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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai signori magistrati:
dott. CLAUDIO CASARANO - Presidente
dott. ANTONIO PENSATO - Giudice
dott. ANTONIO ATTANASIO - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.3793/21 di R.G. avente ad oggetto “querela di falso”
tra
- - Parte_1 Parte_2 Parte_3
(rappresentati e difesi dagli avv.ti Patrizio Gaetano Giangrande e Pietrantonio De Nuzzo, come da mandato in calce all'atto di citazione)
ATTORI
e
Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Santo De Prezzo, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTO
1
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO EX LEGE
* * * * * * * *
All'udienza del 24.9.2024 i difensori delle parti hanno precisato le loro conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I germani assumendo di aver ereditato dai loro genitori la piena proprietà del terreno in Pt_1 CP_1
accatastato al fg.40 p.lla 283 occupato da circa venti anni da un tronco delle rete fognaria cittadina in virtù
di un contratto costitutivo di servitù che sarebbe stato stipulato il 20.8.98 dai loro danti causa con il ma che in realtà recava la falsa sottoscrizione della madre , Controparte_1 Persona_1
analfabeta e non in grado di apporre la firma, ha proposto querela di falso contro l'atto negoziale per sentir dichiarare la falsità materiale di quella sottoscrizione e quindi l'assoluta inefficacia dell'atto pubblico,
rogato dal segretario comunale.
La civica Amministrazione ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, obiettando che la natura apocrifa di una sottoscrizione resa dinanzi ad un pubblico ufficiale non poteva essere contrastata da documenti nei quali il firmatario analfabeta aveva apposto il segno di croce;
per altro verso,
deduceva l'irrilevanza della querela perché gli effetti giuridici dell'atto negoziale erano ormai irretrattabili:
ove la firma della fosse risultata apocrifa, la servitù concessa dal marito sul terreno in Per_1
comunione legale, senza il consenso dell'altro coniuge (non firmatario), avrebbe reso l'atto dispositivo annullabile ma il vizio non era stato fatto valere nei termini di legge (art.184/2 c.c.).
E' stato ritualmente esteso il contradditorio anche al P.M., il quale non ha formulato conclusioni.
* * * * * * *
2 I) La querela mira a contestare la genuinità del documento impugnato ed a provocarne la completa e definitiva rimozione del valore probatorio, in ogni suo profilo e con effetti erga omnes.
I querelanti hanno eccepito l'apocrifia della firma apposta (apparentemente) dalla loro madre in calce all'atto pubblico costitutivo della servitù in favore del di e, quindi, la non genuinità della CP_1 CP_1
documentazione probatoria opposta dall'amministrazione alle rivendicazioni dei succeduti nella Pt_1
proprietà del terreno asservito.
II) L'assunto trova riscontro nelle carte processuali.
La all'epoca sessantaseienne, non ha apposto il proprio nome e cognome in calce al contratto Per_1
perché non ne era capace data la condizione di totale analfabetismo della donna, esternata ad altri pubblici ufficiali in plurime occasioni, anteriori e successive alla stipula del contratto impugnato (v. attestazioni contenute nel rogito di donazione immobiliare del 25.2.98 dinanzi al Notaio nella procura speciale Per_2
conferita il 4.7.13 alla figlia con atto per AR;
annotazioni sulla carta Parte_3 Per_3
d'identità rilasciatale il 16.3.07 dal Comune di ), e ben nota a familiari e conoscenti, come emerso CP_1
dalle loro perspicue testimonianze.
Tali elementi, univoci e concludenti, inducono a ritenere inverosimile che la signora abbia sottoscritto di suo pugno (motu proprio o copiando la propria firma da un modulo predisposto da altri) la convenzione del
20.8.98 stilata dal segretario comunale.
III) Gli eredi hanno interesse (art.100 cpc) alla declaratoria di falso perché, contrariamente a quanto Pt_1
assume la controparte, l'atto costitutivo della servitù passiva sull'area comune necessitava del consenso di entrambi i comproprietari, a pena di radicale inefficacia dell'atto.
Posto che l'appezzamento di terreno contraddistinto con la p.lla 582 - poi frazionata anche nella p.lla 823,
interessata dalla servitù - era ricaduto nella comunione legale tra i coniugi (circostanza Controparte_2
desumibile dai dati di provenienza del bene menzionati nella donazione familiare del 25.2.98 di cui si è
3 detto, e comunque non contestata dagli attori, il che rileva ai sensi e per gli effetti dell'art.115 cpc), sul fondo in questione non poteva essere costituito un diritto reale a favore di terzi senza la concorde manifestazione di volontà negoziale dei coniugi contitolari per l'intero.
In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto dell'art.184 c.c. presuppone l'effettiva autonoma diposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione (anche) a carico dell'altro (Cass.04/3647; Cass.18/8525).
Tali principi si attagliano alla fattispecie, visto che nel contratto costitutivo di servitù predisposto con il
Comune figuravano quali parti concedenti sia il che la ma la moglie non aveva Pt_1 Per_1
sottoscritto l'atto (data l'accertata falsità della firma): nell'occorso non poteva dirsi che il marito avesse disposto autonomamente di un bene della comunione essendo pacifico che tutte le parti erano consapevoli della comunione indivisa vigente sul terreno e la comune volontà di tutti era orientata alla stipula di un contratto in cui entrambi i contitolari del bene avrebbero dovuto prestare il consenso alla servitù di passo.
Su queste premesse, non giova il richiamo all'art.184 c.c. - ed alla mera annullabilità del negozio dispositivo rimessa al coniuge rimasto estraneo all'operazione - data la situazione affatto peculiare, in cui la mancata prestazione del consenso da parte della espressamente indicata nell'atto quale contraente e Per_1
parte a tutti gli effetti (sì da costituire con il marito un unico centro di imputazione di rapporti giuridici), non ha mai consentito il sorgere di una valida obbligazione neppure a carico del coniuge firmatario stante la nullità del contratto per mancanza di un requisito essenziale (artt.1325 -1418 c.c.).
La concessione della servitù di posa del tronco fognario cittadino si rivela quindi incompatibile con l'iniziativa individuale di uno dei coniugi e, di riflesso, esula dai rimedi approntati dall'art.184 c.c. e dall'esigenza sottesa di privilegiare l'affidamento del terzo contraente (il ), ben Controparte_1
4 consapevole dell'incompletezza dell'accordo raggiunto - e quindi della sua assoluta inefficacia - in caso di mancata apposizione della firma da parte della Per_1
* * * * * * *
Alla pronuncia di falsità consegue a termine dell'art.226 co.2 cpc l'adozione dei provvedimenti accessori previsti dall'art.537 cpp, ordinandosi la cancellazione totale dei documenti, che restano privi di ogni efficacia giuridica, ed impartendosi le relative disposizioni a norma dell'art.675 cpp.
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Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, secondo parametri aggiornati al d.m. n.147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento della querela, dichiara che il contratto costitutivo di servitù volontaria rogato il 20.8.1998
non reca, in calce, la firma autografa di e, quindi, è falsa la sottoscrizione apposta Persona_1
sull'atto;
- per l'effetto, dichiara il predetto documento privo di efficacia giuridica in relazione all'atto dispositivo riguardante la Per_1
dispone che la cancelleria annoti la presente sentenza a margine di ciascuna pagina del documento e rediga apposito verbale, facendovi menzione dell'annotazione ed allegandovi ai fini della conservazione il documento medesimo;
- condanna il , come rappresentato, al pagamento in favore dei querelanti delle spese e Controparte_1
competenze di lite, che liquida in euro 7.274,00 (euro 558,00 per esborsi;
euro 6.716,00 per compenso)
5 oltre iva e cap come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Giangrande e De Nuzzo, difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 7.1.2025.
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
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