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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1964/2019 RGAC vertente
TRA
La codice fiscale n. Parte_1
, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra P.IVA_1 [...]
nata a [...], il [...], codice fiscale , con Parte_2 C.F._1
sede legale in , via Riace, 2, nonché per la predetta IG.ra in proprio, Pt_1 Parte_2
nata a [...], il [...], codice fiscale , rappresentati e difesi C.F._2
in virtù di separata procura speciale allegata al presente atto e rilasciata ai sensi dell'art. 83,
III comma, ult. parte, c.p.c. dall'avv. Paolo Perrone (C.F. ) del Foro di C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in , Corso Roma, n.3. Pt_1 Pt_1
APPELLANTE
E
Il sig. , C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._4
Massimo Florita ed Emilio Perfetti elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in al Viale Mannarino, 4; Pt_1
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 22.04.2025 la causa era posta in decisione in data 23.05.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per e per la IG.ra : Parte_3 Parte_2
di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzioni e/o eccezione impugnata, contestata e
reietta ed in virtù delle superiori considerazioni fatta ed in diritto:
1. In accoglimento del presente
atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 175/2019 del Tribunale di Paola, nella persona
del G.M. dott.ssa Maria Sodano, resa a conclusione del giudizio iscritto al numero 1294/2012 do
R.G.A.C. – Trib. Paola e pubblicata il 7 marzo 2019, ma mai notificata, e per l'effetto accogliere le
conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa del giudizio di primo grado
e che qui, di seguito, integralmente si ritrascrivono: “ Previo accertamento della esclusiva
responsabilità del convenuto, sig. , nella gestione della Controparte_1 Parte_3
all'epoca di cui alla narrativa dell'atto si citazione , avendo lo stesso rivestito la qualità di direttore
generale ed amministratore di fatto della citata , condannare il predetto Parte_3
convenuto, sig. , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati alla Controparte_1
medesima , nonché alla sig.ra in proprio, attraverso il Parte_3 Parte_2
pagamento in favore dei menzionati attori, in persona del suo presidente Parte_3
e legale rappresentante pro tempore, ed in proprio alla sig.ra , da parte dell' Parte_2 [...]
somme meglio specificate in narrativa, e comunque , allo stato, si quantificano in CP_2
complessivi euro 523.095,46, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare e
seguito di sentenze di condanna passate in giudicato della Commissione Tributaria adita all'esito dei
giudizi specificati in narrativa, giudizi tutt'ora pendenti e che verranno successivamente instaurati,
aventi ad oggetto l'impugnazione ai fini della declaratoria di annullamento degli avvisi di
accertamento e degli atti di contestazione specificati e notificati dall meglio Controparte_2
specificati in narrativa ed impugnati dagli attori , oltre al risarcimento, sempre in favore dei
menzionati attori ( e cioè, , in persona del suo presidente e legale Parte_3
rappresentante pro tempore, e sig.ra in proprio) del danno non patrimoniale Parte_2
sussistente in re ipsa ed agli stessi cagionato dal convenuto , il tutto per effetto delle Controparte_1
operazioni irregolari, meglio descritte nella narrativa della citazione introduttiva del presente
2 giudizio, poste in essere dal convenuto, sig. , ed emerse a seguito delle ispezioni Controparte_3
condotte dalla Guardia di Finanza – compagnia di , con riferimento agli esercizi 2006, 2007 e Pt_1
2008, in relazione agli accertati inadempimenti fiscali, danno patrimoniale da liquidarsi anche in via
equitativa, e che comunque si può tranquillamente quantificare in complessivi euro 150.000,00
ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà, come detto, ritenuta equa e di giustizia;
2. condannare, inoltre, il convenuto, sig. , nella qualità all'epoca dei fatti per cui è Controparte_1
causa, di direttore generale ed amministratore di fatto dell' al Controparte_4
risarcimento del danno provocato alla al Parte_4
risarcimento del danno provocato alla dalla omessa presentazione della Parte_3
dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2007 e dalla conseguente impossibilità di considerare
detraibili le spese sostenute dalla , danno che si quantifica in euro 20.000 Parte_3
ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultate in corso di causa ovvero che verrà
ritenuta equa e di giustizia;
3. condannare, anche in via generica, il convenuto, sig. , al pagamento e/o al Controparte_1
rimborso delle spese legali anticipate e sostenute dagli attori per i giudizi instaurati ( nonché anche
al pagamento e/o rimborso delle spese e competenze legali in relazione a ulteriori giudizi che verranno
eventualmente ed ulteriormente instaurati sempre per le medesime causali) davanti alla competente
Commissione Tributaria meglio descritti in narrativa per l'impugnazione degli avvisi di
accertamento, degli attivi di contestazione di sanzioni e delle cartelle di pagamento di cui alla
narrativa della presente citazione >>;
Per : < Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione: - rigettare l'appello proposto da in Parte_3 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché dalla sig.ra , Parte_2 nella suddetta qualità nonché in proprio, avverso la sentenza del Tributaria di Paola n. 175/2019,
Giudice Unico dott.ssa Marta Sodano, nel procedimento civile nr. 1294/2012 R.G. e pubblicata il
7/3/2019; - per l'effetto, confermare la statuizione dell'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'associazione in persona del legale Parte_1
3 rappresentante p.t., ( d'ora innanzi soltanto ) e quest'ultima Parte_2 Parte_3
in proprio, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, il IG. , Controparte_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di questi nella qualità di direttore
generale e amministrativo di fatto dell'associazione in relazione all'accertamento tributario effettuato
dalla guardia di finanza e amministratore di fatto dell'associazione in relazione all'accertamento
tributario effettuato dalla Guardia di Finanza in relazione agli anni 2006,2007 e 2008, e per l'effetto
condannare quest'ultimo al pagamento di € 523.095,46 ovvero al pagamento della maggiore o minore
somma risultante a seguito delle sentenze passate in giudicato emesse dalla Commissione Tributaria
innanzi alla quale sono stati impugnati gli avvisi di accertamento emessi proprio all'esito delle
indagini effettuate dalla Guardia di finanza. Le attrici hanno altresì richiesto la condanna del
convenuto al pagamento di una somma di € 150.000,00, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale in favore della IG.ra in proprio a causa del danno morale patito a Parte_2
seguito della vicenda tributaria;
il tutto con vittoria di spese con distrazione in favore del difensore
dichiaratosi distrattario.
