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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 446/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2021 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11, presso
[...] lo studio dell'Avv. Claudia Gennaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Domenico de Nardis, elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via San Bernardino n. 4, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversi di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 21.06.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 24.06.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 18.03.2021 la (di seguito, breviter ) riassumeva dinanzi Parte_1 Pt_1 all'intestato Tribunale il giudizio già instaurato davanti al e CP_2
concluso con sentenza n. 306/2020, pubblicata in data 18.09.2020, con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni sopra esposte, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, dichiarare illegittima e comunque infondata l'attività di verifica compiuta dalla P.A., accogliere la presente domanda e per l'effetto, dichiarare la spettanza dell'indennizzo richiesto dalla Società 75 con istanza del Pt_1
18/09/2009, promossa ex O.P.C.M. n. 3789/09 e s.m.i. ed acquisita al protocollo civico col n. AQ-FG 21/b. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
In data 11.06.2021 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “si conclude perché l' Ill.mo
[...]
Tribunale adito voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Alla prima udienza del 27.09.2021, su richiesta di entrambe le parti, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2023, successivamente differita al 25.06.2024, in considerazione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di aver presentato in data 18.09.2009 una domanda di concessione del beneficio economico previsto dall'art. 5, comma I,
pagina 2 di 8 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009, con comunicazione inviata al Controparte_1
ed acquisita al protocollo con il n. AQ-FG 21/b (cfr. doc. n. 2 fascicolo attore).
Espone che in data 27.07.2010, con nota prot. n. 21567, il Servizio
Emergenza Sisma e Ricostruzione del Comune comunicava CP_1
l'ammissione a contributo della domanda per un importo complessivo di €
162.136,73 comprensivo di I.V.A. e delle spese tecniche rideterminato dall'ufficio, come stabilito all'art. 5, commi I, III e IV, della citata O.P.C.M., pari all'importo massimo ammissibile sul totale dell'importo accertato di €
233.490,39 (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore). Successivamente, in data
30.07.2010, il Direttore dei Lavori, Ing. redigeva le Controparte_3
comunicazioni di fine lavori, acquisite al protocollo civico in data 10.08.2010 con i numeri 31210, 31211, 31212, 31213, 31214 e 31215, con le quali comunicava che i lavori di cui alla pratica prot. n. AQ - FG 21/b risultavano terminati alla data del 15.02.2010 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attore).
Rappresenta, inoltre, che in data 07.09.2012, con nota prot. n. 0058561, il
Dipartimento per la Ricostruzione, Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione
Privata del comunicava che a seguito del riesame della Controparte_1
pratica Prot. n. AQ - FG 21/b si era constatato che il fabbricato non presentava i requisiti necessari all'ottenimento del contributo di cui all'O.P.C.M. n.
3789/2009 e successive modifiche e, pertanto, la domanda si intendeva non accoglibile. A tale comunicazione, seguiva ulteriore nota prot. n. 0062341 del
21.09.2012 con cui il medesimo Dipartimento per la Ricostruzione comunicava l'avvio del procedimento di diniego per assenza dei requisiti necessari all'ottenimento del contributo, atteso che i lavori dovevano essere ultimati entro il 20.01.2010 (cfr. doc. n. 9 e 10 fascicolo attore).
Evidenzia, che in data 06.10.2012 il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo civico in data 09.10.2012 con il n. 0067755, precisava che alla data del 15.02.2010 aveva proceduto ad attestare la regolare esecuzione dei lavori, attraverso un apposito sopralluogo presso gli immobili oggetto della richiesta, e che nella precedente comunicazione del 30.07.2010 si era limitato a dichiarare che alla data del sopralluogo i lavori risultavano già ultimati. Di conseguenza, specificava ed asseverava che la data di conclusione dei lavori era pagina 3 di 8 avvenuta in data 08.01.2010, dunque entro il termine prescritto dalla norma
(cfr. doc. n. 11 fascicolo attore).
Precisa, infine, che il Comune di L'Aquila, Settore Emergenza e
Ricostruzione Privata, Ufficio Liquidazioni, con nota prot. n. 006970 del
15.10.2012, disponeva la non concessione dell'indennizzo richiesto (cfr. doc.
n.1 fascicolo attore).
Agisce, dunque, in giudizio contestando ed impugnando il provvedimento di diniego in quanto illegittimo ed erroneo. In particolare, contesta il provvedimento impugnato per: i) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, falsità del presupposto ed erronea valutazione dei fatti;
ii) difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti e falsità dei presupposti;
iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma III, dell'O.P.C.M. 3789/2009.
