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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 53 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.03.2025, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. AMATO ALFONSO e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi CP_ l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposto Istituto, in persona del legale tapp.te al fine di veder revocato il Decreto Ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020 emesso dal Tribunale di
Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo, rassegnando le seguenti
1 conclusioni:
“1) Revocarsi ovvero dichiararci l' inefficacia dell' opposto decreto ingiuntivo;
2) Dichiararsi la inefficacia dell' opposto decreto ex art. 644 c.p.c. per le considerazioni di cui al punto I) dei motivi di diritto;
3) Dichiararsi la nullità della domanda per le considerazioni di cui al punto IV) dei motivi di diritto;
4) Dichiararsi in ogni caso l' inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
5) Dichiararsi in ogni caso il difetto di legittimazione attiva, attesa la mancata prova circa l' effettiva titolarità, in capo alla opposta del credito controverso e, per l' effetto, la improcedibilità della domanda;
6) Dichiararsi in ogni caso l' inesistenza di ogni e qualsivoglia avversa pretesa creditoria;
7) Dichiararsi in ogni caso l' inesistenza di ogni e qualsivoglia avversa pretesa creditoria nei termini ex adverso rivendicati;
8) Dichiararsi il superamento del tasso- soglia d' usura e, per l' effetto dichiararsi la inesistenza del diritto alla corresponsione di qualsivoglia interesse.
9) Dichiararsi la nullità del T.A.E.G. in relazione all' asserito rapporto di contratto di finanziamento e, per l'effetto, determinarsi gli interessi ai sensi dell' art. 125 bis, commi 6 e 7 del T.U. bancario;
10) Dichiararsi la prescrizione del credito per come sollevata al punto VI) dei motivi di diritto;
11) Dichiararsi la prescrizione del credito per come sollevata al punto VII) dei motivi di diritto.
12) Condannarsi l' opposta alla rifusione delle spese di lite” (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Con comparsa del 27.09.2021 si costituiva in giudizio l'Istituto opposto impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste e per rassegnare le seguenti conlusioni:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 964 del 5.10.2020 (RG 3044/2020) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito:
- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 964 del 5.10.2020 (RG 3044/2020)
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto (v. verbale d'udienza cartolare del 2.12.21 e relativa ordinanza di pari data), concessi i termini ex art. 183,
VI° co., c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di CTU contabile - ammessa dal precedente Istruttore (v. verbale d'udienza cartolare del 06.11.2024 e relativa ordinanza)- viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositata dalla sola parte opposta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di concessione della esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove si legge testualmente:
“ritenuto che l'eccezione relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo è palesemente infondata atteso che, per stessa ammissione della parte opponente, sono decorsi meno di sessanta giorni tra la pubblicazione del provvedimento e la sua notifica (art. 644 c.p.c.); ritenuto che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della parte opposta sia, allo stato e ferma ogni più approfondita valutazione in esito all'istruttoria, priva di fondamento, sia in ragione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti sia, ad ogni modo, per il fatto che la parte opposta risulta in possesso del contratto di finanziamento, circostanza che difficilmente si sarebbe verificate ove la non fosse stata Controparte_1 effettivamente la cessionaria del credito;
ritenuto che
l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari sia, allo stato, generica e comunque non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
ritenuto che
l'eccezione di prescrizione non tenga sufficientemente conto dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia di individuazione del dies a quo in caso di rimborso rateale dei finanziamenti (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011); ritenuto che il decreto ingiuntivo sia stato adottato in presenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020 (RG 3044/2020)” (v. verbale d'udienza cartolare del 2.12.2021 e relativa ordinanza).
Inoltre, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all. del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposta in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v.comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 02.12.2021 di accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, né risulta contestato da parte opponente il provvedimento di revoca della disposta CTU contabile (v. verbale d'udienza cartolare del 06.11.2024 e relativa ordinanza);
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del
02.12.2021, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di
3 Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020, emesso dal Tribunale di
Cassino, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 12/06/2025
Il GIUDICE
VI AL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico VI AL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 53 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.03.2025, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. AMATO ALFONSO e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE LIMA SOUZA GIANLUCA e presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente conveniva innanzi CP_ l'intestato Ufficio Giudiziario, l' opposto Istituto, in persona del legale tapp.te al fine di veder revocato il Decreto Ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020 emesso dal Tribunale di
Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo, rassegnando le seguenti
1 conclusioni:
“1) Revocarsi ovvero dichiararci l' inefficacia dell' opposto decreto ingiuntivo;
2) Dichiararsi la inefficacia dell' opposto decreto ex art. 644 c.p.c. per le considerazioni di cui al punto I) dei motivi di diritto;
3) Dichiararsi la nullità della domanda per le considerazioni di cui al punto IV) dei motivi di diritto;
4) Dichiararsi in ogni caso l' inammissibilità ed improcedibilità della domanda;
5) Dichiararsi in ogni caso il difetto di legittimazione attiva, attesa la mancata prova circa l' effettiva titolarità, in capo alla opposta del credito controverso e, per l' effetto, la improcedibilità della domanda;
6) Dichiararsi in ogni caso l' inesistenza di ogni e qualsivoglia avversa pretesa creditoria;
7) Dichiararsi in ogni caso l' inesistenza di ogni e qualsivoglia avversa pretesa creditoria nei termini ex adverso rivendicati;
8) Dichiararsi il superamento del tasso- soglia d' usura e, per l' effetto dichiararsi la inesistenza del diritto alla corresponsione di qualsivoglia interesse.
9) Dichiararsi la nullità del T.A.E.G. in relazione all' asserito rapporto di contratto di finanziamento e, per l'effetto, determinarsi gli interessi ai sensi dell' art. 125 bis, commi 6 e 7 del T.U. bancario;
10) Dichiararsi la prescrizione del credito per come sollevata al punto VI) dei motivi di diritto;
11) Dichiararsi la prescrizione del credito per come sollevata al punto VII) dei motivi di diritto.
12) Condannarsi l' opposta alla rifusione delle spese di lite” (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Con comparsa del 27.09.2021 si costituiva in giudizio l'Istituto opposto impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste e per rassegnare le seguenti conlusioni:
“in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 964 del 5.10.2020 (RG 3044/2020) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito:
- rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 964 del 5.10.2020 (RG 3044/2020)
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge” (v. comparsa di costituzione e successiva memoria conclusionale).
-Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto (v. verbale d'udienza cartolare del 2.12.21 e relativa ordinanza di pari data), concessi i termini ex art. 183,
VI° co., c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di CTU contabile - ammessa dal precedente Istruttore (v. verbale d'udienza cartolare del 06.11.2024 e relativa ordinanza)- viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositata dalla sola parte opposta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di concessione della esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove si legge testualmente:
“ritenuto che l'eccezione relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo è palesemente infondata atteso che, per stessa ammissione della parte opponente, sono decorsi meno di sessanta giorni tra la pubblicazione del provvedimento e la sua notifica (art. 644 c.p.c.); ritenuto che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione della parte opposta sia, allo stato e ferma ogni più approfondita valutazione in esito all'istruttoria, priva di fondamento, sia in ragione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti sia, ad ogni modo, per il fatto che la parte opposta risulta in possesso del contratto di finanziamento, circostanza che difficilmente si sarebbe verificate ove la non fosse stata Controparte_1 effettivamente la cessionaria del credito;
ritenuto che
l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari sia, allo stato, generica e comunque non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
ritenuto che
l'eccezione di prescrizione non tenga sufficientemente conto dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia di individuazione del dies a quo in caso di rimborso rateale dei finanziamenti (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011); ritenuto che il decreto ingiuntivo sia stato adottato in presenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020 (RG 3044/2020)” (v. verbale d'udienza cartolare del 2.12.2021 e relativa ordinanza).
Inoltre, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all. del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposta in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v.comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 02.12.2021 di accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, né risulta contestato da parte opponente il provvedimento di revoca della disposta CTU contabile (v. verbale d'udienza cartolare del 06.11.2024 e relativa ordinanza);
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del
02.12.2021, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di
3 Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino VI AL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 964 del 5.10.2020, emesso dal Tribunale di
Cassino, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 12/06/2025
Il GIUDICE
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