TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Claudia Maone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n.8891/2021 R.G. pendente tra:
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Gen. Don Ferrante M.
Gonzaga n. 21, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciotola dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte appellante -
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- parte appellata contumace –
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
- parte appellata contumace - OGGETTO: appello reso in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di IN (SA), l'
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante Parte_1
ruolo), nonché la (quale ente impositore) spiegando Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c., in relazione ai crediti consacrati nei ruoli esattoriali e nelle relative cartelle di pagamento n. 10020120004776511000 - n.
10020130004035827000 – n. 10020140024709104000 - n.
10020150007682302000; emesse per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa rispettivamente alle annualità 2007–2008–2009–2010, per l'importo complessivo di euro 1.410,53.
Al riguardo, l'opponente eccepiva l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione di legge;
conseguentemente, domandava dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata con condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva l' Parte_1
, la quale deduceva: in via preliminare il difetto di giurisdizione del
[...]
giudice ordinario, essendo competente a decidere in materia di tassa automobilistica il Giudice Tributario. Nel merito, eccepiva, da un lato,
l'inammissibilità della domanda avverso un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., avendo l'opposta provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e di un ulteriore atto interruttivo: intimazione di pagamento n.
pag. 2/12 10020149027831062000, e, dall'altro lato, l'inammissibilità della domanda di prescrizione, giacché proposta mediante azione di accertamento negativo del credito e non già in via di eccezione (essendo quest'ultima l'unico “schema” previsto dalle norme vigenti, ex articoli 2938 e 2939 c.c.). Concludeva per la declaratoria del difetto di giurisdizione nonché per l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c.; in ogni caso, per il rigetto della stessa, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Seppur regolarmente citata, invece, non si costituiva la Controparte_2
Con sentenza n.172/2021, depositata in data 01.06.2021, il Giudice di Pace di
IN (SA), preliminarmente, rilevava: la propria giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocavano a valle della notifica della cartella di pagamento dove non c'era spazio per la giurisdizione del giudice tributario. Riconosceva la legittimazione passiva della quale ente impositore, nonché, ed in ogni Controparte_2
caso, del concessionario, in quanto preposto al recupero delle somme iscritte a ruolo. Accoglieva dunque l'opposizione e dichiarava l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione in quanto, dalla documentazione versata in atti, risultava che la pretesa creditoria (tassa automobilistica) risale agli anni 2007-2008-2009-2010, mentre le relative cartelle risultano rispettivamente notificate in data 26.01.2012 - 31.01.2013 – 22.08.2014 –
23.04.2015, quando, a ben vedere, già era intervenuta la prescrizione. Parte convenuta, , di contro, aveva prodotto la Controparte_3
rituale notifica delle cartelle, ma non anche di successivi atti idonei alla interruzione della prescrizione triennale.
Conseguentemente, dichiarava nulle ed inefficaci le cartelle di pagamento relative ai rispettivi ruoli esattoriali in parola, aventi ad oggetto tassa pag. 3/12 automobilistica, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2021, l' Parte_1
impugnava la sentenza sopra indicata della quale chiedeva la
[...]
riforma integrale. Preliminarmente, insisteva sulla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a decidere in materia di tassa automobilistica il Giudice Tributario. Deduceva l'erroneità delle statuizioni del giudice di prime cure in merito alla dichiarata ammissibilità della domanda;
sul punto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che negava la sussistenza di un interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., con un'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, pur essendo stata fornita la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate relative ai ruoli esattoriali per cui è causa e di un ulteriore valido atto interruttivo innanzi indicato, precisando che alcuna azione esecutiva è stata mai promossa nei confronti dell'originaria parte opponente.
§ 2. Anzitutto, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, ai fini della presente decisione assume carattere assorbente la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura del credito di cui alle cartelle e ai relativi ruoli esattoriali.
Risulta infatti documentato che le cartelle hanno ad oggetto un credito tributario attratto alla cognizione del giudice speciale.
Né merita condivisione l'argomentazione secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di
Cassazione in punto di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art.
pag. 4/12 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020).
