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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 496/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
Parte_2
(C.F.: , C.F._2
- appellanti - elettivamente domiciliati in PADOVA, GALLERIA n. Controparte_1
7, con il patrocinio dell'avv. LUIGI CICCARESE, contro
CP_2
(C.F.: ), C.F._3
pagina 1 di 14 - appellata - elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA SAN FERMO n. 17, con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA CAPONE.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto del Tribunale di Padova, emanata in data 21.11.24.
Conclusioni degli appellanti:
1. in via preliminare
Sospendersi inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, fissando udienza per la convalida o la modifica dell'ordinanza di sospensione;
2. nel merito
Accertato e dichiarato che i conduttori hanno sanato la morosità contestata dalla locatrice, ai sensi dell'art. 55 L. 392/1978 dichiararsi la non risoluzione del contratto di locazione e non convalidare per l'effetto l'intimato sfratto per morosità
3. in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Conclusioni della appellata:
Preliminarmente: dichiararsi l'inammissibilità dell'interposto appello avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto resa in data 21/11/2024 per le ragioni dedotte.
Nel merito: rigettarsi l'interposto appello perché destituito di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, accogliendosi in ogni caso le conclusioni formulate da parte intimante in primo grado;
In ogni caso, per l'effetto, confermarsi l'impugnata ordinanza di convalida con condanna degli appellanti alla rifusione dei compensi e delle spese, anche forfettarie nella misura del 15%, del grado.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, CP_2
premettendo:
- di essere proprietaria di un fabbricato residenziale sito a Teolo (PD) in via Euganea
Praglia n. 48, locato ad uso abitativo per la durata di quattro anni, a decorrere dall'1.10.22 e sino al 30.9.26, in forza di contratto scritto concluso in data 19.9.22 con e e poi regolarmente registrato, prevedente un Pt_1 Parte_2
canone annuale di € 9.600,00 che parte conduttrice si obbligava a corrispondere in dodici rate uguali di € 800,00 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese,
- che i conduttori non avevano versato i canoni relativi alle mensilità di aprile,
maggio, giugno, luglio ed agosto 2024, rendendosi così morosi per un ammontare complessivo di € 4.000,00,
- che a nulla era servito l'invio di una diffida ad adempiere, ricevuta da entrambe le controparti,
- che, ai fini della rilevanza dell'inadempimento, si doveva fare riferimento all'art. 5
della legge 392/78,
- che sussistevano tutti i presupposti di legge per ritenere fondata l'intimazione di sfratto per morosità,
- che la rilevanza dell'importo non versato e la continuità dell'inadempimento connotavano d'altronde ex se la gravità dello stesso, ha chiesto la convalida dell'intimato sfratto per morosità nonché l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 4.000,00 oltre i canoni a scadere, maggiorata di interessi, spese e competenze professionali.
Costituitisi in giudizio, i conduttori:
pagina 3 di 14 - non contestavano la morosità,
- osservavano che il mancato pagamento dei canoni era stato anche determinato da gravi difetti dell'immobile che ne diminuivano grandemente il godimento, tra cui in particolare il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento,
- aggiungevano di aver dovuto sopportare i relativi costi di riparazione,
- instavano comunque per la concessione del termine previsto dall'art. 55 della legge n. 392/78 al fine di sanare la morosità e di veder rigettare la richiesta convalida una volta avvenuto il pagamento di quanto dovuto.
Datosi corso alla prima udienza in data 10.9.24, il giudice concedeva ai conduttori un termine di sessanta giorni per sanare la morosità, il cui importo era nel frattempo salito a
€ 4.800,00, precisando doversi aggiungere a tale somma i canoni a scadere nel frattempo maturati nonché gli interessi legali dalle scadenze al saldo, oltre alle spese del procedimento indicate in € 750,00 per compensi ed in € 76,50 per spese, maggiorate di
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Alla successiva udienza del 12.11.24, la parte intimante segnalava che sussisteva ancora un debito pari a € 189,86, oltre interessi, insistendo quindi per lo sfratto, mentre i conduttori si rendevano disponibili a pagare immediatamente il residuo, affermando che l'inadempimento era frutto di un mero errore.
