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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 02/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 424 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 2.7.2025 alle ore 9.30 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. GIACCHINO in sostituzione Parte_1 dell'avv. PALMERINI ALESSANDRO per la parte convenuta Controparte_1
: l'avv. ROSSO in sostituzione dell'avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
[...]
I procuratori si richiamano integralmente agli atti e alle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1 N. R.G. 424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 424/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati ALESSANDRO PALMERINI e ISIDE STORACE, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA P.IVA_1
ASSUNTA MARIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
- egli era stato dipendente della società Bombardier di Vado Ligure, per la quale aveva operato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario;
- nel corso del rapporto, aveva prestato servizio anche durante le operazioni di bonifica dall'amianto, consistenti nello specifico, nella sostituzione del tetto dello stabilimento, con conseguente esposizione a rischio;
- pertanto, l'azienda ex datrice di lavoro rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 1 co. 277 della Legge n.302/2017 con la conseguenza che egli, per effetto della maggiorazione applicata, aveva maturato il diritto a pensione di vecchiaia anticipata, trattamento che veniva puntualmente liquidato;
- tuttavia, dal prospetto di liquidazione, si era avveduto che la maggiorazione contributiva di cui all'art.1 comma 277 Legge n. 208/15, benché formalmente accreditata “ai fini del diritto e della misura”, non era stata conteggiata per la determinazione della “quota contributiva” del trattamento pensionistico liquidato da . CP_1
Premettendo di aver diritto a percepire una pensione liquidata secondo il c.d. sistema misto, vale a dire con una quota del trattamento (relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 1.1.1996) calcolata secondo il sistema contributivo e con una quota (relativa alla contribuzione maturata negli anni precedenti) calcolata con il sistema retributivo, il ricorrente ha in particolare lamentato l'illegittimità del sistema di calcolo adottato da per la quantificazione del trattamento pensionistico. CP_1
Infatti, l'importo della sua pensione era stato computato sommando la quota retributiva, relativa alle settimane di contribuzione maturate al 31 dicembre 1995, e la quota contributiva per le settimane di contribuzione maturate dal 1° gennaio 1996 fino alla data di decorrenza, senza alcuna maggiorazione, nonostante il beneficio previsto dall'art.13 comma 8 della Legge n. 257/1992, richiamato dall'art.1 comma 277 Legge n. 208/15, ne prevedesse l'operatività sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, senza distinzioni di sorta in ordine al regime di calcolo della prestazione previdenziale.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione in godimento “mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.302/2017 e norme collegate” per
3 il periodo oggetto di rivalutazione e conseguentemente condannare “a riliquidare il CP_1 trattamento in godimento con corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati oltre interessi fino al saldo”.
Si è costituito , replicando alle avverse argomentazioni che la ratio dei “benefici CP_1 contributivi amianto” era unicamente quella di raggiungere anticipatamente l'età pensionabile (“nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”), e non già quella di ottenere un aumento della misura del trattamento.
La diversa valorizzazione dell'incremento dell'anzianità contributiva ai fini della misura del trattamento di quiescenza era, infatti, conseguenza diretta delle differenti modalità di calcolo della misura della pensione tra sistema retributivo, sistema misto e sistema contributivo. In ragione delle divergenze proprie dei sistemi, la valorizzazione del beneficio era possibile solo con il regime retributivo, ma non con quello contributivo.
Per valorizzare il beneficio in argomento anche nel sistema di calcolo contributivo, quindi, secondo l' , sarebbe stato necessario un intervento normativo. CP_1
pertanto ha chiesto conclusivamente il rigetto delle domande avversarie. CP_1
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto di natura documentale, il giudice pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, non è contestata l'immediata proponibilità della domanda in assenza di previo ricorso amministrativo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche
Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023)” (Cass.
n.12400/2024).
4 Nel merito, si condividono integralmente le motivazioni rese nella recente sentenza (n.
20/205) pronunciata da questo stesso Tribunale, su identica questione giuridica, che vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Innanzitutto, in capo al ricorrente deve ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, in relazione alla richiesta pronuncia di condanna generica.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ribadito che la domanda può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, in quanto tale facoltà costituisce
“espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento.
Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno” (Cass. SSUU n. 29862/22).
A tal fine, secondo le Sezioni Unite, è sufficiente che “l'esistenza del danno appaia anche solo probabile”.
Nel caso in esame non ha contestato i conteggi allegati all'atto introduttivo, dai CP_1 quali risulta che l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 1 comma 277 Legge n.
