Articolo 3 della Legge 25 maggio 1970, n. 376
Articolo 2
Versione
7 luglio 1970
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 luglio 1970