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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 641/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 641/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempre, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Ivano Briganti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via M. Fanti n.2, come da procura in calce all'atto di reclamo Reclamante
e in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Marcucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto, Piazza Duomo n.8, come da procura in calce alla memoria difensiva
Reclamata
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza n.68/23 del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni altra istanza, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa. Revocare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Pt_1
Con ogni conseguenza di legge”
[...]
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, disattesa ogni contraria Parte_2
istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare il reclamo proposto dalla per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva Parte_1 depositata dalla e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Perugia n. Controparte_2
68/2023 depositata in data 11.10.2023, con cui veniva disposta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
PER LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO:
“Chiede rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la interponeva reclamo avverso la sentenza n.68/23 con Parte_1 cui il Tribunale di Perugia aveva disposto a suo carico l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della creditrice che vantava nei suoi confronti un credito, all'esito della Controparte_2 notifica alla debitrice dell'atto di precetto, di euro 20.735,55: La lamentava che erroneamente Pt_1 il Tribunale aveva ritenuto che essa non fosse un'impresa minore, quale invece era non avendo mai superato nell'ultimo triennio antecedente al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ossia il triennio 2020-2021-2022, alcuno dei limiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett.d) del CCII, circostanza che peraltro emergeva dai libri contabili relativi a tale triennio dalla stessa depositati in giudizio. Aggiungeva che, pur a fronte di tali emergenze processuali, il Tribunale di
Perugia aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale a suo carico ritenendo che la documentazione contabile relativa all'ultimo triennio (2020-2021-2022), in assenza di ogni altra documentazione relativa agli otto anni precedenti (dal 2012 al 2019, posto che l'ultimo anno per il quale risultava prodotta documentazione, ivi compreso il bilancio, era il 2011), non consentiva di operare alcun raccordo con il periodo precedente e quindi di ricostruire in modo organico l'andamento patrimoniale e gestionale della società al fine di stabilire se si fosse effettivamente in presenza di un'impresa minore o meno.
La interponeva quindi reclamo e in questa sede depositava ulteriore documentazione a Parte_1
dimostrazione della sua qualità di impresa minore ed insisteva, come sopra visto, per la revoca della sentenza di I grado.
Si costituiva l' in primo luogo eccependo la tardività delle ulteriori produzioni Controparte_2
documentali effettuate solo in sede di reclamo ed evidenziando poi che la non aveva Pt_1
depositato agli atti, né in I grado né in II grado, alcun bilancio regolarmente approvato e depositato, sicché i bilanci “postumi” qui prodotti nulla potrebbero comprovare trattandosi di un mero escamotage utilizzato per evitare la procedura di liquidazione. Concludeva pertanto come sopra.
Interveniva infine anche la Procura generale della Repubblica presso questa Corte osservando come nemmeno la documentazione prodotta in questa sede poteva ritenersi attendibile al fine di dimostrare l'insussistenza, in capo a dei limiti dimensionali necessari per poter essere assoggettata Parte_3
alla procedura di liquidazione, chiedendo pertanto il rigetto del reclamo.
La Corte rileva che il reclamo andrà accolto.
Va premesso che in I grado aveva prodotto relativamente all'ultimo triennio 2020-2021- Parte_3
2022, come osservato dal Tribunale, solo i registri contabili e a fini IVA mentre non aveva prodotto alcun bilancio: v'erano però agli atti gli ultimi tre bilanci ritualmente depositati per agli anni 2009,
2010 e 2011 dai quali risulta che in quel periodo la società era al di sopra della c.d. soglia di fallibilità.
Orbene, quanto alle conseguenze della mancata produzione dei bilanci ai fini della prova circa la qualità di impresa minore è vero che, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I , 18/06/2018 , n. 16067), “Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., l'attendibilità dei bilanci degli ultimi tre esercizi non depositati nel registro delle imprese, ma rinvenibili nei libri degli inventari prodotti in sede di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, non può essere negata in astratto dal giudice soltanto sulla base della ritenuta non approvazione degli stessi e della non risultanza della data del loro deposito nel registro delle imprese, senza operare uno specifico accertamento e fornire di conseguenza una concreta motivazione della conclusione raggiunta.”, il che significa che l'imprenditore può dimostrare la sua eventuale non assoggettabilità alla procedura di liquidazione anche in modo diverso dalla produzione di bilanci regolarmente approvati e depositati ma sempre che l'insieme delle risultanze istruttorie di causa consenta di ricostruire con buon margine di attendibilità la situazione della società. Ciò non era stato possibile in I grado giacché a fronte di documentazione contabile (diversa dai bilanci) relativa all'ultimo triennio v'era un vuoto totale di documentazione per gli otto anni che avevano preceduto tale triennio, vuoto che destava particolare perplessità in ordine alla fondatezza delle tesi della tenuto conto che gli ultimi tre bilanci – questi sì, approvati e depositati, seppure risalenti agli Pt_1
anni dal 2009 al 2011 – evidenziavano come già detto che la società a quell'epoca era al di sopra della soglia di fallibilità. Ne conseguiva che, in assenza di ogni possibilità di raccordo tra la situazione precedente il lungo vuoto documentale e quella che risultava esistente – ma solo sulla base di documentazione contabile diversa dai bilanci, mai prodotti – nell'ultimo triennio che aveva preceduto l'avvio della procedura di liquidazione, non poteva ritenersi dimostrato il carattere di impresa minore in capo all'odierna reclamante. Costituendosi in questa sede quest'ultima ha però depositato ulteriore documentazione ossia tutti i bilanci relativi agli anni dal 2012 al 2022 ed i libri giornale relativi al periodo (per il quale in precedenza non era stata prodotta alcuna documentazione) 2012-2019: in merito deve intanto rigettarsi l'eccezione di tardività di tali produzioni sollevata dalla atteso che, stante Controparte_2
il carattere devolutivo del presente reclamo, sono ammissibili in questa sede anche prove non prodotte o richieste in I grado. Venendo poi all'esame della documentazione depositata nel presente grado di giudizio, deve osservarsi però che i bilanci non risultano né approvati (non essendovi agli atti alcuna delibera assembleare adottata nei vari anni in esame) né mai depositati presso il registro delle imprese: ciò, sulla base dei principi di cui alla citata pronuncia della Suprema Corte, non comporta che degli stessi non si debba tenere conto in alcun modo – giacché, per quanto postumi rispetto alle annualità di riferimento, potrebbero comunque aver fornito una rappresentazione corretta dell'andamento della società - ma è certo che le relative risultanze necessitano di essere corroborate da altri elementi che conferiscano ad essi credibilità e tali elementi sono rappresentati, in questa sede, dai libri giornale qui depositati per le annualità dal 2012 al 2019 e dagli ulteriori libri contabili e a fini IVA già depositati agli atti sin dal I grado con riferimento al triennio che va dal 2020 al 2022: proprio al fine di valutare unitariamente tutti i documenti contabili indicati è stata quindi disposta una CTU onde chiarire se l'insieme delle relative risultanze restituisse o meno un quadro chiaro e organico dell'andamento patrimoniale ed economico della società al fine di verificare se la stessa potesse con certezza considerarsi, nel triennio 2020-2022, un'impresa minore o meno.
L'elaborato peritale risulta attendibile in quanto preciso, immune da contraddizioni o altri vizi logici, oltre che non oggetto di alcuna osservazione ad opera delle parti, ed ha concluso (cfr. pag.10) che
“Alla luce della verifica descritta nei precedenti due capitoli, il CTU ritiene che la contabilità della sia ricostruibile in modo attendibile attraverso il libro giornale dalla data dell'ultimo Parte_1
bilancio pubblicato al Registro Imprese (2011) fino al bilancio d'esercizio dell'ultimo anno del triennio di cui all'art. 2 CCII (2022). Ciò detto, i dati di cui alla tabella esposta nel Cap. 2, relativi ai tre anni antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2020, 2021
e 2022), di seguito riproposti, mostrano che l'”attivo patrimoniale”, i “ricavi lordi” ed i “debiti” non hanno mai superato i limiti previsti dall'art. 2 del CCII (rispettivamente, € 300.000, € 200.000 ed € 500.000), per cui la deve considerarsi un'impresa minore ai sensi e per gli effetti Parte_1 di tale norma del codice della crisi e dell'insolvenza.”. Tali conclusioni, del resto, appaiono del tutto condivisibili anche ove si osservi che la voce relativa ai ricavi, eccettuato che per i soli anni 2011 e
2012, è sempre stata, sia per il triennio anteriore all'avvio della procedura che per i sette anni precedenti, pari a 0, indice evidentemente di una società che sostanzialmente non era in attività; e del resto lo stesso perito ha evidenziato come “dalla documentazione presente nel fascicolo non è dato comprendere quale fosse l'attività ordinaria della (cfr. pag.6 dell'elaborato) al di là Parte_1 della gestione di partecipazioni in società collegate ed infatti nella CTU si è dato atto anche che “Con riferimento alla evoluzione dei crediti/debiti, si rileva che a partire dal 2011 gli importi preponderanti sia (in particolare) dei crediti che dei debiti erano legati ai rapporti con le società collegate (finanziamenti erogati e ricevuti dalla società).” (cfr. pag.7), rapporti poi terminati con la cessione delle quote di partecipazione nel 2019 “con conseguente azzeramento dei saldi dei relativi conti accessi alle “Partecipazioni” e, conseguentemente, dei valori all'attivo dello stato patrimoniale, (Voce Immobilizzazioni finanziarie) nel bilancio al 31/12/2019 (e in quelli successivi).”
(cfr. pag.8). Rispetto a tali conclusioni del CTU, nessuna specifica contestazione è stata mossa, in sede di conclusioni, né dalla é dalla Procura generale. CP_2
Da tutto quanto sin qui evidenziato discende l'accoglimento del reclamo.
Quanto alle spese le stesse andranno però compensate giacché il mancato deposito di bilanci nel registro delle imprese per ben dieci anni da parte della non aveva consentito ai terzi, ivi Pt_1
compresa la , di poter esaminare la situazione economica della società, ciò che, Parte_2
valutato in una con il mancato pagamento del credito vantato dalla ben poteva indurre CP_2 quest'ultima a ritenere incolpevolmente che l'odierna reclamante fosse assoggettabile alla procedura di liquidazione.
P.Q.M.
- revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_4
[... di cui alla sentenza n.68/23 del Tribunale di Perugia;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 641/2023
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempre, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Ivano Briganti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via M. Fanti n.2, come da procura in calce all'atto di reclamo Reclamante
e in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Marcucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto, Piazza Duomo n.8, come da procura in calce alla memoria difensiva
Reclamata
e con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PERUGIA avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza n.68/23 del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, ogni altra istanza, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa. Revocare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Pt_1
Con ogni conseguenza di legge”
[...]
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, disattesa ogni contraria Parte_2
istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare il reclamo proposto dalla per tutti i motivi dedotti nella memoria difensiva Parte_1 depositata dalla e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Perugia n. Controparte_2
68/2023 depositata in data 11.10.2023, con cui veniva disposta l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
PER LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO:
“Chiede rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la interponeva reclamo avverso la sentenza n.68/23 con Parte_1 cui il Tribunale di Perugia aveva disposto a suo carico l'apertura della liquidazione giudiziale su istanza della creditrice che vantava nei suoi confronti un credito, all'esito della Controparte_2 notifica alla debitrice dell'atto di precetto, di euro 20.735,55: La lamentava che erroneamente Pt_1 il Tribunale aveva ritenuto che essa non fosse un'impresa minore, quale invece era non avendo mai superato nell'ultimo triennio antecedente al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ossia il triennio 2020-2021-2022, alcuno dei limiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett.d) del CCII, circostanza che peraltro emergeva dai libri contabili relativi a tale triennio dalla stessa depositati in giudizio. Aggiungeva che, pur a fronte di tali emergenze processuali, il Tribunale di
Perugia aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale a suo carico ritenendo che la documentazione contabile relativa all'ultimo triennio (2020-2021-2022), in assenza di ogni altra documentazione relativa agli otto anni precedenti (dal 2012 al 2019, posto che l'ultimo anno per il quale risultava prodotta documentazione, ivi compreso il bilancio, era il 2011), non consentiva di operare alcun raccordo con il periodo precedente e quindi di ricostruire in modo organico l'andamento patrimoniale e gestionale della società al fine di stabilire se si fosse effettivamente in presenza di un'impresa minore o meno.
La interponeva quindi reclamo e in questa sede depositava ulteriore documentazione a Parte_1
dimostrazione della sua qualità di impresa minore ed insisteva, come sopra visto, per la revoca della sentenza di I grado.
Si costituiva l' in primo luogo eccependo la tardività delle ulteriori produzioni Controparte_2
documentali effettuate solo in sede di reclamo ed evidenziando poi che la non aveva Pt_1
depositato agli atti, né in I grado né in II grado, alcun bilancio regolarmente approvato e depositato, sicché i bilanci “postumi” qui prodotti nulla potrebbero comprovare trattandosi di un mero escamotage utilizzato per evitare la procedura di liquidazione. Concludeva pertanto come sopra.
Interveniva infine anche la Procura generale della Repubblica presso questa Corte osservando come nemmeno la documentazione prodotta in questa sede poteva ritenersi attendibile al fine di dimostrare l'insussistenza, in capo a dei limiti dimensionali necessari per poter essere assoggettata Parte_3
alla procedura di liquidazione, chiedendo pertanto il rigetto del reclamo.
La Corte rileva che il reclamo andrà accolto.
Va premesso che in I grado aveva prodotto relativamente all'ultimo triennio 2020-2021- Parte_3
2022, come osservato dal Tribunale, solo i registri contabili e a fini IVA mentre non aveva prodotto alcun bilancio: v'erano però agli atti gli ultimi tre bilanci ritualmente depositati per agli anni 2009,
2010 e 2011 dai quali risulta che in quel periodo la società era al di sopra della c.d. soglia di fallibilità.
Orbene, quanto alle conseguenze della mancata produzione dei bilanci ai fini della prova circa la qualità di impresa minore è vero che, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I , 18/06/2018 , n. 16067), “Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., l'attendibilità dei bilanci degli ultimi tre esercizi non depositati nel registro delle imprese, ma rinvenibili nei libri degli inventari prodotti in sede di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, non può essere negata in astratto dal giudice soltanto sulla base della ritenuta non approvazione degli stessi e della non risultanza della data del loro deposito nel registro delle imprese, senza operare uno specifico accertamento e fornire di conseguenza una concreta motivazione della conclusione raggiunta.”, il che significa che l'imprenditore può dimostrare la sua eventuale non assoggettabilità alla procedura di liquidazione anche in modo diverso dalla produzione di bilanci regolarmente approvati e depositati ma sempre che l'insieme delle risultanze istruttorie di causa consenta di ricostruire con buon margine di attendibilità la situazione della società. Ciò non era stato possibile in I grado giacché a fronte di documentazione contabile (diversa dai bilanci) relativa all'ultimo triennio v'era un vuoto totale di documentazione per gli otto anni che avevano preceduto tale triennio, vuoto che destava particolare perplessità in ordine alla fondatezza delle tesi della tenuto conto che gli ultimi tre bilanci – questi sì, approvati e depositati, seppure risalenti agli Pt_1
anni dal 2009 al 2011 – evidenziavano come già detto che la società a quell'epoca era al di sopra della soglia di fallibilità. Ne conseguiva che, in assenza di ogni possibilità di raccordo tra la situazione precedente il lungo vuoto documentale e quella che risultava esistente – ma solo sulla base di documentazione contabile diversa dai bilanci, mai prodotti – nell'ultimo triennio che aveva preceduto l'avvio della procedura di liquidazione, non poteva ritenersi dimostrato il carattere di impresa minore in capo all'odierna reclamante. Costituendosi in questa sede quest'ultima ha però depositato ulteriore documentazione ossia tutti i bilanci relativi agli anni dal 2012 al 2022 ed i libri giornale relativi al periodo (per il quale in precedenza non era stata prodotta alcuna documentazione) 2012-2019: in merito deve intanto rigettarsi l'eccezione di tardività di tali produzioni sollevata dalla atteso che, stante Controparte_2
il carattere devolutivo del presente reclamo, sono ammissibili in questa sede anche prove non prodotte o richieste in I grado. Venendo poi all'esame della documentazione depositata nel presente grado di giudizio, deve osservarsi però che i bilanci non risultano né approvati (non essendovi agli atti alcuna delibera assembleare adottata nei vari anni in esame) né mai depositati presso il registro delle imprese: ciò, sulla base dei principi di cui alla citata pronuncia della Suprema Corte, non comporta che degli stessi non si debba tenere conto in alcun modo – giacché, per quanto postumi rispetto alle annualità di riferimento, potrebbero comunque aver fornito una rappresentazione corretta dell'andamento della società - ma è certo che le relative risultanze necessitano di essere corroborate da altri elementi che conferiscano ad essi credibilità e tali elementi sono rappresentati, in questa sede, dai libri giornale qui depositati per le annualità dal 2012 al 2019 e dagli ulteriori libri contabili e a fini IVA già depositati agli atti sin dal I grado con riferimento al triennio che va dal 2020 al 2022: proprio al fine di valutare unitariamente tutti i documenti contabili indicati è stata quindi disposta una CTU onde chiarire se l'insieme delle relative risultanze restituisse o meno un quadro chiaro e organico dell'andamento patrimoniale ed economico della società al fine di verificare se la stessa potesse con certezza considerarsi, nel triennio 2020-2022, un'impresa minore o meno.
L'elaborato peritale risulta attendibile in quanto preciso, immune da contraddizioni o altri vizi logici, oltre che non oggetto di alcuna osservazione ad opera delle parti, ed ha concluso (cfr. pag.10) che
“Alla luce della verifica descritta nei precedenti due capitoli, il CTU ritiene che la contabilità della sia ricostruibile in modo attendibile attraverso il libro giornale dalla data dell'ultimo Parte_1
bilancio pubblicato al Registro Imprese (2011) fino al bilancio d'esercizio dell'ultimo anno del triennio di cui all'art. 2 CCII (2022). Ciò detto, i dati di cui alla tabella esposta nel Cap. 2, relativi ai tre anni antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (2020, 2021
e 2022), di seguito riproposti, mostrano che l'”attivo patrimoniale”, i “ricavi lordi” ed i “debiti” non hanno mai superato i limiti previsti dall'art. 2 del CCII (rispettivamente, € 300.000, € 200.000 ed € 500.000), per cui la deve considerarsi un'impresa minore ai sensi e per gli effetti Parte_1 di tale norma del codice della crisi e dell'insolvenza.”. Tali conclusioni, del resto, appaiono del tutto condivisibili anche ove si osservi che la voce relativa ai ricavi, eccettuato che per i soli anni 2011 e
2012, è sempre stata, sia per il triennio anteriore all'avvio della procedura che per i sette anni precedenti, pari a 0, indice evidentemente di una società che sostanzialmente non era in attività; e del resto lo stesso perito ha evidenziato come “dalla documentazione presente nel fascicolo non è dato comprendere quale fosse l'attività ordinaria della (cfr. pag.6 dell'elaborato) al di là Parte_1 della gestione di partecipazioni in società collegate ed infatti nella CTU si è dato atto anche che “Con riferimento alla evoluzione dei crediti/debiti, si rileva che a partire dal 2011 gli importi preponderanti sia (in particolare) dei crediti che dei debiti erano legati ai rapporti con le società collegate (finanziamenti erogati e ricevuti dalla società).” (cfr. pag.7), rapporti poi terminati con la cessione delle quote di partecipazione nel 2019 “con conseguente azzeramento dei saldi dei relativi conti accessi alle “Partecipazioni” e, conseguentemente, dei valori all'attivo dello stato patrimoniale, (Voce Immobilizzazioni finanziarie) nel bilancio al 31/12/2019 (e in quelli successivi).”
(cfr. pag.8). Rispetto a tali conclusioni del CTU, nessuna specifica contestazione è stata mossa, in sede di conclusioni, né dalla é dalla Procura generale. CP_2
Da tutto quanto sin qui evidenziato discende l'accoglimento del reclamo.
Quanto alle spese le stesse andranno però compensate giacché il mancato deposito di bilanci nel registro delle imprese per ben dieci anni da parte della non aveva consentito ai terzi, ivi Pt_1
compresa la , di poter esaminare la situazione economica della società, ciò che, Parte_2
valutato in una con il mancato pagamento del credito vantato dalla ben poteva indurre CP_2 quest'ultima a ritenere incolpevolmente che l'odierna reclamante fosse assoggettabile alla procedura di liquidazione.
P.Q.M.
- revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_4
[... di cui alla sentenza n.68/23 del Tribunale di Perugia;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/2/25.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)