208/15 anche alla quota contributiva successiva al 31.12.1995 determinerebbe un incremento della misura della pensione erogata al ricorrente.
Il “danno” prospettato, quindi, appare quantomeno probabile e tale da giustificare la richiesta condanna generica.
Inoltre, non è contestato tra le parti che:
- il ricorrente ha maturato i requisiti per l'accesso a pensione di vecchiaia anticipata per effetto della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 cit. relativa ai periodi di esposizione ad amianto nelle operazioni di bonifica;
- ha liquidato in suo favore il trattamento pensionistico con il sistema c.d. misto, in CP_1 quanto la contribuzione versata al 31.12.1995 era inferiore a 936 settimane (18 anni);
- al ricorrente è stata liquidata la pensione decorrenza 1° agosto 2024.
- la pensione liquidata con il sistema misto comprende una quota calcolata secondo il sistema retributivo ed una quota calcolata secondo il sistema contributivo;
- vista la data della bonifica (successiva al 31.12.1995), tutti i periodi di maggiorazione amianto si collocano nella quota contributiva;
- l' , nel calcolare l'importo della pensione, ha liquidato la quota contributiva solo CP_1 sulla base della contribuzione effettivamente versata dal lavoratore, ritenendo la
5 maggiorazione applicabile “nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”.
Va dunque considerato che:
“A norma dell'art. 1 comma 277 L. 208/15 “ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.
L'art. 13 comma 8 L. 257/92 recita: “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per CP_2 il coefficiente di 1,5”.
Il precedente comma 7 riconosce la maggiorazione ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto “ai fini i fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche”.
Il citato art. 1 comma 277 rinvia, poi, ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione del beneficio, “con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Il Decreto Interministeriale 12 maggio 2016, quindi, all'art. 4 precisa che, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n.208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art.5, è moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art.13,comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257”.
Il successivo articolo 6 del medesimo decreto precisa che in caso di accoglimento CP_1 della domanda, comunica all'interessato la “prima decorrenza utile del trattamento
6 pensionistico”; l'art. 10, poi, demanda a la “predisposizione di istruzione operative CP_1 volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso al beneficio”.
Non si reca, quindi, in dubbio che il legislatore abbia voluto riconoscere la maggiorazione oggetto di causa anche ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Già l'art. 13 L. 257/92, prevedendo la maggiorazione contributiva “ai fini delle prestazioni pensionistiche”, riconosce il beneficio sia ai fini dell'accesso a pensione sia ai fini della misura della prestazione (in tal senso, Cass. 13870/15).
Anche la circolare n. 46 del 14.3.2018, poi, conferma che l'art. 1 comma 277 CP_1 riconosce il beneficio “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”.
Tale circolare, tuttavia, precisa che “ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo. Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all'atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.”
L' , in particolare, non ritiene possibile operare la valorizzazione della CP_1 maggiorazione oggetto di causa “nel sistema di calcolo contributivo, con riferimento al quale è necessario un intervento normativo che preveda un meccanismo di valorizzazione delle maggiorazioni ai fini della misura delle quote calcolate con tale sistema” (come da relazione allegata alla memoria depositata).
Tale tesi non appare condivisibile.
La normativa vigente, infatti, prevede espressamente per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività in operazioni di bonifica da amianto la valorizzazione ex art. 13 comma 8 L. 257/92 del
“periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi”: tale
“periodo”, quindi, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici” è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
La maggiorazione contributiva ha consentito ai ricorrenti l'accesso a pensione anticipata di vecchiaia, quindi le settimane di lavoro interessate dalla maggiorazione (tutte successive al 31.12.1995) sono state moltiplicate per il coefficiente di legge nei limiti del raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Tale aumento dell'anzianità contributiva, tuttavia, non ha spiegato effetti sulla misura della quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
7 La quota di pensione relativa al periodo dal 1.1.1996 in poi, infatti, è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione: su tale calcolo non influisce, quindi, l'anzianità contributiva, ma solo l'entità della base imponibile annua.
Il mancato incremento della base imponibile relativa alle settimane interessate dalla maggiorazione ex art. 1 comma 277 L. 208/15 necessarie al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ha determinato la “neutralizzazione” del beneficio ai fini “della misura dei trattamenti pensionistici”, in violazione di quanto previsto dalla stessa legge e (espressamente) dal decreto interministeriale attuativo del
12.5.2016.
