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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.56/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 56/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. BARRESI ANDREA e dall'avv. MINUTELLA IRENE,
giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), domiciliato in VIALE AFRICA N.46 Controparte_1 C.F._2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. AMARA PIETRO PAOLO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/9/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza 2082/22 con la quale il Tribunale di Siracusa ha accolto l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.1034/16, revocandolo, ed ha compensato le spese Parte_2
processuali.
Questa la vicenda processuale.
Con ricorso monitorio l'odierna appellante adiva il Tribunale di Siracusa per chiedere ingiungersi a il pagamento di €.1.612.854,02, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione del Parte_2
50% delle somme dallo stesso prelevate da un conto corrente svizzero cointestato, invocando la presunzione di contitolarità prevista dall'art.1298, c.2, cc.
Il Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso ed emetteva il d.i. n.1034/16, avverso il quale proponeva opposizione , il quale contestava i documenti prodotti in sede monitoria e deduceva Controparte_1
che la era cointestataria meramente formale del conto corrente, sul quale confluiva solo Parte_1
denaro allo stesso appartenente per come dimostrato: 1) da una dichiarazione a firma della Parte_1 con la quale quest'ultima riconosceva di essere intestataria solo formale del conto;
2) da due bonifici disposti dalla in favore dell'opponente, indice del fatto che l'opposta era mera esecutrice Parte_1
materiale di quanto ordinato dal unico titolare del rapporto. Pt_2
Si costituiva l'opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa veniva disposta CTU grafologica, la quale concludeva per l'aprocrifia della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata prodotta dall'opponente.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dall'opponente, la causa veniva decisa con la sentenza n.2082/22, avverso la quale la NT ha proposto appello affidato a tre motivi.
pagina 2 di 8 Si è costituito per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame Controparte_1
e per spiegare appello incidentale.
All'udienza dell'11.9.2024 la causa è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente meritano di essere esaminati i motivi di appello proposti dall'appellante incidentale, attraverso i quali il ha impugnato i seguenti capi della sentenza di primo grado: Pt_2
- capo/i della sentenza in cui implicitamente vengono considerati utilizzabili i documenti in lingua straniera prodotti da controparte e privi di traduzione giurata. Omessa pronuncia su questo punto decisivo;
- capo in cui ritiene utilizzabile la CTU grafologica per cui implicitamente non accoglie l'eccezione di nullità di detta CTU grafologica e comunque non ritiene il tribunale data per verificata la scrittura in verifica ex art.219 c.p.c. Omessa pronuncia su questo punto decisivo;
- ordinanza del 11.2.2019 che si impugna unitamente alla sentenza, con cui il Tribunale non ha ammesso le prove testimoniali richieste dalla difesa del Sig. Pt_2
Questa Corte ritiene che tutti i motivi siano infondati e vadano, pertanto, rigettati.
Ed invero, con riferimento al primo di essi, nessuna norma impone alla parte, nel caso di produzione di documenti in lingua straniera, l'obbligo di depositare una traduzione giurata. L'art.123 cpc statuisce che “Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente”. La
Cassazione, intervenuta in materia, ha chiarito che “Se in un giudizio civile le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità: (a) o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità; (b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c.. Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta” (v. Cass.
10125/15; v. anche Cass. 2217/84 secondo cui “Qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità”).
pagina 3 di 8 Nella fattispecie che occupa i documenti prodotti dall'appellante, oltre ad essere stati accompagnati da una traduzione, seppure non giurata, risultano redatti in una lingua, quella inglese, evidentemente nota al primo Giudice, che, pertanto, non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un traduttore.
Anche il secondo motivo sopra indicato non può essere accolto.
Ed invero, dall'esame della documentazione allegata in atti emerge che il CTU grafologico nel dare corso al mandato ricevuto si è scrupolosamente attenuto alle norme procedurali, procedendo a comunicare alle parti la data di avvio delle operazioni peritali e di quelle successive ritenute necessarie
(accesso presso uffici pubblici). Le lagnanze avanzate dal difensore in ordine alla non congruità del preavviso concesso dal CTU appaiono destituite di fondamento tenuto conto che, per un verso, nessuna disposizione fissa un termine minimo e certamente non possono assumere rilievo eventuali impegni dell'avvocato o ritardi a lui imputabili nel visionare la posta elettronica e, per altro verso, che il CTU ha giustificato le ragioni di un ridotto preavviso dipendente dalla necessità di accedere presso gli uffici pubblici nei giorni e nelle ore riservati al ricevimento del pubblico.
Da ultimo, non inficia la validità della CTU la mancata acquisizione del saggio grafico della
, atteso che lo stesso non era stato imposto dal primo Giudice ed il CTU ha ritenuto, in Parte_1
coscienza, di essere in possesso di altre scritture di comparazione idonee a consentirle di rispondere ai quesiti che le erano stati rivolti.
Nessuna lesione dei diritti di difesa è, dunque, ravvisabile e l'eccezione di nullità della CTU va rigettata.
Quanto, infine, alla omessa ammissione delle prove orali richieste in primo grado, osserva questa Corte che la prova per testi indicata dal risulta, per alcuni capitoli di prova (nn.1, 2, 3 e 4 elencati nella Pt_2
comparsa di costituzione in appello), assolutamente non conducente perché relativi a circostanze non rilevanti ai fini della decisione e, per gli altri capitoli di prova, inammissibile attesa la genericità degli stessi.
Passando, quindi, all'esame dei motivi di appello proposti da è Parte_1
opinione di questa Corte che gli stessi siano fondati e vadano accolti, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
L'appellante principale, invero, ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui, dopo avere correttamente richiamato la presunzione di contitolarità delle somme giacenti su un conto corrente cointestato, siccome previsto dall'art.1298 cc, ha, però, sostenuto che “Ciò nondimeno,
l'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono. 7.1. – Come in precedenza chiarito, allorché
pagina 4 di 8 non risulti dimostrato che il rapporto bancario sia stato alimentato esclusivamente con il denaro di uno solo dei cointestatari, il saldo del conto corrente si presume per quote uguali di titolarità di ciascuno, con la conseguenza che ogni cointestatario, anche con facoltà di compiere operazioni bancarie disgiuntamente, non può, nei rapporti interni, disporre in proprio favore, e in assenza del consenso dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota di sua spettanza (cfr. Cass.
n. 77/2018; Cass. n. 26991/2013), sicché, se uno di essi preleva tutta la giacenza, deve restituire all'altro una somma pari alla metà di illegittimamente prelevato (Cfr. Cass. b, 1646/2014). Ne consegue che l'azione di restituzione di quanto indebitamente prelevato da uno dei cointestatari presuppone la prova (il cui onere incombe sull'attore, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ.) che il prelievo oltre la metà sia stato effettuato da parte del soggetto cui si imputa l'indebito.
7.2. – con riguardo al caso in esame, dal compendio istruttorio non emerge chi sia il soggetto ordinante degli ingenti prelevamenti dal conto cointestato tra le parti. Ancorché l'opposta assuma che
l'opponente, approfittando della contestazione del conto, abbia prelevato le somme dal conto svizzero per accreditarle sui propri conti correnti italiani, dalle ricevute dei bonifici prodotti dall'opposta non emerge in alcun modo il nome del soggetto ordinante, ma solo i numeri identificativi dei conti del beneficiario, il cui nome risulta criptato. Sebbene tali ultimi conti appartengano sicuramente all'opponente, come da quest'ultimo ammesso (cfr. pag. 3, terza memoria istruttoria) resta, invece, ignota l'identità del soggetto che i suddetti bonifici ha disposto, non essendovi alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui desumere quali e quanti di essi siano stati disposti dall'opponente in proprio favore, anzi risultando, quale unico elemento di certezza, come almeno due di tali bonifici
(l'uno di €. 72.000,00 e l'altro di €. 78.000,00) siano stati disposti proprio dalla in favore Per_1 del (cfr. docc. 3 e 4 fasc. opponente): ciò che, in un'ottica indiziaria, non consente di escludere Pt_2
(ed anzi rende del tutto verosimile) che la abbia effettuato in favore del anche altre Per_1 Pt_2
disposizioni di bonifico. Essendo mancata la prova circa il soggetto che abbia operato i prelevamenti, non può ritenersi dimostrato il carattere indebito. 8. – Per mera completezza, giova osservare che, in relazione ai due bonifici (certamente) disposti dall'opposta in favore dell'opponente, non potrebbe sostenersene la natura indebita ex art. 2033 c.c., non avendo la prima dedotto, né provato,
l'inesistenza della relativa causa debendi, in violazione di un preciso onere probatorio incombente sulla stessa a norma dell'art. 2697 c.c. (Cfr. Cass. 30713/2018). 9. – Conformemente alle risultanze processuali, l'opposizione va dunque accolta. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
pagina 5 di 8 Questa Corte ritiene non condivisibile ed errato il superiore ragionamento per le seguenti ragioni.
