CA
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 4447/2020, pendente
TRA
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Federico Bonoli giusta delega in atti appellante
E
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Zotta e Laura Bielli in forza di procura in atti appellata
Oggetto:
CONCLUSIONI
n. 10993/2020, pubblicata in data 27/7/2020 dal Tribunale di Roma, Giudice dr. SACCO nella causa R.G.n.
60605/2016:
in via preliminare
- sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi espressi in narrativa;
nel merito:
- accogliere il presente appello e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 13430/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 7/6/2016 nel procedimento RG 33044/2016 nei confronti della previa sospensione del presente giudizio per Parte_1 attendere l'esito di quello RG 3282/2016 pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellata: “Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
in via cautelare rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dalla per tutte le ragioni innanzi esposte;
Parte_1
in via preliminare dichiarare il presente gravame inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non presentando lo stesso ragionevoli probabilità di accoglimento;
nel merito in via principale rigettare integralmente l'appello proposto dalla poiché infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10993/2020 emessa dal Tribunale di Roma;
nel merito in via subordinata per tutti i fatti di cui in premessa, valutata anche incidentalmente la legittimità della revoca del contributo, accertare l'inadempimento della e, per l'effetto, condannarla alla restituzione in favore di Parte_1 [...]
delle stesse somme recate nel decreto ingiuntivo n. 13430/2016 del Tribunale di Roma, ovvero della somma CP_1 complessiva di € 237.266,45 - di cui € 215.869,50 a titolo di sorte capitale;
€ 8.796,56 a titolo di interessi legali sul 1° acconto erogato (di € 107.804,55) dal 30.11.2010 al 03.05.2016; € 7.220,51 per interessi legali sul 2° acconto erogato
(di € 108.064,95) dal 05.12.2011 al 03.05.2016; € 5.379,88 a titolo di interessi moratori sulla sorte capitale dalla data di costituzione in mora – o della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo e altre successive occorrende. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio“.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma in data 27 luglio Parte_1
2020, n. 10993/2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13430/2016, emesso in suo danno su istanza della società e con il quale Controparte_1 le era stato richiesto il pagamento della somma di euro 237.266,45, a titolo di restituzione delle somme riscosse sulla base di un finanziamento poi revocato.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia con riguardo al capo di statuizione relativo al riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.
A tal fine ha evidenziato come, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in materia, il riparto di giurisdizione in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche dovesse essere attuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata, dovendo riconoscersi:
- la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento era riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione veniva demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione, giurisdizione sussistente in tali casi anche in relazione alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato;
- la giurisdizione amministrativa qualora la controversia riguardasse una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento fosse stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
In applicazione di tali principi, il primo Giudice avrebbe dovuto escludere la giurisdizione del giudice adito, posto che nel caso di specie la revoca del contributo era conseguita all'asserita mancanza della necessaria disponibilità dei locali aziendali e, quindi, al difetto del possesso di un requisito prescritto per la concedibilità stessa del contributo.
Per l'effetto, ad avviso dell'appellante, sarebbe sicuramente configurabile l'esercizio di potere amministrativo, con sussistenza di posizioni di interesse legittimo e conseguente giurisdizione del giudice
CP_ amministrativo, il che appariva prima facie riconosciuto dal Tar del , che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione sul ricorso proposto dalla stessa al fine di ottenere l'annullamento Parte_1 del provvedimento di revoca dell'ammissione al contributo, emesso in ragione della pretesa inesistenza di uno dei requisiti di accesso al beneficio.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i requisiti iniziali per accedere alla concessione delle agevolazioni. Premesso che l'avviso per la presentazione di richieste di contributo richiedeva un “titolo di disponibilità regolarmente registrato (ovvero in corso di registrazione) presso l'Agenzia delle Entrate relativo alle unità locali in cui verrà realizzato il programma di investimento”, detto requisito sussisteva nel caso di specie.
Il contratto di locazione registrato prima della richiesta di contributo, infatti, seppure relativo ad un immobile già pignorato e sebbene non autorizzato dal Giudice dell'Esecuzione (e dunque concluso in violazione dell'art. 560 c.p.c.), non poteva ritenersi invalido, ma solo inopponibile ai creditori e all'assegnatario; al momento della concessione del finanziamento, dunque, l'istante doveva ritenersi in possesso dei requisiti richiesti dal bando, non potendo essere traslati dal piano sostanziale - ovvero la stipula di un contratto di locazione di immobile- a quello meramente processuale -ovvero l'inopponibilità alla procedura espropriativa di un atto- situazioni del tutto differenti tra loro.
Sotto altro profilo, a fronte della pretesa falsità delle fideiussioni prestate da , l'appellante ha rilevato CP_2 di avere sporto denuncia non appena appresa la notizia da richiedendo che si facesse CP_1 chiarezza sull'argomento e che i responsabili dell'illecito fossero puniti.
Tanto premesso, l'appellante ha ribadito le censure poste a fondamento dell'opposizione, e segnatamente ha lamentato come la controparte avesse indebitamente inserito, tra i presunti motivi di revoca, circostanze del tutto estranee al procedimento amministrativo, non veritiere (quali, in particolare, il fatto che il
Contr finanziamento fosse stato utilizzato per acquistare l'immobile della ) e mai precedentemente contestate a posto che la revoca era stata fondata sull'unico (erroneo) presupposto della Parte_1 mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando.
Su tali presupposti ha richiesto, previa riforma della pronuncia di primo grado e previa Parte_1 sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Tar del Lazio, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
premettendo di essere il soggetto deputato al recupero dei finanziamenti revocati dalla Controparte_1
Regione Lazio, si è costituita resistendo al gravame.
L'appellata ha eccepito in primo luogo l'infondatezza del primo motivo di gravame, evidenziando come la revoca del contributo, oltre che in ragione dell'inesistenza di uno dei presupposti di cui al bando, fosse stata disposta in ragione dell'inadempimento in cui era incorsa la beneficiaria, la quale aveva utilizzato il
Contr finanziamento (o una sua parte) per procedere all'acquisto dell'immobile di proprietà di , il che costituiva un'attività esulante dagli scopi per i quali il contributo era stato concesso, consistenti nel solo acquisto di macchinari. Trattandosi dell'inadempimento della beneficiaria nella fase esecutiva del rapporto, correttamente il
Tribunale aveva affermato la propria giurisdizione, versandosi in materia di diritti soggettivi.
Nel merito ha evidenziato la correttezza della statuizione del primo Giudice, evidenziando CP_1 che, per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e in assenza della preventiva autorizzazione ex art. 560 c.p.c del Giudice dell'Esecuzione, la non aveva validamente ceduto Parte_2 alla la disponibilità giuridica e materiale dell'immobile di sua proprietà; a conferma della Parte_1 conclusione era il fatto, addotto dalla stessa che gli organi della procedura avevano Parte_1 richiesto la liberazione dell'immobile e il custode aveva agito in executivis per riottenerne il possesso.
L'appellata ha da ultimo addotto la palese infondatezza dei motivi di opposizione, posto che risultava per tabulas che la beneficiaria avesse utilizzato il finanziamento per uno scopo esulante da quello per cui era stato concesso, ovvero al fine di acquistare all'asta l'immobile già di proprietà di (il cui legale Parte_2 rappresentante era il padre di quello di , come del resto ammesso dalla stessa appellante, Parte_3 che aveva irritualmente richiesto, a posteriori, la modifica della causale del finanziamento.
Alla luce di tali considerazioni ha concluso per il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale” (in questi termini, tra le molte, cfr. da ultimo, Cass., ss.uu., ord., 18.1.2024, n. 1946).
Di contro, “la controversia avente ad oggetto la revoca d'ufficio della concessione di un finanziamento pubblico per vizi di legittimità originari rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, attenendo al corretto esercizio del potere di autotutela e non al corretto adempimento degli obblighi imposti al destinatario della sovvenzione, incide su posizioni di interesse legittimo” (così, tra le altre, Cass., ss.uu., 20.5.2024, n. 13992).
Questo, peraltro, solo nel caso in cui la revoca, quand'anche disposta per un vizio originario, “non abbia altro spazio di verifica che quello inerente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico”, posto che in questo caso la controversia afferente alla revoca è comunque devoluta al giudice ordinario (così Cass., ss.uu., 15.11.2023, n. 31730). Occorre poi considerare che il riparto di giurisdizione è comunque inciso dall'oggetto delle domande in concreto proposte, appartenendo alla giurisdizione ordinaria “il giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto del privato ad ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati) ovvero a conservare gli importi già riscossi”, qualora un simile accertamento non si limiti alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo, e dunque alla valutazione della fondatezza dell'atto amministrativo di revoca, ma sia funzionale a verificare l'eventuale violazione di obblighi ulteriori e, per questa via, la sussistenza o meno del diritto del privato a ottenere o trattenere la pubblica sovvenzione (così, Cass., ord., 31.8.2021, n. 23657).
In applicazione dei richiamati principi deve per un verso essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario e per altro essere disattesa l'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità rispetto a quello amministrativo.
Quanto al primo aspetto rileva la Corte come l'intervento dell'Amministrazione in sede di revoca del contributo per un verso abbia avuto ad oggetto la verifica di una condizione di accesso al beneficio predeterminata dalla normativa (i.e. dalla lex specialis costituita dall'avviso di gara) di carattere obiettivo (la sussistenza di un titolo di detenzione dell'immobile nel quale sarebbe dovuto essere realizzato l'impianto oggetto di finanziamento), rispetto alla quale non erano prefigurabili valutazioni discrezionali in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico, e per altro verso (come meglio si dirà infra) si sia risolto nella contestazione di inadempimenti da parte del beneficiario alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo e dunque a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa del rapporto, nella quale era emerso che il finanziamento era stato distratto dagli scopi per i quali era stato erogato (essendo emersa la mancata rendicontazione di quote rilevanti del programma di spesa ammesso a contributo e la rendicontazione di voci di spesa esulanti dallo scopo del finanziamento).
Ne consegue, in applicazione dei sopra richiamati principi generali, la configurabilità della giurisdizione ordinaria, considerato che sotto nessun profilo viene in rilievo la valutazione del legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione del finanziamento pubblico.
L'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità con quello amministrativo, peraltro non specificamente reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni, deve essere poi disattesa.
Il fatto che sia pendente il giudizio volto all'annullamento del provvedimento amministrativo di revoca del finanziamento non spiega effetti rispetto al presente giudizio, sia in ragione del fatto che appare come detto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario sull'intera controversia, sia perché non è stata in questa sede impugnato l'atto di revoca, ma richiesta la restituzione del finanziamento previo incidentale accertamento (tra l'altro) dell'inadempimento della beneficiaria agli obblighi di destinazione delle somme oggetto del contributo, questione di per sé idonea a fondare la decisione e non affatto devoluta alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Venendo al merito, l'impugnazione deve essere rigettata.
A prescindere da ogni considerazione circa l'effettiva esistenza di un valido titolo di detenzione in capo a
(questione il cui incidentale accertamento, quale presupposto del diritto di ritenere il Parte_1 finanziamento, è oggetto del primo motivo d'appello), e dunque della sussistenza di uno dei presupposti che legittimava l'accesso al beneficio, è indubbia la successiva violazione in cui è incorsa la beneficiaria del finanziamento, circostanza che, come appena indicato, è di per sé sola idonea a giustificare la revoca del finanziamento e, per quanto qui interessi, la restituzione delle somme erogate in favore dell'odierno appellante (previa conferma del decreto ingiuntivo opposto).
Contrariamente a quanto addotto da già in sede di indagini ispettive era stata accertata, e Parte_1 contestata alla beneficiaria, la violazione delle previsioni relative all'utilizzo dei finanziamenti.
Il Nucleo di Valutazione deputato alle verifiche del corretto utilizzo dei finanziamenti, infatti, nell'ambito dei verbali datati 24 marzo 2015 e 17 novembre 2015 (quest'ultimo allegato al provvedimento di revoca) aveva espressamente contestato quanto segue: “Il programma degli investimenti approvato prevedeva l'installazione di un impianto di rifiuti completo di recupero, riciclaggio e granulazione di materie plastiche. Le spese per la realizzazione di tale impianto ammesse in sede istruttoria, per un imposto complessivo di euro 1.712.200,00, sono state rendicontate per un importo significativamente inferiore, euro 174.027,00 in quanto rispetto all'investimento originariamente ammesso sono state rendicontate unicamente spese relative a un nastro trasportatore, al mulino di macinazione di materie plastiche, rinviando gli investimenti relativi all'impianto di lavaggio e di granulazione… L'impianto trattamento acque ammesso in sede di istruttoria non è stato acquisito né rendicontato;
è stato invece rendicontato l'acquisto del capannone non ammesso in sede istruttoria di
Contr domanda in quanto l'amministratore unico della società fornitrice è risultato essere il padre dell'amministratore unico della società richiedente” (si rimanda ai doc. 18, 19 e 20 del fascicolo monitorio).
Tali inadempienze, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, erano dunque emerse ed erano state contestate in sede di istruttoria.
Fermo restando, per quanto necessario, che alla luce della richiamata pronuncia della Suprema Corte (n.
23657/2021) l'accertamento dell'inadempimento del beneficiario per cause in ipotesi ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento del provvedimento amministrativo di revoca (il che, come detto, si ritiene peraltro di escludere nel caso di specie) ben potrebbe essere posto a fondamento della domanda di restituzione delle somme erogate proposta dall'Amministrazione. Tanto premesso, il censurato inadempimento alle previsioni dell'avviso pubblico in tema di destinazione delle sovvenzioni risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni, di carattere confessorio, rese dalla stessa Parte_1
L'odierna appellante, infatti, nella “Relazione conclusiva” del progetto allegata alla rendicontazione di spesa ha espressamente ammesso di avere utilizzato il contributo pubblico per l'acquisto dell'immobile pignorato
Parte di proprietà della , che come accennato era stato espressamente escluso dal beneficio in ragione dei rapporti di parentela tra i legali rappresentanti delle due società.
In quella sede l'odierna appellante ha richiesto la “variazione degli investimenti del programma di cui al progetto
010/2009 in relazione alla voce di spesa “Acquisto di suolo aziendale ed Opere murarie”, svolgendo le seguenti considerazioni: “l'investimento (per l'acquisto dell'immobile) è stato escluso…dal progetto con la motivazione
'l'Amm.re Unico della società fornitrice padre dell'Amm.re Unico della società richiedente'”; “l'investimento Pt_2 realizzato ha avuto ad oggetto il solo capannone industriale a seguito del sopraggiunto ed intimato sfratto alla società Locatrice da parte del tribunale di Frosinone . […] chiediamo che detto investimento venga ammesso, in variazione a Parte_2 quanto precedentemente approvato […] Altresì la richiesta di variazione dell'investimento sarebbe dovuta essere avanzata prima dell'acquisto, ma questo era un evento incerto (perché l'Asta del Tribunale poteva avere un aggiudicatario diverso) per cui la stessa richiesta preventiva avrebbe creato perplessità nell circa la possibilità di approvare un acquisto Parte_5 che la non avrebbe potuto eseguire” (si rimanda al doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte Parte_1 opponente).
Lungi dall'essere indimostrati gli addebiti formulati dall'Amministrazione, dunque, risulta per tabulas che abbia agito in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di impegno, CP_4 avendo utilizzato il finanziamento per scopi diversi da quelli ammessi ed anzi per una finalità, quella di
Contr acquistare l'immobile di , che era stata espressamente negata in sede di ammissione del progetto e che la beneficiaria ha irritualmente richiesto essere introdotta a posteriori.
Non è quindi francamente dubitabile il contestato inadempimento alle previsioni di cui all'avviso pubblico,
i cui articoli 10, comma 3, e 14, comma 1, lett. a) prevedevano che ogni variazione al programma di investimento dovesse essere preventivamente comunicata e autorizzata da pena la revoca CP_1 del contributo (si rimanda al doc. 1 del fascicolo monitorio).
Trattandosi di inadempimento che, in forza della richiamata previsione dell'avviso pubblico, giustificava di per sé la revoca del contributo, resta assorbita ogni considerazione sull'ulteriore motivo posto a fondamento del provvedimento di revoca. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n. 2678/2020
R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
20.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto