Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 123 /2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 18.2.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
159/23, depositata in data 1° marzo 2023 vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. – che agisce in proprio e, quale mandatario della
[...]
c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., corrente in Roma, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro
Capurso, t), Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_2 Controparte_3
APPELLATE contumaci
CONCLUSIONI : come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato in data 31/05/2021 deduceva di essere venuto Controparte_2
a conoscenza a seguito di un accesso presso gli uffici dell'ente di riscossione, al fine di avvalersi della definizione agevolata dei crediti tributari, dell'esistenza a suo carico di ruoli per i quali erano state emesse i seguenti avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi IVS:
- avviso di addebito n. 39420120001997891, asseritamente notificato in data 13.08.2012, recante un ammontare pari ad euro 3.416,94;
- avviso di addebito n. 39420130004325003, asseritamente notificato in data 13.02.2014, recante un ammontare pari ad euro 4.071,53;
- avviso di addebito n. 39420140001886863, asseritamente notificato in data 22.09.2014, recante un ammontare pari ad euro 4.104,30;
La ricorrente eccepiva la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione del credito portato considerati gli anni di riferimento e l'inesistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, dando atto di avere inviato alle parti resistenti, preliminarmente all'azione giudiziaria, una richiesta di sgravio , rimasta inevasa.
era dichiarata contumace;
si costituiva l' ed eccepiva la carenza Controparte_3 Pt_1
di agire ex art. 100 cpc.
Il primo giudice riteneva sussistente l'interesse ad agire ed ammissibile l'opposizione avvero l'estratto di ruolo, così statuendo :
- dichiara la nullità degli avvisi di addebito, di cui in motivazione, e dei ruoli sottesi per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati e dagli stessi portati;
- condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitosi dichiaratosi antistatario.
Propone appello insistendo per l'inammissibilità ex lege della domanda per carenza Pt_1 dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, anche alla luce della pronuncia SSUU n.
26283/2023.
In appello restavano contumaci sia la ricorrente che l' . Controparte_3
La causa è stata decisa all'udienza del 18.2.2025 , tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc , previa verifica del deposito di note di trattazione scritta
Motivi della decisione
L'appello va accolto , in forza dell' incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle
SS.UU. del 06/09/2022, n.26283.
L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).
16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.
16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n.
20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).
17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione “.
La ricorrente/odierna appellata non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovata in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è meritevole di accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e nei confronti di Pt_1 Controparte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 159/23, depositata Controparte_4
in data 1° marzo 2023 : in accoglimento dell' appello, dichiara inammissibile l'originario ricorso;
spese dei due gradi compensate
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 .
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti )