Articolo 47 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 46Articolo 48
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29 luglio 1945
Art. 47.


(Incapacita' giuridiche derivanti da sentenza di proscioglimento).


Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacita' giuridica da sentenza di proscioglimento di un giudice militare, tale effetto si intende limitato alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945