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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1464/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso l'ordinanza, con valore di sentenza, del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale-
GL di Velletri e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli Avvocati Giovanni Colla, Gabriele Fava e Piazzolla Sabino Giuseppe PEC
; Email_1
[...]
[...]
, C.F. rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Daniele Leppe PEC:
; Email_2
CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 8 giugno 2022 ha Parte_1 impugnato l'ordinanza con valore di sentenza emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale
GL di Velletri con la quale era dichiarata l'estinzione del giudizio e l'immediata esecutività <dell'accordo conciliativo già raggiunto nei suoi elementi essenziali come da verbale del 2/2/2022, con conseguente immediata esigibilità dell'intera somma indicata nel medesimo accordo>>.
Avverso tale decisione, la propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della decisione di primo grado pur con diversa motivazione.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva dinnanzi al Giudice del Lavoro di Velletri per ottenere la Controparte_1 condanna di , quale datrice di lavoro, alla corresponsione delle Parte_1 differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di mansioni ascrivibili alla superiore categoria D Super del CCNL relativo al lavoro domestico svolto dal 1° luglio
2017 sino al 26 giugno 2021, in rapporto all'inquadramento riconosciuto formalmente nel contratto individuale nel livello CS del CCNL di categoria.
Deduceva specificamente l'orario settimanale di 15 ore, dal lunedì al sabato, dalle ore
16,00 al 18,30 e che l'iniziale contratto a tempo determinato era prorogato fino 30 giugno 2019, con una modifica nell'articolazione oraria, prevista in tal caso dalle ore
14,30 alle ore 17,30, dal lunedì al venerdì, sempre per 15 ore settimanali, e che dal 12 giugno 2019 il contratto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato e l'orario era dal 15 febbraio 2021, ridotto da 15 ore alla settimana a 12 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Il 26 giugno 2021 la rassegnava le dimissioni con 15 giorni di preavviso. CP_1
Allegava che il rapporto di lavoro si era svolto presso l'abitazione della convenuta, sita a Grottaferrata, Via Borsellino 6, dove la sig.ra si occupava dell'assistenza CP_1 alla madre della la sig.ra , affetta da una grave patologia Pt_1 Parte_2
Pag. 2 di 13 psichiatrica, con frequenti da episodi psicotici, tale da necessitare di assistenza continua e specializzata.
Per altro, stante tale condizione sanitaria della madre, la si sarebbe rivolta alla Pt_1 in quanto quest'ultima possedeva dal 2009 la qualifica di operatore CP_1 sociosanitario conseguita per effetto del superamento di un apposito corso regionale.
Nello svolgimento dei propri compiti, la si sarebbe occupata, fra l'altro, CP_1 dell'igiene personale della sig.ra di effettuare piccole medicazioni e aiutare la Pt_2
ad assumere correttamente i farmaci, di verificare il mantenimento delle CP_3 capacità psico-fisiche della persona assistita...accudendola e controllandola posto che la stessa non poteva essere lasciata sola mai, come dimostrava il fatto che una volta, riuscendo a <a divincolarsi dalla sig.ra > ( così nel ricorso originario) era CP_1 fuggita da casa, malmenando tutte le persone che aveva incontrato per la strada.
Evidenziava che la declaratoria della categoria D riguardava:<< gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.>> e con riferimento ai profili al livello D Super l'< a. Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti…” .
Quantificava le differenze retributive in € 5.066,99, oltre al trattamento di fine rapporto per € 271,12, per un totale di € 5.338,11, come da conteggio sindacale che produceva unitamente all'atto introduttivo.
La costituendosi in giudizio, negava che la avesse mai comunicato Pt_1 CP_1 per iscritto il conseguimento del diploma o di un titolo ed evidenziava che, in base al
CCNL, tale circostanza costituiva la condizione per ottenere l'inquadramento nel livello D Superior, giacché, alla stregua del dettato contrattuale, sarebbe stato onere del lavoratore “comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche durante il rapporto di lavoro” del diploma o titolo.
La sarebbe stata assunta con la qualifica di collaboratrice domestica, con CP_1 mansioni di assistenza a persona e/o pulizia della casa, la stessa si sarebbe occupata della pulizia della casa e non avrebbe mai somministrato farmaci alla madre della
Pag. 3 di 13 poiché questa attività sarebbe stata svolta per mezzo di infermieri specializzati Pt_1 privati e attraverso il servizio C.A.D. (Centro di Assistenza Domiciliare dell' Pt_3
.
[...]
Le patologie di cui soffriva la (schizofrenia con comportamenti psicotici) Parte_2 sarebbero state tali da richiedere << per la loro terapia l'ausilio di personale specializzato, con conoscenza infermieristiche di cui alla ricorrente non erano richieste. >> (così memoria di costituzione in primo grado). A tal fine la madre della resistente non solo usufruiva del C.A.D. dell' ma anche del servizio di Pt_3 assistenza domiciliare del Comune di Grottaferrata (ADI) che avrebbe provveduto all'igiene personale della Sig.ra a seconda delle esigenze giornaliere della Pt_2 medesima, per un totale di 18 ore settimanali.
Le mansioni della ricorrente sarebbero consistite nella <pulizia della casa, tenere compagnia ed assistere la Sig.ra nelle faccende della casa come preparare la Pt_2 merenda nel pomeriggio, atteso che la medesima non era mai lasciata sola in quanto o il marito Sig. o dal figlio . CP_4 Persona_1
La possibilità di usufruire di un collaboratore domestico per la Sig.ra si sarebbe Pt_2 realizzata perché la avrebbe partecipato ad un bando dell'Inps (Home Care Pt_1
Premium) che prevedeva – in caso di idoneità - il versamento di un contributo economico fisso al fine di consentire l'integrazione dei costi previsti per l'assistenza giornaliera e tra i requisiti richiesti per partecipare al suddetto bando era l'orario settimanale (almeno 15 ore settimanali), ed era necessario per partecipare al bando che l'inquadramento contrattuale fosse quello di C Superior.
Dall'orario si sarebbe potuto desumere che la ricorrente svolgeva la sua attività durante i periodi nei quali o non erano presenti gli assistenti del C.A.D. o dell'ADI che di volta in volta si sostituivano nell'assistenza e nelle cure del Sig. Pt_2
Nel corso del primo grado del giudizio, il Tribunale all'udienza del 2 febbraio 2022 esperiva il tentativo di conciliazione, proponendo alle parti di conciliare la controversia tramite il pagamento parte ricorrente, di euro 2.200,00 oltre un contributo spese di euro 800,00 ed accessori di legge, con rateizzazione.>>
Pag. 4 di 13 Il Tribunale dava atto a verbale :<<le parti dichiarano di essere disposte a conciliare la controversia alle condizioni suddette e chiedono breve rinvio per formalizzare gli elementi accidentali del negozio conciliativo.>>.
Dopo alcuni rinvii e la costituzione di un nuovo difensore per la resistente, all'udienza del 27 aprile 2022 la parte convenuta presente personalmente dichiarava voler più dare seguito all'accordo conciliativo di cui al verbale del 2/2/2022, non essendovi peraltro stato accordo sul piano di rateizzazione ivi indicato.>>.
Il Tribunale, dopo che i difensori ribadivano le rispettive richieste e conclusioni, in accoglimento della richiesta della con ordinanza resa alla medesima CP_1 udienza, dichiarava l'estinzione del giudizio e l'immediata esecutività conciliativo già raggiunto nei suoi elementi essenziali come da verbale del
2/2/2022, con conseguente immediata esigibilità dell'intera somma indicata nel medesimo accordo>>.
Avverso tale determinazione, avente contenuto decisorio e come tale assimilabile ad una sentenza ai fini del gravame, ha proposto impugnazione la illustrando i Pt_1 seguenti argomenti.
La decisione sarebbe stata assimilabile ad una sentenza in rito che concludeva il giudizio definitivamente, pertanto sarebbe stata impugnabile.
Tuttavia, l'accordo conciliativo affermato dal Tribunale non sarebbe mai intervenuto in quanto la conciliazione giudiziale prevista dall'articolo 185 e dall'articolo 420 c.p.c. avrebbe richiesto l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 88 disp. att. c.p.c. ossia la formazione e sottoscrizione autografa del processo verbale di conciliazione, ovvero, nell'ipotesi in cui il verbale fosse stato redatto con strumenti informatici, l'atto avrebbe dovuto essere perfezionato con la virtuale sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori ratificata da “apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati”.
La modifica avrebbe escluso l'obbligo di sottoscrizione autografa delle parti ove il verbale fosse stato redatto mediante utilizzo di strumenti informatici ed esclusivamente allorquando il Giudice avesse dichiarato nello stesso verbale che i soggetti che davanti a lui si sono presentati erano stati resi consapevoli del contenuto degli accordi.
Pag. 5 di 13 Nel caso, per giunta, non sarebbe stata ravvisabile neppure una reale conciliazione, non solamente per la carenza della dichiarazione del giudice che le parti, il cancelliere e i difensori, erano stati resi pienamente edotti del contenuto dell'accordo, e lo avevano accettato, ma anche perché la formulazione trascritta a verbale sarebbe stata del tutto inidonea a manifestare con certezza la volontà transattiva.
Infatti, la indicata disponibilità di una parte a conciliare, non avrebbe potuto ritenersi equivalente alla manifestazione di volontà di conciliare formalizzata in un accordo giudiziale che contenesse tutti gli elementi - accidentali e non - del negozio.
Viceversa, nel caso, l'opportunità di conciliare sarebbe stata rimessa all'esito della specifica approvazione degli elementi accidentali (non secondari). La stessa espressione utilizzata dal Giudice nel verbale avrebbe attestato solo una disponibilità
a trovare un accordo e non il raggiungimento del medesimo. Infine, la stessa proposta formulata dal Tribunale avrebbe incluso la rateizzazione su cui poi la ricorrente non avrebbe convenuto. Ad ogni modo, non avrebbe potuto trascurarsi il fatto che il rinvio era stato disposto proprio al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in prima battuta, la rimessione al primo grado e, comunque, nel caso il Collegio non ritenesse di dovere operare la rimessione, la valutazione nel merito della domanda, con il rigetto dell'originario ricorso proposto dalla iproducendo le argomentazioni a contrasto delle pretese avanzate dalla CP_1 lavoratrice e già illustrate nella memoria di primo grado.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della CP_1 decisione di primo grado, anche con diversa motivazione, ed ha riprodotto nella narrativa della memoria di costituzione in appello, le domande formulate con l'atto introduttivo.
Il motivo che attiene all'erronea declaratoria di estinzione, emessa in difetto dei presupposti è fondato.
Invero, difettano nel caso in esame, sia i requisiti di sostanza che quelli di forma per ritenere che le parti abbiano effettivamente conciliato la lite e lo abbiano fatto nel rispetto delle forme di cui all'art.185 e 420 cpc.
Infatti, il verbale d'udienza il cui contenuto si è in precedenza riprodotto, dà atto unicamente che <Le parti dichiarano di essere disposte a conciliare la
Pag. 6 di 13 controversia alle condizioni suddette>> il che è diverso dalla dizione la controversia alle condizioni suddette >> essendo, infatti, l'espressione usata dal
Tribunale inequivocabilmente indicativa della mera possibilità dell'accordo, da raggiungersi eventualmente in futuro, ma non ancora raggiunto.
La stessa necessità di provvedere ad un breve rinvio perché le parti si determinassero anche in relazione alla rateizzazione dimostrava che il Tribunale conveniva sul fatto che le parti non avessero ancora raggiunto un accordo al momento della verbalizzazione.
Non solo, ma la circostanza che l'accordo non fosse stato raggiunto in riferimento ad un aspetto quale la rateizzazione, per quanto nel verbale esso fosse stato qualificato come inerente agli <elementi accidentali del negozio conciliativo>> (qualificazione in questa sede non vincolante) non consente di escludere che una delle parti ( qui l'originaria resistente) potesse ravvisare l'utilità della conciliazione anche alla stregua di una soluzione rateizzata dei pagamenti, che, significativamente, lo stesso Giudice aveva incluso nella proposta, e che costituiva una condizione di pagamento che poteva pure assurgere ad elemento essenziale della volizione tale cioè da escludere l'interesse
-economico- della stessa parte all'accordo ove essa fosse venuta meno .
Come si vede, difetta, in primo luogo, il contenuto sostanziale della transazione, giacché nessun accordo, nemmeno in parte, può dirsi perfezionato, come sembra avere ritenuto il Tribunale, mentre sotto il profilo formale difetta l'uso della forma prescritta dall'art.88 disp att. (<La a convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.>> essendovi traccia del solo verbale d'udienza sottoscritto dal Magistrato all'esito delle dichiarazioni ( d'intento) sinteticamente riportate a verbale. Non trova applicazione l'ipotesi descritta al secondo comma dell'art.88 disp att. cpc che riguarda unicamente il caso in cui il verbale è << redatto con strumenti informatici>> mentre nel caso lo stesso risulta manoscritto e poi caricato sul telematico, sicché nessuna difficoltà vi sarebbe stata a sottoporre alle parti il verbale redatto in forma cartacea per la sottoscrizione come previsto dal primo comma dell'articolo in discussione ( si ricorda che il processo verbale, redatto come documento informatico, è alla stregua del
Pag. 7 di 13 DPR123/2001, “sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.
Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e
13”.).
Tanto premesso, ne deriva che il Tribunale ha ritenuto che il processo si fosse estinto in difetto del presupposto che legittimava tale statuizione, sicché la decisione va sul punto riformata.
Va poi verificata la necessità di rimessione al Tribunale alla stregua del tenore dell'art.354 cpc vigente ratione temporis.
Nel caso, trattandosi di un appello proposto l'otto giugno 2022, e, dunque, in epoca antecedente al 28 febbraio 2023, ed essendo l'art.358 c.p. c. incluso nel capo II titolo
Terzo, libro secondo, del codice di procedura civile non opera la novella dell'articolo operata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Infatti, la disciplina intertemporale va ricercata non tanto nell'art. 35, comma 1, secondo cui : "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti", che ha portata generale, quanto piuttosto nella disciplina specifica delle impugnazioni che si rinviene nel quarto comma del medesimo art. 35, in base al quale "Le norme dei capi
I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Nell'art. 354 cpc vigente ratione temporis , secondo comma, si legge <Il giudice
d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza
Pag. 8 di 13 che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308>>
Tale disposto normativo è stato inteso dalla Cassazione nel senso che l'art. 354, secondo comma, c.p.c., correttamente interpretato, permette la rimessione della causa al giudice di primo grado solo nelle ipotesi espressamente indicate e segnatamente nel caso di declaratoria di estinzione del giudizio avvenuta a seguito di reclamo proposto al Collegio contro il provvedimento del giudice istruttore così come indicato dall'art. 308 c.p.c.: ipotesi equiparata a quella in cui l'estinzione sia pronunciata dal giudice monocratico in una fase, però, precedente a quella decisoria, mentre, viceversa, è espressamente negata la possibilità di rimettere al giudice di primo grado nel caso di decisione resa dal giudice monocratico successivamente alla rimessione della causa in decisione.
Si è, pertanto, affermato che <in tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ..
Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 354 secondo comma, cod. proc. civ. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito» (Cass. n. 22917 del 2010; v. anche conff. Cass. n. 7633 del 2012; n. n. 7699 del 2014; n. 27311 del 2017; n. 23997 del
2019; n. 12260 del 2020; n. 7050 del 2021; n. 14514 del 2021; n. 22800 del 2021; n.
Pag. 9 di 13 40831 del 2021; n. 607 del 2023; n. 15227 del 2023; n. 18303 del 2023; n. 23418 del
2023) .
Nel presente giudizio, soggetto al rito del lavoro, deve tenersi conto del fatto che sin dalla prima udienza il processo è già entrato nella fase decisoria, giacché il giudice può definire la causa sin dalla prima udienza e a tal fine le parti precisano le conclusioni sin dagli atti di costituzione, sicché la Corte d'Appello in questa sede deve ritenersi investita dell'esame merito della causa e non può rimettere al primo giudice.
Correttamente l'appellante ha infatti, in via subordinata, rivolto a questa Corte la richiesta di esame del merito della vertenza al fine di rigettare l'avversa pretesa.
A tale conclusione si deve ritenere sia pervenuto anche l'appellato che, difatti, ha richiamato le istanze istruttorie formulate in primo grado reiterandole in questa sede, che, tuttavia, si rivelano superflue potendo la decisione essere assunta allo stato degli atti e delle rispettive allegazioni, per quanto si dirà appresso.
Senza dubbio, l'incarico conferito alla come si ricava dalla lettura del primo CP_1 contratto individuale che conteneva l'indicazione della categoria di inquadramento
Cs <qualifica assistente alla persona e/o pulizia della casa>> riguardava l'assistenza alla persona della soggetto pacificamente non Parte_2 autosufficiente per una grave patologia mentale, ed è in tal senso inequivoca la dicitura contenuta nel contratto individuale <La lavoratrice dovrà assistere la signora >> nell'abitazione della figlia di lei. Parte_2
Al fine di accertare l'esatto inquadramento del complesso dei compiti affidati alla lavoratrice occorre preliminarmente esaminare il contenuto delle declaratorie del
CCNL ed i tratti distintivi fra quella posseduta e quella pretesa.
Procedendo al raffronto fra la declaratoria di inquadramento posseduta, la categoria
C che riguarda << gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. >>, e precisamente del livello C super, che riguarda coloro che assistono formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.>>, con quella della categoria D, livello
Super a cui si afferma vadano viceversa ascritte le mansioni, che comprende
Pag. 10 di 13 assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.>> e nel livello D Super l'< Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti…” , si ricava che l'elemento distintivo della categoria generale ( D rispetto a C) sono rappresentate oltre che dal grado di conoscenze che sono solo “di base” per la categoria C e dei “necessari requisiti professionali” per la categoria D, mentre considerando i livelli Super ( che sono riservati a chi assiste soggetti non autosufficienti) la differenza risiede nel possesso di requisiti professionali che nel profilo D Super si acquisiscono con la formazione, assente nel profilo C Super.
Nel medesimo contratto, nelle note a verbale, è stabilito che <La formazione del personale per l'assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per
l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Ai fini del diritto all' inquadramento nel livello D Super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.>>.
La lavoratrice in funzione della domanda spiegata assume e documenta unicamente il possesso del diploma di operatore socio sanitario ( allegato 6 del fascicolo di parte di primo grado) conseguito nel maggio 2009 e rilasciato dall' , ma al di Parte_4 là dell'eventuale equipollenza di tale titolo al diploma di assistente familiare di persona non autosufficiente (<diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione >>) conseguito con apposito corso, resta il fatto che la on allega, CP_1 né offre di dimostrare di avere <comunicato per iscritto>> alla datrice di lavoro il possesso di un titolo abilitante al superiore inquadramento e di avergliene consegnato copia, nonostante l'espressa contestazione sul punto della controparte.
Pag. 11 di 13 Va quindi rilevato che le parti sociali hanno subordinato l'inquadramento nel livello
Super della Categoria D alla condizione della comunicazione per iscritto del possesso dell'apposito titolo.
Se ne ricava che la domanda di differenze retributive rispetto alla categoria D Super va disattesa.
Va poi evidenziato che anche ai fini del vaglio della riconducibilità alla categoria intermedia D, ove si ritenga che la relativa domanda sia comunque inclusa in quella più ampia del livello D Super ( in base al principio << nel più è compreso il meno>>), categoria la cui declaratoria la ricorrente ha pure riportato nell'atto introduttivo (in base alla quale vi rientrano << gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: a.
Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare;
b. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative
a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
d. Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e. Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.>>) mancano le condizioni per pervenire ad una soluzione favorevole alla lavoratrice.
Infatti, benché i profili elencati nel contratto collettivo abbiano, come d'ordinario si ritiene, valore meramente esemplificativo e perciò non escludano la riconducibilità alla declaratoria di altre figure di analoga consistenza e valore, valendo unicamente a denotare il grado di responsabilità ed autonomia necessario, resta il fatto che il contratto richiede, non a caso, <specifiche posizioni di lavoro>> (quali sono ad esempio quella di cd governante” o “ ) caratterizzate da un'ampia Persona_2 autonomia decisionale che consente a tali soggetti di assumere, eventualmente (per il grado di esperienza posseduto ed il curriculum oltre che per “requisiti professionali”),
Pag. 12 di 13 il ruolo di figure di coordinamento di altre nell'ambito domestico, e con un grado maggiore di responsabilità rispetto ai soggetti riconducibili alla categoria inferiore C.
Nel caso, viceversa, le mansioni della nei limiti in cui sono state CP_1 concretamente descritte nell'atto introduttivo, consistenti nell'assistere la CP_3 provvedendo alla sua igiene personale, sorvegliarla e provvedere ai suoi bisogni quotidiani, somministrando all'occorrenza i farmaci (anche se tale incombenza è contestata dalla controparte) evidentemente in tempi e modi già predefiniti dal medico che li aveva prescritti, sono nel complesso attività che non denotano in alcun modo il grado di autonomia e responsabilità necessario al superiore inquadramento.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello anche in riferimento al merito, l'originaria domanda va disattesa.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (valore della causa pari ad euro 5.338,11) in applicazione del terzo scaglione (da € 5.200,01 a € 26.000,00) della tabella 3 per il primo grado e 12 del secondo del DM 147/2022 e per le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in Parte_1 data 8 giugno 2022 nei confronti di con riferimento Controparte_1 all'ordinanza avente valore di sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della decisione di primo grado, rigetta l'originaria domanda e condanna l'appellata alla rifusione delle spese di due gradi del giudizio che liquida per il primo grado in euro 2108,00 oltre iva cpa e spese generali e per il secondo in euro 1983,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione, in entrambi i gradi, in favore dell'Avv. Giovanni Colla.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1464/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso l'ordinanza, con valore di sentenza, del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale-
GL di Velletri e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1 in atti, dagli Avvocati Giovanni Colla, Gabriele Fava e Piazzolla Sabino Giuseppe PEC
; Email_1
[...]
[...]
, C.F. rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Daniele Leppe PEC:
; Email_2
CP_2
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 8 giugno 2022 ha Parte_1 impugnato l'ordinanza con valore di sentenza emessa il 27 aprile 2022 dal Tribunale
GL di Velletri con la quale era dichiarata l'estinzione del giudizio e l'immediata esecutività <dell'accordo conciliativo già raggiunto nei suoi elementi essenziali come da verbale del 2/2/2022, con conseguente immediata esigibilità dell'intera somma indicata nel medesimo accordo>>.
Avverso tale decisione, la propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma della decisione di primo grado pur con diversa motivazione.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
agiva dinnanzi al Giudice del Lavoro di Velletri per ottenere la Controparte_1 condanna di , quale datrice di lavoro, alla corresponsione delle Parte_1 differenze retributive scaturenti dallo svolgimento di mansioni ascrivibili alla superiore categoria D Super del CCNL relativo al lavoro domestico svolto dal 1° luglio
2017 sino al 26 giugno 2021, in rapporto all'inquadramento riconosciuto formalmente nel contratto individuale nel livello CS del CCNL di categoria.
Deduceva specificamente l'orario settimanale di 15 ore, dal lunedì al sabato, dalle ore
16,00 al 18,30 e che l'iniziale contratto a tempo determinato era prorogato fino 30 giugno 2019, con una modifica nell'articolazione oraria, prevista in tal caso dalle ore
14,30 alle ore 17,30, dal lunedì al venerdì, sempre per 15 ore settimanali, e che dal 12 giugno 2019 il contratto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato e l'orario era dal 15 febbraio 2021, ridotto da 15 ore alla settimana a 12 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Il 26 giugno 2021 la rassegnava le dimissioni con 15 giorni di preavviso. CP_1
Allegava che il rapporto di lavoro si era svolto presso l'abitazione della convenuta, sita a Grottaferrata, Via Borsellino 6, dove la sig.ra si occupava dell'assistenza CP_1 alla madre della la sig.ra , affetta da una grave patologia Pt_1 Parte_2
Pag. 2 di 13 psichiatrica, con frequenti da episodi psicotici, tale da necessitare di assistenza continua e specializzata.
Per altro, stante tale condizione sanitaria della madre, la si sarebbe rivolta alla Pt_1 in quanto quest'ultima possedeva dal 2009 la qualifica di operatore CP_1 sociosanitario conseguita per effetto del superamento di un apposito corso regionale.
Nello svolgimento dei propri compiti, la si sarebbe occupata, fra l'altro, CP_1 dell'igiene personale della sig.ra di effettuare piccole medicazioni e aiutare la Pt_2
ad assumere correttamente i farmaci, di verificare il mantenimento delle CP_3 capacità psico-fisiche della persona assistita...accudendola e controllandola posto che la stessa non poteva essere lasciata sola mai, come dimostrava il fatto che una volta, riuscendo a <a divincolarsi dalla sig.ra > ( così nel ricorso originario) era CP_1 fuggita da casa, malmenando tutte le persone che aveva incontrato per la strada.
Evidenziava che la declaratoria della categoria D riguardava:<< gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.>> e con riferimento ai profili al livello D Super l'< a. Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti…” .
Quantificava le differenze retributive in € 5.066,99, oltre al trattamento di fine rapporto per € 271,12, per un totale di € 5.338,11, come da conteggio sindacale che produceva unitamente all'atto introduttivo.
La costituendosi in giudizio, negava che la avesse mai comunicato Pt_1 CP_1 per iscritto il conseguimento del diploma o di un titolo ed evidenziava che, in base al
CCNL, tale circostanza costituiva la condizione per ottenere l'inquadramento nel livello D Superior, giacché, alla stregua del dettato contrattuale, sarebbe stato onere del lavoratore “comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche durante il rapporto di lavoro” del diploma o titolo.
La sarebbe stata assunta con la qualifica di collaboratrice domestica, con CP_1 mansioni di assistenza a persona e/o pulizia della casa, la stessa si sarebbe occupata della pulizia della casa e non avrebbe mai somministrato farmaci alla madre della
Pag. 3 di 13 poiché questa attività sarebbe stata svolta per mezzo di infermieri specializzati Pt_1 privati e attraverso il servizio C.A.D. (Centro di Assistenza Domiciliare dell' Pt_3
.
[...]
Le patologie di cui soffriva la (schizofrenia con comportamenti psicotici) Parte_2 sarebbero state tali da richiedere << per la loro terapia l'ausilio di personale specializzato, con conoscenza infermieristiche di cui alla ricorrente non erano richieste. >> (così memoria di costituzione in primo grado). A tal fine la madre della resistente non solo usufruiva del C.A.D. dell' ma anche del servizio di Pt_3 assistenza domiciliare del Comune di Grottaferrata (ADI) che avrebbe provveduto all'igiene personale della Sig.ra a seconda delle esigenze giornaliere della Pt_2 medesima, per un totale di 18 ore settimanali.
Le mansioni della ricorrente sarebbero consistite nella <pulizia della casa, tenere compagnia ed assistere la Sig.ra nelle faccende della casa come preparare la Pt_2 merenda nel pomeriggio, atteso che la medesima non era mai lasciata sola in quanto o il marito Sig. o dal figlio . CP_4 Persona_1
La possibilità di usufruire di un collaboratore domestico per la Sig.ra si sarebbe Pt_2 realizzata perché la avrebbe partecipato ad un bando dell'Inps (Home Care Pt_1
Premium) che prevedeva – in caso di idoneità - il versamento di un contributo economico fisso al fine di consentire l'integrazione dei costi previsti per l'assistenza giornaliera e tra i requisiti richiesti per partecipare al suddetto bando era l'orario settimanale (almeno 15 ore settimanali), ed era necessario per partecipare al bando che l'inquadramento contrattuale fosse quello di C Superior.
Dall'orario si sarebbe potuto desumere che la ricorrente svolgeva la sua attività durante i periodi nei quali o non erano presenti gli assistenti del C.A.D. o dell'ADI che di volta in volta si sostituivano nell'assistenza e nelle cure del Sig. Pt_2
Nel corso del primo grado del giudizio, il Tribunale all'udienza del 2 febbraio 2022 esperiva il tentativo di conciliazione, proponendo alle parti di conciliare la controversia tramite il pagamento parte ricorrente, di euro 2.200,00 oltre un contributo spese di euro 800,00 ed accessori di legge, con rateizzazione.>>
Pag. 4 di 13 Il Tribunale dava atto a verbale :<<le parti dichiarano di essere disposte a conciliare la controversia alle condizioni suddette e chiedono breve rinvio per formalizzare gli elementi accidentali del negozio conciliativo.>>.
Dopo alcuni rinvii e la costituzione di un nuovo difensore per la resistente, all'udienza del 27 aprile 2022 la parte convenuta presente personalmente dichiarava voler più dare seguito all'accordo conciliativo di cui al verbale del 2/2/2022, non essendovi peraltro stato accordo sul piano di rateizzazione ivi indicato.>>.
Il Tribunale, dopo che i difensori ribadivano le rispettive richieste e conclusioni, in accoglimento della richiesta della con ordinanza resa alla medesima CP_1 udienza, dichiarava l'estinzione del giudizio e l'immediata esecutività conciliativo già raggiunto nei suoi elementi essenziali come da verbale del
2/2/2022, con conseguente immediata esigibilità dell'intera somma indicata nel medesimo accordo>>.
Avverso tale determinazione, avente contenuto decisorio e come tale assimilabile ad una sentenza ai fini del gravame, ha proposto impugnazione la illustrando i Pt_1 seguenti argomenti.
La decisione sarebbe stata assimilabile ad una sentenza in rito che concludeva il giudizio definitivamente, pertanto sarebbe stata impugnabile.
Tuttavia, l'accordo conciliativo affermato dal Tribunale non sarebbe mai intervenuto in quanto la conciliazione giudiziale prevista dall'articolo 185 e dall'articolo 420 c.p.c. avrebbe richiesto l'osservanza delle formalità previste dall'articolo 88 disp. att. c.p.c. ossia la formazione e sottoscrizione autografa del processo verbale di conciliazione, ovvero, nell'ipotesi in cui il verbale fosse stato redatto con strumenti informatici, l'atto avrebbe dovuto essere perfezionato con la virtuale sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori ratificata da “apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati”.
La modifica avrebbe escluso l'obbligo di sottoscrizione autografa delle parti ove il verbale fosse stato redatto mediante utilizzo di strumenti informatici ed esclusivamente allorquando il Giudice avesse dichiarato nello stesso verbale che i soggetti che davanti a lui si sono presentati erano stati resi consapevoli del contenuto degli accordi.
Pag. 5 di 13 Nel caso, per giunta, non sarebbe stata ravvisabile neppure una reale conciliazione, non solamente per la carenza della dichiarazione del giudice che le parti, il cancelliere e i difensori, erano stati resi pienamente edotti del contenuto dell'accordo, e lo avevano accettato, ma anche perché la formulazione trascritta a verbale sarebbe stata del tutto inidonea a manifestare con certezza la volontà transattiva.
Infatti, la indicata disponibilità di una parte a conciliare, non avrebbe potuto ritenersi equivalente alla manifestazione di volontà di conciliare formalizzata in un accordo giudiziale che contenesse tutti gli elementi - accidentali e non - del negozio.
Viceversa, nel caso, l'opportunità di conciliare sarebbe stata rimessa all'esito della specifica approvazione degli elementi accidentali (non secondari). La stessa espressione utilizzata dal Giudice nel verbale avrebbe attestato solo una disponibilità
a trovare un accordo e non il raggiungimento del medesimo. Infine, la stessa proposta formulata dal Tribunale avrebbe incluso la rateizzazione su cui poi la ricorrente non avrebbe convenuto. Ad ogni modo, non avrebbe potuto trascurarsi il fatto che il rinvio era stato disposto proprio al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in prima battuta, la rimessione al primo grado e, comunque, nel caso il Collegio non ritenesse di dovere operare la rimessione, la valutazione nel merito della domanda, con il rigetto dell'originario ricorso proposto dalla iproducendo le argomentazioni a contrasto delle pretese avanzate dalla CP_1 lavoratrice e già illustrate nella memoria di primo grado.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della CP_1 decisione di primo grado, anche con diversa motivazione, ed ha riprodotto nella narrativa della memoria di costituzione in appello, le domande formulate con l'atto introduttivo.
Il motivo che attiene all'erronea declaratoria di estinzione, emessa in difetto dei presupposti è fondato.
Invero, difettano nel caso in esame, sia i requisiti di sostanza che quelli di forma per ritenere che le parti abbiano effettivamente conciliato la lite e lo abbiano fatto nel rispetto delle forme di cui all'art.185 e 420 cpc.
Infatti, il verbale d'udienza il cui contenuto si è in precedenza riprodotto, dà atto unicamente che <Le parti dichiarano di essere disposte a conciliare la
Pag. 6 di 13 controversia alle condizioni suddette>> il che è diverso dalla dizione la controversia alle condizioni suddette >> essendo, infatti, l'espressione usata dal
Tribunale inequivocabilmente indicativa della mera possibilità dell'accordo, da raggiungersi eventualmente in futuro, ma non ancora raggiunto.
La stessa necessità di provvedere ad un breve rinvio perché le parti si determinassero anche in relazione alla rateizzazione dimostrava che il Tribunale conveniva sul fatto che le parti non avessero ancora raggiunto un accordo al momento della verbalizzazione.
Non solo, ma la circostanza che l'accordo non fosse stato raggiunto in riferimento ad un aspetto quale la rateizzazione, per quanto nel verbale esso fosse stato qualificato come inerente agli <elementi accidentali del negozio conciliativo>> (qualificazione in questa sede non vincolante) non consente di escludere che una delle parti ( qui l'originaria resistente) potesse ravvisare l'utilità della conciliazione anche alla stregua di una soluzione rateizzata dei pagamenti, che, significativamente, lo stesso Giudice aveva incluso nella proposta, e che costituiva una condizione di pagamento che poteva pure assurgere ad elemento essenziale della volizione tale cioè da escludere l'interesse
-economico- della stessa parte all'accordo ove essa fosse venuta meno .
Come si vede, difetta, in primo luogo, il contenuto sostanziale della transazione, giacché nessun accordo, nemmeno in parte, può dirsi perfezionato, come sembra avere ritenuto il Tribunale, mentre sotto il profilo formale difetta l'uso della forma prescritta dall'art.88 disp att. (<La a convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere.>> essendovi traccia del solo verbale d'udienza sottoscritto dal Magistrato all'esito delle dichiarazioni ( d'intento) sinteticamente riportate a verbale. Non trova applicazione l'ipotesi descritta al secondo comma dell'art.88 disp att. cpc che riguarda unicamente il caso in cui il verbale è << redatto con strumenti informatici>> mentre nel caso lo stesso risulta manoscritto e poi caricato sul telematico, sicché nessuna difficoltà vi sarebbe stata a sottoporre alle parti il verbale redatto in forma cartacea per la sottoscrizione come previsto dal primo comma dell'articolo in discussione ( si ricorda che il processo verbale, redatto come documento informatico, è alla stregua del
Pag. 7 di 13 DPR123/2001, “sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.
Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui agli articoli 12 e
13”.).
Tanto premesso, ne deriva che il Tribunale ha ritenuto che il processo si fosse estinto in difetto del presupposto che legittimava tale statuizione, sicché la decisione va sul punto riformata.
Va poi verificata la necessità di rimessione al Tribunale alla stregua del tenore dell'art.354 cpc vigente ratione temporis.
Nel caso, trattandosi di un appello proposto l'otto giugno 2022, e, dunque, in epoca antecedente al 28 febbraio 2023, ed essendo l'art.358 c.p. c. incluso nel capo II titolo
Terzo, libro secondo, del codice di procedura civile non opera la novella dell'articolo operata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Infatti, la disciplina intertemporale va ricercata non tanto nell'art. 35, comma 1, secondo cui : "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti", che ha portata generale, quanto piuttosto nella disciplina specifica delle impugnazioni che si rinviene nel quarto comma del medesimo art. 35, in base al quale "Le norme dei capi
I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Nell'art. 354 cpc vigente ratione temporis , secondo comma, si legge <Il giudice
d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza
Pag. 8 di 13 che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308>>
Tale disposto normativo è stato inteso dalla Cassazione nel senso che l'art. 354, secondo comma, c.p.c., correttamente interpretato, permette la rimessione della causa al giudice di primo grado solo nelle ipotesi espressamente indicate e segnatamente nel caso di declaratoria di estinzione del giudizio avvenuta a seguito di reclamo proposto al Collegio contro il provvedimento del giudice istruttore così come indicato dall'art. 308 c.p.c.: ipotesi equiparata a quella in cui l'estinzione sia pronunciata dal giudice monocratico in una fase, però, precedente a quella decisoria, mentre, viceversa, è espressamente negata la possibilità di rimettere al giudice di primo grado nel caso di decisione resa dal giudice monocratico successivamente alla rimessione della causa in decisione.
Si è, pertanto, affermato che <in tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ..
Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 354 secondo comma, cod. proc. civ. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito» (Cass. n. 22917 del 2010; v. anche conff. Cass. n. 7633 del 2012; n. n. 7699 del 2014; n. 27311 del 2017; n. 23997 del
2019; n. 12260 del 2020; n. 7050 del 2021; n. 14514 del 2021; n. 22800 del 2021; n.
Pag. 9 di 13 40831 del 2021; n. 607 del 2023; n. 15227 del 2023; n. 18303 del 2023; n. 23418 del
2023) .
Nel presente giudizio, soggetto al rito del lavoro, deve tenersi conto del fatto che sin dalla prima udienza il processo è già entrato nella fase decisoria, giacché il giudice può definire la causa sin dalla prima udienza e a tal fine le parti precisano le conclusioni sin dagli atti di costituzione, sicché la Corte d'Appello in questa sede deve ritenersi investita dell'esame merito della causa e non può rimettere al primo giudice.
Correttamente l'appellante ha infatti, in via subordinata, rivolto a questa Corte la richiesta di esame del merito della vertenza al fine di rigettare l'avversa pretesa.
A tale conclusione si deve ritenere sia pervenuto anche l'appellato che, difatti, ha richiamato le istanze istruttorie formulate in primo grado reiterandole in questa sede, che, tuttavia, si rivelano superflue potendo la decisione essere assunta allo stato degli atti e delle rispettive allegazioni, per quanto si dirà appresso.
Senza dubbio, l'incarico conferito alla come si ricava dalla lettura del primo CP_1 contratto individuale che conteneva l'indicazione della categoria di inquadramento
Cs <qualifica assistente alla persona e/o pulizia della casa>> riguardava l'assistenza alla persona della soggetto pacificamente non Parte_2 autosufficiente per una grave patologia mentale, ed è in tal senso inequivoca la dicitura contenuta nel contratto individuale <La lavoratrice dovrà assistere la signora >> nell'abitazione della figlia di lei. Parte_2
Al fine di accertare l'esatto inquadramento del complesso dei compiti affidati alla lavoratrice occorre preliminarmente esaminare il contenuto delle declaratorie del
CCNL ed i tratti distintivi fra quella posseduta e quella pretesa.
Procedendo al raffronto fra la declaratoria di inquadramento posseduta, la categoria
C che riguarda << gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. >>, e precisamente del livello C super, che riguarda coloro che assistono formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.>>, con quella della categoria D, livello
Super a cui si afferma vadano viceversa ascritte le mansioni, che comprende
Pag. 10 di 13 assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.>> e nel livello D Super l'< Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti…” , si ricava che l'elemento distintivo della categoria generale ( D rispetto a C) sono rappresentate oltre che dal grado di conoscenze che sono solo “di base” per la categoria C e dei “necessari requisiti professionali” per la categoria D, mentre considerando i livelli Super ( che sono riservati a chi assiste soggetti non autosufficienti) la differenza risiede nel possesso di requisiti professionali che nel profilo D Super si acquisiscono con la formazione, assente nel profilo C Super.
Nel medesimo contratto, nelle note a verbale, è stabilito che <La formazione del personale per l'assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per
l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Ai fini del diritto all' inquadramento nel livello D Super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.>>.
La lavoratrice in funzione della domanda spiegata assume e documenta unicamente il possesso del diploma di operatore socio sanitario ( allegato 6 del fascicolo di parte di primo grado) conseguito nel maggio 2009 e rilasciato dall' , ma al di Parte_4 là dell'eventuale equipollenza di tale titolo al diploma di assistente familiare di persona non autosufficiente (<diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione >>) conseguito con apposito corso, resta il fatto che la on allega, CP_1 né offre di dimostrare di avere <comunicato per iscritto>> alla datrice di lavoro il possesso di un titolo abilitante al superiore inquadramento e di avergliene consegnato copia, nonostante l'espressa contestazione sul punto della controparte.
Pag. 11 di 13 Va quindi rilevato che le parti sociali hanno subordinato l'inquadramento nel livello
Super della Categoria D alla condizione della comunicazione per iscritto del possesso dell'apposito titolo.
Se ne ricava che la domanda di differenze retributive rispetto alla categoria D Super va disattesa.
Va poi evidenziato che anche ai fini del vaglio della riconducibilità alla categoria intermedia D, ove si ritenga che la relativa domanda sia comunque inclusa in quella più ampia del livello D Super ( in base al principio << nel più è compreso il meno>>), categoria la cui declaratoria la ricorrente ha pure riportato nell'atto introduttivo (in base alla quale vi rientrano << gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: a.
Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare;
b. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative
a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
d. Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e. Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.>>) mancano le condizioni per pervenire ad una soluzione favorevole alla lavoratrice.
Infatti, benché i profili elencati nel contratto collettivo abbiano, come d'ordinario si ritiene, valore meramente esemplificativo e perciò non escludano la riconducibilità alla declaratoria di altre figure di analoga consistenza e valore, valendo unicamente a denotare il grado di responsabilità ed autonomia necessario, resta il fatto che il contratto richiede, non a caso, <specifiche posizioni di lavoro>> (quali sono ad esempio quella di cd governante” o “ ) caratterizzate da un'ampia Persona_2 autonomia decisionale che consente a tali soggetti di assumere, eventualmente (per il grado di esperienza posseduto ed il curriculum oltre che per “requisiti professionali”),
Pag. 12 di 13 il ruolo di figure di coordinamento di altre nell'ambito domestico, e con un grado maggiore di responsabilità rispetto ai soggetti riconducibili alla categoria inferiore C.
Nel caso, viceversa, le mansioni della nei limiti in cui sono state CP_1 concretamente descritte nell'atto introduttivo, consistenti nell'assistere la CP_3 provvedendo alla sua igiene personale, sorvegliarla e provvedere ai suoi bisogni quotidiani, somministrando all'occorrenza i farmaci (anche se tale incombenza è contestata dalla controparte) evidentemente in tempi e modi già predefiniti dal medico che li aveva prescritti, sono nel complesso attività che non denotano in alcun modo il grado di autonomia e responsabilità necessario al superiore inquadramento.
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello anche in riferimento al merito, l'originaria domanda va disattesa.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (valore della causa pari ad euro 5.338,11) in applicazione del terzo scaglione (da € 5.200,01 a € 26.000,00) della tabella 3 per il primo grado e 12 del secondo del DM 147/2022 e per le fasi introduttiva, di studio e decisionale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato in Parte_1 data 8 giugno 2022 nei confronti di con riferimento Controparte_1 all'ordinanza avente valore di sentenza del 27 aprile 2022 emessa dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della decisione di primo grado, rigetta l'originaria domanda e condanna l'appellata alla rifusione delle spese di due gradi del giudizio che liquida per il primo grado in euro 2108,00 oltre iva cpa e spese generali e per il secondo in euro 1983,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione, in entrambi i gradi, in favore dell'Avv. Giovanni Colla.
Roma, 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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