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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 90/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale- responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052
c.c. promossa da:
(CF ) in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Parte_1 P.IVA_1
Strevi (AL) Piazza Matteotti n. 8, elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL) Corso
Italia n. 91 presso lo studio dell'Avv. Ombretta Bottero (CF pec C.F._1
che lo rappresenta e difende come da procura in atti Email_1
APPELLANTE
Contro
(CF ) nata a [...] terme (AL) il Controparte_1 C.F._2
28.9.1954 res. in Strevi (AL) Via Della Rocca n. 4, elettivamente domiciliata in Acqui terme (AL) Corso italia 72 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brignano (CF pec che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(CF ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore Dott. con sede in Milano Via I. Gardella 2, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Alessandria Via Vochieri 9 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Suffia (CF pec ) che la rappresenta e C.F._4 Email_3 difende come da procura in atti
APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024
CONCLUSIONI PER L'ENTE APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.9.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente atto di appello e in riforma della sentenza n. 958/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 09.11.2023 e notificata in data
11.12.2023, ad esito del procedimento di primo grado n. 2830/2020 r.g., e per le ragioni di cui sopra: in via principale, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettare le domande tutte formulate dal nei confronti del in persona del Controparte_1 Parte_1
Sindaco pro tempore;
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, e di
CTU; in subordine, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualora venga ritenuta dalla
Ecc.ma Corte di Appello di Torino la sussistenza di una responsabilità ex art.2051 c.c. in capo all'appellante, con conferma della condanna al pagamento dei danni a favore dell'appellata, venga altresì ritenuta operante, per le ragioni di cui sopra, la garanzia assicurativa e, per l'effetto, dichiarare la compagnia assicurativa in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a manlevare e garantire il Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, in quanto compagnia assicuratrice dell'ente
[...] all'epoca dei fatti;
con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e di CTU.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA e APELLANTE INCIDENTALE IG.ra
[...]
contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il CP_1
13.9.2024
Reiectis contrariis, Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
- in via principale: respingere l'appello proposto dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di CTP, versate dalla conchiudente al proprio consulente di parte nel giudizio di prime cure, pari ad € 2.305,80=, oltre interessi dal giorno dell'esborso;
- in ogni caso, con vittoria delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e
CPA come per legge.
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- confermare la sentenza impugnata e, quindi, assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda e motivo di appello;
- con il favore delle spese di questo grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA Controparte_2 contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17.9.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - previo espresso richiamo ex art. 346 cpc di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado da intendersi espressamente richiamate e riproposte nel presente grado di giudizio;
NEL MERITO
In via principale I) riformare, in accoglimento del solo primo motivo di gravame interposto dall'appellante il capo dell'impugnata sentenza statuente sulla responsabilità custodiale Parte_1 ascritta all'ente comunale medesimo e per l'effetto, accertata l'assenza di responsabilità dell'odierno appellante principale nell'evento per cui è causa, assolvere il e Parte_1 la conchiudente da ogni domanda;
II) in ogni caso respingere il secondo e terzo motivo d'appello svolti dal Parte_1 siccome infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermare il capo dell'impugnata sentenza n. 958/23 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, Giudice Unico Dr. Carlo Asteggiano, in data 09.11.23 e pubblicata in data 11.11.23 statuente il rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della polizza;
III) respingere comunque l'appello incidentale proposto dall'appellata sig.ra Controparte_1
con conferma del relativo capo della sentenza n. 958/23 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Alessandria e statuente il rigetto della domanda attorea di condanna al pagamento delle spese di CTP, per come oggetto d'impugnazione incidentale;
In via subordinata
IV) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'interposto terzo motivo d'appello e/o dell'appello incidentale, accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente grado di giudizio e segnatamente:
- accertare e dichiarare la inoperatività della polizza azionata nel presente giudizio relativamente al sinistro per cui è causa per difetto del requisito dell'accidentalità e per l'effetto assolversi la conchiudente dalla svolta azione di garanzia;
in via graduata
- accertato il ritardo nella denuncia del sinistro da parte dell'assicurato Parte_1 dichiararsi la conchiudente non tenuta al versamento dell'indennizzo richiesto o ridurre lo stesso a mente dell'art. 1915 cc;
in via ulteriormente graduata
- in ogni caso, contenere il risarcimento nei limiti del giusto e del provato previa decurtazione della franchigia di polizza.
V) Con il favore delle spese del presente grado di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso proposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la IG. conveniva in Controparte_1 giudizio avanti al Tribunale di Alessandria il affinché, accertata la sua Parte_1 responsabilità per lo stato di degrado del muraglione di cinta dello sferisterio sito nel centro storico, detto Ente fosse condannato a risarcire i danni subiti dall'immobile di sua proprietà a causa del crollo di parte di detto muraglione, quantificati in € 12.627,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oltre alle spese tecniche sostenute quantificate in € 4.000,00.
L'attrice deduceva: a) di essere proprietaria di un fabbricato sito in Via della Rocca 4 (censito al Pt_1
NCEU Foglio 9, particella 419); b) che il 24.3.2015, a causa del degrado da cui era affetto, si fosse verificato il crollo di parte del muraglione di cinta di proprietà del Comune di sito nel centro storico Pt_1 adiacente allo sferisterio e insistente sul mappale 445;
c) che tale crollo avrebbe determinato lo smottamento del sedime stradale (porzione mappale 418), della larghezza di circa 3 metri, interessando la proprietà della IG.ra
Controparte_1 onde, concludeva ritenendo che fosse pacifica la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 e 2053
c.c..
La IG.ra , precisato che la causa dei danni al muretto di sua Controparte_1 proprietà sarebbe stata da ricondursi al crollo del muraglione di proprietà comunale, nel frattempo ricostruito, il 13.4.2019 chiedeva al la rimessa in pristino del suo Pt_1 manufatto.
Poiché la richiesta rimaneva priva di riscontro, previo esperimento della procedura di negoziazione assistita che sortiva esito negativo, la IG.ra promuoveva Controparte_1 l'azione risarcitoria invocando l'ammissione della prova per testi e della CTU volta a determinare il costo delle opere di ripristino del muro di sua proprietà oltre al costo delle spese tecniche resesi necessarie per la redazione delle pratiche amministrative.
2) Nel giudizio così instaurato si costituiva il contestando Controparte_4 l'addebito di responsabilità attribuitagli e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di quale Compagnia Assicuratrice dell'Ente, per essere Controparte_2 da essa eventualmente garantito.
Il Comune di precisava che il crollo di parte del muraglione di cinta sito nel centro del Pt_1
Paese, catastalmente censito al n. 445, si sarebbe verificato il 24.3.2015 alle h. 4,10 del mattino provocando in effetti alcuni smottamenti che avrebbero interessato anche il muro di proprietà della IG.ra ; tuttavia, nessuna responsabilità, ex art. 2051 e Controparte_1
2053 c.c. avrebbe potuto esser attribuita all'Ente poiché la causa del crollo non sarebbe stata da ricondursi all'incuria nella custodia del bene e/o alla omessa manutenzione bensì ad un caso fortuito a seguito delle imprevedibili precipitazioni atmosferiche - verificatesi nei giorni tra il 15 e il 17.3.2015 e successivamente, con maggiore intensità, tra il 23 e il 25.3.2015 - che avrebbero determinato un improvviso e eccezionale dissesto statico delle zone interessate, con conseguenti movimenti franosi.
A conferma della dedotta eccezionalità dell'evento, il produceva la copia Parte_1 dell'ordinanza n. 269 del 24.7.2015 avente ad oggetto:” primi interventi urgenti della protezione civile per il maltempo del 15/17.3.2015 nelle provincie di Asti e Cuneo e nei comuni di e di Viù” nonché la copia della delibera della Giunta Comunale per Pt_1 l'approvazione degli interventi urgenti di consolidamento della frana e della ricostruzione del muraglione di cinta medievale.
L'Ente chiedeva quindi di respingersi la domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
3) Il Giudice di primo grado autorizzava la chiamata in garanzia della Controparte_2
[...]
4) si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_2
- in via preliminare, la inoperatività della polizza n. 008.014.0000902365 perché: a) l'art. 19 lett. K dell'assicurazione escludeva la risarcibilità dei danni “a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamenti, cedimenti franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” e, nel caso specifico, il crollo del muretto di proprietà dell'attrice sarebbe derivato dallo smottamento del terreno;
b) a mente delle Condizioni Generali di polizza, l'assicurazione prevedeva la risarcibilità dei danni arrecati a terzi “per fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi” per il caso in cui non si versasse in tema di caso fortuito;
onde, accertato il caso fortuito, la polizza escluderebbe la risarcibilità del danno;
c) il avrebbe violato l'obbligo previsto dall'art. 7 della polizza in forza del Parte_1 quale è richiesta l'avviso scritto dell'evento occorso, entro 9 giorni da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza;
nel caso di specie, il si era limitato a scrivere alla Parte_1
Compagnia solo in data 8.7.2019.
- nel merito, si associava alle difese del attesa la riconducibilità dell'evento al caso Pt_1 fortuito per le copiose precipitazioni e, in ogni caso, contestava l'entità del danno precisando che, nel caso in cui il Tribunale ritenesse operativa la polizza, nella determinazione dell'importo risarcitorio avrebbe dovuto tenersi conto dell'applicabilità della franchigia di € 2.500,00.
5) Il Giudice di primo grado istruiva la causa con l'assunzione della prova testimoniale e disponendo CTU volta ad accertare e stimare la natura, l'entità e la causa dei danni conseguenti subiti dalla proprietà dell'Attrice.
LA SENTENZADEL TRIBUNALE Con la sentenza n. 958/2023 del 9.11.2023 pubblicata l'11.11.2023, il Tribunale di
Alessandria condannava il a pagare alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 15.142,40 oltre IVA, interessi e rivalutazione nonché le spese di lite liquidate in
€ 5.077,00 per compensi oltre spese di notifica e iscrizione al ruolo, spese generali e oneri fiscali come per legge;
poneva le spese di CTU a carico dell'Ente Convenuto;
compensava le spese di lite tra Ente Convenuto e Compagnia, terza chiamata.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva provato il fatto storico allegato e dunque che fosse pacifico che:
- il 24.3.2015, nel Centro storico di una parte del muraglione storico posto a Pt_1 protezione del fossato medievale adibito a campo di calcio sito nel Borgo Superiore, fosse collassato con conseguente franamento del retrostante terrapieno che si rovesciava alla base del muro interessando gran parte del fossato;
- il crollo del muraglione, interessando la zona centrale dello stesso per circa 20 metri, avesse causato il crollo di alcune porzioni di fabbricati delle proprietà retrostanti;
in particolare, come fosse stata danneggiata la recinzione del sedime di pertinenza dell'immobile di proprietà della IG.ra ubicato in Via della Rocca 4 nel centro storico del paese;
CP_1
- con ordinanza sindacale del 25.3.2015 il avesse disposto gli interventi urgenti per Pt_1 la messa in sicurezza e gli interventi di consolidamento frana e ricostruzione di porzione di cinta muraria.
Il Giudice di primo grado rilevava altresì come: a) dalla relazione geologica allegata al progetto dei lavori di messa in sicurezza e ricostruzione, emergesse che i valori di precipitazioni nei mesi più prossimi alla data dell'evento (dic. 2014 mar 2015) fossero inferiori allo stesso periodo dell'anno precedente (dic. 2013 marzo 2014) parimenti, considerato il solo mese di marzo, l'anno più piovoso risultava essere stato il 2013 (138,6 mm e 13 giorni di precipitazioni)
b) quanto alle cause che avrebbero provocato il crollo del manufatto, il CTU avesse concluso ritenendo che fosse ragionevole pensare che “tenendo conto della vetustà del manufatto e della natura del terreno, una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei drenaggi per la regimazione e smaltimento delle acque metereologiche di infiltrazione e ruscellamenti avrebbero limitato nel tempo le sollecitazioni a carico del muro di sostegno limitando i carichi al quale era sottoposto e riducendone l'invecchiamento dell'opera con un deterioramento delle funzioni al quale era destinati ad assolvere”; onde, condividendo le conclusioni peritali, riteneva che la causa del crollo non potesse essere ricondotta esclusivamente ad un evento meteorologico ma anche alla omessa manutenzione nel tempo del manufatto storico (con particolare riferimento all'allontanamento e regimazione delle acque meteoriche); quanto ai costi necessari per il ripristino, che potessero essere quantificati in€ 15.142,40 oltre IVA.
Il Giudice concludeva quindi ritenendo come la fattispecie fosse da ricondursi all'art. 2051 c.c. con conseguente declaratoria di responsabilità dell'Ente Convenuto, esclusa l'esimente del caso fortuito aderendo alla corrente giurisprudenziale indicata dalla Cassazione (sentenza n. 5422 del 26.2.2021) in forza della quale un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto di 2 requisiti: l'eccezionalità (obiettiva inverosimiglianza dell'evento) e imprevedibilità (sensibile deviazione della normale frequenza statica atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, una eccezione). A maggior ragione atteso che dai dati rilevati dalla Relazione Arpa Piemonte relativa al 2015
(cfr. doc. 7 del emergeva che il mese di marzo del 2015 fosse stato il 17° più ricco Pt_1 di precipitazioni piovose degli ultimi 58 anni con un record di precipitazioni giornaliere in prevalenza tra il 15 e il 25 marzo;
da ciò derivando che si erano verificati eventi più gravi rispetto a quello dedotto in causa ogni 3 anni e mezzo.
Il Giudice escludeva infine un concorso di colpa della parte attrice.
Quanto alla domanda di garanzia assicurativa, il Giudice concludeva per il suo rigetto atteso che la polizza invocata all'art. 19 lett. K esclude espressamente l'indennizzo per danni dovuti a assestamento cedimento franamento o vibrazioni del terreno di qualsiasi causa.
GIUDIZIO DI APPELLO 1) Avverso la sentenza il ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo, l'Appellante ha impugnato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto di escludere l'esimente del caso fortuito e ha quindi dichiarato la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c.. Il ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso Parte_1 l'elemento del caso fortuito sulla base dell'errata interpretazione degli elementi estratti dal Bollettino Arpa Piemonte da cui non sarebbe affatto emerso che il mese di marzo del 2015 fosse il 17° mese più piovoso dal 1958, bensì che tale mese sarebbe stato caratterizzato da un surplus di precipitazioni del 24% dal 1971 al 2000.
A ciò aggiungendo che la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado non terrebbe in considerazione i documenti prodotti dall'Ente rappresentati dalla delibera del
26.6.2015 e dalla conseguente ordinanza della Protezione civile n. 269 del 24.7.2015 che, invece, fornirebbero la prova della situazione di eccezionalità e imprevedibilità dell'evento meteorologico che avrebbe dovuto condure il Giudice a ritenere dimostrata l'esimente del caso fortuito e, pertanto, escludere l'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2053 c.c. Con il secondo motivo, l'Ente Appellante ha impugnato la sentenza deducendo l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado della CTU da cui, invece, si trarrebbe evidenza del fatto che il Consulente non era stato in grado di individuare con certezza la causa dell'evento e quindi era stato costretto a fare ricorso al concetto di mera probabilità, concludendo che “una possibile causa” (non una causa certa) avrebbe potuto essere la mancata manutenzione nel tempo del manufatto storico. Con il terzo motivo, l'Ente Appellante ha impugnato la sentenza deducendo l'erronea interpretazione della polizza assicurativa;
il Giudice non avrebbe dovuto limitarsi a citare l'art. 19 ma avrebbe dovuto tenere conto dell'art. 20 in forza del quale l'estensione della garanzia rendeva operante la polizza “per la responsabilità civile derivante all'assicurato per: la proprietà e/ conduzione e/o uso degli immobili proprio che occupati … nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tuti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. …”.
L'Ente Appellante ha quindi invocato la riforma della sentenza
2) Nel giudizio d'appello così instaurato si è costituita la IG.ra Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto e argomentato dall'Ente Appellante e proponendo appello incidentale. Quanto al primo motivo di appello, la Appellata ha rilevato che il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato: sia il bollettino ARPA, da cui si evince che il record delle precipitazioni del mese di marzo si è verificato dal 15 al 25.3. mentre l'evento di cui è causa si è verificato il 14.3.2015; sia la delibera del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015 e l'ordinanza della protezione civile n. 269 del 24.7.2015 da cui può trarsi evidenza del fatto che le precipitazioni non fossero né eccezionali né imprevedibili. Di contro, il non ha mai allegato, né tanto meno dimostrato, di avere Parte_1 adottato qualsivoglia misura oggettivamente necessaria per impedire l'evento; circostanza confermata dai testi.
La Appellata ha quindi concluso allegando che la causa efficiente del crollo del muraglione di cinta è stata correttamente individuata, da parte del Giudice di primo grado, nella omessa manutenzione da parte dell' e, pertanto, che il motivo di appello deve essere rigettato. Pt_2
Quanto al secondo motivo, la Appellata ha dedotto che la CTU ha offerto al Giudice di primo grado numerosi elementi di un quadro completo dello stato del manufatto e della omessa manutenzione dello stesso.
Il perito non ha fornito una risposta in merito alla causa esclusiva del danno ma, del resto, neppure avrebbe potuto farlo considerato il tempo trascorso dal momento dell'evento, limitandosi, correttamente, ad indicare nella mancata manutenzione del manufatto storico, la causa più probabile. Quanto al terzo motivo, la Appellata non ha preso posizione riguardando l'operatività della polizza assicurativa.
L'Appellata ha formulato appello incidentale dolendosi del rigetto della domanda di liquidazione delle spese del CTP che il Giudice di primo ha ritenuto che non risulterebbero documentate. L'Appellata di contro allega che il compenso versato al CTP appare documentato e indicato sia nel preavviso di parcella che nella fattura n. 36/2023 del 5.9.2023 quietanzata e, peraltro, mai contestata.
3) Si è altresì costituita la Controparte_2
3.a) La Compagnia Appellata ha dedotto come il primo motivo di appello formulato dall'Ente, fondato sulla contestata inapplicabilità dell'esimente del caso fortuito, debba ritenersi fondato atteso che l'intera istruttoria avrebbe certificato come nei giorni compresi tra il 15 e il 17.3.2015 e tra il 23 e il 25.3.2015 il territorio del Comune di fosse stato Pt_1 attinto da eventi metereologici eccezionali e imprevedibili che avrebbero difatti legittimato la dichiarazione governativa dello stato di emergenza (così come risulta dalla produzione documentale rappresentata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015).
Il Giudice di primo grado avrebbe quindi errato nel procedimento valutativo dei documenti prodotti che, se fossero stati valutati correttamente, avrebbe condotto a sconfessare le speculazioni del CTU sui dati pluviometrici.
3.b) Quanto al secondo motivo di appello fondato sull'erronea valutazione delle risultanze della CTU, la Compagnia Appellata ha invece dedotto come debba considerarsi insuscettibile di accoglimento;
a parere della Compagnia non è difatti irragionevole dedurre, dall'esame della CTU, come la vetustà del manufatto, la natura del terreno, le plurime sollecitazioni succedutesi nel tempo e soprattutto il difetto di una idonea manutenzione dei drenaggi per la regimazione e per lo smaltimento delle acque piovane, abbiano concorso ad innescare la rovina del manufatto.
Tale rilievo, impregiudicata la fondatezza del primo motivo di appello, rafforzerebbe il fondamento dell'eccezione di inoperatività della polizza.
3.c) Anche il terzo motivo di appello fondato sulla erronea interpretazione della polizza, a parere della Compagnia Appellata deve essere rigettato. La Compagnia ha difatti allegato che il Giudice di primo grado avrebbe interpretato correttamente il contenuto dell'art. 19 lett. k delle CGA che esclude espressamente l'indennizzo per i danni “a fabbricati e a cose in genere dovuti a assestamenti, cedimento franamento o vibrazioni da qualsiasi causa determinati” e che peraltro deve prevalere sulla genericità della previsione di cui all'art. 20, che attiene a fattispecie diverse;
e ciò perché, non è la caduta del muro medievale (assicurato) che ha provocato il crollo del muretto della IG.ra , bensì lo smottamento del terreno contenuto nel terrapieno retrostante il muro CP_1 del determinato dal copioso imbibimento causato dalla pioggia. Pt_1
La Appellata ha richiamato le ulteriori eccezioni di inoperatività formulate in primo grado
(accidentalità – perdita del diritto all'indennità assicurativa ex art. 1915 c.c. per la tardività della comunicazione del sinistro – franchigia contrattuale)
3) Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 21.11.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che non è stata contestata la circostanza rappresentata dal crollo del muraglione medievale e il conseguente cedimento del terrapieno che ha provocato il crollo di alcune porzioni di fabbricati delle proprietà retrostanti, tra cui la recinzione del sedime di pertinenza dell'immobile della IG.ra per cui è stato richiesto il CP_1 risarcimento del danno. La statuizione sull'accertamento della causa del fatto storico allegato è quindi insuscettibile di essere riesaminata essendo passata in giudicato.
Ciò premesso, la Corte procede all'esame dei motivi dell'appello principale.
1) La Corte ritiene che i primi due motivi dell'appello principale meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro in quanto fondati sulla dedotta non corretta applicazione degli art. 2053 e 2051 c.c. c.c. in relazione alla omessa e/o erronea valutazione dei documenti prodotti e della CTU che avrebbe condotto il Giudice di primo grado, esclusa erroneamente l'esimente del caso fortuito, a dichiarare il responsabile per i Parte_1 danni occorsi alla proprietà della IG.ra . Controparte_1
La Corte rileva che è principio ormai consolidato quello in forza del quale: a) la responsabilità per rovina di edifici ex art. 2053 c.c., che ha carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c., ha “natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì da un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorchè non imprevedibile ed inevitabile” (Cass. 11.12.2023 n. 34401);
b) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'obbligo di custodia ha senza dubbio “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa “ ciò non di meno, detta responsabilità può essere esclusa ove il presunto responsabile “provi l'esistenza del caso fortuito”. E' altresì principio consolidato quello in forza del quale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito” con la precisazione però che lo integrano “quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (ossia: il custode;
nel caso di specie il di – con indagine orientata essenzialmente da Pt_1 Pt_1 dati scientifici di stipo statico (i cosiddetti dati pluviometrici) di lungo periodo, riferito al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. civ. Sez. III, 11.2.2022 n. 4588).
Ne consegue, dunque, che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., solo allorquando assumono i connotati della eccezionalità e imprevedibilità che debbono essere accertati da dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto specifico in cui è localizzato il bene in custodia in un lungo periodo di tempo;
e ciò perché “per caso fortuito deve intendersi un evento imprevedibile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore che determina in modo autonomo l'evento” nel senso che: a) la ricorrenza saltuaria del fenomeno naturale, anche se non frequente, “non è di per sé sufficiente a configurare l'esimente in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (Ordinanza Cass. Civile n. 25837/2017); b) la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza presupponendo che, affinchè un fenomeno possa definirsi eccezionale e imprevedibile, deve effettuarsi – ripetesi – un accertamento sulla base dei dati scientifici e con riferimento al luogo ove l'evento si è verificato.
Ciò premesso, nel contesto giurisprudenziale così delineato, la Corte deve quindi valutare se la causa del crollo del muraglione e il conseguente cedimento del terrapieno che franando nella parte retrostante ha interessato la proprietà della IG.ra , sia da Controparte_1 attribuirsi, non esclusivamente alle precipitazioni meteorologiche occorse nel marzo del marzo del 2015, ma anche alla carenza di manutenzione dello storico muraglione e, dunque la declaratoria della responsabilità in concorso del nella determinazione Parte_1 dell'evento dannoso debba essere confermata, oppure se, come ha dedotto l'Ente Appellante, l'evento dannoso del 24.3.2015 sarebbe da ricondursi unicamente al carattere eccezionale delle precipitazioni atmosferiche asseritamente occorse nel marzo del 2015 e pertanto, integratosi il cosiddetto “caso fortuito”, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni da cose in custodia. Parte_1
L'Ente Appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze peritali e della documentazione offerta in atti che avrebbe condotto il Giudice di primo grado a ritenere che la causa del crollo del muraglione storico fosse da ricondursi, oltre che alle abbondanti precipitazioni atmosferiche, anche alla carente manutenzione nel tempo;
e ciò, nonostante il
CTU, non essendo stato in grado di individuare con certezza la causa dell'evento, abbia quindi fatto ricorso al concetto di mera possibilità.
1.a) La Corte, prima di tutto, rileva: da un lato, che emerge dall'elaborato peritale che l'attività del CTU si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti, alla presenza dei loro Consulenti, valutate le loro osservazioni ex art. 195 c.p.c. e, pertanto, risulta immune da vizi procedurali;
dall'altro lato, che la CTU è stata congruamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni avanzate dall'Arch. nominato dal Per_1 Comune di a cui il Consulente d'Ufficio ha dato completo riscontro chiarendo di non Pt_1 poterle condividere.
Ciò debitamente premesso, dall'elaborato peritale emerge specificatamente che, per rispondere al quesito circa le cause che hanno provocato il crollo del manufatto, il Consulente si è necessariamente dovuto limitare a verificare gli atti disponibili poiché
“ulteriori approfondimenti di natura strutturale e geologica a distanza di diversi anni dall'evento, in una situazione in cui sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione del muro di contenimento” non avrebbero offerta la garanzia di ulteriori informazioni utili a determinare le cause. Pertanto, “tenuto conto del tempo intercorso dal crollo e dai lavori urgenti eseguiti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e di ricostruzione del muro” il CTU ha affermato che sarebbe stato difficile individuare “con assoluta certezza” quale fosse la causa unica ad avere innescato il crollo e ciò perché “il muro era stato edificato parecchio tempo prima a protezione di un fossato medievale e pertanto la sua funzione di sostegno è stata sollecitata lungo la sua vota non solo dall'intervento dell'uomo, ma anche dagli eventi naturali , quali condizioni climatiche , movimenti sismici e assestamenti. Ciò non di meno il CTU ha ritenuto fosse ragionevole pensare, “tenuto conto della vetustà del manufatto e della natura del terreno, che una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei drenaggi per la regimazione e smaltimento delle acque meteoriche di infiltrazione e ruscellamento avrebbero limitato nel tempo la sollecitazione a carico del muro di sostegno limitando i carichi al quale era sottoposto e riducendone l'invecchiamento
…” e, dunque, ha concluso ritenendo che la possibile causa ad avere innescato il crollo del manufatto storico fosse da attribuirsi alla sua mancata manutenzione nel tempo e non esclusivamente all'evento meteorologico occorso nei giorni dell'evento. A riguardo, vale appena il caso aggiungere che il non ha mai in effetti Parte_1 offerto la prova di avere eseguito una costante manutenzione nel tempo del muraglione;
anzi, a ben vedere, la circostanza che l'attività manutentiva fosse stata quanto meno carente è confermata dai testi.
Il IG. responsabile Tecnico del di che ha lavorato in detto Testimone_1 Pt_1 Pt_1
Ente dal 1981 al 2019, ha dichiarato che : ”il muro in questione non è stato oggetto di interventi pubblici che io sappia” mentre il IG. ha dichiarato:” che Parte_3 io sappia non so se il muraglione avesse problemi di stabilità; nell'arco di 25 anni ho seguito vari lavori per la IG.ra che si sono svolti in più riprese e posso dire che CP_1 non ho mai visto fare lavori sul muraglione”.
1.b) Accertata e confermata che una delle concause del crollo del muraglione – da cui è dipeso il conseguente franamento del terrapieno retrostante - sia stata la mancata manutenzione dello stesso, la Corte deve quindi valutare se le precipitazioni atmosferiche asseritamente occorse nel marzo del 2015 siano state tali da potersi qualificare come un evento eccezionale e imprevedibile, idoneo ad integrare il cosiddetto “caso fortuito”; ossia, l'esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata dal Parte_1
Dalla Relazione ARPA Piemonte dell'anno 2015 si evince che il mese di marzo di quell'anno è stato il 17° più ricco di precipitazioni piovose degli ultimi 58 anni;
ne consegue che le intense precipitazioni, definite dall'Ente Appellante “eccezionali” e “imprevedibili”, non possono ritenersi tali, posto che nei precedenti 16 anni, il mese di marzo ha registrato piogge più intense e, soprattutto, il lasso di tempo evidenzia la regolarità delle precipitazioni piovose. In ogni caso, diversamente argomentando, ogni 3 anni e mezzo si sono verificati eventi ben più gravi di quello occorso nel 2015. Da detta Relazione, a parere dell'Ente, emergerebbe altresì che il mese di marzo del 2015 si sarebbe contraddistinto per avere avuto una precipitazione media di circa 100 mm superiore del 24% alla media degli anni dal 1981 al 2000; in particolare i dati pluviometrici evidenzierebbero che le precipitazioni del 15 e del 25 marzo del 2015 sarebbero state al di sopra dei valori medi.
La Corte rileva però che: da un lato, il record di precipitazione si sarebbe addirittura verificato un giorno dopo (25.3.2015) il crollo del muraglione (24.3.2015); dall'altro lato, richiamati i criteri elaborati dalla giurisprudenza, i valori pluviometrici (cfr. figura 6) dedotti non assumono i connotati della eccezionalità e imprevedibilità atteso che, oltre a non essere riferiti al contesto specifico in cui è localizzato il muraglione (ossia il bene in custodia), essi non valgono a dimostrare che, nella serie di eventi temporali, si sia inserito improvvisamente un evento/fattore imprevisto e imprevedibile che possa avere determinato in modo autonomo il crollo del muraglione. La delibera del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015 e l'ordinanza della protezione civile n. 269 del 24.7.2019 nonostante indichino il territorio del Comune di come colpito da Pt_1 importanti eventi metereologici, non rappresentano documenti idonei a dimostrare che detti importanti eventi metereologici lo siano al punto da poter essere inquadrati tra i cosiddetti
“casi fortuiti” esimenti della responsabilità ex art. 2051 c.c.; e ciò perché lo scopo di tali provvedimenti è sicuramente preventivo;
ossia, volto ad evitare l'aggravarsi della ben nota e ripetitiva condizione di instabilità metereologica.
Per quanto precede non vi è ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado;
la Corte pertanto respinge i primi due motivi dell'appello principale per manifesta infondatezza con conseguente conferma della declaratoria di responsabilità, ex art. 2051 c.c., del per i danneggiamenti di cui la IG.ra ha chiesto il Parte_1 Parte_4 risarcimento.
2) Anche il motivo di appello volto censurare la declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa non coglie nel segno. E' pacifico, e del resto neppure contestato, che a causa della carente manutenzione e delle piogge occorse nel tempo e durante il mese di marzo del 2015, una parte del muraglione del centro storico del Comune di posto a protezione del fossato medievale adibito a Pt_1 campo di calcio, sia collassato con conseguente franamento del retrostante terrapieno e danneggiamento della porzione dell'immobile di proprietà della IG.ra Controparte_1
(cfr. pag. 4 e 5 della CTU a risposta del 1° quesito).
Dunque, come è emerso dall'istruttoria e non è stato contestato, la causa del danno alla recinzione (muretto) dell'immobile di proprietà della IG.ra è Controparte_1 rappresentato da un evento franoso (più precisamene: non è stato il muraglione medievale ad aver provocato il crollo del muretto ma lo smottamento del terreno retrostante che, fortemente intriso di acqua, ha provocato una frana interessando le porzioni di fabbricati delle proprietà retrostanti) onde, come ha già rilevato il Giudice di primo grado, poichè l'art. 19 lett. k) specificatamente esclude l'indennizzo per danni da “assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi casa determinati”, la polizza non è operativa al caso di specie.
Vale appena il caso aggiungere che a nulla rileva il richiamo all'art. 20 delle Condizioni
Generali né è rilevante il contrasto interpretativo tra l'art.19 lett. k) e l'art. 20 che è norma generale per la responsabilità civile;
la previsione di esclusione prevista dall'art 19 lett. k delle condizioni generali di Assicurazione è difatti prevalente sulla clausola generale contenuta nell'art. 20.
Anche il terzo motivo dell'appello principale viene quindi respinto in quanto manifestamente infondato.
3) Resta alla Corte di esaminare l'appello incidentale formulato dalla IG.ra CP_1
volto ad ottenere il pagamento da parte del del compenso pari a €
[...] Parte_1
2.305,80 del Geom. di cui alla fattura 36 del 5.9.2023. Parte_3
Il motivo di appello è fondato. E' orientamento ormai consolidato quello in forza del quale è da ritenersi erronea l'esclusione del rimborso delle spese di CTP atteso che la Consulenza di parte “ha natura di allegazione difensiva, e le spese pertanto vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. Civ. In particolare “Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)” e “la produzione della notula del c.t.p. è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività”. (in ultimo, Cassa 15.10.2024 n. 26729)
Nel caso di cui si tratta la Corte: da un lato, rileva che prima dell'udienza del 14.6.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado, l'allora attrice ha prodotto la nota pro-forma del proprio Consulente;
mentre con la comparsa conclusionale ha prodotto la notula quietanzata;
dall'altro lato, che il compenso appare congruo (€ 1.800, 00 oltre oneri) tenuto conto anche del compenso del CTU al quale, oltre al fondo di spese pari a € 900,00 il Giudice di primo grado ha liquidato l'importo di € 1.561,66 a titolo di onorari oltre a € 193,80 per spese e oneri fiscali come per legge.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene dunque respinto per manifesta infondatezza con conseguente conferma della sentenza in punto di declaratoria di responsabilità dell'Ente e inoperatività della polizza, mentre l'appello incidentale viene accolto con conseguente riforma della sentenza con riferimento alla regolazione delle spese del Consulente di parte della IG.ra . Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Ente Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico dell'Ente Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da in persona del Sindaco pro-tempore Parte_1 avverso la sentenza n. 958/2023 resa dal Tribunale di Alessandria il 9.11.2023 pubblicata l'11.11.203 nel procedimento RG 2830/2020; accoglie l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 958/2023 resa dal Tribunale di Alessandria il 9.11.2023 pubblicata l'11.11.203 nel procedimento civile RG 2830/2020 pone le spese del Consulente Tecnico della IG.ra a carico del in Controparte_1 Parte_1 persona del suo Sindaco pro-tempore; conferma nel resto la sentenza impugnata;
dichiara tenuto e condanna l'Appellante in persona del Sindaco pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio che liquida, a favore di ciascuna delle Parti Appellate e Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_2 complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 17.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 90/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale- responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052
c.c. promossa da:
(CF ) in persona del Sindaco pro-tempore con sede in Parte_1 P.IVA_1
Strevi (AL) Piazza Matteotti n. 8, elettivamente domiciliata in Acqui Terme (AL) Corso
Italia n. 91 presso lo studio dell'Avv. Ombretta Bottero (CF pec C.F._1
che lo rappresenta e difende come da procura in atti Email_1
APPELLANTE
Contro
(CF ) nata a [...] terme (AL) il Controparte_1 C.F._2
28.9.1954 res. in Strevi (AL) Via Della Rocca n. 4, elettivamente domiciliata in Acqui terme (AL) Corso italia 72 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brignano (CF pec che la C.F._3 Email_2 rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(CF ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore Dott. con sede in Milano Via I. Gardella 2, Controparte_3 elettivamente domiciliata in Alessandria Via Vochieri 9 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Suffia (CF pec ) che la rappresenta e C.F._4 Email_3 difende come da procura in atti
APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 21.11.2024
CONCLUSIONI PER L'ENTE APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.9.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente atto di appello e in riforma della sentenza n. 958/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, pubblicata in data 09.11.2023 e notificata in data
11.12.2023, ad esito del procedimento di primo grado n. 2830/2020 r.g., e per le ragioni di cui sopra: in via principale, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettare le domande tutte formulate dal nei confronti del in persona del Controparte_1 Parte_1
Sindaco pro tempore;
con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge, e di
CTU; in subordine, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualora venga ritenuta dalla
Ecc.ma Corte di Appello di Torino la sussistenza di una responsabilità ex art.2051 c.c. in capo all'appellante, con conferma della condanna al pagamento dei danni a favore dell'appellata, venga altresì ritenuta operante, per le ragioni di cui sopra, la garanzia assicurativa e, per l'effetto, dichiarare la compagnia assicurativa in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a manlevare e garantire il Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, in quanto compagnia assicuratrice dell'ente
[...] all'epoca dei fatti;
con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e di CTU.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA e APELLANTE INCIDENTALE IG.ra
[...]
contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il CP_1
13.9.2024
Reiectis contrariis, Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
- in via principale: respingere l'appello proposto dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza: condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle Parte_1 spese di CTP, versate dalla conchiudente al proprio consulente di parte nel giudizio di prime cure, pari ad € 2.305,80=, oltre interessi dal giorno dell'esborso;
- in ogni caso, con vittoria delle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e
CPA come per legge.
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- confermare la sentenza impugnata e, quindi, assolvere la conchiudente da ogni avversaria domanda e motivo di appello;
- con il favore delle spese di questo grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA Controparte_2 contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17.9.2024 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - previo espresso richiamo ex art. 346 cpc di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado da intendersi espressamente richiamate e riproposte nel presente grado di giudizio;
NEL MERITO
In via principale I) riformare, in accoglimento del solo primo motivo di gravame interposto dall'appellante il capo dell'impugnata sentenza statuente sulla responsabilità custodiale Parte_1 ascritta all'ente comunale medesimo e per l'effetto, accertata l'assenza di responsabilità dell'odierno appellante principale nell'evento per cui è causa, assolvere il e Parte_1 la conchiudente da ogni domanda;
II) in ogni caso respingere il secondo e terzo motivo d'appello svolti dal Parte_1 siccome infondati in fatto e diritto e per l'effetto confermare il capo dell'impugnata sentenza n. 958/23 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, Giudice Unico Dr. Carlo Asteggiano, in data 09.11.23 e pubblicata in data 11.11.23 statuente il rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della polizza;
III) respingere comunque l'appello incidentale proposto dall'appellata sig.ra Controparte_1
con conferma del relativo capo della sentenza n. 958/23 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Alessandria e statuente il rigetto della domanda attorea di condanna al pagamento delle spese di CTP, per come oggetto d'impugnazione incidentale;
In via subordinata
IV) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'interposto terzo motivo d'appello e/o dell'appello incidentale, accogliere le conclusioni già rassegnate nel precedente grado di giudizio e segnatamente:
- accertare e dichiarare la inoperatività della polizza azionata nel presente giudizio relativamente al sinistro per cui è causa per difetto del requisito dell'accidentalità e per l'effetto assolversi la conchiudente dalla svolta azione di garanzia;
in via graduata
- accertato il ritardo nella denuncia del sinistro da parte dell'assicurato Parte_1 dichiararsi la conchiudente non tenuta al versamento dell'indennizzo richiesto o ridurre lo stesso a mente dell'art. 1915 cc;
in via ulteriormente graduata
- in ogni caso, contenere il risarcimento nei limiti del giusto e del provato previa decurtazione della franchigia di polizza.
V) Con il favore delle spese del presente grado di giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso proposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, la IG. conveniva in Controparte_1 giudizio avanti al Tribunale di Alessandria il affinché, accertata la sua Parte_1 responsabilità per lo stato di degrado del muraglione di cinta dello sferisterio sito nel centro storico, detto Ente fosse condannato a risarcire i danni subiti dall'immobile di sua proprietà a causa del crollo di parte di detto muraglione, quantificati in € 12.627,00 oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oltre alle spese tecniche sostenute quantificate in € 4.000,00.
L'attrice deduceva: a) di essere proprietaria di un fabbricato sito in Via della Rocca 4 (censito al Pt_1
NCEU Foglio 9, particella 419); b) che il 24.3.2015, a causa del degrado da cui era affetto, si fosse verificato il crollo di parte del muraglione di cinta di proprietà del Comune di sito nel centro storico Pt_1 adiacente allo sferisterio e insistente sul mappale 445;
c) che tale crollo avrebbe determinato lo smottamento del sedime stradale (porzione mappale 418), della larghezza di circa 3 metri, interessando la proprietà della IG.ra
Controparte_1 onde, concludeva ritenendo che fosse pacifica la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 e 2053
c.c..