A seguito dell'ulteriore udienza del 21.11.24, il giudice di primo grado:
- preso atto che l'intimante rinunciava alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, insistendo però per la convalida dello sfratto,
- rilevato che la richiesta del termine ex art. 55 della legge 392/78 era incompatibile con la volontà di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento non poteva che conseguire l'accoglimento della domanda dell'intimante, senza che potessero farsi valere eventuali eccezioni o difese circa l'an e il quantum della pretesa attorea,
pagina 4 di 14 - riscontrato che risultava oggettivo e pacifico che nel termine assegnato non fosse stata interamente sanata la morosità,
- segnalato che in quella sede non fosse possibile valutare nuovamente la gravità
dell'inadempimento, dovendosi procedere all'accoglimento della richiesta dell'intimante, ha convalidato lo sfratto per morosità, fissando l'esecuzione per la data del 21.12.24.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari convenuti formulando un unico motivo di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già prospettate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto dell'impugnazione, in quanto inammissibile e comunque infondata:
- evidenziando che nella comparsa di risposta di primo grado gli intimati non avevano contestato la morosità, essendosi limitati a richiedere il termine di grazia,
- affermando che la parte più cospicua del dovuto era stata corrisposta dopo il termine concesso, in quanto accreditata oltre il sessantesimo giorno,
- segnalando che il residuo della morosità era stato versato con bonifico immediato nel giorno dell'udienza di verifica,
- sostenendo quindi che vi fossero tutti i presupposti di legge per procedere alla convalida.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio e rigettata la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 16 luglio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
pagina 5 di 14 3.1 In via preliminare, la parte appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame, affermando, da un lato, che vi fossero tutti i presupposti di legge per la pronuncia della convalida e, dall'altro, che gli intimati avrebbero rinunciato a contestare l'esistenza e la quantificazione del dovuto una volta richiesto il termine di grazia. Si segnala, poi, che tutt'al più i conduttori avrebbero dovuto proporre il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 cpc nell'ipotesi in cui ritenessero di avere correttamente adempiuto nel termine concesso.
L'eccezione è infondata.
Sotto un primo profilo vale invero ricordare come, secondo il primo comma dell'art. 668 cpc, sia possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza che ha disposto la convalida della licenza o dello sfratto, solo allorquando la stessa sia stata pronunciata in assenza dell'intimato, il quale è dunque ammesso a dimostrare di non avere avuto tempestiva notizia della citazione a causa di un'irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore. Ciò che non si verificava nella fattispecie.
Sotto un secondo profilo va, invece, osservato come, nonostante il Codice di rito preveda testualmente il solo rimedio dell'opposizione tardiva, la giurisprudenza sia poi giunta a riconoscere la facoltà di esperire, al ricorrere di determinate circostanze, anche altri mezzi d'impugnazione, tra cui l'appello.
Più precisamente, la Corte di cassazione ha precisato che l'ordinanza di convalida di sfratto risulta appellabile “se emessa nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione” (Cass. 23.1.06 n. 1222).
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione risulta pertanto sufficiente l'allegazione pagina 6 di 14 della mancanza dei presupposti per pronunciare la convalida mentre non rileva invece la loro concreta esistenza, trattandosi di un profilo attinente al merito del gravame, per mezzo del quale l'intimato può, pertanto, chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice investito della controversia in secondo grado deve decidere la controversia nel merito, atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 cpc, non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cpc per la rimessione della causa al primo giudice (Cass. 13.6.17 n. 14625).
Nella fattispecie in esame gli appellanti lamentano appunto che il Tribunale abbia proceduto a convalidare lo sfratto, nonostante le contestazioni presentate in merito all'esistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza, allegando che, a fronte di tale attività difensiva, si sarebbe comunque dovuto dare ingresso alla fase di cognizione ordinaria al fine di vagliare la fondatezza delle ragioni dell'opposizione prospettate dai conduttori, ciò che ben fonda l'esperibilità dell'appello.
Queste conclusioni, d'altronde, non trovano smentita nella circostanza per cui i conduttori avessero chiesto la concessione del termine di grazia, poiché in tal caso la mancata contestazione si riferisce unicamente alla cifra indicata dal locatore nella prima udienza, mentre non riguarda quanto attiene al pagamento dei canoni maturati successivamente, i quali ben possono essere oggetto di nuove difese.
Opinando diversamente, infatti, ne risulterebbe violato il diritto di difesa del conduttore, il quale non avrebbe modo di mettere in discussione eventuali dichiarazioni scorrette o infedeli rese in udienza dal locatore.
3.2 Venendo quindi all'esame del merito, con un unico motivo d'appello si denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che i pagina 7 di 14 conduttori fossero tenuti a versare tutti i canoni maturati fino alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392/78. Si sostiene, al contrario, che sarebbero dovute le sole somme indicate nel provvedimento del giudice sulla base di quanto confermato in udienza dal locatore e, in tal senso, avendo gli appellanti corrisposto quanto richiesto, la convalida non avrebbe dovuto trovare accoglimento.
