Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Arianna Chiarentin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 29193/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in Via Larga n. 9 20122 MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MACINA Controparte_1 C.F._1
ANNA, elettivamente domiciliata in Via Borghetto Santa Irene 56 72020 Erchie, presso il difensore avv. MACINA ANNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, che qui si intendono integralmente richiamati e ritrascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento della complessiva somma di € 10.143,56, a titolo di indennizzo, formulata da nei confronti di deve essere accolta. Parte_1 Controparte_1
La difesa della parte ricorrente allegava: che con contratto n. 09732818 si impegnava con (di Controparte_1 Parte_1
seguito per brevità indicata anche solo come a prendere in locazione i beni, Parte_1
come meglio descritti in contratto, ovverosia “nr. 1 Inst. Esteta 3*; nr.1 Esteta 3*; nr. 1
1
nr. 8 Cavo con clips 2m; nr.1
Carica batteria 3* millennio;
r.1 Telecomando 3* millennio;
nr.1 Kit manopoli connettivali;
nr.1 Esteta red bianco;
nr. 1 Cavo connessione;
nr.1 cavo alimentazione;
nr. 1 Card scalare corpo 8 uscite;
nr.3 elettrodi standard;
nr.3 elettrodi grandi;
nr.r Elettrodi gandi;
nr.1 elettrodi viso;
nr.1 kit 16 fasce 3* millennio;
nr.40 schede anamnesi viso-corpo; nr.1 cartello vetrina;
nr.1 biolifting ifr;
nr. 1 maschera per viso;
nr.1 cavo di alimentazione spina 2 poli;
nr.1 Manopolo elettrop. Viso;
nr.1 Manipolo a pennina per biolifting;
nr.1 manipolo elettrico;
nr. 1 concentrato biolifting corpo rassodante;
nr.1 concentrato biolifting corpo drenatante;
nr. 50 leaflet biolifting;
nr.1 Manuale biolifting;
nr.1 cartello vetrina;
nr.1 brochure formato a4; nr.1 Gel trattamento urto;
nr.1 Spatola ultraskin viso;
nr. 2 crowner spatolo ultraskin;
nr.1 prodotti cosmetici consumabili;
nr.1 listino prezzi;
nr.1 catalogo melissa plus;
nr.1 catologo viso;
nr.1 catalogo corpo;
nr.1catalogo oro bianco;
nr.1 planning shusa;
nr.1 power bank personalizzata;
nr. 5 matite legno “shusa”; nr.1 ricettario di bellezza e benessere;
nr.1 scatola bianca campioncini;
nr.5 victorian age crema viso;
nr.5 siero regale cont. labbra;
nr.5 le regine perf siero botox;
nr.5 gel drenante defaticante;
nr. 5 oro rosa crema voluttuosa;
nr.10 shopper event;
nr.20 schede cliente check up” (di seguito anche solo il "Materiale"(doc. n. 2); che per adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto Contratto, acquistava tali Pt_1
beni presso la società Shusa S.r.l. (di seguito anche solo il “Fornitore”) indicata dallo stesso
Conduttore in sede di Proposta (doc. n. 2), corrispondendo l'importo complessivo di €
14.000,00 oltre IVA, così come indicato nell'allegata fattura di acquisto (doc. n. 3); che tali beni venivano regolarmente consegnati in data 12 aprile 2019 alla conduttrice resistente, come emerge dal verbale di consegna in atti debitamente sottoscritto (doc. n. 4); che il contratto prevedeva l'obbligo del conduttore di corrispondere n. 60 canoni di locazione del valore di € 298,93 oltre IVA ciascuno, da pagare mensilmente in via anticipata;
che il conduttore si rendeva inadempiente omettendo il pagamento delle fatture nn. 844443,
1077801, 1148425, 1214991, 1429943 successivamente emesse da a titolo di canoni di Pt_1 locazione (doc. n. 5); che con comunicazione del 17 gennaio 2020 la creditrice in forza di quanto Parte_1
previsto dall'art. 12 delle condizioni generali dei contratti, comunicava a la Controparte_1 risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., diffidando altresì il conduttore al pagamento delle fatture emesse per canoni scaduti, interessi
2 sul capitale, penale, indennizzo, nonché la restituzione dei beni concessi in locazione (doc. n.
6); che con successiva lettera di messa in mora del 6 giugno 2021 intimava il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 17.207,52 comprensiva di interessi di mora calcolati fino al 06.06.2021, penale, indennizzo, maggior danno e spese legali (doc. n. 7); che - dopo aver depositato ricorso per decreto ingiuntivo per una somma Parte_1
minore, specificando di non rinunciare, in un momento successivo, alle eventuali ulteriori somme - otteneva l'emissione del decreto n. 8849/2022 del 30.05.2022 (R.G. n. 11882/2022) con cui il Tribunale di Milano ingiungeva a il pagamento della complessiva Controparte_1
somma di € 6.836,97, di cui € 1.692,76 per il mancato pagamento dei canoni scaduti ed €
5.081,81 a titolo di penale, oltre interessi e spese;
che in data 10 novembre 2022 le parti raggiungevano un accordo transattivo con il quale si riservava di agire nelle opportune sedi per ottenere il pagamento di ogni ulteriore Pt_1
somma dovuta (doc. n. 9, punto e); che in data 14 novembre 2022 l'accordo veniva integralmente adempiuto e la conduttrice provvedeva alla restituzione del Materiale;
che a causa del mancato pagamento delle ulteriori somme dovute da parte di
[...]
avviava una convenzione di negoziazione assistita che si concludeva con esito Parte_2
negativo (docc. nn. 10,11 e 12).
Si costituiva deducendo: Controparte_1
che non vi era stato alcun inadempimento, in quanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo le parti addivenivano ad un accordo transattivo sottoscritto in data 10 novembre
2022; che la conduttrice rispettava suddetto accordo procedendo al pagamento di tutti gli importi pattuiti ed alla restituzione del materiale;
che l'indennizzo richiesto da con missiva del 13 maggio 2024 non era dovuto in Pt_1
quanto il materiale era stato già restituito da due anni;
che nessun ritardo nella riconsegna dei beni poteva essere ritenuto fonte di ulteriore indennizzo, essendo la restituzione avvenuta in una data di consegna concordata tra le parti;
3 che l'unico danno risarcibile era quello quantificato con la clausola penale, azionata in sede monitoria e che agiva in giudizio per un presunto danno che non era in grado di Pt_1
provare; che parte ricorrente avrebbe potuto scegliere il rimedio ordinario del risarcimento del danno anziché avvalersi della clausola penale e che - essendo stata soddisfatta la pretesa risarcitoria mediante la suddetta clausola – non poteva pretendere null'altro.
Parte conduttrice, in via preliminare, concludeva chiedendo rigettarsi ogni domanda avanzata da accertarsi che nulla era dovuto, avendo la Sig.ra adempiuto ad Pt_1 CP_1 ogni obbligazione a suo carico;
in subordine, chiedeva di ridurre ad equità la somma richiesta da Pt_1
All'udienza del 13 marzo 2025, le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice, visto l'ultimo comma dell'art. 281sexies c.p.c. tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale ritiene che il ricorso meriti accoglimento. con la comunicazione del 17 gennaio 2020 si è legittimamente avvalsa Parte_1
della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 12 che attribuisce a la Parte_1
facoltà di risolvere di diritto il contratto, tra gli altri casi, qualora “il conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei Parte_1 canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto” e la locatrice si è avvalsa di tale facoltà perché il conduttore non aveva pacificamente ottemperato al pagamento delle fatture nn.
844443, 1077801, 1148425, 1214991, 1429943, poi saldate con l'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 10 novembre 2022 per € 5.500,00, imputati a saldo e stralcio delle somme ingiunte dal Tribunale di Milano con il decreto ingiuntivo n. 8849/202230 (cfr doc. nn. 5 e 9, art. 2, pag. 2).
In forza degli artt. 13 e 14 delle condizioni generali del contratto, in caso di risoluzione dell'accordo, la conduttrice è tenuta al pagamento dei corrispettivi periodici maturati sino alla data di risoluzione, maggiorati degli eventuali interessi di mora nella misura determinata dalle condizioni particolari, nonché alle spese o oneri sostenuti dal locatore in ragione della cessazione degli effetti del contatto, nonché al pagamento di una penale e delle somme a titolo di indennizzo: “In caso di ritardo nella restituzione, […], il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base Parte_1
4 dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale”(cfr. art. 14, c.4 delle Condizioni Generali).
In tale caso le somma complessiva richiesta da risulta dovuta in forza del Parte_1
contenuto del contratto, ovvero:
€ 10.143,56, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo, per la mancata restituzione del materiale, pari al valore dei canoni mensili (€ 298,93 oltre IVA) moltiplicato per 34, ossia il numero di mensilità a partire da quello di febbraio 2020, ossia quella successiva al mese di gennaio 2020, in cui il contratto è stato risolto (cfr. doc. 6), sino a novembre
2022, ossia il mese in cui è stato effettivamente restituito il Materiale;
Le argomentazioni sviluppate dalla difesa di non valgono, infatti, a scalfire Controparte_1
tali conclusioni.
Quanto all'argomentazione svolta dalla conduttrice circa la non debenza degli importi richiesti – fondata sul fatto che a seguito di accordo transattivo erano state adempiute le obbligazioni di pagamento e il materiale era stato restituito - deve rilevarsi:
- che già con la redazione del ricorso per decreto ingiuntivo aveva precisato che Pt_1
non avrebbe rinunciato ad agire in un'altra sede per l'ottenimento delle ulteriori somme dovute a seguito di inadempimento della conduttrice;
- che, infatti, anche con l'accordo transattivo - stipulato in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore di – le parti Pt_1 pattuivano espressamente che “ si riserva ogni più ampia facoltà di agire nelle Pt_1 opportune sedi per ottenere il pagamento di ogni ulteriore somma dovuta in forza della risoluzione contrattuale e richiesta con la lettera di messa in mora di cui alle Premesse, lettera
(d), che non è stata oggetto della procedura monitoria RG n. 11882/2022, come da riserva già espressa nel relativo ricorso” (cfr. doc. 9, art. 2, lettera f )
- che, in ogni caso, confermava la restituzione del Materiale da parte della Pt_1
conduttrice, sicché l'importo richiesto a titolo di indennizzo veniva calcolato fino al
14.11.2022 (data di effettiva restituzione).
Segue, dunque, la condanna di al pagamento dell'importo complessivo Controparte_1
di € 10.143,56, come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri della tabella di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
1. condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 10.143,56, come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2. condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 237,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati.
Si comunichi.
Milano 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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