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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1968/2024 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano RAMPAZZO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Pietro FERRARIO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 657/2024, pubblicata in data 17 maggio 2024; materia: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Parte appellante rifiuta il contraddittorio su domande, eccezioni, allegazioni nuove e/o intempestive ex adverso, precisa le proprie conclusioni come in atti di primo e secondo grado e si appella alla
pagina 1 di 19 Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita affinché, contrariis reiectis, voglia così provvedere e giudicare chiedendo di:
- riformare la sentenza impugnata - Sent. n° 657/2024 sub R.G. 2158/2021 Cont. Ord. del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sezione Terza Civile - pubblicata in data 17/05/2024 - Rep. 1199/2024 - in ogni suo punto e capo in accoglimento dei prefati motivi d'appello e di quelli rilevabili d'ufficio, statuendo di conseguenza per la revoca della statuizione e il rigetto della domanda attrice;
ovvero, in denegato subordine, in via parziale, per la riduzione della condanna, con le altre statuizioni conseguenti ovvero di legge;
nonché e quindi:
- nel processo e nel merito:
- in via preliminare e pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'eccepito nonché d'ufficio il pregiudicato formale e sostanziale in quanto totalmente o, in denegato subordine, parzialmente inibente in misura accertanda di giustizia l'azione proposta dall'attrice di primo grado, l'inammissibilità e l'improcedibilità ovvero la carenza di condizione ovvero di presupposto dell'azione ovvero di interesse all'azione ovvero comunque accertarne e dichiararne l'improponibilità e l'infondatezza, e comunque l'ultra-petizione e l'extra- petizione eccepite in appello ovvero in quanto rilevabili d'ufficio ed ogni altro motivo d'appello ovvero rilevabile d'ufficio; con ogni più opportuna e conseguente declaratoria e statuizione del caso, ferma e richiamata la formulata riserva di impugnazione quale notificata e depositata in atti di primo grado in data 9/3/2022 e come già ivi riservata avverso il relativo provvedimento a verbale di prima udienza in data 15/12/2021, anche in quanto preliminarmente abnorme, nullo e irrituale;
come tutto si chiede all'occorrenza di accertare e dichiarare;
- nel merito,
- in ogni caso rigettare ogni domanda, deduzione, allegazione, istanza, difesa ed eccezione dell'attrice di primo e in secondo grado e verso chiunque ex adverso;
- in subordine, accertare e dichiarare rispettivamente la decadenza e la prescrizione delle eccezioni e della azione ex adverso e respingere ogni domanda, deduzione, allegazione, istanza, difesa ed eccezione dell'attrice di primo e in secondo grado e verso chiunque ex adverso;
- in denegato subordine, ridurre la condanna di primo grado secondo l'accertamento dei motivi ed istanze proposti e nella misura accertanda di giustizia e statuire di conseguenza;
- in ogni caso con revoca della condanna alla rifusione delle spese di lite ed accessorie anche verso gli ausiliari (come le spese di c.t.u.) e con condanna nei confronti dell'attrice alla rifusione all'appellante delle spese di lite ed accessorie tutte quali anche sostenute verso gli ausiliari (spese di c.t.u., esborsi di iscrizione causa), per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge (spese forfetarie, cpa, iva di legge), esborsi, interessi ed ogni altro onere ed accessorio dovuto;
in denegato subordine in via parziale come sarà accertato di giustizia;
- in via istruttoria:
- (rinnovazione/sostituzione CTU) preliminarmente - in subordine all'instato accoglimento dell'appello rebus sic stantibus come principalmente chiesto - si insiste, come dedotto in atti di primo grado e per i motivi di appello, per la istanza di rinnovazione/sostituzione di c.t.u. già formulata in atti di primo grado con istanza e p.c. in data 24/1/2024 e in questo grado di appello, affinché, risultando disponibile l'oggetto della prova, date le premesse, sia disposta rinnovazione della CTU ispettiva, ove eventualmente ritenuto con sostituzione del Ctu, atta ad accertare e indagare, in loco, lo stato oggetto di cose oggetto d'esame ossia visivamente la reale consistenza o meno di quanto fatto oggetto di mera ipotesi congetturale e contraddittoria e di deduzione avversata e contestata, ribandendo il quesito già formulato.
- (prova orale) Tuzioristicamente e all'occorrenza - per quanto cioè non siano oggetto di contestazione ed anzi essendo pacifiche, ammesse da stessa e presupposte implicitamente ed CP_1 pagina 2 di 19 esplicitamente in atti senza contestazione – sempre salvo e senza inversione dell'onere deduttivo ed istruttorio incombente su parte avversa per quanto spetta, si chiede essere ammessi a prova per testi ed interrogatorio formale di controparti resistenti / l.r. e mediante escussione orale sui seguenti capitoli di prova e qui riportati come in atti di primo grado se&o, da premettersi all'esaminando con “vero che”:
1) in anno 2016 o precedente commissionava la progettazione e la Controparte_1 direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile civile di Gorla Minore sito in Via Adua n.
2, ossia dell'immobile oggetto di causa e che vedo raffigurato nelle immagini che mi vengono rammostrate (v. in testo memoria istruttoria n. 2), al OM. , poi nominato consulente Parte_2 tecnico di parte della stessa parte committente nel giudizio sub RG Controparte_1
3981/2022 Cont. Ord.; 2) successivamente all'incarico di cui al capitolo precedente, eseguiva Controparte_1
o faceva eseguire anche mediante appalto dei lavori ad altre imprese terze, diverse da la Parte_1 ristrutturazione edilizia dell'immobile civile di Gorla Minore sito in Via Adua n. 2, ossia dell'immobile oggetto di causa e che vedo raffigurato nelle stesse immagini che mi vengono rammostrate;
3) in particolare, nel tempo degli interventi e dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui ai capitoli precedenti, Immobiliare eseguiva o faceva eseguire anche mediante appalto dei Controparte_1 lavori ad altre imprese terze, diverse da la soletta del terrazzo e il terrazzo interno Parte_1 dell'edificio e, al suo interno, in zona centrale, il corpo lucernario, la sua struttura di base in muratura con la sua cornice in pietra in cima e, al centro, la superficie in vetro intelaiata, con tutto ciò che lo compone, nonché la guaina bituminosa impermeabilizzante stesa sulla superficie della soletta del terrazzo stesso per la sua estensione, risvoltata sul corpo del lucernario anzidetto e lungo tutte le cornici e i perimetri in rilievo e in aderenza ad essi;
al di sopra, il massetto ossia il cosiddetto sottofondo del terrazzo, sovrastante la guaina bituminosa impermeabilizzante di cui sopra, appoggiato in aderenza ai corpi in rilievo, quindi al corpo del lucernario stesso, alla cornice e ai perimetri in rilievo, fino a poco meno di circa 1,5 cm al di sotto del limite di piano di calpestio ideale;
ciò veniva eseguito da o terze imprese prima che eseguisse il suo Controparte_1 Parte_1 intervento di pavimentazione superficiale, soprastante a quanto eseguito da Controparte_1
e che ho appena descritto;
[...] 4) successivamente ai fatti e le circostanze di cui al capitolo precedente, all'incirca nei mesi di giugno e luglio 2018, eseguiva la pavimentazione superficiale sul terrazzo, sopra a quanto Parte_1 eseguito da di cui al capitolo precedente, ossia eseguiva sul terrazzo e Controparte_1 sul piano del fondo così realizzato e preparato da cioè in appoggio Controparte_1 orizzontale al massetto coprente predisposto da la piastrellatura di Controparte_1 pavimentazione del terrazzo (per circa 1 cm di spessore in appoggio al sottofondo realizzato da
previa rasatura e posa di primer in due mani, stesura di barriera a Controparte_1 vapore in due mani e poi dello strato di materiale “hydro ban” (per uno spessore di circa 2-3 mm) al di sotto delle piastrelle, per uno spessore di circa 1,5 cm complessivi, nonché posa di bandella perimetrale a protezione del massetto, posta ai lati delle cornici perimetrali in pietra e del bordo della canalina di scolo delle acque piovane preesistente, come da immagini che mi si rammostrano;
5) i lavori di cui al precedente cap. 4 eseguiti da sono stati ordinati alla stessa da Parte_1 in persona del legale rappresentante Sig. e dal Direttore Controparte_1 CP_2 dei Lavori dell'impresa committente, OM. , prima della loro esecuzione e previo Parte_2 sopralluogo di essi in cantiere;
i quali erano presenti in cantiere durante l'esecuzione di tali lavori, ne guardavano l'esecuzione, parlando e dicendo al personale ivi operante di di fare ed Parte_1 eseguire i lavori così come descritto nel capitolo precedente.
pagina 3 di 19 6) in particolare, in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 CP_2 e il Direttore dei Lavori dell'impresa committente, OM. , ordinavano e dicevano a Parte_2
e al suo personale operante in cantiere di fare ed eseguire sul terrazzo e sul piano del Parte_1 fondo precedentemente realizzato e preparato da cioè in appoggio Controparte_1 orizzontale al massetto coprente predisposto da la piastrellatura di Controparte_1 pavimentazione del terrazzo (per circa 1 cm di spessore in appoggio al sottofondo realizzato da
, con previa rasatura e posa di primer in due mani, stesura di barriera Controparte_1 a vapore in due mani e poi dello strato di materiale “hydro ban” (per uno spessore di circa 2-3 mm) al di sotto delle piastrelle, per uno spessore di circa 1,5 cm complessivi, nonché la posa di bandella perimetrale a protezione del massetto, posta ai lati delle cornici perimetrali in pietra e del bordo della canalina di scolo delle acque piovane preesistente.
- (Testi): si indicano a testi che si chiede escutere sul capitolato i Sigg.ri: OM. di Testimone_1
Dairago; nato a [...] il [...]; di Gallarate;
Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, nato a [...] il [...].
[...]
- (Ordine di esibizione - Richiesta di informazioni) Per quanto sia pacifico e non contestato nonché documentale, anche ai fini di dimostrazione della circostanza della committenza progettuale, direzionale ed esecutiva in capo a terzi, sempre senza inversione dell'onere deduttivo ed istruttorio incombente su controparte, all'occorrenza si chiede anche ordinarsi la produzione ovvero l'esibizione ovvero chiedersi informativa al Comune di Gorla Minore – Sportello Edilizia, quale luogo di competenza amministrativa per l'esecuzione del cantiere e della relativa concessione edilizia, presso la sede municipale, degli atti, dei progetti, dei documenti, degli atti di nomina e delle relazioni tecniche del fascicolo – pratica edilizia relativa alla ristrutturazione in oggetto, normalmente ascrivibili ex
T.U.E. a Controparte_1
- (prova contraria) In denegato e non creduto caso di ammissione di prova alcuna ex adverso, nonché senza inversione dell'onere deduttivo ed istruttorio ex adverso, e comunque a prova contraria, diretta e indiretta, delle/sulle domande, istanze e allegazioni istruttorie ex adverso,
- si ripropongono le precedenti allegazioni e istanze istruttorie, da intendersi trascritte,
- si chiede essere ammessi all'escussione dei capitoli di prova e dei testi di cui sopra, all'effetto da intendersi quivi richiamati e riportati anche a prova contraria,
- nonché all'escussione degli stessi testi ivi indicati da parte convenuta sui capitoli di prova ex adverso eventualmente ammessi.”
Per IMMOBILIARE IL PRIMAVERA S.R.L.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano NEL MERITO: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare il gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 657/2024 del Tribunale di Busto Arsizio in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della predetta sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del presente grado oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate e precisamente si chiede ammettersi prova per interpello del legale rappresentante di e del geom. e per testi sulla seguente circostanza: Parte_1 Pt_2 1. vero che l'area oggetto degli interventi di impermeabilizzazione eseguiti da è quella che si Pt_1 rammostra contornata in colore rosso (doc. n. 9); pagina 4 di 19
2. vero che la situazione del fabbricato alla data del 15.12.2022 è quella rappresentata dalle fotografie che vengono rammostrate.
