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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/04/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 755/2023 R.G.A.C.C., promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE FEUDIS MASSIMO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA DELLA REPUBBLICA, 3 - FOGGIA, presso il difensore avv. DE FEUDIS
MASSIMO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA R., elettivamente domiciliato in via D. Nicolai 51/53 - BARI, presso il difensore avv.
TURCO MARIA RAFFAELLA R.
Appellata avverso la sentenza n. 907/2023 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 03.04.2023
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti.
pagina 1 di 3 OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il processo di primo grado.
Con atto di precetto notificato il 19/09/2022, quale cessionaria di Controparte_1 crediti in blocco di intimava agli odierni appellanti, opponenti in primo grado (ed Controparte_2 altri) il pagamento solidale, quali fidejussori della debitrice principale
[...]
”, della complessiva somma di €. 335.912,43 (oltre interessi Parte_3 successivi), in forza di sentenza n. 1519/2018 emessa il 7/09/2018 dalla Corte d'Appello di Bari.
Avverso tale precetto, gli intimati interponevano opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., eccependo la mancanza di un idoneo titolo esecutivo e l'insussistenza, nella sentenza azionata, di un capo condannatorio, fatta eccezione per le spese di lite.
Nel costituirsi prontamente in giudizio, l'opposta ha contestato ogni avverso dedotto ed insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale così decideva:
<<
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto impugnato;
2. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidandole in € 6.023 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.>> (cfr. testualmente).
2. - L'appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello chiedendo alla Corte di <<…accertare e dare atto che la società opposta non è legittimata, né titolare, né portatrice di alcun valido titolo esecutivo e che, in ogni caso, la sentenza non contiene la condanna al pagamento delle somme richieste, per gli effetti, dichiarare la illegittimità dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione. Con condanna, in ogni caso, della banca opposta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> (testualmente dall'atto di appello).
Al gravame ha resistito l'odierna appellata, che ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto la reiezione.
Con atto del 18.12.2024, notificato ritualmente alla controparte, gli odierni appellanti rinunziavano personalmente agli atti del giudizio e depositavano la rinunzia in allegato alla nota di trattazione del
23.12.2024 significando di avere raggiunto un accordo con la controparte che, con atto depositato il
20.12.2024, accettava la rinuncia.
All'odierna udienza, già fissata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., preso atto dell'intervenuta rinuncia e accettazione la causa è stata decisa. pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dagli appellanti e accettata dal procuratore dell'appellata (che peraltro non avrebbe interesse alla prosecuzione del giudizio) e dichiara l'estinzione del processo.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Circa il regolamento delle spese processuali, esse sono integralmente compensate su accordo delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
contro avverso la sentenza n. 907/2023 Parte_2 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 03.04.2023, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 15 aprile 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Maria Mitola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 755/2023 R.G.A.C.C., promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE FEUDIS MASSIMO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA DELLA REPUBBLICA, 3 - FOGGIA, presso il difensore avv. DE FEUDIS
MASSIMO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELLA R., elettivamente domiciliato in via D. Nicolai 51/53 - BARI, presso il difensore avv.
TURCO MARIA RAFFAELLA R.
Appellata avverso la sentenza n. 907/2023 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 03.04.2023
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti.
pagina 1 di 3 OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il processo di primo grado.
Con atto di precetto notificato il 19/09/2022, quale cessionaria di Controparte_1 crediti in blocco di intimava agli odierni appellanti, opponenti in primo grado (ed Controparte_2 altri) il pagamento solidale, quali fidejussori della debitrice principale
[...]
”, della complessiva somma di €. 335.912,43 (oltre interessi Parte_3 successivi), in forza di sentenza n. 1519/2018 emessa il 7/09/2018 dalla Corte d'Appello di Bari.
Avverso tale precetto, gli intimati interponevano opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c., eccependo la mancanza di un idoneo titolo esecutivo e l'insussistenza, nella sentenza azionata, di un capo condannatorio, fatta eccezione per le spese di lite.
Nel costituirsi prontamente in giudizio, l'opposta ha contestato ogni avverso dedotto ed insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale così decideva:
<<
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto impugnato;
2. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidandole in € 6.023 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.>> (cfr. testualmente).
2. - L'appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello chiedendo alla Corte di <<…accertare e dare atto che la società opposta non è legittimata, né titolare, né portatrice di alcun valido titolo esecutivo e che, in ogni caso, la sentenza non contiene la condanna al pagamento delle somme richieste, per gli effetti, dichiarare la illegittimità dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione. Con condanna, in ogni caso, della banca opposta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.>> (testualmente dall'atto di appello).
Al gravame ha resistito l'odierna appellata, che ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto la reiezione.
Con atto del 18.12.2024, notificato ritualmente alla controparte, gli odierni appellanti rinunziavano personalmente agli atti del giudizio e depositavano la rinunzia in allegato alla nota di trattazione del
23.12.2024 significando di avere raggiunto un accordo con la controparte che, con atto depositato il
20.12.2024, accettava la rinuncia.
All'odierna udienza, già fissata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c., preso atto dell'intervenuta rinuncia e accettazione la causa è stata decisa. pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dagli appellanti e accettata dal procuratore dell'appellata (che peraltro non avrebbe interesse alla prosecuzione del giudizio) e dichiara l'estinzione del processo.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Circa il regolamento delle spese processuali, esse sono integralmente compensate su accordo delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 [...]
contro avverso la sentenza n. 907/2023 Parte_2 Controparte_1 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 03.04.2023, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 15 aprile 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta
Il Presidente
Maria Mitola
pagina 3 di 3