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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1182/2022 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente tra
P.VA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.VA_1 dall'Avv. Michele Perruzza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Balsorano, via Case
Paglicce n. 14, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE contro
(P.VA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_2 dall'Avv. Maurizio Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rho, via Statuto n.
32, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale di udienza del
5.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto revocarsi o annullarsi Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 277/2022 pubblicato dal Tribunale di Avezzano in data 28.6.2022, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite deducendo l'inesistenza di un inadempimento ad ella ascrivibile in virtù di un accordo verbale delle parti che individuava, quale termine per l'adempimento dell'ultima rata, la fine del 2023.
1 Si è costituita in giudizio insistendo, preliminarmente, per la concessione Controparte_1 dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata, poiché infondata in fatto e in diritto, deducendo l'inesistenza di un piano di rientro tra le parti in ordine al pagamento della somma oggetto di ingiunzione;
ha, infine, insistito per la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c.
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, all'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
2. L'opposizione spiegata da è infondata e non può essere accolta. Parte_1
Preliminarmente, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente, del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata in quanto, appunto, è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
Il mancato assolvimento di tale onere comporta, conseguentemente, che i fatti non contestati debbano ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni dovendo ritenersi, come fatti non contestati, sia quelli esplicitamente ammessi sia quelli valutabili come tali in relazione alla difesa svolta dall'opponente, ove essa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (v. Cass. n. 17371/2003).
Venendo ad esaminare il caso di specie, deve ritenersi incontestata, da parte dell'opponente,
l'esistenza del rapporto contrattuale sorto tra le parti mentre, quanto all'esistenza della pretesa creditoria vantata dalla la difesa dell'ingiunta è apparsa contraddittoria. Controparte_1
Ed invero, se nell'atto introduttivo l'opponente ha ammesso di non aver pagato la somma oggetto di ingiunzione, omettendo di contestarne il quantum e limitandosi a negare l'esigibilità della prestazione al momento della proposizione del ricorso monitorio, con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9.11.2023, l'attrice ha invece negato l'esistenza del credito della in Controparte_1
precedenza oggetto di espresso riconoscimento.
2 Tanto premesso, i motivi di opposizione spiegati dalla appaiono generici e privi Parte_1
di qualsivoglia riscontro probatorio.
L'opponente nulla ha prodotto a sostegno dei propri assunti, né vi è alcun elemento da cui desumere l'esistenza del presunto accordo verbale intercorso tra le parti, in ordine alla dilazione del pagamento e alla posticipazione dei termini di pagamento indicati nelle fatture prodotte e nel piano di rientro del
14.7.2020.
Al contrario, appare documentata la fondatezza del credito fatto valere dall'opposta, sia nella fase monitoria che in questa sede, mediante il deposito delle fatture (dalle quali è possibile individuare quale termine ultimo di pagamento la data del luglio 2021), del piano di rientro debitamente sottoscritto dalla debitrice del 14.7.2020, della lettera di messa in mora e dell'estratto autenticato da
Notaio del registro Iva vendite.
L'opponente, dunque, non ha specificamente contestato le poste di credito vantate nei suoi confronti né ha sostenuto e dimostrato l'esistenza del presunto accordo verbale di dilazione del pagamento o di altri fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto vantato dall'opposta.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Da ultimo, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, primo comma, c.p.c. articolata da parte opposta non può trovare accoglimento.
Occorre, infatti, tenere a mente quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I,
23/03/2004, n. 5734), richiedendo la sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Dunque, che oltre alla soccombenza dell'avversario, il richiedente deve fornire prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché il nocumento subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Tale prova non può dirsi raggiunta, non avendo l'opposta dimostrato né l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione in esame, né il danno effettivamente patito a causa della condotta processuale tenuta dall'opponente.
Nemmeno può procedersi ad una liquidazione d'ufficio dello stesso, non essendo desumibili dagli atti di causa né l'an né il quantum debeatur della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 9080/2013).
4. Si ritiene, altresì, di non dover disporre la condanna dell'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c.
3 Come noto, la condanna di cui al co. 3 si contraddistingue per il suo carattere sanzionatorio e non risarcitorio come l'ipotesi regolamentata dal co. 1, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche per l'emissione di condanna ai sensi del terzo comma è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. SS.UU. n. 9912/2018).
5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1182/2022 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
277/2022 pubblicato dal Tribunale di Avezzano in data 28.6.2022;
RIGETTA la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
CONDANNA al pagamento in favore di elle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 3.397,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Avezzano, 26.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
4
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025 e vertente tra
P.VA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.VA_1 dall'Avv. Michele Perruzza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Balsorano, via Case
Paglicce n. 14, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE contro
(P.VA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_2 dall'Avv. Maurizio Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rho, via Statuto n.
32, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale di udienza del
5.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto revocarsi o annullarsi Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 277/2022 pubblicato dal Tribunale di Avezzano in data 28.6.2022, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite deducendo l'inesistenza di un inadempimento ad ella ascrivibile in virtù di un accordo verbale delle parti che individuava, quale termine per l'adempimento dell'ultima rata, la fine del 2023.
1 Si è costituita in giudizio insistendo, preliminarmente, per la concessione Controparte_1 dell'efficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata, poiché infondata in fatto e in diritto, deducendo l'inesistenza di un piano di rientro tra le parti in ordine al pagamento della somma oggetto di ingiunzione;
ha, infine, insistito per la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c.
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 5.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e, all'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
2. L'opposizione spiegata da è infondata e non può essere accolta. Parte_1
Preliminarmente, giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente, del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata in quanto, appunto, è onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
Il mancato assolvimento di tale onere comporta, conseguentemente, che i fatti non contestati debbano ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni dovendo ritenersi, come fatti non contestati, sia quelli esplicitamente ammessi sia quelli valutabili come tali in relazione alla difesa svolta dall'opponente, ove essa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (v. Cass. n. 17371/2003).
Venendo ad esaminare il caso di specie, deve ritenersi incontestata, da parte dell'opponente,
l'esistenza del rapporto contrattuale sorto tra le parti mentre, quanto all'esistenza della pretesa creditoria vantata dalla la difesa dell'ingiunta è apparsa contraddittoria. Controparte_1
Ed invero, se nell'atto introduttivo l'opponente ha ammesso di non aver pagato la somma oggetto di ingiunzione, omettendo di contestarne il quantum e limitandosi a negare l'esigibilità della prestazione al momento della proposizione del ricorso monitorio, con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 9.11.2023, l'attrice ha invece negato l'esistenza del credito della in Controparte_1
precedenza oggetto di espresso riconoscimento.
2 Tanto premesso, i motivi di opposizione spiegati dalla appaiono generici e privi Parte_1
di qualsivoglia riscontro probatorio.
L'opponente nulla ha prodotto a sostegno dei propri assunti, né vi è alcun elemento da cui desumere l'esistenza del presunto accordo verbale intercorso tra le parti, in ordine alla dilazione del pagamento e alla posticipazione dei termini di pagamento indicati nelle fatture prodotte e nel piano di rientro del
14.7.2020.
Al contrario, appare documentata la fondatezza del credito fatto valere dall'opposta, sia nella fase monitoria che in questa sede, mediante il deposito delle fatture (dalle quali è possibile individuare quale termine ultimo di pagamento la data del luglio 2021), del piano di rientro debitamente sottoscritto dalla debitrice del 14.7.2020, della lettera di messa in mora e dell'estratto autenticato da
Notaio del registro Iva vendite.
L'opponente, dunque, non ha specificamente contestato le poste di credito vantate nei suoi confronti né ha sostenuto e dimostrato l'esistenza del presunto accordo verbale di dilazione del pagamento o di altri fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto vantato dall'opposta.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Da ultimo, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, primo comma, c.p.c. articolata da parte opposta non può trovare accoglimento.
Occorre, infatti, tenere a mente quanto pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie generale di responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I,
23/03/2004, n. 5734), richiedendo la sussistenza di un comportamento illecito di natura processuale, il danno ingiusto e, quanto all'elemento soggettivo, la mala fede o colpa grave della parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Dunque, che oltre alla soccombenza dell'avversario, il richiedente deve fornire prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, nonché il nocumento subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Tale prova non può dirsi raggiunta, non avendo l'opposta dimostrato né l'esistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione in esame, né il danno effettivamente patito a causa della condotta processuale tenuta dall'opponente.
Nemmeno può procedersi ad una liquidazione d'ufficio dello stesso, non essendo desumibili dagli atti di causa né l'an né il quantum debeatur della domanda risarcitoria (cfr. Cass. n. 9080/2013).
4. Si ritiene, altresì, di non dover disporre la condanna dell'opponente ex art. 96 comma 3 c.p.c.
3 Come noto, la condanna di cui al co. 3 si contraddistingue per il suo carattere sanzionatorio e non risarcitorio come l'ipotesi regolamentata dal co. 1, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche per l'emissione di condanna ai sensi del terzo comma è necessario il presupposto soggettivo della mala fede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. SS.UU. n. 9912/2018).
5. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1182/2022 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
277/2022 pubblicato dal Tribunale di Avezzano in data 28.6.2022;
RIGETTA la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c. avanzata da parte convenuta;
CONDANNA al pagamento in favore di elle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 3.397,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Avezzano, 26.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
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