Si indica a teste la sig.ra , residente in [...].” Testimone_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 657/2024 pubblicata in data 17 maggio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Controparte_1 Pt_1
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvedeva:
[...]
1) accerta la responsabilità ex art. 1669 c.c. di per i vizi indicati in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
19.750,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi meglio indicati in parte motiva;
2) rigetta le domande svolte dalla convenuta nei confronti di Parte_2
3) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice i residui 2/3, che si liquidano in € 176,00 per esborsi ed € 3.385,00 per compensi, oltre spese al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere al terzo chiamato i residui 2/3, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € 3.385,00 Parte_2
per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere alla terza chiamata i residui 2/3, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € Controparte_3
3.385,00 per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio l'impresa Controparte_1 Pt_1
appaltatrice dei lavori di pavimentazione e impermeabilizzazione dei balconi e terrazzi di un immobile di proprietà dell'attrice sito in Gorla Minore, per sentirla condannare all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere appaltate, ovvero al risarcimento dei danni per equivalente ex art 2058 c.c. nella misura di € 25.043,80, o nella diversa somma da accertare in corso di causa. In subordine l'attrice chiedeva che fosse determinato il minor valore dell'opera appaltata, ex art 1668 c.c., in conseguenza dei vizi lamentati ed accertati, e per l'effetto che fosse disposta la restituzione di quanto percepito dall'appaltatore a fronte delle lavorazioni non eseguite pagina 5 di 19 correttamente, anche mediante eventuale compensazione con crediti ancora vantati dalla convenuta, oltre alla condanna al risarcimento del maggior danno per le opere ulteriori da eseguirsi (quali la demolizione dell'opera esistente, la rimozione e lo smaltimento delle macerie, e tutto quanto fosse annesso e connesso con tali fasi, ivi compresi gli oneri professionali) e al pagamento di un ristoro, non inferiore ad euro 1000/anno per appartamento interessato da infiltrazioni e/o lavori, per il disagio patito dalla in via diretta e indiretta in seguito al verificarsi delle lamentate infiltrazioni. CP_1
L'attrice deduceva al riguardo che: tra il 2016 e il 2018 l'immobile sito in Gorla Minore era stato interessato da interventi di ristrutturazione, la cui progettazione e direzione lavori era stata affidata al geom. la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dei balconi e dei terrazzi era stata Parte_2
affidata a che aveva ultimato tali interventi nel giugno del 2017 rilasciando dichiarazione di Pt_1
corretta posa e dichiarazione di garanzia decennale;
alcuni lavori eseguiti da si erano rivelati Pt_1
difettosi, pertanto nei primi mesi del 2018 veniva rifatta parte della pavimentazione del terrazzo a ridosso del lucernario e, in esito a un sopralluogo, venivano concordati ulteriori lavori di rifacimento;
nell'ottobre del 2018 veniva eseguito un ulteriore sopralluogo e in tale occasione le parti raggiungevano un'intesa in forza della quale l' avrebbe provveduto a saldare le fatture CP_1 emesse da in relazione ai lavori appaltati e quest'ultima avrebbe eseguito alcuni interventi di Pt_1
ripristino; gli ulteriori lavori eseguiti da non risolvevano i problemi di infiltrazione, sicché Pt_1
l' nel dicembre del 2018 denunciava la persistenza delle perdite (in prossimità del vetro CP_1 calpestabile e del “frontalino”), cui faceva seguito l'esecuzione di alcuni limitati interventi i quali, tuttavia, non risolvevano le problematiche già denunciate all'appaltatore; nonostante la mancata eliminazione delle infiltrazioni denunciate dall'Immobiliare, agiva in via monitoria per il Pt_1 pagamento del saldo dei lavori eseguiti per conto dell'attrice; il decreto ingiuntivo emesso in favore di dal Tribunale di Busto Arsizio veniva opposto dall' nel corso del giudizio di Pt_1 CP_1
opposizione (R.G 3981/2019) veniva stata espletata una CTU che evidenziava la presenza di ulteriori infiltrazioni all'interno degli appartamenti posti al piano primo, sicché l' denunciava a CP_1
gli ulteriori vizi con e-mail del 27 aprile 2020; tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 si Pt_1
verificavano numerose infiltrazioni, diverse da quelle oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che inducevano l' a far redigere una relazione da un proprio tecnico per CP_1
verificarne la causa;
la relazione redatta dallo in data 6.03.2021 Controparte_4 evidenziava numerose carenze nell'esecuzione delle opere di pavimentazione e di impermeabilizzazione che venivano prontamente denunciate a con comunicazione in data Pt_1
pagina 6 di 19 15.3.2021, cui faceva seguito la proposizione dell'azione giudiziale ex artt. 1667 e 1669 c.c. per la condanna dell'appaltatore alla eliminazione dei vizi o, in alternativa, a corrispondere il risarcimento per equivalente ex art. 2058 c.c. e, in subordine, per la determinazione del minor valore dell'opera appaltata ai sensi dell'art. 1668 c.c..
Si costituiva in giudizio la quale: a) in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità o Pt_1 improcedibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, data la pendenza dinanzi al medesimo Tribunale del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 3981/2019) avente ad oggetto la medesima prestazione contrattuale e la medesima transazione stipulata tra le parti nel 2018;
b) nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree ed eccepiva altresì la decadenza e prescrizione della azione esercitata dall' Con il medesimo atto la convenuta chiedeva CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori, geom. Parte_2
ritenuto esclusivamente o, comunque, solidalmente responsabile per gli eventuali danni risentiti dall'Immobiliare.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa del geom. che, nel costituirsi in giudizio, Parte_2
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Controparte_3
[...]
Veniva, quindi, autorizzata la chiamata in garanzia di , che si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una CTU per verificare la causa delle nuove infiltrazioni, il giudice rimetteva la causa in decisione e con la sentenza qui appellata accoglieva la domanda attorea con le seguenti motivazioni:
• l'eccezione preliminare, sul divieto del ne bis in idem, sollevata da era infondata poiché Pt_1
il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio
(R.G. 3981/2019) aveva avuto ad oggetto vizi diversi da quelli lamentati dall' nel CP_1
giudizio pendente dinanzi a sé;
• del pari infondate risultavano essere le eccezioni di decadenza e prescrizione della azione attorea, peraltro formulate in modo del tutto generico, poiché i vizi denunciati (i.e. infiltrazioni d'acqua) ricadevano nelle previsioni dell'art. 1669 c.c. e nel caso di specie era stato rispettato sia il termine annuale ivi previsto per la denuncia dei vizi (decorrente dalla piena conoscenza della gravità dei vizi costruttivi, ossia dalla redazione della consulenza tecnica del 6.03.2021), sia il termine annuale per l'esercizio della azione di cui all'art. 1669 c.c., posto che il giudizio di merito era stato incardinato in data 26.04.2021;
pagina 7 di 19 • nel merito la domanda era fondata poiché il CTU aveva accertato che le infiltrazioni denunciate dall' dipendevano esclusivamente dalla non corretta posa della membrana CP_1
impermeabilizzante e dei giunti di dilatazione delle piastrelle da parte di che, pertanto, Pt_1
era tenuta a sostenere i costi per il rifacimento completo della impermeabilizzazione del terrazzo sito al primo piano dell'immobile appartenente all'attrice, stimati dal CTU nell'importo di € 19.750,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma per i seguenti motivi. Pt_1
I. La sentenza sarebbe erronea laddove ha accolto la domanda attorea ex art. 1669 c.c. poiché la domanda era inammissibile in quanto “formulata alternativamente tra facere e risarcire, alternativa non demandabile al Giudice”. Inoltre, la domanda risarcitoria ex art. 2058 c.c. sarebbe “incompatibile con la materia”, sicché la sentenza sarebbe viziata per extra-petita e, in subordine, sarebbe comunque da riformare poiché il giudice non si è pronunciato sulla domanda attorea di accertamento del minor valore dell'opera ex art. 1668 c.c.
II. La sentenza avrebbe violato il principio del ne bis in idem poiché le statuizioni ivi contenute riguardano il terrazzo posto al primo piano dello stabile appartenente all' comprendente CP_1 anche l'area rispetto alla quale il Tribunale di Busto Arsizio si è già pronunciato con la sentenza n.
1080/2022, passata in giudicato, che ha escluso la responsabilità di per le infiltrazioni ivi Pt_1
denunciate. Ad avviso dell'appellante il giudizio (R.G. 3918/2019) conclusosi con la precitata sentenza ed il presente contenzioso avrebbero ad oggetto la medesima opera eseguita da (pavimentazione Pt_1
del terrazzo), il medesimo vizio (infiltrazioni tra le parti a contatto) attribuito alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appellante, e la medesima richiesta risarcitoria. Pertanto, il giudicato formatosi sul primo giudizio estenderebbe i sui effetti anche alla presente controversia, comprendendo il dedotto e il deducibile, sicché il Tribunale di Busto Arsizio non avrebbe dovuto pronunciarsi una seconda volta sulla medesima vicenda. In subordine l'appellante eccepisce il vizio di ultra petizione poiché il giudice si sarebbe pronunciato anche su quanto già oggetto del giudizio R.G. 3981/2019 sebbene l'Immobiliare nell'atto di citazione avesse espressamente escluso dall'ambito della sua domanda tutto quanto già oggetto del precitato giudizio vertente sulla “lastra in pietra e suo immediato contorno perimetrale”.
III. La sentenza sarebbe erronea laddove ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione delle azioni intraprese dalla immobiliare poiché nel giudizio di primo grado non sarebbe mai stata dichiarata pagina 8 di 19 la data di insorgenza degli ulteriori fenomeni infiltrativi, né sarebbe stata fornita alcuna prova in merito al momento in cui gli stessi si sarebbero verificati.
IV. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui, aderendo alle risultanze della CTU, ha attribuito la causa delle infiltrazioni alla non perfetta adesione della guaina hydro-ban sullo spessore delle soglie perimetrali in pietra, dovuta alla mancata eliminazione della sottostante catramina, poiché le conclusioni rassegnate dal CTU non si sarebbero basate su di una effettiva verifica in loco, bensì su una supposizione desunta da una fotografia dello stato dei luoghi (riportata a pag. 21 della CTU) anteriore alla esecuzione dei lavori effettuati da e, per giunta, relativa alla porzione di terrazzo interessata Pt_1
dal lucernario, che non ha causato infiltrazioni, come accertato dalla sentenza n. 1080/2022. Pertanto, la causa delle infiltrazioni sarebbe indimostrata e comunque non deriverebbe dall'opera di Pt_1 bensì, con ogni probabilità, “dal sistema complesso, composito ed eterogeneo, di composizione della soletta sottostante, misto cementizio - metallico esposto, comportante rilevanti oscillazioni ed escursioni”. Inoltre, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui sostiene che l'appaltatore non ha provato l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto poiché,
a suo giudizio, sul prestatore grava la prova dell'esecuzione dell'opera, mentre ricade sull'attore committente l'onere di provare l'esistenza del vizio causale. E ciò anche in considerazione della regola della c.d. “vicinanza della prova” all'attore e del fatto che nel caso in esame l'opera è stata accettata dall' che, tanto in occasione del sopralluogo del 20/07/2018, quanto in sede di accordo CP_1 dell'ottobre 2018, ha attestato la corretta esecuzione dei lavori da parte dei In subordine, Pt_1
l'appellante insiste per la rinnovazione della CTU.