Si aggiunge, poi, che, la domanda del locatore sarebbe infondata, dal momento che le ulteriori mensilità non solo sarebbero state pagate, sia pur parzialmente, ma non sarebbero neanche scadute al momento dello spirare del termine, posto che si sarebbero dovuti computare anche i venti giorni indicati dall'art. 5 della legge n. 392/78.
A svolgimento della censura si afferma, inoltre, che il giudice avrebbe dovuto aprire il procedimento di opposizione al fine di consentire ai conduttori di provare la regolarizzazione della morosità e di contestare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione, non ostando a ciò il fatto che fosse già stato richiesto il termine di grazia.
Si segnala, infine, che la somma residua ancora mancante all'udienza del 12.11.24
potrebbe derivare da un errato versamento dell'importo dovuto a titolo di IVA sulle competenze indicate dal Tribunale, dato che non era stato dichiarato il regime fiscale seguito dal legale di parte attrice.
La parte appellata non concorda con quanto ex adverso affermato, evidenziando:
- che il giudice aveva esplicitamente indicato nell'ordinanza che la somma da saldare dovesse essere comprensiva di tutti gli importi maturati sino alla scadenza del termine di grazia,
- che anche il canone di novembre doveva ritenersi dovuto, in quanto i venti giorni menzionati dall'art. 5 della legge 392/78 si riferirebbero unicamente ad uno dei pagina 8 di 14 parametri in base ai quali valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore,
- che sarebbe stato onere dei conduttori di informarsi sul regime fiscale da applicare nella fattispecie,
- che non si sarebbe potuto dare luogo ad alcun procedimento di opposizione, posto che non si era proceduto al saldo del dovuto nel termine assegnato.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, evidenziato che, alla data della nuova udienza fissata dal Tribunale dopo la concessione del termine di grazia, l'inadempimento persisteva,
dal momento che i conduttori non avevano ancora proceduto a saldare tutto il dovuto.
Segnatamente, la fattispecie contemplata dall'art. 55 della legge n. 392/78 esclude che il giudice possa pronunciare la risoluzione del contratto di locazione, malgrado il mancato versamento del corrispettivo, allorché il conduttore ponga rimedio alla sua posizione di morosità direttamente in sede giudiziale, versando la totalità dei canoni scaduti e degli oneri accessori maturati sino alla data della prima udienza.
Nell'eventualità in cui, per il ricorrere di comprovate condizioni di difficoltà, il giudice assegni poi un termine entro il quale il debitore deve procedere al pagamento, si dovrà
però fare riferimento anche ai canoni e agli oneri accessori maturati sino alla data del rinvio, posto che si dovrà considerare come prima udienza quella indicata nel provvedimento di concessione del termine che, sostanzialmente, si limita a rifissarla per altra data al solo fine di verificare l'adempimento del dovuto, così come previsto dalla normativa dettata in tema di equo canone.
In tal senso, non risulta che gli appellanti abbiano provveduto a dimostrare di avere saldato per tale ultima data tutto quanto nel frattempo divenuto esigibile, al fine di pagina 9 di 14 impedire lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Né può condividersi, a contrario, la tesi sostenuta dai conduttori, secondo cui si dovrebbe tenere conto delle sole mensilità maturare sino all'udienza prevista nella citazione, in quanto tale prospettazione si pone in totale contrasto con il principio di economia processuale – volto a rendere il processo civile più efficiente, evitando sprechi di tempo e risorse e garantendo una decisione giudiziaria tempestiva ed efficace
– in forza del quale apparirebbe ultroneo e defatigante dover ipotizzare l'apertura di una nuova procedura di sfratto in relazione ai canoni non saldati proprio nel periodo concesso per sanare la morosità già in essere.
La stessa Corte di cassazione, d'altro canto, ha avuto modo di confermare tale interpretazione, evidenziando che “a norma dell'art. 55 della legge n. 378 del 1978 il
comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di
tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del
termine di grazia” (Cass. 29.7.13, n. 18224; Cass.
5.4.12 n. 5540; Cass. 29.10.01 n.
13407).
Del pari infondata – ed anzi addirittura tale da sconfessare la propria condotta – risulta,
poi, l'ulteriore argomentazione proposta dagli appellanti, in base alla quale, in tali situazioni, sarebbe dovuta unicamente la somma indicata nel provvedimento di concessione del termine, giacché, nel caso di specie, era proprio lo stesso giudice di prime cure a chiarire, dopo aver determinato l'ammontare dei canoni già scaduti, che “il
pagamento del conduttore dovrà riguardare tutto quanto dovuto sino alla data della
nuova udienza”, premurandosi anche di segnalare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (verbale del 10.9.24).
pagina 10 di 14 Ciò che vieppiù evidenzia l'infondatezza delle tesi sostenute in questa sede.
Così come, del resto, anche i restanti profili di doglianza sollevati con il gravame non risultano meritevoli di accoglimento.
Da un lato, infatti, va escluso che i canoni maturati medio tempore, parzialmente corrisposti, non potessero in realtà considerarsi esigibili allo spirare del termine di grazia, dovendosi computare pure gli ulteriori venti giorni menzionati all'art. 5 della legge 392/78. Al riguardo, deve invero notarsi che la morosità viene in essere non appena scaduto il termine per il pagamento del canone, mentre il periodo supplementare indicato dalla norma in questione rileva ai soli fini della valutazione dell'inadempimento, consentendo la risoluzione del rapporto contrattuale al ricorrere dell'ulteriore presupposto. Nel caso in esame, peraltro, va sottolineato che il diritto allo scioglimento del vincolo risultava già perfezionato al momento della proposizione dell'intimazione di sfratto, posto che i conduttori non avevano corrisposto già diverse mensilità ben oltre i venti giorni previsti dall'art. 5 della legge n. 392/78.
Discendendone, quindi, l'irrilevanza del profilo di doglianza esaminato.
D'altro lato, è irrilevante chiarire se il mancato integrale pagamento del corrispettivo sia dipeso da un possibile, errato versamento dell'importo dovuto a titolo di IVA sulle competenze indicate dal Tribunale, causato dal fatto che il legale di parte intimante non avrebbe dichiarato il regime fiscale da lui adottato, poiché sarebbe comunque stato onere dei debitori, al momento dell'effettuazione del pagamento, di sincerarsi della situazione in oggetto al fine di adempiere in maniera corretta, essendo pacifico, a mente del disposto dell'art. 1218 cc, che in caso di inesatta o tardiva esecuzione della prestazione dovuta incombe a questi ultimi di provare che tali circostanze sono state pagina 11 di 14 determinate da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Sicché non si ravvisano ragioni per ritenere che il Tribunale, al posto dell'emissione dell'ordinanza di convalida, avrebbe dovuto procedere all'apertura del procedimento a cognizione ordinaria di opposizione, giacché – pur essendo evidente che sussisteva in quel momento il diritto dei conduttori di contestare la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte locatrice, sebbene non con riferimento all'ammontare dei canoni dovuti,
già determinato nell'ordinanza di concessione del termine di grazia, bensì all'integrale adempimento del relativo obbligo di pagamento – è altrettanto innegabile che a tanto si sarebbe potuti giungere solo laddove le eccezioni sollevate in proposito dai conduttori fossero state ritenute fondate da parte del giudice.
Ciò che non è peraltro stato riscontrato dal Tribunale di Padova, il quale pertanto, del tutto correttamente, ha ritenuto di poter emanare l'ordinanza di convalida.
E d'altronde, quand'anche si volesse superare quanto appena esposto, vale anche precisare come in ogni caso:
- da un lato, l'apertura del procedimento di opposizione, invocata dagli appellanti,
non avrebbe comunque precluso la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio
ex art. 665 cpc, attesa la descritta infondatezza delle ragioni di contestazione sollevate dai conduttori, con esiti sostanzialmente identici a quelli derivanti dall'adozione del provvedimento di convalida dello sfratto,
- d'altro lato, questa Corte sarebbe comunque stata tenuta a decidere nel merito la presente controversia, senza possibilità di rimessione della causa al primo giudice,
atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 cpc, non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cpc (Cass. 13.6.17
pagina 12 di 14 n. 14625), rigettando per tutte le motivazioni sopra esposte le doglianze dei conduttori.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00, giacché l'ammontare dei canoni scaduti al momento della convalida era pari ad € 6.400,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 3.966,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
pagina 13 di 14 Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità resa dal
Tribunale di Padova in data 21.11.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 496/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
Parte_2
(C.F.: , C.F._2
- appellanti - elettivamente domiciliati in PADOVA, GALLERIA n. Controparte_1
7, con il patrocinio dell'avv. LUIGI CICCARESE, contro
CP_2
(C.F.: ), C.F._3
pagina 1 di 14 - appellata - elettivamente domiciliato in PADOVA, VIA SAN FERMO n. 17, con il patrocinio dell'avv. NICOLETTA CAPONE.
Oggetto della causa:
Appello avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto del Tribunale di Padova, emanata in data 21.11.24.
Conclusioni degli appellanti:
1. in via preliminare
Sospendersi inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza, fissando udienza per la convalida o la modifica dell'ordinanza di sospensione;
2. nel merito
Accertato e dichiarato che i conduttori hanno sanato la morosità contestata dalla locatrice, ai sensi dell'art. 55 L. 392/1978 dichiararsi la non risoluzione del contratto di locazione e non convalidare per l'effetto l'intimato sfratto per morosità
3. in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Conclusioni della appellata:
Preliminarmente: dichiararsi l'inammissibilità dell'interposto appello avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto resa in data 21/11/2024 per le ragioni dedotte.
Nel merito: rigettarsi l'interposto appello perché destituito di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, accogliendosi in ogni caso le conclusioni formulate da parte intimante in primo grado;
In ogni caso, per l'effetto, confermarsi l'impugnata ordinanza di convalida con condanna degli appellanti alla rifusione dei compensi e delle spese, anche forfettarie nella misura del 15%, del grado.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, CP_2
premettendo:
- di essere proprietaria di un fabbricato residenziale sito a Teolo (PD) in via Euganea
Praglia n. 48, locato ad uso abitativo per la durata di quattro anni, a decorrere dall'1.10.22 e sino al 30.9.26, in forza di contratto scritto concluso in data 19.9.22 con e e poi regolarmente registrato, prevedente un Pt_1 Parte_2
canone annuale di € 9.600,00 che parte conduttrice si obbligava a corrispondere in dodici rate uguali di € 800,00 ciascuna entro il giorno 5 di ogni mese,
- che i conduttori non avevano versato i canoni relativi alle mensilità di aprile,
maggio, giugno, luglio ed agosto 2024, rendendosi così morosi per un ammontare complessivo di € 4.000,00,
- che a nulla era servito l'invio di una diffida ad adempiere, ricevuta da entrambe le controparti,
- che, ai fini della rilevanza dell'inadempimento, si doveva fare riferimento all'art. 5
della legge 392/78,
- che sussistevano tutti i presupposti di legge per ritenere fondata l'intimazione di sfratto per morosità,
- che la rilevanza dell'importo non versato e la continuità dell'inadempimento connotavano d'altronde ex se la gravità dello stesso, ha chiesto la convalida dell'intimato sfratto per morosità nonché l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 4.000,00 oltre i canoni a scadere, maggiorata di interessi, spese e competenze professionali.
Costituitisi in giudizio, i conduttori:
pagina 3 di 14 - non contestavano la morosità,
- osservavano che il mancato pagamento dei canoni era stato anche determinato da gravi difetti dell'immobile che ne diminuivano grandemente il godimento, tra cui in particolare il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento,
- aggiungevano di aver dovuto sopportare i relativi costi di riparazione,
- instavano comunque per la concessione del termine previsto dall'art. 55 della legge n. 392/78 al fine di sanare la morosità e di veder rigettare la richiesta convalida una volta avvenuto il pagamento di quanto dovuto.
Datosi corso alla prima udienza in data 10.9.24, il giudice concedeva ai conduttori un termine di sessanta giorni per sanare la morosità, il cui importo era nel frattempo salito a
€ 4.800,00, precisando doversi aggiungere a tale somma i canoni a scadere nel frattempo maturati nonché gli interessi legali dalle scadenze al saldo, oltre alle spese del procedimento indicate in € 750,00 per compensi ed in € 76,50 per spese, maggiorate di
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Alla successiva udienza del 12.11.24, la parte intimante segnalava che sussisteva ancora un debito pari a € 189,86, oltre interessi, insistendo quindi per lo sfratto, mentre i conduttori si rendevano disponibili a pagare immediatamente il residuo, affermando che l'inadempimento era frutto di un mero errore.
A seguito dell'ulteriore udienza del 21.11.24, il giudice di primo grado:
- preso atto che l'intimante rinunciava alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, insistendo però per la convalida dello sfratto,
- rilevato che la richiesta del termine ex art. 55 della legge 392/78 era incompatibile con la volontà di opporsi alla convalida, sicché al mancato adempimento non poteva che conseguire l'accoglimento della domanda dell'intimante, senza che potessero farsi valere eventuali eccezioni o difese circa l'an e il quantum della pretesa attorea,
pagina 4 di 14 - riscontrato che risultava oggettivo e pacifico che nel termine assegnato non fosse stata interamente sanata la morosità,
- segnalato che in quella sede non fosse possibile valutare nuovamente la gravità
dell'inadempimento, dovendosi procedere all'accoglimento della richiesta dell'intimante, ha convalidato lo sfratto per morosità, fissando l'esecuzione per la data del 21.12.24.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari convenuti formulando un unico motivo di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già prospettate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha invocato il rigetto dell'impugnazione, in quanto inammissibile e comunque infondata:
- evidenziando che nella comparsa di risposta di primo grado gli intimati non avevano contestato la morosità, essendosi limitati a richiedere il termine di grazia,
- affermando che la parte più cospicua del dovuto era stata corrisposta dopo il termine concesso, in quanto accreditata oltre il sessantesimo giorno,
- segnalando che il residuo della morosità era stato versato con bonifico immediato nel giorno dell'udienza di verifica,
- sostenendo quindi che vi fossero tutti i presupposti di legge per procedere alla convalida.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio e rigettata la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, la causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 16 luglio 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
pagina 5 di 14 3.1 In via preliminare, la parte appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame, affermando, da un lato, che vi fossero tutti i presupposti di legge per la pronuncia della convalida e, dall'altro, che gli intimati avrebbero rinunciato a contestare l'esistenza e la quantificazione del dovuto una volta richiesto il termine di grazia. Si segnala, poi, che tutt'al più i conduttori avrebbero dovuto proporre il rimedio dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 cpc nell'ipotesi in cui ritenessero di avere correttamente adempiuto nel termine concesso.
L'eccezione è infondata.
Sotto un primo profilo vale invero ricordare come, secondo il primo comma dell'art. 668 cpc, sia possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza che ha disposto la convalida della licenza o dello sfratto, solo allorquando la stessa sia stata pronunciata in assenza dell'intimato, il quale è dunque ammesso a dimostrare di non avere avuto tempestiva notizia della citazione a causa di un'irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore. Ciò che non si verificava nella fattispecie.
Sotto un secondo profilo va, invece, osservato come, nonostante il Codice di rito preveda testualmente il solo rimedio dell'opposizione tardiva, la giurisprudenza sia poi giunta a riconoscere la facoltà di esperire, al ricorrere di determinate circostanze, anche altri mezzi d'impugnazione, tra cui l'appello.
Più precisamente, la Corte di cassazione ha precisato che l'ordinanza di convalida di sfratto risulta appellabile “se emessa nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione” (Cass. 23.1.06 n. 1222).
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione risulta pertanto sufficiente l'allegazione pagina 6 di 14 della mancanza dei presupposti per pronunciare la convalida mentre non rileva invece la loro concreta esistenza, trattandosi di un profilo attinente al merito del gravame, per mezzo del quale l'intimato può, pertanto, chiedere la rimessione in termini per espletare l'attività difensiva impeditagli in primo grado, fermo restando che il giudice investito della controversia in secondo grado deve decidere la controversia nel merito, atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 cpc, non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cpc per la rimessione della causa al primo giudice (Cass. 13.6.17 n. 14625).
Nella fattispecie in esame gli appellanti lamentano appunto che il Tribunale abbia proceduto a convalidare lo sfratto, nonostante le contestazioni presentate in merito all'esistenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza, allegando che, a fronte di tale attività difensiva, si sarebbe comunque dovuto dare ingresso alla fase di cognizione ordinaria al fine di vagliare la fondatezza delle ragioni dell'opposizione prospettate dai conduttori, ciò che ben fonda l'esperibilità dell'appello.
Queste conclusioni, d'altronde, non trovano smentita nella circostanza per cui i conduttori avessero chiesto la concessione del termine di grazia, poiché in tal caso la mancata contestazione si riferisce unicamente alla cifra indicata dal locatore nella prima udienza, mentre non riguarda quanto attiene al pagamento dei canoni maturati successivamente, i quali ben possono essere oggetto di nuove difese.
Opinando diversamente, infatti, ne risulterebbe violato il diritto di difesa del conduttore, il quale non avrebbe modo di mettere in discussione eventuali dichiarazioni scorrette o infedeli rese in udienza dal locatore.
3.2 Venendo quindi all'esame del merito, con un unico motivo d'appello si denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che i pagina 7 di 14 conduttori fossero tenuti a versare tutti i canoni maturati fino alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392/78. Si sostiene, al contrario, che sarebbero dovute le sole somme indicate nel provvedimento del giudice sulla base di quanto confermato in udienza dal locatore e, in tal senso, avendo gli appellanti corrisposto quanto richiesto, la convalida non avrebbe dovuto trovare accoglimento.
Si aggiunge, poi, che, la domanda del locatore sarebbe infondata, dal momento che le ulteriori mensilità non solo sarebbero state pagate, sia pur parzialmente, ma non sarebbero neanche scadute al momento dello spirare del termine, posto che si sarebbero dovuti computare anche i venti giorni indicati dall'art. 5 della legge n. 392/78.
A svolgimento della censura si afferma, inoltre, che il giudice avrebbe dovuto aprire il procedimento di opposizione al fine di consentire ai conduttori di provare la regolarizzazione della morosità e di contestare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione, non ostando a ciò il fatto che fosse già stato richiesto il termine di grazia.
Si segnala, infine, che la somma residua ancora mancante all'udienza del 12.11.24
potrebbe derivare da un errato versamento dell'importo dovuto a titolo di IVA sulle competenze indicate dal Tribunale, dato che non era stato dichiarato il regime fiscale seguito dal legale di parte attrice.
La parte appellata non concorda con quanto ex adverso affermato, evidenziando:
- che il giudice aveva esplicitamente indicato nell'ordinanza che la somma da saldare dovesse essere comprensiva di tutti gli importi maturati sino alla scadenza del termine di grazia,
- che anche il canone di novembre doveva ritenersi dovuto, in quanto i venti giorni menzionati dall'art. 5 della legge 392/78 si riferirebbero unicamente ad uno dei pagina 8 di 14 parametri in base ai quali valutare la gravità dell'inadempimento del conduttore,
- che sarebbe stato onere dei conduttori di informarsi sul regime fiscale da applicare nella fattispecie,
- che non si sarebbe potuto dare luogo ad alcun procedimento di opposizione, posto che non si era proceduto al saldo del dovuto nel termine assegnato.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo va, invero, evidenziato che, alla data della nuova udienza fissata dal Tribunale dopo la concessione del termine di grazia, l'inadempimento persisteva,
dal momento che i conduttori non avevano ancora proceduto a saldare tutto il dovuto.
Segnatamente, la fattispecie contemplata dall'art. 55 della legge n. 392/78 esclude che il giudice possa pronunciare la risoluzione del contratto di locazione, malgrado il mancato versamento del corrispettivo, allorché il conduttore ponga rimedio alla sua posizione di morosità direttamente in sede giudiziale, versando la totalità dei canoni scaduti e degli oneri accessori maturati sino alla data della prima udienza.
Nell'eventualità in cui, per il ricorrere di comprovate condizioni di difficoltà, il giudice assegni poi un termine entro il quale il debitore deve procedere al pagamento, si dovrà
però fare riferimento anche ai canoni e agli oneri accessori maturati sino alla data del rinvio, posto che si dovrà considerare come prima udienza quella indicata nel provvedimento di concessione del termine che, sostanzialmente, si limita a rifissarla per altra data al solo fine di verificare l'adempimento del dovuto, così come previsto dalla normativa dettata in tema di equo canone.
In tal senso, non risulta che gli appellanti abbiano provveduto a dimostrare di avere saldato per tale ultima data tutto quanto nel frattempo divenuto esigibile, al fine di pagina 9 di 14 impedire lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Né può condividersi, a contrario, la tesi sostenuta dai conduttori, secondo cui si dovrebbe tenere conto delle sole mensilità maturare sino all'udienza prevista nella citazione, in quanto tale prospettazione si pone in totale contrasto con il principio di economia processuale – volto a rendere il processo civile più efficiente, evitando sprechi di tempo e risorse e garantendo una decisione giudiziaria tempestiva ed efficace
– in forza del quale apparirebbe ultroneo e defatigante dover ipotizzare l'apertura di una nuova procedura di sfratto in relazione ai canoni non saldati proprio nel periodo concesso per sanare la morosità già in essere.
La stessa Corte di cassazione, d'altro canto, ha avuto modo di confermare tale interpretazione, evidenziando che “a norma dell'art. 55 della legge n. 378 del 1978 il
comportamento del conduttore sanante la morosità deve consistere nell'estinzione di
tutto quanto dovuto per canoni, oneri accessori, interessi e spese fino alla scadenza del
termine di grazia” (Cass. 29.7.13, n. 18224; Cass.
5.4.12 n. 5540; Cass. 29.10.01 n.
13407).
