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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. EA Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1881 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], residente a[...] Civitavecchia (RM) ed elettivamente domiciliato in Santa Marinella
(Roma) alla via Enrico Toti n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Nicola Soracco, C.F.
tel/fax 0766.379247, PEC che lo rappresenta ed C.F._2 Email_1 assiste giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
in Civitavecchia (Roma) alla via Carlo Fontana n. 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paola Peruzzi con studio in Civitavecchia Corso Guglielmo Marconi 24, PEC it, come da procura speciale in atti Ema_2 Email_3
Resistente
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 31.7.24 il sig. adìva il Tribunale, Parte_1
premettendo: che con sentenza n. 1034/2021 del 5 ottobre 2021, era stato definito il giudizio sulla domanda congiunta di divorzio delle parti, iscritta al R.G. 1026/2021 del Tribunale di
Civitavecchia; che era stato posto a carico del signor il versamento a favore della Parte_1
Signora di un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00) entro il 5 di ogni mese, CP_1
annualmente rivalutato in relazione agli indici ISTAT di riferimento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , nato a San Giorgio a [...] il [...] e Per_1
nata a San Giorgio a [...] il [...], oltre il 50% (cinquanta per cento) Per_2 delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il medesimo Tribunale di Civitavecchia in data
15 gennaio 2015; che il provvedimento prevedeva inoltre l'obbligo da parte del ricorrente di trasferire ai medesimi figli in parti uguali la propria quota di proprietà della casa familiare sita in Civitavecchia (Roma) alla via Carlo Fontana n. 7/D, pari al 50 %, continuando nella stessa proporzione a pagarne la rata di mutuo sino a completa estinzione;
che tutti gli obblighi assunti erano stati regolarmente onorati da parte del ricorrente, il quale pur avendo costituito un nuovo nucleo familiare con la Signora e la figlia EA, Parte_2 nata nell'anno 2019, ha mantenuto un ottimo rapporto con i suoi figli più grandi;
che attualmente il figlio si era trasferito, unitamente alla propria fidanzata con la Per_1
quale coabitava, a vivere in Roma, dove lavorava come impiegato per una importante ditta di consulenze, mentre la figlia aveva effettuato una breve esperienza lavorativa di Per_2
due mesi nel periodo maggio/giugno scorso, prima di licenziarsi a causa della mancanza di tempo per lo studio universitario, che stava proseguendo con profitto;
che quanto al figlio erano venuti meno i presupposti di legge per il mantenimento. Per_1
Chiedeva il ricorrente che il Tribunale disponesse la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con effetto a partire dal deposito della Per_1
presente domanda e qualora, nelle more della trattazione del presente procedimento, anche la figlia maggiorenne abbia raggiunto una sufficiente indipendenza economica, Per_2 disporre la revoca dell'assegno di contributo al suo mantenimento per la detta con effetto a partire dalla data in cui essi presupposti sono cessati.
Si costituiva la resistente che nulla opponeva alla revoca dell'assegno in favore del figlio a far data dalla pronuncia;
in via riconvenzionale chiedeva disporsi un Per_1 incremento dell'assegno di mantenimento annuo per in non meno di €.450,00= Per_2
mensili.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo depositato in data 5.6.2025
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accorso raggiunto provvede in conformità come in dispositivo dettagliatamente esposto. ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
1881/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1034/2021 del 5 ottobre 2021 del Tribunale di Civitavecchia nei termini e alle condizioni che seguono: determina in euro 300,00 mensili, oltre le eventuali spese straordinarie previamente concordate come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia, a carico del Sig.
[...]
ed a favore della Signora il contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1
figlia ; Persona_3 si dà atto della contestuale rinuncia del ricorrente alla richiesta del rimborso del pregresso contributo al mantenimento versato a favore della resistente con riferimento al figlio nel periodo dal deposito del ricorso fino all'ultimo pagamento effettuato. Per_1
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 14/06/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. EA Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1881 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], residente a[...] Civitavecchia (RM) ed elettivamente domiciliato in Santa Marinella
(Roma) alla via Enrico Toti n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Nicola Soracco, C.F.
tel/fax 0766.379247, PEC che lo rappresenta ed C.F._2 Email_1 assiste giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._3
in Civitavecchia (Roma) alla via Carlo Fontana n. 7/D, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paola Peruzzi con studio in Civitavecchia Corso Guglielmo Marconi 24, PEC it, come da procura speciale in atti Ema_2 Email_3
Resistente
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 31.7.24 il sig. adìva il Tribunale, Parte_1
premettendo: che con sentenza n. 1034/2021 del 5 ottobre 2021, era stato definito il giudizio sulla domanda congiunta di divorzio delle parti, iscritta al R.G. 1026/2021 del Tribunale di
Civitavecchia; che era stato posto a carico del signor il versamento a favore della Parte_1
Signora di un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00) entro il 5 di ogni mese, CP_1
annualmente rivalutato in relazione agli indici ISTAT di riferimento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli , nato a San Giorgio a [...] il [...] e Per_1
nata a San Giorgio a [...] il [...], oltre il 50% (cinquanta per cento) Per_2 delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il medesimo Tribunale di Civitavecchia in data
15 gennaio 2015; che il provvedimento prevedeva inoltre l'obbligo da parte del ricorrente di trasferire ai medesimi figli in parti uguali la propria quota di proprietà della casa familiare sita in Civitavecchia (Roma) alla via Carlo Fontana n. 7/D, pari al 50 %, continuando nella stessa proporzione a pagarne la rata di mutuo sino a completa estinzione;
che tutti gli obblighi assunti erano stati regolarmente onorati da parte del ricorrente, il quale pur avendo costituito un nuovo nucleo familiare con la Signora e la figlia EA, Parte_2 nata nell'anno 2019, ha mantenuto un ottimo rapporto con i suoi figli più grandi;
che attualmente il figlio si era trasferito, unitamente alla propria fidanzata con la Per_1
quale coabitava, a vivere in Roma, dove lavorava come impiegato per una importante ditta di consulenze, mentre la figlia aveva effettuato una breve esperienza lavorativa di Per_2
due mesi nel periodo maggio/giugno scorso, prima di licenziarsi a causa della mancanza di tempo per lo studio universitario, che stava proseguendo con profitto;
che quanto al figlio erano venuti meno i presupposti di legge per il mantenimento. Per_1
Chiedeva il ricorrente che il Tribunale disponesse la revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con effetto a partire dal deposito della Per_1
presente domanda e qualora, nelle more della trattazione del presente procedimento, anche la figlia maggiorenne abbia raggiunto una sufficiente indipendenza economica, Per_2 disporre la revoca dell'assegno di contributo al suo mantenimento per la detta con effetto a partire dalla data in cui essi presupposti sono cessati.
Si costituiva la resistente che nulla opponeva alla revoca dell'assegno in favore del figlio a far data dalla pronuncia;
in via riconvenzionale chiedeva disporsi un Per_1 incremento dell'assegno di mantenimento annuo per in non meno di €.450,00= Per_2
mensili.
In corso di causa le parti raggiungevano un accordo depositato in data 5.6.2025
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accorso raggiunto provvede in conformità come in dispositivo dettagliatamente esposto. ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
1881/2024 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1034/2021 del 5 ottobre 2021 del Tribunale di Civitavecchia nei termini e alle condizioni che seguono: determina in euro 300,00 mensili, oltre le eventuali spese straordinarie previamente concordate come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia, a carico del Sig.
[...]
ed a favore della Signora il contributo al mantenimento della Parte_1 Controparte_1
figlia ; Persona_3 si dà atto della contestuale rinuncia del ricorrente alla richiesta del rimborso del pregresso contributo al mantenimento versato a favore della resistente con riferimento al figlio nel periodo dal deposito del ricorso fino all'ultimo pagamento effettuato. Per_1
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 14/06/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone