Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1040/2024, assunta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall' Avvocato Flavia Mascolo, c.f. , nel cui studio in Napoli, CodiceFiscale_2
alla via Nicola Ricciardi n. 5/E elettivamente domicilia, giusta mandato in calce dell'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. e p.i. , in persona del procuratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Gabriella Gatta, c.f. C.F._3
, nel cui studio in Napoli, alla via Epomeo n. 334 elettivamente domicilia, giusta
[...]
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
in forma abbreviata Controparte_2 Controparte_3
c.f. , p.i. di gruppo , mandataria e gestore del Fondo
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
Pubblico di Garanzia in favore delle P.M.I. di cui alla legge n. 662/1996, in persona del proprio amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Grillo, c.f. , nel cui studio in Reggio CodiceFiscale_4
1
Calabria, alla via Castello n. 5 elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 933/2024 pronunciata il 23 gennaio 2024 e pubblicata il 25 gennaio 2024 in materia di opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 26 febbraio 2024 e iscritta a ruolo il 6 marzo 2024, ha impugnato la sentenza n. 933/2024 pubblicata il 25 gennaio 2024 con cui il Parte_1
Tribunale Napoli ha respinto la sua opposizione, proposta nei confronti di
[...]
e della la Controparte_1 Controparte_2
seconda in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le P.M.I., per sentire dichiarata nulla la cartella esattoriale n. 09720200033819338001, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte opposta.
1.1. Con i motivi di appello ha deplorato, in quanto a suo parere errata, la Parte_1
decisione del primo giudice di distinguere, nell'ambito dei finanziamenti attuati con l'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996, il rapporto dell'istituto bancario finanziatore convenzionato con il Fondo, l'impresa beneficiaria SVE UP ed i suoi fideiussori, di natura privatistica in quanto basato su un ordinario contratto di finanziamento, da una parte, e il rapporto tra quale gestore del Controparte_2
Fondo di Garanzia, impresa beneficiaria e i suoi fideiussori, di natura pubblicistica perché basato sulla garanzia prevista dalla legge e sulla surroga legale dell'ente finanziatore ai sensi dell'art. 2 comma IV del D.M. 20 giugno 2005, n. 18456.
L'appellante ha piuttosto percorso la tesi secondo cui l'escussione della suddetta garanzia prestata dal Fondo, dando luogo ad un fenomeno di surrogazione, andrebbe sussunta nell'art. 1203 n. 5, c.c..
Ha quindi ritenuto che le somme dovute a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo per le P.M.I. abbiano natura di prelievo patrimoniale basato su un rapporto di natura privatistica il quale, pur ammettendo la riscossione tramite ruolo straordinario e senza che occorra una preventiva ingiunzione, non potrebbe mai prescindere dalla formazione di un titolo esecutivo nella specie mancato. 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In ultimo l'appellante ha impugnato la statuizione sulle spese processuali del giudizio.
1.2. All'esito dell'articolazione dei motivi di impugnazione ha chiesto alla Corte distrettuale di riformare la sentenza dichiarando insussistente il diritto dell'appellato istituto bancario di agire tramite l' nei suoi confronti in qualità di Controparte_4
fideiussore della per ottenere il pagamento della cartella n. Controparte_5
09720200033819338001, con vittoria o almeno compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 21 marzo 2024 si è costituita in giudizio l' la quale, dopo avere ricordato Controparte_1
i limiti della sua legittimazione, ha reiterato le difese formulate nel primo grado del giudizio, avendo dimostrato la corretta notifica della cartella esattoriale in oggetto, con conseguente inammissibilità dell'appello. Ha perciò chiesto alla Corte di condannare l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, lasciandola indenne da ogni peso.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 28 giugno
2024 si è costituita in giudizio la , la Controparte_2
quale ha chiesto di rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
4. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nei termini assegnati ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 22 gennaio 2025 celebrata in modalità cartolare la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa quali emergono dalle allegazioni delle parti e dai documenti di causa.
In data 20 aprile 2018 la SVE UP, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
ha richiesto, per il tramite della BI AN S.p.A., l'intervento del Fondo di Parte_1
Garanzia per le P.M.I. di cui alla legge n. 662/1996 per garantire un'operazione finanziaria dell'importo di € 300.000,00.
Con delibera del 9 maggio 2018, il Comitato di Gestione del Fondo ha ammesso all'intervento agevolato la società richiedente, concedendo una garanzia diretta pari al 77% del finanziamento da erogare. L'operazione è identificabile con il n. 834734.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Con contratto del 16 maggio 2018, BI AN ha concesso alla prefata società il chiesto finanziamento di € 300.000,00 come sopra garantito, da restituirsi mediante il pagamento di n. 18 rate mensili consecutive, decorrenti dal 16 giugno 2018 e con scadenza al 16 novembre
2019. Il contratto specifica che il concesso finanziamento è garantito dal Fondo per le P.M.I.
e dalla fideiussione fino alla concorrenza dell'importo di € 450.000,00 rilasciata dal medesimo e da tale (profilo, quest'ultimo, oggetto di Pt_1 Parte_2
contestazione dell'opponente).
A seguito dell'insolvenza della società finanziata, l'Istituto finanziatore ha escusso la garanzia del Fondo per cui il suo Consiglio di Gestione, in data 12 giugno 2019, ha deliberato la liquidazione della perdita per l'importo di € 155.632,47, pari al 77% dell'insoluto di quel rapporto.
Escussa tale garanzia, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia, ai CP_3 CP_3
sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20 giugno 2005, ha ritenuto, senza necessità di una previa revoca come in caso di finanziamento diretto né
d'emissione di uno specifico titolo esecutivo, d'avere acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e, proporzionalmente all'importo escusso, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle garanzie prestate.
5.1. ha opposto la cartella esattoriale n. 09720200033819338001 da ruolo Parte_1
straordinario a seguito della revoca dal contributo concesso in virtù di quanto previsto dal
Fondo Pubblico di Garanzia ex lege 662/1996, dell'importo di € 155.808,85, al lui notificata in qualità di amministratore della società Controparte_5
Quindi ha provveduto, invocando l'art 9 comma V del d.lgs. n. 123/1998 e prima dell'art. 67 comma II del d.P.R. n. 43/1988 (ora art. 17 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999), ad iscrivere il suo credito a ruolo esattoriale nei confronti della (oggi Controparte_5 [...]
e dei suoi fideiussori, coobbligati in solido. CP_6
Ne è seguita la notifica al a cura dell' , della cartella Pt_1 Controparte_1
di pagamento n. 09720200033819338001 per l'importo di € 160.488,99.
Tanto premesso, l'opponente ha eccepito l'illegittimità della notifica della cartella nei suoi confronti, in quanto avvenuta tramite p.e.c. al proprio indirizzo personale, quale persona fisica, e non all'indirizzo della società, risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel merito l'opponente ha obiettato di non ricoprire più la carica di amministratore della società finanziata e ha negato d'avere prestato fideiussioni a garanzia della restituzione della somma indicata dall'ente impositore.
5.2. Si è costituita in giudizio la eccependo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in relazione al motivo di opposizione inerente presunti vizi di notifica della cartella di pagamento.
In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposti oltre il termine di venti giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento.
In ogni caso ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto priva di fondamento.
5.3. Si è costituita anche l' eccependo la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda, in quanto tardivamente proposta. Ha asserito la regolare notifica della cartella esattoriale in questione.
5.4. La causa, per la quale non è occorsa attività istruttoria diversa dai depositi documentali curati dalle parti, è stata introitata per la decisione, all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione, all'udienza del 26 ottobre 2023, con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
6. Con la sentenza impugnata il primo giudice, dopo avere dichiarato inammissibili per tardività dell'opposizione i motivi riconducibili all'art. 617 c.p.c., ha respinto l'opposizione proposta dal condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore di Pt_1 ciascuna controparte, liquidandole in € 3.600,00 cadauna, oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la fattispecie richiamando la normativa di riferimento e ritenuto che l'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, essendo fatto ad essa addebitabile da cui è dipesa l'attivazione del Fondo dalla società finanziatrice, costituisce causa idonea perché possa invocare l'art. 9, comma CP_2
5, del d.lgs. n. 123/1998.
Ha poi ritenuto che possa agire nelle forme previste dall'art. 17 d.lgs. n. CP_2
46/1999, senza la necessità di ottenere un titolo esecutivo ulteriore.
A parere del primo giudice, che è pervenuto al suo convincimento dopo l'analisi della normativa di riferimento, dagli atti depositati in giudizio dall'istituto bancario sarebbe provata la fideiussione rilasciata da in data 16 maggio 2018 a garanzia del Parte_1 credito che BI AN ha concesso alla SVE UP. L'opponente, infatti, sarebbe intervenuto
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nel contratto di finanziamento in qualità di legale rappresentante della prefata società. Dallo stesso contratto sarebbe anche documentato che in quell'operazione finanziaria la società è stata ammessa ai benefici del Fondo di Garanzia per le P.M.I. e che il Balbi, in proprio ed in relazione al prestito, se ne sia costituito fideiussore fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 450.000,00.
7. L'appello è tempestivo ed è ammissibile in quanto redatto rispettando il paradigma dell'art. 342 c.p.c..
8. Con il primo motivo di gravame ha deplorato la decisione del Tribunale Parte_1 che nello stesso contratto di finanziamenti tramite intervento del Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996 ha distinto il rapporto tra istituto bancario finanziatore, impresa beneficiaria e fideiussori, di natura privatistica in quanto basato su un ordinario contratto di finanziamento, dal rapporto tra , quale gestore del Fondo stesso, Controparte_2
impresa beneficiaria e i suoi fideiussori, di natura pubblicistica.
L'appellante ha ritenuto che l'escussione della garanzia prestata dal Fondo, dando luogo ad un fenomeno di surrogazione, sia riconducibile all'art. 1203 n. 5 c.c..
Quindi, ricondotto il diritto di surroga dell'appellato istituto bancario al fenomeno successorio nel lato attivo, richiamando una decisione della Suprema Corte di Cassazione in materia di surrogazione dell'assicuratore sociale, l'appellante ha ritenuto che a seguito della surroga del Fondo nelle ragioni dell'istituto finanziatore, cambierebbe soltanto il soggetto creditore mentre il “rapporto base” resterebbe immutato e riconducibile ad un contratto di mutuo.
9. Con il secondo motivo di gravame, ha ritenuto che le somme dovute a Parte_1 seguito dell'escussione della garanzia prestata dal Fondo per le P.M.I. possiedano natura di prelievo patrimoniale basato su un rapporto di natura privatistica. La possibilità della riscossione tramite ruolo non indicherebbe l'esonero dalla previa formazione di un titolo esecutivo. Ha quindi contestato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto legittima la riscossione a mezzo ruolo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999, riferibile solo alle entrate di diritto pubblico, per il recupero di quel credito, attesa la sua natura privatistica.
A suo parere il Tribunale avrebbe dovuto applicare la diversa disciplina contenuta nell'art. 21 del medesimo teste che pone l'onere, non assolto da del Controparte_2
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di premunirsi di un valido titolo esecutivo per iscrivere a ruolo il suo Controparte_2
credito.
10. I due motivi di cui è possibile svolgere la trattazione congiunta sono privi di fondamento e vanno dunque respinti.
Il Fondo di Garanzia P.M.I. svolge la funzione di sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese mediante la costituzione di una garanzia pubblica, grazie alla quale gli istituti bancari vedono eliminato il rischio del credito su una parte degli importi erogati.
Laddove l'impresa che ha attinto al credito si renda inadempiente agli obblighi di restituzione, la banca erogante può chiedere l'attivazione del Fondo, il quale risponde della perdita subita, come chiarito dall'art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero delle Attività
Produttive 20 giugno 2005 (“Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”). La stessa disposizione prosegue prevedendo che in simile ipotesi il Fondo, ai sensi dell'art. 1203 c.c., di cui l'appellante deplora l'errata applicazione, acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Con una disposizione singolare la norma espressamente statuisce:
“Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di Gestione si applica, così come previsto dall'art. 9 comma V d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, la procedura esattoriale”.
L'ultimo periodo del comma III dell'art. 8 bis del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, ha confermato che “Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999 n.
46 e successive modificazioni”.
Il recupero del credito avviene quindi mediante iscrizione a ruolo straordinario, senza bisogno di un preventivo titolo esecutivo.
Ciò si spiega con la necessità, nelle ipotesi di credito garantito dal Fondo P.M.I., di tenere distinto, così come ha fatto il Tribunale nella sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, il rapporto tra banca finanziatrice e imprese finanziate da quello tra il Fondo stesso (e quindi
) e le società finanziate. Mentre il primo rapporto ha natura privatistica, il CP_2
secondo ha natura pubblicistica, in ragione della funzione svolta dalla garanzia del Fondo.
Quale conseguenza di ciò l'escussione della garanzia comporta ope legis la surrogazione del
Fondo nella posizione del garantito, cui consegue la nascita del diritto di recupero non già del credito privatistico originario (è questo l'equivoco in cui è incorso l'opponente, odierno appellante), bensì delle risorse pubbliche impiegate dal Fondo. Proprio la natura pubblica 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda delle somme da recuperare, quindi, spiega lo speciale rimedio attuabile e la legittimità della riscossione esattoriale a mezzo ruolo (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio
2023 n. 1005; Cassazione civile sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30621; Cassazione civile, sez.
III, 26 novembre 2019, n. 30739; Cassazione civile sez. I, 30.01.2019, n. 2664).
La surrogazione di legge determina la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più vòlto al recupero del credito di diritto comune derivante dall'originario finanziamento, ma mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999. Sul punto è tornata a pronunciare la Cassazione con l'ordinanza della III sezione n. 36513 del 29 dicembre 2023 nella cui massima non ufficiale si legge che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di garanzia dal Fondo di garanzia per le P.M.I. la riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito derivante dall'escussione della garanzia è legittima sia nei confronti del debitore principale che dei terzi prestatori di garanzie fideiussorie. Tale modalità di riscossione trova fondamento nel d.lgs. n. 123/1998, art. 9 comma 5, che prevede il recupero mediante iscrizione a ruolo per tutti gli interventi di sostegno pubblico alle imprese, incluse le garanzie, costituendo una deroga espressa al principio generale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 sulla necessità di un titolo esecutivo per le entrate di natura privatistica”, la quale precisazione fuga ogni residuo dubbio del genere di quelli sollevati dalla difesa del Nella Pt_1
statuizione in oggetto è anche ribadito che la ratio di tale disciplina risiede nella funzione pubblica del Fondo che, una volta escusso, deve recuperare risorse da destinare a nuovi interventi di sostegno alle imprese. Per il solo fatto che sia avvenuta l'escussione si determina la surrogazione del Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto, come già ripetutamente detto, che ha natura privilegiata e che non è più volto al recupero di un credito di diritto comune, ma finalizzato a riacquisire risorse pubbliche.
Neppure hanno pregio le obiezioni, solo genericamente riproposte con l'appello, sulla validità della fideiussione rilasciata dal alla società della quale è stato anche Pt_1
amministratore atteso che trattasi di garanzia specifica cui non si addice quanto evidenziato dalla AN d'Italia con il provvedimento 55/2005 circa la nullità di alcune clausole per violazione della legge n. 287/1990 a proposito delle fideiussioni omnibus che riposano su ben diversi presupposti.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, dunque, meritano piena condivisione e non sono rese in nulla perplesse dalle contestazioni dell'appellante in quanto del tutto coerenti con le acquisizioni giurisprudenziali anche successive alla decisione impugnata.
10. Con il terzo motivo di gravame, ha impugnato la sentenza che lo Parte_1
ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti opposte.
10.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza da cui non sussistono ragioni di deroga, non potendo neanche la questione, dopo plurime e coerenti decisioni sia della Corte distrettuale sia di legittimità, dirsi nuova o controversa.
11. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione adeguato al valore della lite e alla sua complessità che è ridotta in ragione del fatto che l'impugnazione riedita questioni di solo diritto già ampiamente dibattute nel corso del precedente grado, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
12. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da verso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
933/2024 pronunciata il 23 gennaio 2024 e pubblicata il 25 gennaio 2024;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di ciascuna parte appellata in € 3.250,00 per compensi professionali, oltre indennizzo
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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