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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 555 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Rita Imbrioscia ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Beethoven n. 52; ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Perticarà ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto Potenza Picena, via Regina
Margherita n. 133/C; convenuta
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, alla luce della intervenuta sentenza sullo status: stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre spese generali al 15%, accessori come per legge e successive occorrende spese”.
- 1 - PER LA CONVENUTA: “Stante la dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre che:
- Il Sig. sarà tenuto al versamento in favore della sig.ra di un Pt_1 Controparte_1 assegno divorzile pari a € 2.000,00 mensili, a far data dal 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
- Con vittoria di spese del presente procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1.2.2023 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con Ha inoltre rappresentato che Controparte_1 rispetto all'epoca della separazione le proprie condizioni patrimoniali sono significativamente peggiorate, per cui non sussisterebbero i presupposti per riconoscere in favore della signora un assegno divorzile. CP_1
2. è regolarmente costituita ed ha chiesto per sé un assegno divorzile di Controparte_1
euro 2.000 mensili.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 18.4.2023 il Presidente ha rideterminato
“l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra in € 2.000,00 CP_1 mensili a far data da febbraio 2023” evidenziando che “le parti sono concordi nell'affermare che negli ultimi anni il contributo del marito al mantenimento della moglie è stato dimezzato all'importo di € 2.000,00 mensili su consenso di entrambi (sia pure come formale contropartita rispetto alla disponibilità della sig.ra di figurare CP_1 nell'attività imprenditoriale del marito)” e che “la decisione sull'assegno divorzile dovrà essere adottata all'esito dell'istruttoria atteso che la produzione documentale sinora disponibile è assolutamente lacunosa e insufficiente alle valutazioni da compiere in merito alla situazione patrimoniale dei coniugi”.
3.1 Con sentenza non definitiva n. 1578/2023 del 15.11.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il 28.3.1998 tra i signori e rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione Parte_1 Controparte_1
della richiesta di assegno divorzile.
3.2 All'udienza dell'8.11.2023 il giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che non è stata accettata dal ricorrente, mentre la convenuta si era dichiarata disponibile ad aderire.
La causa è stata istruita con prove documentali ed accertamenti della polizia tributaria.
- 2 - Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente evidenziato che con sentenza n. 1578/2023 del 15.11.2023 è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui in questa sede il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi soltanto sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta.
5. Il ricorrente ha ritenuto che non vi siano i presupposti per il riconoscimento alla signora dell'assegno divorzile, considerato che: CP_1
- rispetto all'epoca della separazione la sua condizione economica è significativamente peggiorata in quanto svolge l'attività di commerciante per la rivendita di elettrodomestici di supermarket e magazzini ed è titolare di una ditta individuale con un reddito annuo di circa
25.000,00 euro;
- ha seri problemi di salute tanto che nel febbraio 2025 è stato riconosciuto dall'Inps invalido civile con una percentuale di invalidità del 75%;
- nel settembre 2021 ha avuto una figlia dall'attuale compagna, con la quale vive in un immobile in locazione sito a Piove di Sacco versando un canone mensile di 520 euro;
- la signora nonostante le varie possibilità presentatesi nel corso degli anni, non ha CP_1 mai avuto un'occupazione tale da renderla autonoma.
5.1 viceversa, in via riconvenzionale ha richiesto l'assegno divorzile, Controparte_1
quantificato in 2.000 euro, evidenziando che:
- durante il matrimonio il signor ha costituito delle società utilizzando come Pt_1
prestanomi sia lei stessa (PFC RL chiusa con pendenze e la Dif RL attualmente attiva) che suo fratello (Civitas et Domus RL); Persona_1
- la Dif RL è stata costituita dopo la separazione, nel 2019, ed il capitale sociale era stato intestato, per volere del per l'80% a lei e per il 20% a attuale Pt_1 Persona_2
amministratore, poi successivamente sempre su richiesta del lei ha trasferito le Pt_1
quote a , fratello dell'odierna compagna del Persona_3 Pt_1
- il reddito del ricorrente sarebbe ampiamente superiore a quanto dichiarato, come risulterebbe sia dal tenore di vita dallo stesso condotto sia dagli ingenti versamenti effettuati dal ricorrente stesso alla moglie negli anni;
- 3 - - lei non può accedere a nessuna linea di credito, stante la situazione CRIF compromessa a seguito delle diverse sofferenze causate dal ricorrente per mutui accesi dal ricorrente per conto proprio e delle società di cui lei era prestanome;
- inoltre, sempre a causa dell'operato delle società del di cui lei era prestanome si Pt_1 trova debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per somme ingenti a titolo di cartelle per mancati contributi INPS e sanzioni della Prefettura per assegni senza provvista;
- a seguito di tali vicende personali ed economiche dal 2015 versa in un forte stato di
“Disturbo da Adattamento con Ansia e Umore Depressivo Misti Persistente”, tanto che è seguita da uno psicoterapeuta che ha anche prescritto una terapia farmacologica, che le impedirebbe di reperire un'attività lavorativa o costituirsene una propria.
6. Appare utile ricordare che le Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018 hanno diffusamente trattato il tema dell'assegno divorzile, evidenziando che la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull' an dell'assegno divorzile e quelli per la determinazione del quantum vada superata, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5, comma 6 L. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., che delineano un modello costituzionale di matrimonio fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
La Suprema Corte ha anzitutto sottolineato l'esigenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” e anche per tale motivo ha definitivamente ritenuto superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale.
Ha altresì condiviso i passaggi della sentenza n. 11504/2017 resa dalla Suprema Corte laddove sono stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ma ha tuttavia sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “colloca
- 4 - il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo”, osservando che “l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ.”.
Le Sezioni Unite hanno quindi rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha attribuito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio”, evidenziando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
L'assegno di divorzio non ha dunque un carattere meramente assistenziale perché non si basa più solo né sulla disparità economica tra i coniugi (criterio del tenore di vita) né sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica).
Secondo la Corte il principio costituzionale di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo compensativo dell'assegno. La
Corte, infatti, ricorda che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella gli effetti e le conseguenze delle scelte e le modalità di realizzazione della vita familiare”; ciò significa che occorre tenere conto dei sacrifici fatti da uno, o da entrambi i coniugi, nell'interesse della famiglia e durante la vita matrimoniale, sacrifici che possono aver comportato, degli effetti irreversibili che, nell'ottica del principio di uguaglianza tra i coniugi e di rispetto della dignità personale, devono essere compensati mediante il riconoscimento di un contributo.
- 5 - Una lettura costituzionalmente orientata della norma impone necessariamente al Giudice del divorzio una valutazione che può definirsi a "step", senza per questo dover rimanere ancorati all'ormai superato giudizio bifasico. I passi da compiere sono i seguenti.
1. In primo luogo il Giudice deve accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi. È evidente che detta valutazione non riguarda solo i redditi ma, anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica. La Corte aggiunge che la disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”, dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
2. L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato
(secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere “rigorosa”) alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare”. La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di “accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio” fattore di cruciale importanza nonché all'età del richiedente.
3. Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte “il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
4. Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma “adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche
- 6 - eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
La Corte si occupa, infine, della ripartizione dell'onere probatorio. Spetta alla parte richiedente provare, con qualsiasi mezzo anche mediante presunzioni, il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, dunque, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare “preponderante”).
7. Ciò premesso, deve essere esaminato il caso di specie evidenziando le circostanze di fatto rilevanti per la decisione quali risultano dal fascicolo processuale.
7.1 Le parti si sono sposate nel 1998 e non hanno avuto figli.
Non sono noti i titoli di studio.
La separazione personale è avvenuta in forma consensuale nel 2011 (doc. 1 allegato al ricorso) e prevedeva, sul piano patrimoniale, il versamento da parte del signor in Pt_1
favore della moglie di un assegno di mantenimento di euro 4.000 Controparte_1
mensili. Il signor inoltre, si era impegnato a provvedere al pagamento delle spese Pt_1
di ordinaria e straordinaria manutenzione e delle utenze della casa familiare, rimasta nella disponibilità della signora oltre all'integrale pagamento delle rate dei due mutui CP_1 gravanti sulla casa familiare, sino all'estinzioni degli stessi, con rinuncia ad ogni diritto di restituzione e/o rivalsa e/o rimborso per tutto quanto già corrisposto o da corrispondersi a tale titolo.
7.2 A partire dall'introduzione di questo giudizio la situazione economica dei coniugi risulta la seguente.
Il ricorrente è titolare di una ditta individuale e negli ultimi anni ha prodotto i seguenti redditi: 2019 reddito imponibile di 43.799 euro con imposta netta di 12.434 euro, 2020 reddito imponibile di 17.200 euro con imposta netta di 2.917 euro, 2021 reddito imponibile di 33.670 euro con imposta netta di 8.216 euro (dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che con riferimento a tale annualità il 4.10.2023 il signor ha depositato CP_1
anche una dichiarazione integrativa dalla quale risulta un reddito imponibile di 23.012 euro con imposta netta di 4.172 euro. All'udienza del 10.10.2024 il difensore del ricorrente ha precisato che si è trattato di una “rettifica di reddito e non di una integrazione dei redditi”.
Tale prospettazione appare corretta considerato che confrontando le due dichiarazioni l'importo dei ricavi coincide, mentre vi è una differenza con riferimento ai componenti
- 7 - negativo (RG24) e, conseguentemente, sul reddito d'impresa al netto delle perdite), 2022 reddito imponibile di 23.837 euro con imposta netta di 4.865 euro e 2023 reddito imponibile di 4.999 euro con imposta netta pari a 0 (doc. depositati telematicamente il
13.4.2023 e l'11.12.2024).
In data 22.02.2025 il ricorrente ha ricevuto il verbale attestante il riconoscimento da parte dell'Inps dell'invalidità civile con percentuale del 75%. In particolare è Parte_1 stato riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99%” in quanto affetto da “Cardiopatia IPTS, malattia linfoproliferativa cronica B con paraproteinemia IGM II F-U, osas in obeso, MRGE”. (doc. allegato alla memoria di replica. Trattasi di documentazione ammissibile in quanto pervenuta al ricorrente in seguito al deposito della comparsa conclusionale e, dunque, depositata con il primo atto difensivo utile).
Il ricorrente vive insieme alla nuova compagna ed alla figlia avuta nel 2021 in un immobile in locazione sito a Piove di Sacco per il quale versa un canone mensile di 520 euro (doc. depositato telematicamente il 13.4.2023).
Dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza risulta titolare con di tre CP_2
rapporti, ovvero un deposito a risparmio che in data 19.3.2024 aveva un saldo di 3,01 euro e due carte che alle date del 19.3.2024 e 29.2.2024 avevano saldi rispettivamente di 0,15 euro e 1,07 euro.
Sempre dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza risulta essere titolare di un motociclo immatricolato nel 2010, gravato da un provvedimento amministrativo, nonché amministratore unico della FD UL RL (rispetto a tale società non si hanno informazioni ed il ricorrente nella comparsa conclusionale ha evidenziato che è tuttora esistente ma non attiva da oltre dieci anni) e della IN (che è fallita). Parte_2
La Guardia di Finanza, inoltre, ha riscontrato la titolarità al 50% di un immobile sito in
Loreto, via Toscana n. 23. Si tratta della ex casa familiare, rispetto alla quale all'udienza presidenziale del 18.4.2023 la signora ha dichiarato di essere “diventata CP_1 proprietaria esclusiva”, circostanza poi ribadita all'udienza del 8.11.2023 (“Vivo in una casa di mia esclusiva proprietà che si trova a Loreto”), anche se tale condizione non trova conferma nella visura catastale depositata dallo stesso ricorrente l'08.05.2023, dalla quale risulta che alla data del 28.4.2023 l'immobile era ancora in comproprietà tra le parti.
10.3 Con riferimento alla situazione della convenuta va dato atto che a partire dal 2023 la ricorrente sta lavorando part-time presso una lavanderia. Il rapporto, inizialmente sorto a
- 8 - tempo determinato con decorrenza dall'11.5.2023 e scadenza 31.10.2023, è stato poi trasformato a tempo indeterminato a far data dall'1.11.2023 (doc. 11 fascicolo convenuta).
Lo stipendio mensile è di circa 600 euro (dalla certificazione unica depositata il 12.12.2024 risulta per il 2023 un reddito complessivo di 5.343,17).
La convenuta ha prospettato che il signor nel tempo ha costituito diverse società Pt_1
utilizzando come prestanomi sia lei stessa (PFC RL chiusa con pendenze e la DIF SRL attualmente attiva, costituita dopo la separazione, nel 2019, il cui capitale sociale era stato intestato, per volere del per l'80% a lei e per il 20% a attuale Pt_1 Persona_2
amministratore, poi successivamente sempre su richiesta del lei avrebbe trasferito Pt_1 le quote a , fratello dell'odierna compagna del che suo Persona_3 Pt_1
fratello (Civitas et Domus RL). Persona_1
La convenuta ha poi dedotto di non poter accedere a nessuna linea di credito, stante la situazione CRIF compromessa a seguito delle diverse sofferenze causate dal ricorrente per mutui accesi per conto proprio e delle società di cui lei era prestanome. Inoltre, sempre a causa dell'operato delle società del sarebbe debitrice nei confronti dell'Agenzia Pt_1
delle Entrate per somme ingenti a titolo di cartelle per mancati contributi INPS e sanzioni della Prefettura per assegni senza provvista.
Il ricorrente nella memoria integrativa ha contestato tali allegazioni, evidenziando che:
- la società PFC RL era una ditta di consulenza finanziaria presso il cui ufficio di Ancona la si recava ogni giorno per lavorare, curando tutta la parte documentale e CP_1
amministrativa;
- l'intestazione alla convenuta dell'80% delle quote della DIF RL ha consentito di poter corrisponderle la somma di 2.000,00 euro, che altrimenti egli non sarebbe stato in grado di pagare. Tuttavia a seguito del fallimento di Auchan avvenuto nel 2022 la società non potendo più smaltire gli elettrodomestici non ha più avuto la possibilità di pagare i 2.000,00 euro mensili, trovandosi indebitata con i fornitori;
- la società “Civitas et Domus S.r.l.” era una società immobiliare. fratello Persona_1
della convenuta, all'epoca disoccupato era stato assunto per lavorare e rivestì la carica di amministratore e contabile, operando in completa autonomia come accertato dal Tribunale di Macerata, che lo ha condannato per bancarotta documentale.
Per quanto riguarda la situazione della convenuta con gli istituti di credito va dato atto che agli atti è presente un riepilogo dei dati creditizi presenti nel sistema di informazioni gestito
- 9 - da Crif, dal quale risultano nove rapporti segnalati a sofferenza (doc. 10 fascicolo convenuta).
