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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2043/2021 R.G. promossa da:
nato/a a LV (TP) il Parte_1 C.F._1
13/06/1980, rappresentato e difeso dall'AVV. FAGOTTO PIER LUIGI contro rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVV. LO CARMINE GIUSEPPE
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09/07/2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 702 bis cpc, rito ante Cartabia, chiedeva di dichiarare Parte_1
invalida la delibera assembleare del 12.2.2021 relativamente ai punti 1,2,3 e 4.
Deduceva che, oltre ad essere il verbale non sottoscritto dal presidente e segretario come previsto dal regolamento condominiale, non erano stati avvisati tutti i condomini con regolare convocazione di tutti gli aventi diritto, non essendo stati indicati i condomini assenti. Secondo la prospettazione del ricorrente sarebbero mancati i condomini
[...]
C
Rob. , , CP_2 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, , e nonché e CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 [...]
. I condomini complessivi sarebbero passati da 38 a 33 secondo una nuova CP_11
tabella applicata dall'amministratore Deduceva, altresì, l'incompleta CP_12
individuazione di tutte le unità immobiliari dell sc.34/A non essendo stati CP_1
delimitati i confini delle otto aree condominiali interne al complesso immobiliare
(originariamente nato come condominio unico ) al di sotto del quale esistono CP_1
boxes e garages ciascuno appartenente al condominio sotto la cui area condominiale è
ubicato; mancata esecuzione della delibera 19.04.2012 relativa alla misurazione di detti
boxes e garages ricadenti sotto la proiezione verticale dell'edificio condominiale;
incompleta individuazione di tutti i soggetti del , che nell'assemblea del Parte_2
14.10.2015 erano 38 condòmini, mentre nell'assemblea 15.01.2016 e successive ne sono stati convocati soltanto 33; assenza di una relazione tecnica e degli elaborati di calcolo giustificativi dei millesimi assegnati a ciascuna unità immobiliare ricompresa nella detta
Tabella A di proprietà generale a 33 condomini.
pagina 2 di 6 Si costituiva il il quale deduceva che con delibera del 23 giugno 2021 la Parte_2
delibera impugnata era stata completamente revocata e quindi chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. Chiedeva, inoltre, dichiararsi la soccombenza virtuale della parte ricorrente che, proposta la procedura di mediazione, anziché attendere la deliberazione del condominio convocato per il 27.28/04.2021 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: “impugnazione delibera assembleare del 12 febbraio 2021 da parte della sig.ra . Autorizzazione a aderire alla mediazione e nomina del Parte_1
legale difensore” e di cui la ricorrente aveva ricevuto la convocazione in data 8.4.2021. Il
ricorrente, invece, durante la pendenza della mediazione, in data 27.4.2021, introduceva il giudizio, mentre il condominio autorizzava l'amministratore ad aderire alla mediazione il giorno successivo come previsto in data 28.4.2021. Deduceva altresì il che il Parte_2
giorno dopo la chiusura della mediazione con verbale negativo, in data 11.6.2021
informava l'avv. Fagotto Pier Luigi di avere provveduto a convocare l'assemblea per il
23.6.2021 per la revoca della delibera del 12 febbraio 2021. Con deliberazione del
23.6.2021 il condominio, ignaro che il giudizio era già stato introdotto in data 27.4.2021,
revocava la delibera del 12.2.2021, dandone comunicazione alla ricorrente l'1.7.2021. In
data 9.9.2021 il condominio riceveva la notifica del ricorso con cui si impugnava la delibera già precedentemente revocata.
Il si costituiva in data 14.10.2021 e metteva in evidenza quanti giudizi fossero Parte_2
pendenti per impugnazione di delibere assembleari del 21.7.2021, del 15.12.2021, dell'8-
pagina 3 di 6 15/02/2019, del 30.1.2020, ed inoltre il giudizio di risarcimento danni nei confronti del
. Parte_2
Instauratosi il contraddittorio la parte ricorrente produceva svariati documenti a sostegno del proprio ricorso e vista la complessità della decisione, con ordinanza del 13.10.2021 il giudice disponeva il mutamento del rito e con ordinanza in pari data, in considerazione di quanto verificatosi all'udienza del 25.10.2021, disponeva la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica in sede. Con ordinanza del 23.08.2023 venivano concessi i termini ex art. 183 VI c cpc, stante l'avvenuto mutamento del rito da speciale ad ordinario.
A parte la produzione documentale non vi erano richieste istruttorie e pertanto la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che la deliberazione assembleare del
12.2.2021 è stata totalmente revocata con la successiva delibera del 23.6.2021,
riservandosi l'assemblea di decidere in merito ai punti all'ordine del giorno della delibera impugnata all'esito delle nuove tabelle millesimali. Pertanto, mancando l'interesse ad agire del ricorrente, essendo venuto meno l'oggetto del giudizio, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova, tuttavia, esaminare ai fini della soccombenza virtuale l'oggetto dell'impugnazione.
Quanto al primo motivo, la mancanza delle firme del presidente e del segretario nel verbale di assemblea, è un vizio di illegittimità in quanto viola il regolamento condominiale e, pertanto, da questo punto di vista l'impugnazione avrebbe potuto essere accolta. Tale disposizione è posta al fine di impedire che, successivamente allo pagina 4 di 6 scioglimento dell'assemblea, possa essere modificato il verbale di assemblea all'insaputa dei condomini che hanno presenziato all'assemblea, per cui tale vizio renderebbe illegittima la delibera assembleare.
Quanto agli altri motivi, accompagnati dall'innumerevole e disordinata produzione documentale nel corso del giudizio, il motivo principale è quello della corretta costituzione dell'assemblea, secondo le tabelle vigenti all'epoca della deliberazione impugnata. Si
duole la ricorrente che avrebbero dovuto essere convocati all'assemblea altri condomini, di cui elenca i nomi, che non sono stati presenti all'assemblea e che non sono stati convocati.
Manca l'interesse ad agire della ricorrente, in quanto solo i condomini pretermessi avrebbero avuto l'interesse ad impugnare la delibera, per farne dichiarare l'annullamento.
Su questo punto si è già espressa la Corte d'Appello di Catania che ha espressamente statuito che alla non è consentito dolersi della eventuale mancata convocazione di Pt_1
tutti i condomini, richiamandosi al riguardo il principio sancito dalla Suprema Corte,
secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità
della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass. Sentenza n. 6735 del 10/03/2020).
Nessuno dei condomini pretermessi dall'assemblea ha impugnato la delibera, ed inoltre,
non vi è alcuna impugnazione delle tabelle millesimali applicate dal . Parte_2
pagina 5 di 6 L'oggetto della domanda oltre che indeterminato, in quanto manca l'anagrafica completa dei singoli condomini facenti parte della comunione dell'edificio, è anche contrario alla statuizione della Corte d'Appello di Catania sullo stesso punto resa nella sentenza n°
1829/2023 tra le stesse parti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, rilevato che la revoca della delibera impugnata,
rimandando ogni decisione alla definitiva approvazione delle nuove tabelle millesimali, è
sostanzialmente un'ammissione di illegittimità della delibera revocata, che tuttavia, il primo motivo di impugnazione avrebbe comportato l'illegittimità della delibera, che il comportamento della condomina ricorrente, che ha impugnato la delibera durante la pendenza del procedimento di mediazione, non è rilevante ai fini della condanna alle spese, che quindi la soccombenza anche virtuale è reciproca, non si può che compensare le spese del giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni altra domanda eccezione e deduzione rigettata
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Dichiara compensate le spese del giudizio.
Siracusa, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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