Del pari infondata – ed anzi addirittura tale da sconfessare la propria condotta – risulta,
poi, l'ulteriore argomentazione proposta dagli appellanti, in base alla quale, in tali situazioni, sarebbe dovuta unicamente la somma indicata nel provvedimento di concessione del termine, giacché, nel caso di specie, era proprio lo stesso giudice di prime cure a chiarire, dopo aver determinato l'ammontare dei canoni già scaduti, che “il
pagamento del conduttore dovrà riguardare tutto quanto dovuto sino alla data della
nuova udienza”, premurandosi anche di segnalare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (verbale del 10.9.24).
pagina 10 di 14 Ciò che vieppiù evidenzia l'infondatezza delle tesi sostenute in questa sede.
Così come, del resto, anche i restanti profili di doglianza sollevati con il gravame non risultano meritevoli di accoglimento.
Da un lato, infatti, va escluso che i canoni maturati medio tempore, parzialmente corrisposti, non potessero in realtà considerarsi esigibili allo spirare del termine di grazia, dovendosi computare pure gli ulteriori venti giorni menzionati all'art. 5 della legge 392/78. Al riguardo, deve invero notarsi che la morosità viene in essere non appena scaduto il termine per il pagamento del canone, mentre il periodo supplementare indicato dalla norma in questione rileva ai soli fini della valutazione dell'inadempimento, consentendo la risoluzione del rapporto contrattuale al ricorrere dell'ulteriore presupposto. Nel caso in esame, peraltro, va sottolineato che il diritto allo scioglimento del vincolo risultava già perfezionato al momento della proposizione dell'intimazione di sfratto, posto che i conduttori non avevano corrisposto già diverse mensilità ben oltre i venti giorni previsti dall'art. 5 della legge n. 392/78.
Discendendone, quindi, l'irrilevanza del profilo di doglianza esaminato.
D'altro lato, è irrilevante chiarire se il mancato integrale pagamento del corrispettivo sia dipeso da un possibile, errato versamento dell'importo dovuto a titolo di IVA sulle competenze indicate dal Tribunale, causato dal fatto che il legale di parte intimante non avrebbe dichiarato il regime fiscale da lui adottato, poiché sarebbe comunque stato onere dei debitori, al momento dell'effettuazione del pagamento, di sincerarsi della situazione in oggetto al fine di adempiere in maniera corretta, essendo pacifico, a mente del disposto dell'art. 1218 cc, che in caso di inesatta o tardiva esecuzione della prestazione dovuta incombe a questi ultimi di provare che tali circostanze sono state pagina 11 di 14 determinate da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Sicché non si ravvisano ragioni per ritenere che il Tribunale, al posto dell'emissione dell'ordinanza di convalida, avrebbe dovuto procedere all'apertura del procedimento a cognizione ordinaria di opposizione, giacché – pur essendo evidente che sussisteva in quel momento il diritto dei conduttori di contestare la fondatezza della dichiarazione resa dalla parte locatrice, sebbene non con riferimento all'ammontare dei canoni dovuti,
già determinato nell'ordinanza di concessione del termine di grazia, bensì all'integrale adempimento del relativo obbligo di pagamento – è altrettanto innegabile che a tanto si sarebbe potuti giungere solo laddove le eccezioni sollevate in proposito dai conduttori fossero state ritenute fondate da parte del giudice.
Ciò che non è peraltro stato riscontrato dal Tribunale di Padova, il quale pertanto, del tutto correttamente, ha ritenuto di poter emanare l'ordinanza di convalida.
E d'altronde, quand'anche si volesse superare quanto appena esposto, vale anche precisare come in ogni caso:
- da un lato, l'apertura del procedimento di opposizione, invocata dagli appellanti,
non avrebbe comunque precluso la pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio
ex art. 665 cpc, attesa la descritta infondatezza delle ragioni di contestazione sollevate dai conduttori, con esiti sostanzialmente identici a quelli derivanti dall'adozione del provvedimento di convalida dello sfratto,
- d'altro lato, questa Corte sarebbe comunque stata tenuta a decidere nel merito la presente controversia, senza possibilità di rimessione della causa al primo giudice,
atteso che l'omissione del mutamento di rito, di cui all'art. 667 cpc, non integra alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cpc (Cass. 13.6.17
pagina 12 di 14 n. 14625), rigettando per tutte le motivazioni sopra esposte le doglianze dei conduttori.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00, giacché l'ammontare dei canoni scaduti al momento della convalida era pari ad € 6.400,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 3.966,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
pagina 13 di 14 Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità resa dal
Tribunale di Padova in data 21.11.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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