La normativa, infatti, non opera alcuna distinzione in ordine al sistema di calcolo applicabile ai fini della quantificazione della prestazione.
Né può affermarsi che alla data di entrata in vigore della L. 208/15 la problematica non fosse prospettabile, posto che era già applicabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995 il c.d. sistema misto.
Recentemente, poi, la Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con
l'art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo.
La Corte ha, infatti, ritenuto irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo della prestazione, quando resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita,
Anche nel caso in esame, qualunque sia il sistema (contributivo o retributivo) adottato per determinare una quota del trattamento pensionistico, il beneficio previsto dal legislatore in favore dei lavoratori del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario operanti in siti interessati da bonifica di amianto deve essere riconosciuto “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici””.
Del resto, come correttamente argomentato da parte ricorrente, l'opposta interpretazione propugnata da avrebbe l'effetto di limitare il beneficio contributivo ai fini della CP_1
8 misura alla sola quota retributiva, così determinando una irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'art.3 della Costituzione, in base al semplice dato
“cronologico” della collocazione nel tempo del periodo di esposizione.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Considerato che il ricorrente ha formulato una richiesta di condanna generica, demandando poi ad in via amministrativa il calcolo della maggiorazione, non è CP_1 necessario ai fini della decisione procedere ad accertamento tecnico contabile.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n. 208/15 e norme collegate per i periodi riconosciuti e, conseguentemente, l' deve essere condannato a riliquidare il CP_1 trattamento pensionistico con corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo.
Si ritiene di procedere alla compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto della novità della questione giuridica trattata, sulla quale non si rinvengono pronunce di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento Parte_1 mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.208/15 e norme collegate per il periodo dal 1° agosto 2005 al 20 settembre 2016;
2) per l'effetto, condanna a riliquidare il trattamento pensionistico con CP_1 corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo come per legge;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Savona, 2.7.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
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VERBALE DELLA CAUSA N. 424 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 2.7.2025 alle ore 9.30 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. GIACCHINO in sostituzione Parte_1 dell'avv. PALMERINI ALESSANDRO per la parte convenuta Controparte_1
: l'avv. ROSSO in sostituzione dell'avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA
[...]
I procuratori si richiamano integralmente agli atti e alle conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1 N. R.G. 424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 424/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati ALESSANDRO PALMERINI e ISIDE STORACE, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. PISANU RITA P.IVA_1
ASSUNTA MARIA, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
- egli era stato dipendente della società Bombardier di Vado Ligure, per la quale aveva operato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario;
- nel corso del rapporto, aveva prestato servizio anche durante le operazioni di bonifica dall'amianto, consistenti nello specifico, nella sostituzione del tetto dello stabilimento, con conseguente esposizione a rischio;
- pertanto, l'azienda ex datrice di lavoro rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 1 co. 277 della Legge n.302/2017 con la conseguenza che egli, per effetto della maggiorazione applicata, aveva maturato il diritto a pensione di vecchiaia anticipata, trattamento che veniva puntualmente liquidato;
- tuttavia, dal prospetto di liquidazione, si era avveduto che la maggiorazione contributiva di cui all'art.1 comma 277 Legge n. 208/15, benché formalmente accreditata “ai fini del diritto e della misura”, non era stata conteggiata per la determinazione della “quota contributiva” del trattamento pensionistico liquidato da . CP_1
Premettendo di aver diritto a percepire una pensione liquidata secondo il c.d. sistema misto, vale a dire con una quota del trattamento (relativa alla contribuzione accreditata a partire dal 1.1.1996) calcolata secondo il sistema contributivo e con una quota (relativa alla contribuzione maturata negli anni precedenti) calcolata con il sistema retributivo, il ricorrente ha in particolare lamentato l'illegittimità del sistema di calcolo adottato da per la quantificazione del trattamento pensionistico. CP_1
Infatti, l'importo della sua pensione era stato computato sommando la quota retributiva, relativa alle settimane di contribuzione maturate al 31 dicembre 1995, e la quota contributiva per le settimane di contribuzione maturate dal 1° gennaio 1996 fino alla data di decorrenza, senza alcuna maggiorazione, nonostante il beneficio previsto dall'art.13 comma 8 della Legge n. 257/1992, richiamato dall'art.1 comma 277 Legge n. 208/15, ne prevedesse l'operatività sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, senza distinzioni di sorta in ordine al regime di calcolo della prestazione previdenziale.
Il ricorrente, quindi, ha chiesto dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione in godimento “mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.302/2017 e norme collegate” per
3 il periodo oggetto di rivalutazione e conseguentemente condannare “a riliquidare il CP_1 trattamento in godimento con corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati oltre interessi fino al saldo”.
Si è costituito , replicando alle avverse argomentazioni che la ratio dei “benefici CP_1 contributivi amianto” era unicamente quella di raggiungere anticipatamente l'età pensionabile (“nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”), e non già quella di ottenere un aumento della misura del trattamento.
La diversa valorizzazione dell'incremento dell'anzianità contributiva ai fini della misura del trattamento di quiescenza era, infatti, conseguenza diretta delle differenti modalità di calcolo della misura della pensione tra sistema retributivo, sistema misto e sistema contributivo. In ragione delle divergenze proprie dei sistemi, la valorizzazione del beneficio era possibile solo con il regime retributivo, ma non con quello contributivo.
Per valorizzare il beneficio in argomento anche nel sistema di calcolo contributivo, quindi, secondo l' , sarebbe stato necessario un intervento normativo. CP_1
pertanto ha chiesto conclusivamente il rigetto delle domande avversarie. CP_1
Alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto di natura documentale, il giudice pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare, non è contestata l'immediata proponibilità della domanda in assenza di previo ricorso amministrativo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche
Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023)” (Cass.
n.12400/2024).
4 Nel merito, si condividono integralmente le motivazioni rese nella recente sentenza (n.
20/205) pronunciata da questo stesso Tribunale, su identica questione giuridica, che vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Innanzitutto, in capo al ricorrente deve ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, in relazione alla richiesta pronuncia di condanna generica.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ribadito che la domanda può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, in quanto tale facoltà costituisce
“espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento.
Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno” (Cass. SSUU n. 29862/22).
A tal fine, secondo le Sezioni Unite, è sufficiente che “l'esistenza del danno appaia anche solo probabile”.
Nel caso in esame non ha contestato i conteggi allegati all'atto introduttivo, dai CP_1 quali risulta che l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 1 comma 277 Legge n.
208/15 anche alla quota contributiva successiva al 31.12.1995 determinerebbe un incremento della misura della pensione erogata al ricorrente.
Il “danno” prospettato, quindi, appare quantomeno probabile e tale da giustificare la richiesta condanna generica.
Inoltre, non è contestato tra le parti che:
- il ricorrente ha maturato i requisiti per l'accesso a pensione di vecchiaia anticipata per effetto della maggiorazione contributiva ex art.1 comma 277 cit. relativa ai periodi di esposizione ad amianto nelle operazioni di bonifica;
- ha liquidato in suo favore il trattamento pensionistico con il sistema c.d. misto, in CP_1 quanto la contribuzione versata al 31.12.1995 era inferiore a 936 settimane (18 anni);
- al ricorrente è stata liquidata la pensione decorrenza 1° agosto 2024.
- la pensione liquidata con il sistema misto comprende una quota calcolata secondo il sistema retributivo ed una quota calcolata secondo il sistema contributivo;
- vista la data della bonifica (successiva al 31.12.1995), tutti i periodi di maggiorazione amianto si collocano nella quota contributiva;
- l' , nel calcolare l'importo della pensione, ha liquidato la quota contributiva solo CP_1 sulla base della contribuzione effettivamente versata dal lavoratore, ritenendo la
5 maggiorazione applicabile “nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione”.
Va dunque considerato che:
“A norma dell'art. 1 comma 277 L. 208/15 “ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.
L'art. 13 comma 8 L. 257/92 recita: “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per CP_2 il coefficiente di 1,5”.
Il precedente comma 7 riconosce la maggiorazione ai lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all' amianto “ai fini i fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche”.
Il citato art. 1 comma 277 rinvia, poi, ad un successivo decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione del beneficio, “con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti”.
Il Decreto Interministeriale 12 maggio 2016, quindi, all'art. 4 precisa che, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, il periodo di lavoro prestato durante le operazioni di bonifica dall'amianto di cui all'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n.208, indicato nella certificazione tecnica di cui all'art.5, è moltiplicato per il coefficiente stabilito dall'art.13,comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257”.
Il successivo articolo 6 del medesimo decreto precisa che in caso di accoglimento CP_1 della domanda, comunica all'interessato la “prima decorrenza utile del trattamento
6 pensionistico”; l'art. 10, poi, demanda a la “predisposizione di istruzione operative CP_1 volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso al beneficio”.
Non si reca, quindi, in dubbio che il legislatore abbia voluto riconoscere la maggiorazione oggetto di causa anche ai fini della misura del trattamento pensionistico.
Già l'art. 13 L. 257/92, prevedendo la maggiorazione contributiva “ai fini delle prestazioni pensionistiche”, riconosce il beneficio sia ai fini dell'accesso a pensione sia ai fini della misura della prestazione (in tal senso, Cass. 13870/15).
Anche la circolare n. 46 del 14.3.2018, poi, conferma che l'art. 1 comma 277 CP_1 riconosce il beneficio “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”.
Tale circolare, tuttavia, precisa che “ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo. Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all'atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.”
L' , in particolare, non ritiene possibile operare la valorizzazione della CP_1 maggiorazione oggetto di causa “nel sistema di calcolo contributivo, con riferimento al quale è necessario un intervento normativo che preveda un meccanismo di valorizzazione delle maggiorazioni ai fini della misura delle quote calcolate con tale sistema” (come da relazione allegata alla memoria depositata).
Tale tesi non appare condivisibile.
La normativa vigente, infatti, prevede espressamente per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività in operazioni di bonifica da amianto la valorizzazione ex art. 13 comma 8 L. 257/92 del
“periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi”: tale
“periodo”, quindi, “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici” è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
La maggiorazione contributiva ha consentito ai ricorrenti l'accesso a pensione anticipata di vecchiaia, quindi le settimane di lavoro interessate dalla maggiorazione (tutte successive al 31.12.1995) sono state moltiplicate per il coefficiente di legge nei limiti del raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Tale aumento dell'anzianità contributiva, tuttavia, non ha spiegato effetti sulla misura della quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.
7 La quota di pensione relativa al periodo dal 1.1.1996 in poi, infatti, è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione: su tale calcolo non influisce, quindi, l'anzianità contributiva, ma solo l'entità della base imponibile annua.
Il mancato incremento della base imponibile relativa alle settimane interessate dalla maggiorazione ex art. 1 comma 277 L. 208/15 necessarie al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ha determinato la “neutralizzazione” del beneficio ai fini “della misura dei trattamenti pensionistici”, in violazione di quanto previsto dalla stessa legge e (espressamente) dal decreto interministeriale attuativo del
12.5.2016.
La normativa, infatti, non opera alcuna distinzione in ordine al sistema di calcolo applicabile ai fini della quantificazione della prestazione.
Né può affermarsi che alla data di entrata in vigore della L. 208/15 la problematica non fosse prospettabile, posto che era già applicabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva superiore a 18 anni al 31.12.1995 il c.d. sistema misto.
Recentemente, poi, la Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con
l'art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo.
La Corte ha, infatti, ritenuto irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo della prestazione, quando resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita,
Anche nel caso in esame, qualunque sia il sistema (contributivo o retributivo) adottato per determinare una quota del trattamento pensionistico, il beneficio previsto dal legislatore in favore dei lavoratori del settore della produzione del materiale rotabile ferroviario operanti in siti interessati da bonifica di amianto deve essere riconosciuto “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici””.
Del resto, come correttamente argomentato da parte ricorrente, l'opposta interpretazione propugnata da avrebbe l'effetto di limitare il beneficio contributivo ai fini della CP_1
8 misura alla sola quota retributiva, così determinando una irragionevole disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell'art.3 della Costituzione, in base al semplice dato
“cronologico” della collocazione nel tempo del periodo di esposizione.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.
Considerato che il ricorrente ha formulato una richiesta di condanna generica, demandando poi ad in via amministrativa il calcolo della maggiorazione, non è CP_1 necessario ai fini della decisione procedere ad accertamento tecnico contabile.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n. 208/15 e norme collegate per i periodi riconosciuti e, conseguentemente, l' deve essere condannato a riliquidare il CP_1 trattamento pensionistico con corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo.
Si ritiene di procedere alla compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto della novità della questione giuridica trattata, sulla quale non si rinvengono pronunce di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando:
1) dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione in godimento Parte_1 mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.1, comma 277 della Legge n.208/15 e norme collegate per il periodo dal 1° agosto 2005 al 20 settembre 2016;
2) per l'effetto, condanna a riliquidare il trattamento pensionistico con CP_1 corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo come per legge;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Savona, 2.7.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
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