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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1238/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1238/2021 Ruolo Generale promossa
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Busetti come da mandato in atti, OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Mora e Carlotta Pontrelli come da mandato in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 90/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 22.01.2021”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, previa la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per essere la presente opposizione fondata su prova scritta: 1) in via principale: previo accertamento della fondatezza dell'eccezione di pagamento della somma di E. 16.200,00 da parte del Dott. revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti al Parte_1 capo “A” delle premesse di diritto del presente atto e per l'effetto dichiarare che il Dott. non è Parte_1 tenuto a provvedere al pagamento delle somme ingiunte a favore della sig.ra dichiarando, Controparte_1 comunque, il decreto ingiuntivo opposto inefficace, illegittimo, nullo, improponibile, improcedibile, infondato o come meglio;
2) in via riconvenzionale: accertate le prestazioni professionali svolte dal Dott. a favore Parte_1 dell'opposta, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra residente ad Albareto (PR), Fraz. Controparte_1
Gotra n. 73, al pagamento a favore del Dott. per i titoli di cui in narrativa e per i motivi Parte_1
pagina 1 di 14 esposti al capo “B” delle premesse, della somma di E. 209.352,00 o di quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, oltre gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata riconvenzionale: dichiarare la compensazione, ai sensi dell'art. 1243, cod. civ., tra il maggior credito del Dott. ammontante ad E. 209.350,00, con le somme che risulteranno da Parte_1 egli dovute alla sig.ra ad istruttoria esperita, con condanna della stessa sig.ra Controparte_1 [...]
una volta eseguita la compensazione tra i due rispettivi crediti, al pagamento a favore del Dott. CP_1 della differenza dovuta di E. 159.352,00; Parte_1
4) in via istruttoria: dichiarando che non si intende invertire l'onere della prova, insistiamo nelle istanze istruttorie tutte, a prova diretta ed a prova contraria, così come dedotte con la memoria ex articolo 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di data 06 maggio 2022 e con la memoria ex articolo 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di data 25 maggio 2022, a mezzo nei testi ivi indicati, per la parte non ammessa dall'ordinanza istruttoria di data 18 agosto 2023 [Giudice dottoressa Angela Chiari], con la quale è stata modificata la precedente ordinanza istruttoria di data 28 giugno 2022 [Giudice dot. Massimiliano Crudo], insistendo, altresì, nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, affinché l'ausiliario del Giudice, sulla scorta e tenendo conto dei documenti prodotti in causa e delle attività professionali prestate dal dott. così come descritte e provate, Parte_1 valuti la congruità e proporzionalità del compenso richiesto, anche considerando i criteri di cui al DM 2 settembre 2010 n. 169, in particolare di quelli di cui agli articoli 47, 49 e 53 e di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140, in particolare di quelli di cui agli articoli 15, 17, 18, 26 e 28. 5) In ogni caso con rifusione delle spese e dei compensi anche della fase cautelare proposta in corso di causa, maggiorati – i compensi – del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, oltre al all'I.V.A.” CP_2
Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per i motivi tutti sopra esposti da intendersi qui integralmente richiamati: In via principale: dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate da controparte per la revoca e sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 90/2021 per l'importo di Euro 65.000 (sessantacinquemila/00), oltre interessi come da domanda, spese, compensi, IVA e CPA, rigettando qualsiasi domanda avversaria;
In via riconvenzionale, principale: previa conferma del decreto ingiuntivo n. 90/2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento nei confronti del dott. delle somme concesse a titolo di mutuo dalla sig.ra Parte_1
e quindi l'ingiunzione al pagamento e così di Euro 65.000,00, tenuto conto e, se del caso, previo CP_1 accertamento dell'ammontare dei versamenti eseguiti dalla sig.ra in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 negli anni 2016 e 2017, per complessivi Euro 183.970,27, condannare in via riconvenzionale il dott.
[...]
previa compensazione delle spese sostenute dal dott. per le imposte di successione, pari ed Euro Pt_1 Pt_1
35.500,00 e al netto di quanto già restituito dal dott. alla sig.ra pari ad Euro 16.200, al Pt_1 CP_1 pagamento in favore della sig.ra delle somme indebitamente incassate e trattenute ex art. 2033 Controparte_1
c.c., e così al pagamento di quantomeno Euro 67.270,27 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dì di ciascun versamento al soddisfo, condanna questa che si aggiunge all'ingiunzione di cui al decreto ingiuntivo n. 90/2021 e, conseguentemente, dichiarare che null'altro è dovuto al dott. da parte della sig.ra relativamente alle pretese di cui alla nota pro forma del Parte_1 Controparte_1
28.07.2020;
- Solo in subordine rispetto alla domanda che precede e sempre in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, solo parziale dell'avversa opposizione e conseguente accoglimento parziale delle pretese
pagina 2 di 14 attoree, visto il disposto di cui all'art. 653 c.p.c., tenuto conto e previo accertamento, se del caso, dell'ammontare dei versamenti eseguiti dalla sig.ra in favore del sig. negli anni 2016 e 2017, per Controparte_1 Parte_1 complessivi Euro 183.970,27, condannare il dott. previa compensazione delle somme impiegate Parte_1 dal dott. per le imposte di successione, pari ed Euro 35.500,00 e al netto di quanto già restituito dal Pt_1 dott. alla sig.ra nonché previa, se del caso, quantificazione di eventuali altri compensi Pt_1 CP_1 professionali maturati dal dott. da calcolarsi secondo tariffari in vigore, al pagamento in favore della Pt_1 sig.ra delle somme concesse a titolo di mutuo dalla sig.ra e così di Euro 65.000,00 Controparte_1 CP_1 nonché di tutto quanto indebitamente incassato e trattenuto ex art. 2033 c.c. dal dott. e così al Pt_1 pagamento in favore della sig.ra di Euro 132.270,27 o della diversa somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa, il tutto oltre interessi dal dì di ciascun versamento al soddisfo e, conseguentemente, dichiarare che null'altro è dovuto al dott. da parte della sig.ra relativamente alle pretese di cui Parte_1 Controparte_1 alla nota pro forma del 28.07.2020. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in corso di causa e così in particolare: i. si chiede disporsi nei confronti del dott. e di Credit LE AL SP (P.IVA Parte_1
), con sede legale in Parma, Via Università n. 1, istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 P.IVA_1
c.p.c. degli ordini di bonifico, in originale e/o in copia, firmati dalla sig.ra ed esibiti in filiale dal dott. CP_1 nel periodo di tempo tra il 01.09.2016 e il 10.02.2017 e precisamente riferibili alle operazioni Pt_1 riportate negli estratti conti della sig.ra di cui al doc. 3, operazioni che di seguitosi riportano per CP_1 miglior chiarezza:
-Euro 2.059,60 del 2.9.2016 per “acconto prestazione” (rif. 0585203369);
-Euro 2.400,00 del 22.9.2016 per “acconto fattura” (rif. 0395603002);
- Euro 3.880,00 del 3.10.2016 per “prest. Succ.” (rif. 0396103017);
- Euro 25.000,00 del 13.10.2016 per “fondo versam. imposte succ.” (rif. 0623803034);
- Euro 6.978,40 del 4.11.2016 per “competenze successione” (rif. 0396103047);
- Euro 4.652,27 del 8.11.2016 per “competenze successione” (rif. 0396103012);
- Euro 2.000,00 del 15.12.2016 per “vers e comp.” (rif. 0041703108);
- Euro 2.000,00 del 16.12.2016 per “fondo spese pratiche pra” (rif. 0202203421);
- Euro 55.000,00 del 22.12.2016 per “fondo spese e acconto” (rif. 2663903009);
- Euro 15.000,00 del 23.12.2016 per “fondo spese e acconto” (rif.0396103005);
- Euro 15.000,00 del 26.1.2017 per “finanziamento infruttifero” (rif. 0396103058);
- Euro 50.000,00 del 10.2.2017 per “finanziamento infruttifero” (rif. 1077203109); ii. si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova contraria articolati in memoria ex art. 183, III comma c.p.c., di seguito ritrascritti: 10 bis) Vero che la sig.ra è priva di personal computer e di connessione internet presso Controparte_1
l'appartamento di Parma, Via Linati? Sul capitolo 1° bis) si indica a teste la sig.ra portinaia del Condominio “Il Giardino” e Testimone_1 ivi domiciliata in Parma, Via Linati n. 5
11) Vero che la sig.ra negli anni tra il 2016 e 2018, partecipava personalmente alle assemblee Controparte_1 condominiali del Condominio “Il Giardino” di Via Linati?