Il nel costituirsi in giudizio, insiste nella legittimità Controparte_1
del provvedimento di diniego, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, ribadisce il contenuto del provvedimento prot. n. 0069070 del 15.10.2012 con cui veniva rigettata la domanda di contributo, sulla motivazione per cui la società non aveva Pt_1
rispettato i termini previsti per l'ultimazione dei lavori dalla normativa di riferimento.
2. Prima di affrontare il merito della controversia è opportuno rammentare che la valutazione del giudice ordinario, in una fattispecie come quella oggetto di causa, non possa limitarsi al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma debba spingersi all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per tale motivo, non assumono rilievo in questa sede i vizi del provvedimento di diniego espresso dal così come Controparte_1 sottoposti al T.A.R., ma piuttosto la valutazione andrà effettuata sull'esistenza del diritto al contributo richiesto dall'attore, sulla scorta della normativa vigente. Quanto all'onere della prova, essendo la valutazione dell'atto solamente incidentale nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, sarà dunque l'attore a dover dimostrare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del contributo.
pagina 4 di 8 3. Tanto premesso e venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
In punto di diritto, giova rammentare che l'indennizzo richiesto da Pt_1 trova il suo fondamento nell'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009 secondo cui:
“Alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo, in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa in dipendenza dei danni subiti a causa degli eventi sismici”. Il suddetto articolo, inoltre, al comma III, prevede espressamente che:
“Il riconoscimento dell'indennizzo è subordinato al completamento dell'edificio entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza ed alla sua destinazione alla vendita o locazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili per
l'effetto dell'evento calamitoso”.
Orbene, come correttamente rilevato dal la citata Controparte_1
ordinanza ministeriale n. 3789 del 09.07.2009 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 20.07.2009, di talché ai fini del riconoscimento del contributo richiesto da parte attrice, il termine ultimo per la conclusione dei lavori è quello del 20.01.2010 (sei mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza in parola).
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti emerge che la stessa parte attrice ha comunicato all'Amministrazione convenuta, con nota del
30.07.2010, che i lavori di riparazione e miglioramento sismico degli edifici residenziali oggetto della domanda di concessione di indennizzo (pratica prot.
n. AQ-FG 21/b), sono terminati in data 15.02.2010 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attore). Sul punto, mette conto rilevare che nella medesima nota del 30.07.2010, il Direttore dei Lavori, Ing. asseverava anche il ripristino Controparte_3
della piena agibilità di tutti gli immobili oggetto della domanda, come da attestazione di regolare esecuzione dei lavori, comunicata in pari data al convenuto (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). CP_1
La circostanza che il suddetto Direttore dei Lavori abbia poi, con nota del
06.10.2012, comunicato che: “ successivamente in data 30.07.2010 aveva in
pagina 5 di 8 maniera non chiara dichiarato, sempre per detti appartamenti, "che i lavori risultano ultimati alla data del 15 febbraio 2010" e che detta ultima frase, pertanto, può oggettivamente ingenerare confusione, circa l'esatta data da prendere in considerazione per la effettiva fine dei lavori, tutto ciò premesso, il sottoscritto fa presente che, come si può facilmente riscontare dalla documentazione datata 30.07.2010 trasmessa al Comune di L'Aquila, lo stesso scrivente, proprio in data 15.02.2010, aveva proceduto ad attestare la regolare esecuzione dei lavori, attraverso un apposito sopralluogo presso gli immobili.
In tale circostanza, come del resto dichiarato, i lavori risultavano eseguiti ma, in concreto, lo erano anche in un periodo precedente, tant'è che nel termine prefissato dalla norma (15.01.2010), gli appartamenti erano completati e pronti per il successivo trasferimento al Fondo Immobiliare. Per quanto sopra descritto, il sottoscritto tecnico, ing. assevera ancora che la Controparte_3
data di conclusione dei lavori post sisma inerenti gli appartamenti siti in
L'Aquila, loc. Cerritoli di Preturo, è avvenuta venerdì 8 gennaio 2010, e quindi entro il termine prescritto dalla norma (15.01.2010)” non consente di ritenere ammissibile l'indennizzo di cui all'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009 (cfr. doc.
n. 11 fascicolo attore). Tale comunicazione, infatti, è successiva a quella di fine lavori del 30.07.2010, il cui tenore letterale non lascia adito ad interpretazioni di segno opposto. Peraltro, la data di fine lavori del 08.01.2010, comunicata in sostituzione della prima data del 15.02.2010, non risulta suffragata da alcuna documentazione attestante in concreto l'effettiva ultimazione dei lavori nel giorno indicato e, dunque, prima del termine stabilito dalla disposizione normativa sopra richiamata (20.01.2010). Non risulta, infatti, prodotto in atti un verbale di fine lavori antecedente alla data del 20.01.2010, né tantomeno documentazione fotografica da cui possa evincersi il completamento dei lavori alla data del 08.01.2010. Infine, nemmeno dalla attestazione di regolare esecuzione dei lavori prodotta da parte attrice risulta in alcun punto che i lavori siano effettivamente terminati il giorno 08.01.2010 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore).
