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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1048/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Antonella Testa;
appellante contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa (P.I.: 897), rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Laura Piera Cinzia Sicari;
e nei confronti di
, già Controparte_2 Controparte_3
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_3
difeso dall'avv. Giuseppe Lavaggi;
appellate
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1002 del 17 giugno 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da Controparte_1
in opposizione all'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 000, rela-
[...]
tivo al mancato versamento dei contributi previsti per il licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, siccome previsto dall'art. 32, comma 31,
L. n. 92/2012, periodo da febbraio a giugno 2016.
Dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della ri- scossione, il decidente accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di adde- bito opposto.
Segnatamente, in ordine all'ipotesi del cambio d'appalto, contemplata dall'art.2, com- ma 34, L. n. 92/2012, così motivava: “Va poi evidenziato che quanto asserito dal-
l' in ordine alla non applicabilità alla presente fattispecie dell'esonero dall'ob- Pt_1
bligo di versamento contributivo di cui alla disposizione normativa sopra richiamata
(art. 2, comma 34, legge n. 92/2012) — essendo avvenuta la riassunzione dei lavoratori licenziati in capo allo stesso datore di lavoro del vecchio appalto — non può essere condiviso, poiché la ratio ispiratrice della norma è quella di garantire la continuità occupazionale richiesta dalla contrattazione collettiva, a prescindere dal soggetto che riassume i lavoratori. Ed invero, ciò che conta al fine del1'esonero contributivo in caso di cambio appalto è che i lavoratori licenziati per cessazione appalto siano stati as- sunti dal soggetto subentrante nell'appalto, in attuazione delle clausole sociali conte- nute nel CCNL di settore, come appunto avvenuto nella vicenda in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, rientrando la vicenda in og- getto nella fattispecie dell'esonero dall'obbligo di versamento contributivo ai sensi dell'art. 2, comma 34, legge n. 92/2012), l'opposizione va accolta a va annullato l'av- viso di addebito n. 598 2019 00014478 31 000 (formato il 09.09.2019), con conseguen- te non dovutezza della pretesa contributiva dell' . Pt_1
L' soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 27 agosto 2021. Pt_1
Instavano la società appellata per il rigetto del gravame e per la conferma della CP_4
statuizione in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva. Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l' censura la sentenza del Tribunale di Pt_1
Siracusa per aver errato nel ritenere irrilevante l'identità del soggetto successore nel nuovo appalto e (implicitamente) lo scarto temporale tra il momento del licenziamento dei lavoratori e la loro riassunzione da parte della società medesima.
Evidenzia che il contributo addizionale per il licenziamento (NASPI) è stato istituito per assicurare una forma di contribuzione al Fondo destinato agli ammortizzatori so- ciali da parte del datore di lavoro, che recede dal rapporto, e che i lavoratori riassunti avevano avuto accesso alla NASPI proprio in ragione del loro licenziamento.
Assume che – in ipotesi – non sarebbero stati intimati licenziamenti reali (anzi fittizi), considerato che l'azienda datrice di lavoro conosceva ab origine i termini di scadenza degli appalti in precedenza aggiudicati (a partire da febbraio 2016 per arrivare a giugno
2016) sicché avrebbe potuto stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato piuttosto che licenziare, a fine appalto, i propri dipendenti;
al tempo stesso, non ci sarebbe stata nemmeno continuità nei rapporti di lavoro, considerato che da giugno 2016 tali rapporti si erano interrotti e, di conseguenza, i lavoratori avevano avuto accesso alla NASPI prima di essere riassunti dalla cooperativa.
L'esonero dal pagamento del relativo contributo avrebbe avuto, invece, fondamento se la riassunzione dei lavoratori fosse stata contestuale al loro licenziamento in modo tale che gli stessi non avrebbero avuto bisogno di accedere a questo specifico ammortizza- tore sociale, alimentato dall'azienda recedente.
Nel caso specifico, l'ente previdenziale aveva dovuto sostenere il costo sociale della prestazione (NASPI) senza alcun contributo da parte della società.
Conclude l' che l'unica tutela che la normativa di settore offre non è quella della Pt_1
forza occupazionale, come sostenuto anche in sentenza, ma quella dell'equilibrio del
Fondo destinato alla NASPI.
2. Altro motivo di censura è quello relativo alle spese di lite, che – secondo il principio della soccombenza e per le ragioni su esposte – avrebbero dovuto essere poste a carico dell'allora parte ricorrente. 3. Tali le critiche alla sentenza impugnata, in via preliminare, va confermato il dichia- rato difetto di legittimazione passiva di evocata in giudizio per mera denuntia- CP_4
tio litis.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato.
3.1. E' di documentale evidenza che i lavoratori de quibus sono stati licenziati dalla cooperativa appellata per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione dell'appalto con il Comune di Partinico (v. lettere di recesso) e che tutti sono stati poi riassunti dalla stessa azienda a far data dal 17 ottobre 2016 (v. comunicazioni UNI-
LAV), a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio socio-educativo e ausi- liario per gli asili nido comunali (v. contratto di appalto con il Comune di Partinico).
A questo punto, l , con l'avviso di addebito impugnato ha chiesto il pagamento Pt_1
del contributo per il licenziamento previsto dall'art. 2, comma 31, L. n. 92/2012.
Come anzi detto, il c.d. contributo al licenziamento – oggetto dell'odierna pretesa del-
l'istituto previdenziale - è stato introdotto dalla L. n. 92/2012, il cui art. 2, comma 31, prevede: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto al-
l'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeter- minato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”
Il successivo comma 34 del medesimo articolo – vigente ratione temporis – prevede:
“Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano suc- cedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. Tanto premesso, è fuor di dubbio che, in ipotesi, non si è verificato alcun cambio di appalto, nel senso espressamente previsto dal comma 24 dell'art. 2 cit., giacché da un lato, il datore di lavoro aggiudicatario era lo stesso, alle cui dipendenze avevano lavo- rato in precedenza i soggetti riassunti e, dall'altro, i rapporti lavorativi qui contestati sono stati dapprima interrotti alla cessazione del precedente appalto per essere – a di- stanza di tempo – ripristinati a seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto da parte della stessa cooperativa, ciò non garantendo, pertanto, la continuità occupazionale pre- vista dai CCNL di categoria e salvaguardata dalla lettera a) del citato comma 34.
Prova ne sia l'avvenuto godimento da parte di alcuni lavoratori della NASPI nel pe- riodo successivo al licenziamento e precedente la riassunzione (v. documentazione in atti), come peraltro ammesso dalla stessa società appellata. Pt_1
Ne consegue che non può dirsi verificata l'ipotesi di esclusione dal pagamento del con- tributo sopra menzionata, né può invocarsi l'applicazione estensiva della disposizione in esame, trattandosi di norma derogatoria.
4. Va, infine, dichiarata infondata – giacché estremamente generica e non suffragata da validi elementi oggettivi di valutazione – la contestazione, qui reiterata in via di subordine dalla società appellata in ordine alla erroneità dei conteggi, relativi agli im- porti richiesti con l'avviso opposto, e alla presunta buona fede della cooperativa ai fini dell'annullamento delle sanzioni applicate.
5. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 000.
5.1. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi se- guono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2002, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ferma restando la compensazione delle spese processuali del primo grado nei confronti di vanno compensate anche le spese del presente grado, dovendosi ritenere la CP_4 notifica dell'appello all'agente della riscossione come mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1048/2021 R.G. e in riforma della sentenza n. 1002/2021: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 Parte_2
000.
Condanna la cooperativa appellata alla rifusione in favore dell delle spese pro- Pt_1
cessuali di entrambi i gradi, che liquida in €. 2.697,00 quanto al primo e in €. 2.906,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Spese compensate nei confronti di CP_4
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del
5 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Graziella PARISI Presidente
Dott. Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1048/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Antonella Testa;
appellante contro
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa (P.I.: 897), rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'avv. Laura Piera Cinzia Sicari;
e nei confronti di
, già Controparte_2 Controparte_3
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_3
difeso dall'avv. Giuseppe Lavaggi;
appellate
La causa veniva posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1002 del 17 giugno 2021, il Tribunale di Siracusa, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da Controparte_1
in opposizione all'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 000, rela-
[...]
tivo al mancato versamento dei contributi previsti per il licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, siccome previsto dall'art. 32, comma 31,
L. n. 92/2012, periodo da febbraio a giugno 2016.
Dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della ri- scossione, il decidente accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di adde- bito opposto.
Segnatamente, in ordine all'ipotesi del cambio d'appalto, contemplata dall'art.2, com- ma 34, L. n. 92/2012, così motivava: “Va poi evidenziato che quanto asserito dal-
l' in ordine alla non applicabilità alla presente fattispecie dell'esonero dall'ob- Pt_1
bligo di versamento contributivo di cui alla disposizione normativa sopra richiamata
(art. 2, comma 34, legge n. 92/2012) — essendo avvenuta la riassunzione dei lavoratori licenziati in capo allo stesso datore di lavoro del vecchio appalto — non può essere condiviso, poiché la ratio ispiratrice della norma è quella di garantire la continuità occupazionale richiesta dalla contrattazione collettiva, a prescindere dal soggetto che riassume i lavoratori. Ed invero, ciò che conta al fine del1'esonero contributivo in caso di cambio appalto è che i lavoratori licenziati per cessazione appalto siano stati as- sunti dal soggetto subentrante nell'appalto, in attuazione delle clausole sociali conte- nute nel CCNL di settore, come appunto avvenuto nella vicenda in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, rientrando la vicenda in og- getto nella fattispecie dell'esonero dall'obbligo di versamento contributivo ai sensi dell'art. 2, comma 34, legge n. 92/2012), l'opposizione va accolta a va annullato l'av- viso di addebito n. 598 2019 00014478 31 000 (formato il 09.09.2019), con conseguen- te non dovutezza della pretesa contributiva dell' . Pt_1
L' soccombente proponeva appello con ricorso depositato il 27 agosto 2021. Pt_1
Instavano la società appellata per il rigetto del gravame e per la conferma della CP_4
statuizione in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva. Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l' censura la sentenza del Tribunale di Pt_1
Siracusa per aver errato nel ritenere irrilevante l'identità del soggetto successore nel nuovo appalto e (implicitamente) lo scarto temporale tra il momento del licenziamento dei lavoratori e la loro riassunzione da parte della società medesima.
Evidenzia che il contributo addizionale per il licenziamento (NASPI) è stato istituito per assicurare una forma di contribuzione al Fondo destinato agli ammortizzatori so- ciali da parte del datore di lavoro, che recede dal rapporto, e che i lavoratori riassunti avevano avuto accesso alla NASPI proprio in ragione del loro licenziamento.
Assume che – in ipotesi – non sarebbero stati intimati licenziamenti reali (anzi fittizi), considerato che l'azienda datrice di lavoro conosceva ab origine i termini di scadenza degli appalti in precedenza aggiudicati (a partire da febbraio 2016 per arrivare a giugno
2016) sicché avrebbe potuto stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato piuttosto che licenziare, a fine appalto, i propri dipendenti;
al tempo stesso, non ci sarebbe stata nemmeno continuità nei rapporti di lavoro, considerato che da giugno 2016 tali rapporti si erano interrotti e, di conseguenza, i lavoratori avevano avuto accesso alla NASPI prima di essere riassunti dalla cooperativa.
L'esonero dal pagamento del relativo contributo avrebbe avuto, invece, fondamento se la riassunzione dei lavoratori fosse stata contestuale al loro licenziamento in modo tale che gli stessi non avrebbero avuto bisogno di accedere a questo specifico ammortizza- tore sociale, alimentato dall'azienda recedente.
Nel caso specifico, l'ente previdenziale aveva dovuto sostenere il costo sociale della prestazione (NASPI) senza alcun contributo da parte della società.
Conclude l' che l'unica tutela che la normativa di settore offre non è quella della Pt_1
forza occupazionale, come sostenuto anche in sentenza, ma quella dell'equilibrio del
Fondo destinato alla NASPI.
2. Altro motivo di censura è quello relativo alle spese di lite, che – secondo il principio della soccombenza e per le ragioni su esposte – avrebbero dovuto essere poste a carico dell'allora parte ricorrente. 3. Tali le critiche alla sentenza impugnata, in via preliminare, va confermato il dichia- rato difetto di legittimazione passiva di evocata in giudizio per mera denuntia- CP_4
tio litis.
3.1. Nel merito, l'appello è fondato.
3.1. E' di documentale evidenza che i lavoratori de quibus sono stati licenziati dalla cooperativa appellata per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione dell'appalto con il Comune di Partinico (v. lettere di recesso) e che tutti sono stati poi riassunti dalla stessa azienda a far data dal 17 ottobre 2016 (v. comunicazioni UNI-
LAV), a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio socio-educativo e ausi- liario per gli asili nido comunali (v. contratto di appalto con il Comune di Partinico).
A questo punto, l , con l'avviso di addebito impugnato ha chiesto il pagamento Pt_1
del contributo per il licenziamento previsto dall'art. 2, comma 31, L. n. 92/2012.
Come anzi detto, il c.d. contributo al licenziamento – oggetto dell'odierna pretesa del-
l'istituto previdenziale - è stato introdotto dalla L. n. 92/2012, il cui art. 2, comma 31, prevede: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto al-
l'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeter- minato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.”
Il successivo comma 34 del medesimo articolo – vigente ratione temporis – prevede:
“Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano suc- cedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”. Tanto premesso, è fuor di dubbio che, in ipotesi, non si è verificato alcun cambio di appalto, nel senso espressamente previsto dal comma 24 dell'art. 2 cit., giacché da un lato, il datore di lavoro aggiudicatario era lo stesso, alle cui dipendenze avevano lavo- rato in precedenza i soggetti riassunti e, dall'altro, i rapporti lavorativi qui contestati sono stati dapprima interrotti alla cessazione del precedente appalto per essere – a di- stanza di tempo – ripristinati a seguito dell'aggiudicazione del nuovo appalto da parte della stessa cooperativa, ciò non garantendo, pertanto, la continuità occupazionale pre- vista dai CCNL di categoria e salvaguardata dalla lettera a) del citato comma 34.
Prova ne sia l'avvenuto godimento da parte di alcuni lavoratori della NASPI nel pe- riodo successivo al licenziamento e precedente la riassunzione (v. documentazione in atti), come peraltro ammesso dalla stessa società appellata. Pt_1
Ne consegue che non può dirsi verificata l'ipotesi di esclusione dal pagamento del con- tributo sopra menzionata, né può invocarsi l'applicazione estensiva della disposizione in esame, trattandosi di norma derogatoria.
4. Va, infine, dichiarata infondata – giacché estremamente generica e non suffragata da validi elementi oggettivi di valutazione – la contestazione, qui reiterata in via di subordine dalla società appellata in ordine alla erroneità dei conteggi, relativi agli im- porti richiesti con l'avviso opposto, e alla presunta buona fede della cooperativa ai fini dell'annullamento delle sanzioni applicate.
5. In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 000.
5.1. Atteso l'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi se- guono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2002, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ferma restando la compensazione delle spese processuali del primo grado nei confronti di vanno compensate anche le spese del presente grado, dovendosi ritenere la CP_4 notifica dell'appello all'agente della riscossione come mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1048/2021 R.G. e in riforma della sentenza n. 1002/2021: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 0001447831 Parte_2
000.
Condanna la cooperativa appellata alla rifusione in favore dell delle spese pro- Pt_1
cessuali di entrambi i gradi, che liquida in €. 2.697,00 quanto al primo e in €. 2.906,00 quanto al presente, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%.
Spese compensate nei confronti di CP_4
Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del
5 dicembre 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi