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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/10/2024, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 22.10.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 995/2023 R.G. e vertente
TRA
nato il [...] a [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Giacomo Macrì n. 10, presso lo studio dell'Avv. Natale Venuto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliate CP_ in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 23.09.2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto alla pensione di inabilità civile, nonché per essere riconosciuta persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992; che visitato in data 03.12.2021 era stato ritenuto invalido nella misura del 67%, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992, e che pertanto aveva depositato in data 21.01.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 133/2022 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità in misura pari al 77%, a decorrere dalla domanda amministrativa (23.09.2021), ma non riconosceva l'art. 3, comma 3, legge 104/1992. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della pensione di inabilità civile, nonché dello stato di persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 3, legge
104/1992, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 19.09.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge
118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
La domanda ha anche ad oggetto il riconoscimento dello stato di handicap grave, che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, spetta “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949).
E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna CP_ dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti alla pensione di inabilità formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1
patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di persona invalida nella misura dell'81%, a decorrere dall'11.07.2023, ma non riconosceva l'art. 3, comma 3, legge 104/1992
(cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura dell'81%, a Parte_1 decorrere dall'11.07.202 e non versa nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, legge
104/1992.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso non merita accoglimento.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.
76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 29.03.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - Dichiara che è persona invalida nella misura dell'81%; Parte_1
- Rigetta le ulteriori domande;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ivi compresa la fase relativa all'ATP; CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 22.10.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)