Sotto altro e diverso profilo, non coglie nel segno parte attrice nel sostenere che la proroga del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma I, dell'O.P.C.M. n. 3808/2009 implicherebbe una proroga del termine pagina 6 di 8 di conclusione dei lavori di cui all'art. 5, comma III, dell'O.P.C.M. n.
3789/2009. Invero, il tenore della norma non consente una interpretazione estensiva del termine di conclusione dei lavori, in ragione della natura eccezionale e di stretta applicazione della normativa, trattandosi di norme emergenziali e perciò stesso eccezionali.
Allo stesso modo, alcun rilievo assume la circostanza, dedotta da parte attrice, circa la ripristinata agibilità parziale delle unità immobiliari oggetto della domanda di indennizzo, in data 28.12.2009 (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
Piuttosto, alla data del 28.12.2009, risulta che i lavori di riparazione degli immobili oggetto di causa non erano ancora completati.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra considerato, non è fondato il diritto della all'ottenimento dell'indennizzo richiesto ai sensi Parte_1 dell'art. 5 O.P.C.M. n. 3789/2009, con la conseguenza che la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del dovrà essere integralmente Controparte_1
rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri minimi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 446/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore del che vengono liquidate in € Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 L'Aquila, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 446/2021 promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in L'Aquila, via Vittorio Veneto n. 11, presso
[...] lo studio dell'Avv. Claudia Gennaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione;
ATTORE contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Domenico de Nardis, elettivamente domiciliato nella sede comunale sita in via San Bernardino n. 4, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversi di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 21.06.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 24.06.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato in data 18.03.2021 la (di seguito, breviter ) riassumeva dinanzi Parte_1 Pt_1 all'intestato Tribunale il giudizio già instaurato davanti al e CP_2
concluso con sentenza n. 306/2020, pubblicata in data 18.09.2020, con cui veniva dichiarato il difetto di giurisdizione, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni sopra esposte, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, dichiarare illegittima e comunque infondata l'attività di verifica compiuta dalla P.A., accogliere la presente domanda e per l'effetto, dichiarare la spettanza dell'indennizzo richiesto dalla Società 75 con istanza del Pt_1
18/09/2009, promossa ex O.P.C.M. n. 3789/09 e s.m.i. ed acquisita al protocollo civico col n. AQ-FG 21/b. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
In data 11.06.2021 si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “si conclude perché l' Ill.mo
[...]
Tribunale adito voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Alla prima udienza del 27.09.2021, su richiesta di entrambe le parti, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.04.2023, successivamente differita al 25.06.2024, in considerazione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice rappresenta di aver presentato in data 18.09.2009 una domanda di concessione del beneficio economico previsto dall'art. 5, comma I,
pagina 2 di 8 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009, con comunicazione inviata al Controparte_1
ed acquisita al protocollo con il n. AQ-FG 21/b (cfr. doc. n. 2 fascicolo attore).
Espone che in data 27.07.2010, con nota prot. n. 21567, il Servizio
Emergenza Sisma e Ricostruzione del Comune comunicava CP_1
l'ammissione a contributo della domanda per un importo complessivo di €
162.136,73 comprensivo di I.V.A. e delle spese tecniche rideterminato dall'ufficio, come stabilito all'art. 5, commi I, III e IV, della citata O.P.C.M., pari all'importo massimo ammissibile sul totale dell'importo accertato di €
233.490,39 (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore). Successivamente, in data
30.07.2010, il Direttore dei Lavori, Ing. redigeva le Controparte_3
comunicazioni di fine lavori, acquisite al protocollo civico in data 10.08.2010 con i numeri 31210, 31211, 31212, 31213, 31214 e 31215, con le quali comunicava che i lavori di cui alla pratica prot. n. AQ - FG 21/b risultavano terminati alla data del 15.02.2010 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attore).
Rappresenta, inoltre, che in data 07.09.2012, con nota prot. n. 0058561, il
Dipartimento per la Ricostruzione, Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione
Privata del comunicava che a seguito del riesame della Controparte_1
pratica Prot. n. AQ - FG 21/b si era constatato che il fabbricato non presentava i requisiti necessari all'ottenimento del contributo di cui all'O.P.C.M. n.
3789/2009 e successive modifiche e, pertanto, la domanda si intendeva non accoglibile. A tale comunicazione, seguiva ulteriore nota prot. n. 0062341 del
21.09.2012 con cui il medesimo Dipartimento per la Ricostruzione comunicava l'avvio del procedimento di diniego per assenza dei requisiti necessari all'ottenimento del contributo, atteso che i lavori dovevano essere ultimati entro il 20.01.2010 (cfr. doc. n. 9 e 10 fascicolo attore).
Evidenzia, che in data 06.10.2012 il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al protocollo civico in data 09.10.2012 con il n. 0067755, precisava che alla data del 15.02.2010 aveva proceduto ad attestare la regolare esecuzione dei lavori, attraverso un apposito sopralluogo presso gli immobili oggetto della richiesta, e che nella precedente comunicazione del 30.07.2010 si era limitato a dichiarare che alla data del sopralluogo i lavori risultavano già ultimati. Di conseguenza, specificava ed asseverava che la data di conclusione dei lavori era pagina 3 di 8 avvenuta in data 08.01.2010, dunque entro il termine prescritto dalla norma
(cfr. doc. n. 11 fascicolo attore).
Precisa, infine, che il Comune di L'Aquila, Settore Emergenza e
Ricostruzione Privata, Ufficio Liquidazioni, con nota prot. n. 006970 del
15.10.2012, disponeva la non concessione dell'indennizzo richiesto (cfr. doc.
n.1 fascicolo attore).
Agisce, dunque, in giudizio contestando ed impugnando il provvedimento di diniego in quanto illegittimo ed erroneo. In particolare, contesta il provvedimento impugnato per: i) eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, falsità del presupposto ed erronea valutazione dei fatti;
ii) difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti e falsità dei presupposti;
iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma III, dell'O.P.C.M. 3789/2009.
Il nel costituirsi in giudizio, insiste nella legittimità Controparte_1
del provvedimento di diniego, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, ribadisce il contenuto del provvedimento prot. n. 0069070 del 15.10.2012 con cui veniva rigettata la domanda di contributo, sulla motivazione per cui la società non aveva Pt_1
rispettato i termini previsti per l'ultimazione dei lavori dalla normativa di riferimento.
2. Prima di affrontare il merito della controversia è opportuno rammentare che la valutazione del giudice ordinario, in una fattispecie come quella oggetto di causa, non possa limitarsi al mero controllo sull'esistenza di vizi dell'atto amministrativo – cognizione peraltro devoluta in via principale ad altro plesso giurisdizionale – ma debba spingersi all'accertamento del diritto vantato dal privato. Per tale motivo, non assumono rilievo in questa sede i vizi del provvedimento di diniego espresso dal così come Controparte_1 sottoposti al T.A.R., ma piuttosto la valutazione andrà effettuata sull'esistenza del diritto al contributo richiesto dall'attore, sulla scorta della normativa vigente. Quanto all'onere della prova, essendo la valutazione dell'atto solamente incidentale nell'ambito della cognizione del giudice ordinario, sarà dunque l'attore a dover dimostrare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del contributo.
pagina 4 di 8 3. Tanto premesso e venendo al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
In punto di diritto, giova rammentare che l'indennizzo richiesto da Pt_1 trova il suo fondamento nell'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009 secondo cui:
“Alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo, in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa in dipendenza dei danni subiti a causa degli eventi sismici”. Il suddetto articolo, inoltre, al comma III, prevede espressamente che:
“Il riconoscimento dell'indennizzo è subordinato al completamento dell'edificio entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza ed alla sua destinazione alla vendita o locazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili per
l'effetto dell'evento calamitoso”.
Orbene, come correttamente rilevato dal la citata Controparte_1
ordinanza ministeriale n. 3789 del 09.07.2009 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 20.07.2009, di talché ai fini del riconoscimento del contributo richiesto da parte attrice, il termine ultimo per la conclusione dei lavori è quello del 20.01.2010 (sei mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza in parola).
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti emerge che la stessa parte attrice ha comunicato all'Amministrazione convenuta, con nota del
30.07.2010, che i lavori di riparazione e miglioramento sismico degli edifici residenziali oggetto della domanda di concessione di indennizzo (pratica prot.
n. AQ-FG 21/b), sono terminati in data 15.02.2010 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attore). Sul punto, mette conto rilevare che nella medesima nota del 30.07.2010, il Direttore dei Lavori, Ing. asseverava anche il ripristino Controparte_3
della piena agibilità di tutti gli immobili oggetto della domanda, come da attestazione di regolare esecuzione dei lavori, comunicata in pari data al convenuto (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore). CP_1
La circostanza che il suddetto Direttore dei Lavori abbia poi, con nota del
06.10.2012, comunicato che: “ successivamente in data 30.07.2010 aveva in
pagina 5 di 8 maniera non chiara dichiarato, sempre per detti appartamenti, "che i lavori risultano ultimati alla data del 15 febbraio 2010" e che detta ultima frase, pertanto, può oggettivamente ingenerare confusione, circa l'esatta data da prendere in considerazione per la effettiva fine dei lavori, tutto ciò premesso, il sottoscritto fa presente che, come si può facilmente riscontare dalla documentazione datata 30.07.2010 trasmessa al Comune di L'Aquila, lo stesso scrivente, proprio in data 15.02.2010, aveva proceduto ad attestare la regolare esecuzione dei lavori, attraverso un apposito sopralluogo presso gli immobili.
In tale circostanza, come del resto dichiarato, i lavori risultavano eseguiti ma, in concreto, lo erano anche in un periodo precedente, tant'è che nel termine prefissato dalla norma (15.01.2010), gli appartamenti erano completati e pronti per il successivo trasferimento al Fondo Immobiliare. Per quanto sopra descritto, il sottoscritto tecnico, ing. assevera ancora che la Controparte_3
data di conclusione dei lavori post sisma inerenti gli appartamenti siti in
L'Aquila, loc. Cerritoli di Preturo, è avvenuta venerdì 8 gennaio 2010, e quindi entro il termine prescritto dalla norma (15.01.2010)” non consente di ritenere ammissibile l'indennizzo di cui all'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3789/2009 (cfr. doc.
n. 11 fascicolo attore). Tale comunicazione, infatti, è successiva a quella di fine lavori del 30.07.2010, il cui tenore letterale non lascia adito ad interpretazioni di segno opposto. Peraltro, la data di fine lavori del 08.01.2010, comunicata in sostituzione della prima data del 15.02.2010, non risulta suffragata da alcuna documentazione attestante in concreto l'effettiva ultimazione dei lavori nel giorno indicato e, dunque, prima del termine stabilito dalla disposizione normativa sopra richiamata (20.01.2010). Non risulta, infatti, prodotto in atti un verbale di fine lavori antecedente alla data del 20.01.2010, né tantomeno documentazione fotografica da cui possa evincersi il completamento dei lavori alla data del 08.01.2010. Infine, nemmeno dalla attestazione di regolare esecuzione dei lavori prodotta da parte attrice risulta in alcun punto che i lavori siano effettivamente terminati il giorno 08.01.2010 (cfr. doc. n. 6 fascicolo attore).
Sotto altro e diverso profilo, non coglie nel segno parte attrice nel sostenere che la proroga del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 6, comma I, dell'O.P.C.M. n. 3808/2009 implicherebbe una proroga del termine pagina 6 di 8 di conclusione dei lavori di cui all'art. 5, comma III, dell'O.P.C.M. n.
3789/2009. Invero, il tenore della norma non consente una interpretazione estensiva del termine di conclusione dei lavori, in ragione della natura eccezionale e di stretta applicazione della normativa, trattandosi di norme emergenziali e perciò stesso eccezionali.
Allo stesso modo, alcun rilievo assume la circostanza, dedotta da parte attrice, circa la ripristinata agibilità parziale delle unità immobiliari oggetto della domanda di indennizzo, in data 28.12.2009 (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
Piuttosto, alla data del 28.12.2009, risulta che i lavori di riparazione degli immobili oggetto di causa non erano ancora completati.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra considerato, non è fondato il diritto della all'ottenimento dell'indennizzo richiesto ai sensi Parte_1 dell'art. 5 O.P.C.M. n. 3789/2009, con la conseguenza che la domanda avanzata dall'attrice nei confronti del dovrà essere integralmente Controparte_1
rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, facendo riferimento al valore dichiarato della controversia, sulla base dei parametri minimi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 446/2021 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1 [...]
; CP_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore del che vengono liquidate in € Controparte_1
4.217,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
pagina 7 di 8 L'Aquila, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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