Si è costituita in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito la mancata notifica CP_1 dell'appello ai terzi chiamati nel giudizio di primo grado (geom. e , Pt_2 Controparte_3 chiedendo che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, e, nel merito, ha dedotto l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dall'appellante quanto alle domande alternative proposte dall' in primo grado, poiché tardiva e, comunque, l'infondatezza del gravame. CP_1
Considerato che nelle cause scindibili, quale quella di specie, la mancata notifica dell'appello a tutte le parti in causa determina ai sensi dell'art. 332 c.p.c. la necessità di integrare il contraddittorio e, in mancanza, di disporre la sospensione del giudizio in attesa della scadenza dei termini accordati alle parti non notificate per impugnare la sentenza di primo grado, all'udienza del 19/12/2024 la
Consigliera istruttrice ha dato atto dell'intervenuta decorrenza dei termini per la proposizione pagina 9 di 19 dell'appello da parte del geom. e di e, conseguentemente, ha dichiarato Pt_2 Controparte_3
l'intervenuta insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi del citato art. 332
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 03/04/2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c..
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato.
4.1 Quanto al primo motivo, la Corte osserva anzi tutto che la proposizione della domanda di risarcimento del danno in forma specifica in via alternativa rispetto al risarcimento per equivalente non
è preclusa dal nostro ordinamento.
L'art. 2058 c.c. si limita ad affermare che il danneggiato può sempre chiedere il risarcimento in forma specifica (forma risarcitoria preferibile nell'interesse del danneggiato perché idonea a riparare integralmente la sua sfera giuridica lesa) qualora sia in tutto o in parte possibile e che peraltro il giudice, qualora la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (e quindi in un'ottica solidaristica volta a temperare il diritto del danneggiato ad ottenere un pieno ristoro), può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente. Da ciò consegue che il danneggiato può sempre chiedere che il giudice disponga, in via tra loro alternativa, una delle due forme ristoratrici;
ciò che gli è invece precluso, pena l'ottenimento di un'ingiustificabile locupletazione, è la proposizione congiunta, sommata, delle due domande, ovvero pretendere di ottenere sia il risarcimento in forma specifica (nel caso di specie l'esecuzione, da parte dell'appaltatore, di tutte le opere necessarie ad eliminare i vizi), sia il risarcimento per equivalente (nel caso di specie il denaro necessario a far eseguire da terzi le opere necessarie ad eliminare i vizi).
Né risulta fondata la -per vero criptica- affermazione secondo cui l'azione risarcitoria ex art. 2058 c.c. sarebbe “incompatibile con la materia”.
Proprio con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. la Cassazione ha invero già chiarito da tempo che tale articolo “riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità stessa alla particolare tutela della reintegra per equivalente - si ricollega al principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. civ., prevede l'alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario e non esclude, quindi, l'ammissibilità
pagina 10 di 19 della domanda di condanna dell'appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione (Cass.
29/11/1996, n. 10624). Quanto il nostro sistema vieta è infatti una doppia condanna sullo stesso titolo
a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato […] Per l'indicata modalità in caso di responsabilità aquiliana, qual è quella fatta valere per la rovina di edificio ex art. 1669 cod. civ., il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta e coordinata, optando la parte per l'una o l'altra forma di risarcimento e negli stessi termini il giudice del merito può pronunciare condanna” (Cass. ord. n. 24052/2021).
Va da sé che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, l'azione esercitata dall' ai CP_1 sensi dell'art. 1669 c.c. è del tutto “compatibile” con la domanda risarcitoria ex art. 2058 c.c., sicché non sussiste alcun vizio di extra petizione, e l'appellata ben poteva, come ha fatto, chiedere il risarcimento in forma specifica in alternativa a quello per equivalente.
Infine, si evidenzia che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria svolta dall' in via CP_1
principale, sicché non era in alcun modo tenuto a pronunciarsi sulla domanda, svolta solo in via subordinata dall'attrice, di riduzione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle opere appaltate a Pt_1
ex art. 1668 c.c..
Si respinge, pertanto, il primo motivo di appello.
4.2 Del pari infondato risulta essere il secondo motivo.
Come ampiamente e correttamente evidenziato dal primo giudice, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e il presente contenzioso hanno ad oggetto vizi del tutto diversi.
Infatti, il primo contenzioso ha riguardato esclusivamente le infiltrazioni localizzate a ridosso del lato del lucernario in vetro ubicato sul terrazzo al primo piano, come risulta pacificamente:
a) dalla denuncia inoltrata a con PEC del 27 marzo 2019 (doc. 12 , con cui Pt_1 CP_1
l'appellata lamentava l'insorgenza di nuove infiltrazioni “a ridosso della lastra in vetro orizzontale esistente, a seguito dei fenomeni piovani del 16 e 17 marzo 2019”;
b) dalla perizia redatta dal geom. in data 03/07/2019, depositata nel giudizio di Persona_1 opposizione al decreto ingiuntivo, che fa riferimento alle infiltrazioni “nella zona antistante
l'appartamento 4 e più precisamente a ridosso della lastra in vetro orizzontale esistente (nel suo lato più corto)” e riporta le fotografie che ritraggono, per l'appunto, le infiltrazioni riscontrate nella parte sottostante il lato ovest del lucernario (doc. 13 Immobiliare);
c) dal verbale del 23/12/2021 relativo alle operazioni peritali svolte nel corso della CTU disposta nel pagina 11 di 19 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dove si dà atto che scopo dell'incontro era quello di
“verificare e documentare fotograficamente se attraverso le prove di allagamento messe in atto il
21/12 u.s. e protrattesi sino ad oggi si siano manifestate infiltrazioni d'acqua attraverso il giunto di accostamento esistente tra la pavimentazione ceramica eseguita da e il contorno in pietra di Parte_1
serizzo precedentemente posto in opera da a contorno/cornice del lucernario Controparte_5
esistente sul terrazzo/lastrico di primo piano. Ciò circostanziatamente al settore di solaio/lucernario identificato nella perizia del OM. di cui al sub doc. 10 attoreo” (doc. 27 ; Per_2 CP_1
d) dalla CTU depositata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che ha “escluso che le lamentate percolazioni (corrispondenti alla porzione di solaio coincidente con il lato corto del lucernario antistante l'appartamento n°4, come da identificazione perizia del OM. – Persona_1
sub. Doc. 10 fascicolo attoreo) derivano da infiltrazioni d'acqua attraversanti il giunto di accostamento tra il pavimento ceramico del terrazzo e il contorno in pietra di serizzo del lucernario”
(doc. E 10 ; Pt_1
e) dalla sentenza n. 1080/2022 dove si afferma che: “all'esito delle suddette prove di bagnatura, il
Consulente nominato dal Tribunale ha escluso l'esistenza, allo stato, di infiltrazioni di acqua in corrispondenza del giunto tra la pavimentazione in ceramica posata da e il preesistente Parte_1
contorno perimetrale in pietra di serizzo del lucernario, così come indicate nella relazione tecnica di parte attrice a firma del OM. (doc. 10 attoreo), precisando che i rilievi eseguiti Persona_1
evidenziano segni di precedenti percolazioni attualmente non più sussistenti, atteso che le superfici laterali dell'asola del lucernario risultano ora asciutte”. Peraltro, a fronte delle contestazioni del CTP dell' che aveva chiesto di non limitare l'area di verifica al solo lato ovest del lucernario, il CP_1
Tribunale ha escluso di poter estendere l'indagine all'intero perimetro del lucernario poiché «come correttamente rilevato dal Ctu, “le operazioni svolte non hanno indagato il perimetro del lucernario vero e proprio (giunto di accostamento tra vetro del lucernario e la cornice perimetrale in pietra di serizzo posti in opera da bensì, come espressamente richiesto dal Controparte_1
quesito, hanno indagato la tenuta del giunto di accostamento tra la pavimentazione ceramica posta in opera da e la cornice perimetrale in pietra di serizzo posta in opera da Parte_1 [...]
Ciò allo scopo di verificare se, effettivamente, si manifestassero le percolazioni Controparte_1
lamentate da parte attrice;
descritte e circostanziatamente identificate nella perizia del OM. di cui al sub. Doc. 10 fascicolo attoreo: localizzate/visibili sul frontale di solaio Persona_1 corrispondente alla “… zona antistante l'appartamento 4 e più precisamente a ridosso della lastra in
pagina 12 di 19 vetro orizzontale esistente (nel suo lato più corto)”» (doc. E 11 . Pt_1
Quindi, il primo giudizio ha avuto ad oggetto unicamente le infiltrazioni riscontrate a ridosso del lato ovest del lucernario indicate nella perizia del geom. in data 03/07/2019 depositata in Persona_1 quel contenzioso e l'indagine del CTU si è concentrata unicamente sul lucernario e il suo immediato contorno.
La presente vertenza riguarda, invece, le ulteriori infiltrazioni (verificatesi dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo) riscontrate: nell'appartamento n. 4 sito al primo piano, tra due travi in ferro del solaio, in corrispondenza di una trave in ferro del solaio non in prossimità del vetro, in un appartamento al secondo piano, nonché l'ammaloramento dei frontalini in corrispondenza del grigliato al piano primo e dei frontalini e gocciolatoi del terrazzo al piano primo, le efflorescenze saline sull'estradosso della soletta del terrazzo al piano primo, le tracce di umidità sulla muratura e le formazioni calcaree sulla pavimentazione al piano terra, come dettagliato nella denuncia del
27/04/2020 (doc. 14 e nella relazione di allegata alla successiva CP_1 CP_4
denuncia del 15/03/2021 (doc. 15 . CP_1
Ne consegue che il giudicato formatosi nel giudizio R.G. 3981/2019 non esplica alcun effetto nel presente contenzioso atteso che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione solo qualora verta sul medesimo oggetto e tra le stesse parti (cfr. Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U.
8527/2007) ma nel caso che ci occupa non sussiste alcuna identità di oggetto tra i due contenziosi.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussiste nemmeno il vizio di ultra petizione, perché l'accertamento sfociato nella pronuncia della sentenza qui gravata non ha riguardato le infiltrazioni a ridosso del lucernario sito sul terrazzo al primo piano, bensì quelle derivanti dalle soglie perimetrali del medesimo terrazzo e dai terrazzi del secondo piano. Tanto risulta chiaramente dal paragrafo 3. della sentenza in esame dove si afferma quanto segue: «Volendo qui riassumere l'esito delle operazioni peritali, si rileva che le prove di bagnatura eseguite dal c.t.u. sui terrazzi del piano secondo (appartamento n. 7) non hanno evidenziato infiltrazioni negli appartamenti sottostanti (nn. 2 e
4); diversamente, le prove di bagnatura in prossimità della soglia perimetrale del terrazzo al piano primo, hanno rilevato un effettivo aumento del costante gocciolamento del sottostante plafone e del frontale, nonché della imbibizione dello spazio compreso tra le piastrelle e l'impermeabilizzazione. Ed invero, sul terrazzo del primo piano, facendo scorrere l'acqua in prossimità delle soglie perimetrali in granito, ove risultavano evidenti fessure di distacco tra la soglia e piastrelle, è stato riscontrato un effettivo aumento del costante gocciolamento sottostante;
il c.t.u. ha potuto altresì osservare che le
pagina 13 di 19 infiltrazioni a plafone del terrazzo al primo piano “sono attive e presentano numerose stalattiti. Il gocciolamento si ripercuote sulla pavimentazione del cortile ove si formano delle concrezioni di calcare” (cfr. relazione tecnica depositata in data 23.10.2023)».