Tale documentazione non può assumere una specifica rilevanza ai fini della decisione, considerato che se da un lato è sintomatica di alcune criticità nella gestione di pregressi rapporti, allo stesso tempo non consente di verificare effettivamente quali di questi siano ascrivibili alle scelte imprenditoriali del ricorrente, considerato che di questi rapporti uno soltanto è stato assunto dalla PFC RL e garantito dalla signora uno è stato CP_1
contratto sia dalla signora che dal signor uno è stato contratto dal CP_1 Pt_1
e garantito dalla mentre i restanti sono tutti intestati alla signora Pt_1 CP_1 CP_1
e, peraltro, sono quasi tutti sorti in epoca successiva alla data della separazione.
Va peraltro evidenziato che il ricorrente nella memoria integrativa ha affermato che la signora “aveva lavorato in ambito turistico, prima come guida turistica, poi come CP_1 dipendente della “Pellegrini Viaggi” di Civitanova Marche. Ha poi costituito insieme ad una socia la “Cluana Viaggi S.r.l.”; la società però non andò bene e la Resistente, non volendo lavorare in una società in perdita, volle uscirne, invece di darsi da fare per il suo recupero. Il si trovò quindi a dover pagare la socia della inoltre, la Pt_1 CP_1
NO non si preoccupò di farsi liberare le garanzie, con la conseguenza di CP_1 assegni insoluti e sofferenza per fidejussioni. Di qui nasce l'impossibilità di accedere al credito della NO . CP_1
Ebbene la convenuta non ha affatto contestato, nemmeno genericamente, tale specifica allegazione, sicché a maggior ragione non è possibile affermare che le difficoltà creditizie della signora siano ascrivibili al ricorrente. CP_1
La convenuta, poi, ha depositato un documento che contiene il riepilogo dei debiti sorti con
Agenzia delle Entrate per mancati contributi Inps e sanzioni per assegni senza provvista
(doc 9). Anche tale riepilogo appare di difficile comprensione ai fini del giudizio atteso che contiene un elenco di pendenze che però nulla dice circa la natura di tali esposizioni.
La signora poi, è proprietaria della ex casa familiare, anche se come indicato nel CP_1
precedente paragrafo non è chiaro se lo sia in via esclusiva o soltanto limitatamente al 50
%.
Inoltre è proprietaria per 2/12 di un'abitazione sita a Loreto Via Toscana n. 23, ricevuta in seguito alla successione di (doc. allegato alla memoria integrativa del Persona_4
ricorrente).
- 10 - 11. A questo punto va dato atto che la convenuta ha messo in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi depositati dal ricorrente, prospettando che il signor CP_1
avrebbe delle entrate ampiamente superiori a quanto dichiarato e, a sostegno di tale ipotesi, ha rilevato che:
- il ricorrente avrebbe un elevato tenore di vita potendosi permettere vacanze con la nuova famiglia, feste e regali costosi, come risulterebbe dalle immagini estrapolate dal profilo
Facebook della compagna (doc. 4 fascicolo convenuta);
- nel 2020 le ha corrisposto a titolo di contributo al mantenimento l'importo di 17.400,00 euro oltre 1.500,00 euro a titolo di rientro per un saldo e stralcio di una posizione CP_3 nel 2021 l'importo complessivo di 25.500,00 euro e nel 2022 l'importo complessivo di
23.196,00 euro, dunque somme decisamente importanti e non compatibili con un reddito medio dichiarato di circa 25.000 euro;
- la società Dif RL sarebbe di fatto gestita dal signor tanto che l'accredito per Pt_1
l'acquisito delle quote inizialmente di proprietà della convenuta, poi cedute al fratello dell'attuale compagna della ricorrente, proviene dalla postepay del Pt_1
11.1 Il ricorrente ha preso specifica posizione rispetto a quanto ipotizzato dalla convenuta, evidenziando che:
- le fotografie estratte da Facebook non sarebbero affatto indicative di un elevato tenore di vita, considerato che “sono state fatte in un centro commerciale di Piove di Sacco (n.1); la bottiglia di champagne è stata regalata da un amico al per la nascita della figlia Pt_1
Per_
(n.2); l'ultimo dell'anno del 2022 è stato trascorso in casa, con una semplice cena in famiglia (n.3); il compleanno del figlio della NO nel 2022 è stato Per_6
festeggiato in un bar (n.4); i fiori sono finti e sono stati acquistati al mercato di Piove di
Sacco per 20 Euro (n.5); il villaggio di BO AT era a Padova ed era tutto gratis
(n.6); la festa era in piazza a Piove di Sacco, tutto gratis (n.7); le foto sulla neve sono state fatte vicino ad Asiago per vedere la neve, era il 2020 e gli alberghi erano chiusi per il lockdown (n.9,10); le foto della montagna sono state prese da internet e ripostate;
nella foto del pranzo a Chioggia, e la famiglia erano ospiti di amici;
i regali “costosi” Pt_1
sono bigiotteria, regalo per la madre della NO fatto appunto dalla Per_6 compagna del e del di lei fratello, costo 70 Euro” (cfr. pagina 7 della memoria Pt_1
integrativa);
- è riuscito a pagare il contributo previsto in sede di separazione alla moglie soltanto grazie all'aiuto dei fratelli;
- 11 - - ha predisposto il bonifico relativo all'acquisto da parte del signor delle quote della Per_3
Dif in quanto quest'ultimo non avendo ancora la residenza, non poteva aprire conti correnti in Italia. Il signor , peraltro, era da anni punto di riferimento della Dif in Romania Per_3
per ha quindi deciso di fare un investimento e non di essere un prestanome.
11.2 Il giudice istruttore ha ritenuto opportuno approfondire se il signor riesca a Pt_1
ricavare dalla propria attività lavorativa somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate e se possa beneficiare di somme provenienti dalla Dif RL ulteriori rispetto a quelle relative alle operazioni commerciali rinvenibili nella documentazione fiscale, per cui ha disposto accertamenti da parte della Guardia di Finanza, alla quale ha chiesto di accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del signor eventuali proprietà mobiliari di cui lo stesso Pt_1
dispone, anche se intestate a soggetti terzi, la misura dei redditi dichiarati dallo stesso presso i competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte, se ha con la Parte_1
Dif RL rapporti ulteriori rispetto a quelli che risultano dalle scritture contabili che gli permettono di percepire delle somme non fiscalmente dichiate, la situazione economica delle eventuali società di cui lo stesso abbia partecipazioni societarie, la titolarità o disponibilità di titoli azionari/obbligazionari, leasing, associativi, l'esistenza e la capienza di conti correnti bancari e/o postali di cui lo stesso sia intestatario/cointestatario e/o sui quali abbia la delega ad operare.
Le indagini tributarie svolte non hanno tuttavia evidenziato elementi dai quali poter desumere che il signor percepisca entrate diverse ed ulteriori rispetto a quelle Pt_1
dichiarate, né che il ricorrente abbia dei rapporti anomali con la società Dif.
La Guardia di Finanza, infatti, nella relazione depositata il 5.4.2024 ha ricostruito la situazione patrimoniale e societaria del ricorrente, ma non ha ravvisato irregolarità, nemmeno rispetto ai rapporti con la società Dif.
11.3 Rispetto alle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta, inoltre, va evidenziato che:
- le fotografie di Facebook non sono indicative di un elevato tenore di vita, tenuto conto peraltro dei puntuali chiarimenti forniti dal ricorrente;
- dalla lista dei movimenti della carta Postepay del signor dalla quale poi sono CP_1
uscite le somme versate alla signora a titolo di mantenimento, risulta che CP_1
effettivamente dal gennaio 2022 al dicembre 2023 il ricorrente ha ricevuto dai familiari a titolo di prestito delle significative somme di denaro, ovvero: 15.000 euro il 27.1.2022,
- 12 - 10.000 euro il 7.4.2022 (5.000 euro da e 5.000 euro da Parte_3 Parte_4
, 2.500 euro il 21.10.2022, 2.500 euro il 25.10.2022 e 3.000 euro il 27.12.2023;
[...]
- il signor all'udienza del 18.04.2023 ha dichiarato “Adesso ho una ditta CP_1
individuale con cui esercito una modesta attività di commercio di elettrodomestici per supermercati e lavoravo per una società (DIF S.r.l.) di cui mia moglie deteneva le quote poi cedute al fratello della mia attuale compagna (dato il fallimento, tale società mi consente di fatturare con la ditta individuale). Tale società è indebitata e anch'io a fatica riesco a far fronte alle spese di affitto”. Il ricorrente, dunque, ha ammesso espressamente di avere rapporti di lavoro con la Dif, ma come detto l'istruttoria non ha dimostrato che da tale società egli possa ricavare vantaggi ulteriori rispetto a quelli fiscalmente noti (la convenuta, peraltro, non ha articolato mezzi di prova ulteriori per poter dimostrare che il signor sia realmente il dominus di tale società e, pertanto, riesca a sfruttarla Pt_1
economicamente per ottenere vantaggi e benefici non dichiarati).
12. A questo punto va ricordato che “secondo il parametro composito – assistenziale e perequativo compensativo - che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità” (cfr. Cass. n. 28936 del 05/10/2022).
Ebbene alla luce della situazione di fatto sin qui illustrata il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta della convenuta in quanto le situazioni patrimoniali delle parti non presentano uno squilibrio di rilevanza tale da poter essere considerato significativo e, dunque, sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La signora ha da poco reperito un'occupazione a tempo indeterminato che le CP_1
consente di percepire uno stipendio mensile di circa 600 euro, somma che chiaramente è esigua, per cui la convenuta per poter affrontare le esigenze quotidiane della vita necessiterebbe di un'integrazione reddituale, che tuttavia non può ricevere dal ricorrente, il quale non dispone di risorse sufficienti per contribuire alle necessità della ex moglie.
Il signor infatti, se all'epoca della separazione si trovava in una condizione che Pt_1
gli ha permesso di impegnarsi a versare alla signora una somma considerevole CP_1
(4.000 euro mensili) oltre a farsi carico delle spese, delle utenze e dei mutui contratti per l'acquisto della casa familiare, attualmente vive una situazione economica drasticamente peggiorata, considerato che:
- 13 - - è titolare di una ditta individuale dalla quale ha prodotto un reddito che, al netto delle imposte, gli ha permesso di ricavare una disponibilità effettiva di circa 31.000 euro nel
2019, 14.000 euro nel 2020, 19.000 euro sia nel 2021 che nel 2022, 5.000 euro nel 2023;
- è stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75%;
- non ha disponibilità liquide in banca;
- non è proprietario di immobili (ad eccezione del 50% della casa familiare, tuttavia con le incertezze sopra descritte in ordine alla effettiva persistenza di tale titolarità);
- nel 2021 è diventato padre, per cui deve provvedere al mantenimento ed alle esigenze di vita della figlia (chiaramente unitamente alla compagna);
- è gravato da un canone di locazione di 520,00 euro.
È dunque evidente che anche il signor la cui situazione è stata definitivamente Pt_1
fotografata dagli accertamenti svolti dalla polizia tributaria, si trova in una condizione patrimoniale profondamente diversa da quella sussistente all'epoca della separazione.
Occorre poi evidenziare che la convenuta non deve sostenere costi abitativi considerato che sin dalla separazione ha conservato la disponibilità della casa familiare, acquistata dai coniugi contraendo dei mutui che, come risulta dagli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione, per lo meno dalla data dell'omologa sono stati interamente pagati dal signor il quale ha anche rinunciato a qualsiasi domanda di rimborso, contribuendo Pt_1
dunque in maniera rilevante alla formazione del patrimonio della signora CP_1
Va dunque escluso che lo squilibrio tra le rispettive posizioni patrimoniali raggiunga quella soglia di rilevanza che consentirebbe di riconoscere in favore della convenuta un assegno divorzile, nemmeno con riferimento alla componente assistenziale.
Se ciò avvenisse, infatti, il sarebbe privo di mezzi per far fronte alle esigenze Pt_1
quotidiane della vita e si arriverebbe alla paradossale situazione che il coniuge obbligato, che già si trova a dover vivere in una situazione economica non agevole, per versare l'assegno rischierebbe di trovarsi in una situazione di indigenza in nome della solidarietà post coniugale.
Si creerebbe così un evidente cortocircuito che l'ordinamento non può tollerare.
13. Tale aspetto è di per sé già sufficiente per rigettare la domanda.
In ogni caso va posta l'attenzione anche su un ulteriore dato, ovvero il mancato riferimento da parte della convenuta a sacrifici compiuti per favorire la carriera imprenditoriale del marito.
Le parti, infatti, si sono sposate nel 1998 e non hanno avuto figli.
- 14 - La convenuta all'udienza presidenziale ha espressamente dichiarato: “Io fino al 2008 ho lavorato in maniera autonoma gestendo un tour operator le cui quote ho poi venduto. Negli anni successivi mio marito ha costituito una società di consulenza di cui io detenevo prima un terzo delle quote poi l'intero, poi anche quella è stata chiusa e successivamente”.
Il ricorrente nella memoria integrativa ha poi affermato che la “quanto alla società PFC
S.r.l., questa era una ditta di consulenza finanziaria presso il cui ufficio di Ancona la si recava ogni giorno per lavorare, curando tutta la parte documentale e CP_1
amministrativa: non era certo un prestanome!” (cfr. pagina 5).
Tale specifica e tempestiva allegazione non è stata contestata dalla convenuta.
La signora dunque, in seguito al matrimonio ha continuato a lavorare per diversi CP_1
anni in autonomia gestendo un tour operator, poi ha attivamente collaborato nella società di consulenza del marito.
La separazione è avvenuta nel 2011, dunque a distanza di soli tre anni dalla vendita delle quote del tour operator, quando la signora aveva 39 anni ed una piena capacità CP_1
lavorativa - che certamente non le è stata compromessa dalla partecipazione societaria all'interno della Dif RL, peraltro costituita nel 2019 dunque a distanza di anni dalla separazione - né aveva limitazioni derivanti dalle esigenze di accudimento quotidiano della prole.
Va dunque escluso che la signora abbia rinunciato a realistiche occasioni CP_1
professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia ed alla crescita imprenditoriale del coniuge.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di CP_1
la quale dovrà corrispondere al ricorrente la somma di 5.431,00 euro (euro
[...]
1.064,00 per la fase di studio, euro 708,00 per la fase introduttiva, euro 1.869,00 per la fase istruttoria ed euro 1.790,00 per la fase decisionale).
Tale quota è stata determinata tenuto conto del valore indeterminabile della causa che avendo avuto ad oggetto la domanda di assegno divorzile ha richiesto la trattazione di diverse questioni ed applicando i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014 (così come prospettato dal difensore del ricorrente nella nota spese allegata alla comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- 15 - rigetta la domanda di volta ad ottenere un assegno divorzile;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
questa procedura che si liquidano in euro 98 per anticipazione ed euro 5.431 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 555 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Rita Imbrioscia ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Beethoven n. 52; ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Perticarà ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto Potenza Picena, via Regina
Margherita n. 133/C; convenuta
OGGETTO: DIVORZIO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, alla luce della intervenuta sentenza sullo status: stabilire che i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Con vittoria di spese di giudizio, oltre spese generali al 15%, accessori come per legge e successive occorrende spese”.
- 1 - PER LA CONVENUTA: “Stante la dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre che:
- Il Sig. sarà tenuto al versamento in favore della sig.ra di un Pt_1 Controparte_1 assegno divorzile pari a € 2.000,00 mensili, a far data dal 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
- Con vittoria di spese del presente procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'1.2.2023 ha chiesto la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con Ha inoltre rappresentato che Controparte_1 rispetto all'epoca della separazione le proprie condizioni patrimoniali sono significativamente peggiorate, per cui non sussisterebbero i presupposti per riconoscere in favore della signora un assegno divorzile. CP_1
2. è regolarmente costituita ed ha chiesto per sé un assegno divorzile di Controparte_1
euro 2.000 mensili.
3. All'esito dell'udienza presidenziale del 18.4.2023 il Presidente ha rideterminato
“l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra in € 2.000,00 CP_1 mensili a far data da febbraio 2023” evidenziando che “le parti sono concordi nell'affermare che negli ultimi anni il contributo del marito al mantenimento della moglie è stato dimezzato all'importo di € 2.000,00 mensili su consenso di entrambi (sia pure come formale contropartita rispetto alla disponibilità della sig.ra di figurare CP_1 nell'attività imprenditoriale del marito)” e che “la decisione sull'assegno divorzile dovrà essere adottata all'esito dell'istruttoria atteso che la produzione documentale sinora disponibile è assolutamente lacunosa e insufficiente alle valutazioni da compiere in merito alla situazione patrimoniale dei coniugi”.
3.1 Con sentenza non definitiva n. 1578/2023 del 15.11.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il 28.3.1998 tra i signori e rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione Parte_1 Controparte_1
della richiesta di assegno divorzile.
3.2 All'udienza dell'8.11.2023 il giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che non è stata accettata dal ricorrente, mentre la convenuta si era dichiarata disponibile ad aderire.
La causa è stata istruita con prove documentali ed accertamenti della polizia tributaria.
- 2 - Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va preliminarmente evidenziato che con sentenza n. 1578/2023 del 15.11.2023 è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per cui in questa sede il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi soltanto sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta.
5. Il ricorrente ha ritenuto che non vi siano i presupposti per il riconoscimento alla signora dell'assegno divorzile, considerato che: CP_1
- rispetto all'epoca della separazione la sua condizione economica è significativamente peggiorata in quanto svolge l'attività di commerciante per la rivendita di elettrodomestici di supermarket e magazzini ed è titolare di una ditta individuale con un reddito annuo di circa
25.000,00 euro;
- ha seri problemi di salute tanto che nel febbraio 2025 è stato riconosciuto dall'Inps invalido civile con una percentuale di invalidità del 75%;
- nel settembre 2021 ha avuto una figlia dall'attuale compagna, con la quale vive in un immobile in locazione sito a Piove di Sacco versando un canone mensile di 520 euro;
- la signora nonostante le varie possibilità presentatesi nel corso degli anni, non ha CP_1 mai avuto un'occupazione tale da renderla autonoma.
5.1 viceversa, in via riconvenzionale ha richiesto l'assegno divorzile, Controparte_1
quantificato in 2.000 euro, evidenziando che:
- durante il matrimonio il signor ha costituito delle società utilizzando come Pt_1
prestanomi sia lei stessa (PFC RL chiusa con pendenze e la Dif RL attualmente attiva) che suo fratello (Civitas et Domus RL); Persona_1
- la Dif RL è stata costituita dopo la separazione, nel 2019, ed il capitale sociale era stato intestato, per volere del per l'80% a lei e per il 20% a attuale Pt_1 Persona_2
amministratore, poi successivamente sempre su richiesta del lei ha trasferito le Pt_1
quote a , fratello dell'odierna compagna del Persona_3 Pt_1
- il reddito del ricorrente sarebbe ampiamente superiore a quanto dichiarato, come risulterebbe sia dal tenore di vita dallo stesso condotto sia dagli ingenti versamenti effettuati dal ricorrente stesso alla moglie negli anni;
- 3 - - lei non può accedere a nessuna linea di credito, stante la situazione CRIF compromessa a seguito delle diverse sofferenze causate dal ricorrente per mutui accesi dal ricorrente per conto proprio e delle società di cui lei era prestanome;
- inoltre, sempre a causa dell'operato delle società del di cui lei era prestanome si Pt_1 trova debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per somme ingenti a titolo di cartelle per mancati contributi INPS e sanzioni della Prefettura per assegni senza provvista;
- a seguito di tali vicende personali ed economiche dal 2015 versa in un forte stato di
“Disturbo da Adattamento con Ansia e Umore Depressivo Misti Persistente”, tanto che è seguita da uno psicoterapeuta che ha anche prescritto una terapia farmacologica, che le impedirebbe di reperire un'attività lavorativa o costituirsene una propria.
6. Appare utile ricordare che le Sezioni Unite con la pronuncia n. 18287/2018 hanno diffusamente trattato il tema dell'assegno divorzile, evidenziando che la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull' an dell'assegno divorzile e quelli per la determinazione del quantum vada superata, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5, comma 6 L. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., che delineano un modello costituzionale di matrimonio fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto “ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
La Suprema Corte ha anzitutto sottolineato l'esigenza di evitare “rischi di locupletazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” e anche per tale motivo ha definitivamente ritenuto superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale.
Ha altresì condiviso i passaggi della sentenza n. 11504/2017 resa dalla Suprema Corte laddove sono stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, ma ha tuttavia sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “colloca
- 4 - il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo”, osservando che “l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ.”.
Le Sezioni Unite hanno quindi rilevato che “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile. Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale”.
Proprio
per questi motivi
la Suprema Corte ha attribuito “preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio”, evidenziando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”.
L'assegno di divorzio non ha dunque un carattere meramente assistenziale perché non si basa più solo né sulla disparità economica tra i coniugi (criterio del tenore di vita) né sulle condizioni soggettive del solo richiedente (criterio dell'autosufficienza economica).
Secondo la Corte il principio costituzionale di pari dignità tra i coniugi trova necessariamente il suo corollario, al momento della cessazione del vincolo, nella valorizzazione del contenuto prevalentemente perequativo compensativo dell'assegno. La
Corte, infatti, ricorda che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella gli effetti e le conseguenze delle scelte e le modalità di realizzazione della vita familiare”; ciò significa che occorre tenere conto dei sacrifici fatti da uno, o da entrambi i coniugi, nell'interesse della famiglia e durante la vita matrimoniale, sacrifici che possono aver comportato, degli effetti irreversibili che, nell'ottica del principio di uguaglianza tra i coniugi e di rispetto della dignità personale, devono essere compensati mediante il riconoscimento di un contributo.
- 5 - Una lettura costituzionalmente orientata della norma impone necessariamente al Giudice del divorzio una valutazione che può definirsi a "step", senza per questo dover rimanere ancorati all'ormai superato giudizio bifasico. I passi da compiere sono i seguenti.
1. In primo luogo il Giudice deve accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi. È evidente che detta valutazione non riguarda solo i redditi ma, anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica. La Corte aggiunge che la disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”, dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
2. L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato
(secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere “rigorosa”) alle “scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare”. La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di “accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio” fattore di cruciale importanza nonché all'età del richiedente.
3. Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte “il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
4. Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma “adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche
- 6 - eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente”.
La Corte si occupa, infine, della ripartizione dell'onere probatorio. Spetta alla parte richiedente provare, con qualsiasi mezzo anche mediante presunzioni, il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, dunque, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare “preponderante”).
7. Ciò premesso, deve essere esaminato il caso di specie evidenziando le circostanze di fatto rilevanti per la decisione quali risultano dal fascicolo processuale.
7.1 Le parti si sono sposate nel 1998 e non hanno avuto figli.
Non sono noti i titoli di studio.
La separazione personale è avvenuta in forma consensuale nel 2011 (doc. 1 allegato al ricorso) e prevedeva, sul piano patrimoniale, il versamento da parte del signor in Pt_1
favore della moglie di un assegno di mantenimento di euro 4.000 Controparte_1
mensili. Il signor inoltre, si era impegnato a provvedere al pagamento delle spese Pt_1
di ordinaria e straordinaria manutenzione e delle utenze della casa familiare, rimasta nella disponibilità della signora oltre all'integrale pagamento delle rate dei due mutui CP_1 gravanti sulla casa familiare, sino all'estinzioni degli stessi, con rinuncia ad ogni diritto di restituzione e/o rivalsa e/o rimborso per tutto quanto già corrisposto o da corrispondersi a tale titolo.
7.2 A partire dall'introduzione di questo giudizio la situazione economica dei coniugi risulta la seguente.
Il ricorrente è titolare di una ditta individuale e negli ultimi anni ha prodotto i seguenti redditi: 2019 reddito imponibile di 43.799 euro con imposta netta di 12.434 euro, 2020 reddito imponibile di 17.200 euro con imposta netta di 2.917 euro, 2021 reddito imponibile di 33.670 euro con imposta netta di 8.216 euro (dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che con riferimento a tale annualità il 4.10.2023 il signor ha depositato CP_1
anche una dichiarazione integrativa dalla quale risulta un reddito imponibile di 23.012 euro con imposta netta di 4.172 euro. All'udienza del 10.10.2024 il difensore del ricorrente ha precisato che si è trattato di una “rettifica di reddito e non di una integrazione dei redditi”.
Tale prospettazione appare corretta considerato che confrontando le due dichiarazioni l'importo dei ricavi coincide, mentre vi è una differenza con riferimento ai componenti
- 7 - negativo (RG24) e, conseguentemente, sul reddito d'impresa al netto delle perdite), 2022 reddito imponibile di 23.837 euro con imposta netta di 4.865 euro e 2023 reddito imponibile di 4.999 euro con imposta netta pari a 0 (doc. depositati telematicamente il
13.4.2023 e l'11.12.2024).
In data 22.02.2025 il ricorrente ha ricevuto il verbale attestante il riconoscimento da parte dell'Inps dell'invalidità civile con percentuale del 75%. In particolare è Parte_1 stato riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99%” in quanto affetto da “Cardiopatia IPTS, malattia linfoproliferativa cronica B con paraproteinemia IGM II F-U, osas in obeso, MRGE”. (doc. allegato alla memoria di replica. Trattasi di documentazione ammissibile in quanto pervenuta al ricorrente in seguito al deposito della comparsa conclusionale e, dunque, depositata con il primo atto difensivo utile).
Il ricorrente vive insieme alla nuova compagna ed alla figlia avuta nel 2021 in un immobile in locazione sito a Piove di Sacco per il quale versa un canone mensile di 520 euro (doc. depositato telematicamente il 13.4.2023).
Dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza risulta titolare con di tre CP_2
rapporti, ovvero un deposito a risparmio che in data 19.3.2024 aveva un saldo di 3,01 euro e due carte che alle date del 19.3.2024 e 29.2.2024 avevano saldi rispettivamente di 0,15 euro e 1,07 euro.
Sempre dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza risulta essere titolare di un motociclo immatricolato nel 2010, gravato da un provvedimento amministrativo, nonché amministratore unico della FD UL RL (rispetto a tale società non si hanno informazioni ed il ricorrente nella comparsa conclusionale ha evidenziato che è tuttora esistente ma non attiva da oltre dieci anni) e della IN (che è fallita). Parte_2
La Guardia di Finanza, inoltre, ha riscontrato la titolarità al 50% di un immobile sito in
Loreto, via Toscana n. 23. Si tratta della ex casa familiare, rispetto alla quale all'udienza presidenziale del 18.4.2023 la signora ha dichiarato di essere “diventata CP_1 proprietaria esclusiva”, circostanza poi ribadita all'udienza del 8.11.2023 (“Vivo in una casa di mia esclusiva proprietà che si trova a Loreto”), anche se tale condizione non trova conferma nella visura catastale depositata dallo stesso ricorrente l'08.05.2023, dalla quale risulta che alla data del 28.4.2023 l'immobile era ancora in comproprietà tra le parti.
10.3 Con riferimento alla situazione della convenuta va dato atto che a partire dal 2023 la ricorrente sta lavorando part-time presso una lavanderia. Il rapporto, inizialmente sorto a
- 8 - tempo determinato con decorrenza dall'11.5.2023 e scadenza 31.10.2023, è stato poi trasformato a tempo indeterminato a far data dall'1.11.2023 (doc. 11 fascicolo convenuta).
Lo stipendio mensile è di circa 600 euro (dalla certificazione unica depositata il 12.12.2024 risulta per il 2023 un reddito complessivo di 5.343,17).
La convenuta ha prospettato che il signor nel tempo ha costituito diverse società Pt_1
utilizzando come prestanomi sia lei stessa (PFC RL chiusa con pendenze e la DIF SRL attualmente attiva, costituita dopo la separazione, nel 2019, il cui capitale sociale era stato intestato, per volere del per l'80% a lei e per il 20% a attuale Pt_1 Persona_2
amministratore, poi successivamente sempre su richiesta del lei avrebbe trasferito Pt_1 le quote a , fratello dell'odierna compagna del che suo Persona_3 Pt_1
fratello (Civitas et Domus RL). Persona_1
La convenuta ha poi dedotto di non poter accedere a nessuna linea di credito, stante la situazione CRIF compromessa a seguito delle diverse sofferenze causate dal ricorrente per mutui accesi per conto proprio e delle società di cui lei era prestanome. Inoltre, sempre a causa dell'operato delle società del sarebbe debitrice nei confronti dell'Agenzia Pt_1
delle Entrate per somme ingenti a titolo di cartelle per mancati contributi INPS e sanzioni della Prefettura per assegni senza provvista.
Il ricorrente nella memoria integrativa ha contestato tali allegazioni, evidenziando che:
- la società PFC RL era una ditta di consulenza finanziaria presso il cui ufficio di Ancona la si recava ogni giorno per lavorare, curando tutta la parte documentale e CP_1
amministrativa;
- l'intestazione alla convenuta dell'80% delle quote della DIF RL ha consentito di poter corrisponderle la somma di 2.000,00 euro, che altrimenti egli non sarebbe stato in grado di pagare. Tuttavia a seguito del fallimento di Auchan avvenuto nel 2022 la società non potendo più smaltire gli elettrodomestici non ha più avuto la possibilità di pagare i 2.000,00 euro mensili, trovandosi indebitata con i fornitori;
- la società “Civitas et Domus S.r.l.” era una società immobiliare. fratello Persona_1
della convenuta, all'epoca disoccupato era stato assunto per lavorare e rivestì la carica di amministratore e contabile, operando in completa autonomia come accertato dal Tribunale di Macerata, che lo ha condannato per bancarotta documentale.
Per quanto riguarda la situazione della convenuta con gli istituti di credito va dato atto che agli atti è presente un riepilogo dei dati creditizi presenti nel sistema di informazioni gestito
- 9 - da Crif, dal quale risultano nove rapporti segnalati a sofferenza (doc. 10 fascicolo convenuta).
Tale documentazione non può assumere una specifica rilevanza ai fini della decisione, considerato che se da un lato è sintomatica di alcune criticità nella gestione di pregressi rapporti, allo stesso tempo non consente di verificare effettivamente quali di questi siano ascrivibili alle scelte imprenditoriali del ricorrente, considerato che di questi rapporti uno soltanto è stato assunto dalla PFC RL e garantito dalla signora uno è stato CP_1
contratto sia dalla signora che dal signor uno è stato contratto dal CP_1 Pt_1
e garantito dalla mentre i restanti sono tutti intestati alla signora Pt_1 CP_1 CP_1
e, peraltro, sono quasi tutti sorti in epoca successiva alla data della separazione.
Va peraltro evidenziato che il ricorrente nella memoria integrativa ha affermato che la signora “aveva lavorato in ambito turistico, prima come guida turistica, poi come CP_1 dipendente della “Pellegrini Viaggi” di Civitanova Marche. Ha poi costituito insieme ad una socia la “Cluana Viaggi S.r.l.”; la società però non andò bene e la Resistente, non volendo lavorare in una società in perdita, volle uscirne, invece di darsi da fare per il suo recupero. Il si trovò quindi a dover pagare la socia della inoltre, la Pt_1 CP_1
NO non si preoccupò di farsi liberare le garanzie, con la conseguenza di CP_1 assegni insoluti e sofferenza per fidejussioni. Di qui nasce l'impossibilità di accedere al credito della NO . CP_1
Ebbene la convenuta non ha affatto contestato, nemmeno genericamente, tale specifica allegazione, sicché a maggior ragione non è possibile affermare che le difficoltà creditizie della signora siano ascrivibili al ricorrente. CP_1
La convenuta, poi, ha depositato un documento che contiene il riepilogo dei debiti sorti con
Agenzia delle Entrate per mancati contributi Inps e sanzioni per assegni senza provvista
(doc 9). Anche tale riepilogo appare di difficile comprensione ai fini del giudizio atteso che contiene un elenco di pendenze che però nulla dice circa la natura di tali esposizioni.
La signora poi, è proprietaria della ex casa familiare, anche se come indicato nel CP_1
precedente paragrafo non è chiaro se lo sia in via esclusiva o soltanto limitatamente al 50
%.
Inoltre è proprietaria per 2/12 di un'abitazione sita a Loreto Via Toscana n. 23, ricevuta in seguito alla successione di (doc. allegato alla memoria integrativa del Persona_4
ricorrente).
- 10 - 11. A questo punto va dato atto che la convenuta ha messo in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni dei redditi depositati dal ricorrente, prospettando che il signor CP_1
avrebbe delle entrate ampiamente superiori a quanto dichiarato e, a sostegno di tale ipotesi, ha rilevato che:
- il ricorrente avrebbe un elevato tenore di vita potendosi permettere vacanze con la nuova famiglia, feste e regali costosi, come risulterebbe dalle immagini estrapolate dal profilo
Facebook della compagna (doc. 4 fascicolo convenuta);
- nel 2020 le ha corrisposto a titolo di contributo al mantenimento l'importo di 17.400,00 euro oltre 1.500,00 euro a titolo di rientro per un saldo e stralcio di una posizione CP_3 nel 2021 l'importo complessivo di 25.500,00 euro e nel 2022 l'importo complessivo di
23.196,00 euro, dunque somme decisamente importanti e non compatibili con un reddito medio dichiarato di circa 25.000 euro;
- la società Dif RL sarebbe di fatto gestita dal signor tanto che l'accredito per Pt_1
l'acquisito delle quote inizialmente di proprietà della convenuta, poi cedute al fratello dell'attuale compagna della ricorrente, proviene dalla postepay del Pt_1
11.1 Il ricorrente ha preso specifica posizione rispetto a quanto ipotizzato dalla convenuta, evidenziando che:
- le fotografie estratte da Facebook non sarebbero affatto indicative di un elevato tenore di vita, considerato che “sono state fatte in un centro commerciale di Piove di Sacco (n.1); la bottiglia di champagne è stata regalata da un amico al per la nascita della figlia Pt_1
Per_
(n.2); l'ultimo dell'anno del 2022 è stato trascorso in casa, con una semplice cena in famiglia (n.3); il compleanno del figlio della NO nel 2022 è stato Per_6
festeggiato in un bar (n.4); i fiori sono finti e sono stati acquistati al mercato di Piove di
Sacco per 20 Euro (n.5); il villaggio di BO AT era a Padova ed era tutto gratis
(n.6); la festa era in piazza a Piove di Sacco, tutto gratis (n.7); le foto sulla neve sono state fatte vicino ad Asiago per vedere la neve, era il 2020 e gli alberghi erano chiusi per il lockdown (n.9,10); le foto della montagna sono state prese da internet e ripostate;
nella foto del pranzo a Chioggia, e la famiglia erano ospiti di amici;
i regali “costosi” Pt_1
sono bigiotteria, regalo per la madre della NO fatto appunto dalla Per_6 compagna del e del di lei fratello, costo 70 Euro” (cfr. pagina 7 della memoria Pt_1
integrativa);
- è riuscito a pagare il contributo previsto in sede di separazione alla moglie soltanto grazie all'aiuto dei fratelli;
- 11 - - ha predisposto il bonifico relativo all'acquisto da parte del signor delle quote della Per_3
Dif in quanto quest'ultimo non avendo ancora la residenza, non poteva aprire conti correnti in Italia. Il signor , peraltro, era da anni punto di riferimento della Dif in Romania Per_3
per ha quindi deciso di fare un investimento e non di essere un prestanome.
11.2 Il giudice istruttore ha ritenuto opportuno approfondire se il signor riesca a Pt_1
ricavare dalla propria attività lavorativa somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate e se possa beneficiare di somme provenienti dalla Dif RL ulteriori rispetto a quelle relative alle operazioni commerciali rinvenibili nella documentazione fiscale, per cui ha disposto accertamenti da parte della Guardia di Finanza, alla quale ha chiesto di accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del signor eventuali proprietà mobiliari di cui lo stesso Pt_1
dispone, anche se intestate a soggetti terzi, la misura dei redditi dichiarati dallo stesso presso i competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte, se ha con la Parte_1
Dif RL rapporti ulteriori rispetto a quelli che risultano dalle scritture contabili che gli permettono di percepire delle somme non fiscalmente dichiate, la situazione economica delle eventuali società di cui lo stesso abbia partecipazioni societarie, la titolarità o disponibilità di titoli azionari/obbligazionari, leasing, associativi, l'esistenza e la capienza di conti correnti bancari e/o postali di cui lo stesso sia intestatario/cointestatario e/o sui quali abbia la delega ad operare.
Le indagini tributarie svolte non hanno tuttavia evidenziato elementi dai quali poter desumere che il signor percepisca entrate diverse ed ulteriori rispetto a quelle Pt_1
dichiarate, né che il ricorrente abbia dei rapporti anomali con la società Dif.
La Guardia di Finanza, infatti, nella relazione depositata il 5.4.2024 ha ricostruito la situazione patrimoniale e societaria del ricorrente, ma non ha ravvisato irregolarità, nemmeno rispetto ai rapporti con la società Dif.
11.3 Rispetto alle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta, inoltre, va evidenziato che:
- le fotografie di Facebook non sono indicative di un elevato tenore di vita, tenuto conto peraltro dei puntuali chiarimenti forniti dal ricorrente;
- dalla lista dei movimenti della carta Postepay del signor dalla quale poi sono CP_1
uscite le somme versate alla signora a titolo di mantenimento, risulta che CP_1
effettivamente dal gennaio 2022 al dicembre 2023 il ricorrente ha ricevuto dai familiari a titolo di prestito delle significative somme di denaro, ovvero: 15.000 euro il 27.1.2022,
- 12 - 10.000 euro il 7.4.2022 (5.000 euro da e 5.000 euro da Parte_3 Parte_4
, 2.500 euro il 21.10.2022, 2.500 euro il 25.10.2022 e 3.000 euro il 27.12.2023;
[...]
- il signor all'udienza del 18.04.2023 ha dichiarato “Adesso ho una ditta CP_1
individuale con cui esercito una modesta attività di commercio di elettrodomestici per supermercati e lavoravo per una società (DIF S.r.l.) di cui mia moglie deteneva le quote poi cedute al fratello della mia attuale compagna (dato il fallimento, tale società mi consente di fatturare con la ditta individuale). Tale società è indebitata e anch'io a fatica riesco a far fronte alle spese di affitto”. Il ricorrente, dunque, ha ammesso espressamente di avere rapporti di lavoro con la Dif, ma come detto l'istruttoria non ha dimostrato che da tale società egli possa ricavare vantaggi ulteriori rispetto a quelli fiscalmente noti (la convenuta, peraltro, non ha articolato mezzi di prova ulteriori per poter dimostrare che il signor sia realmente il dominus di tale società e, pertanto, riesca a sfruttarla Pt_1
economicamente per ottenere vantaggi e benefici non dichiarati).
12. A questo punto va ricordato che “secondo il parametro composito – assistenziale e perequativo compensativo - che è stato oggetto dell'elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità” (cfr. Cass. n. 28936 del 05/10/2022).
Ebbene alla luce della situazione di fatto sin qui illustrata il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta della convenuta in quanto le situazioni patrimoniali delle parti non presentano uno squilibrio di rilevanza tale da poter essere considerato significativo e, dunque, sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile.
La signora ha da poco reperito un'occupazione a tempo indeterminato che le CP_1
consente di percepire uno stipendio mensile di circa 600 euro, somma che chiaramente è esigua, per cui la convenuta per poter affrontare le esigenze quotidiane della vita necessiterebbe di un'integrazione reddituale, che tuttavia non può ricevere dal ricorrente, il quale non dispone di risorse sufficienti per contribuire alle necessità della ex moglie.
Il signor infatti, se all'epoca della separazione si trovava in una condizione che Pt_1
gli ha permesso di impegnarsi a versare alla signora una somma considerevole CP_1
(4.000 euro mensili) oltre a farsi carico delle spese, delle utenze e dei mutui contratti per l'acquisto della casa familiare, attualmente vive una situazione economica drasticamente peggiorata, considerato che:
- 13 - - è titolare di una ditta individuale dalla quale ha prodotto un reddito che, al netto delle imposte, gli ha permesso di ricavare una disponibilità effettiva di circa 31.000 euro nel
2019, 14.000 euro nel 2020, 19.000 euro sia nel 2021 che nel 2022, 5.000 euro nel 2023;
- è stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa del 75%;
- non ha disponibilità liquide in banca;
- non è proprietario di immobili (ad eccezione del 50% della casa familiare, tuttavia con le incertezze sopra descritte in ordine alla effettiva persistenza di tale titolarità);
- nel 2021 è diventato padre, per cui deve provvedere al mantenimento ed alle esigenze di vita della figlia (chiaramente unitamente alla compagna);
- è gravato da un canone di locazione di 520,00 euro.
È dunque evidente che anche il signor la cui situazione è stata definitivamente Pt_1
fotografata dagli accertamenti svolti dalla polizia tributaria, si trova in una condizione patrimoniale profondamente diversa da quella sussistente all'epoca della separazione.
Occorre poi evidenziare che la convenuta non deve sostenere costi abitativi considerato che sin dalla separazione ha conservato la disponibilità della casa familiare, acquistata dai coniugi contraendo dei mutui che, come risulta dagli accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione, per lo meno dalla data dell'omologa sono stati interamente pagati dal signor il quale ha anche rinunciato a qualsiasi domanda di rimborso, contribuendo Pt_1
dunque in maniera rilevante alla formazione del patrimonio della signora CP_1
Va dunque escluso che lo squilibrio tra le rispettive posizioni patrimoniali raggiunga quella soglia di rilevanza che consentirebbe di riconoscere in favore della convenuta un assegno divorzile, nemmeno con riferimento alla componente assistenziale.
Se ciò avvenisse, infatti, il sarebbe privo di mezzi per far fronte alle esigenze Pt_1
quotidiane della vita e si arriverebbe alla paradossale situazione che il coniuge obbligato, che già si trova a dover vivere in una situazione economica non agevole, per versare l'assegno rischierebbe di trovarsi in una situazione di indigenza in nome della solidarietà post coniugale.
Si creerebbe così un evidente cortocircuito che l'ordinamento non può tollerare.
13. Tale aspetto è di per sé già sufficiente per rigettare la domanda.
In ogni caso va posta l'attenzione anche su un ulteriore dato, ovvero il mancato riferimento da parte della convenuta a sacrifici compiuti per favorire la carriera imprenditoriale del marito.
Le parti, infatti, si sono sposate nel 1998 e non hanno avuto figli.
- 14 - La convenuta all'udienza presidenziale ha espressamente dichiarato: “Io fino al 2008 ho lavorato in maniera autonoma gestendo un tour operator le cui quote ho poi venduto. Negli anni successivi mio marito ha costituito una società di consulenza di cui io detenevo prima un terzo delle quote poi l'intero, poi anche quella è stata chiusa e successivamente”.
Il ricorrente nella memoria integrativa ha poi affermato che la “quanto alla società PFC
S.r.l., questa era una ditta di consulenza finanziaria presso il cui ufficio di Ancona la si recava ogni giorno per lavorare, curando tutta la parte documentale e CP_1
amministrativa: non era certo un prestanome!” (cfr. pagina 5).
Tale specifica e tempestiva allegazione non è stata contestata dalla convenuta.
La signora dunque, in seguito al matrimonio ha continuato a lavorare per diversi CP_1
anni in autonomia gestendo un tour operator, poi ha attivamente collaborato nella società di consulenza del marito.
La separazione è avvenuta nel 2011, dunque a distanza di soli tre anni dalla vendita delle quote del tour operator, quando la signora aveva 39 anni ed una piena capacità CP_1
lavorativa - che certamente non le è stata compromessa dalla partecipazione societaria all'interno della Dif RL, peraltro costituita nel 2019 dunque a distanza di anni dalla separazione - né aveva limitazioni derivanti dalle esigenze di accudimento quotidiano della prole.
Va dunque escluso che la signora abbia rinunciato a realistiche occasioni CP_1
professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia ed alla crescita imprenditoriale del coniuge.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di CP_1
la quale dovrà corrispondere al ricorrente la somma di 5.431,00 euro (euro
[...]
1.064,00 per la fase di studio, euro 708,00 per la fase introduttiva, euro 1.869,00 per la fase istruttoria ed euro 1.790,00 per la fase decisionale).
Tale quota è stata determinata tenuto conto del valore indeterminabile della causa che avendo avuto ad oggetto la domanda di assegno divorzile ha richiesto la trattazione di diverse questioni ed applicando i parametri minimi indicati dal D.M. 55/2014 (così come prospettato dal difensore del ricorrente nella nota spese allegata alla comparsa conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- 15 - rigetta la domanda di volta ad ottenere un assegno divorzile;
Controparte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
questa procedura che si liquidano in euro 98 per anticipazione ed euro 5.431 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 16 -