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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/08/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1939 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1939 /2023 R.G. avente per oggetto: regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA BELLAROSA e FORGIONE RINO Parte_1 entrambi del foro di Torino, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DENISA CALLERI del foro di Asti, che lo CP_1 rappresentano e difendono in forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento dell'Avv. , del foro di Torino, quale curatore speciale del minore Parte_2
Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 14 cpc chiedeva emettersi provvedimento volto a regolare Parte_1 le modalità di affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore;
parte resistente si costituiva in giudizio depositando memoria di costituzione e risposta;
sentite le parti, con ordinanza, il nucleo veniva preso in carico dai SS, il minore veniva preso in carico dalla NPI, e la resistente presa in carico da parte del;
Pt_3 veniva, quindi, disposta CTU in merito alle capacità genitoriali delle parti, nonché al fine di acquisire elementi per determinare le migliori condizioni di affidamento e collocazione del minore;
infine veniva nominata al minore una curatrice speciale, attesa l'elevata conflittualità tra le parti.
pagina 1 di 3 All'esito della CTU, il minore veniva affidato ai SS, i quali predisponevano un calendario per la regolamentazione della collocazione del minore presso entrambi i genitori.
Dopo un lungo periodo di monitoraggio e sostegno da parte dei SS, ed all'esito di relazioni di segno positivo da parte degli stessi Servizi affidatari, del , della NPI, e della curatrice speciale, Pt_3 all'udienza del 10.6.25 le parti hanno personalmente dato atto di aver raggiunto un accordo, al quale nulla ha opposto la curatrice speciale del minore, ritenendolo congruo all'interesse del minore, nei seguenti termini:
“Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
Sarà collocato alternativamente presso la casa di entrambi i genitori secondo il seguente calendario
Il lunedi dall'uscita da scuola sino al mercoledi all'entrata a scuola con la madre, il mercoledi dall'uscita da scuola sino al venerdi all'entrata a scuola con il padre, il venerdì dall'uscita da scuola al lunedi mattina all'entrata a scuola alternativamente con ciascun genitore.
Nei periodi di vacanza scolastica il bambino verrà accompagnato a casa dell'altro genitore al mattino tra le ore 8 e le ore 9 salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di due settimane consecutive nel mese di agosto da concordarsi previamente con l'altro genitore entro il 31 di maggio, e in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza. Per il 2025 trascorrerà con il padre la Per_2 prima quindicina del mese di agosto, e con la madre la seconda quindicina. Gli anni successivi si farà
l'inverso salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore potrà trascorrere una ulteriore settimana di vacanza durante l'estate con il minore, non consecutiva al periodo di vacanza di agosto, previa comunicazione all'atro genitore entro il 30 di maggio precedente.
Durante i periodi prolungati di vacanza le parti si accordano nel senso che sentirà l'altro Per_2 genitore tutti i giorni in modalità audio o video.
Durante l'anno ciascun genitore potrà sentire il minore tutti i giorni in orario da concordarsi con l'altro genitore.
Nel periodo delle vacanze natalizie starà con ciascun genitore ad anni alterni, dal 24 dicembre Per_2 alle ore 18 al 31 dicembre alle ore 10 e con l'altro genitore dal 31 dicembre alle ore 10 al 7 gennaio mattina. Per il 2025 starà con la mamma dal 24 al 31 dicembre. Per_2
Le vacanze starà con ciascun genitore ad anni alterni. Per il 2026 passerà le Persona_3 Per_2 vacanze pasquali con la mamma.
Tutte le altre festività scolastiche seguiranno il calendario ordinario in vigore tra i genitori.
Ciascun genitore trascorrerà il compleanno di ad anni alterni con il bambino dall'uscita di Per_2 scuola sino al mattino dopo.
Per il 2026 il bambino trascorrerà con il padre il proprio compleanno.
Ciascun genitore acconsente che il minore possa espatriare con l'altro genitore nel periodo delle vacanze scolastiche previa comunicazione all'altro genitore del periodo e del luogo di espatrio almeno un mese prima.
Entrambi i genitori concordano che prosegua il percorso con i SS di monitoraggio e sostegno sul nucleo, nonché la presa in carico del minore da parte della NPI.
Le parti concordano che il mantenimento di avvenga in forma diretta nei periodi di permanenza Per_2 del minore con ciascun genitore. pagina 2 di 3 Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% come da protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese del giudizio compensate . Spese di CTU al 50 % fra le parti.”
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Rilevato che il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle soprariportate conclusioni, e che il curatore speciale ha aderito a tali conclusioni, ritiene il Collegio che le conclusioni tolte, nei termini di cui sopra, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore, e conformi a quanto delineato nella relazione del CTU (la quale, in caso di relazioni positive dei SS, come nel caso di specie, aveva individuato nel regime di affido condiviso quello maggiormente rispondente all'interesse del minore, all'esito di un periodo di affidamento ai SS); le spese di lite sono integralmente compensate come concordato tra le parti le spese del CTU, come da accordo fra le parti, sono definitivamente poste a carico di ciascuna nella misura del 50 % ciascuna e liquidate come da separato provvedimento.
Le spese del curatore speciale del minore, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono poste a carico dell'Erario e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
DISPONE l'affidamento condiviso del minore , con collocazione alternata Persona_1 presso entrambi i genitori secondo il calendario di cui alle conclusioni concordi sopra riportate
PONE a carico di ciascun genitore il mantenimento in via diretta del figlio minore nei periodi di permanenza presso di sé, e le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il Protocollo in vigore presso il tribunale di Asti
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei SS, con funzioni di sostegno e di monitoraggio, nonché la prosecuzione della presa in carico del minore da parte della NPI, con onere dei suddetti Servizi di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i minorenni ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore
DICHIARA le spese legali integralmente compensate tra le parti.
PONE le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna
PONE a carico dello Stato le spese del curatore speciale del minore, liquidate con separato provvedimento
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti, al procuratore speciale del minore, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali, al Servizio NPI
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
SARA POZZETTI GIUDICE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1939 /2023 R.G. avente per oggetto: regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale
promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA BELLAROSA e FORGIONE RINO Parte_1 entrambi del foro di Torino, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. DENISA CALLERI del foro di Asti, che lo CP_1 rappresentano e difendono in forza di procura in atti
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
e con l'intervento dell'Avv. , del foro di Torino, quale curatore speciale del minore Parte_2
Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis. 14 cpc chiedeva emettersi provvedimento volto a regolare Parte_1 le modalità di affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore;
parte resistente si costituiva in giudizio depositando memoria di costituzione e risposta;
sentite le parti, con ordinanza, il nucleo veniva preso in carico dai SS, il minore veniva preso in carico dalla NPI, e la resistente presa in carico da parte del;
Pt_3 veniva, quindi, disposta CTU in merito alle capacità genitoriali delle parti, nonché al fine di acquisire elementi per determinare le migliori condizioni di affidamento e collocazione del minore;
infine veniva nominata al minore una curatrice speciale, attesa l'elevata conflittualità tra le parti.
pagina 1 di 3 All'esito della CTU, il minore veniva affidato ai SS, i quali predisponevano un calendario per la regolamentazione della collocazione del minore presso entrambi i genitori.
Dopo un lungo periodo di monitoraggio e sostegno da parte dei SS, ed all'esito di relazioni di segno positivo da parte degli stessi Servizi affidatari, del , della NPI, e della curatrice speciale, Pt_3 all'udienza del 10.6.25 le parti hanno personalmente dato atto di aver raggiunto un accordo, al quale nulla ha opposto la curatrice speciale del minore, ritenendolo congruo all'interesse del minore, nei seguenti termini:
“Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2
Sarà collocato alternativamente presso la casa di entrambi i genitori secondo il seguente calendario
Il lunedi dall'uscita da scuola sino al mercoledi all'entrata a scuola con la madre, il mercoledi dall'uscita da scuola sino al venerdi all'entrata a scuola con il padre, il venerdì dall'uscita da scuola al lunedi mattina all'entrata a scuola alternativamente con ciascun genitore.
Nei periodi di vacanza scolastica il bambino verrà accompagnato a casa dell'altro genitore al mattino tra le ore 8 e le ore 9 salvo diverso accordo tra le parti.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con il minore un periodo di due settimane consecutive nel mese di agosto da concordarsi previamente con l'altro genitore entro il 31 di maggio, e in caso di disaccordo varrà la regola dell'alternanza. Per il 2025 trascorrerà con il padre la Per_2 prima quindicina del mese di agosto, e con la madre la seconda quindicina. Gli anni successivi si farà
l'inverso salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore potrà trascorrere una ulteriore settimana di vacanza durante l'estate con il minore, non consecutiva al periodo di vacanza di agosto, previa comunicazione all'atro genitore entro il 30 di maggio precedente.
Durante i periodi prolungati di vacanza le parti si accordano nel senso che sentirà l'altro Per_2 genitore tutti i giorni in modalità audio o video.
Durante l'anno ciascun genitore potrà sentire il minore tutti i giorni in orario da concordarsi con l'altro genitore.
Nel periodo delle vacanze natalizie starà con ciascun genitore ad anni alterni, dal 24 dicembre Per_2 alle ore 18 al 31 dicembre alle ore 10 e con l'altro genitore dal 31 dicembre alle ore 10 al 7 gennaio mattina. Per il 2025 starà con la mamma dal 24 al 31 dicembre. Per_2
Le vacanze starà con ciascun genitore ad anni alterni. Per il 2026 passerà le Persona_3 Per_2 vacanze pasquali con la mamma.
Tutte le altre festività scolastiche seguiranno il calendario ordinario in vigore tra i genitori.
Ciascun genitore trascorrerà il compleanno di ad anni alterni con il bambino dall'uscita di Per_2 scuola sino al mattino dopo.
Per il 2026 il bambino trascorrerà con il padre il proprio compleanno.
Ciascun genitore acconsente che il minore possa espatriare con l'altro genitore nel periodo delle vacanze scolastiche previa comunicazione all'altro genitore del periodo e del luogo di espatrio almeno un mese prima.
Entrambi i genitori concordano che prosegua il percorso con i SS di monitoraggio e sostegno sul nucleo, nonché la presa in carico del minore da parte della NPI.
Le parti concordano che il mantenimento di avvenga in forma diretta nei periodi di permanenza Per_2 del minore con ciascun genitore. pagina 2 di 3 Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% come da protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese del giudizio compensate . Spese di CTU al 50 % fra le parti.”
Visto l'art. 473 bis .22 u.c. c.p.c., la causa, a seguito di discussione orale, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Rilevato che il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle soprariportate conclusioni, e che il curatore speciale ha aderito a tali conclusioni, ritiene il Collegio che le conclusioni tolte, nei termini di cui sopra, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore, e conformi a quanto delineato nella relazione del CTU (la quale, in caso di relazioni positive dei SS, come nel caso di specie, aveva individuato nel regime di affido condiviso quello maggiormente rispondente all'interesse del minore, all'esito di un periodo di affidamento ai SS); le spese di lite sono integralmente compensate come concordato tra le parti le spese del CTU, come da accordo fra le parti, sono definitivamente poste a carico di ciascuna nella misura del 50 % ciascuna e liquidate come da separato provvedimento.
Le spese del curatore speciale del minore, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono poste a carico dell'Erario e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciandosi, respinta ogni diversa domanda, in contraddittorio delle parti,
DISPONE l'affidamento condiviso del minore , con collocazione alternata Persona_1 presso entrambi i genitori secondo il calendario di cui alle conclusioni concordi sopra riportate
PONE a carico di ciascun genitore il mantenimento in via diretta del figlio minore nei periodi di permanenza presso di sé, e le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il Protocollo in vigore presso il tribunale di Asti
DISPONE la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei SS, con funzioni di sostegno e di monitoraggio, nonché la prosecuzione della presa in carico del minore da parte della NPI, con onere dei suddetti Servizi di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i minorenni ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore
DICHIARA le spese legali integralmente compensate tra le parti.
PONE le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna
PONE a carico dello Stato le spese del curatore speciale del minore, liquidate con separato provvedimento
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti, al procuratore speciale del minore, al Pubblico Ministero, ai Servizi Sociali, al Servizio NPI
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 18/06/2025
Il Giudice Est.
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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