Hanno dedotto le attrici che nel corso degli esercizi 2006,2007 e 2008 il convenuto CP_1
ha rivestito all'interno dell'associazione la carica di direttore generale, agendo così in nome
[...]
e per conto dell'associazione attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione anche di rilevante
entità, ( rispetto ai quali la ha disconosciuto la propria sottoscrizione – ad eccezione di Parte_2
quello stipulato con la Cascardo s.r.l.), nonché con potere di firma disgiunta quanto alla gestione del
conto corrente bancario e più in generale della situazione contrabile e amministrativa della società.
Si è costituito il convenuto , il quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
domanda, anche alla luce dell'archiviazione disposta dal GIP con ordinanza del 5-6 agosto 2012
quanto ai reati di truffa, appropriazione indebita e falso in scrittura privata a lui ascritti, concludendo
per il rigetto della medesima stante anche l'insussistenza del danno richiesto, posto che l'associazione
non ha preceduto alcun tipo di esborso nei confronti dell'erario, in considerazione della pendenza dei
giudizi dinnanzi la Commissione Tributaria. Il tutto con vittoria alle spese di giudizio.”.
In data 06.03.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1294/2012, il Tribunale di
Paola emetteva la sentenza n. 175/2019, pubblicata il 07.03.2019 e non notificata, con la quale così provvedeva:“rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata
4 dall'associazione; rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da
[...]
compensa integralmente le spese di lite .”. Parte_2
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, La
[...]
in persona del presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra e la IG.ra in Parte_2 Parte_2
proprio interponevano appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiscono in via preliminare come il giudice di prime cure nel decidere della causa in esame ha posto in essere un non consentito ultra
petitum, e ciò in merito ad una presunta violazione delle norme statutarie,
riguardante, in particolare, l'assenza della previsione nello statuto societario in questione della figura di “Direttore Generale”; nel merito poi, gli appellanti deducono l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado nell'escludere la responsabilità dell'appellato e, ciò nonostante quanto emerso durante la ricostruzione della vicenda nella quale risultava del tutto lampante come il IG.re avesse da solo gestito di “fatto” la ASD Scuola Volley di Paola. CP_3
- con il secondo motivo d'appello lamentano l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie per come emerse nel giudizio di primo grado.
Si costituiva il IG.re chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conferma CP_3
della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'28.02.2023.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 25.06.2024
per i medesimi incombenti.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 9.12.2025
per la precisazione delle conclusioni.
5 L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio all'udienza del 22.04.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 23.05.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La fattispecie di risarcimento del danno in esame trae origine dall'accertamento tributario compiuto dalla Guardia di Finanza di nei confronti dall'associazione Pt_1
Dilettantistica Sportiva Volley Paola A.S.D. e nei confronti della IG.ra quale Parte_2
rappresentante legale nonché presidente della stessa in relazione agli anni 2006,2007 e 2008,
per la condotta illecita posta in essere dal IG.re . CP_1
Occorre anzitutto precisare come questa Corte ritiene, considerate come le ragioni dell'impugnazione e la natura delle domande formulate dagli appellanti, di trattare unitariamente i due motivi d'appello dagli stessi proposti.
Ebbene, con riguardo al primo motivo di appello le odierne appellanti lamentano come il giudice di primo grado ha errato nella parte in cui lo stesso si è determinato nel disconoscere il sorgere dell'obbligazione in questione in capo al IG.re e, ciò sulla CP_1
base di una presunta disapplicazione delle norme statutarie, concernente in particolare l'assenza nello statuto societario in questione, della previsione della figura di “Direttore
Generale” compiendo in tal modo, a loro dire, un non consentito ultra petitum.
In particolare, sia la ASD Scuola Volley di Paola che la IG.ra sostengono Parte_2
come il Tribunale di Paola abbia violato il c.d. principio del non contestato, in quanto, la questione suddetta avrebbe dovuto essere eccepita dall'appellato, parte convenuta nel precedente grado di giudizio, non potendo il giudice di primo cure rilevare d'ufficio alcunché a tal proposito.
Ebbene, in merito a tale questione, occorre segnalare come la Suprema Corte di recente ha avuto più volte occasione di esprimersi, in particolare con l'Ordinanza n. 26908/2020 ha statuito il principio secondo cui: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche
anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica
6 dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove
la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e
specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti
di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi,
modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto,
che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una
contestazione circostanziata.”
Ordunque, il IG. nulla ha eccepito al riguardo, nonostante le parti appellanti CP_3
abbiano, nel precedente grado di giudizio, prodotto lo statuto societario in questione come documento allegato alla seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.
Oltre a quanto detto sopra, occorre considerare, come nel caso in esame, trattasi di un'associazione non riconosciuta, ove la mancata previsione nel proprio statuto della figura del direttore generale non comporta automaticamente l'invalidità della sua nomina o delle sue azioni;
difatti, è ormai pacifico in giurisprudenza come l'ordinamento interno nonché
l'organizzazione delle stesse siano regolati dagli accordi tra gli associati, e che la rappresentanza può essere conferita a chiunque anche in assenza di una specifica norma statutaria.
