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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa GE RE, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
17.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6380/2023 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 6388/2023, 6496/2023, 6895/2023, 6896/2023,
8519/2023, 8589/2023, 8596/2023, 8634/2023, 8846/2023 e 8889/2023 vertenti
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e rappresentati e difesi dall'avv. Mario Pt_5 Parte_6 Parte_7
Angino
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Chiara Contursi costituita nei giudizi nn. 6380/2023 e 8634/2023 RG;
avv. costituito nei giudizi nn. 6388/2023 e 6496/2023 CP_2
RG; avv.ti Luigi Lorusso e costituiti nei giudizi nn. 6895/2023, 8596/2023 e 8889/2023 CP_2
RG; avv. EN Longo costituito nei giudizi nn.6896/2023, 8589/2023 e 8846/2023 RG;
avv.ti e RA CH costituiti nel giudizio n. 8519/2023 RG;
) CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, errata iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli negli anni 2018 ( , , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
, 2019 ( , e , 2020 ( , Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_1 [...]
, e , 2021 ( , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
) e 2022 ( , , , e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
, per il numero di giornate indicate nei rispettivi ricorsi, alle dipendenze dell'azienda agricola
[...]
CP_
“RD NG” ed hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro provvedendo alla cancellazione totale dei loro nominativi dagli elenchi OTD, o, in alcuni casi, effettuando un'errata iscrizione.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, di CP_ condannare l' a registrare nei suoi archivi e, comunque nelle forme di legge, tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L costituitosi tempestivamente in tutti i giudizi, ha preliminarmente eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70,
l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel merito l' ha contestato la fondatezza delle avverse pretese invocandone il rigetto, stante la CP_1 legittimità del proprio operato in ragione del verbale ispettivo n. 2022008680/DDL del 23.03.2023
(depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) con il quale sono state disconosciute e annullate le CP_ giornate di lavoro denunciate all dall'azienda agricola “RD NG”.
Con riferimento alle ricorrenti (giudizio n. 6380/2023 rg), (giudizio n. Parte_1 Parte_2
6388/2023 rg), (giudizio n.6496/2023 rg), (giudizio n. 6896/2023 rg) Parte_3 Parte_5
e (giudizio n. 6895/2023 rg), le quali lamentavano l'errata iscrizione delle giornate Parte_4 asseritamente lavorate nell'anno 2022, parte resistente, in ciascun procedimento, ha dedotto e debitamente documentato di aver provveduto anche alla cancellazione delle giornate inizialmente iscritte e non cancellate. L' ha, altresì, precisato che l'errata iscrizione delle ricorrenti negli CP_1 elenchi OTD 2022 è dipesa dal tardivo invio delle denunce trimestrali, relative al 4° trimestre, da parte del datore di lavoro RD NG, avvenuta oltre la pubblicazione degli elenchi annuali CP_ determinando l'impossibilità da parte dell' resistente di compiere la corretta iscrizione delle giornate denunciate e conseguentemente di effettuare la cancellazione totale delle stesse, disposta successivamente sulla base del predetto verbale di accertamento ispettivo e, poi, comunicata a tutte le istanti con provvedimento loro notificato. L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata all' esito della trattazione cartolare.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all' CP_ iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo.
3.1. Occorre, inoltre, dare atto che tranne che nei procedimenti rg nn. 6895/2023 e 6896/2023, in cui la proposizione del ricorso amministrativo non è stata né dedotta né, tantomeno, documentata, nei restanti procedimenti risulta, altresì, versata in atti copia dell'esperito rimedio amministrativo unitamente alle ricevute di deposito telematico delle stesse.
Tuttavia, nella materia in esame, quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/197.
In ogni caso, tutti i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970, sicché infondata è l'eccezione di decadenza CP_ spiegata dall' nei giudizi rg nn. 8596/2023 e 8889/2023.
3.2. Va poi affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. CP_ Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione laddove sollevata dall'
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_3
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dalle odierne ricorrenti, che ne erano gravate.
Quanto al fondamento della cancellazione delle ricorrenti dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità CP_ è oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta “RD NG”, in relazione al periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
L'indicato verbale ispettivo è già stato valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori:
a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti. Si richiama (ex multis) - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n. 3232/2024 emessa dalla dott.ssa Roberta Lucchetti all'esito dei procedimenti nn. 6351/2023, 8397/2023, 6455/2023,
8810/2023, 6457/2023, 8600/2023, 6472/2023, 6461/2023, 8587/2023, 6574/2023, 8756/2023,
6662/2023, 8814/2023, 8152/2023, 8159/2023, 8456/2023 RGL.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola RD NG è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di GG, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_5 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “CA”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di RD e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all dalla azienda CP_3
RD NG, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre
20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav. (OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta RD NG non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - DM) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD). Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , CP_3 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
RD NG in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del RD, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di RD, nei pressi del cimitero (in contrade IZ e ER), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da IZ, ad RD), che si identificavano (due uomini stranieri ed il GL del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare RD NG su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il RD dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. RD ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di GG, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati.
Tali terreni sono ubicati in agro di RD, CaAPlle, GG o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_8 Pt_9 Parte_10 Parte_11 A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
RD NG aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di RD) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di NO, cime di AP e attualmente in atto nei territori di CaAPlle, Stornarella e Parte_11
GG, per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il RD ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il RD ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il RD ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal RD stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè, oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il RD ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di RD che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal RD, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il RD ha altresì riferito “con me tranne mio GL , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia OR , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Per_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti, oltre a mio GL e a mia OR”.
Tuttavia, gli ispettori hanno appurato che in favore della OR (che non Parte_12 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del RD) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il RD abbia escluso che avesse Controparte_6 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terreni, denunce CP_3
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la
“reale” consistenza aziendale della ditta RD NG e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei CA, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei GE
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta RD, in virtù Per_3 Persona_4 di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi
[...]
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta RD, CP_7 Controparte_8 in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018. Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal RD NG, presso l'Agenzia delle
Entrate di GG, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare, si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaAPlle, alla C. da CP_9 esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso Parte_13 in uso alla ditta RD per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di RD, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta RD per Parte_14 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di RD NG. Entrambi
i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. RD, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta RD non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di CA (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta RD NG ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a CA per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di RD. Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei CA (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta RD ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi . Controparte_10
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre
2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa
80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei GE e ), Persona_3 Persona_4 proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei coniugi CP_7
e
[...] Controparte_8 I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei GE Persona_3
e . Persona_4
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta RD le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di CA, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di RD Per_5
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di DO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c. da Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di IN (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da ER, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola PA DE di RD
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta RD nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • CA (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • AP e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
(circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • DO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• NO (circa
7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta RD NG ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (dei GE e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_3 Persona_4 campagna CAcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espiantodegli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna CAcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei GE ) e attinente alla campagna CAcola 2019-2020. Controparte_10 Per_3
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di CA, del fondo di RD, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di DO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di RD, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di RD, alla c. da IZ (dei coniugi e dei GE ), Controparte_10 Per_3 proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, relativamente alla campagna CAcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente Persona_3 detenuti dalla ditta RD, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al
30/09/2021. 3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei coniugi e (già precedentemente condotti a fino Controparte_7 Controparte_8 Pt_8 al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal RD NG, presso l'Agenzia delle
Entrate di GG, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di RD, alla c.da
IZ, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei GE e Persona_3
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a CA fino al Persona_4
30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta RD, per una durata complessiva di tre mesi, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di CA e fragole, al prezzo pattuito di €
2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di RD NG, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
RD, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta RD le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di AP, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da
IZ, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola RD NO (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da RD, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di CA, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da
IZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola RD NO (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola PA DE di
RD (vedi ft. di acquisto del 24/11/2020); • una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaAPlle, alla c. da Pt_15
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola Colangione
AT (vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l'acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • CA (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di CA (n. 38.500), a settembre;
• AP “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta RD aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (dei coniugi e dei GE ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Controparte_10 Per_3 la campagna CAcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei GE Natale) e attinente alla campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di RD (dei coniugi ). Controparte_10
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sul fondo di RD (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di AP, sul fondo in agro di CaAPlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di AP, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di RD, di RD NO) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola SA Mario. Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ (di ), proseguendo la coltivazione Persona_3 già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
RD, alla c. da ER, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_16 formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal
24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta RD, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di AP.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei coniugi CP_7
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_8 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei GE Persona_3
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_4
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta RD ha continuato a mantenere la disponibilità di: Una partita di CA, di circa Ha 3,00, in agro di RD, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola RD NO;
una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da
, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di CP_9 Controparte_11 acquisto del 21/01/2021);
una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da
ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola PA DE di RD
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle AP sul fondo di
). Risultano, poi, le vendite di: • CA (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio Parte_16
e giugno;
• bulbi di CA (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a dicembre
(cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_16
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna CAcola 2020-2021 e Per_3 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di RD (dei coniugi e dei GE ) e attinente alla campagna CA-cola 2021-2022; Controparte_10 Per_3
➢ circa Ha 2,90 di AP, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di RD (di Pt_16
). La raccolta delle AP, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta RD, che
[...] ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a SA Mario (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sui fondi di RD (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di AP, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di RD, di ) Controparte_11 poiché, di sicuro, le AP in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da
RD esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR
DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta RD ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di RD, alla c. da IZ (dei GE ), proseguendo la coltivazione Per_3 già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_10 coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di RD, alla c. da ER (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_16 gennaio, la preesistente coltivazione delle AP (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato CA. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026. 4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di NO, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di GG, in loc. Borgo GE alla c. da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un Parte_17 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà di . I fondi Persona_3 detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà di . I fondi sono Persona_6 risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c. da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola CO EN di IN (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola PA DE di
RD (vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè, la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_16
• CA (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (di e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Persona_3 Controparte_10 la campagna CAcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di RD (dei GE e e di ) e attinente alla campagna CAcola Persona_3 Per_6 Parte_16
2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di NO che, a detta del titolare, sarebbe stata condotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di GG (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_17 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti NO raccolti.
Gli ispettori hanno inoltre evidenziato che, sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD di PA DE, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di CO
EN) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola RD NG. Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di GG sui fondi dove stava operando la ditta RD, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di CA sul fondo in RD alla c. da (cioè, quello della soc. Terranova, acquistato da RD Per_5
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n.
44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo
2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei CA e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di CA, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta RD per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CP_3
RD a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949 2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive DM (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che, qualora il RD NG avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da RD NG che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago
i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che, se realmente il RD avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il RD ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta comprese quelle relative alle odierne ricorrenti. Parte_18
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
CP_1 Quanto alla prova documentale, si osserva che le ricorrenti hanno depositato le buste paga, gli CP_ e i CUD, apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di
[...] accertamento ispettivo, che nella specie non appaiono idonee, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, essendosi le parti limitate ad allegare di aver svolto la raccolta dei cavolfiori, dei broccoletti, delle cime di rapa, dei DO, dei DOni, dei NO e, alcune tra loro, anche della raccolta delle zucchine, dei meloni e delle fragole, su fondi siti negli agri di RD, Ortanova, Cerignola e GE, di essere state retribuite in contanti direttamente dal datore di lavoro, con una paga giornaliera di 35/40 euro, di aver osservato un orario di 6 ore al giorno, di essersi recate sul luogo di lavoro insieme ad altri lavoratori e di aver osservato le direttive del datore di lavoro presente sui campi.
Giova rilevare che, gli odierni istanti, pur rivendicando, nei rispettivi ricorsi, il riconoscimento di un numero di giornate ben individuate non hanno indicato l'esatto periodo di lavoro, omettendo di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Quanto poi alla composizione, quanto meno numerica, della squadra di lavoro, all'eventuale utilizzo di mezzi agricoli, alle modalità di esercizio del potere disciplinare e gerarchico espletato dal datore di lavoro, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze, risulta omessa qualsiasi indicazione a riguardo.
Va rilevato, altresì, che le ricorrenti articolavano allegazioni di tenore talora confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva (allegate in forma integrale nelle memorie di costituzione di parte resistente e, solo nei procedimenti rg nn. 6380/2023 e 8634/2023, nelle note di t.s. successive alla costituzione) che con quanto accertato dagli ispettori.
Ed invero, relativamente, alle deduzioni attoree relative all'ubicazione dei fondi, oltre a rilevarsi alquanto generiche essendo indicato negli atti introduttivi un mero elenco costituito da numerosi agri
(RD, Ortanova, Cerignola e GE) -senza alcuna specifica indicazione, per ciascun fondo, del periodo in cui sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e del tipo di mansioni espletate- le stesse palesano un'evidente difformità con le risultanze ispettive.
Ad avviso degli ispettori, infatti, la ditta RD ha esercitato l'attività agricola solo sui fondi siti negli agri di RD (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale in atti) e CaAPlle (cfr. pag. 11 del verbale ispettivo in atti). Ne consegue l'inattendibilità delle deduzioni attoree laddove si indicano fondi in cui l'azienda non ha mai svolto alcuna conduzione agricola. Merita, inoltre, rilevo la circostanza che, sebbene il fondo di GE sia stato menzionato in tutti i ricorsi, lo stesso non è stato mai richiamato nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Relativamente all'attività agricola esercitata dalla ditta RD, gli ispettori hanno temporalmente definito i periodi e le coltivazioni effettuate dall'azienda rilevando che, in tutto il periodo oggetto di accertamento (dall'anno 2018 all'anno 2022), la stessa ha svolto sempre e in misura prevalente attività agricola dedita alla coltivazione e raccolta dei CA, a cui sono state affiancate, in misura ridotta, produzioni agricole di DO, di AP, di olive e di “verdure invernali”.
Gli ispettori hanno, infatti, chiarito che la ditta si è occupata, oltre che alla produzione del CA, alla raccolta delle olive negli anni compresi dal 2019 al 2022 (da novembre e dicembre); alla raccolta delle AP nell'anno 2020 (a novembre) e alla sola coltivazione delle stesse nell'anno 2021 (da ottobre a dicembre); alla raccolta di DO nell'anno 2019 (a ottobre); alla conduzione di non meglio specificate “verdure invernali” nell'anno 2020 (nei mesi compresi tra ottobre e dicembre)- (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale ispettivo in atti).
Ed invero, alla luce di quanto accertato, è opportuno evidenziare che nessuno dei ricorrenti ha indicato in sede ispettiva e nei rispettivi ricorsi di aver effettuato lavorazioni inerenti i CA, prodotto agricolo quest'ultimo raccolto e coltivato dalla ditta “RD” in misura prevalente in ogni annualità oggetto di accertamento. Le predette risultanze ispettive, comparate con quanto dedotto nei ricorsi e con le dichiarazioni rilasciate dagli istanti, consentono di rilevare difformità non trascurabili.
Ed invero, la ricorrente , pur deducendo di aver lavorato nell'anno 2018, per 102 Parte_6 giornate, effettuando la “raccolta di DO, DOni, NO e cime di rapa”, in sede ispettiva ha riferito di essersi occupata anche dell'“incassettamento dei DO e DOni...la pulizia e
l'incassetamento dei NO e delle cime di rapa che però tagliavano e raccoglievano solo gli uomini”. Giova rilevare, inoltre, che quanto dedotto e dichiarato non trova conferma nelle risultanze ispettive, le quali hanno chiarito che nell'anno 2018 la ditta RD ha svolto esclusivamente la raccolta dei CA (cfr. pag. 8 del verbale ispettivo in atti).
Quanto, poi, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, la ricorrente, pur deducendo di recarsi sui fondi solitamente da sola o, talvolta, con la collega in sede ispettiva ha, CP_13 contrariamente, dichiarato di andare a lavorare “con chi capitava”.
Anche la ricorrente , in merito alle mansioni svolte negli anni 2020, 2021 e 2022, Parte_3 annualità oggetto del presente giudizio, ha indicato di aver effettuato la raccolta di broccoletti, DO, DOni, NO, cavolfiori e cime di rapa. Tale dato confligge con quanto da lei stessa dichiarato in sede ispettiva, laddove dichiarava di aver eseguito “lavori di estirpazione dell'erba…poi abbiamo iniziato a tagliare i CA e le cime di rapa…A maggio ho raccolto i broccoli tardivi…Poi…ho fatto la raccolta dei DO e DOni, NO.., mentre nei mesi di ottobre
e novembre scorso, ho fatto solo la raccolta dei broccoletti e delle cime di rapa”. Giova rilevare, inoltre, che tale dichiarazione, ad un'attenta analisi, risulta essere contraddittoria, giacché la ricorrente ha precisato “sul campo sono sempre gli uomini che effettuano il taglio dei prodotti, mentre noi tutte le donne ci occupiamo solo ed esclusivamente della pulizia dei prodotti e dell'incassettamento, direttamente sul terreno”.
Quanto alla squadra di lavoro, seppur la non abbia dedotto nulla a riguardo in ricorso, in sede Pt_3 ispettiva ha dichiarato di aver lavorato sempre in una squadra composta da 20 braccianti e di conoscere solo il nome delle donne con le quali viaggiava e di una signora, tale . Nulla era Parte_2 in grado di riferire in merito ai braccianti uomini presenti nei fondi.
Un'ulteriore contraddizione si scorge in riferimento a quanto dedotto in merito alla retribuzione ricevuta negli anni 2020 e 2021 pari a 35 euro laddove in sede ispettiva riferiva che “la paga giornaliera netta che ho preso era di 35 euro nel 2021 e di 30 euro nel 2020, oltre al rimborso del carburante per chi metteva a disposizione l'auto, di 10 euro al giorno”. A tal riguardo, giova rilevare che nel ricorso non vi è menzione alcuna di tale contributo per il carburante. Anche la ricorrente , in merito all'attività bracciantile prestata nell'anno 2022, Parte_4 riferiva agli ispettori di aver svolto, oltre le mansioni dedotte in ricorso (“raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa DO, DOni e NO”), anche l'attività di estirpazione dell'erba e la raccolta delle zucchine, prodotto agricolo, quest'ultimo, non menzionato dagli ispettori tra le coltivazioni verificate. Giova rilevare le dichiarazioni differiscono anche dagli esiti ispettivi, i quali hanno chiarito che nell'anno 2022 la ditta si è occupata solo della coltivazione e raccolta dei CA
e della raccolta delle olive (cfr. pag. 14 e 15 del verbale ispettivo in atti).
Quanto alla ricorrente che rivendica il riconoscimento del rapporto di lavoro Parte_5 asseritamente svolto negli anni compresi dal 2018 al 2022, relativamente alle giornate lavorate nell'anno 2022 pur deducendo in ricorso di essere stata adibita alla raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di DOni e NO, in sede ispettiva riferiva di aver effettuato l' Parte_19 estirpazione dell'erba nei campi, la raccolta delle cime di rapa e la raccolta e l'incassettamento dei broccoletti, dei DO, dei NO e delle zucchine, prodotto agricolo, quest'ultimo, non rientrante tra le attività aziendali accertate.
La ricorrente ha inoltre dichiarato di aver effettuato anche la raccolta di meloni e fragole negli anni compresi dal 2018 al 2021, colture non verificate all' esito degli accertamenti ispettivi. Nulla, inoltre la stessa ha riferito in merito all'attività lavorativa prestata precedentemente all'anno 2020.
Fa riferimento a produzioni agricole non rientranti nell'attività aziendale anche quanto dedotto e dichiarato in sede ispettiva dalla ricorrente . Parte_2
Quest'ultima, pur rivendicando il rapporto di lavoro svolto negli anni compresi dal 2018 al 2022, relativamente alle mansioni svolte dal 2018 al 2021, ha dedotto di essersi occupata della raccolta dei DO e DOni, zucchine, broccoletti, cime di rapa, laddove in sede ispettiva ha riferito di aver effettuato la raccolta dei NO, DO e DOni e fragole.
Alla luce di quanto detto si rileva non solo la difformità tra quanto dedotto e quanto dichiarato, ma anche una evidente divario tra il contenuto della dichiarazione e l'attività aziendale accertata in sede ispettiva, che non comprende la coltivazione di fragole e zucchine.
Quanto all'anno 2022, pur deducendo di aver lavorato per 102 giornate, in sede ispettiva ha circoscritto la durata del rapporto di lavoro a 77 /78 giorni svolti, a suo dire, nel periodo compreso tra agosto e dicembre. A tal riguardo è opportuno evidenziare l'incongruenza tra la dichiarazione resa agli ispettori e la prova documentale allegata al fascicolo di parte ricorrente (cfr. All. 4 e 5 al ricorso).
Ed invero, esaminati gli Unilav in atti si rileva che la ricorrente risulta denunciata per lo svolgimento di un rapporto di lavoro svolto da marzo a dicembre nell'anno 2022. Quanto alla retribuzione ricevuta sia la ricorrente che la ricorrente hanno Parte_2 Parte_1 dedotto di aver ricevuto, negli anni di lavoro antecedenti al 2022, una paga giornaliera di 35 euro laddove in sede ispettiva hanno dichiarato fosse pari a 30 euro.
La ricorrente , che ha agito in giudizio per il riconoscimento delle giornate di lavoro svolte Parte_1 negli anni compresi dal 2018 al 2022, relativamente a quest'ultima annualità ha dedotto di aver lavorato per 156 giornate, laddove in sede ispettiva ha dichiarato di aver lavorato per 130 giornate.
Quanto alle mansioni, la stessa ha dedotto in ricorso che, negli anni compresi dal 2018 al 2021, ha eseguito la raccolta di ortaggi vari, la pulitura dell'erba e l'imballaggio di NO, mentre nell'anno
2022 è stata impiegata solo alla raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa, DO, DOni
e NO, laddove in sede ispettiva ha dichiarato che l'attività bracciantile ha avuto ad oggetto l'estirpazione dell'erba, la raccolta dei broccoletti, delle cime di rapa, delle zucchine, dei DO e l'incassettamento dei NO.
Da ultimo, agli ispettori ha riferito che oltre alla retribuzione di 40 euro al giorno, il datore di lavoro versava ulteriori dieci euro al giorno, allorquando la stessa metteva a disposizione la macchina per recarsi sui campi;
nel ricorso, tuttavia, non vi è menzione di tale contributo per il carburante.
Giova rilevare, sul punto, che la dichiarazione in esame diverge da quanto dichiarato dalle altre ricorrenti, che pure deducevano di aver lavorato nelle medesime annualità e svolgendo le medesime mansioni.
In ultimo, la ricorrente pur rivendicando il riconoscimento di 103 giornate di lavoro Parte_7 svolte nell'anno 2018, in sede ispettiva ha escluso qualsiasi rapporto di lavoro con la ditta ispezionata dichiarando di non aver mai lavorato negli anni compresi dal 2013 al 2020.
Sulla scorta di tali contraddizioni, l'espletamento della prova testimoniale, apparirebbe verosimilmente inidonea a provare l'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro rivendicati.
È, inoltre, emblematico che le ricorrenti, successivamente alla produzione in giudizio del verbale ispettivo, non hanno inteso assumere alcuna specifica posizione sulle evidenti contraddizioni tra il contenuto dei rispettivi ricorsi introduttivi del giudizio e le risultanze ispettive, ma si sono limitate a ribadire quanto già dedotto negli atti principali.
Parimenti generici devono qualificarsi i capitoli di prova articolati nei ricorsi introduttivi, a fronte delle specifiche risultanze degli accertamenti ispettivi. In particolare, negli stessi è genericamente indicato: il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, le modalità di raggiungimento degli stessi e l'orario di lavoro.
Del pari generico appare il capitolo di prova relativo alla dedotta subordinazione così formulato: “il sig. RD NG era presente a lavoro per dare istruzioni e direttive ai suoi dipendenti e nel corso della mattinata per portare loro il caffè” o “vero che ..ha eseguito le istruzioni, gli ordini e le direttive impartitegli dal datore di lavoro..”.
Quanto poi ai capitoli di prova relativi alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro gli stessi risultano così formulati: “vero che... si recava al luogo di lavoro in auto insieme ai sig.ri…” e “vero che una parte dei braccianti agricoli veniva prelevata con un furgoncino dal sig. RD NG davanti alla stazione di servizio di RD e trasportata sui campi di lavoro”. Giova rilevare che, dall'analisi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e qui allegate, risulta evidente che nessuna delle ricorrenti abbia mai fatto riferimento al punto di incontro mattutino presso la stazione di servizio di
RD.
Neppure il capitolo di prova relativo alla retribuzione offre indicazioni specifiche e significative, apparendo, piuttosto, le circostanze ivi contenute riconducibili ad un modello di rapporto di lavoro indistinto ed indifferenziato nel quale, peraltro, l'importo della retribuzione non viene nemmeno specificato “vero che … dal datore di lavoro che provvedeva a retribuirla giornalmente”.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018,
n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte. Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché i caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa). La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende.
CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese da tutte le ricorrenti, il cui contenuto è stato sopra richiamato evidenziandone i profili di difformità con le allegazioni formulate nei ricorsi riuniti e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalle quali, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà, totale, dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del
21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalle stesse parti (odierne ricorrenti).
Questi ultimi, peraltro, non hanno assunto alcuna specifica posizione sulle loro dichiarazioni, né ne hanno offerto una possibile “lettura” alternativa.
4. Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att.
c.p.c. per tenere esenti i soccombenti dalla rifusione delle spese alla controparte. Si rileva, infatti, che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c., versate in atti nei procedimenti nn. 6496/2023,
8589/2023,8889/2023, 6895/2023, 8519/2023 e 6388/2023 rgl, non possono considerarsi valide ai fini dell'esenzione giacché, in giudizio non sono stati promossi per ottenere il pagamento di
“prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma – come si è detto – l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ.,
Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021). Le spese seguono la soccombenza anche con riferimento ai procedimenti nn. 8596/2023, 6380/2023, 8634/2023, 8846/2023 e 6896/2023 rg, mancando in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc.
La relativa liquidazione viene effettuata ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia
(di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A.
(Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
14.632,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
GG, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
GE RE
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa GE RE, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del
17.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6380/2023 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 6388/2023, 6496/2023, 6895/2023, 6896/2023,
8519/2023, 8589/2023, 8596/2023, 8634/2023, 8846/2023 e 8889/2023 vertenti
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e rappresentati e difesi dall'avv. Mario Pt_5 Parte_6 Parte_7
Angino
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Chiara Contursi costituita nei giudizi nn. 6380/2023 e 8634/2023 RG;
avv. costituito nei giudizi nn. 6388/2023 e 6496/2023 CP_2
RG; avv.ti Luigi Lorusso e costituiti nei giudizi nn. 6895/2023, 8596/2023 e 8889/2023 CP_2
RG; avv. EN Longo costituito nei giudizi nn.6896/2023, 8589/2023 e 8846/2023 RG;
avv.ti e RA CH costituiti nel giudizio n. 8519/2023 RG;
) CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, errata iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli negli anni 2018 ( , , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6 [...]
, 2019 ( , e , 2020 ( , Parte_7 Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_1 [...]
, e , 2021 ( , e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3
) e 2022 ( , , , e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4
, per il numero di giornate indicate nei rispettivi ricorsi, alle dipendenze dell'azienda agricola
[...]
CP_
“RD NG” ed hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro provvedendo alla cancellazione totale dei loro nominativi dagli elenchi OTD, o, in alcuni casi, effettuando un'errata iscrizione.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, di CP_ condannare l' a registrare nei suoi archivi e, comunque nelle forme di legge, tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L costituitosi tempestivamente in tutti i giudizi, ha preliminarmente eccepito la decadenza sostanziale ai sensi dell'art. art.22 D.L.7/1970 convertito con modifiche nella L. 83/70,
l'improcedibilità della domanda per mancanza della domanda e/o del ricorso amministrativo nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nel merito l' ha contestato la fondatezza delle avverse pretese invocandone il rigetto, stante la CP_1 legittimità del proprio operato in ragione del verbale ispettivo n. 2022008680/DDL del 23.03.2023
(depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) con il quale sono state disconosciute e annullate le CP_ giornate di lavoro denunciate all dall'azienda agricola “RD NG”.
Con riferimento alle ricorrenti (giudizio n. 6380/2023 rg), (giudizio n. Parte_1 Parte_2
6388/2023 rg), (giudizio n.6496/2023 rg), (giudizio n. 6896/2023 rg) Parte_3 Parte_5
e (giudizio n. 6895/2023 rg), le quali lamentavano l'errata iscrizione delle giornate Parte_4 asseritamente lavorate nell'anno 2022, parte resistente, in ciascun procedimento, ha dedotto e debitamente documentato di aver provveduto anche alla cancellazione delle giornate inizialmente iscritte e non cancellate. L' ha, altresì, precisato che l'errata iscrizione delle ricorrenti negli CP_1 elenchi OTD 2022 è dipesa dal tardivo invio delle denunce trimestrali, relative al 4° trimestre, da parte del datore di lavoro RD NG, avvenuta oltre la pubblicazione degli elenchi annuali CP_ determinando l'impossibilità da parte dell' resistente di compiere la corretta iscrizione delle giornate denunciate e conseguentemente di effettuare la cancellazione totale delle stesse, disposta successivamente sulla base del predetto verbale di accertamento ispettivo e, poi, comunicata a tutte le istanti con provvedimento loro notificato. L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata all' esito della trattazione cartolare.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all' CP_ iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo.
3.1. Occorre, inoltre, dare atto che tranne che nei procedimenti rg nn. 6895/2023 e 6896/2023, in cui la proposizione del ricorso amministrativo non è stata né dedotta né, tantomeno, documentata, nei restanti procedimenti risulta, altresì, versata in atti copia dell'esperito rimedio amministrativo unitamente alle ricevute di deposito telematico delle stesse.
Tuttavia, nella materia in esame, quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L.
7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/197.
In ogni caso, tutti i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970, sicché infondata è l'eccezione di decadenza CP_ spiegata dall' nei giudizi rg nn. 8596/2023 e 8889/2023.
3.2. Va poi affermata la giurisdizione del giudice adito, spettando al giudice ordinario l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura e del conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi. CP_ Infondata è, pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione laddove sollevata dall'
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_3
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dalle odierne ricorrenti, che ne erano gravate.
Quanto al fondamento della cancellazione delle ricorrenti dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità CP_ è oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta “RD NG”, in relazione al periodo dal
01.01.2018 al 31.12.2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
L'indicato verbale ispettivo è già stato valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori:
a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti. Si richiama (ex multis) - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n. 3232/2024 emessa dalla dott.ssa Roberta Lucchetti all'esito dei procedimenti nn. 6351/2023, 8397/2023, 6455/2023,
8810/2023, 6457/2023, 8600/2023, 6472/2023, 6461/2023, 8587/2023, 6574/2023, 8756/2023,
6662/2023, 8814/2023, 8152/2023, 8159/2023, 8456/2023 RGL.
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue.
L'azienda agricola RD NG è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di GG, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_5 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “CA”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di RD e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all dalla azienda CP_3
RD NG, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre
20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav. (OTD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta RD NG non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - DM) relative al 4°trimestre 2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (OTD). Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , CP_3 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
RD NG in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del RD, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di RD, nei pressi del cimitero (in contrade IZ e ER), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da IZ, ad RD), che si identificavano (due uomini stranieri ed il GL del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare RD NG su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il RD dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. RD ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di GG, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati.
Tali terreni sono ubicati in agro di RD, CaAPlle, GG o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_8 Pt_9 Parte_10 Parte_11 A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
RD NG aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di RD) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di NO, cime di AP e attualmente in atto nei territori di CaAPlle, Stornarella e Parte_11
GG, per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il RD ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il RD ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il RD ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal RD stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè, oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il RD ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di RD che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal RD, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il RD ha altresì riferito “con me tranne mio GL , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia OR , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Per_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti, oltre a mio GL e a mia OR”.
Tuttavia, gli ispettori hanno appurato che in favore della OR (che non Parte_12 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del RD) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il RD abbia escluso che avesse Controparte_6 mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terreni, denunce CP_3
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la
“reale” consistenza aziendale della ditta RD NG e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei CA, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei GE
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta RD, in virtù Per_3 Persona_4 di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi
[...]
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta RD, CP_7 Controparte_8 in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018. Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal RD NG, presso l'Agenzia delle
Entrate di GG, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare, si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaAPlle, alla C. da CP_9 esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso Parte_13 in uso alla ditta RD per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di RD, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta RD per Parte_14 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di RD NG. Entrambi
i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. RD, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta RD non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di CA (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta RD NG ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a CA per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di RD. Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei CA (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta RD ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi . Controparte_10
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre
2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa
80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei GE e ), Persona_3 Persona_4 proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei coniugi CP_7
e
[...] Controparte_8 I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei GE Persona_3
e . Persona_4
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta RD le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di CA, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di RD Per_5
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di DO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c. da Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di IN (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da ER, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola PA DE di RD
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta RD nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • CA (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • AP e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
(circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • DO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• NO (circa
7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta RD NG ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (dei GE e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_3 Persona_4 campagna CAcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espiantodegli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna CAcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei GE ) e attinente alla campagna CAcola 2019-2020. Controparte_10 Per_3
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di CA, del fondo di RD, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di DO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di RD, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di RD, alla c. da IZ (dei coniugi e dei GE ), Controparte_10 Per_3 proseguendo la coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, relativamente alla campagna CAcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente Persona_3 detenuti dalla ditta RD, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al
30/09/2021. 3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei coniugi e (già precedentemente condotti a fino Controparte_7 Controparte_8 Pt_8 al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal RD NG, presso l'Agenzia delle
Entrate di GG, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di RD, alla c.da
IZ, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei GE e Persona_3
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a CA fino al Persona_4
30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta RD, per una durata complessiva di tre mesi, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di CA e fragole, al prezzo pattuito di €
2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di RD NG, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
RD, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta RD le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di AP, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da
IZ, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola RD NO (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da RD, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di CA, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da
IZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola RD NO (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola PA DE di
RD (vedi ft. di acquisto del 24/11/2020); • una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaAPlle, alla c. da Pt_15
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola Colangione
AT (vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l'acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • CA (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di CA (n. 38.500), a settembre;
• AP “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta RD aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (dei coniugi e dei GE ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Controparte_10 Per_3 la campagna CAcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei GE Natale) e attinente alla campagna CAcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di RD (dei coniugi ). Controparte_10
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sul fondo di RD (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di AP, sul fondo in agro di CaAPlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di AP, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di RD, di RD NO) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola SA Mario. Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ (di ), proseguendo la coltivazione Persona_3 già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
RD, alla c. da ER, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_16 formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal
24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta RD, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di AP.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei coniugi CP_7
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_8 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà dei GE Persona_3
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_4
30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta RD ha continuato a mantenere la disponibilità di: Una partita di CA, di circa Ha 3,00, in agro di RD, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola RD NO;
una partita di AP, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da
, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di CP_9 Controparte_11 acquisto del 21/01/2021);
una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da
ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola PA DE di RD
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle AP sul fondo di
). Risultano, poi, le vendite di: • CA (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio Parte_16
e giugno;
• bulbi di CA (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a dicembre
(cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_16
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna CAcola 2020-2021 e Per_3 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2021-2022;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di RD (dei coniugi e dei GE ) e attinente alla campagna CA-cola 2021-2022; Controparte_10 Per_3
➢ circa Ha 2,90 di AP, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di RD (di Pt_16
). La raccolta delle AP, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta RD, che
[...] ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a SA Mario (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di CA, sui fondi di RD (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di AP, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di RD, di ) Controparte_11 poiché, di sicuro, le AP in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da
RD esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR
DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022
La ditta RD ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di RD, alla c. da IZ (dei GE ), proseguendo la coltivazione Per_3 già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_10 coltivazione già in atto dei CA, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di RD, alla c. da ER (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_16 gennaio, la preesistente coltivazione delle AP (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato CA. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026. 4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di NO, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di GG, in loc. Borgo GE alla c. da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un Parte_17 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà di . I fondi Persona_3 detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CA, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di RD, alla c. da IZ, di proprietà di . I fondi sono Persona_6 risultati formalmente detenuti dalla ditta RD, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c. da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola CO EN di IN (vedi ft. di acquisto del
30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c. da ER, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola PA DE di
RD (vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di AP “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè, la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_16
• CA (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (di e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Persona_3 Controparte_10 la campagna CAcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna CAcola 2022-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di RD (dei GE e e di ) e attinente alla campagna CAcola Persona_3 Per_6 Parte_16
2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di NO che, a detta del titolare, sarebbe stata condotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di GG (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_17 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti NO raccolti.
Gli ispettori hanno inoltre evidenziato che, sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD di PA DE, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di CO
EN) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di FR DO - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola RD NG. Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di GG sui fondi dove stava operando la ditta RD, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di CA sul fondo in RD alla c. da (cioè, quello della soc. Terranova, acquistato da RD Per_5
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n.
44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo
2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei CA e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di CA, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta RD per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CP_3
RD a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949 2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive DM (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che, qualora il RD NG avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da RD NG che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
… “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago
i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che, se realmente il RD avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il RD ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” dei loro rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta comprese quelle relative alle odierne ricorrenti. Parte_18
A fronte di tale accurata indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata per il numero di giornate rivendicato.
CP_1 Quanto alla prova documentale, si osserva che le ricorrenti hanno depositato le buste paga, gli CP_ e i CUD, apparentemente riferiti ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' a seguito di
[...] accertamento ispettivo, che nella specie non appaiono idonee, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera,
a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di
Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, essendosi le parti limitate ad allegare di aver svolto la raccolta dei cavolfiori, dei broccoletti, delle cime di rapa, dei DO, dei DOni, dei NO e, alcune tra loro, anche della raccolta delle zucchine, dei meloni e delle fragole, su fondi siti negli agri di RD, Ortanova, Cerignola e GE, di essere state retribuite in contanti direttamente dal datore di lavoro, con una paga giornaliera di 35/40 euro, di aver osservato un orario di 6 ore al giorno, di essersi recate sul luogo di lavoro insieme ad altri lavoratori e di aver osservato le direttive del datore di lavoro presente sui campi.
Giova rilevare che, gli odierni istanti, pur rivendicando, nei rispettivi ricorsi, il riconoscimento di un numero di giornate ben individuate non hanno indicato l'esatto periodo di lavoro, omettendo di specificare la distribuzione di tali giornate lavorative per ciascun mese/settimana e di precisare, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, il tipo di mansioni asseritamente espletate.
Quanto poi alla composizione, quanto meno numerica, della squadra di lavoro, all'eventuale utilizzo di mezzi agricoli, alle modalità di esercizio del potere disciplinare e gerarchico espletato dal datore di lavoro, alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze, risulta omessa qualsiasi indicazione a riguardo.
Va rilevato, altresì, che le ricorrenti articolavano allegazioni di tenore talora confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva (allegate in forma integrale nelle memorie di costituzione di parte resistente e, solo nei procedimenti rg nn. 6380/2023 e 8634/2023, nelle note di t.s. successive alla costituzione) che con quanto accertato dagli ispettori.
Ed invero, relativamente, alle deduzioni attoree relative all'ubicazione dei fondi, oltre a rilevarsi alquanto generiche essendo indicato negli atti introduttivi un mero elenco costituito da numerosi agri
(RD, Ortanova, Cerignola e GE) -senza alcuna specifica indicazione, per ciascun fondo, del periodo in cui sarebbe stata svolta l'attività lavorativa e del tipo di mansioni espletate- le stesse palesano un'evidente difformità con le risultanze ispettive.
Ad avviso degli ispettori, infatti, la ditta RD ha esercitato l'attività agricola solo sui fondi siti negli agri di RD (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale in atti) e CaAPlle (cfr. pag. 11 del verbale ispettivo in atti). Ne consegue l'inattendibilità delle deduzioni attoree laddove si indicano fondi in cui l'azienda non ha mai svolto alcuna conduzione agricola. Merita, inoltre, rilevo la circostanza che, sebbene il fondo di GE sia stato menzionato in tutti i ricorsi, lo stesso non è stato mai richiamato nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Relativamente all'attività agricola esercitata dalla ditta RD, gli ispettori hanno temporalmente definito i periodi e le coltivazioni effettuate dall'azienda rilevando che, in tutto il periodo oggetto di accertamento (dall'anno 2018 all'anno 2022), la stessa ha svolto sempre e in misura prevalente attività agricola dedita alla coltivazione e raccolta dei CA, a cui sono state affiancate, in misura ridotta, produzioni agricole di DO, di AP, di olive e di “verdure invernali”.
Gli ispettori hanno, infatti, chiarito che la ditta si è occupata, oltre che alla produzione del CA, alla raccolta delle olive negli anni compresi dal 2019 al 2022 (da novembre e dicembre); alla raccolta delle AP nell'anno 2020 (a novembre) e alla sola coltivazione delle stesse nell'anno 2021 (da ottobre a dicembre); alla raccolta di DO nell'anno 2019 (a ottobre); alla conduzione di non meglio specificate “verdure invernali” nell'anno 2020 (nei mesi compresi tra ottobre e dicembre)- (cfr. da pag.6 a pag. 15 del verbale ispettivo in atti).
Ed invero, alla luce di quanto accertato, è opportuno evidenziare che nessuno dei ricorrenti ha indicato in sede ispettiva e nei rispettivi ricorsi di aver effettuato lavorazioni inerenti i CA, prodotto agricolo quest'ultimo raccolto e coltivato dalla ditta “RD” in misura prevalente in ogni annualità oggetto di accertamento. Le predette risultanze ispettive, comparate con quanto dedotto nei ricorsi e con le dichiarazioni rilasciate dagli istanti, consentono di rilevare difformità non trascurabili.
Ed invero, la ricorrente , pur deducendo di aver lavorato nell'anno 2018, per 102 Parte_6 giornate, effettuando la “raccolta di DO, DOni, NO e cime di rapa”, in sede ispettiva ha riferito di essersi occupata anche dell'“incassettamento dei DO e DOni...la pulizia e
l'incassetamento dei NO e delle cime di rapa che però tagliavano e raccoglievano solo gli uomini”. Giova rilevare, inoltre, che quanto dedotto e dichiarato non trova conferma nelle risultanze ispettive, le quali hanno chiarito che nell'anno 2018 la ditta RD ha svolto esclusivamente la raccolta dei CA (cfr. pag. 8 del verbale ispettivo in atti).
Quanto, poi, alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, la ricorrente, pur deducendo di recarsi sui fondi solitamente da sola o, talvolta, con la collega in sede ispettiva ha, CP_13 contrariamente, dichiarato di andare a lavorare “con chi capitava”.
Anche la ricorrente , in merito alle mansioni svolte negli anni 2020, 2021 e 2022, Parte_3 annualità oggetto del presente giudizio, ha indicato di aver effettuato la raccolta di broccoletti, DO, DOni, NO, cavolfiori e cime di rapa. Tale dato confligge con quanto da lei stessa dichiarato in sede ispettiva, laddove dichiarava di aver eseguito “lavori di estirpazione dell'erba…poi abbiamo iniziato a tagliare i CA e le cime di rapa…A maggio ho raccolto i broccoli tardivi…Poi…ho fatto la raccolta dei DO e DOni, NO.., mentre nei mesi di ottobre
e novembre scorso, ho fatto solo la raccolta dei broccoletti e delle cime di rapa”. Giova rilevare, inoltre, che tale dichiarazione, ad un'attenta analisi, risulta essere contraddittoria, giacché la ricorrente ha precisato “sul campo sono sempre gli uomini che effettuano il taglio dei prodotti, mentre noi tutte le donne ci occupiamo solo ed esclusivamente della pulizia dei prodotti e dell'incassettamento, direttamente sul terreno”.
Quanto alla squadra di lavoro, seppur la non abbia dedotto nulla a riguardo in ricorso, in sede Pt_3 ispettiva ha dichiarato di aver lavorato sempre in una squadra composta da 20 braccianti e di conoscere solo il nome delle donne con le quali viaggiava e di una signora, tale . Nulla era Parte_2 in grado di riferire in merito ai braccianti uomini presenti nei fondi.
Un'ulteriore contraddizione si scorge in riferimento a quanto dedotto in merito alla retribuzione ricevuta negli anni 2020 e 2021 pari a 35 euro laddove in sede ispettiva riferiva che “la paga giornaliera netta che ho preso era di 35 euro nel 2021 e di 30 euro nel 2020, oltre al rimborso del carburante per chi metteva a disposizione l'auto, di 10 euro al giorno”. A tal riguardo, giova rilevare che nel ricorso non vi è menzione alcuna di tale contributo per il carburante. Anche la ricorrente , in merito all'attività bracciantile prestata nell'anno 2022, Parte_4 riferiva agli ispettori di aver svolto, oltre le mansioni dedotte in ricorso (“raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa DO, DOni e NO”), anche l'attività di estirpazione dell'erba e la raccolta delle zucchine, prodotto agricolo, quest'ultimo, non menzionato dagli ispettori tra le coltivazioni verificate. Giova rilevare le dichiarazioni differiscono anche dagli esiti ispettivi, i quali hanno chiarito che nell'anno 2022 la ditta si è occupata solo della coltivazione e raccolta dei CA
e della raccolta delle olive (cfr. pag. 14 e 15 del verbale ispettivo in atti).
Quanto alla ricorrente che rivendica il riconoscimento del rapporto di lavoro Parte_5 asseritamente svolto negli anni compresi dal 2018 al 2022, relativamente alle giornate lavorate nell'anno 2022 pur deducendo in ricorso di essere stata adibita alla raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di DOni e NO, in sede ispettiva riferiva di aver effettuato l' Parte_19 estirpazione dell'erba nei campi, la raccolta delle cime di rapa e la raccolta e l'incassettamento dei broccoletti, dei DO, dei NO e delle zucchine, prodotto agricolo, quest'ultimo, non rientrante tra le attività aziendali accertate.
La ricorrente ha inoltre dichiarato di aver effettuato anche la raccolta di meloni e fragole negli anni compresi dal 2018 al 2021, colture non verificate all' esito degli accertamenti ispettivi. Nulla, inoltre la stessa ha riferito in merito all'attività lavorativa prestata precedentemente all'anno 2020.
Fa riferimento a produzioni agricole non rientranti nell'attività aziendale anche quanto dedotto e dichiarato in sede ispettiva dalla ricorrente . Parte_2
Quest'ultima, pur rivendicando il rapporto di lavoro svolto negli anni compresi dal 2018 al 2022, relativamente alle mansioni svolte dal 2018 al 2021, ha dedotto di essersi occupata della raccolta dei DO e DOni, zucchine, broccoletti, cime di rapa, laddove in sede ispettiva ha riferito di aver effettuato la raccolta dei NO, DO e DOni e fragole.
Alla luce di quanto detto si rileva non solo la difformità tra quanto dedotto e quanto dichiarato, ma anche una evidente divario tra il contenuto della dichiarazione e l'attività aziendale accertata in sede ispettiva, che non comprende la coltivazione di fragole e zucchine.
Quanto all'anno 2022, pur deducendo di aver lavorato per 102 giornate, in sede ispettiva ha circoscritto la durata del rapporto di lavoro a 77 /78 giorni svolti, a suo dire, nel periodo compreso tra agosto e dicembre. A tal riguardo è opportuno evidenziare l'incongruenza tra la dichiarazione resa agli ispettori e la prova documentale allegata al fascicolo di parte ricorrente (cfr. All. 4 e 5 al ricorso).
Ed invero, esaminati gli Unilav in atti si rileva che la ricorrente risulta denunciata per lo svolgimento di un rapporto di lavoro svolto da marzo a dicembre nell'anno 2022. Quanto alla retribuzione ricevuta sia la ricorrente che la ricorrente hanno Parte_2 Parte_1 dedotto di aver ricevuto, negli anni di lavoro antecedenti al 2022, una paga giornaliera di 35 euro laddove in sede ispettiva hanno dichiarato fosse pari a 30 euro.
La ricorrente , che ha agito in giudizio per il riconoscimento delle giornate di lavoro svolte Parte_1 negli anni compresi dal 2018 al 2022, relativamente a quest'ultima annualità ha dedotto di aver lavorato per 156 giornate, laddove in sede ispettiva ha dichiarato di aver lavorato per 130 giornate.
Quanto alle mansioni, la stessa ha dedotto in ricorso che, negli anni compresi dal 2018 al 2021, ha eseguito la raccolta di ortaggi vari, la pulitura dell'erba e l'imballaggio di NO, mentre nell'anno
2022 è stata impiegata solo alla raccolta di cavolfiori, broccoletti, cime di rapa, DO, DOni
e NO, laddove in sede ispettiva ha dichiarato che l'attività bracciantile ha avuto ad oggetto l'estirpazione dell'erba, la raccolta dei broccoletti, delle cime di rapa, delle zucchine, dei DO e l'incassettamento dei NO.
Da ultimo, agli ispettori ha riferito che oltre alla retribuzione di 40 euro al giorno, il datore di lavoro versava ulteriori dieci euro al giorno, allorquando la stessa metteva a disposizione la macchina per recarsi sui campi;
nel ricorso, tuttavia, non vi è menzione di tale contributo per il carburante.
Giova rilevare, sul punto, che la dichiarazione in esame diverge da quanto dichiarato dalle altre ricorrenti, che pure deducevano di aver lavorato nelle medesime annualità e svolgendo le medesime mansioni.
In ultimo, la ricorrente pur rivendicando il riconoscimento di 103 giornate di lavoro Parte_7 svolte nell'anno 2018, in sede ispettiva ha escluso qualsiasi rapporto di lavoro con la ditta ispezionata dichiarando di non aver mai lavorato negli anni compresi dal 2013 al 2020.
Sulla scorta di tali contraddizioni, l'espletamento della prova testimoniale, apparirebbe verosimilmente inidonea a provare l'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro rivendicati.
È, inoltre, emblematico che le ricorrenti, successivamente alla produzione in giudizio del verbale ispettivo, non hanno inteso assumere alcuna specifica posizione sulle evidenti contraddizioni tra il contenuto dei rispettivi ricorsi introduttivi del giudizio e le risultanze ispettive, ma si sono limitate a ribadire quanto già dedotto negli atti principali.
Parimenti generici devono qualificarsi i capitoli di prova articolati nei ricorsi introduttivi, a fronte delle specifiche risultanze degli accertamenti ispettivi. In particolare, negli stessi è genericamente indicato: il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, le modalità di raggiungimento degli stessi e l'orario di lavoro.
Del pari generico appare il capitolo di prova relativo alla dedotta subordinazione così formulato: “il sig. RD NG era presente a lavoro per dare istruzioni e direttive ai suoi dipendenti e nel corso della mattinata per portare loro il caffè” o “vero che ..ha eseguito le istruzioni, gli ordini e le direttive impartitegli dal datore di lavoro..”.
Quanto poi ai capitoli di prova relativi alle modalità di raggiungimento del luogo di lavoro gli stessi risultano così formulati: “vero che... si recava al luogo di lavoro in auto insieme ai sig.ri…” e “vero che una parte dei braccianti agricoli veniva prelevata con un furgoncino dal sig. RD NG davanti alla stazione di servizio di RD e trasportata sui campi di lavoro”. Giova rilevare che, dall'analisi delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e qui allegate, risulta evidente che nessuna delle ricorrenti abbia mai fatto riferimento al punto di incontro mattutino presso la stazione di servizio di
RD.
Neppure il capitolo di prova relativo alla retribuzione offre indicazioni specifiche e significative, apparendo, piuttosto, le circostanze ivi contenute riconducibili ad un modello di rapporto di lavoro indistinto ed indifferenziato nel quale, peraltro, l'importo della retribuzione non viene nemmeno specificato “vero che … dal datore di lavoro che provvedeva a retribuirla giornalmente”.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018,
n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte. Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché i caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale
(senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione.
Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione
(quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalla parte ricorrente.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa). La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende.
CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese da tutte le ricorrenti, il cui contenuto è stato sopra richiamato evidenziandone i profili di difformità con le allegazioni formulate nei ricorsi riuniti e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalle quali, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà, totale, dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del
21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalle stesse parti (odierne ricorrenti).
Questi ultimi, peraltro, non hanno assunto alcuna specifica posizione sulle loro dichiarazioni, né ne hanno offerto una possibile “lettura” alternativa.
4. Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione per le giornate disconosciute, devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att.
c.p.c. per tenere esenti i soccombenti dalla rifusione delle spese alla controparte. Si rileva, infatti, che le dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c., versate in atti nei procedimenti nn. 6496/2023,
8589/2023,8889/2023, 6895/2023, 8519/2023 e 6388/2023 rgl, non possono considerarsi valide ai fini dell'esenzione giacché, in giudizio non sono stati promossi per ottenere il pagamento di
“prestazioni previdenziali o assistenziali”, ma – come si è detto – l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ.,
Sesta Sez. Civ. Lav., ord. n. 16535/2021). Le spese seguono la soccombenza anche con riferimento ai procedimenti nn. 8596/2023, 6380/2023, 8634/2023, 8846/2023 e 6896/2023 rg, mancando in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc.
La relativa liquidazione viene effettuata ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia
(di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A.
(Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
14.632,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
GG, all' esito della trattazione cartolare dell'udienza del 17.11.2025
Il Giudice del Lavoro
GE RE
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212