Ed invero, prescindendo dalle questioni relative al trust che sarebbe stato costituito dalla madre della
, che risultano, in realtà, solo fuorvianti, quello che risulta pacifico e non contestato è che: Parte_1
a) le odierne parti in causa sono state cointestatarie del conto n.64366 presso Banco Santander Suisse, aperto il 12.9.2011 e chiuso il 3.7.2013;
b) tutte le somme giacenti sul detto conto svizzero sono state bonificate su un conto italiano intestato al
Pt_2
c) dalla documentazione in atti non è dato risalire al nominativo dell'ordinante, ma si ha comunque certezza, per essere stato ammesso dalla stessa , che due bonifici (uno di €.78.000,00 ed Parte_1 uno di €.72.000,00) sono stati eseguiti da quest'ultima in favore del Pt_2
Muovendo dai superiori dati e richiamando il disposto dell'art.1298, c.2, cc a tenore del quale, nel caso di conto cointestato, “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”, è evidente che in materia, derogando ai principi dettati in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica una inversione dell'onere della prova e, pertanto, spetta alla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione superarla attraverso presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti (Cass. n. 18777/2015).
Tanto chiarito, ritiene questa Corte che il non abbia fornito elementi sufficienti a superare la Pt_2
presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto corrente svizzero n.64366.
Ed invero, il documento asseritamente a firma della è risultato apocrifo, per come Parte_1
accertato dal CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio.
La prova per testi, per come già evidenziato, risulta inammissibile attesa l'assoluta genericità degli articolati di prova (“5. Vero è che i guadagni di varia natura del Sig. (somme Controparte_1 attinenti all'attività imprenditoriale, dividendi societari, compensi di amministratore, profitti di investimenti, donazioni, rimborsi spese, ecc.) venivano versati nel conto corrente cifrato presso banca
Santander (Svizzera) identificato col n.64366 ? 6. Vero è che tale conto corrente era stato aperto solo allo scopo di accantonare i risparmi del Sig. e che era noto a diverse persone in Controparte_1
azienda, comunque era noto ai testimoni, che tali risparmi ammontavano a circa 4 milioni di euro e servivano al Sig. per effettuare degli investimenti immobiliari in Europa ? Vero è Controparte_1
che gli ordini di bonifico effettuati dalla . che vengono esibiti ai testi (doc. Controparte_2
prodotti dalla difesa della Sig.ra in allegato alla memoria 183 n.2 da all.13 ad Parte_1
all.20) riguardavano risparmi, guadagni o dividenti societari di competenza del Sig. Controparte_1
pagina 6 di 8 ?”). A ben vedere, nonostante lo “stupore” espresso dall'appellato (v. pag. 16 della comparsa di costituzione in appello ove è dato leggere “ E' del tutto inconcepibile che il tribunale non ammetta tali prove per poi redarguire l'opponente sul fatto di non avere assolto all'onere probatorio relativo alla titolarità delle somme”), appare incontestabile l'inammissibilità degli articolati di prova in ragione della loro assoluta genericità, in aperto spregio a quanto imposto dall'art.244 cpc (v. Cass. 3708/19).
Se, quindi, per un verso il non è stato in grado di superare la presunzione di contitolarità delle Pt_2
somme depositate sul conto svizzero cointestato con la e successivamente transitate su un Parte_1
conto italiano intestato solo al per altro, non può assolutamente condividersi quanto sostenuto Pt_2
dal primo Giudice secondo cui, non risultando indicato il nominativo dell'ordinante ed avendosi, di contro, certezza che due bonifici sono stati disposti dalla in favore del è Parte_1 Pt_2 ragionevole presumere, in un'ottica indiziaria, “che la abbia effettuato in favore del Per_1 Pt_2
anche altre disposizioni di bonifico”.
Trattasi, per vero, di conclusione sganciata da un valido fondamento logico-giuridico, che, invece, avrebbe imposto di pervenire ad una opposta soluzione. Ed infatti, in assenza di prove, seppure indiziarie, che il non è stato in grado di fornire, la presenza di una serie di bonifici tutti a favore Pt_2 del conto corrente italiano intestato solo all'appellato, porta più logicamente a ritenere che gli stessi, con la sola esclusione di quelli fatti – per sua stessa ammissione – dalla , abbiano avuto Parte_1
tutti come ordinante proprio il il quale, quindi, si è illegittimamente appropriato di somme Pt_2
appartenenti alla cointestataria e pari al 50% di quanto depositato sul conto corrente svizzero.
In merito al “quantum” non si ravvisano valide ragioni per discostarsi da quanto richiesto dalla in via monitoria, attesa le genericità delle lagnanze mosse sul punto dal che si è Parte_1 Pt_2 limitato a contestare l'ammontare delle somme pretese dall'appellante senza, però, fornire alcun valido supporto alle proprie deduzioni (ad esempio, attraverso la produzione degli estratti conto del conto corrente svizzero cointestato).
Per tali motivi l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione proposta da avverso il d.i. n.1034/16 emesso dal Tribunale Controparte_1
di Siracusa.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n.2082/22 del Tribunale di Siracusa e, Parte_1
pagina 7 di 8 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il d.i. n.1034/16 emesso dal Tribunale di Siracusa e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio Controparte_1 liquidate in €.38.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, e quelle del presente grado di giudizio liquidate in €.1.713,00 per esborsi ed €.25.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Catania, 18.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Relatore
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 56/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. BARRESI ANDREA e dall'avv. MINUTELLA IRENE,
giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), domiciliato in VIALE AFRICA N.46 Controparte_1 C.F._2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. AMARA PIETRO PAOLO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/9/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza 2082/22 con la quale il Tribunale di Siracusa ha accolto l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.1034/16, revocandolo, ed ha compensato le spese Parte_2
processuali.
Questa la vicenda processuale.
Con ricorso monitorio l'odierna appellante adiva il Tribunale di Siracusa per chiedere ingiungersi a il pagamento di €.1.612.854,02, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione del Parte_2
50% delle somme dallo stesso prelevate da un conto corrente svizzero cointestato, invocando la presunzione di contitolarità prevista dall'art.1298, c.2, cc.
Il Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso ed emetteva il d.i. n.1034/16, avverso il quale proponeva opposizione , il quale contestava i documenti prodotti in sede monitoria e deduceva Controparte_1
che la era cointestataria meramente formale del conto corrente, sul quale confluiva solo Parte_1
denaro allo stesso appartenente per come dimostrato: 1) da una dichiarazione a firma della Parte_1 con la quale quest'ultima riconosceva di essere intestataria solo formale del conto;
2) da due bonifici disposti dalla in favore dell'opponente, indice del fatto che l'opposta era mera esecutrice Parte_1
materiale di quanto ordinato dal unico titolare del rapporto. Pt_2
Si costituiva l'opposta per chiedere il rigetto dell'opposizione.
In corso di causa veniva disposta CTU grafologica, la quale concludeva per l'aprocrifia della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata prodotta dall'opponente.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dall'opponente, la causa veniva decisa con la sentenza n.2082/22, avverso la quale la NT ha proposto appello affidato a tre motivi.
pagina 2 di 8 Si è costituito per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame Controparte_1
e per spiegare appello incidentale.
All'udienza dell'11.9.2024 la causa è stata introitata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente meritano di essere esaminati i motivi di appello proposti dall'appellante incidentale, attraverso i quali il ha impugnato i seguenti capi della sentenza di primo grado: Pt_2
- capo/i della sentenza in cui implicitamente vengono considerati utilizzabili i documenti in lingua straniera prodotti da controparte e privi di traduzione giurata. Omessa pronuncia su questo punto decisivo;
- capo in cui ritiene utilizzabile la CTU grafologica per cui implicitamente non accoglie l'eccezione di nullità di detta CTU grafologica e comunque non ritiene il tribunale data per verificata la scrittura in verifica ex art.219 c.p.c. Omessa pronuncia su questo punto decisivo;
- ordinanza del 11.2.2019 che si impugna unitamente alla sentenza, con cui il Tribunale non ha ammesso le prove testimoniali richieste dalla difesa del Sig. Pt_2
Questa Corte ritiene che tutti i motivi siano infondati e vadano, pertanto, rigettati.
Ed invero, con riferimento al primo di essi, nessuna norma impone alla parte, nel caso di produzione di documenti in lingua straniera, l'obbligo di depositare una traduzione giurata. L'art.123 cpc statuisce che “Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente”. La
Cassazione, intervenuta in materia, ha chiarito che “Se in un giudizio civile le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità: (a) o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità; (b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c.. Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta” (v. Cass.
10125/15; v. anche Cass. 2217/84 secondo cui “Qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità”).
pagina 3 di 8 Nella fattispecie che occupa i documenti prodotti dall'appellante, oltre ad essere stati accompagnati da una traduzione, seppure non giurata, risultano redatti in una lingua, quella inglese, evidentemente nota al primo Giudice, che, pertanto, non ha ritenuto necessario procedere alla nomina di un traduttore.
Anche il secondo motivo sopra indicato non può essere accolto.
Ed invero, dall'esame della documentazione allegata in atti emerge che il CTU grafologico nel dare corso al mandato ricevuto si è scrupolosamente attenuto alle norme procedurali, procedendo a comunicare alle parti la data di avvio delle operazioni peritali e di quelle successive ritenute necessarie
(accesso presso uffici pubblici). Le lagnanze avanzate dal difensore in ordine alla non congruità del preavviso concesso dal CTU appaiono destituite di fondamento tenuto conto che, per un verso, nessuna disposizione fissa un termine minimo e certamente non possono assumere rilievo eventuali impegni dell'avvocato o ritardi a lui imputabili nel visionare la posta elettronica e, per altro verso, che il CTU ha giustificato le ragioni di un ridotto preavviso dipendente dalla necessità di accedere presso gli uffici pubblici nei giorni e nelle ore riservati al ricevimento del pubblico.
Da ultimo, non inficia la validità della CTU la mancata acquisizione del saggio grafico della
, atteso che lo stesso non era stato imposto dal primo Giudice ed il CTU ha ritenuto, in Parte_1
coscienza, di essere in possesso di altre scritture di comparazione idonee a consentirle di rispondere ai quesiti che le erano stati rivolti.
Nessuna lesione dei diritti di difesa è, dunque, ravvisabile e l'eccezione di nullità della CTU va rigettata.
Quanto, infine, alla omessa ammissione delle prove orali richieste in primo grado, osserva questa Corte che la prova per testi indicata dal risulta, per alcuni capitoli di prova (nn.1, 2, 3 e 4 elencati nella Pt_2
comparsa di costituzione in appello), assolutamente non conducente perché relativi a circostanze non rilevanti ai fini della decisione e, per gli altri capitoli di prova, inammissibile attesa la genericità degli stessi.
Passando, quindi, all'esame dei motivi di appello proposti da è Parte_1
opinione di questa Corte che gli stessi siano fondati e vadano accolti, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
L'appellante principale, invero, ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui, dopo avere correttamente richiamato la presunzione di contitolarità delle somme giacenti su un conto corrente cointestato, siccome previsto dall'art.1298 cc, ha, però, sostenuto che “Ciò nondimeno,
l'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono. 7.1. – Come in precedenza chiarito, allorché
pagina 4 di 8 non risulti dimostrato che il rapporto bancario sia stato alimentato esclusivamente con il denaro di uno solo dei cointestatari, il saldo del conto corrente si presume per quote uguali di titolarità di ciascuno, con la conseguenza che ogni cointestatario, anche con facoltà di compiere operazioni bancarie disgiuntamente, non può, nei rapporti interni, disporre in proprio favore, e in assenza del consenso dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota di sua spettanza (cfr. Cass.