Se poi con il vizio in esame si intende contestare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno in misura equivalente ai costi necessari per il rifacimento Pt_1 dell'intero terrazzo, allora il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, atteso che l'appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito al capo di sentenza in cui si afferma la necessità di un intervento integrale: “ il c.t.u. ha chiarito che, in considerazione dell'estensione del solaio e della diffusa presenza del quadro infiltrativo, dovendosi intervenire sia sulle soglie perimetrali che sui giunti di dilatazione, è necessario effettuare un intervento di ripristino completo, consistente nel completo rifacimento dello strato impermeabile con la rimozione della pavimentazione e delle soglie, non potendo ritenersi risolutivi eventuali interventi puntuali, in quanto le infiltrazioni a plafone interessano anche zone distanti dal perimetro”.
Si respinge, pertanto, anche il motivo in esame.
4.3 Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo.
Come evidenziato nel precedente paragrafo, il presente giudizio concerne i fenomeni infiltrativi denunciati dall'Immobiliare con le PEC del 27/04/2020 e del 15/03/2021.
Nell'atto di citazione l'attrice ha dichiarato che le infiltrazioni di cui alla PEC del 27/04/2020 erano emerse nel corso della prima CTU espletata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Difatti, nella citata PEC, non contestata dall'appellante, si legge quanto segue: “Buongiorno, come già
a Vs. conoscenza in data 05/03/2020, terminato il sopralluogo del CTU con il Vs. Tecnico OM. con il OM. ed il Sig. si è riscontrato che nell'appartamento n. 4 al primo Tes_1 Pt_2 CP_2
piano si sono verificate infiltrazioni piovane provenienti dal balcone angolo sud-ovest Via V. Veneto del sovrastante appartamento n. 8 posto al piano secondo, pertanto si chiede di provvedere al ripristino dei danni sia per quanto riguarda le infiltrazioni nella camera che per quanto riguarda la riparazione sul balcone” (doc. 14 . CP_1
Quindi, le percolazioni riscontrate in data 05/03/2020 nell'appartamento n. 4 sono state denunciate tempestivamente in data 27/04/2020.
Dalla documentazione agli atti risulta, altresì, che alla data del 05/03/2020 le infiltrazioni registrate nel corso dei sopralluoghi congiunti eseguiti in loco dalle parti (e/o dai rispettivi consulenti) riguardavano soltanto la zona a ridosso del lucernario del terrazzo al primo piano, oggetto del giudizio R.G.
pagina 14 di 19 3981/2019, e l'appartamento n. 4 ubicato al primo piano oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che gli ulteriori fenomeni infiltrativi (riguardanti principalmente aree esterne dell'immobile e, quindi, facilmente verificabili ad occhio nudo), denunciati dall' con PEC CP_1
del 15 marzo 2021 (docc. 15, 25 e 26 e del pari oggetto del presente contenzioso, non CP_1
possono che essersi verificati in epoca successiva alla denuncia del 27/04/2020, come dedotto dall' nell'atto di citazione e non contestato, se non in via del tutto generica, da CP_1 Pt_1
Pertanto, anche la denuncia di tali vizi è tempestiva in quanto intervenuta in data 15/03/2021, ovvero entro l'anno dalla relativa scoperta e, comunque, entro l'anno dalla piena conoscenza delle cause del fenomeno infiltrativo, che nel caso in esame risale alla perizia di del 06/03/2021 (doc. CP_4
15 cit.), dato che per pacifica giurisprudenza “in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera, il termine per la denunzia ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo” (cfr. Cass. ord. n. 24052/2021).
Ciò detto, va poi rilevato che il presente giudizio è stato incardinato dall'appellata in data 26/04/2021, ovvero entro l'anno dalla denuncia dei vizi.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. è infondata, posto che la denuncia dei vizi è stata effettuata entro l'anno dalla loro scoperta e l'azione è stata esercitata entro l'anno dalla denuncia.
4.4 Non miglior sorte merita l'ultimo motivo di appello.
Nel corso delle operazioni peritali condotte dal CTU, ing. in contraddittorio con i Persona_3
CTP delle parti, è stata accertata la presenza delle infiltrazioni lamentate dall' e la loro CP_1
provenienza dal terrazzo ubicato al primo piano.
In particolare, all'esito delle prove di bagnatura del terrazzo si è appurato che le infiltrazioni si verificano in primis lungo i bordi del terrazzo tra le soglie perimetrali di granito e le piastrelle posate da dove “sono evidenti i distacchi dello stucco fugante tra le soglie e le piastrelle” con la Pt_1 conseguenza che “l'acqua che si insinua nel giunto sotto-piastrella oltre a percolare al di sotto e sul frontale del balcone, ristagna sotto le piastrelle”.
Nel corso dei sopralluoghi è stato altresì accertato che: in alcuni punti le soglie perimetrali risultano pagina 15 di 19 staccate dal sottofondo;
alcune zone di piastrelle - in prossimità delle soglie staccate - non sono perfettamente aderenti al sottofondo e consentono all'acqua piovana di insinuarsi al di sotto;
in un locale al piano terra (ripostiglio di proprietà del sig. è presente una infiltrazione attiva a CP_2
plafone in corrispondenza di un giunto di dilatazione della pavimentazione del terrazzo.
Quanto alla causa delle infiltrazioni, il CTU ne ha imputato l'insorgenza alla mancata tenuta della impermeabilizzazione lungo i bordi perimetrali del terrazzo e alla non corretta posa dei giunti di dilatazione della pavimentazione realizzata dal medesimo appaltatore.
Sotto il primo profilo il CTU ha precisato che la difettosa impermeabilizzazione è dipesa dalla non perfetta adesione della guaina (postata da sullo spessore delle soglie in pietra, che CP_6 Pt_1
erano in parte coperte dalla catramina (stesa in fase di realizzazione del solaio del terrazzo da altra impresa) che avrebbe dovuto essere rimossa da considerato che la guaina non ha Pt_1 CP_6
aderenza sulla catramina e che la tenuta del sistema di impermeabilizzazione dipendeva dalla tenuta del risvoltino verticale di 1,0-1,5 cm circa di altezza sullo spessore “pulito” delle soglie perimetrali in pietra.
Tale conclusione è stata rassegnata sulla base di una fotografia del terrazzo, allegata alla relazione tecnica prodotta dall' (doc. 13 ) e scattata prima dell'intervento di CP_1 CP_1
impermeabilizzazione eseguito da dalla quale si evince chiaramente che la catramina è stata Pt_1
posata anche sul bordo delle superfici in pietra.
Di ciò si duole l'appellante, che contesta l'ipotesi del CTU sul presupposto che sarebbe stata desunta da una semplice fotografia che, peraltro, non sarebbe relativa alla zona in cui sono state riscontrate le infiltrazioni.
Sta di fatto che:
• la posa della catramina lungo il bordo di tutte le soglie in pietra è stata accertata in contraddittorio tra le parti, tanto vero che lo stesso CT di ha affermato nella propria Pt_1 relazione che dopo la realizzazione del solaio del terrazzo “il committente ha posto in opera le copertine in marmo posate a malta, come si può notare dalla documentazione fotografica a pagina 21 della bozza, e ha provveduto alla stesura di materiale impermeabile in forma liquida, con risvolto della catramina per circa metà dello spessore della soglia ovvero per 1,5 cm” (cfr. relazione geom. del 22/09/2023, pag. 3) e che l'appellante ha Testimone_1
formulato un apposito capitolo di prova (n. 3) vertente proprio sui lavori fatti eseguire dall' prima dell'intervento di comprendenti anche “la guaina bituminosa CP_1 Pt_1
pagina 16 di 19 impermeabilizzante stesa sulla superficie della soletta del terrazzo stesso per la sua estensione, risvoltata sul corpo del lucernario anzidetto e lungo tutte le cornici e i perimetri in rilievo e in aderenza ad essi”;
• il fatto che la fotografia riportata nel testo della relazione peritale ritragga la porzione di terrazzo interessata dal lucernario e che in tale zona non siano state riscontrate infiltrazioni non
è di per sé idoneo ad inficiare le considerazioni svolte dal CTU, ove si consideri che la guaina ben può essere stata posata correttamente lungo il perimetro del lucernario, che CP_6
oltretutto è stato ripristinato da nel 2018 a seguito delle infiltrazioni verificatesi in tale Pt_1
area, e non in altre zone.
Ciò detto, va poi sottolineato che la CTU ha accertato incontestabilmente la presenza delle infiltrazioni lamentate dall' e la loro imputabilità alla rottura della guaina impermeabile in CP_1
corrispondenza delle soglie perimetrali in pietra e dei giunti di dilatazione delle piastrelle posate da
Il che attesta inequivocabilmente che l'intervento eseguito dall'appaltatore non si è rivelato Pt_1
idoneo a garantire la tenuta della impermeabilizzazione del terrazzo e ciò rende superfluo l'espletamento di una rinnovazione della CTU, che non potrebbe condurre a risultati diversi da quelli già accertati.
D'altra parte l'appaltatore, sul quale grava l'onere di provare di aver eseguito i lavori appaltati a regola d'arte, non ha dimostrato alcunché, essendosi limitato ad affermare di aver eseguito i lavori sotto la supervisione del Direttore Lavori nominato dall' e di aver eseguito il progetto CP_1 commissionatogli, ma ciò non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità per l'imperfetta esecuzione dell'opera ove si consideri che nel contratto di appalto non solo l'esecuzione dei lavori deve avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di attività inerisce, ma anche l'impostazione dell'opera stessa, nella sua progettazione e nelle sue direttive generali, deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da non renderla superflua. L'appaltatore, quindi, fuori dal caso eccezionale in cui agisca come “nudus minister” del committente, non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva di costui, col rischio di rendere tutta l'opera non solo inutile ma anche dannosa, ma ha il dovere di prospettargli le eventuali obiezioni tecniche che in ipotesi si frappongano alla esecuzione di un dato lavoro (Cass. n. 6171/93)
Ancora, per pacifica giurisprudenza “l'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al
pagina 17 di 19 committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri (il che nella specie non si è verificato) di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo (sentenza 2/8/2001 n. 10550). L'appaltatore, infatti, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (sentenza 9/11/1990 n. 14598)” (cfr. Cass. sent. n. 1294/2003).
Ebbene, come accertato dal CTU e non contestato dall'appellante, “La scelta del materiale CP_6
e la sua posa è stata effettuata da che ha visionato i luoghi e deciso come intervenire Parte_1 redigendo un'offerta con il dettaglio degli interventi da realizzare”, sicché l'appaltatore non può andare esente dalla responsabilità per la non corretta esecuzione dell'opera, dovendosi escludere che abbia agito quale nudus minister del committente.
Né può valere ad escludere la responsabilità di il fatto che l' abbia attestato la Pt_1 CP_1
corretta esecuzione dei lavori in occasione del sopralluogo del 20/07/2018 e in sede di accordo dell'ottobre 2018 poiché, a prescindere dal fatto che non risulta che nel 2018 sia stata ripristinata l'impermeabilizzazione dell'intero terrazzo posto al primo piano, in ogni caso l'azione di cui all'art. 1669 c.c. prescinde dalla verifica dell'opera e financo dal relativo collaudo con esito positivo, dovendo l'appaltatore rispondere, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera se destinata obiettivamente a lunga durata (Cass. sent. n. 7914/2014).
Per i suesposti motivi si respinge anche il quarto motivo di appello.
*
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 657/2024, pubblicata in data 17 maggio 2024, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto:
pagina 18 di 19 2) conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1968/2024 promossa da:
C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano RAMPAZZO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Pietro FERRARIO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 657/2024, pubblicata in data 17 maggio 2024; materia: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Parte appellante rifiuta il contraddittorio su domande, eccezioni, allegazioni nuove e/o intempestive ex adverso, precisa le proprie conclusioni come in atti di primo e secondo grado e si appella alla
pagina 1 di 19 Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita affinché, contrariis reiectis, voglia così provvedere e giudicare chiedendo di:
- riformare la sentenza impugnata - Sent. n° 657/2024 sub R.G. 2158/2021 Cont. Ord. del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sezione Terza Civile - pubblicata in data 17/05/2024 - Rep. 1199/2024 - in ogni suo punto e capo in accoglimento dei prefati motivi d'appello e di quelli rilevabili d'ufficio, statuendo di conseguenza per la revoca della statuizione e il rigetto della domanda attrice;
ovvero, in denegato subordine, in via parziale, per la riduzione della condanna, con le altre statuizioni conseguenti ovvero di legge;
nonché e quindi:
- nel processo e nel merito:
- in via preliminare e pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'eccepito nonché d'ufficio il pregiudicato formale e sostanziale in quanto totalmente o, in denegato subordine, parzialmente inibente in misura accertanda di giustizia l'azione proposta dall'attrice di primo grado, l'inammissibilità e l'improcedibilità ovvero la carenza di condizione ovvero di presupposto dell'azione ovvero di interesse all'azione ovvero comunque accertarne e dichiararne l'improponibilità e l'infondatezza, e comunque l'ultra-petizione e l'extra- petizione eccepite in appello ovvero in quanto rilevabili d'ufficio ed ogni altro motivo d'appello ovvero rilevabile d'ufficio; con ogni più opportuna e conseguente declaratoria e statuizione del caso, ferma e richiamata la formulata riserva di impugnazione quale notificata e depositata in atti di primo grado in data 9/3/2022 e come già ivi riservata avverso il relativo provvedimento a verbale di prima udienza in data 15/12/2021, anche in quanto preliminarmente abnorme, nullo e irrituale;
come tutto si chiede all'occorrenza di accertare e dichiarare;
- nel merito,
- in ogni caso rigettare ogni domanda, deduzione, allegazione, istanza, difesa ed eccezione dell'attrice di primo e in secondo grado e verso chiunque ex adverso;
- in subordine, accertare e dichiarare rispettivamente la decadenza e la prescrizione delle eccezioni e della azione ex adverso e respingere ogni domanda, deduzione, allegazione, istanza, difesa ed eccezione dell'attrice di primo e in secondo grado e verso chiunque ex adverso;
- in denegato subordine, ridurre la condanna di primo grado secondo l'accertamento dei motivi ed istanze proposti e nella misura accertanda di giustizia e statuire di conseguenza;
- in ogni caso con revoca della condanna alla rifusione delle spese di lite ed accessorie anche verso gli ausiliari (come le spese di c.t.u.) e con condanna nei confronti dell'attrice alla rifusione all'appellante delle spese di lite ed accessorie tutte quali anche sostenute verso gli ausiliari (spese di c.t.u., esborsi di iscrizione causa), per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri ed accessori di legge (spese forfetarie, cpa, iva di legge), esborsi, interessi ed ogni altro onere ed accessorio dovuto;
in denegato subordine in via parziale come sarà accertato di giustizia;
- in via istruttoria:
- (rinnovazione/sostituzione CTU) preliminarmente - in subordine all'instato accoglimento dell'appello rebus sic stantibus come principalmente chiesto - si insiste, come dedotto in atti di primo grado e per i motivi di appello, per la istanza di rinnovazione/sostituzione di c.t.u. già formulata in atti di primo grado con istanza e p.c. in data 24/1/2024 e in questo grado di appello, affinché, risultando disponibile l'oggetto della prova, date le premesse, sia disposta rinnovazione della CTU ispettiva, ove eventualmente ritenuto con sostituzione del Ctu, atta ad accertare e indagare, in loco, lo stato oggetto di cose oggetto d'esame ossia visivamente la reale consistenza o meno di quanto fatto oggetto di mera ipotesi congetturale e contraddittoria e di deduzione avversata e contestata, ribandendo il quesito già formulato.
- (prova orale) Tuzioristicamente e all'occorrenza - per quanto cioè non siano oggetto di contestazione ed anzi essendo pacifiche, ammesse da stessa e presupposte implicitamente ed CP_1 pagina 2 di 19 esplicitamente in atti senza contestazione – sempre salvo e senza inversione dell'onere deduttivo ed istruttorio incombente su parte avversa per quanto spetta, si chiede essere ammessi a prova per testi ed interrogatorio formale di controparti resistenti / l.r. e mediante escussione orale sui seguenti capitoli di prova e qui riportati come in atti di primo grado se&o, da premettersi all'esaminando con “vero che”:
1) in anno 2016 o precedente commissionava la progettazione e la Controparte_1 direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'immobile civile di Gorla Minore sito in Via Adua n.
2, ossia dell'immobile oggetto di causa e che vedo raffigurato nelle immagini che mi vengono rammostrate (v. in testo memoria istruttoria n. 2), al OM. , poi nominato consulente Parte_2 tecnico di parte della stessa parte committente nel giudizio sub RG Controparte_1
3981/2022 Cont. Ord.; 2) successivamente all'incarico di cui al capitolo precedente, eseguiva Controparte_1
o faceva eseguire anche mediante appalto dei lavori ad altre imprese terze, diverse da la Parte_1 ristrutturazione edilizia dell'immobile civile di Gorla Minore sito in Via Adua n. 2, ossia dell'immobile oggetto di causa e che vedo raffigurato nelle stesse immagini che mi vengono rammostrate;
3) in particolare, nel tempo degli interventi e dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui ai capitoli precedenti, Immobiliare eseguiva o faceva eseguire anche mediante appalto dei Controparte_1 lavori ad altre imprese terze, diverse da la soletta del terrazzo e il terrazzo interno Parte_1 dell'edificio e, al suo interno, in zona centrale, il corpo lucernario, la sua struttura di base in muratura con la sua cornice in pietra in cima e, al centro, la superficie in vetro intelaiata, con tutto ciò che lo compone, nonché la guaina bituminosa impermeabilizzante stesa sulla superficie della soletta del terrazzo stesso per la sua estensione, risvoltata sul corpo del lucernario anzidetto e lungo tutte le cornici e i perimetri in rilievo e in aderenza ad essi;
al di sopra, il massetto ossia il cosiddetto sottofondo del terrazzo, sovrastante la guaina bituminosa impermeabilizzante di cui sopra, appoggiato in aderenza ai corpi in rilievo, quindi al corpo del lucernario stesso, alla cornice e ai perimetri in rilievo, fino a poco meno di circa 1,5 cm al di sotto del limite di piano di calpestio ideale;
ciò veniva eseguito da o terze imprese prima che eseguisse il suo Controparte_1 Parte_1 intervento di pavimentazione superficiale, soprastante a quanto eseguito da Controparte_1
e che ho appena descritto;
[...] 4) successivamente ai fatti e le circostanze di cui al capitolo precedente, all'incirca nei mesi di giugno e luglio 2018, eseguiva la pavimentazione superficiale sul terrazzo, sopra a quanto Parte_1 eseguito da di cui al capitolo precedente, ossia eseguiva sul terrazzo e Controparte_1 sul piano del fondo così realizzato e preparato da cioè in appoggio Controparte_1 orizzontale al massetto coprente predisposto da la piastrellatura di Controparte_1 pavimentazione del terrazzo (per circa 1 cm di spessore in appoggio al sottofondo realizzato da
previa rasatura e posa di primer in due mani, stesura di barriera a Controparte_1 vapore in due mani e poi dello strato di materiale “hydro ban” (per uno spessore di circa 2-3 mm) al di sotto delle piastrelle, per uno spessore di circa 1,5 cm complessivi, nonché posa di bandella perimetrale a protezione del massetto, posta ai lati delle cornici perimetrali in pietra e del bordo della canalina di scolo delle acque piovane preesistente, come da immagini che mi si rammostrano;
5) i lavori di cui al precedente cap. 4 eseguiti da sono stati ordinati alla stessa da Parte_1 in persona del legale rappresentante Sig. e dal Direttore Controparte_1 CP_2 dei Lavori dell'impresa committente, OM. , prima della loro esecuzione e previo Parte_2 sopralluogo di essi in cantiere;
i quali erano presenti in cantiere durante l'esecuzione di tali lavori, ne guardavano l'esecuzione, parlando e dicendo al personale ivi operante di di fare ed Parte_1 eseguire i lavori così come descritto nel capitolo precedente.
pagina 3 di 19 6) in particolare, in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_1 CP_2 e il Direttore dei Lavori dell'impresa committente, OM. , ordinavano e dicevano a Parte_2
e al suo personale operante in cantiere di fare ed eseguire sul terrazzo e sul piano del Parte_1 fondo precedentemente realizzato e preparato da cioè in appoggio Controparte_1 orizzontale al massetto coprente predisposto da la piastrellatura di Controparte_1 pavimentazione del terrazzo (per circa 1 cm di spessore in appoggio al sottofondo realizzato da
, con previa rasatura e posa di primer in due mani, stesura di barriera Controparte_1 a vapore in due mani e poi dello strato di materiale “hydro ban” (per uno spessore di circa 2-3 mm) al di sotto delle piastrelle, per uno spessore di circa 1,5 cm complessivi, nonché la posa di bandella perimetrale a protezione del massetto, posta ai lati delle cornici perimetrali in pietra e del bordo della canalina di scolo delle acque piovane preesistente.
- (Testi): si indicano a testi che si chiede escutere sul capitolato i Sigg.ri: OM. di Testimone_1
Dairago; nato a [...] il [...]; di Gallarate;
Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, nato a [...] il [...].
[...]
- (Ordine di esibizione - Richiesta di informazioni) Per quanto sia pacifico e non contestato nonché documentale, anche ai fini di dimostrazione della circostanza della committenza progettuale, direzionale ed esecutiva in capo a terzi, sempre senza inversione dell'onere deduttivo ed istruttorio incombente su controparte, all'occorrenza si chiede anche ordinarsi la produzione ovvero l'esibizione ovvero chiedersi informativa al Comune di Gorla Minore – Sportello Edilizia, quale luogo di competenza amministrativa per l'esecuzione del cantiere e della relativa concessione edilizia, presso la sede municipale, degli atti, dei progetti, dei documenti, degli atti di nomina e delle relazioni tecniche del fascicolo – pratica edilizia relativa alla ristrutturazione in oggetto, normalmente ascrivibili ex
T.U.E. a Controparte_1
- (prova contraria) In denegato e non creduto caso di ammissione di prova alcuna ex adverso, nonché senza inversione dell'onere deduttivo ed istruttorio ex adverso, e comunque a prova contraria, diretta e indiretta, delle/sulle domande, istanze e allegazioni istruttorie ex adverso,
- si ripropongono le precedenti allegazioni e istanze istruttorie, da intendersi trascritte,
- si chiede essere ammessi all'escussione dei capitoli di prova e dei testi di cui sopra, all'effetto da intendersi quivi richiamati e riportati anche a prova contraria,
- nonché all'escussione degli stessi testi ivi indicati da parte convenuta sui capitoli di prova ex adverso eventualmente ammessi.”
Per IMMOBILIARE IL PRIMAVERA S.R.L.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano NEL MERITO: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare il gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 657/2024 del Tribunale di Busto Arsizio in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della predetta sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del presente grado oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze già formulate e precisamente si chiede ammettersi prova per interpello del legale rappresentante di e del geom. e per testi sulla seguente circostanza: Parte_1 Pt_2 1. vero che l'area oggetto degli interventi di impermeabilizzazione eseguiti da è quella che si Pt_1 rammostra contornata in colore rosso (doc. n. 9); pagina 4 di 19
2. vero che la situazione del fabbricato alla data del 15.12.2022 è quella rappresentata dalle fotografie che vengono rammostrate.
Si indica a teste la sig.ra , residente in [...].” Testimone_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 657/2024 pubblicata in data 17 maggio 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Controparte_1 Pt_1
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvedeva:
[...]
1) accerta la responsabilità ex art. 1669 c.c. di per i vizi indicati in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
19.750,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi meglio indicati in parte motiva;
2) rigetta le domande svolte dalla convenuta nei confronti di Parte_2
3) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice i residui 2/3, che si liquidano in € 176,00 per esborsi ed € 3.385,00 per compensi, oltre spese al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere al terzo chiamato i residui 2/3, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € 3.385,00 Parte_2
per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere alla terza chiamata i residui 2/3, che si liquidano, già al netto della compensazione, in € Controparte_3
3.385,00 per compensi, oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) compensa integralmente le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.
2. Il giudizio di primo grado
conveniva dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio l'impresa Controparte_1 Pt_1
appaltatrice dei lavori di pavimentazione e impermeabilizzazione dei balconi e terrazzi di un immobile di proprietà dell'attrice sito in Gorla Minore, per sentirla condannare all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere appaltate, ovvero al risarcimento dei danni per equivalente ex art 2058 c.c. nella misura di € 25.043,80, o nella diversa somma da accertare in corso di causa. In subordine l'attrice chiedeva che fosse determinato il minor valore dell'opera appaltata, ex art 1668 c.c., in conseguenza dei vizi lamentati ed accertati, e per l'effetto che fosse disposta la restituzione di quanto percepito dall'appaltatore a fronte delle lavorazioni non eseguite pagina 5 di 19 correttamente, anche mediante eventuale compensazione con crediti ancora vantati dalla convenuta, oltre alla condanna al risarcimento del maggior danno per le opere ulteriori da eseguirsi (quali la demolizione dell'opera esistente, la rimozione e lo smaltimento delle macerie, e tutto quanto fosse annesso e connesso con tali fasi, ivi compresi gli oneri professionali) e al pagamento di un ristoro, non inferiore ad euro 1000/anno per appartamento interessato da infiltrazioni e/o lavori, per il disagio patito dalla in via diretta e indiretta in seguito al verificarsi delle lamentate infiltrazioni. CP_1
L'attrice deduceva al riguardo che: tra il 2016 e il 2018 l'immobile sito in Gorla Minore era stato interessato da interventi di ristrutturazione, la cui progettazione e direzione lavori era stata affidata al geom. la pavimentazione e l'impermeabilizzazione dei balconi e dei terrazzi era stata Parte_2
affidata a che aveva ultimato tali interventi nel giugno del 2017 rilasciando dichiarazione di Pt_1
corretta posa e dichiarazione di garanzia decennale;
alcuni lavori eseguiti da si erano rivelati Pt_1
difettosi, pertanto nei primi mesi del 2018 veniva rifatta parte della pavimentazione del terrazzo a ridosso del lucernario e, in esito a un sopralluogo, venivano concordati ulteriori lavori di rifacimento;
nell'ottobre del 2018 veniva eseguito un ulteriore sopralluogo e in tale occasione le parti raggiungevano un'intesa in forza della quale l' avrebbe provveduto a saldare le fatture CP_1 emesse da in relazione ai lavori appaltati e quest'ultima avrebbe eseguito alcuni interventi di Pt_1
ripristino; gli ulteriori lavori eseguiti da non risolvevano i problemi di infiltrazione, sicché Pt_1
l' nel dicembre del 2018 denunciava la persistenza delle perdite (in prossimità del vetro CP_1 calpestabile e del “frontalino”), cui faceva seguito l'esecuzione di alcuni limitati interventi i quali, tuttavia, non risolvevano le problematiche già denunciate all'appaltatore; nonostante la mancata eliminazione delle infiltrazioni denunciate dall'Immobiliare, agiva in via monitoria per il Pt_1 pagamento del saldo dei lavori eseguiti per conto dell'attrice; il decreto ingiuntivo emesso in favore di dal Tribunale di Busto Arsizio veniva opposto dall' nel corso del giudizio di Pt_1 CP_1
opposizione (R.G 3981/2019) veniva stata espletata una CTU che evidenziava la presenza di ulteriori infiltrazioni all'interno degli appartamenti posti al piano primo, sicché l' denunciava a CP_1
gli ulteriori vizi con e-mail del 27 aprile 2020; tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 si Pt_1
verificavano numerose infiltrazioni, diverse da quelle oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che inducevano l' a far redigere una relazione da un proprio tecnico per CP_1
verificarne la causa;
la relazione redatta dallo in data 6.03.2021 Controparte_4 evidenziava numerose carenze nell'esecuzione delle opere di pavimentazione e di impermeabilizzazione che venivano prontamente denunciate a con comunicazione in data Pt_1
pagina 6 di 19 15.3.2021, cui faceva seguito la proposizione dell'azione giudiziale ex artt. 1667 e 1669 c.c. per la condanna dell'appaltatore alla eliminazione dei vizi o, in alternativa, a corrispondere il risarcimento per equivalente ex art. 2058 c.c. e, in subordine, per la determinazione del minor valore dell'opera appaltata ai sensi dell'art. 1668 c.c..
Si costituiva in giudizio la quale: a) in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità o Pt_1 improcedibilità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem, data la pendenza dinanzi al medesimo Tribunale del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 3981/2019) avente ad oggetto la medesima prestazione contrattuale e la medesima transazione stipulata tra le parti nel 2018;
b) nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree ed eccepiva altresì la decadenza e prescrizione della azione esercitata dall' Con il medesimo atto la convenuta chiedeva CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori, geom. Parte_2
ritenuto esclusivamente o, comunque, solidalmente responsabile per gli eventuali danni risentiti dall'Immobiliare.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa del geom. che, nel costituirsi in giudizio, Parte_2
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, Controparte_3
[...]
Veniva, quindi, autorizzata la chiamata in garanzia di , che si costituiva in giudizio. Controparte_3
All'esito della fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata una CTU per verificare la causa delle nuove infiltrazioni, il giudice rimetteva la causa in decisione e con la sentenza qui appellata accoglieva la domanda attorea con le seguenti motivazioni:
• l'eccezione preliminare, sul divieto del ne bis in idem, sollevata da era infondata poiché Pt_1
il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio
(R.G. 3981/2019) aveva avuto ad oggetto vizi diversi da quelli lamentati dall' nel CP_1
giudizio pendente dinanzi a sé;
• del pari infondate risultavano essere le eccezioni di decadenza e prescrizione della azione attorea, peraltro formulate in modo del tutto generico, poiché i vizi denunciati (i.e. infiltrazioni d'acqua) ricadevano nelle previsioni dell'art. 1669 c.c. e nel caso di specie era stato rispettato sia il termine annuale ivi previsto per la denuncia dei vizi (decorrente dalla piena conoscenza della gravità dei vizi costruttivi, ossia dalla redazione della consulenza tecnica del 6.03.2021), sia il termine annuale per l'esercizio della azione di cui all'art. 1669 c.c., posto che il giudizio di merito era stato incardinato in data 26.04.2021;
pagina 7 di 19 • nel merito la domanda era fondata poiché il CTU aveva accertato che le infiltrazioni denunciate dall' dipendevano esclusivamente dalla non corretta posa della membrana CP_1
impermeabilizzante e dei giunti di dilatazione delle piastrelle da parte di che, pertanto, Pt_1
era tenuta a sostenere i costi per il rifacimento completo della impermeabilizzazione del terrazzo sito al primo piano dell'immobile appartenente all'attrice, stimati dal CTU nell'importo di € 19.750,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto l'integrale riforma per i seguenti motivi. Pt_1
I. La sentenza sarebbe erronea laddove ha accolto la domanda attorea ex art. 1669 c.c. poiché la domanda era inammissibile in quanto “formulata alternativamente tra facere e risarcire, alternativa non demandabile al Giudice”. Inoltre, la domanda risarcitoria ex art. 2058 c.c. sarebbe “incompatibile con la materia”, sicché la sentenza sarebbe viziata per extra-petita e, in subordine, sarebbe comunque da riformare poiché il giudice non si è pronunciato sulla domanda attorea di accertamento del minor valore dell'opera ex art. 1668 c.c.
II. La sentenza avrebbe violato il principio del ne bis in idem poiché le statuizioni ivi contenute riguardano il terrazzo posto al primo piano dello stabile appartenente all' comprendente CP_1 anche l'area rispetto alla quale il Tribunale di Busto Arsizio si è già pronunciato con la sentenza n.
1080/2022, passata in giudicato, che ha escluso la responsabilità di per le infiltrazioni ivi Pt_1
denunciate. Ad avviso dell'appellante il giudizio (R.G. 3918/2019) conclusosi con la precitata sentenza ed il presente contenzioso avrebbero ad oggetto la medesima opera eseguita da (pavimentazione Pt_1
del terrazzo), il medesimo vizio (infiltrazioni tra le parti a contatto) attribuito alla non corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appellante, e la medesima richiesta risarcitoria. Pertanto, il giudicato formatosi sul primo giudizio estenderebbe i sui effetti anche alla presente controversia, comprendendo il dedotto e il deducibile, sicché il Tribunale di Busto Arsizio non avrebbe dovuto pronunciarsi una seconda volta sulla medesima vicenda. In subordine l'appellante eccepisce il vizio di ultra petizione poiché il giudice si sarebbe pronunciato anche su quanto già oggetto del giudizio R.G. 3981/2019 sebbene l'Immobiliare nell'atto di citazione avesse espressamente escluso dall'ambito della sua domanda tutto quanto già oggetto del precitato giudizio vertente sulla “lastra in pietra e suo immediato contorno perimetrale”.
III. La sentenza sarebbe erronea laddove ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione delle azioni intraprese dalla immobiliare poiché nel giudizio di primo grado non sarebbe mai stata dichiarata pagina 8 di 19 la data di insorgenza degli ulteriori fenomeni infiltrativi, né sarebbe stata fornita alcuna prova in merito al momento in cui gli stessi si sarebbero verificati.
IV. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui, aderendo alle risultanze della CTU, ha attribuito la causa delle infiltrazioni alla non perfetta adesione della guaina hydro-ban sullo spessore delle soglie perimetrali in pietra, dovuta alla mancata eliminazione della sottostante catramina, poiché le conclusioni rassegnate dal CTU non si sarebbero basate su di una effettiva verifica in loco, bensì su una supposizione desunta da una fotografia dello stato dei luoghi (riportata a pag. 21 della CTU) anteriore alla esecuzione dei lavori effettuati da e, per giunta, relativa alla porzione di terrazzo interessata Pt_1
dal lucernario, che non ha causato infiltrazioni, come accertato dalla sentenza n. 1080/2022. Pertanto, la causa delle infiltrazioni sarebbe indimostrata e comunque non deriverebbe dall'opera di Pt_1 bensì, con ogni probabilità, “dal sistema complesso, composito ed eterogeneo, di composizione della soletta sottostante, misto cementizio - metallico esposto, comportante rilevanti oscillazioni ed escursioni”. Inoltre, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui sostiene che l'appaltatore non ha provato l'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto poiché,
a suo giudizio, sul prestatore grava la prova dell'esecuzione dell'opera, mentre ricade sull'attore committente l'onere di provare l'esistenza del vizio causale. E ciò anche in considerazione della regola della c.d. “vicinanza della prova” all'attore e del fatto che nel caso in esame l'opera è stata accettata dall' che, tanto in occasione del sopralluogo del 20/07/2018, quanto in sede di accordo CP_1 dell'ottobre 2018, ha attestato la corretta esecuzione dei lavori da parte dei In subordine, Pt_1
l'appellante insiste per la rinnovazione della CTU.
Si è costituita in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito la mancata notifica CP_1 dell'appello ai terzi chiamati nel giudizio di primo grado (geom. e , Pt_2 Controparte_3 chiedendo che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, e, nel merito, ha dedotto l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dall'appellante quanto alle domande alternative proposte dall' in primo grado, poiché tardiva e, comunque, l'infondatezza del gravame. CP_1
Considerato che nelle cause scindibili, quale quella di specie, la mancata notifica dell'appello a tutte le parti in causa determina ai sensi dell'art. 332 c.p.c. la necessità di integrare il contraddittorio e, in mancanza, di disporre la sospensione del giudizio in attesa della scadenza dei termini accordati alle parti non notificate per impugnare la sentenza di primo grado, all'udienza del 19/12/2024 la
Consigliera istruttrice ha dato atto dell'intervenuta decorrenza dei termini per la proposizione pagina 9 di 19 dell'appello da parte del geom. e di e, conseguentemente, ha dichiarato Pt_2 Controparte_3
l'intervenuta insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi del citato art. 332
c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 03/04/2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c..
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato.
4.1 Quanto al primo motivo, la Corte osserva anzi tutto che la proposizione della domanda di risarcimento del danno in forma specifica in via alternativa rispetto al risarcimento per equivalente non
è preclusa dal nostro ordinamento.
L'art. 2058 c.c. si limita ad affermare che il danneggiato può sempre chiedere il risarcimento in forma specifica (forma risarcitoria preferibile nell'interesse del danneggiato perché idonea a riparare integralmente la sua sfera giuridica lesa) qualora sia in tutto o in parte possibile e che peraltro il giudice, qualora la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore (e quindi in un'ottica solidaristica volta a temperare il diritto del danneggiato ad ottenere un pieno ristoro), può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente. Da ciò consegue che il danneggiato può sempre chiedere che il giudice disponga, in via tra loro alternativa, una delle due forme ristoratrici;
ciò che gli è invece precluso, pena l'ottenimento di un'ingiustificabile locupletazione, è la proposizione congiunta, sommata, delle due domande, ovvero pretendere di ottenere sia il risarcimento in forma specifica (nel caso di specie l'esecuzione, da parte dell'appaltatore, di tutte le opere necessarie ad eliminare i vizi), sia il risarcimento per equivalente (nel caso di specie il denaro necessario a far eseguire da terzi le opere necessarie ad eliminare i vizi).
Né risulta fondata la -per vero criptica- affermazione secondo cui l'azione risarcitoria ex art. 2058 c.c. sarebbe “incompatibile con la materia”.
Proprio con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. la Cassazione ha invero già chiarito da tempo che tale articolo “riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità stessa alla particolare tutela della reintegra per equivalente - si ricollega al principio generale secondo il quale, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. civ., prevede l'alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente pecuniario e non esclude, quindi, l'ammissibilità
pagina 10 di 19 della domanda di condanna dell'appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione (Cass.
29/11/1996, n. 10624). Quanto il nostro sistema vieta è infatti una doppia condanna sullo stesso titolo
a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato […] Per l'indicata modalità in caso di responsabilità aquiliana, qual è quella fatta valere per la rovina di edificio ex art. 1669 cod. civ., il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta e coordinata, optando la parte per l'una o l'altra forma di risarcimento e negli stessi termini il giudice del merito può pronunciare condanna” (Cass. ord. n. 24052/2021).
Va da sé che, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, l'azione esercitata dall' ai CP_1 sensi dell'art. 1669 c.c. è del tutto “compatibile” con la domanda risarcitoria ex art. 2058 c.c., sicché non sussiste alcun vizio di extra petizione, e l'appellata ben poteva, come ha fatto, chiedere il risarcimento in forma specifica in alternativa a quello per equivalente.
Infine, si evidenzia che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria svolta dall' in via CP_1
principale, sicché non era in alcun modo tenuto a pronunciarsi sulla domanda, svolta solo in via subordinata dall'attrice, di riduzione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle opere appaltate a Pt_1
ex art. 1668 c.c..
Si respinge, pertanto, il primo motivo di appello.
4.2 Del pari infondato risulta essere il secondo motivo.
Come ampiamente e correttamente evidenziato dal primo giudice, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e il presente contenzioso hanno ad oggetto vizi del tutto diversi.
Infatti, il primo contenzioso ha riguardato esclusivamente le infiltrazioni localizzate a ridosso del lato del lucernario in vetro ubicato sul terrazzo al primo piano, come risulta pacificamente:
a) dalla denuncia inoltrata a con PEC del 27 marzo 2019 (doc. 12 , con cui Pt_1 CP_1
l'appellata lamentava l'insorgenza di nuove infiltrazioni “a ridosso della lastra in vetro orizzontale esistente, a seguito dei fenomeni piovani del 16 e 17 marzo 2019”;
b) dalla perizia redatta dal geom. in data 03/07/2019, depositata nel giudizio di Persona_1 opposizione al decreto ingiuntivo, che fa riferimento alle infiltrazioni “nella zona antistante
l'appartamento 4 e più precisamente a ridosso della lastra in vetro orizzontale esistente (nel suo lato più corto)” e riporta le fotografie che ritraggono, per l'appunto, le infiltrazioni riscontrate nella parte sottostante il lato ovest del lucernario (doc. 13 Immobiliare);
c) dal verbale del 23/12/2021 relativo alle operazioni peritali svolte nel corso della CTU disposta nel pagina 11 di 19 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dove si dà atto che scopo dell'incontro era quello di
“verificare e documentare fotograficamente se attraverso le prove di allagamento messe in atto il
21/12 u.s. e protrattesi sino ad oggi si siano manifestate infiltrazioni d'acqua attraverso il giunto di accostamento esistente tra la pavimentazione ceramica eseguita da e il contorno in pietra di Parte_1
serizzo precedentemente posto in opera da a contorno/cornice del lucernario Controparte_5
esistente sul terrazzo/lastrico di primo piano. Ciò circostanziatamente al settore di solaio/lucernario identificato nella perizia del OM. di cui al sub doc. 10 attoreo” (doc. 27 ; Per_2 CP_1
d) dalla CTU depositata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che ha “escluso che le lamentate percolazioni (corrispondenti alla porzione di solaio coincidente con il lato corto del lucernario antistante l'appartamento n°4, come da identificazione perizia del OM. – Persona_1
sub. Doc. 10 fascicolo attoreo) derivano da infiltrazioni d'acqua attraversanti il giunto di accostamento tra il pavimento ceramico del terrazzo e il contorno in pietra di serizzo del lucernario”
(doc. E 10 ; Pt_1
e) dalla sentenza n. 1080/2022 dove si afferma che: “all'esito delle suddette prove di bagnatura, il
Consulente nominato dal Tribunale ha escluso l'esistenza, allo stato, di infiltrazioni di acqua in corrispondenza del giunto tra la pavimentazione in ceramica posata da e il preesistente Parte_1
contorno perimetrale in pietra di serizzo del lucernario, così come indicate nella relazione tecnica di parte attrice a firma del OM. (doc. 10 attoreo), precisando che i rilievi eseguiti Persona_1
evidenziano segni di precedenti percolazioni attualmente non più sussistenti, atteso che le superfici laterali dell'asola del lucernario risultano ora asciutte”. Peraltro, a fronte delle contestazioni del CTP dell' che aveva chiesto di non limitare l'area di verifica al solo lato ovest del lucernario, il CP_1
Tribunale ha escluso di poter estendere l'indagine all'intero perimetro del lucernario poiché «come correttamente rilevato dal Ctu, “le operazioni svolte non hanno indagato il perimetro del lucernario vero e proprio (giunto di accostamento tra vetro del lucernario e la cornice perimetrale in pietra di serizzo posti in opera da bensì, come espressamente richiesto dal Controparte_1
quesito, hanno indagato la tenuta del giunto di accostamento tra la pavimentazione ceramica posta in opera da e la cornice perimetrale in pietra di serizzo posta in opera da Parte_1 [...]
Ciò allo scopo di verificare se, effettivamente, si manifestassero le percolazioni Controparte_1
lamentate da parte attrice;
descritte e circostanziatamente identificate nella perizia del OM. di cui al sub. Doc. 10 fascicolo attoreo: localizzate/visibili sul frontale di solaio Persona_1 corrispondente alla “… zona antistante l'appartamento 4 e più precisamente a ridosso della lastra in
pagina 12 di 19 vetro orizzontale esistente (nel suo lato più corto)”» (doc. E 11 . Pt_1
Quindi, il primo giudizio ha avuto ad oggetto unicamente le infiltrazioni riscontrate a ridosso del lato ovest del lucernario indicate nella perizia del geom. in data 03/07/2019 depositata in Persona_1 quel contenzioso e l'indagine del CTU si è concentrata unicamente sul lucernario e il suo immediato contorno.
La presente vertenza riguarda, invece, le ulteriori infiltrazioni (verificatesi dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo) riscontrate: nell'appartamento n. 4 sito al primo piano, tra due travi in ferro del solaio, in corrispondenza di una trave in ferro del solaio non in prossimità del vetro, in un appartamento al secondo piano, nonché l'ammaloramento dei frontalini in corrispondenza del grigliato al piano primo e dei frontalini e gocciolatoi del terrazzo al piano primo, le efflorescenze saline sull'estradosso della soletta del terrazzo al piano primo, le tracce di umidità sulla muratura e le formazioni calcaree sulla pavimentazione al piano terra, come dettagliato nella denuncia del
27/04/2020 (doc. 14 e nella relazione di allegata alla successiva CP_1 CP_4
denuncia del 15/03/2021 (doc. 15 . CP_1
Ne consegue che il giudicato formatosi nel giudizio R.G. 3981/2019 non esplica alcun effetto nel presente contenzioso atteso che il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione solo qualora verta sul medesimo oggetto e tra le stesse parti (cfr. Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U.
8527/2007) ma nel caso che ci occupa non sussiste alcuna identità di oggetto tra i due contenziosi.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussiste nemmeno il vizio di ultra petizione, perché l'accertamento sfociato nella pronuncia della sentenza qui gravata non ha riguardato le infiltrazioni a ridosso del lucernario sito sul terrazzo al primo piano, bensì quelle derivanti dalle soglie perimetrali del medesimo terrazzo e dai terrazzi del secondo piano. Tanto risulta chiaramente dal paragrafo 3. della sentenza in esame dove si afferma quanto segue: «Volendo qui riassumere l'esito delle operazioni peritali, si rileva che le prove di bagnatura eseguite dal c.t.u. sui terrazzi del piano secondo (appartamento n. 7) non hanno evidenziato infiltrazioni negli appartamenti sottostanti (nn. 2 e
4); diversamente, le prove di bagnatura in prossimità della soglia perimetrale del terrazzo al piano primo, hanno rilevato un effettivo aumento del costante gocciolamento del sottostante plafone e del frontale, nonché della imbibizione dello spazio compreso tra le piastrelle e l'impermeabilizzazione. Ed invero, sul terrazzo del primo piano, facendo scorrere l'acqua in prossimità delle soglie perimetrali in granito, ove risultavano evidenti fessure di distacco tra la soglia e piastrelle, è stato riscontrato un effettivo aumento del costante gocciolamento sottostante;
il c.t.u. ha potuto altresì osservare che le
pagina 13 di 19 infiltrazioni a plafone del terrazzo al primo piano “sono attive e presentano numerose stalattiti. Il gocciolamento si ripercuote sulla pavimentazione del cortile ove si formano delle concrezioni di calcare” (cfr. relazione tecnica depositata in data 23.10.2023)».
Se poi con il vizio in esame si intende contestare la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno in misura equivalente ai costi necessari per il rifacimento Pt_1 dell'intero terrazzo, allora il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, atteso che l'appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito al capo di sentenza in cui si afferma la necessità di un intervento integrale: “ il c.t.u. ha chiarito che, in considerazione dell'estensione del solaio e della diffusa presenza del quadro infiltrativo, dovendosi intervenire sia sulle soglie perimetrali che sui giunti di dilatazione, è necessario effettuare un intervento di ripristino completo, consistente nel completo rifacimento dello strato impermeabile con la rimozione della pavimentazione e delle soglie, non potendo ritenersi risolutivi eventuali interventi puntuali, in quanto le infiltrazioni a plafone interessano anche zone distanti dal perimetro”.
Si respinge, pertanto, anche il motivo in esame.
4.3 Non merita accoglimento nemmeno il terzo motivo.
Come evidenziato nel precedente paragrafo, il presente giudizio concerne i fenomeni infiltrativi denunciati dall'Immobiliare con le PEC del 27/04/2020 e del 15/03/2021.
Nell'atto di citazione l'attrice ha dichiarato che le infiltrazioni di cui alla PEC del 27/04/2020 erano emerse nel corso della prima CTU espletata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Difatti, nella citata PEC, non contestata dall'appellante, si legge quanto segue: “Buongiorno, come già
a Vs. conoscenza in data 05/03/2020, terminato il sopralluogo del CTU con il Vs. Tecnico OM. con il OM. ed il Sig. si è riscontrato che nell'appartamento n. 4 al primo Tes_1 Pt_2 CP_2
piano si sono verificate infiltrazioni piovane provenienti dal balcone angolo sud-ovest Via V. Veneto del sovrastante appartamento n. 8 posto al piano secondo, pertanto si chiede di provvedere al ripristino dei danni sia per quanto riguarda le infiltrazioni nella camera che per quanto riguarda la riparazione sul balcone” (doc. 14 . CP_1
Quindi, le percolazioni riscontrate in data 05/03/2020 nell'appartamento n. 4 sono state denunciate tempestivamente in data 27/04/2020.
Dalla documentazione agli atti risulta, altresì, che alla data del 05/03/2020 le infiltrazioni registrate nel corso dei sopralluoghi congiunti eseguiti in loco dalle parti (e/o dai rispettivi consulenti) riguardavano soltanto la zona a ridosso del lucernario del terrazzo al primo piano, oggetto del giudizio R.G.
pagina 14 di 19 3981/2019, e l'appartamento n. 4 ubicato al primo piano oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che gli ulteriori fenomeni infiltrativi (riguardanti principalmente aree esterne dell'immobile e, quindi, facilmente verificabili ad occhio nudo), denunciati dall' con PEC CP_1
del 15 marzo 2021 (docc. 15, 25 e 26 e del pari oggetto del presente contenzioso, non CP_1
possono che essersi verificati in epoca successiva alla denuncia del 27/04/2020, come dedotto dall' nell'atto di citazione e non contestato, se non in via del tutto generica, da CP_1 Pt_1
Pertanto, anche la denuncia di tali vizi è tempestiva in quanto intervenuta in data 15/03/2021, ovvero entro l'anno dalla relativa scoperta e, comunque, entro l'anno dalla piena conoscenza delle cause del fenomeno infiltrativo, che nel caso in esame risale alla perizia di del 06/03/2021 (doc. CP_4
15 cit.), dato che per pacifica giurisprudenza “in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera, il termine per la denunzia ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo” (cfr. Cass. ord. n. 24052/2021).
Ciò detto, va poi rilevato che il presente giudizio è stato incardinato dall'appellata in data 26/04/2021, ovvero entro l'anno dalla denuncia dei vizi.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. è infondata, posto che la denuncia dei vizi è stata effettuata entro l'anno dalla loro scoperta e l'azione è stata esercitata entro l'anno dalla denuncia.
4.4 Non miglior sorte merita l'ultimo motivo di appello.
Nel corso delle operazioni peritali condotte dal CTU, ing. in contraddittorio con i Persona_3
CTP delle parti, è stata accertata la presenza delle infiltrazioni lamentate dall' e la loro CP_1
provenienza dal terrazzo ubicato al primo piano.
In particolare, all'esito delle prove di bagnatura del terrazzo si è appurato che le infiltrazioni si verificano in primis lungo i bordi del terrazzo tra le soglie perimetrali di granito e le piastrelle posate da dove “sono evidenti i distacchi dello stucco fugante tra le soglie e le piastrelle” con la Pt_1 conseguenza che “l'acqua che si insinua nel giunto sotto-piastrella oltre a percolare al di sotto e sul frontale del balcone, ristagna sotto le piastrelle”.
Nel corso dei sopralluoghi è stato altresì accertato che: in alcuni punti le soglie perimetrali risultano pagina 15 di 19 staccate dal sottofondo;
alcune zone di piastrelle - in prossimità delle soglie staccate - non sono perfettamente aderenti al sottofondo e consentono all'acqua piovana di insinuarsi al di sotto;
in un locale al piano terra (ripostiglio di proprietà del sig. è presente una infiltrazione attiva a CP_2
plafone in corrispondenza di un giunto di dilatazione della pavimentazione del terrazzo.
Quanto alla causa delle infiltrazioni, il CTU ne ha imputato l'insorgenza alla mancata tenuta della impermeabilizzazione lungo i bordi perimetrali del terrazzo e alla non corretta posa dei giunti di dilatazione della pavimentazione realizzata dal medesimo appaltatore.
Sotto il primo profilo il CTU ha precisato che la difettosa impermeabilizzazione è dipesa dalla non perfetta adesione della guaina (postata da sullo spessore delle soglie in pietra, che CP_6 Pt_1
erano in parte coperte dalla catramina (stesa in fase di realizzazione del solaio del terrazzo da altra impresa) che avrebbe dovuto essere rimossa da considerato che la guaina non ha Pt_1 CP_6
aderenza sulla catramina e che la tenuta del sistema di impermeabilizzazione dipendeva dalla tenuta del risvoltino verticale di 1,0-1,5 cm circa di altezza sullo spessore “pulito” delle soglie perimetrali in pietra.
Tale conclusione è stata rassegnata sulla base di una fotografia del terrazzo, allegata alla relazione tecnica prodotta dall' (doc. 13 ) e scattata prima dell'intervento di CP_1 CP_1
impermeabilizzazione eseguito da dalla quale si evince chiaramente che la catramina è stata Pt_1
posata anche sul bordo delle superfici in pietra.
Di ciò si duole l'appellante, che contesta l'ipotesi del CTU sul presupposto che sarebbe stata desunta da una semplice fotografia che, peraltro, non sarebbe relativa alla zona in cui sono state riscontrate le infiltrazioni.
Sta di fatto che:
• la posa della catramina lungo il bordo di tutte le soglie in pietra è stata accertata in contraddittorio tra le parti, tanto vero che lo stesso CT di ha affermato nella propria Pt_1 relazione che dopo la realizzazione del solaio del terrazzo “il committente ha posto in opera le copertine in marmo posate a malta, come si può notare dalla documentazione fotografica a pagina 21 della bozza, e ha provveduto alla stesura di materiale impermeabile in forma liquida, con risvolto della catramina per circa metà dello spessore della soglia ovvero per 1,5 cm” (cfr. relazione geom. del 22/09/2023, pag. 3) e che l'appellante ha Testimone_1
formulato un apposito capitolo di prova (n. 3) vertente proprio sui lavori fatti eseguire dall' prima dell'intervento di comprendenti anche “la guaina bituminosa CP_1 Pt_1
pagina 16 di 19 impermeabilizzante stesa sulla superficie della soletta del terrazzo stesso per la sua estensione, risvoltata sul corpo del lucernario anzidetto e lungo tutte le cornici e i perimetri in rilievo e in aderenza ad essi”;
• il fatto che la fotografia riportata nel testo della relazione peritale ritragga la porzione di terrazzo interessata dal lucernario e che in tale zona non siano state riscontrate infiltrazioni non
è di per sé idoneo ad inficiare le considerazioni svolte dal CTU, ove si consideri che la guaina ben può essere stata posata correttamente lungo il perimetro del lucernario, che CP_6
oltretutto è stato ripristinato da nel 2018 a seguito delle infiltrazioni verificatesi in tale Pt_1
area, e non in altre zone.
Ciò detto, va poi sottolineato che la CTU ha accertato incontestabilmente la presenza delle infiltrazioni lamentate dall' e la loro imputabilità alla rottura della guaina impermeabile in CP_1
corrispondenza delle soglie perimetrali in pietra e dei giunti di dilatazione delle piastrelle posate da
Il che attesta inequivocabilmente che l'intervento eseguito dall'appaltatore non si è rivelato Pt_1
idoneo a garantire la tenuta della impermeabilizzazione del terrazzo e ciò rende superfluo l'espletamento di una rinnovazione della CTU, che non potrebbe condurre a risultati diversi da quelli già accertati.
D'altra parte l'appaltatore, sul quale grava l'onere di provare di aver eseguito i lavori appaltati a regola d'arte, non ha dimostrato alcunché, essendosi limitato ad affermare di aver eseguito i lavori sotto la supervisione del Direttore Lavori nominato dall' e di aver eseguito il progetto CP_1 commissionatogli, ma ciò non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità per l'imperfetta esecuzione dell'opera ove si consideri che nel contratto di appalto non solo l'esecuzione dei lavori deve avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di attività inerisce, ma anche l'impostazione dell'opera stessa, nella sua progettazione e nelle sue direttive generali, deve corrispondere ad una funzionalità ed utilizzabilità tali da non renderla superflua. L'appaltatore, quindi, fuori dal caso eccezionale in cui agisca come “nudus minister” del committente, non può limitarsi ad accettare qualsiasi direttiva di costui, col rischio di rendere tutta l'opera non solo inutile ma anche dannosa, ma ha il dovere di prospettargli le eventuali obiezioni tecniche che in ipotesi si frappongano alla esecuzione di un dato lavoro (Cass. n. 6171/93)
Ancora, per pacifica giurisprudenza “l'appaltatore che debba eseguire un progetto fornitogli dal committente è responsabile verso quest'ultimo dei vizi dell'opera derivanti dallo stesso progetto sia nel caso in cui, pur essendosi accorto di tali errori, non li abbia denunziati tempestivamente al
pagina 17 di 19 committente, sia se non li abbia rilevati ma avrebbe potuto e dovuto riconoscerli con la normale diligenza nei limiti delle sue cognizioni tecniche. L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri (il che nella specie non si è verificato) di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo (sentenza 2/8/2001 n. 10550). L'appaltatore, infatti, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (sentenza 9/11/1990 n. 14598)” (cfr. Cass. sent. n. 1294/2003).
Ebbene, come accertato dal CTU e non contestato dall'appellante, “La scelta del materiale CP_6
e la sua posa è stata effettuata da che ha visionato i luoghi e deciso come intervenire Parte_1 redigendo un'offerta con il dettaglio degli interventi da realizzare”, sicché l'appaltatore non può andare esente dalla responsabilità per la non corretta esecuzione dell'opera, dovendosi escludere che abbia agito quale nudus minister del committente.
Né può valere ad escludere la responsabilità di il fatto che l' abbia attestato la Pt_1 CP_1
corretta esecuzione dei lavori in occasione del sopralluogo del 20/07/2018 e in sede di accordo dell'ottobre 2018 poiché, a prescindere dal fatto che non risulta che nel 2018 sia stata ripristinata l'impermeabilizzazione dell'intero terrazzo posto al primo piano, in ogni caso l'azione di cui all'art. 1669 c.c. prescinde dalla verifica dell'opera e financo dal relativo collaudo con esito positivo, dovendo l'appaltatore rispondere, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera se destinata obiettivamente a lunga durata (Cass. sent. n. 7914/2014).
Per i suesposti motivi si respinge anche il quarto motivo di appello.
*
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 657/2024, pubblicata in data 17 maggio 2024, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto:
pagina 18 di 19 2) conferma la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano nell'importo di € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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