Sentenza 17 settembre 2021
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 16 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/09/2021, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2021
N. 01100/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2019, proposto da
ST ZU, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Paolo Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di Albignasego, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di permesso di costruire del 14/05/2019, pratica n° 495/2018 – REG. 2492 ITER 24073, a firma del Responsabile del 5° Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; di ogni altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. ZU ha impugnato il diniego di permesso di costruire oppostogli dal Comune resistente in relazione a un’istanza avente ad oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione con ricomposizione planivolumetrica di un preesistente edificato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 14/2009 (c.d. ‘Piano Casa’).
Avverso tale provvedimento è stato articolato un unico motivo di impugnazione: con esso si osserva che all’epoca di presentazione della domanda di permesso di costruire l’intero compendio immobiliare interessato dal progetto edile – vale a dire, sia la porzione di area ove erano ubicati i tre fabbricati da demolire, sia il terreno ove era prevista la realizzazione del nuovo edificio- era di proprietà dell’istante; quest’ultimo, nelle more del procedimento di rilascio del titolo, cedeva alla PI VI S.r.l. parte del compendio, ma riservava espressamente a sé la piena titolarità dei diritti edificatori derivanti dai tre fabbricati preesistenti, oggetto della domanda di permesso di costruire inoltrata all’Amministrazione.
In ragione di quanto precede il ricorrente contesta l’affermazione di cui al punto 2) dell’impugnato diniego, secondo cui mancherebbe nel caso di specie il ‘collegamento funzionale’ con l’area di sedime originaria prescritto dall’art. 10 della L.R. 14/09, in quanto in forza di contratto di compravendita tale area sarebbe divenuta di proprietà di un soggetto terzo: si osserva, in particolare, che la norma invocata dall’Amministrazione non sarebbe pertinente rispetto al caso di specie, e che il ricorrente disporrebbe della capacità edificatoria da utilizzare per l’intervento in progetto in forza di apposito titolo negoziale, come comprovato dall’ “atto di rettifica/integrazione” alla compravendita in data 16/10/2018.
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza in data 14.07.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in disamina il Sig. ZU impugna il provvedimento con cui il Comune di Albignasego ha negato il rilascio del permesso di costruire richiesto dall’interessato avente ad oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione da effettuarsi ai sensi del cd. Piano casa: l’Amministrazione resistente ha, in proposito, osservato che l’area di insistenza dei fabbricati da demolire non sarebbe nella titolarità del ricorrente, ma di un soggetto terzo.
Il Sig. ZU contesta la legittimità del diniego osservando che, sebbene nelle more del procedimento per il rilascio del titolo edilizio l’area di sedime dei fabbricati da demolire sia stata, effettivamente, alienata a terzi, il ricorrente riservava espressamente a sé la capacità edificatoria derivante dalla preesistente edificazione, della quale, dunque, potrebbe legittimamente disporre per realizzare l’intervento in progetto.
2. Il ricorso è infondato.
Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti non comprova quanto affermato dal ricorrente in ordine alla titolarità dei diritti edificatori dei quali questi pretende di disporre.
Con atto di compravendita in data 16.10.2018 il Sig. ZU alienava alla PI VI RL un compendio immobiliare comprensivo dell’area di sedime dei tre fabbricati da demolire interessati dal progetto di demo-ricostruzione in commento ( cfr . doc. 15 della produzione di parte ricorrente).
In data 21.11.2018 il Comune resistente comunicava preavviso di rigetto, rilevando, tra l’altro, che i fabbricati oggetto di demolizione erano, appunto, nella titolarità di un terzo, in ragione della compravendita in data 16.10. 2018 ( cfr . doc. 16 della produzione di parte ricorrente).
Il ricorrente inoltrava, dunque, al Comune “minuta” di atto di rettifica e integrazione della compravendita citata, precisando che sarebbe seguita la sottoscrizione dell’atto da parte del legale rappresentante della società PI VI ( cfr . docc. 19 e 21 della produzione di parte ricorrente).
Con il provvedimento qui gravato l’Amministrazione resistente rigettava l’istanza di rilascio di titolo a costruire, rilevando, tra l’altro, che la bozza di documento trasmesso era priva di valore legale ( cfr . doc. 22 della produzione di parte ricorrente).
Osserva il Collegio che l’atto di rettifica alla compravendita in data 16.10.2018 prodotto in giudizio da parte ricorrente risulta, effettivamente, privo di sottoscrizione, di talché, a prescindere da ogni altra considerazione, il documento su cui il Sig. ZU fonda la titolarità dei diritti edificatori che intende sfruttare è certamente inidoneo a fornire la dimostrazione di quanto preteso.
3. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Albignasego esclude la necessità di una pronuncia relativa al regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO