Rigetto
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01779/2025REG.PROV.COLL.
N. 03722/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2022, proposto dall’azienda agricola Agricola LA AN, IG e IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Landi, Giovan Battista Marucco e Francesco Scarafo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Landi in Soresina, via Ponchielli, n. 5;
contro
Gestore Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Martucci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 649 del 19 gennaio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici - Gse Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Michela Pugliese, su delega dell'avvocato Luca Landi, e Stefania Terracciano, su delega dell’avvocato Luciano Martucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento GSE/P20180088746 del 25 settembre 2018 di decadenza dalle tariffe incentivanti, previste dal d.m. 5 luglio 2012 (quinto conto energia), in relazione all’impianto fotovoltaico della potenza di 151,17 kw, sito nel Comune di Antegnate, Cascina Barona, di proprietà dell’azienda agricola LA.
2. In data 7 maggio 2013 l’azienda agricola – avvalendosi delle prestazioni di uno studio professionale– presentava richiesta di iscrizione dell’impianto al registro informatico previsto dall’art. 3 comma 2 d.m. 5 luglio 2012, attestandone la costruzione con componenti principali realizzati all’interno di un paese membro dell’UE (moduli marca “Lenus Solar S.r.l.” - modello “AM 245P-156/60”, prodotti in Polonia).
2.1. A seguito di verifica e di sopralluogo, il GSE accertava che il Factory CT AT , identificato con il codice n. KIP 079059/01, e il certificato di conformità, identificato con il codice n. KIP-064607/07, presentati dalla società in sede di richiesta di ammissione, non erano riconducibili ai moduli installati. Questi, inoltre, presentavano, sulla parte posteriore, una marcatura “CE” non conforme alle direttive dell’Unione europea, e sovrapponibile, piuttosto, alla marcatura China Export.
2.2. Con il provvedimento del 25 settembre 2018, preceduto dall’invito a rendere osservazioni e chiarimenti documentali, il GSE disponeva la decadenza per le seguenti ragioni:
a) le certificazioni presentate dalla società non sono riferibili ai moduli fotovoltaici installati presso l’impianto e non sono, pertanto, utili ad attestarne la provenienza;
b) il meccanismo di iscrizione al registro è di tipo selettivo e, pertanto, “ le caratteristiche dichiarate si configurano alla stregua degli elementi costituenti l’offerta in base alla quale la società ha partecipato alla procedura concorsuale ”; il venire meno della dichiarazione, rilasciata dalla società LA in sede di richiesta di iscrizione al registro FTV 1-2013, comporta la decadenza dell’iscrizione alla graduatoria e, conseguentemente, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti;
c) l’utilizzo di una grafica CE non conforme a quella prescritta dalla normativa comunitaria potrebbe trarre in inganno il consumatore circa le caratteristiche del prodotto;
d) la verifica del GSE ha accertato la violazione rilevante di cui all’allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014 lettera j), ovvero l’“ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”.
3. Con ricorso di primo grado l’azienda agricola chiedeva l’annullamento del provvedimento sopra indicato e, in via subordinata, della sola parte relativa alla decadenza dalla tariffa base, lamentando anche la mancata previsione della decurtazione percentuale di cui all’art. 1 comma 960 lett. a) l. 205/2017 in luogo della decadenza.
4. Il T.a.r. Lazio, sez. terza ter , con sentenza n. 649 del 19 gennaio 2022 respingeva il ricorso, rilevando che: a) risulta acquisita in atti la circostanza che la società ricorrente, nella realizzazione dell’impianto, ha utilizzato, diversamente da quanto dichiarato in sede di iscrizione al registro, moduli e componenti non prodotti all’interno di un paese UE/SEE; b) la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda non solo caduca il criterio di priorità speso all’atto dell’iscrizione nel registro, ma inficia in radice la complessiva domanda di ammissione ai benefici; c) non è ravvisabile un diritto all’applicazione della decurtazione in luogo della decadenza dall’incentivo, bensì un’attività valutativa del gestore, da condursi nell’ambito dei parametri legislativi e regolamentari vigenti.
5. L’azienda agricola ha interposto appello, notificato in data 7 aprile 2022, con cui, pur dichiarando di prestare acquiescenza al capo sub a) della sentenza, ha chiesto la riforma dei capi sub b) e c) con cui sono state respinte le domande di riconoscimento della tariffa base, sia pure in misura decurtata ai sensi della l. 205 del 2017.
6. Si è costituito in giudizio il GSE che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7.1. In data 20 febbraio 2025 l’azienda agricola ha depositato istanza di rinvio in ragione dell’avvenuta presentazione di richiesta di riconoscimento della tariffa decurtata. Con dichiarazione del 21 febbraio 2025 il GSE ha aderito all’istanza di rinvio dell’udienza.
8. All’udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio dell’udienza.
La presentazione della richiesta di riconoscimento della tariffa decurtata, consentita dalla legge in caso di provvedimento di decadenza sub iudice non integra un’ipotesi eccezionale che, ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a., consente di disporre il rinvio dell’udienza di trattazione.
D’altra parte, la definizione del presente giudizio non condiziona l’esito del nuovo procedimento, di cui la già disposta decadenza costituisce mero presupposto.
9.1. Sempre in via preliminare, il collegio prende atto della mancata impugnazione del capo della sentenza relativo all’utilizzazione “ diversamente da quanto dichiarato in sedi di iscrizione al Registro ” di “ moduli e componenti non prodotti all’interno di un Paese UE/SEE ”, come espressamente dichiarato dall’appellante (pag. 10 dell’appello). Su tale capo si è, pertanto, formato il giudicato interno.
10. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
11. Con un unico e articolato motivo di appello (pag. 10 e ss. dell’appello) l’azienda LA censura la sentenza nella parte in cui ha fatto discendere dalla mancata prova della provenienza UE/SEE dei moduli la decadenza dall’intero incentivo e non dalla sola maggiorazione tariffaria.
Il T.a.r. non avrebbe considerato che la non veridicità della dichiarazione è dipesa da un errore meramente formale -tra l’altro, nemmeno commesso dall’azienda bensì dai suoi consulenti- la cui assenza non avrebbe, in ogni caso, modificato l’esito della procedura di incentivazione. Il GSE avrebbe, pertanto, dovuto procedere ad un’apposita valutazione della rilevanza della violazione contestata, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.m. 5 maggio 2011 e dell’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011, e non procedere direttamente e automaticamente al rigetto dell’istanza.
Meritevole di censura sarebbe, infine, anche il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione, in luogo della decadenza, della decurtazione dal 20 all’80 per cento, prevista dall’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2001, come modificato dall’art. 1, comma 960, lett. a), l. 205 del 2017, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 1 ottobre 2018, e, quindi, successivamente all’entrata in vigore della disciplina sopra richiamata. Il GSE non avrebbe alcuna discrezionalità nell’applicare o meno la decurtazione, potendo esclusivamente determinarne la misura percentuale tra il minimo e massimo di legge.
12. Le censure sono infondate.
13. Contrariamente a quanto reputa l’appellante, la non veridicità dei dati dichiarati e delle certificazioni prodotte in sede di richiesta di iscrizione al registro informatico e di ammissione all’incentivo è rilevante ai fini riconoscimento della tariffa base ai sensi dell’art. 7 d.m. 5 luglio 2012 e non della sola maggiorazione di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del medesimo decreto.
14. Per pacifica giurisprudenza, la realizzazione dell’impianto con l’utilizzo, diversamente da quanto dichiarato in sede di iscrizione al registro, di moduli e componenti non prodotti all’interno di un Paese UE/SEE, né conformi al rapporto contenuto nell’attestazione di conformità, integra una violazione rilevante ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.m. 31 gennaio 2014, in quanto incide sugli stessi presupposti per l’accesso alle tariffe incentivanti. L’affidabilità dei dati comunicati e dei documenti consegnati ai fini dell’acquisizione degli incentivi è, infatti, centrale per il funzionamento dell’intero sistema delle tariffe incentivanti e la sua violazione si connota con caratteristiche di gravità (Cons. Stato, sez. II 127 del 2023).
15. E’ stato, altresì, rimarcato che il sistema di incentivazione dell’energia è basato sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, con conseguente valenza preclusiva delle eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. La produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo al gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la rilevanza del c.d. “falso innocuo”(cfr., tra le tante, sez. II n.ri 280 del 2024, 7974 del 2023, n.ri 10595, 5576 e 4913 del 2022, sez IV n.ri 8442 del 2019, 50 del 2017, 3014 del 2016).
16. Nel caso di specie l’attività di verifica del GSE ha evidenziato plurime difformità tra quanto dichiarato dalla società e quanto accertato in sede di sopralluogo ispettivo del 24 agosto 2016, con riguardo non solo alla provenienza europea dei moduli ai fini della maggiorazione di cui all’art. 5 comma 2 lett. a) del d.m. 2012, ma anche all’effettiva riconducibilità dei medesimi alle certificazioni prodotte e rilevanti ai fini del riconoscimento dell’incentivo ai sensi dell’art. 7, comma 3 e comma 5 lett. c), del medesimo decreto (certificazione di conformità dei moduli alle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61730-2, conformità del sito di produzione alle norme ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14001).
17. Con provvedimento di sospensione e di richiesta di integrazione documentale del 26 giugno 2018 sono state evidenziate, in particolare, le seguenti criticità:
i) la non conformità della struttura del numero di matricola delle etichette apposte sotto vetro nei moduli installati presso l’impianto con quella riportata sul Factory lnspection AT n. KIP 079059/01, presentato dall’azienda all’atto della richiesta ammissione alle tariffe incentivanti ed esibito nel corso del sopralluogo;
ii) la non conformità dei moduli con quanto riportato nel Test Report n. PVC01 CDO 09C463002 (tabella 2, Nota tecnica), cui le certificazioni e attestazioni presentate dalla società si riferiscono;
iii) la non conformità della marcatura “CE”, posta sulla parte posteriore dei moduli installati, alle direttive dell'Unione europea, essendo piuttosto sovrapponibile alla marcatura China Export.
18. Per tali ragioni, con provvedimento del 25 settembre 2020, il GSE, richiamando integralmente il contenuto della nota del 26 giugno 2018, ha disposto la decadenza dall’incentivo poiché “ le certificazioni presentate dalla società non sono riferibili ai moduli fotovoltaici installati presso l’impianto e non sono pertanto utili ad attestarne la provenienza, la conformità ai requisiti previsti dal decreto e dalle regole applicative per l’ammissione alle tariffe incentivanti né tantomeno il rispetto della condizione di cui all’art. 2 comma 1 lett v del decreto ” (pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato).
19. La dichiarazione non veritiera, quindi, non è limitata alla provenienza UE/SEE dei moduli, quale criterio di priorità per l’iscrizione e condizione per la maggiorazione tariffaria (artt. 2 comma 1 lett. v e dell’art. 5 comma 2 lett. a) del d.m. 2012), ma investe la stessa riconducibilità dei moduli alle certificazioni presentate ai fini dell’ammissione all’incentivo (art. 7, comma 3 e comma 5 lett. c) del d.m.2012).
20. Le certificazioni di conformità necessarie per il riconoscimento della tariffa base, che devono essere rilasciate da appositi organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale (art. 7 del citato d.m. 2012 e relativo allegato 1-A), non possono essere surrogate dalla perizia tecnica di parte (doc. n. 11 produzione primo grado azienda) che non attesta –e non può attestare- la conformità del processo produttivo dei moduli installati o del sito di produzione alle prescrizioni di qualità.
21. La non veridicità della dichiarazione e la non conformità dei moduli installati alle certificazioni e agli attestati prodotti giustificano la decadenza integrale dall’incentivo ai sensi dell’art. 13 d.m. del 2012 e art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011, senza che rilevino, in senso contrario, i principi statuiti dall’Ad. Plen. 18/2020 -richiamati nell’atto di appello- in quanto non applicabili al caso di specie.
22. Sotto distinto e concorrente profilo, l’imputabilità dell’errore dichiarativo al professionista incaricato della redazione della pratica non assurge a circostanza esimente poiché, per un verso, ciò che rileva è solo l’oggettiva divergenza tra quanto dichiarato e lo stato di fatto e, per altro verso, il dichiarante è comunque responsabile, in applicazione del principio dell’autoresponsabilità, anche degli errori commessi dagli ausiliari di cui sceglie di avvalersi.
23. Quanto alla richiesta di decurtazione percentuale prevista dall’art. 42 comma 3 d.lgs 28/2011, come modificato dall’art. 1, comma 960, lett. a), l. 205/2017 e, successivamente, dall’art. 13 bis d.l. 101/2019 conv. dalla l. 128/2019, si osserva che:
i) la decurtazione è subordinata ad un’espressa richiesta al gestore da parte dell’interessato, richiesta che equivale ad acquiescenza alla violazione contestata nonché a rinuncia all’azione (art. 13 bis comma 2 l. 128/2019). Essa non può essere applicata in sede giudiziale, ostandovi sia il chiaro tenore letterale della novella sia l’impossibilità per il giudice amministrativo di pronunciare su poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34 comma 2 c.p.a.;
ii) non sussiste alcun “diritto” al riconoscimento dell’incentivo, sia pure in misura percentualmente ridotta, essendo esso rimesso alla valutazione tecnico- discrezionale del gestore, (Cons. Stato, sez. II n. 2832 del 2024);
24. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
25. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento a favore del GSE delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | IG Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO