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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel. Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 997/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Rosalinda Salemi, presso il cui studio sito a
Palermo, via Principe di Villafranca n.46, è elettivamente domiciliato e
(cf: ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Gabriella Martorana, presso il cui studio sito a
Bagheria (PA), via Città di Palermo n.112, è elettivamente domiciliata RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cpc depositato in data 21.5.2024, e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 19.6.1993 a Bagheria – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 53, parte II, serie A, dell'anno 1993
–, dal quale sono nati i figli il 3.10.1993, e il 22.10.1996, Persona_1 Persona_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, le parti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con ordinanza del 23.12.2024, verificata la produzione dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il procedimento è stato assunto in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione giudiziale (n. 668/2017 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza (parziale) n. 930/2018 del 9.7.2018 e depositata il 10.7.2018;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico.
La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e a Bagheria il 19.6.1993, trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] CP_1 del predetto comune al n. 53, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 21.5.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.