Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1138
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche

    Il concessionario ha prodotto prova della notifica delle cartelle di pagamento nel 2017 e nel 2019, le quali sono divenute inoppugnabili per decorso del termine di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito erariale

    Il giudice ha applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, secondo cui l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive entro tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prescrizione triennale decorre dall'inizio dell'anno successivo al pagamento. Pertanto, per l'anno 2012 il termine era il 31 dicembre 2020 e per l'anno 2014 il 31 dicembre 2022. A tali termini si aggiunge il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020. Per l'anno 2012 opera la proroga biennale fino al 31 dicembre 2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1138
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1138
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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