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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 68/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.ti FRANCESCA Parte_1
ACCARDO e SILVIA MARTINO , giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa Controparte_1
è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la conveniva in giudizio l' rassegnando Pt_1 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha pieno diritto alla indennità di malattia per i periodi denunciati per l'anno 2019 (11 gennaio - 18 marzo e 3 aprile - 6 maggio) in relazione alle 102 giornate lavorate in qualità di bracciante nell'anno precedente nella misura di legge;
in conseguenza, condannare l' in perso-na del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande, al pagamento della prestazione come chiesta oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipa-to le prime e di non aver avuto corrisposti gli altri.”
A sostegno della domanda allegava: di lavorare sin dal 1980 in qualità di bracciante agricola;
di aver prestato, nell'anno 2018, la propria attività per 102 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola RA ER (rapporto lavorativo mai contestato dall'Istituto Assicuratore); di aver CP_ denunciato all' nell'anno successivo due periodi di malattia (11 gennaio - 18 marzo e 3 aprile -
6 maggio) per circa 80 giornate indennizzabili, chiedendo il pagamento della relativa indennità in misura di legge. Sia la domanda che il successivo ricorso erano rimasti senza esito.
CP_ Costituendosi l' chiedeva il rigetto del ricorso, rappresentando che le prestazioni oggetto di ricorso erano già state riconosciute, ma non erano state erogate in quanto oggetto di compensazione impropria con gli importi già pagati, e non spettanti, a titolo di indennità di malattia dal 2012 al 2017.
CP_ In particolare, l' spiegava che il credito portato in compensazione scaturiva dalla cancellazione delle giornate dal 2012 al 2017 a seguito di disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura, da cui era scaturita la cancellazione del nominativo dell'appellante dagli elenchi agricoli, in ordine alla quale non era più possibile muovere alcuna contestazione per intervenuta decadenz, ex 22 c. 1 del d. lgs n. 7 del 1970.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata.
L'appellante ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza ribadendo quanto dedotto in primo grado, in sede di note autorizzate, e cioè che non poteva essere affettuata alcuna trattenuta, in quanto ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.c. “la compensazione non si verifica per crediti dichiarati impignorabili e che
l'indennità di malattia, rientrando a pieno titolo tra le prestazioni tutelate dall'art. 38 Cost., risulta pignorabile solo con il duplice limite del rispetto del minimo vitale e del quinto dell'eccedenza di tale importo (per come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 506 del
4.12.2002)”. L'appellante ha inoltre dedotto che, sebbene liquidate in unica soluzione, le indennità in questione indennizzavano “102 giornate di malattia pari a non meno di quattro mesi, con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di € 500,00 e dunque certamente inferiore al “minimo vitale” (individuabile anche utilizzando come parametro di riferimento l'importo dell'assegno sociale).”
L'appello è infondato
Va premesso che non è stato appellato il capo della sentenza con cui è stata accertata la natura indebita delle prestazioni erogate dall' in relazione alle giornate lavorative disconosciute, CP_2
relativamente agli anni 2012-2017, sicchè l'unico motivo da esaminare è quello relativo al superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.
Innanzitutto, si osserva che alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545 c.p.c. bensì l'art 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art.
69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n.
83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la
CP_ pensione venga aggredita da soggetti diversi dall , o quando l' agisce Controparte_3
per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2
fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale. Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ET contro , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_2
81/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 10/02/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 962,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 68/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.ti FRANCESCA Parte_1
ACCARDO e SILVIA MARTINO , giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa Controparte_1
è curata dall'avv. PIETRO CAPURSO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, la conveniva in giudizio l' rassegnando Pt_1 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha pieno diritto alla indennità di malattia per i periodi denunciati per l'anno 2019 (11 gennaio - 18 marzo e 3 aprile - 6 maggio) in relazione alle 102 giornate lavorate in qualità di bracciante nell'anno precedente nella misura di legge;
in conseguenza, condannare l' in perso-na del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande, al pagamento della prestazione come chiesta oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipa-to le prime e di non aver avuto corrisposti gli altri.”
A sostegno della domanda allegava: di lavorare sin dal 1980 in qualità di bracciante agricola;
di aver prestato, nell'anno 2018, la propria attività per 102 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola RA ER (rapporto lavorativo mai contestato dall'Istituto Assicuratore); di aver CP_ denunciato all' nell'anno successivo due periodi di malattia (11 gennaio - 18 marzo e 3 aprile -
6 maggio) per circa 80 giornate indennizzabili, chiedendo il pagamento della relativa indennità in misura di legge. Sia la domanda che il successivo ricorso erano rimasti senza esito.
CP_ Costituendosi l' chiedeva il rigetto del ricorso, rappresentando che le prestazioni oggetto di ricorso erano già state riconosciute, ma non erano state erogate in quanto oggetto di compensazione impropria con gli importi già pagati, e non spettanti, a titolo di indennità di malattia dal 2012 al 2017.
CP_ In particolare, l' spiegava che il credito portato in compensazione scaturiva dalla cancellazione delle giornate dal 2012 al 2017 a seguito di disconoscimento rapporto di lavoro in agricoltura, da cui era scaturita la cancellazione del nominativo dell'appellante dagli elenchi agricoli, in ordine alla quale non era più possibile muovere alcuna contestazione per intervenuta decadenz, ex 22 c. 1 del d. lgs n. 7 del 1970.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata.
L'appellante ha proposto appello per i motivi di seguito esplicitati. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 30 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza ribadendo quanto dedotto in primo grado, in sede di note autorizzate, e cioè che non poteva essere affettuata alcuna trattenuta, in quanto ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.c. “la compensazione non si verifica per crediti dichiarati impignorabili e che
l'indennità di malattia, rientrando a pieno titolo tra le prestazioni tutelate dall'art. 38 Cost., risulta pignorabile solo con il duplice limite del rispetto del minimo vitale e del quinto dell'eccedenza di tale importo (per come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 506 del
4.12.2002)”. L'appellante ha inoltre dedotto che, sebbene liquidate in unica soluzione, le indennità in questione indennizzavano “102 giornate di malattia pari a non meno di quattro mesi, con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di € 500,00 e dunque certamente inferiore al “minimo vitale” (individuabile anche utilizzando come parametro di riferimento l'importo dell'assegno sociale).”
L'appello è infondato
Va premesso che non è stato appellato il capo della sentenza con cui è stata accertata la natura indebita delle prestazioni erogate dall' in relazione alle giornate lavorative disconosciute, CP_2
relativamente agli anni 2012-2017, sicchè l'unico motivo da esaminare è quello relativo al superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.
Innanzitutto, si osserva che alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545 c.p.c. bensì l'art 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art.
69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n.
83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la
CP_ pensione venga aggredita da soggetti diversi dall , o quando l' agisce Controparte_3
per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2
fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale. Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da ET contro , avverso la sentenza n. Pt_1 CP_2
81/2022 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 10/02/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida in € 962,00, oltre accessori di legge.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)