12) Vero che la sig.ra negli anni tra il 2016 e il 2018 si occupava personalmente della Controparte_1 gestione dell'immobile di Parma, sito in Via Linati e facente parte del Condominio “Il Giardino”, contattando
pagina 3 di 14 personalmente al telefono lei e il suo ufficio di amministrazione condominiale per chiedere informazioni su quando si sarebbero tenute le assemblee condominiali, sui ratei di spesa e relative scadenze da versare al condominio e per interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione? Sui capitoli 11) e 12) si indica a teste il sig. domiciliato in Parma, Via Nazario Sauro n. Testimone_2
5 13) Vero che lei, negli anni dal 2017 al 2019, è stato gestore personale della cliente e ha gestito Controparte_1 gli investimenti in titoli che la stessa aveva presso Credit LE, fornendole consulenza, in particolare, per l'individuazione della strategia di investimento adeguata al profilo di rischio della sig.ra Controparte_1
14) Vero che il dott. nel corso dell'anno 2016 e dell'anno 2017 e così precisamente in data 2.9.2016, Pt_1
22.9.2016, 3.10.2016, 13.10.2016, 4.11.2016, 8.11.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 22.12.2016,
23.12.2016 e 26.1.2017 si recava presso la filiale di Credit LE in Piazzale Cesare Battisti 7/A esibendo ordini di bonifico della sig.ra Controparte_1
Sui capitoli 13) e 14) si indica a teste il dott. domiciliato presso banca Credit LE, filiale di Testimone_3
Parma, Piazzale Cesare Battisti n. 7/A 15) Vero che, nell'anno 2019, la sig.ra si rivolgeva a Lei per risolvere il problema del mancato CP_1 pagamento dei canoni di locazione da parte delle conduttrici società e NW SP, per crediti maturati CP_3 verso le società negli anni 2017 e 2018? Sul capitolo 15) si indica a teste il rag. domiciliato presso il suo studio in Parma, Via Nazario Tes_4
Sauro n. 3 16) Vero che la OR era solita trascorrere le vacanze natalizie dalla sorella a Milano e che Controparte_1 nel dicembre del 2016 la informò che anche quell'anno sarebbe partita il 20 dicembre e che si sarebbe assentata per due settimane affidandole, incarico di annaffiare le piante nell'appartamento di Parma via Linati nel periodo di sua assenza? Sul capitolo 16) si indica a teste la sig.ra portinaia del Condominio “Il Giardino” e ivi Testimone_1 domiciliata in Parma, Via Linati n.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si opponeva al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 90 del Parte_1
22.01.2021, notificatogli in data 11.02.2021 da contenente l'intimazione a Controparte_1 pagare la somma complessiva di € 68.593,51, comprensiva di interessi e spese di procedura, per l'importo di € 65.000,00 relativo a “finanziamenti infruttiferi” che la convenuta avrebbe versato al dott. per sue esigenze personali, con due versamenti rispettivamente di € Parte_1
15.000,00 e di € 50.000,00 (quest'ultimo garantito da ipoteca volontaria), con istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà. In primo luogo, l'attore evidenziava che in data 13.02.2017 aveva restituito la somma di €
16.200,00 e pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Precisava, inoltre, che tra le parti intercorresse un incarico professionale (siccome all'epoca era ancora iscritto all'albo dei commercialisti) di durata triennale, iniziato dopo la morte del marito della convenuta, Ing. , avvenuta in data 11.08.2016, per provvedere agli Persona_1 adempimenti e alle incombenze della successione del de cuius, e concluso nell'agosto 2019,
pagina 4 di 14 essendosi esteso a tutta una serie di altre attività rimaste in capo alla vedova. Il commercialista affermava di aver provveduto:
- alla dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate il 17.10.2016 - lavoro particolarmente lungo e complesso, comprendeva anche tutta una serie di operazioni bancarie e finanziarie relative al patrimonio mobiliare del defunto e la gestione della successione dall'estero;
- allo spostamento del conto corrente dell'Ing. dalla filiale della Cassa di Persona_1
Risparmio di Parma di Borgo Val di Taro alla sede 2 della per la Controparte_4 gestione di alcuni investimenti che vi sarebbero stati trasferiti;
- alla gestione degli importi investiti all'estero e in AL, al fine di massimizzare i ricavi, ridurre i costi di gestione ed assicurare una gestione prudente degli investimenti finanziari, con valutazione del profilo di rischio del portafoglio titoli e alcuni consigli sulla gestione degli investimenti, nel corso degli anni 2017, 2018, 2019;
- all'assistenza continuativa alla SI.ra nella gestione del cospicuo patrimonio CP_1 immobiliare di Albareto e Parma. Per il primo, con valutazioni sull'opportunità e la convenienza di vendita o ristrutturazione per il miglioramento e la valorizzazione dell'immobile (con valutazione circa la possibile apertura di un agriturismo) e dei terreni, per il quale si è provveduto al taglio e alla pulizia del bosco e agli adempimenti relativi all'espropriazione di parte dei terreni per lo spostamento del metanodotto della SNAM, oltre alla gestione dei contratti di locazione con le società che gestivano i ripetitori di telefonia mobile presenti su altri terreni;
per il secondo, con esame delle varie problematiche condominiali, con verifica dei conteggi e analisi delle questioni giuridiche attinenti alla ripartizione delle spese condominiali. Per l'attività svolta il dott. aveva chiesto – senza esito – il pagamento di € Parte_1
209.352,00 (nota proforma del 28.07.2020); il medesimo importo è stato chiesto nell'odierno giudizio in via riconvenzionale, e in via subordinata riconvenzionale da opporre in compensazione con le somme eventualmente dovute dallo stesso alla SI.ra Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta la SI.ra replicava che, per l'aiuto nella CP_1 presentazione della denuncia di successione e nella cura degli adempimenti fiscali conseguenti, riteneva di essere assistita in amicizia dal Dott. figlio dell'amico di lunga data del Pt_1 marito, che si mostrava cortese e amichevole nei suoi confronti e, del resto, non le aveva mai sottoposto alcun preventivo per l'incarico svolto. L'opposta riferiva, inoltre, di aver effettuato numerosi versamenti al commercialista tra il 2016 e il 2017 ritenendo di dover coprire le spese relative alle imposte per la dichiarazione di successione o per imposte personali del defunto, con indicazione della causale suggerita direttamente dal oltre ad aver erogato un prestito per fare fronte i bisogni personali Pt_1 dello stesso, per un totale complessivo di € 183.970,27: di questi, soltanto € 16.200,00 le erano stati restituiti, e solo € 35.500,00 risultavano essere stati realmente utilizzati per il pagamento delle imposte di cui alla dichiarazione di successione – sicché i restanti € 132.270,27 erano stati indebitamente incassati e trattenuti dal professionista, imputandoli illegittimamente a titolo di compensi professionali, non dovuti e mai maturati.
pagina 5 di 14 La sosteneva quindi che il credito vantato nei confronti del fosse in realtà più CP_1 Pt_1 consistente della somma ingiunta – che per € 50.000,00 era comunque oggetto di un riconoscimento titolato da parte dell'opponente, impegnatosi con atto pubblico a restituire la predetta somma entro la data del 16.02.2018. Alle lunghe trattative tra le parti per la restituzione del denaro, seguiva la richiesta da parte del dott. del pagamento (ritenuto esorbitante) per le attività asseritamente rese in favore Pt_1 della a titolo di corrispettivo, nonostante le diverse rassicurazioni che l'aiuto fosse CP_1 stato prestato a titolo di amicizia. La convenuta opposta contestava l'incarico e il quantum delle pretese avanzate dall'attore, per cui non era stato emesso alcun preventivo, fattura, o nota pro forma, e domandava che l'importo illegittimamente chiesto e trattenuto dal senza alcuna giustificazione causale, Pt_1 le venisse restituito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme indebitamente incassate e trattenute pari quantomeno ad € 67.270,27 oltre interessi e l'accertamento che nulla è dovuto relativamente alle pretese di cui alla nota proforma del 28.07.2020, nonché in subordine e sempre in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda avversaria, il pagamento di € 132.270,27. Con ordinanza del 17.09.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, per cui pendeva la procedura di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 49/2021, rilevando che il controcredito vantato dall'opponente non era fondato su prova scritta o di pronta soluzione, ed evidenziando la contraddittorietà dell'affermazione secondo la quale il bonifico del 13.02.2017, per l'importo di € 16.200,00, sarebbe da imputare a deconto del finanziamento ricevuto, posto che successivamente il riconosceva un Pt_1 debito per € 50.000,00. Visto l'intervento di e di BCL S.r.l. nella procedura Controparte_5 esecutiva di pignoramento immobiliare e il trasferimento del negli Stati Uniti, veniva Pt_1 proposto da ricorso cautelare per sequestro conservativo (R.G. 1238-1/2021) Controparte_1 di tutti i beni, inclusi i crediti, facenti capo a per la somma di 170.000,00 €, Parte_1 accolto, secondo un accertamento prognostico e sommario sull'attività di consulenza economico-finanziaria svolta dal commercialista, nei limiti di 60.000,00 con riferimento al credito (ulteriore) non assistito da titolo esecutivo o altre garanzie (ordinanza del 27.12.2021). Tale provvedimento era oggetto di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., rigettato con ordinanza n.410/2022. La causa veniva istruita con prove testimoniali e interrogatorio formale della convenuta opposta. All'udienza del 30.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.
***
La presente controversia, che origina dalla pretesa restitutoria della somma oggetto di mutuo tra i contraenti, implica l'esame dei rapporti (originariamente amichevoli) tra le parti, caratterizzati pagina 6 di 14 dallo svolgimento di prestazioni di vario contenuto, di cui la mutuante sostiene la gratuità, e per le quali invece il mutuatario afferma un controcredito di natura professionale. Ciò rileva soprattutto ai fini della qualificazione di parte dei versamenti effettuati a favore del commercialista nel corso degli anni 2016-2017, che secondo l'opposta, al netto del rimborso per le imposte di successione dovute, costituirebbero un pagamento indebito. Detto questo, si rammenta che anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass. Civ., 23 gennaio 2023, sent. n. 1892), e, spetta al tempo stesso al debitore opponente, dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). È, infatti, “coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.” (Cass S.U. n. 13533 del 2001).
1. Finanziamento infruttifero - rapporto di mutuo Nel caso di specie, l'opposta ha dato prova del rapporto di mutuo, con la produzione del proprio estratto conto (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) in cui i versamenti del 26.01.2017 e del 10.02.2017 a favore di riportano la causale “finanziamento Parte_1 infruttifero”; il prestito di € 65.000,00, garantito da ipoteca per la somma di 50.000,00 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), è comunque incontestato tra le parti. L'opponente, d'altro canto, sostiene di avere estinto parzialmente il proprio debito mediante la restituzione di € 16.200,00 del 13.02.2017, sebbene la genericità della causale “giroconto” del versamento effettuato e il successivo riconoscimento di debito per € 50.000,00 nell'atto pubblico del 16.02.2017 (rep. 24233 – 9703) non avvalorino tale ricostruzione. In punto di diritto, infatti, si rileva che soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cassazione civile, sezione III, sentenza 21 settembre 2015, n. 18471). L'onere del debitore di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288).
pagina 7 di 14 Siccome la prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe sul debitore e ogni incertezza o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore stesso, e non già a danno del creditore, la genericità della causale “giroconto” del bonifico del 13.02.2017 va interpretata come mancanza di collegamento tra il versamento e il credito azionato in via di ingiunzione – come evidenziato tre giorni dopo dal riconoscimento di un debito superiore a quello che sarebbe residuato dopo l'estinzione parziale del mutuo per effetto dell'operazione bancaria. Del resto, in assenza di espressa imputazione da parte del debitore all'atto del pagamento e da parte del creditore con la quietanza di pagamento, soccorrono, in via suppletiva, i criteri legali previsti dall'art. 1193, comma 2, c.c., in base ai quali “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico” o, subordinatamente, in misura proporzionale ai vari debiti, e quindi il pagamento andrebbe necessariamente ricollegato all'adempimento dell'obbligo restitutorio sorto nel momento in cui è stato eseguito il pagamento non dovuto, nei limiti di questo. La domanda avanzata in via principale dall'attore opponente va dunque rigettata, con conferma del decreto ingiuntivon.90/2021, in accoglimento della domanda principale di parte convenuta.
2. Onerosità/gratuità degli incarichi professionali svolti dal commercialista L'altro motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, per il commercialista, sarebbe il credito vantato per le prestazioni professionali svolte, da portare in compensazione con le somme a vario titolo ricevute. Dunque, la questione essenziale è l'accertamento del carattere oneroso o meno dell'attività svolta dal commercialista in favore della convenuta, che condiziona altresì la qualificazione come indebito oggettivo dei versamenti effettuati da quest'ultima all'attore diversi da quelli relativi al rapporto di mutuo. Va premesso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28226; Cass. Sez. 2, 23 novembre 2016, sent. n. 23893). Orbene, l'art. 2222 c.c., nel definire la nozione del contratto d'opera, espressamente contempla l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente;
è consentito alle parti stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza compenso, ma in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita, il rapporto deve ritenersi a titolo oneroso in difetto di una chiara dimostrazione di una concorde volontà contraria. Non essendo il contratto di mandato professionale soggetto a vincoli di forma, ne consegue che neppure l'accordo in merito alla gratuità della prestazione debba soggiacere ad un tale requisito, ma l'esistenza di rapporti di amicizia e frequentazione – qui, peraltro, soltanto indiretti, almeno inizialmente – non depone necessariamente per la gratuità dell'incarico.
pagina 8 di 14 Sostenendo la mancanza di onerosità delle prestazioni ricevute, e contestando la stessa esistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, l'opposta ha implicitamente negato di avere pagato, senza provare la gratuità della prestazione pattuita, sebbene ne fosse onerata. La infatti, si è limitata ad affermare che “il convincimento che l'aiuto prestato fosse a CP_1 titolo di mera cortesia”, visti i rapporti di amicizia del defunto marito con il padre del commercialista, sia stato alimentato dalla mancata sottoposizione di preventivi da parte del (pag. 4 comparsa di costituzione), “anche perché questi le ha sempre dichiarato di agire Pt_1
a titolo di amicizia” (pag. 12 comparsa di costituzione) e che l'unica prestazione professionale eseguita dal commercialista fosse stata la presentazione della dichiarazione di successione. Alla luce delle considerazioni svolte, le prestazioni per cui il commercialista prova il conferimento e l'adempimento devono ritenersi svolte a titolo oneroso. Ciò premesso, l'indagine giudiziale non può che prendere le mosse dell'analisi delle attività dedotte dal professionista, da valutare alla luce delle risultanze istruttorie. Pur in mancanza di un atto scritto, il conferimento dell'incarico relativo alla presentazione della dichiarazione di successione supportato da idonea documentazione (doc.
9-10 allegati alla memoria ex 183, comma 6, n.2 dell'attore), è pacificamente ammesso dalle parti, le quali dibattono unicamente sull'onerosità o gratuità dello stesso, e per cui valgono le considerazioni appena svolte. Sull'esistenza di altri incarchi professionali, si osserva quanto segue. Come già rilevato dal G.I., l'incarico relativo alla pratica di dissequestro dell'autovettura dell'Ing. per il quale (tra l'altro, a differenza degli altri indicati) esiste una delega scritta Per_1
(doc. 8 a), è stato dedotto oltre il termine delle preclusioni assertive, e quindi esula dall'oggetto del presente giudizio. Gli elementi probatori del presente giudizio, che si passano brevemente in rassegna, confermano solo parzialmente le altre molteplici attività genericamente indicate dall'attore opponente. Per quanto riguarda lo spostamento del conto corrente dell'Ing. dalla filiale della Persona_1
Cassa di Risparmio di Parma di Borgo Val di Taro alla nuova banca, si osserva che la lettera del 04.10.2016 con cui (poi Credit LE) comunica personalmente alla SI.ra CP_6 la titolarità del conto corrente (doc. 14 allegato alla memoria ex 183, comma 6, n.2
CP_1 dell'attore), pur essendo in possesso del professionista, non dimostra il conferimento di tale incarico, come pure il fatto che il commercialista avesse la password di accesso al conto corrente per controllare i movimenti bancari, visto che la non aveva - e non ha - un
CP_1 computer. Inoltre, dal momento che egli non poteva compiere operazioni sul conto, è da escludere che avesse ricevuto il mandato di gestire gli investimenti successivamente trasferiti. Del resto, i dipendenti della Credit LE hanno chiarito che il dott. si limitasse ad accompagnare Pt_1 la SI.ra presso la filiale 2 della banca (testimonianza di responsabile
CP_1 Testimone_5 della filiale, ud. del 11.10.2023 “ricordo che in filiale venivano insieme la sig.ra e il dott.
CP_1 Pt_1
Venivano spesso dal gestore insieme. Non so che incarichi avesse di specifico il dott. So solo appunto che Pt_1 accompagnava dal gestore la OR”), e che l'avesse presentata al consulente finanziario per investire la liquidità derivata dalla successione, senza dare indicazioni o direttive sugli investimenti da pagina 9 di 14 effettuare (testimonianza di , ex dipendente della filiale 2 Credit LE, ud. del Testimone_3
11.10.2023: “Che io sappia il dott. non era il consulente finanziario della SI.ra Il Pt_1 CP_1 consulente finanziario ero io…. Ho fornito o la consulenza, senza avere indicazioni o direttive dal dott. Pt_1
o almeno io non ricordo…io ricordo la OR come cliente ordinaria, non come cliente che avesse un consulente personale. Se poi, dopo l'incontro con me, vi fossero attività consulenziali da parte del dott. io non lo Pt_1 posso sapere”). L'affidamento al commercialista dell'attività di consulenza triennale sugli investimenti o della gestione del portafoglio della non può ritenersi provato dallo scambio di mail con AJ CP_1
Capital Management SA, del 5-12 ottobre 2016, (doc. 17 allegato alla memoria ex 183, comma 6, n.2 dell'attore), chiaramente volto ad ottenere la valutazione patrimoniale dei beni necessaria alla dichiarazione di successione (inoltrata ad Argos-AJ Management con mail del 20.10.2016), dal contenuto della mail del 13.05.2019 con iTaxCompliance, che attesta la mera trasmissione dei dati fiscali da trascrivere per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Entrambi i testimoni sentiti su tale questione, infatti, hanno precisato che nel corso delle telefonate (tre o quattro) con il titolare della società di gestione patrimoniale AJ Capital Management, si è parlato dei profili fiscali della voluntary disclousure, non della gestione patrimoniale del portafoglio della sig.ra (testimonianza di titolare della società AJ Capital CP_1 Testimone_6
Management, ud. del 02.02.2023) e che, per svolgere tale attività, avrebbe dovuto essere Pt_1 residente in [...]ed essere iscritto all'albo dei fiduciari finanziari svizzeri (testimonianza di dipendente della società FINSERVICE S.A., ud. del 02.02.2023). Testimone_7
L'attività di consulenza e assistenza continuativa del professionista nella gestione del cospicuo patrimonio immobiliare della SI.ra trova riscontro limitatamente ad alcuni incarichi CP_1 svolti per la proprietà di Albareto. Dalla documentazione prodotta dall'attore (doc. 21 allegato alla memoria ex 183, comma 6, n.2) si evince che il professionista abbia effettivamente seguito la pratica relativa all'esproprio per il metanodotto “d'intesa con la SI.ra (mail del 21.10.2016), anche se l'opposta, in sede CP_1 di interrogatorio formale, nega l'esistenza di un vero e proprio incarico: “ non ha avuto Pt_1 alcun incarico per le fasi di tale procedura mi ha soltanto accompagnato una volta. Con riferimento al doc. 21 che mi viene mostrato, posso dire che riconosco le firme di mio marito, ma non mi ricordo proprio dei documenti che mi vengono mostrati”. L'incarico relativo alla predisposizione della bozza di contratto modale per il nipote è pienamente provato dalle dichiarazioni della convenuta rese in sede di interrogatorio formale nell'udienza del 21.03.2024 (“è vero che ho dato l'incarico di predisporre il contratto di comodato a Pt_1 che si è appoggiato all'avv. Mora per redigerlo”), così come la comunicazione di cambio di Iban per gli accrediti da parte di NW S.p.a (“ho chiesto a di recuperare il credito da NW, che non pagava il Pt_1 canone;
ho chiesto di interessarsi del trasferimento delle somme dal conto di mio marito al mio”) e, in generale, la gestione dei contratti di locazione con le società dei ripetitori per la telefonia mobile (“Confermo che aveva l'incarico di gestire il rapporto di locazione con NW. Anche per aveva Pt_1 CP_3
l'incarico di gestire la locazione il dott. ) – incombenze poi seguite dal nuovo commercialista Pt_1 della che ha curato l'operazione di cessione del diritto di superficie a CP_1 CP_3
(testimonianza di commercialista della SI.ra dopo la cessazione del Tes_4 CP_1 rapporto con il dott. ud. 14.12.2023). Pt_1
pagina 10 di 14 Invece, l'invio della mail del 16.11.2017 a (doc. 22 allegato alla memoria ex 183, Testimone_8 comma 6, n.2 dell'attore), con la quale il professionista trasmetteva le visure catastali dei terreni all'impresa incaricata del taglio e della pulizia del bosco e la partecipazione del Pt_1 all'incontro fissato per definire i lavori non sono indicativi di un mandato volto a raggiungere l'accordo e concordare tempi e modalità dell'intervento – come del resto riferito dal teste, il quale afferma di aver preso contatti direttamente con la SI.ra (testimonianza di CP_1
artigiano edile, ud. del 11.10.2023: “il taglio e la pulizia del bosco mi fu chiesto dalla Testimone_8
SI.ra Ero da tempo in contatto con la OR (…) Non è vero. Io ero d'accordo con la SI.ra CP_1
Presso la mia impresa il dott. non è mai venuto”). CP_1 Pt_1
L'attività svolta dall'arch. contattato dal dott. consistente in un unico Tes_9 Pt_1 sopralluogo a titolo gratuito per valutare gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti unicamente la copertura dell'immobile non è sufficiente a provare lo svolgimento di attività di consulenza svolta dal commercialista per i possibili utilizzi alternativi degli immobili dell'opposta, ed in particolare l'approfondimento delle tematiche giuridiche e tributarie per la potenziale apertura di un agriturismo, argomento sul quale il teste escusso non ha saputo riferire (testimonianza di arch. libero professionista, ud. del 11.10.2023). Tes_10
Per quanto riguarda l'immobile di Parma, Via Linati n. 5, pur ammettendo che “qualche volta” il dott. si recasse a casa della SI.ra (testimonianza di , Pt_1 CP_1 Testimone_1 portinaia del condominio di Via Linati, n.5, ud. del 11.10.2023), non è possibile desumere l'esistenza di un incarico di gestione dell'immobile o di consulenza relativa alle spese condominiali, tanto più considerato che la SI.ra riceveva le convocazioni CP_1 dell'assemblea di condominio in via cartacea, direttamente dall'amministratore di condominio (circostanza riportata anche dall'addetta al servizio di portineria) e partecipava personalmente alle riunioni, chiamando in prima persona l'amministratore per le questioni condominiali o per informazioni, senza avere comunque mai contestato conteggi e spese condominiali (testimonianza amministratore del condominio di via Linati, n. 5 negli anni Testimone_2