Lamentano, poi, le appellanti che il giudice di prime cure ha ulteriormente errato nell'escludere la responsabilità del IG.re sebbene, da come emerso dalle risultanze CP_1
della fase istruttoria svoltasi nel precedente grado di giudizio, lo stesso si fosse occupato da solo della gestione economica e finanziaria dell'associazione.
Orbene, l'art. 38 c.c. a mente del quale: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione.”. Con la suddetta norma il legislatore ha previsto come oltre alla responsabilità dell'associazione non riconosciuta attraverso il relativo fondo comune,
per le obbligazioni assunte nel suo interesse v'è la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in suo nome e conto.
7 Inoltre, la Suprema Corte, con riguardo al tale questione, ha avuto più volte occasione di esprimersi stabilendo il principio secondo cui: “In tema di associazioni non riconosciute, la
responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione,
prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza
di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei
creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della
compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude,
peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi
del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie
quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la
complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività
dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali
alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del
12/03/2007, conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5, Sentenza n. 19486
del 10/09/2009; Cass. 2169/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020; di recente conf.
Cass. n. 11869 del 02/05/2024)”.
Ed ancora, con una più recente ordinanza è stato ribadito come : “In tema di associazioni
non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome
dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non
corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione,
consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato,
dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di
rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il
richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto
investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 36470 del 13/12/2022).
Ordunque, con le pronunce suddette la Suprema Corte compie un vero e proprio distinguo tra i rapporti dell'associazione di carattere privatistico e le obbligazioni tributarie in capo alla stessa.
8 IF , mentre nel primo caso la responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38
c.c. non è legata al mero ruolo di rappresentanza dell'associazione bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, da cui siano sorte le obbligazioni tra l'associazione ed i terzi, nel secondo caso, ovvero con riguardo alle obbligazioni di natura tributaria, occorre, invece, precisare come nel caso di debiti di imposta – che derivino ex lege – risponde solidalmente “il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura”. Ciò vale sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo non corrisposto (Cass. 25650/2018; Cass. Ord.
4747/2020). In tale contesto, il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/2007; Cass. Ord. 12473/2015; Cass. 19486/2009;
Cass. 2169/2018); la ratio del succitato principio risiede nella presunzione che il legale rappresentante abbia partecipato alle decisioni che hanno condotto alla creazione dei rapporti obbligatori tributari per conto dell'associazione (Cass. Ord. 1602/2019; Cass. Ord.
1328/2020).
Nel caso di specie occorre evidenziare come la IG.ra , per la sua qualità di Parte_2
legale rappresentante della ASD Scuola Volley di Paola, ha assolto totalmente l'onere della prova contraria riguardante la propria estraneità alla gestione della associazione, superando dunque la presunzione suddetta e ciò in ragione dei molteplici elementi di prova, tra i quali in particolare i PVC della Guardia di Finanza di , nei quali è stato accertato come Pt_1
l'unico responsabile delle violazioni in esame risulta essere il IG.re ; difatti, negli CP_3
stessi è dato leggersi (verbale del 29.06.2011 foglio n.18 ): “relativamente alla IG.ra
[...]
appare opportuno precisare che la responsabilità a lei riconducibile scaturisce dal Parte_2
fatto che, quale legale rappresentante, è il soggetto sul quale gravano specifici obblighi tributari di
natura formule, ovvero la persona fisica che agisce in nome e per conto dell'ente associativo. La stessa
infatti è tenuta dei vari oneri ed all'adempimento degli obblighi formali di denuncia è dichiarazione
dei redditi dei redditi, pur rimanendo, l'obbligazione tributaria, in capo all'associazione. Tuttavia, alla
luce dell'evoluzione del sistema sanzionatorio, che si è informato verso la tendenziale
“personificazione” della sanzione al fine di punire l'effettivo autore dell'illecito, ai sensi dell'art. 11
9 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la predetta risulta obbligata al Parte_2
pagamento della sanzione che verrà irrogata unitamente all' rappresentata, che sarà Parte_1
invece obbligata in solido. Sul conto del è doveroso precisare che lo stesso è da Controparte_1
ritenersi il trasgressore persona fisica responsabile, avendo agito con atteggiamento gravemente
colposo e doloso. In particolare, rivestendo la carica di direttore generale dell' ha agito Parte_1
in prima persona gestendo di fatto la stessa in luogo del legale rappresentante, anteponendosi alla
[...]
. Pt_2
La circostanza, già accertata durante i controlli di coerenza esterna eseguiti nel corso della verifica
fiscale conclusa il 02.12.2009, è emersa in modo lampante analizzando la documentazione bancaria
fornita della Banca CARIME, nel frontespizio della quale il appare come l'unico CP_1
soggetto ad aver operato sul conto intestato dall' indicato addirittura come “garante”. Parte_1
La condotta posta in essere da tale soggetto, a parere dei verificatori, è dolosa in quanto attuata con
l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, e comunque diretta ad
ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
Alla luce della ratio della disciplina introdotta con il prefato Decreto legislativo e sulla scorta
dell'esame documentale effettuale, si ritiene che il sia l'unico soggetto che ha tratto CP_1
effettivo beneficio dalle violazioni commesse dall' ”. Controparte_5
Inoltre, in base alla documentazione sopra richiamata, anche la Commissione
Tributaria Regionale è pervenuta alle medesime conclusioni. Ed invero, la stessa con due diverse ma contemporanee sentenze nn. 3615/2018 e 3624/2018 – entrambe legittimamente prodotte ed acquisite al fascicolo dell'odierno grado di giudizio - accoglieva, solo in parte,
l'impugnazione proposta dagli odierni appellanti avverso le sentenze emesse dalla CTP di
Cosenza.
Ebbene, la CTR calabrese in entrambe le sentenze suddette ha richiamato i sopraccitati principi, ed ha così motivato: “nel caso in esame, dallo stesso PVC della GDF emerge chiaramente
Parte che il Direttore Generale dell' ha agito in prima persona gestendo di fatto la stessa in luogo del
legale rappresentante, anteponendosi alla ne consegue che non solo risulta provato Parte_5
l'esclusione della legale rappresentante dall'ingerenza nella gestione dell'associazione , ma anche
l'impossibilità di quest'ultima di adempiere agli ulteriori obblighi tributari derivanti dall'attività
10 fraudolenta del . In conclusione, anche alla luce della giurisprudenza più restrittiva appena CP_1
enunciata, deve escludersi l'applicabilità al caso in esame della responsabilità ex art. 38 cc in capo
all'appellante con conseguente annullamento nei suoi confronti dell'atto di Parte_2
accertamento.”.
La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, dunque, si è correttamente conformata ai principi sopra richiamati laddove ha condannato al pagamento tributario l'associazione ad eccezione della sua rappresentante legale – la IG.ra Controparte_6
quest'ultima fornito anche in sede tributaria la prova della sua estraneità rispetto alla
Parte gestione economica e finanziaria dell' , ritenendo pertanto superata la presunzione di responsabilità ex lege per le obbligazioni tributarie posta a carico della stessa per la sua qualità di legale rappresentante dell'associazione in questione.
Inoltre, quanto detto sopra risulta ancor più avvalorato da quanto emerso nella fase istruttoria svoltasi nel precedente grado di giudizio, in particolare mediante l'espletamento della prova testimoniale e, di cui le odierne appellanti con il secondo motivo d'appello ne lamentano da parte del giudice di primo grado l'errata valutazione.
IF, questa Corte ritiene come dalla testimonianza resa dal teste Testimone_1
escusso all'udienza del 14.05.2015, emerga in modo sufficientemente chiaro come il IG.
abbia avuto un ruolo attivo nel caso de quo, difatti nella propria deposizione lo CP_3
stesso ha affermato: “il direttore generale nel 2006-2008 era (all'anagrafe Persona_1
. Si occupava dei giocatori, delle loro esigenze e dei rimborsi spese. Organizzava trasferte. CP_1
Per tali attività operava sul conto corrente dell'associazione. Lui ha trovato alcuni finanziatori. Ad
esempio, mi ricordo il sig. comunque reperì anche altri sponsor. A me non è mai capitato di Pt_6
trovarne. Che io sappia si occupava di contabilità e adempimenti fiscali. Delle predette attività e di
tutte le altre si occupava il sig. senza ottenere il previo assenso della dirigenza. CP_1
Ed ancora il teste escusso all'udienza del 16.12.2014 ha dichiarato con Testimone_2
riferimento all'odierno appellato: “di sicuro aveva potere di firma per le operazioni bancarie “.
Da quanto sopra esposto risulta del tutto evidente come responsabile dell'operato che ha determinato l'accertamento tributario a carico della Parte_7
che ha posto in essere la condotta illecita contesta all'odierna appellante.
[...]
11 A tanto consegue, sul punto l'accoglimento dell'appello.
Ritiene questa Corte, dunque, che deve essere dichiarata accertata l'esclusiva responsabilità di della condotta illecita che ha determinato l'accertamento Controparte_1
tributario effettuato dalla Guardia di Finanza a carico della A.S.D. Scuola Volley di Paola in relazione agli anni d'imposta 2006,2007 e 2008, come da sentenze nn. 3615/2018 e 3624/2018
della Commissione Tributaria Regionale.
Tuttavia, non risultando che l'associazione abbia proceduto al pagamento dei debiti tributari per come accertati in sede tributaria, non può essere disposta la condanna del al risarcimento del danno, non essendosi questo concretizzato. CP_1
L'odierna appellante sig.ra ha avanzato altresì richiesta di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale dalla stessa subito a causa dell'indagine finanziaria avviata a suo carico.
Ritiene questa Corte la suddetta richiesta infondata, con conseguente conferma della decisione del giudice di prime cure sul punto atteso che la IG. non ha mai Parte_2
provveduto a dare adeguata prova di tale voce di danno, limitandosi alla sola allegazione di un certificato medico risalente al 2012 e, dunque, non sufficiente a dare piena dimostrazione del danno suddetto dalla stessa patita.
In definitiva l'appello deve essere accolto solo in parte, per come sopra esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra
[...]
e dalla IG.ra in proprio nei confronti del IG.re Parte_2 Parte_2 CP_1
odierno appellato, avverso la sentenza n. 175/2019 pubblicata il 07.03.2019 e non
[...]
notificata, emessa dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1294/2012,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
12 1) accerta l'esclusiva responsabilità di della condotta illecita che ha Controparte_1
determinato l'accertamento tributario effettuato dalla Guardia di Finanza a carico della
A.S.D. Scuola Volley di Paola in relazione agli anni d'imposta 2006,2007 e 2008, come da sentenze nn. 3615/2018 e 3624/2018 della Commissione Tributaria Regionale;
2) condanna a rifondere all in persona del Controparte_1 Parte_3
presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra e alla IG.ra Parte_2 [...]
in proprio per le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidati i compensi in Pt_2
euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario 15% CPA ed IVA come per legge compensate per un terzo per l'importo totale.
Catanzaro, Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
13
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1964/2019 RGAC vertente
TRA
La codice fiscale n. Parte_1
, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra P.IVA_1 [...]
nata a [...], il [...], codice fiscale , con Parte_2 C.F._1
sede legale in , via Riace, 2, nonché per la predetta IG.ra in proprio, Pt_1 Parte_2
nata a [...], il [...], codice fiscale , rappresentati e difesi C.F._2
in virtù di separata procura speciale allegata al presente atto e rilasciata ai sensi dell'art. 83,
III comma, ult. parte, c.p.c. dall'avv. Paolo Perrone (C.F. ) del Foro di C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in , Corso Roma, n.3. Pt_1 Pt_1
APPELLANTE
E
Il sig. , C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._4
Massimo Florita ed Emilio Perfetti elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in al Viale Mannarino, 4; Pt_1
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 22.04.2025 la causa era posta in decisione in data 23.05.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per e per la IG.ra : Parte_3 Parte_2
di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzioni e/o eccezione impugnata, contestata e
reietta ed in virtù delle superiori considerazioni fatta ed in diritto:
1. In accoglimento del presente
atto di appello, riformare integralmente la sentenza n. 175/2019 del Tribunale di Paola, nella persona
del G.M. dott.ssa Maria Sodano, resa a conclusione del giudizio iscritto al numero 1294/2012 do
R.G.A.C. – Trib. Paola e pubblicata il 7 marzo 2019, ma mai notificata, e per l'effetto accogliere le
conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa del giudizio di primo grado
e che qui, di seguito, integralmente si ritrascrivono: “ Previo accertamento della esclusiva
responsabilità del convenuto, sig. , nella gestione della Controparte_1 Parte_3
all'epoca di cui alla narrativa dell'atto si citazione , avendo lo stesso rivestito la qualità di direttore
generale ed amministratore di fatto della citata , condannare il predetto Parte_3
convenuto, sig. , al risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati alla Controparte_1
medesima , nonché alla sig.ra in proprio, attraverso il Parte_3 Parte_2
pagamento in favore dei menzionati attori, in persona del suo presidente Parte_3
e legale rappresentante pro tempore, ed in proprio alla sig.ra , da parte dell' Parte_2 [...]
somme meglio specificate in narrativa, e comunque , allo stato, si quantificano in CP_2
complessivi euro 523.095,46, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare e
seguito di sentenze di condanna passate in giudicato della Commissione Tributaria adita all'esito dei
giudizi specificati in narrativa, giudizi tutt'ora pendenti e che verranno successivamente instaurati,
aventi ad oggetto l'impugnazione ai fini della declaratoria di annullamento degli avvisi di
accertamento e degli atti di contestazione specificati e notificati dall meglio Controparte_2
specificati in narrativa ed impugnati dagli attori , oltre al risarcimento, sempre in favore dei
menzionati attori ( e cioè, , in persona del suo presidente e legale Parte_3
rappresentante pro tempore, e sig.ra in proprio) del danno non patrimoniale Parte_2
sussistente in re ipsa ed agli stessi cagionato dal convenuto , il tutto per effetto delle Controparte_1
operazioni irregolari, meglio descritte nella narrativa della citazione introduttiva del presente
2 giudizio, poste in essere dal convenuto, sig. , ed emerse a seguito delle ispezioni Controparte_3
condotte dalla Guardia di Finanza – compagnia di , con riferimento agli esercizi 2006, 2007 e Pt_1
2008, in relazione agli accertati inadempimenti fiscali, danno patrimoniale da liquidarsi anche in via
equitativa, e che comunque si può tranquillamente quantificare in complessivi euro 150.000,00
ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà, come detto, ritenuta equa e di giustizia;
2. condannare, inoltre, il convenuto, sig. , nella qualità all'epoca dei fatti per cui è Controparte_1
causa, di direttore generale ed amministratore di fatto dell' al Controparte_4
risarcimento del danno provocato alla al Parte_4
risarcimento del danno provocato alla dalla omessa presentazione della Parte_3
dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2007 e dalla conseguente impossibilità di considerare
detraibili le spese sostenute dalla , danno che si quantifica in euro 20.000 Parte_3
ovvero nella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultate in corso di causa ovvero che verrà
ritenuta equa e di giustizia;
3. condannare, anche in via generica, il convenuto, sig. , al pagamento e/o al Controparte_1
rimborso delle spese legali anticipate e sostenute dagli attori per i giudizi instaurati ( nonché anche
al pagamento e/o rimborso delle spese e competenze legali in relazione a ulteriori giudizi che verranno
eventualmente ed ulteriormente instaurati sempre per le medesime causali) davanti alla competente
Commissione Tributaria meglio descritti in narrativa per l'impugnazione degli avvisi di
accertamento, degli attivi di contestazione di sanzioni e delle cartelle di pagamento di cui alla
narrativa della presente citazione >>;
Per : < Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione: - rigettare l'appello proposto da in Parte_3 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché dalla sig.ra , Parte_2 nella suddetta qualità nonché in proprio, avverso la sentenza del Tributaria di Paola n. 175/2019,
Giudice Unico dott.ssa Marta Sodano, nel procedimento civile nr. 1294/2012 R.G. e pubblicata il
7/3/2019; - per l'effetto, confermare la statuizione dell'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “L'associazione in persona del legale Parte_1
3 rappresentante p.t., ( d'ora innanzi soltanto ) e quest'ultima Parte_2 Parte_3
in proprio, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, il IG. , Controparte_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di questi nella qualità di direttore
generale e amministrativo di fatto dell'associazione in relazione all'accertamento tributario effettuato
dalla guardia di finanza e amministratore di fatto dell'associazione in relazione all'accertamento
tributario effettuato dalla Guardia di Finanza in relazione agli anni 2006,2007 e 2008, e per l'effetto
condannare quest'ultimo al pagamento di € 523.095,46 ovvero al pagamento della maggiore o minore
somma risultante a seguito delle sentenze passate in giudicato emesse dalla Commissione Tributaria
innanzi alla quale sono stati impugnati gli avvisi di accertamento emessi proprio all'esito delle
indagini effettuate dalla Guardia di finanza. Le attrici hanno altresì richiesto la condanna del
convenuto al pagamento di una somma di € 150.000,00, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale in favore della IG.ra in proprio a causa del danno morale patito a Parte_2
seguito della vicenda tributaria;
il tutto con vittoria di spese con distrazione in favore del difensore
dichiaratosi distrattario.
Hanno dedotto le attrici che nel corso degli esercizi 2006,2007 e 2008 il convenuto CP_1
ha rivestito all'interno dell'associazione la carica di direttore generale, agendo così in nome
[...]
e per conto dell'associazione attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione anche di rilevante
entità, ( rispetto ai quali la ha disconosciuto la propria sottoscrizione – ad eccezione di Parte_2
quello stipulato con la Cascardo s.r.l.), nonché con potere di firma disgiunta quanto alla gestione del
conto corrente bancario e più in generale della situazione contrabile e amministrativa della società.
Si è costituito il convenuto , il quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
domanda, anche alla luce dell'archiviazione disposta dal GIP con ordinanza del 5-6 agosto 2012
quanto ai reati di truffa, appropriazione indebita e falso in scrittura privata a lui ascritti, concludendo
per il rigetto della medesima stante anche l'insussistenza del danno richiesto, posto che l'associazione
non ha preceduto alcun tipo di esborso nei confronti dell'erario, in considerazione della pendenza dei
giudizi dinnanzi la Commissione Tributaria. Il tutto con vittoria alle spese di giudizio.”.
In data 06.03.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1294/2012, il Tribunale di
Paola emetteva la sentenza n. 175/2019, pubblicata il 07.03.2019 e non notificata, con la quale così provvedeva:“rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata
4 dall'associazione; rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da
[...]
compensa integralmente le spese di lite .”. Parte_2
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, La
[...]
in persona del presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra e la IG.ra in Parte_2 Parte_2
proprio interponevano appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiscono in via preliminare come il giudice di prime cure nel decidere della causa in esame ha posto in essere un non consentito ultra
petitum, e ciò in merito ad una presunta violazione delle norme statutarie,
riguardante, in particolare, l'assenza della previsione nello statuto societario in questione della figura di “Direttore Generale”; nel merito poi, gli appellanti deducono l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado nell'escludere la responsabilità dell'appellato e, ciò nonostante quanto emerso durante la ricostruzione della vicenda nella quale risultava del tutto lampante come il IG.re avesse da solo gestito di “fatto” la ASD Scuola Volley di Paola. CP_3
- con il secondo motivo d'appello lamentano l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie per come emerse nel giudizio di primo grado.
Si costituiva il IG.re chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conferma CP_3
della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'28.02.2023.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 25.06.2024
per i medesimi incombenti.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 9.12.2025
per la precisazione delle conclusioni.
5 L'udienza suddetta veniva anticipata d'ufficio all'udienza del 22.04.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 23.05.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La fattispecie di risarcimento del danno in esame trae origine dall'accertamento tributario compiuto dalla Guardia di Finanza di nei confronti dall'associazione Pt_1
Dilettantistica Sportiva Volley Paola A.S.D. e nei confronti della IG.ra quale Parte_2
rappresentante legale nonché presidente della stessa in relazione agli anni 2006,2007 e 2008,
per la condotta illecita posta in essere dal IG.re . CP_1
Occorre anzitutto precisare come questa Corte ritiene, considerate come le ragioni dell'impugnazione e la natura delle domande formulate dagli appellanti, di trattare unitariamente i due motivi d'appello dagli stessi proposti.
Ebbene, con riguardo al primo motivo di appello le odierne appellanti lamentano come il giudice di primo grado ha errato nella parte in cui lo stesso si è determinato nel disconoscere il sorgere dell'obbligazione in questione in capo al IG.re e, ciò sulla CP_1
base di una presunta disapplicazione delle norme statutarie, concernente in particolare l'assenza nello statuto societario in questione, della previsione della figura di “Direttore
Generale” compiendo in tal modo, a loro dire, un non consentito ultra petitum.
In particolare, sia la ASD Scuola Volley di Paola che la IG.ra sostengono Parte_2
come il Tribunale di Paola abbia violato il c.d. principio del non contestato, in quanto, la questione suddetta avrebbe dovuto essere eccepita dall'appellato, parte convenuta nel precedente grado di giudizio, non potendo il giudice di primo cure rilevare d'ufficio alcunché a tal proposito.
Ebbene, in merito a tale questione, occorre segnalare come la Suprema Corte di recente ha avuto più volte occasione di esprimersi, in particolare con l'Ordinanza n. 26908/2020 ha statuito il principio secondo cui: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche
anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica
6 dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove
la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e
specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti
di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi,
modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto,
che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una
contestazione circostanziata.”
Ordunque, il IG. nulla ha eccepito al riguardo, nonostante le parti appellanti CP_3
abbiano, nel precedente grado di giudizio, prodotto lo statuto societario in questione come documento allegato alla seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.
Oltre a quanto detto sopra, occorre considerare, come nel caso in esame, trattasi di un'associazione non riconosciuta, ove la mancata previsione nel proprio statuto della figura del direttore generale non comporta automaticamente l'invalidità della sua nomina o delle sue azioni;
difatti, è ormai pacifico in giurisprudenza come l'ordinamento interno nonché
l'organizzazione delle stesse siano regolati dagli accordi tra gli associati, e che la rappresentanza può essere conferita a chiunque anche in assenza di una specifica norma statutaria.
Lamentano, poi, le appellanti che il giudice di prime cure ha ulteriormente errato nell'escludere la responsabilità del IG.re sebbene, da come emerso dalle risultanze CP_1
della fase istruttoria svoltasi nel precedente grado di giudizio, lo stesso si fosse occupato da solo della gestione economica e finanziaria dell'associazione.
Orbene, l'art. 38 c.c. a mente del quale: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell'associazione.”. Con la suddetta norma il legislatore ha previsto come oltre alla responsabilità dell'associazione non riconosciuta attraverso il relativo fondo comune,
per le obbligazioni assunte nel suo interesse v'è la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in suo nome e conto.
7 Inoltre, la Suprema Corte, con riguardo al tale questione, ha avuto più volte occasione di esprimersi stabilendo il principio secondo cui: “In tema di associazioni non riconosciute, la
responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione,
prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza
di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei
creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della
compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude,
peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi
del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie
quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la
complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività
dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali
alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del
12/03/2007, conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 12473 del 17/06/2015, Sez. 5, Sentenza n. 19486
del 10/09/2009; Cass. 2169/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020; di recente conf.
Cass. n. 11869 del 02/05/2024)”.
Ed ancora, con una più recente ordinanza è stato ribadito come : “In tema di associazioni
non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome
dell'associazione ex art. 38 c.c. si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non
corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione,
consistenti nella direzione della gestione complessiva dell'associazione nel periodo considerato,
dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di
rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione stessa, fermo restando che il
richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto
investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 36470 del 13/12/2022).
Ordunque, con le pronunce suddette la Suprema Corte compie un vero e proprio distinguo tra i rapporti dell'associazione di carattere privatistico e le obbligazioni tributarie in capo alla stessa.
8 IF , mentre nel primo caso la responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38
c.c. non è legata al mero ruolo di rappresentanza dell'associazione bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, da cui siano sorte le obbligazioni tra l'associazione ed i terzi, nel secondo caso, ovvero con riguardo alle obbligazioni di natura tributaria, occorre, invece, precisare come nel caso di debiti di imposta – che derivino ex lege – risponde solidalmente “il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura”. Ciò vale sia per le sanzioni pecuniarie che per il tributo non corrisposto (Cass. 25650/2018; Cass. Ord.
4747/2020). In tale contesto, il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Cass. 5746/2007; Cass. Ord. 12473/2015; Cass. 19486/2009;
Cass. 2169/2018); la ratio del succitato principio risiede nella presunzione che il legale rappresentante abbia partecipato alle decisioni che hanno condotto alla creazione dei rapporti obbligatori tributari per conto dell'associazione (Cass. Ord. 1602/2019; Cass. Ord.
1328/2020).
Nel caso di specie occorre evidenziare come la IG.ra , per la sua qualità di Parte_2
legale rappresentante della ASD Scuola Volley di Paola, ha assolto totalmente l'onere della prova contraria riguardante la propria estraneità alla gestione della associazione, superando dunque la presunzione suddetta e ciò in ragione dei molteplici elementi di prova, tra i quali in particolare i PVC della Guardia di Finanza di , nei quali è stato accertato come Pt_1
l'unico responsabile delle violazioni in esame risulta essere il IG.re ; difatti, negli CP_3
stessi è dato leggersi (verbale del 29.06.2011 foglio n.18 ): “relativamente alla IG.ra
[...]
appare opportuno precisare che la responsabilità a lei riconducibile scaturisce dal Parte_2
fatto che, quale legale rappresentante, è il soggetto sul quale gravano specifici obblighi tributari di
natura formule, ovvero la persona fisica che agisce in nome e per conto dell'ente associativo. La stessa
infatti è tenuta dei vari oneri ed all'adempimento degli obblighi formali di denuncia è dichiarazione
dei redditi dei redditi, pur rimanendo, l'obbligazione tributaria, in capo all'associazione. Tuttavia, alla
luce dell'evoluzione del sistema sanzionatorio, che si è informato verso la tendenziale
“personificazione” della sanzione al fine di punire l'effettivo autore dell'illecito, ai sensi dell'art. 11
9 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la predetta risulta obbligata al Parte_2
pagamento della sanzione che verrà irrogata unitamente all' rappresentata, che sarà Parte_1
invece obbligata in solido. Sul conto del è doveroso precisare che lo stesso è da Controparte_1
ritenersi il trasgressore persona fisica responsabile, avendo agito con atteggiamento gravemente
colposo e doloso. In particolare, rivestendo la carica di direttore generale dell' ha agito Parte_1
in prima persona gestendo di fatto la stessa in luogo del legale rappresentante, anteponendosi alla
[...]
. Pt_2
La circostanza, già accertata durante i controlli di coerenza esterna eseguiti nel corso della verifica
fiscale conclusa il 02.12.2009, è emersa in modo lampante analizzando la documentazione bancaria
fornita della Banca CARIME, nel frontespizio della quale il appare come l'unico CP_1
soggetto ad aver operato sul conto intestato dall' indicato addirittura come “garante”. Parte_1
La condotta posta in essere da tale soggetto, a parere dei verificatori, è dolosa in quanto attuata con
l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, e comunque diretta ad
ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
Alla luce della ratio della disciplina introdotta con il prefato Decreto legislativo e sulla scorta
dell'esame documentale effettuale, si ritiene che il sia l'unico soggetto che ha tratto CP_1
effettivo beneficio dalle violazioni commesse dall' ”. Controparte_5
Inoltre, in base alla documentazione sopra richiamata, anche la Commissione
Tributaria Regionale è pervenuta alle medesime conclusioni. Ed invero, la stessa con due diverse ma contemporanee sentenze nn. 3615/2018 e 3624/2018 – entrambe legittimamente prodotte ed acquisite al fascicolo dell'odierno grado di giudizio - accoglieva, solo in parte,
l'impugnazione proposta dagli odierni appellanti avverso le sentenze emesse dalla CTP di
Cosenza.
Ebbene, la CTR calabrese in entrambe le sentenze suddette ha richiamato i sopraccitati principi, ed ha così motivato: “nel caso in esame, dallo stesso PVC della GDF emerge chiaramente
Parte che il Direttore Generale dell' ha agito in prima persona gestendo di fatto la stessa in luogo del
legale rappresentante, anteponendosi alla ne consegue che non solo risulta provato Parte_5
l'esclusione della legale rappresentante dall'ingerenza nella gestione dell'associazione , ma anche
l'impossibilità di quest'ultima di adempiere agli ulteriori obblighi tributari derivanti dall'attività
10 fraudolenta del . In conclusione, anche alla luce della giurisprudenza più restrittiva appena CP_1
enunciata, deve escludersi l'applicabilità al caso in esame della responsabilità ex art. 38 cc in capo
all'appellante con conseguente annullamento nei suoi confronti dell'atto di Parte_2
accertamento.”.
La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, dunque, si è correttamente conformata ai principi sopra richiamati laddove ha condannato al pagamento tributario l'associazione ad eccezione della sua rappresentante legale – la IG.ra Controparte_6
quest'ultima fornito anche in sede tributaria la prova della sua estraneità rispetto alla
Parte gestione economica e finanziaria dell' , ritenendo pertanto superata la presunzione di responsabilità ex lege per le obbligazioni tributarie posta a carico della stessa per la sua qualità di legale rappresentante dell'associazione in questione.
Inoltre, quanto detto sopra risulta ancor più avvalorato da quanto emerso nella fase istruttoria svoltasi nel precedente grado di giudizio, in particolare mediante l'espletamento della prova testimoniale e, di cui le odierne appellanti con il secondo motivo d'appello ne lamentano da parte del giudice di primo grado l'errata valutazione.
IF, questa Corte ritiene come dalla testimonianza resa dal teste Testimone_1
escusso all'udienza del 14.05.2015, emerga in modo sufficientemente chiaro come il IG.
abbia avuto un ruolo attivo nel caso de quo, difatti nella propria deposizione lo CP_3
stesso ha affermato: “il direttore generale nel 2006-2008 era (all'anagrafe Persona_1
. Si occupava dei giocatori, delle loro esigenze e dei rimborsi spese. Organizzava trasferte. CP_1
Per tali attività operava sul conto corrente dell'associazione. Lui ha trovato alcuni finanziatori. Ad
esempio, mi ricordo il sig. comunque reperì anche altri sponsor. A me non è mai capitato di Pt_6
trovarne. Che io sappia si occupava di contabilità e adempimenti fiscali. Delle predette attività e di
tutte le altre si occupava il sig. senza ottenere il previo assenso della dirigenza. CP_1
Ed ancora il teste escusso all'udienza del 16.12.2014 ha dichiarato con Testimone_2
riferimento all'odierno appellato: “di sicuro aveva potere di firma per le operazioni bancarie “.
Da quanto sopra esposto risulta del tutto evidente come responsabile dell'operato che ha determinato l'accertamento tributario a carico della Parte_7
che ha posto in essere la condotta illecita contesta all'odierna appellante.
[...]
11 A tanto consegue, sul punto l'accoglimento dell'appello.
Ritiene questa Corte, dunque, che deve essere dichiarata accertata l'esclusiva responsabilità di della condotta illecita che ha determinato l'accertamento Controparte_1
tributario effettuato dalla Guardia di Finanza a carico della A.S.D. Scuola Volley di Paola in relazione agli anni d'imposta 2006,2007 e 2008, come da sentenze nn. 3615/2018 e 3624/2018
della Commissione Tributaria Regionale.
Tuttavia, non risultando che l'associazione abbia proceduto al pagamento dei debiti tributari per come accertati in sede tributaria, non può essere disposta la condanna del al risarcimento del danno, non essendosi questo concretizzato. CP_1
L'odierna appellante sig.ra ha avanzato altresì richiesta di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale dalla stessa subito a causa dell'indagine finanziaria avviata a suo carico.
Ritiene questa Corte la suddetta richiesta infondata, con conseguente conferma della decisione del giudice di prime cure sul punto atteso che la IG. non ha mai Parte_2
provveduto a dare adeguata prova di tale voce di danno, limitandosi alla sola allegazione di un certificato medico risalente al 2012 e, dunque, non sufficiente a dare piena dimostrazione del danno suddetto dalla stessa patita.
In definitiva l'appello deve essere accolto solo in parte, per come sopra esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra
[...]
e dalla IG.ra in proprio nei confronti del IG.re Parte_2 Parte_2 CP_1
odierno appellato, avverso la sentenza n. 175/2019 pubblicata il 07.03.2019 e non
[...]
notificata, emessa dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1294/2012,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado così provvede:
12 1) accerta l'esclusiva responsabilità di della condotta illecita che ha Controparte_1
determinato l'accertamento tributario effettuato dalla Guardia di Finanza a carico della
A.S.D. Scuola Volley di Paola in relazione agli anni d'imposta 2006,2007 e 2008, come da sentenze nn. 3615/2018 e 3624/2018 della Commissione Tributaria Regionale;
2) condanna a rifondere all in persona del Controparte_1 Parte_3
presidente e legale rappresentante pro tempore, sig.ra e alla IG.ra Parte_2 [...]
in proprio per le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidati i compensi in Pt_2
euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario 15% CPA ed IVA come per legge compensate per un terzo per l'importo totale.
Catanzaro, Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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