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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1138/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229001647002000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in oggetto (che assume notificata l'11 luglio 2022) portante la tassa auto per gli anni 2012 e 2014. Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il concessionario, costituendosi in giudizio, ha comprovato la regolare notifica nel 2017 e nel 2019 delle prodromiche cartelle di pagamento, divenute inoppugnabili per decorso del termine di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 ove si prevede che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Occorre altresì ricordare come, nell'interpretare il predetto termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. civ., Cass n. 24595/2022).
Operando l'anzidetta previsione normativa, il termine per la notifica dell'intimazione cartella era da fissarsi rispettivamente - per l'anno 2012 - al 31 dicembre 2020 e - per l'anno 2014 - al 31 dicembre 2022 (terzo anno successivo dalla notifica delle prodromiche cartella di pagamento) cui occorre aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
Occorre richiamare, infatti, il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Nel caso che ci occupa, pertanto, per l'anno 2012 opera l'ipotesi di cui alla lett. b), differendo il relativo termine al 31 dicembre 2023.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 300,00 (trecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2023 depositato il 01/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229001647002000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in oggetto (che assume notificata l'11 luglio 2022) portante la tassa auto per gli anni 2012 e 2014. Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il concessionario, costituendosi in giudizio, ha comprovato la regolare notifica nel 2017 e nel 2019 delle prodromiche cartelle di pagamento, divenute inoppugnabili per decorso del termine di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 ove si prevede che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Occorre altresì ricordare come, nell'interpretare il predetto termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. civ., Cass n. 24595/2022).
Operando l'anzidetta previsione normativa, il termine per la notifica dell'intimazione cartella era da fissarsi rispettivamente - per l'anno 2012 - al 31 dicembre 2020 e - per l'anno 2014 - al 31 dicembre 2022 (terzo anno successivo dalla notifica delle prodromiche cartella di pagamento) cui occorre aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
Occorre richiamare, infatti, il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Nel caso che ci occupa, pertanto, per l'anno 2012 opera l'ipotesi di cui alla lett. b), differendo il relativo termine al 31 dicembre 2023.
In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 300,00 (trecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.