2016, 2017 e 2018, ud. del 11.10.2023). Ad eccezione di quanto sopra riportato, non emerge di cosa si sia specificamente occupato il commercialista, anche se risulta che i contatti tra la sig.ra ed il dott. fossero CP_1 Pt_1 costanti (testimonianza di che lavorava come segretaria nello studio del dott. Tes_11 da fine 2017 a metà 2018, la quale tuttavia non ha saputo riferire sulle valutazioni Pt_1 finanziarie degli investimenti in Svizzera, né sull'attività di consulenza valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, ud. del 21.03.2024). La mera presenza dell'attore a determinati incontri con altri tecnici incaricati (come con l'arch. per la copertura dell'immobile di Albareto e con il tecnico per l'aria condizionata Tes_9 dell'immobile di via Linati) o l'invio di alcune mail per curare gli interessi della – che CP_1 non dispone di un pc o di una connessione internet – non sono di per sé elementi che possono confermare la sussistenza di uno o più incarichi professionali, peraltro solo genericamente allegati e non confermati dai testimoni escussi. La corresponsione di numerosi pagamenti al dott. successivamente al 17.10.2016, che Pt_1 secondo l'opponente sarebbe un fatto “di particolare rilievo” poiché rappresenterebbe “un riscontro oggettivo ed inequivoco della pluralità di contratti d'opera professionali stipulati tra le pagina 11 di 14 parti” (memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 del 25.05.2022), non è un dato così significativo, considerata la prossimità cronologica dei versamenti non riferiti a “finanziamenti infruttiferi”, esauritisi nel corso dei due mesi successivi alla presentazione della dichiarazione di successione, e tra i quali, infatti, rientra anche il pagamento delle imposte di successione. In conclusione, il quadro probatorio delineato permette di affermare che, oltre alla presentazione della dichiarazione di successione, il sia stato incaricato di seguire la Pt_1 pratica dell'espropriazione dei terreni per il metanodotto SNAM, di predisporre la redazione della bozza del contratto di comodato modale per il nipote della cliente e di gestire i rapporti di locazione con e NW S.p.a. CP_3
3. Remunerazione spettante al commercialista per gli incarichi svolti In base alle considerazioni svolte e alla mancanza di prova contraria fornita dall'opposta, si deve presumere la natura onerosa delle prestazioni intellettuali realizzate dal nell'interesse Pt_1 della e pertanto deve essere affrontata la questione della determinazione del CP_1 compenso del commercialista, esaminando così la domanda riconvenzionale in via subordinata di parte opponente e la domanda avanzata in via riconvenzionale principale dall'opposta. Posto che la nota pro forma prodotta (doc. 6 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i.) è stata emessa solo in data 28.07.2020, senza essere stata asseverata dall'Ordine Professionale a cui apparteneva il commercialista, ed è priva di qualsiasi indicazione per le attività svolte, occorre fare riferimento alla relazione del 10.07.2020 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), in cui il professionista, a fronte delle immediate contestazioni avanzate dall'opposta, dettaglia le attività per le quali chiede il pagamento, richiamate e analizzate nel corso del presente giudizio. Ribadita l'inammissibilità della CTU contabile per i motivi relativi all'onere della prova già esplicitati con ordinanza del 21.03.2024, per la remunerazione delle attività accertate si deve tenere conto delle tariffe professionali ai sensi dell'art. 2233 c.c., non essendo stato provato che le parti abbiano pattuito un diverso corrispettivo (l'accordo sul compenso annuale di € 50.000,00, oltre al 10% di spese generali ed accessori è una circostanza di fatto dedotta tardivamente e non provata documentalmente). In assenza di accordo scritto tra le parti, per la liquidazione giudiziale del compenso del commercialista si applica, come già rilevato dal Giudice del procedimento sommario, il DM 140/2012. Si condivide, per la presentazione della dichiarazione di successione di , la scelta Persona_1 interpretativa e di metodo fondata sul criterio di determinazione offerto dall'art. 26 per la consulenza economico-finanziaria, con conseguente richiamo al riquadro 8.2 e alla previsione ministeriale di compenso massimo in percentuale del 1% sino al 2.000.000 di euro e in percentuale dello 0,75% per importi ulteriori, giungendo così a compenso di 16.955,20 € calcolato sul valore netto del patrimonio caduto in successione di 1.695.520,82 risultante dal doc. 10 prodotto dallo stesso opponente. Per le altre attività, quali la pratica del metanodotto, la redazione della bozza del comodato, e la gestione del rapporto di locazione con le società NW S.p.a. e – non strettamente CP_3 connesse alla presentazione della dichiarazione di successione , né all'esercizio Persona_1
pagina 12 di 14 della professione del commercialista, deve operare il criterio suppletivo dell'art. 2225 cod. civ. : a parere del Giudicante, l'esame del contratto di comodato, la durata degli adempimenti relativi alla pratica di del metanodotto e al rapporto con le due società nell'ambito del contratto locativo, il loro valore economico e la spendita di competenze professionali qualificate del dott. fanno ritenere giustificato riconoscere a titolo di compenso 10.000 Euro. Pt_1
Il credito professionale scaturito dalle attività svolte dal commercialista, così come accertate in corso di causa, ammonta ad € 26.955,20 con accoglimento della domanda avanzata in via riconvenzionale principale dall'opposta nei limiti della somma indebitamente trattenuta dal professionista come sotto indicata.
4. Indebito oggettivo Fermo restando il mutuo di € 65.000,00, rispetto all'importo di € 118.970,27 (183.970,27 – 65.000,00) versato a vario titolo dalla (“acconto prestazione, acconto fattura, vers. e CP_1 comp, fondo spese e acconto”), a cui va detratto il rimborso per il pagamento delle imposte connesse alla dichiarazione di successione di € 35.500,00 (doc. 10, 12, 13 allegati alla memoria ex 183, comma 6, n.2 dell'attore), e la somma di € 16.200,00 restituita come giroconto, al netto della remunerazione per l'attività effettivamente svolta dal commercialista nell'espletamento degli incarichi professionali accertati nel corso del presente giudizio (pari a 26.995,52), l'importo di 40.274,75 € deve senz'altro considerarsi indebitamente trattenuto da che, Pt_1 per l'effetto, va dichiarato tenuto e condannato alla restituzione a . Controparte_1
La fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., infatti, è integrata nell'ipotesi in cui manchi una causa idonea a giustificare la dazione di denaro, e nel caso di specie tale eventualità emerge con riferimento ai versamenti eccedenti “il dovuto”, ovverossia la somma che trova il proprio corrispettivo nelle prestazioni rese. La giurisprudenza di merito ha chiarito che “i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova valgono con gli opportuni adattamenti anche allorché non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione per detta eccedenza. Sul punto si è espressa chiaramente la giurisprudenza laddove afferma “poiché l'inesistenza della "causa debendi" - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore. Tribunale Milano, 14/10/2002: La prova del difetto di causa solvendi non consiste sempre e necessariamente nel fornire gli elementi idonei ad affermare l'inesistenza del debito che il solvens intendeva adempiere, ma può anche consistere nella dimostrazione che il pagamento è stato ricevuto in maniera eccedente, e che, quindi, per detta eccedenza è privo di causa solvendi.” (Tribunale Pisa sez. I, 18/11/2022, n.1433). Nel caso di specie, l'immediata contestazione da parte del procuratore legale della CP_1 della nota pro forma presentata dal solo in data 28.07.2020, evidenzia l'inesistenza Pt_1 dell'accordo tra le parti sul compenso. Rilevata, quindi, la non congruità dei pagamenti richiesti e in parte già erogati con i parametri delle tariffe professionali per le prestazioni effettivamente rese, deve dichiararsi sussistente l'indebito oggettivo parziale per la somma suindicata.
pagina 13 di 14 Operata la compensazione tra le poste creditori/debitore accertate, deve essere Parte_1 dichiarato tenuto e condannato al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
40.274,75 €, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Le spese del procedimento cautelare, del successivo reclamo e del presente giudizio sono da liquidare a favore di parte sostanzialmente vittoriosa, sulla base del DM Controparte_1
155/2014 testo vigente, avendo riguardo alle attività processuali effettivamente espletate in ciascuno dei procedimenti e per la causa di merito al valore dell'accolto.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda e/o eccezione proposta dalle parti respinta, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 90/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 22.01.2021;
- accerta e dichiara l'esistenza del controcredito in capo a per le attività Parte_1 professionali svolte in favore di liquidato nell'importo di 26.995,52 Euro;
Controparte_1
- operata la richiesta compensazione tra i crediti e somme analiticamente riportati in motivazione, dichiara tenuto e condanna a restituire a la somma Parte_1 Controparte_1 di 40.274,75 Euro, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese del procedimento per sequestro Parte_1 Controparte_1 conservativo, del procedimento di reclamo cautelare e del giudizio di opposizione, complessivamente liquidate in 15.737,00 Euro per compenso professionale ed 813,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Parma il 3 settembre 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1238/2021 Ruolo Generale promossa
DA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Busetti come da mandato in atti, OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Mora e Carlotta Pontrelli come da mandato in atti,
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 90/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 22.01.2021”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, previa la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., per essere la presente opposizione fondata su prova scritta: 1) in via principale: previo accertamento della fondatezza dell'eccezione di pagamento della somma di E. 16.200,00 da parte del Dott. revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti al Parte_1 capo “A” delle premesse di diritto del presente atto e per l'effetto dichiarare che il Dott. non è Parte_1 tenuto a provvedere al pagamento delle somme ingiunte a favore della sig.ra dichiarando, Controparte_1 comunque, il decreto ingiuntivo opposto inefficace, illegittimo, nullo, improponibile, improcedibile, infondato o come meglio;
2) in via riconvenzionale: accertate le prestazioni professionali svolte dal Dott. a favore Parte_1 dell'opposta, dichiarare tenuta e condannare la sig.ra residente ad Albareto (PR), Fraz. Controparte_1
Gotra n. 73, al pagamento a favore del Dott. per i titoli di cui in narrativa e per i motivi Parte_1
pagina 1 di 14 esposti al capo “B” delle premesse, della somma di E. 209.352,00 o di quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, oltre gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata riconvenzionale: dichiarare la compensazione, ai sensi dell'art. 1243, cod. civ., tra il maggior credito del Dott. ammontante ad E. 209.350,00, con le somme che risulteranno da Parte_1 egli dovute alla sig.ra ad istruttoria esperita, con condanna della stessa sig.ra Controparte_1 [...]
una volta eseguita la compensazione tra i due rispettivi crediti, al pagamento a favore del Dott. CP_1 della differenza dovuta di E. 159.352,00; Parte_1
4) in via istruttoria: dichiarando che non si intende invertire l'onere della prova, insistiamo nelle istanze istruttorie tutte, a prova diretta ed a prova contraria, così come dedotte con la memoria ex articolo 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di data 06 maggio 2022 e con la memoria ex articolo 183, comma 6 n. 3 c.p.c. di data 25 maggio 2022, a mezzo nei testi ivi indicati, per la parte non ammessa dall'ordinanza istruttoria di data 18 agosto 2023 [Giudice dottoressa Angela Chiari], con la quale è stata modificata la precedente ordinanza istruttoria di data 28 giugno 2022 [Giudice dot. Massimiliano Crudo], insistendo, altresì, nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, affinché l'ausiliario del Giudice, sulla scorta e tenendo conto dei documenti prodotti in causa e delle attività professionali prestate dal dott. così come descritte e provate, Parte_1 valuti la congruità e proporzionalità del compenso richiesto, anche considerando i criteri di cui al DM 2 settembre 2010 n. 169, in particolare di quelli di cui agli articoli 47, 49 e 53 e di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140, in particolare di quelli di cui agli articoli 15, 17, 18, 26 e 28. 5) In ogni caso con rifusione delle spese e dei compensi anche della fase cautelare proposta in corso di causa, maggiorati – i compensi – del 15% ex art. 2 D.M. 55/14, oltre al all'I.V.A.” CP_2
Conclusioni per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per i motivi tutti sopra esposti da intendersi qui integralmente richiamati: In via principale: dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate da controparte per la revoca e sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 90/2021 per l'importo di Euro 65.000 (sessantacinquemila/00), oltre interessi come da domanda, spese, compensi, IVA e CPA, rigettando qualsiasi domanda avversaria;
In via riconvenzionale, principale: previa conferma del decreto ingiuntivo n. 90/2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento nei confronti del dott. delle somme concesse a titolo di mutuo dalla sig.ra Parte_1
e quindi l'ingiunzione al pagamento e così di Euro 65.000,00, tenuto conto e, se del caso, previo CP_1 accertamento dell'ammontare dei versamenti eseguiti dalla sig.ra in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 negli anni 2016 e 2017, per complessivi Euro 183.970,27, condannare in via riconvenzionale il dott.
[...]
previa compensazione delle spese sostenute dal dott. per le imposte di successione, pari ed Euro Pt_1 Pt_1
35.500,00 e al netto di quanto già restituito dal dott. alla sig.ra pari ad Euro 16.200, al Pt_1 CP_1 pagamento in favore della sig.ra delle somme indebitamente incassate e trattenute ex art. 2033 Controparte_1
c.c., e così al pagamento di quantomeno Euro 67.270,27 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dì di ciascun versamento al soddisfo, condanna questa che si aggiunge all'ingiunzione di cui al decreto ingiuntivo n. 90/2021 e, conseguentemente, dichiarare che null'altro è dovuto al dott. da parte della sig.ra relativamente alle pretese di cui alla nota pro forma del Parte_1 Controparte_1
28.07.2020;
- Solo in subordine rispetto alla domanda che precede e sempre in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, solo parziale dell'avversa opposizione e conseguente accoglimento parziale delle pretese
pagina 2 di 14 attoree, visto il disposto di cui all'art. 653 c.p.c., tenuto conto e previo accertamento, se del caso, dell'ammontare dei versamenti eseguiti dalla sig.ra in favore del sig. negli anni 2016 e 2017, per Controparte_1 Parte_1 complessivi Euro 183.970,27, condannare il dott. previa compensazione delle somme impiegate Parte_1 dal dott. per le imposte di successione, pari ed Euro 35.500,00 e al netto di quanto già restituito dal Pt_1 dott. alla sig.ra nonché previa, se del caso, quantificazione di eventuali altri compensi Pt_1 CP_1 professionali maturati dal dott. da calcolarsi secondo tariffari in vigore, al pagamento in favore della Pt_1 sig.ra delle somme concesse a titolo di mutuo dalla sig.ra e così di Euro 65.000,00 Controparte_1 CP_1 nonché di tutto quanto indebitamente incassato e trattenuto ex art. 2033 c.c. dal dott. e così al Pt_1 pagamento in favore della sig.ra di Euro 132.270,27 o della diversa somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa, il tutto oltre interessi dal dì di ciascun versamento al soddisfo e, conseguentemente, dichiarare che null'altro è dovuto al dott. da parte della sig.ra relativamente alle pretese di cui Parte_1 Controparte_1 alla nota pro forma del 28.07.2020. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi in corso di causa e così in particolare: i. si chiede disporsi nei confronti del dott. e di Credit LE AL SP (P.IVA Parte_1
), con sede legale in Parma, Via Università n. 1, istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 P.IVA_1
c.p.c. degli ordini di bonifico, in originale e/o in copia, firmati dalla sig.ra ed esibiti in filiale dal dott. CP_1 nel periodo di tempo tra il 01.09.2016 e il 10.02.2017 e precisamente riferibili alle operazioni Pt_1 riportate negli estratti conti della sig.ra di cui al doc. 3, operazioni che di seguitosi riportano per CP_1 miglior chiarezza:
-Euro 2.059,60 del 2.9.2016 per “acconto prestazione” (rif. 0585203369);
-Euro 2.400,00 del 22.9.2016 per “acconto fattura” (rif. 0395603002);
- Euro 3.880,00 del 3.10.2016 per “prest. Succ.” (rif. 0396103017);
- Euro 25.000,00 del 13.10.2016 per “fondo versam. imposte succ.” (rif. 0623803034);
- Euro 6.978,40 del 4.11.2016 per “competenze successione” (rif. 0396103047);
- Euro 4.652,27 del 8.11.2016 per “competenze successione” (rif. 0396103012);
- Euro 2.000,00 del 15.12.2016 per “vers e comp.” (rif. 0041703108);
- Euro 2.000,00 del 16.12.2016 per “fondo spese pratiche pra” (rif. 0202203421);
- Euro 55.000,00 del 22.12.2016 per “fondo spese e acconto” (rif. 2663903009);
- Euro 15.000,00 del 23.12.2016 per “fondo spese e acconto” (rif.0396103005);
- Euro 15.000,00 del 26.1.2017 per “finanziamento infruttifero” (rif. 0396103058);
- Euro 50.000,00 del 10.2.2017 per “finanziamento infruttifero” (rif. 1077203109); ii. si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova contraria articolati in memoria ex art. 183, III comma c.p.c., di seguito ritrascritti: 10 bis) Vero che la sig.ra è priva di personal computer e di connessione internet presso Controparte_1
l'appartamento di Parma, Via Linati? Sul capitolo 1° bis) si indica a teste la sig.ra portinaia del Condominio “Il Giardino” e Testimone_1 ivi domiciliata in Parma, Via Linati n. 5
11) Vero che la sig.ra negli anni tra il 2016 e 2018, partecipava personalmente alle assemblee Controparte_1 condominiali del Condominio “Il Giardino” di Via Linati?
12) Vero che la sig.ra negli anni tra il 2016 e il 2018 si occupava personalmente della Controparte_1 gestione dell'immobile di Parma, sito in Via Linati e facente parte del Condominio “Il Giardino”, contattando
pagina 3 di 14 personalmente al telefono lei e il suo ufficio di amministrazione condominiale per chiedere informazioni su quando si sarebbero tenute le assemblee condominiali, sui ratei di spesa e relative scadenze da versare al condominio e per interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione? Sui capitoli 11) e 12) si indica a teste il sig. domiciliato in Parma, Via Nazario Sauro n. Testimone_2
5 13) Vero che lei, negli anni dal 2017 al 2019, è stato gestore personale della cliente e ha gestito Controparte_1 gli investimenti in titoli che la stessa aveva presso Credit LE, fornendole consulenza, in particolare, per l'individuazione della strategia di investimento adeguata al profilo di rischio della sig.ra Controparte_1
14) Vero che il dott. nel corso dell'anno 2016 e dell'anno 2017 e così precisamente in data 2.9.2016, Pt_1
22.9.2016, 3.10.2016, 13.10.2016, 4.11.2016, 8.11.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 22.12.2016,
23.12.2016 e 26.1.2017 si recava presso la filiale di Credit LE in Piazzale Cesare Battisti 7/A esibendo ordini di bonifico della sig.ra Controparte_1
Sui capitoli 13) e 14) si indica a teste il dott. domiciliato presso banca Credit LE, filiale di Testimone_3
Parma, Piazzale Cesare Battisti n. 7/A 15) Vero che, nell'anno 2019, la sig.ra si rivolgeva a Lei per risolvere il problema del mancato CP_1 pagamento dei canoni di locazione da parte delle conduttrici società e NW SP, per crediti maturati CP_3 verso le società negli anni 2017 e 2018? Sul capitolo 15) si indica a teste il rag. domiciliato presso il suo studio in Parma, Via Nazario Tes_4
Sauro n. 3 16) Vero che la OR era solita trascorrere le vacanze natalizie dalla sorella a Milano e che Controparte_1 nel dicembre del 2016 la informò che anche quell'anno sarebbe partita il 20 dicembre e che si sarebbe assentata per due settimane affidandole, incarico di annaffiare le piante nell'appartamento di Parma via Linati nel periodo di sua assenza? Sul capitolo 16) si indica a teste la sig.ra portinaia del Condominio “Il Giardino” e ivi Testimone_1 domiciliata in Parma, Via Linati n.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si opponeva al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 90 del Parte_1
22.01.2021, notificatogli in data 11.02.2021 da contenente l'intimazione a Controparte_1 pagare la somma complessiva di € 68.593,51, comprensiva di interessi e spese di procedura, per l'importo di € 65.000,00 relativo a “finanziamenti infruttiferi” che la convenuta avrebbe versato al dott. per sue esigenze personali, con due versamenti rispettivamente di € Parte_1
15.000,00 e di € 50.000,00 (quest'ultimo garantito da ipoteca volontaria), con istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà. In primo luogo, l'attore evidenziava che in data 13.02.2017 aveva restituito la somma di €
16.200,00 e pertanto chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Precisava, inoltre, che tra le parti intercorresse un incarico professionale (siccome all'epoca era ancora iscritto all'albo dei commercialisti) di durata triennale, iniziato dopo la morte del marito della convenuta, Ing. , avvenuta in data 11.08.2016, per provvedere agli Persona_1 adempimenti e alle incombenze della successione del de cuius, e concluso nell'agosto 2019,
pagina 4 di 14 essendosi esteso a tutta una serie di altre attività rimaste in capo alla vedova. Il commercialista affermava di aver provveduto:
- alla dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle Entrate il 17.10.2016 - lavoro particolarmente lungo e complesso, comprendeva anche tutta una serie di operazioni bancarie e finanziarie relative al patrimonio mobiliare del defunto e la gestione della successione dall'estero;
- allo spostamento del conto corrente dell'Ing. dalla filiale della Cassa di Persona_1
Risparmio di Parma di Borgo Val di Taro alla sede 2 della per la Controparte_4 gestione di alcuni investimenti che vi sarebbero stati trasferiti;
- alla gestione degli importi investiti all'estero e in AL, al fine di massimizzare i ricavi, ridurre i costi di gestione ed assicurare una gestione prudente degli investimenti finanziari, con valutazione del profilo di rischio del portafoglio titoli e alcuni consigli sulla gestione degli investimenti, nel corso degli anni 2017, 2018, 2019;
- all'assistenza continuativa alla SI.ra nella gestione del cospicuo patrimonio CP_1 immobiliare di Albareto e Parma. Per il primo, con valutazioni sull'opportunità e la convenienza di vendita o ristrutturazione per il miglioramento e la valorizzazione dell'immobile (con valutazione circa la possibile apertura di un agriturismo) e dei terreni, per il quale si è provveduto al taglio e alla pulizia del bosco e agli adempimenti relativi all'espropriazione di parte dei terreni per lo spostamento del metanodotto della SNAM, oltre alla gestione dei contratti di locazione con le società che gestivano i ripetitori di telefonia mobile presenti su altri terreni;
per il secondo, con esame delle varie problematiche condominiali, con verifica dei conteggi e analisi delle questioni giuridiche attinenti alla ripartizione delle spese condominiali. Per l'attività svolta il dott. aveva chiesto – senza esito – il pagamento di € Parte_1
209.352,00 (nota proforma del 28.07.2020); il medesimo importo è stato chiesto nell'odierno giudizio in via riconvenzionale, e in via subordinata riconvenzionale da opporre in compensazione con le somme eventualmente dovute dallo stesso alla SI.ra Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta la SI.ra replicava che, per l'aiuto nella CP_1 presentazione della denuncia di successione e nella cura degli adempimenti fiscali conseguenti, riteneva di essere assistita in amicizia dal Dott. figlio dell'amico di lunga data del Pt_1 marito, che si mostrava cortese e amichevole nei suoi confronti e, del resto, non le aveva mai sottoposto alcun preventivo per l'incarico svolto. L'opposta riferiva, inoltre, di aver effettuato numerosi versamenti al commercialista tra il 2016 e il 2017 ritenendo di dover coprire le spese relative alle imposte per la dichiarazione di successione o per imposte personali del defunto, con indicazione della causale suggerita direttamente dal oltre ad aver erogato un prestito per fare fronte i bisogni personali Pt_1 dello stesso, per un totale complessivo di € 183.970,27: di questi, soltanto € 16.200,00 le erano stati restituiti, e solo € 35.500,00 risultavano essere stati realmente utilizzati per il pagamento delle imposte di cui alla dichiarazione di successione – sicché i restanti € 132.270,27 erano stati indebitamente incassati e trattenuti dal professionista, imputandoli illegittimamente a titolo di compensi professionali, non dovuti e mai maturati.
pagina 5 di 14 La sosteneva quindi che il credito vantato nei confronti del fosse in realtà più CP_1 Pt_1 consistente della somma ingiunta – che per € 50.000,00 era comunque oggetto di un riconoscimento titolato da parte dell'opponente, impegnatosi con atto pubblico a restituire la predetta somma entro la data del 16.02.2018. Alle lunghe trattative tra le parti per la restituzione del denaro, seguiva la richiesta da parte del dott. del pagamento (ritenuto esorbitante) per le attività asseritamente rese in favore Pt_1 della a titolo di corrispettivo, nonostante le diverse rassicurazioni che l'aiuto fosse CP_1 stato prestato a titolo di amicizia. La convenuta opposta contestava l'incarico e il quantum delle pretese avanzate dall'attore, per cui non era stato emesso alcun preventivo, fattura, o nota pro forma, e domandava che l'importo illegittimamente chiesto e trattenuto dal senza alcuna giustificazione causale, Pt_1 le venisse restituito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme indebitamente incassate e trattenute pari quantomeno ad € 67.270,27 oltre interessi e l'accertamento che nulla è dovuto relativamente alle pretese di cui alla nota proforma del 28.07.2020, nonché in subordine e sempre in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda avversaria, il pagamento di € 132.270,27. Con ordinanza del 17.09.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, per cui pendeva la procedura di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 49/2021, rilevando che il controcredito vantato dall'opponente non era fondato su prova scritta o di pronta soluzione, ed evidenziando la contraddittorietà dell'affermazione secondo la quale il bonifico del 13.02.2017, per l'importo di € 16.200,00, sarebbe da imputare a deconto del finanziamento ricevuto, posto che successivamente il riconosceva un Pt_1 debito per € 50.000,00. Visto l'intervento di e di BCL S.r.l. nella procedura Controparte_5 esecutiva di pignoramento immobiliare e il trasferimento del negli Stati Uniti, veniva Pt_1 proposto da ricorso cautelare per sequestro conservativo (R.G. 1238-1/2021) Controparte_1 di tutti i beni, inclusi i crediti, facenti capo a per la somma di 170.000,00 €, Parte_1 accolto, secondo un accertamento prognostico e sommario sull'attività di consulenza economico-finanziaria svolta dal commercialista, nei limiti di 60.000,00 con riferimento al credito (ulteriore) non assistito da titolo esecutivo o altre garanzie (ordinanza del 27.12.2021). Tale provvedimento era oggetto di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., rigettato con ordinanza n.410/2022. La causa veniva istruita con prove testimoniali e interrogatorio formale della convenuta opposta. All'udienza del 30.04.2025 le parti precisavano le conclusioni e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è passata in decisione.
***
La presente controversia, che origina dalla pretesa restitutoria della somma oggetto di mutuo tra i contraenti, implica l'esame dei rapporti (originariamente amichevoli) tra le parti, caratterizzati pagina 6 di 14 dallo svolgimento di prestazioni di vario contenuto, di cui la mutuante sostiene la gratuità, e per le quali invece il mutuatario afferma un controcredito di natura professionale. Ciò rileva soprattutto ai fini della qualificazione di parte dei versamenti effettuati a favore del commercialista nel corso degli anni 2016-2017, che secondo l'opposta, al netto del rimborso per le imposte di successione dovute, costituirebbero un pagamento indebito. Detto questo, si rammenta che anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il creditore opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass. Civ., 23 gennaio 2023, sent. n. 1892), e, spetta al tempo stesso al debitore opponente, dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, “l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). È, infatti, “coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.” (Cass S.U. n. 13533 del 2001).
1. Finanziamento infruttifero - rapporto di mutuo Nel caso di specie, l'opposta ha dato prova del rapporto di mutuo, con la produzione del proprio estratto conto (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) in cui i versamenti del 26.01.2017 e del 10.02.2017 a favore di riportano la causale “finanziamento Parte_1 infruttifero”; il prestito di € 65.000,00, garantito da ipoteca per la somma di 50.000,00 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), è comunque incontestato tra le parti. L'opponente, d'altro canto, sostiene di avere estinto parzialmente il proprio debito mediante la restituzione di € 16.200,00 del 13.02.2017, sebbene la genericità della causale “giroconto” del versamento effettuato e il successivo riconoscimento di debito per € 50.000,00 nell'atto pubblico del 16.02.2017 (rep. 24233 – 9703) non avvalorino tale ricostruzione. In punto di diritto, infatti, si rileva che soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cassazione civile, sezione III, sentenza 21 settembre 2015, n. 18471). L'onere del debitore di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo (Cass., 11 marzo 1994, n. 2369; Cass., 9 gennaio 2007, n. 205; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20288).
pagina 7 di 14 Siccome la prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe sul debitore e ogni incertezza o ambiguità di tale prova deve risolversi contro il debitore stesso, e non già a danno del creditore, la genericità della causale “giroconto” del bonifico del 13.02.2017 va interpretata come mancanza di collegamento tra il versamento e il credito azionato in via di ingiunzione – come evidenziato tre giorni dopo dal riconoscimento di un debito superiore a quello che sarebbe residuato dopo l'estinzione parziale del mutuo per effetto dell'operazione bancaria. Del resto, in assenza di espressa imputazione da parte del debitore all'atto del pagamento e da parte del creditore con la quietanza di pagamento, soccorrono, in via suppletiva, i criteri legali previsti dall'art. 1193, comma 2, c.c., in base ai quali “il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico” o, subordinatamente, in misura proporzionale ai vari debiti, e quindi il pagamento andrebbe necessariamente ricollegato all'adempimento dell'obbligo restitutorio sorto nel momento in cui è stato eseguito il pagamento non dovuto, nei limiti di questo. La domanda avanzata in via principale dall'attore opponente va dunque rigettata, con conferma del decreto ingiuntivon.90/2021, in accoglimento della domanda principale di parte convenuta.
2. Onerosità/gratuità degli incarichi professionali svolti dal commercialista L'altro motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, per il commercialista, sarebbe il credito vantato per le prestazioni professionali svolte, da portare in compensazione con le somme a vario titolo ricevute. Dunque, la questione essenziale è l'accertamento del carattere oneroso o meno dell'attività svolta dal commercialista in favore della convenuta, che condiziona altresì la qualificazione come indebito oggettivo dei versamenti effettuati da quest'ultima all'attore diversi da quelli relativi al rapporto di mutuo. Va premesso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28226; Cass. Sez. 2, 23 novembre 2016, sent. n. 23893). Orbene, l'art. 2222 c.c., nel definire la nozione del contratto d'opera, espressamente contempla l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente;
è consentito alle parti stabilire che la prestazione dell'opera avvenga senza compenso, ma in considerazione del carattere eccezionale della prestazione di lavoro gratuita, il rapporto deve ritenersi a titolo oneroso in difetto di una chiara dimostrazione di una concorde volontà contraria. Non essendo il contratto di mandato professionale soggetto a vincoli di forma, ne consegue che neppure l'accordo in merito alla gratuità della prestazione debba soggiacere ad un tale requisito, ma l'esistenza di rapporti di amicizia e frequentazione – qui, peraltro, soltanto indiretti, almeno inizialmente – non depone necessariamente per la gratuità dell'incarico.
pagina 8 di 14 Sostenendo la mancanza di onerosità delle prestazioni ricevute, e contestando la stessa esistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, l'opposta ha implicitamente negato di avere pagato, senza provare la gratuità della prestazione pattuita, sebbene ne fosse onerata. La infatti, si è limitata ad affermare che “il convincimento che l'aiuto prestato fosse a CP_1 titolo di mera cortesia”, visti i rapporti di amicizia del defunto marito con il padre del commercialista, sia stato alimentato dalla mancata sottoposizione di preventivi da parte del (pag. 4 comparsa di costituzione), “anche perché questi le ha sempre dichiarato di agire Pt_1
a titolo di amicizia” (pag. 12 comparsa di costituzione) e che l'unica prestazione professionale eseguita dal commercialista fosse stata la presentazione della dichiarazione di successione. Alla luce delle considerazioni svolte, le prestazioni per cui il commercialista prova il conferimento e l'adempimento devono ritenersi svolte a titolo oneroso. Ciò premesso, l'indagine giudiziale non può che prendere le mosse dell'analisi delle attività dedotte dal professionista, da valutare alla luce delle risultanze istruttorie. Pur in mancanza di un atto scritto, il conferimento dell'incarico relativo alla presentazione della dichiarazione di successione supportato da idonea documentazione (doc.
9-10 allegati alla memoria ex 183, comma 6, n.2 dell'attore), è pacificamente ammesso dalle parti, le quali dibattono unicamente sull'onerosità o gratuità dello stesso, e per cui valgono le considerazioni appena svolte. Sull'esistenza di altri incarchi professionali, si osserva quanto segue. Come già rilevato dal G.I., l'incarico relativo alla pratica di dissequestro dell'autovettura dell'Ing. per il quale (tra l'altro, a differenza degli altri indicati) esiste una delega scritta Per_1
(doc. 8 a), è stato dedotto oltre il termine delle preclusioni assertive, e quindi esula dall'oggetto del presente giudizio. Gli elementi probatori del presente giudizio, che si passano brevemente in rassegna, confermano solo parzialmente le altre molteplici attività genericamente indicate dall'attore opponente. Per quanto riguarda lo spostamento del conto corrente dell'Ing. dalla filiale della Persona_1
Cassa di Risparmio di Parma di Borgo Val di Taro alla nuova banca, si osserva che la lettera del 04.10.2016 con cui (poi Credit LE) comunica personalmente alla SI.ra CP_6 la titolarità del conto corrente (doc. 14 allegato alla memoria ex 183, comma 6, n.2
CP_1 dell'attore), pur essendo in possesso del professionista, non dimostra il conferimento di tale incarico, come pure il fatto che il commercialista avesse la password di accesso al conto corrente per controllare i movimenti bancari, visto che la non aveva - e non ha - un
CP_1 computer. Inoltre, dal momento che egli non poteva compiere operazioni sul conto, è da escludere che avesse ricevuto il mandato di gestire gli investimenti successivamente trasferiti. Del resto, i dipendenti della Credit LE hanno chiarito che il dott. si limitasse ad accompagnare Pt_1 la SI.ra presso la filiale 2 della banca (testimonianza di responsabile
CP_1 Testimone_5 della filiale, ud. del 11.10.2023 “ricordo che in filiale venivano insieme la sig.ra e il dott.
CP_1 Pt_1
Venivano spesso dal gestore insieme. Non so che incarichi avesse di specifico il dott. So solo appunto che Pt_1 accompagnava dal gestore la OR”), e che l'avesse presentata al consulente finanziario per investire la liquidità derivata dalla successione, senza dare indicazioni o direttive sugli investimenti da pagina 9 di 14 effettuare (testimonianza di , ex dipendente della filiale 2 Credit LE, ud. del Testimone_3
11.10.2023: “Che io sappia il dott. non era il consulente finanziario della SI.ra Il Pt_1 CP_1 consulente finanziario ero io…. Ho fornito o la consulenza, senza avere indicazioni o direttive dal dott. Pt_1
o almeno io non ricordo…io ricordo la OR come cliente ordinaria, non come cliente che avesse un consulente personale. Se poi, dopo l'incontro con me, vi fossero attività consulenziali da parte del dott. io non lo Pt_1 posso sapere”). L'affidamento al commercialista dell'attività di consulenza triennale sugli investimenti o della gestione del portafoglio della non può ritenersi provato dallo scambio di mail con AJ CP_1
Capital Management SA, del 5-12 ottobre 2016, (doc. 17 allegato alla memoria ex 183, comma 6, n.2 dell'attore), chiaramente volto ad ottenere la valutazione patrimoniale dei beni necessaria alla dichiarazione di successione (inoltrata ad Argos-AJ Management con mail del 20.10.2016), dal contenuto della mail del 13.05.2019 con iTaxCompliance, che attesta la mera trasmissione dei dati fiscali da trascrivere per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Entrambi i testimoni sentiti su tale questione, infatti, hanno precisato che nel corso delle telefonate (tre o quattro) con il titolare della società di gestione patrimoniale AJ Capital Management, si è parlato dei profili fiscali della voluntary disclousure, non della gestione patrimoniale del portafoglio della sig.ra (testimonianza di titolare della società AJ Capital CP_1 Testimone_6
Management, ud. del 02.02.2023) e che, per svolgere tale attività, avrebbe dovuto essere Pt_1 residente in [...]ed essere iscritto all'albo dei fiduciari finanziari svizzeri (testimonianza di dipendente della società FINSERVICE S.A., ud. del 02.02.2023). Testimone_7
L'attività di consulenza e assistenza continuativa del professionista nella gestione del cospicuo patrimonio immobiliare della SI.ra trova riscontro limitatamente ad alcuni incarichi CP_1 svolti per la proprietà di Albareto. Dalla documentazione prodotta dall'attore (doc. 21 allegato alla memoria ex 183, comma 6, n.2) si evince che il professionista abbia effettivamente seguito la pratica relativa all'esproprio per il metanodotto “d'intesa con la SI.ra (mail del 21.10.2016), anche se l'opposta, in sede CP_1 di interrogatorio formale, nega l'esistenza di un vero e proprio incarico: “ non ha avuto Pt_1 alcun incarico per le fasi di tale procedura mi ha soltanto accompagnato una volta. Con riferimento al doc. 21 che mi viene mostrato, posso dire che riconosco le firme di mio marito, ma non mi ricordo proprio dei documenti che mi vengono mostrati”. L'incarico relativo alla predisposizione della bozza di contratto modale per il nipote è pienamente provato dalle dichiarazioni della convenuta rese in sede di interrogatorio formale nell'udienza del 21.03.2024 (“è vero che ho dato l'incarico di predisporre il contratto di comodato a Pt_1 che si è appoggiato all'avv. Mora per redigerlo”), così come la comunicazione di cambio di Iban per gli accrediti da parte di NW S.p.a (“ho chiesto a di recuperare il credito da NW, che non pagava il Pt_1 canone;
ho chiesto di interessarsi del trasferimento delle somme dal conto di mio marito al mio”) e, in generale, la gestione dei contratti di locazione con le società dei ripetitori per la telefonia mobile (“Confermo che aveva l'incarico di gestire il rapporto di locazione con NW. Anche per aveva Pt_1 CP_3
l'incarico di gestire la locazione il dott. ) – incombenze poi seguite dal nuovo commercialista Pt_1 della che ha curato l'operazione di cessione del diritto di superficie a CP_1 CP_3
(testimonianza di commercialista della SI.ra dopo la cessazione del Tes_4 CP_1 rapporto con il dott. ud. 14.12.2023). Pt_1
pagina 10 di 14 Invece, l'invio della mail del 16.11.2017 a (doc. 22 allegato alla memoria ex 183, Testimone_8 comma 6, n.2 dell'attore), con la quale il professionista trasmetteva le visure catastali dei terreni all'impresa incaricata del taglio e della pulizia del bosco e la partecipazione del Pt_1 all'incontro fissato per definire i lavori non sono indicativi di un mandato volto a raggiungere l'accordo e concordare tempi e modalità dell'intervento – come del resto riferito dal teste, il quale afferma di aver preso contatti direttamente con la SI.ra (testimonianza di CP_1
artigiano edile, ud. del 11.10.2023: “il taglio e la pulizia del bosco mi fu chiesto dalla Testimone_8
SI.ra Ero da tempo in contatto con la OR (…) Non è vero. Io ero d'accordo con la SI.ra CP_1
Presso la mia impresa il dott. non è mai venuto”). CP_1 Pt_1
L'attività svolta dall'arch. contattato dal dott. consistente in un unico Tes_9 Pt_1 sopralluogo a titolo gratuito per valutare gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti unicamente la copertura dell'immobile non è sufficiente a provare lo svolgimento di attività di consulenza svolta dal commercialista per i possibili utilizzi alternativi degli immobili dell'opposta, ed in particolare l'approfondimento delle tematiche giuridiche e tributarie per la potenziale apertura di un agriturismo, argomento sul quale il teste escusso non ha saputo riferire (testimonianza di arch. libero professionista, ud. del 11.10.2023). Tes_10
Per quanto riguarda l'immobile di Parma, Via Linati n. 5, pur ammettendo che “qualche volta” il dott. si recasse a casa della SI.ra (testimonianza di , Pt_1 CP_1 Testimone_1 portinaia del condominio di Via Linati, n.5, ud. del 11.10.2023), non è possibile desumere l'esistenza di un incarico di gestione dell'immobile o di consulenza relativa alle spese condominiali, tanto più considerato che la SI.ra riceveva le convocazioni CP_1 dell'assemblea di condominio in via cartacea, direttamente dall'amministratore di condominio (circostanza riportata anche dall'addetta al servizio di portineria) e partecipava personalmente alle riunioni, chiamando in prima persona l'amministratore per le questioni condominiali o per informazioni, senza avere comunque mai contestato conteggi e spese condominiali (testimonianza amministratore del condominio di via Linati, n. 5 negli anni Testimone_2
2016, 2017 e 2018, ud. del 11.10.2023). Ad eccezione di quanto sopra riportato, non emerge di cosa si sia specificamente occupato il commercialista, anche se risulta che i contatti tra la sig.ra ed il dott. fossero CP_1 Pt_1 costanti (testimonianza di che lavorava come segretaria nello studio del dott. Tes_11 da fine 2017 a metà 2018, la quale tuttavia non ha saputo riferire sulle valutazioni Pt_1 finanziarie degli investimenti in Svizzera, né sull'attività di consulenza valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, ud. del 21.03.2024). La mera presenza dell'attore a determinati incontri con altri tecnici incaricati (come con l'arch. per la copertura dell'immobile di Albareto e con il tecnico per l'aria condizionata Tes_9 dell'immobile di via Linati) o l'invio di alcune mail per curare gli interessi della – che CP_1 non dispone di un pc o di una connessione internet – non sono di per sé elementi che possono confermare la sussistenza di uno o più incarichi professionali, peraltro solo genericamente allegati e non confermati dai testimoni escussi. La corresponsione di numerosi pagamenti al dott. successivamente al 17.10.2016, che Pt_1 secondo l'opponente sarebbe un fatto “di particolare rilievo” poiché rappresenterebbe “un riscontro oggettivo ed inequivoco della pluralità di contratti d'opera professionali stipulati tra le pagina 11 di 14 parti” (memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 del 25.05.2022), non è un dato così significativo, considerata la prossimità cronologica dei versamenti non riferiti a “finanziamenti infruttiferi”, esauritisi nel corso dei due mesi successivi alla presentazione della dichiarazione di successione, e tra i quali, infatti, rientra anche il pagamento delle imposte di successione. In conclusione, il quadro probatorio delineato permette di affermare che, oltre alla presentazione della dichiarazione di successione, il sia stato incaricato di seguire la Pt_1 pratica dell'espropriazione dei terreni per il metanodotto SNAM, di predisporre la redazione della bozza del contratto di comodato modale per il nipote della cliente e di gestire i rapporti di locazione con e NW S.p.a. CP_3
3. Remunerazione spettante al commercialista per gli incarichi svolti In base alle considerazioni svolte e alla mancanza di prova contraria fornita dall'opposta, si deve presumere la natura onerosa delle prestazioni intellettuali realizzate dal nell'interesse Pt_1 della e pertanto deve essere affrontata la questione della determinazione del CP_1 compenso del commercialista, esaminando così la domanda riconvenzionale in via subordinata di parte opponente e la domanda avanzata in via riconvenzionale principale dall'opposta. Posto che la nota pro forma prodotta (doc. 6 allegato all'atto di citazione in opposizione a d.i.) è stata emessa solo in data 28.07.2020, senza essere stata asseverata dall'Ordine Professionale a cui apparteneva il commercialista, ed è priva di qualsiasi indicazione per le attività svolte, occorre fare riferimento alla relazione del 10.07.2020 (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), in cui il professionista, a fronte delle immediate contestazioni avanzate dall'opposta, dettaglia le attività per le quali chiede il pagamento, richiamate e analizzate nel corso del presente giudizio. Ribadita l'inammissibilità della CTU contabile per i motivi relativi all'onere della prova già esplicitati con ordinanza del 21.03.2024, per la remunerazione delle attività accertate si deve tenere conto delle tariffe professionali ai sensi dell'art. 2233 c.c., non essendo stato provato che le parti abbiano pattuito un diverso corrispettivo (l'accordo sul compenso annuale di € 50.000,00, oltre al 10% di spese generali ed accessori è una circostanza di fatto dedotta tardivamente e non provata documentalmente). In assenza di accordo scritto tra le parti, per la liquidazione giudiziale del compenso del commercialista si applica, come già rilevato dal Giudice del procedimento sommario, il DM 140/2012. Si condivide, per la presentazione della dichiarazione di successione di , la scelta Persona_1 interpretativa e di metodo fondata sul criterio di determinazione offerto dall'art. 26 per la consulenza economico-finanziaria, con conseguente richiamo al riquadro 8.2 e alla previsione ministeriale di compenso massimo in percentuale del 1% sino al 2.000.000 di euro e in percentuale dello 0,75% per importi ulteriori, giungendo così a compenso di 16.955,20 € calcolato sul valore netto del patrimonio caduto in successione di 1.695.520,82 risultante dal doc. 10 prodotto dallo stesso opponente. Per le altre attività, quali la pratica del metanodotto, la redazione della bozza del comodato, e la gestione del rapporto di locazione con le società NW S.p.a. e – non strettamente CP_3 connesse alla presentazione della dichiarazione di successione , né all'esercizio Persona_1
pagina 12 di 14 della professione del commercialista, deve operare il criterio suppletivo dell'art. 2225 cod. civ. : a parere del Giudicante, l'esame del contratto di comodato, la durata degli adempimenti relativi alla pratica di del metanodotto e al rapporto con le due società nell'ambito del contratto locativo, il loro valore economico e la spendita di competenze professionali qualificate del dott. fanno ritenere giustificato riconoscere a titolo di compenso 10.000 Euro. Pt_1
Il credito professionale scaturito dalle attività svolte dal commercialista, così come accertate in corso di causa, ammonta ad € 26.955,20 con accoglimento della domanda avanzata in via riconvenzionale principale dall'opposta nei limiti della somma indebitamente trattenuta dal professionista come sotto indicata.
4. Indebito oggettivo Fermo restando il mutuo di € 65.000,00, rispetto all'importo di € 118.970,27 (183.970,27 – 65.000,00) versato a vario titolo dalla (“acconto prestazione, acconto fattura, vers. e CP_1 comp, fondo spese e acconto”), a cui va detratto il rimborso per il pagamento delle imposte connesse alla dichiarazione di successione di € 35.500,00 (doc. 10, 12, 13 allegati alla memoria ex 183, comma 6, n.2 dell'attore), e la somma di € 16.200,00 restituita come giroconto, al netto della remunerazione per l'attività effettivamente svolta dal commercialista nell'espletamento degli incarichi professionali accertati nel corso del presente giudizio (pari a 26.995,52), l'importo di 40.274,75 € deve senz'altro considerarsi indebitamente trattenuto da che, Pt_1 per l'effetto, va dichiarato tenuto e condannato alla restituzione a . Controparte_1
La fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., infatti, è integrata nell'ipotesi in cui manchi una causa idonea a giustificare la dazione di denaro, e nel caso di specie tale eventualità emerge con riferimento ai versamenti eccedenti “il dovuto”, ovverossia la somma che trova il proprio corrispettivo nelle prestazioni rese. La giurisprudenza di merito ha chiarito che “i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova valgono con gli opportuni adattamenti anche allorché non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione per detta eccedenza. Sul punto si è espressa chiaramente la giurisprudenza laddove afferma “poiché l'inesistenza della "causa debendi" - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore. Tribunale Milano, 14/10/2002: La prova del difetto di causa solvendi non consiste sempre e necessariamente nel fornire gli elementi idonei ad affermare l'inesistenza del debito che il solvens intendeva adempiere, ma può anche consistere nella dimostrazione che il pagamento è stato ricevuto in maniera eccedente, e che, quindi, per detta eccedenza è privo di causa solvendi.” (Tribunale Pisa sez. I, 18/11/2022, n.1433). Nel caso di specie, l'immediata contestazione da parte del procuratore legale della CP_1 della nota pro forma presentata dal solo in data 28.07.2020, evidenzia l'inesistenza Pt_1 dell'accordo tra le parti sul compenso. Rilevata, quindi, la non congruità dei pagamenti richiesti e in parte già erogati con i parametri delle tariffe professionali per le prestazioni effettivamente rese, deve dichiararsi sussistente l'indebito oggettivo parziale per la somma suindicata.
pagina 13 di 14 Operata la compensazione tra le poste creditori/debitore accertate, deve essere Parte_1 dichiarato tenuto e condannato al pagamento in favore di della somma di Controparte_1
40.274,75 €, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Le spese del procedimento cautelare, del successivo reclamo e del presente giudizio sono da liquidare a favore di parte sostanzialmente vittoriosa, sulla base del DM Controparte_1
155/2014 testo vigente, avendo riguardo alle attività processuali effettivamente espletate in ciascuno dei procedimenti e per la causa di merito al valore dell'accolto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda e/o eccezione proposta dalle parti respinta, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 90/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 22.01.2021;
- accerta e dichiara l'esistenza del controcredito in capo a per le attività Parte_1 professionali svolte in favore di liquidato nell'importo di 26.995,52 Euro;
Controparte_1
- operata la richiesta compensazione tra i crediti e somme analiticamente riportati in motivazione, dichiara tenuto e condanna a restituire a la somma Parte_1 Controparte_1 di 40.274,75 Euro, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese del procedimento per sequestro Parte_1 Controparte_1 conservativo, del procedimento di reclamo cautelare e del giudizio di opposizione, complessivamente liquidate in 15.737,00 Euro per compenso professionale ed 813,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Parma il 3 settembre 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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