevede solo per determinate materie l'esperimento del procedimento di mediazione quale “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, tra le quali, nella versione vigente ratione temporis, non figurava la tipologia di prestazione d'opera dedotta in lite.
Invero, è pacifico che la causa riguarda una richiesta di pagamento a fronte della riparazione di un veicolo. Tale fattispecie, riconducibile al rapporto di appalto e/o di opera, a seconda della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, non rientra nell'ambito di applicazione della c.d. mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs n. 28/2010, laddove venga qualificata in termini di appalto. Analogamente, nelle ipotesi di qualificazione del rapporto quale contratto d'opera, non rientrerebbe tra le controversie assoggettate a mediazione obbligatoria secondo la normativa rationae temporis applicabile.
Infatti, con il d.l.gs. n. 149/2022, art. 7, entrato in vigore il 18.10.2022, dunque, successivamente al deposito della pronuncia oggetto di gravame, è stato riformato l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, incrementando le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione ed includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera.
Inoltre, tale improcedibilità non risulta “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, di talché non risulta violato alcun termine, giacché mai assegnato, a tal uopo da assegnarsi in prima udienza e da porsi a carico dell'attore in senso sostanziale;
l'omessa attivazione della mediazione in assenza del termine concesso dal giudice non può ritenersi un comportamento esigibile, in ogni caso non dalla parte opponente. pagina 4 di 9 Ne consegue che erroneamente il Giudice di primo grado ha dichiarato l'improcedibilità della opposizione, non essendo la controversia soggetta a mediazione obbligatoria di cui all'art 5 del d.lgs. n.
28 del 2010 e non risultando tale improcedibilità eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento del primo motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui viene dichiarata la improcedibilità dell'azione spiegata.
Va, dunque, esaminata, in tale fase rescissoria, la domanda spiegata dall'odierna società appellante nel giudizio di primo grado.
2. Sull'eccezione di inefficacia del d.i.
Passando, dunque, all'esame della domanda proposta, la deduce, ai sensi Parte_1 dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento monitorio, atteso che la notificazione dello stesso veniva eseguita in violazione del termine di sessanta giorni.
In materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo
644 del Cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del Cpc, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc” (Cassazione civile, ordinanza n. 29820/2024; in senso conforme, ordinanza n. 14692/2023 secondo cui: l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Ed invero, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, pagina 5 di 9 potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n.
1509/2019).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che, nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., la IT
[...]
provvedeva, seppur con esito negativo, alla notificazione del decreto ingiuntivo presso CP_1 la sede legale dell'odierna società opponente, oltre che presso la residenza del legale rappresentante della stessa, tanto da rendere necessario il deposito dell'istanza di rimessione in termine, onde procedure ad un nuovo tentativo di notifica, accolta dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con provvedimento depositato in cancelleria il 03.06.2021, laddove “veniva concesso ulteriore termine per la notifica del decreto ingiuntivo a partire dalla data di notifica del provvedimento”.
Il secondo tentativo di notificazione si perfezionava tempestivamente in data 02.08.2021, ossia entro i sessanta giorni dalla data di deposito del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rimessione in termini presentata dalla odierna parte appellata.
Per gli effetti, in applicazione dei principi suesposti, l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., è infondata, avendo il creditore opposto provato di aver dato corso alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione già in data 19.02.2021, nonostante l'esito negativo dovuto alla irreperibilità del destinatario, stante l'errata indicazione del luogo di residenza del legale rappresentante della odierna società appellante, indicato correttamente, invece, nel secondo tentativo di notifica, andato a buon fine.
3. Nel merito
Nel merito, è noto che la fattura commerciale sia una dichiarazione unilaterale resa da una parte all'altro contraente e riguardi i fatti inerenti un rapporto già costituito;
conseguentemente, in caso di contestazione della pattuizione contrattuale, la fattura, benché costituisca titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ove contestate.
La Suprema Corte ha, invero, in più occasioni, affermato che “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, ordinanza n. 5915/2011).
È, pertanto, principio consolidato quello secondo il quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti pagina 6 di 9 l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
Di recente, è stato ulteriormente precisato che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c..
In forza del pacifico assunto per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che sul piano sostanziale la qualità di attore spetta all'opposto
(convenuto in senso formale), è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, trova, pertanto, applicazione l'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in ragione del quale spetta al creditore opposto l'onere di provare in giudizio il fatto costitutivo del credito, mentre è onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento (ex multis Cass. Civ., Sez.
II, 16 maggio 2019, n. 13240).
In particolare, l'opposizione importa l'inversione delle posizioni processuali delle parti e di conseguenza l'opposto, che è il creditore-attore sostanziale, dovrà provare i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente, dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte della contestazione della sussistenza del rapporto, parte opposta si è limitata a richiamare i documenti prodotti in fase monitoria, segnatamente la fattura contestata ed il buono soccorso stradale del 16.8.19, senza formulare ulteriori istanze istruttorie volte a fornire il riscontro di tale documentazione.
Ed invero, alcuna ulteriore dimostrazione né dell'esistenza, né della misura della pretesa azionata, è stata fornita in giudizio, venendo così a mancare la piena prova del fatto costitutivo del credito, che spetta al creditore opposto.
pagina 7 di 9 Con In particolare, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate, la IT non ha affatto CP_1 dimostrato i fatti posti a base della domanda monitoria ed, in particolare, la natura e l'entità della riparazione eseguita, oltre all'entità del compenso che sarebbe stato pattuito.
Né dal buono soccorso depositato agli atti del giudizio è possibile desumere la distanza, in termini chilometrici, entro la quale sarebbe stato trainato il veicolo, né il tipo di riparazione resasi necessaria, in seguito al presunto soccorso stradale del 16.08.2019.
Emerge anzi dal testo del buono una precisa incongruenza in relazione all'affermata riparazione del veicolo, atteso che dal testo risulta barrata solo la casella del traino, senza indicazioni ulteriori:
Peraltro, in assenza di ulteriori risultanze istruttorie, in entrambi i gradi del giudizio, volte a comprovare la specifica prestazione eseguita e l'entità della stessa nella misura azionata la pretesa creditoria, specificamente contestata dalla parte opponente, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Di conseguenza, in assenza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e del credito azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere accolta nel merito con conseguente revoca del d.i. opposto.
4. Sull'appello incidentale
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo assorbe l'esame dell'appello incidentale con il quale si chiede la riforma del capo della sentenza ove veniva disposta la compensazione integrale delle spese di lite, formulato dalla IT risultata di fatto soccombente, in quanto Controparte_1 contrasterebbe con il disposto di cui all'art. 91 c.p.c..
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per il primo grado, e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, nella misura minima stante l'istruttoria solo documentale.
Sul punto, si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del
29/10/2019 a mente del quale: In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
pagina 8 di 9 anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. È possibile, pertanto riformulare anche il riparto delle spese del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per gli effetti, in riforma della sentenza impugnata:
- accoglie l'opposizione e, per gli effetti, revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano per intero in € 76,00 per esborsi, € 436,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano per intero in € 174,00 per esborsi ed € 915,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
AVELLINO, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 248/2023 promossa da:
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Vicidomini (C.F. ), ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Salerno alla via P. De Granita n. 14;
APPELLANTE contro
, P.IV in persona del titolare C.F. Controparte_1 P.IV_2 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio De Donato (C.F. C.F._2 C.F._3
), presso cui elettivamente domicilia in Grottaminarda (AV) alla Via G. Boccaccio n. 42.
[...]
APPELLATO
Le parti hanno concluso come da note scritte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, la chiedeva la riforma integrale Parte_1 della sentenza n. 281/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con la quale veniva dichiarata improcedibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 31/2021, emesso dal giudice di pace in data 3.2.20021, per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010 da parte del debitore opponente.
In primo grado, a sostegno della proposta opposizione, la eccepiva, ai sensi Parte_1 dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento monitorio, atteso che la notificazione dello stesso veniva eseguita in violazione del termine di sessanta giorni, oltre che l'insussistenza della ragione di pagina 1 di 9 pagamento come invocata dal creditore opposto, in quanto il veicolo targato CM647FP giammai era stato oggetto di riparazione ad opera della IT . Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di primo grado la IT , chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1 in quanto destituita di fondamento.
Il Giudice di prime cure, all'esito della prima udienza, riservava la causa in decisione, così statuendo:
“Dichiara improcedibile l'opposizione improcedibile per le motivazioni rese con ogni conseguenza di legge. Conferma il D.I. opposto n. 31 emesso in data 3-2-2022 dichiarandolo esecutivo. Compensa tra le parti le spese di lite. Cosi' deciso in S.A. Dei Lombardi. 10.6.2022. Depositata in Cancelleria in data
22.6.2022”.
L'odierna parte appellante, ritenuta l'illegittimità della sentenza impugnata, non avendo il caso in lite ad oggetto una materia per cui è previsto l'esperimento della procedura di mediazione di cui al d.lgs. n.
28/2010, chiedeva la riforma integrale della pronuncia appellata e, formulando le deduzioni ed eccezioni già spiegate nel giudizio di primo grado, chiedeva di “in via principale, dichiarare
l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto n.31/2021 emesso dal Giudice di Pace di S.A.dei
Lombardi, per le causali ivi dedotte, procedibile e per effetto procedere come per legge;
in via principale : per l'effetto di quanto innanzi accogliere l'opposizione, per le causali ivi dedotte, e dichiarare inefficace il decreto opposto ex art.644 cpc;
in via principale : per l'effetto di quanto innanzi accogliere l'opposizione, per le causali ivi dedotte, e per effetto rigettare qualsivoglia domanda di pagamento perché infondata in fatto ed in diritto ovvero in alternativa revocare l'opposto
d.i. perché infondato in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva, nel presente giudizio di appello, la IT che, pur aderendo alla richiesta Controparte_1 di riforma della pronuncia oggetto di gravame, laddove è stata dichiarata erroneamente l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, contestava le deduzioni formulate dalla società appellante nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando gli scritti difensivi del primo grado di giudizio, anche nelle conclusioni rassegnate, e formulando appello incidentale relativamente al capo della sentenza in cui veniva disposta la compensazione delle spese di lite. Concludeva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) riformare la motivazione della sentenza gravata, statuendo il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo nel merito;
2) in accoglimento della impugnazione incidentale proposta, condannare
l'appellante alla refusione delle spese e delle competenze del primo grado di giudizio, comprensive di spese generali, da attribuirsi;
3) vinte in ogni caso le spese e competenze di questo grado di giudizio
pagina 2 di 9 comprensive di spese generali, da attribuirsi. rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Acquisito il fascicolo di prime cure, all'udienza del 26.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1. Sulla declaratoria di improcedibilità della domanda
L'odierna parte appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado, laddove erroneamente è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che la controversia non ha ad oggetto una materia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.
Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (Cassazione Civile, sentenza n.
25155/2020).
La mancata attivazione del procedimento dà luogo, pertanto, ad una pronuncia di improcedibilità, sempre che venga eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Inoltre, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte;
per gli effetti, l'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria non può ritenersi adempiuto con il solo avvio della procedura di mediazione, ma con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore (Corte di Appello di Milano, sentenza n. 4919/2019; in senso conforme Cassazione Civile, sentenza n. 8473/2019).
Con riguardo alla questione ampiamente dibattuta e relativa all'individuazione della parte onerata all'avvio del procedimento di mediazione, il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dal Giudice di
Legittimità, nella sua più autorevole composizione, laddove è stato statuito che “Nelle controversie
pagina 3 di 9 soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19596/2020).
In altri termini, in ossequio al principio giurisprudenziale richiamato, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare il procedimento obbligatorio di mediazione spetta alla parte che riveste la posizione processuale di attore in senso sostanziale e, dunque, alla parte opposta, in quanto la fase a cognizione piena conseguente alla proposizione della opposizione da parte del debitore ingiunto non costituisce un procedimento autonomo, bensì rappresenta una fase, seppure ulteriore ed eventuale, del medesimo procedimento avviato dal creditore con le forme del ricorso finalizzato all'emissione del provvedimento monitorio.
Dunque, nella pronuncia gravata emergono diversi profili di violazione della normativa richiamata, atteso che il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, prevede solo per determinate materie l'esperimento del procedimento di mediazione quale “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, tra le quali, nella versione vigente ratione temporis, non figurava la tipologia di prestazione d'opera dedotta in lite.
Invero, è pacifico che la causa riguarda una richiesta di pagamento a fronte della riparazione di un veicolo. Tale fattispecie, riconducibile al rapporto di appalto e/o di opera, a seconda della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, non rientra nell'ambito di applicazione della c.d. mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del D.lgs n. 28/2010, laddove venga qualificata in termini di appalto. Analogamente, nelle ipotesi di qualificazione del rapporto quale contratto d'opera, non rientrerebbe tra le controversie assoggettate a mediazione obbligatoria secondo la normativa rationae temporis applicabile.
Infatti, con il d.l.gs. n. 149/2022, art. 7, entrato in vigore il 18.10.2022, dunque, successivamente al deposito della pronuncia oggetto di gravame, è stato riformato l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, incrementando le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione ed includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera.
Inoltre, tale improcedibilità non risulta “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, di talché non risulta violato alcun termine, giacché mai assegnato, a tal uopo da assegnarsi in prima udienza e da porsi a carico dell'attore in senso sostanziale;
l'omessa attivazione della mediazione in assenza del termine concesso dal giudice non può ritenersi un comportamento esigibile, in ogni caso non dalla parte opponente. pagina 4 di 9 Ne consegue che erroneamente il Giudice di primo grado ha dichiarato l'improcedibilità della opposizione, non essendo la controversia soggetta a mediazione obbligatoria di cui all'art 5 del d.lgs. n.
28 del 2010 e non risultando tale improcedibilità eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Ne consegue, dunque, l'accoglimento del primo motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui viene dichiarata la improcedibilità dell'azione spiegata.
Va, dunque, esaminata, in tale fase rescissoria, la domanda spiegata dall'odierna società appellante nel giudizio di primo grado.
2. Sull'eccezione di inefficacia del d.i.
Passando, dunque, all'esame della domanda proposta, la deduce, ai sensi Parte_1 dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento monitorio, atteso che la notificazione dello stesso veniva eseguita in violazione del termine di sessanta giorni.
In materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nell'ambito della disciplina dettata dall'articolo
644 del Cpc, l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del Cpc, deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc” (Cassazione civile, ordinanza n. 29820/2024; in senso conforme, ordinanza n. 14692/2023 secondo cui: l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità).
Ed invero, nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, pagina 5 di 9 potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n.
1509/2019).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che, nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., la IT
[...]
provvedeva, seppur con esito negativo, alla notificazione del decreto ingiuntivo presso CP_1 la sede legale dell'odierna società opponente, oltre che presso la residenza del legale rappresentante della stessa, tanto da rendere necessario il deposito dell'istanza di rimessione in termine, onde procedure ad un nuovo tentativo di notifica, accolta dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con provvedimento depositato in cancelleria il 03.06.2021, laddove “veniva concesso ulteriore termine per la notifica del decreto ingiuntivo a partire dalla data di notifica del provvedimento”.
Il secondo tentativo di notificazione si perfezionava tempestivamente in data 02.08.2021, ossia entro i sessanta giorni dalla data di deposito del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rimessione in termini presentata dalla odierna parte appellata.
Per gli effetti, in applicazione dei principi suesposti, l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo opposto, per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., è infondata, avendo il creditore opposto provato di aver dato corso alla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione già in data 19.02.2021, nonostante l'esito negativo dovuto alla irreperibilità del destinatario, stante l'errata indicazione del luogo di residenza del legale rappresentante della odierna società appellante, indicato correttamente, invece, nel secondo tentativo di notifica, andato a buon fine.
3. Nel merito
Nel merito, è noto che la fattura commerciale sia una dichiarazione unilaterale resa da una parte all'altro contraente e riguardi i fatti inerenti un rapporto già costituito;
conseguentemente, in caso di contestazione della pattuizione contrattuale, la fattura, benché costituisca titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ove contestate.
La Suprema Corte ha, invero, in più occasioni, affermato che “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, ordinanza n. 5915/2011).
È, pertanto, principio consolidato quello secondo il quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti pagina 6 di 9 l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
Di recente, è stato ulteriormente precisato che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c..
In forza del pacifico assunto per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che sul piano sostanziale la qualità di attore spetta all'opposto
(convenuto in senso formale), è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, trova, pertanto, applicazione l'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in ragione del quale spetta al creditore opposto l'onere di provare in giudizio il fatto costitutivo del credito, mentre è onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento (ex multis Cass. Civ., Sez.
II, 16 maggio 2019, n. 13240).
In particolare, l'opposizione importa l'inversione delle posizioni processuali delle parti e di conseguenza l'opposto, che è il creditore-attore sostanziale, dovrà provare i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente, dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte della contestazione della sussistenza del rapporto, parte opposta si è limitata a richiamare i documenti prodotti in fase monitoria, segnatamente la fattura contestata ed il buono soccorso stradale del 16.8.19, senza formulare ulteriori istanze istruttorie volte a fornire il riscontro di tale documentazione.
Ed invero, alcuna ulteriore dimostrazione né dell'esistenza, né della misura della pretesa azionata, è stata fornita in giudizio, venendo così a mancare la piena prova del fatto costitutivo del credito, che spetta al creditore opposto.
pagina 7 di 9 Con In particolare, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate, la IT non ha affatto CP_1 dimostrato i fatti posti a base della domanda monitoria ed, in particolare, la natura e l'entità della riparazione eseguita, oltre all'entità del compenso che sarebbe stato pattuito.
Né dal buono soccorso depositato agli atti del giudizio è possibile desumere la distanza, in termini chilometrici, entro la quale sarebbe stato trainato il veicolo, né il tipo di riparazione resasi necessaria, in seguito al presunto soccorso stradale del 16.08.2019.
Emerge anzi dal testo del buono una precisa incongruenza in relazione all'affermata riparazione del veicolo, atteso che dal testo risulta barrata solo la casella del traino, senza indicazioni ulteriori:
Peraltro, in assenza di ulteriori risultanze istruttorie, in entrambi i gradi del giudizio, volte a comprovare la specifica prestazione eseguita e l'entità della stessa nella misura azionata la pretesa creditoria, specificamente contestata dalla parte opponente, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Di conseguenza, in assenza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e del credito azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere accolta nel merito con conseguente revoca del d.i. opposto.
4. Sull'appello incidentale
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo assorbe l'esame dell'appello incidentale con il quale si chiede la riforma del capo della sentenza ove veniva disposta la compensazione integrale delle spese di lite, formulato dalla IT risultata di fatto soccombente, in quanto Controparte_1 contrasterebbe con il disposto di cui all'art. 91 c.p.c..
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per il primo grado, e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge, nella misura minima stante l'istruttoria solo documentale.
Sul punto, si richiama il dictum di legittimità espresso da Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del
29/10/2019 a mente del quale: In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
pagina 8 di 9 anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. È possibile, pertanto riformulare anche il riparto delle spese del primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per gli effetti, in riforma della sentenza impugnata:
- accoglie l'opposizione e, per gli effetti, revoca il decreto ingiuntivo n. 31/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano per intero in € 76,00 per esborsi, € 436,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano per intero in € 174,00 per esborsi ed € 915,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
AVELLINO, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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