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio.
pag. 5/12 Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr.
Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento
"...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a pag. 6/12 prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (cfr. Cass.
S.U., 14 aprile 2020, n. 7822). A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del
1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in pag. 7/12 questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa pag. 8/12 direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.
21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n.
448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Pertanto, in tema di eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività
pag. 9/12 della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986,
Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto
2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
Volendo applicare al caso che ci occupa le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato nei ruoli esattoriali e nelle cartelle di pagamento ivi indicate - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'agente della riscossione) - e, la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica), e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con assorbimento di tutte le restanti questioni.
§ 3.1. In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass.
Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
pag. 10/12 § 4. Nei rapporti con l'odierna parte appellante Parte_1
, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a
[...]
carico dell'originaria parte opponente e si liquidano in Controparte_1
dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per le cause di valore fino ad euro
5200,00 con esclusione – per il secondo grado di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
Nulla invece sulle spese nei rapporti con la parte appellata contumace,
in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n.172/2021 depositata in data
01.06.2021, emessa dal Giudice di Pace di IN (SA);
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• CONDANNA parte appellata al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il secondo grado di giudizio, in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
pag. 11/12 • DICHIARA non ripetibili le spese nei rapporti con la parte contumace,
Controparte_2
Salerno, 08.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Maone
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Claudia Maone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa n.8891/2021 R.G. pendente tra:
(C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Gen. Don Ferrante M.
Gonzaga n. 21, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciotola dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte appellante -
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- parte appellata contumace –
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore;
- parte appellata contumace - OGGETTO: appello reso in materia di opposizione avverso ruolo esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di IN (SA), l'
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione mediante Parte_1
ruolo), nonché la (quale ente impositore) spiegando Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c., in relazione ai crediti consacrati nei ruoli esattoriali e nelle relative cartelle di pagamento n. 10020120004776511000 - n.
10020130004035827000 – n. 10020140024709104000 - n.
10020150007682302000; emesse per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa rispettivamente alle annualità 2007–2008–2009–2010, per l'importo complessivo di euro 1.410,53.
Al riguardo, l'opponente eccepiva l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione di legge;
conseguentemente, domandava dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata con condanna delle convenute al pagamento delle spese di lite.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva l' Parte_1
, la quale deduceva: in via preliminare il difetto di giurisdizione del
[...]
giudice ordinario, essendo competente a decidere in materia di tassa automobilistica il Giudice Tributario. Nel merito, eccepiva, da un lato,
l'inammissibilità della domanda avverso un atto, quale l'estratto di ruolo, non autonomamente impugnabile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., avendo l'opposta provveduto alla regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e di un ulteriore atto interruttivo: intimazione di pagamento n.
pag. 2/12 10020149027831062000, e, dall'altro lato, l'inammissibilità della domanda di prescrizione, giacché proposta mediante azione di accertamento negativo del credito e non già in via di eccezione (essendo quest'ultima l'unico “schema” previsto dalle norme vigenti, ex articoli 2938 e 2939 c.c.). Concludeva per la declaratoria del difetto di giurisdizione nonché per l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c.; in ogni caso, per il rigetto della stessa, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Seppur regolarmente citata, invece, non si costituiva la Controparte_2
Con sentenza n.172/2021, depositata in data 01.06.2021, il Giudice di Pace di
IN (SA), preliminarmente, rilevava: la propria giurisdizione ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocavano a valle della notifica della cartella di pagamento dove non c'era spazio per la giurisdizione del giudice tributario. Riconosceva la legittimazione passiva della quale ente impositore, nonché, ed in ogni Controparte_2
caso, del concessionario, in quanto preposto al recupero delle somme iscritte a ruolo. Accoglieva dunque l'opposizione e dichiarava l'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione in quanto, dalla documentazione versata in atti, risultava che la pretesa creditoria (tassa automobilistica) risale agli anni 2007-2008-2009-2010, mentre le relative cartelle risultano rispettivamente notificate in data 26.01.2012 - 31.01.2013 – 22.08.2014 –
23.04.2015, quando, a ben vedere, già era intervenuta la prescrizione. Parte convenuta, , di contro, aveva prodotto la Controparte_3
rituale notifica delle cartelle, ma non anche di successivi atti idonei alla interruzione della prescrizione triennale.
Conseguentemente, dichiarava nulle ed inefficaci le cartelle di pagamento relative ai rispettivi ruoli esattoriali in parola, aventi ad oggetto tassa pag. 3/12 automobilistica, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2021, l' Parte_1
impugnava la sentenza sopra indicata della quale chiedeva la
[...]
riforma integrale. Preliminarmente, insisteva sulla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo competente a decidere in materia di tassa automobilistica il Giudice Tributario. Deduceva l'erroneità delle statuizioni del giudice di prime cure in merito alla dichiarata ammissibilità della domanda;
sul punto, richiamava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che negava la sussistenza di un interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., con un'opposizione diretta avverso l'estratto di ruolo, pur essendo stata fornita la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate relative ai ruoli esattoriali per cui è causa e di un ulteriore valido atto interruttivo innanzi indicato, precisando che alcuna azione esecutiva è stata mai promossa nei confronti dell'originaria parte opponente.
§ 2. Anzitutto, deve essere dichiarata la contumacia delle parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
Non risulta infatti aver avuto luogo la costituzione in giudizio, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 3. Ciò posto, ai fini della presente decisione assume carattere assorbente la doglianza relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura del credito di cui alle cartelle e ai relativi ruoli esattoriali.
Risulta infatti documentato che le cartelle hanno ad oggetto un credito tributario attratto alla cognizione del giudice speciale.
Né merita condivisione l'argomentazione secondo cui il caso di specie rientrerebbe nell'ambito delle ipotesi indicate dalla giurisprudenza di
Cassazione in punto di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art.
pag. 4/12 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario per fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020).
Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio.
pag. 5/12 Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr.
Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento
"...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a pag. 6/12 prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (cfr. Cass.
S.U., 14 aprile 2020, n. 7822). A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del
1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in pag. 7/12 questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa pag. 8/12 direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n.
21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n.
448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Pertanto, in tema di eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività
pag. 9/12 della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986,
Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto
2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
Volendo applicare al caso che ci occupa le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato nei ruoli esattoriali e nelle cartelle di pagamento ivi indicate - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'agente della riscossione) - e, la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica), e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono non può che essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con assorbimento di tutte le restanti questioni.
§ 3.1. In particolare, risulta assorbita la questione relativa al profilo – pure devoluto con l'appello – dell'inammissibilità dell'opposizione “diretta” avverso il ruolo esattoriale e, in particolare, quello dell'applicabilità della sopravvenuta novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021 (disposizione con la quale, come ben noto, è stato aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata limitata l'ammissibilità dell'opposizione ad una serie di ipotesi tassativamente elencate, con previsione di immediata portata applicativa: cfr., sul punto, Cass.
Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283): sul punto, infatti, è appena il caso di evidenziare come ogni valutazione sia inevitabilmente demandata al giudice munito della potestas iudicandi (essendo la giurisdizione un presupposto processuale preliminare).
pag. 10/12 § 4. Nei rapporti con l'odierna parte appellante Parte_1
, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a
[...]
carico dell'originaria parte opponente e si liquidano in Controparte_1
dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per le cause di valore fino ad euro
5200,00 con esclusione – per il secondo grado di giudizio – della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo).
Nulla invece sulle spese nei rapporti con la parte appellata contumace,
in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
• ACCOGLIE l'appello e per l'effetto:
• RIFORMA integralmente la sentenza n.172/2021 depositata in data
01.06.2021, emessa dal Giudice di Pace di IN (SA);
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• CONDANNA parte appellata al pagamento delle Controparte_1
spese di lite che liquida: per il primo grado di giudizio, in euro 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
per il secondo grado di giudizio, in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
pag. 11/12 • DICHIARA non ripetibili le spese nei rapporti con la parte contumace,
Controparte_2
Salerno, 08.10.25
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Maone
pag. 12/12