n. 77/2018; Cass. n. 26991/2013), sicché, se uno di essi preleva tutta la giacenza, deve restituire all'altro una somma pari alla metà di illegittimamente prelevato (Cfr. Cass. b, 1646/2014). Ne consegue che l'azione di restituzione di quanto indebitamente prelevato da uno dei cointestatari presuppone la prova (il cui onere incombe sull'attore, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 2697 cod. civ.) che il prelievo oltre la metà sia stato effettuato da parte del soggetto cui si imputa l'indebito.
7.2. – con riguardo al caso in esame, dal compendio istruttorio non emerge chi sia il soggetto ordinante degli ingenti prelevamenti dal conto cointestato tra le parti. Ancorché l'opposta assuma che
l'opponente, approfittando della contestazione del conto, abbia prelevato le somme dal conto svizzero per accreditarle sui propri conti correnti italiani, dalle ricevute dei bonifici prodotti dall'opposta non emerge in alcun modo il nome del soggetto ordinante, ma solo i numeri identificativi dei conti del beneficiario, il cui nome risulta criptato. Sebbene tali ultimi conti appartengano sicuramente all'opponente, come da quest'ultimo ammesso (cfr. pag. 3, terza memoria istruttoria) resta, invece, ignota l'identità del soggetto che i suddetti bonifici ha disposto, non essendovi alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui desumere quali e quanti di essi siano stati disposti dall'opponente in proprio favore, anzi risultando, quale unico elemento di certezza, come almeno due di tali bonifici
(l'uno di €. 72.000,00 e l'altro di €. 78.000,00) siano stati disposti proprio dalla in favore Per_1 del (cfr. docc. 3 e 4 fasc. opponente): ciò che, in un'ottica indiziaria, non consente di escludere Pt_2
(ed anzi rende del tutto verosimile) che la abbia effettuato in favore del anche altre Per_1 Pt_2
disposizioni di bonifico. Essendo mancata la prova circa il soggetto che abbia operato i prelevamenti, non può ritenersi dimostrato il carattere indebito. 8. – Per mera completezza, giova osservare che, in relazione ai due bonifici (certamente) disposti dall'opposta in favore dell'opponente, non potrebbe sostenersene la natura indebita ex art. 2033 c.c., non avendo la prima dedotto, né provato,
l'inesistenza della relativa causa debendi, in violazione di un preciso onere probatorio incombente sulla stessa a norma dell'art. 2697 c.c. (Cfr. Cass. 30713/2018). 9. – Conformemente alle risultanze processuali, l'opposizione va dunque accolta. Con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
pagina 5 di 8 Questa Corte ritiene non condivisibile ed errato il superiore ragionamento per le seguenti ragioni.
Ed invero, prescindendo dalle questioni relative al trust che sarebbe stato costituito dalla madre della
, che risultano, in realtà, solo fuorvianti, quello che risulta pacifico e non contestato è che: Parte_1
a) le odierne parti in causa sono state cointestatarie del conto n.64366 presso Banco Santander Suisse, aperto il 12.9.2011 e chiuso il 3.7.2013;
b) tutte le somme giacenti sul detto conto svizzero sono state bonificate su un conto italiano intestato al
Pt_2
c) dalla documentazione in atti non è dato risalire al nominativo dell'ordinante, ma si ha comunque certezza, per essere stato ammesso dalla stessa , che due bonifici (uno di €.78.000,00 ed Parte_1 uno di €.72.000,00) sono stati eseguiti da quest'ultima in favore del Pt_2
Muovendo dai superiori dati e richiamando il disposto dell'art.1298, c.2, cc a tenore del quale, nel caso di conto cointestato, “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”, è evidente che in materia, derogando ai principi dettati in tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica una inversione dell'onere della prova e, pertanto, spetta alla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione superarla attraverso presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti (Cass. n. 18777/2015).
Tanto chiarito, ritiene questa Corte che il non abbia fornito elementi sufficienti a superare la Pt_2
presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto corrente svizzero n.64366.
Ed invero, il documento asseritamente a firma della è risultato apocrifo, per come Parte_1
accertato dal CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio.
La prova per testi, per come già evidenziato, risulta inammissibile attesa l'assoluta genericità degli articolati di prova (“5. Vero è che i guadagni di varia natura del Sig. (somme Controparte_1 attinenti all'attività imprenditoriale, dividendi societari, compensi di amministratore, profitti di investimenti, donazioni, rimborsi spese, ecc.) venivano versati nel conto corrente cifrato presso banca
Santander (Svizzera) identificato col n.64366 ? 6. Vero è che tale conto corrente era stato aperto solo allo scopo di accantonare i risparmi del Sig. e che era noto a diverse persone in Controparte_1
azienda, comunque era noto ai testimoni, che tali risparmi ammontavano a circa 4 milioni di euro e servivano al Sig. per effettuare degli investimenti immobiliari in Europa ? Vero è Controparte_1
che gli ordini di bonifico effettuati dalla . che vengono esibiti ai testi (doc. Controparte_2
prodotti dalla difesa della Sig.ra in allegato alla memoria 183 n.2 da all.13 ad Parte_1
all.20) riguardavano risparmi, guadagni o dividenti societari di competenza del Sig. Controparte_1
pagina 6 di 8 ?”). A ben vedere, nonostante lo “stupore” espresso dall'appellato (v. pag. 16 della comparsa di costituzione in appello ove è dato leggere “ E' del tutto inconcepibile che il tribunale non ammetta tali prove per poi redarguire l'opponente sul fatto di non avere assolto all'onere probatorio relativo alla titolarità delle somme”), appare incontestabile l'inammissibilità degli articolati di prova in ragione della loro assoluta genericità, in aperto spregio a quanto imposto dall'art.244 cpc (v. Cass. 3708/19).
Se, quindi, per un verso il non è stato in grado di superare la presunzione di contitolarità delle Pt_2
somme depositate sul conto svizzero cointestato con la e successivamente transitate su un Parte_1
conto italiano intestato solo al per altro, non può assolutamente condividersi quanto sostenuto Pt_2
dal primo Giudice secondo cui, non risultando indicato il nominativo dell'ordinante ed avendosi, di contro, certezza che due bonifici sono stati disposti dalla in favore del è Parte_1 Pt_2 ragionevole presumere, in un'ottica indiziaria, “che la abbia effettuato in favore del Per_1 Pt_2
anche altre disposizioni di bonifico”.
Trattasi, per vero, di conclusione sganciata da un valido fondamento logico-giuridico, che, invece, avrebbe imposto di pervenire ad una opposta soluzione. Ed infatti, in assenza di prove, seppure indiziarie, che il non è stato in grado di fornire, la presenza di una serie di bonifici tutti a favore Pt_2 del conto corrente italiano intestato solo all'appellato, porta più logicamente a ritenere che gli stessi, con la sola esclusione di quelli fatti – per sua stessa ammissione – dalla , abbiano avuto Parte_1
tutti come ordinante proprio il il quale, quindi, si è illegittimamente appropriato di somme Pt_2
appartenenti alla cointestataria e pari al 50% di quanto depositato sul conto corrente svizzero.
In merito al “quantum” non si ravvisano valide ragioni per discostarsi da quanto richiesto dalla in via monitoria, attesa le genericità delle lagnanze mosse sul punto dal che si è Parte_1 Pt_2 limitato a contestare l'ammontare delle somme pretese dall'appellante senza, però, fornire alcun valido supporto alle proprie deduzioni (ad esempio, attraverso la produzione degli estratti conto del conto corrente svizzero cointestato).
Per tali motivi l'appello deve essere accolto, con integrale riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione proposta da avverso il d.i. n.1034/16 emesso dal Tribunale Controparte_1
di Siracusa.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n.2082/22 del Tribunale di Siracusa e, Parte_1
pagina 7 di 8 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
avverso il d.i. n.1034/16 emesso dal Tribunale di Siracusa e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio Controparte_1 liquidate in €.38.600,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, e quelle del presente grado di giudizio liquidate in €.1.713,00 per esborsi ed €.25.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Catania, 18.12.2024
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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