La IG.ra , precisato che la causa dei danni al muretto di sua Controparte_1 proprietà sarebbe stata da ricondursi al crollo del muraglione di proprietà comunale, nel frattempo ricostruito, il 13.4.2019 chiedeva al la rimessa in pristino del suo Pt_1 manufatto.
Poiché la richiesta rimaneva priva di riscontro, previo esperimento della procedura di negoziazione assistita che sortiva esito negativo, la IG.ra promuoveva Controparte_1 l'azione risarcitoria invocando l'ammissione della prova per testi e della CTU volta a determinare il costo delle opere di ripristino del muro di sua proprietà oltre al costo delle spese tecniche resesi necessarie per la redazione delle pratiche amministrative.
2) Nel giudizio così instaurato si costituiva il contestando Controparte_4 l'addebito di responsabilità attribuitagli e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di quale Compagnia Assicuratrice dell'Ente, per essere Controparte_2 da essa eventualmente garantito.
Il Comune di precisava che il crollo di parte del muraglione di cinta sito nel centro del Pt_1
Paese, catastalmente censito al n. 445, si sarebbe verificato il 24.3.2015 alle h. 4,10 del mattino provocando in effetti alcuni smottamenti che avrebbero interessato anche il muro di proprietà della IG.ra ; tuttavia, nessuna responsabilità, ex art. 2051 e Controparte_1
2053 c.c. avrebbe potuto esser attribuita all'Ente poiché la causa del crollo non sarebbe stata da ricondursi all'incuria nella custodia del bene e/o alla omessa manutenzione bensì ad un caso fortuito a seguito delle imprevedibili precipitazioni atmosferiche - verificatesi nei giorni tra il 15 e il 17.3.2015 e successivamente, con maggiore intensità, tra il 23 e il 25.3.2015 - che avrebbero determinato un improvviso e eccezionale dissesto statico delle zone interessate, con conseguenti movimenti franosi.
A conferma della dedotta eccezionalità dell'evento, il produceva la copia Parte_1 dell'ordinanza n. 269 del 24.7.2015 avente ad oggetto:” primi interventi urgenti della protezione civile per il maltempo del 15/17.3.2015 nelle provincie di Asti e Cuneo e nei comuni di e di Viù” nonché la copia della delibera della Giunta Comunale per Pt_1 l'approvazione degli interventi urgenti di consolidamento della frana e della ricostruzione del muraglione di cinta medievale.
L'Ente chiedeva quindi di respingersi la domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
3) Il Giudice di primo grado autorizzava la chiamata in garanzia della Controparte_2
[...]
4) si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_2
- in via preliminare, la inoperatività della polizza n. 008.014.0000902365 perché: a) l'art. 19 lett. K dell'assicurazione escludeva la risarcibilità dei danni “a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamenti, cedimenti franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” e, nel caso specifico, il crollo del muretto di proprietà dell'attrice sarebbe derivato dallo smottamento del terreno;
b) a mente delle Condizioni Generali di polizza, l'assicurazione prevedeva la risarcibilità dei danni arrecati a terzi “per fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi” per il caso in cui non si versasse in tema di caso fortuito;
onde, accertato il caso fortuito, la polizza escluderebbe la risarcibilità del danno;
c) il avrebbe violato l'obbligo previsto dall'art. 7 della polizza in forza del Parte_1 quale è richiesta l'avviso scritto dell'evento occorso, entro 9 giorni da quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza;
nel caso di specie, il si era limitato a scrivere alla Parte_1
Compagnia solo in data 8.7.2019.
- nel merito, si associava alle difese del attesa la riconducibilità dell'evento al caso Pt_1 fortuito per le copiose precipitazioni e, in ogni caso, contestava l'entità del danno precisando che, nel caso in cui il Tribunale ritenesse operativa la polizza, nella determinazione dell'importo risarcitorio avrebbe dovuto tenersi conto dell'applicabilità della franchigia di € 2.500,00.
5) Il Giudice di primo grado istruiva la causa con l'assunzione della prova testimoniale e disponendo CTU volta ad accertare e stimare la natura, l'entità e la causa dei danni conseguenti subiti dalla proprietà dell'Attrice.
LA SENTENZADEL TRIBUNALE Con la sentenza n. 958/2023 del 9.11.2023 pubblicata l'11.11.2023, il Tribunale di
Alessandria condannava il a pagare alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 15.142,40 oltre IVA, interessi e rivalutazione nonché le spese di lite liquidate in
€ 5.077,00 per compensi oltre spese di notifica e iscrizione al ruolo, spese generali e oneri fiscali come per legge;
poneva le spese di CTU a carico dell'Ente Convenuto;
compensava le spese di lite tra Ente Convenuto e Compagnia, terza chiamata.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente, riteneva provato il fatto storico allegato e dunque che fosse pacifico che:
- il 24.3.2015, nel Centro storico di una parte del muraglione storico posto a Pt_1 protezione del fossato medievale adibito a campo di calcio sito nel Borgo Superiore, fosse collassato con conseguente franamento del retrostante terrapieno che si rovesciava alla base del muro interessando gran parte del fossato;
- il crollo del muraglione, interessando la zona centrale dello stesso per circa 20 metri, avesse causato il crollo di alcune porzioni di fabbricati delle proprietà retrostanti;
in particolare, come fosse stata danneggiata la recinzione del sedime di pertinenza dell'immobile di proprietà della IG.ra ubicato in Via della Rocca 4 nel centro storico del paese;
CP_1
- con ordinanza sindacale del 25.3.2015 il avesse disposto gli interventi urgenti per Pt_1 la messa in sicurezza e gli interventi di consolidamento frana e ricostruzione di porzione di cinta muraria.
Il Giudice di primo grado rilevava altresì come: a) dalla relazione geologica allegata al progetto dei lavori di messa in sicurezza e ricostruzione, emergesse che i valori di precipitazioni nei mesi più prossimi alla data dell'evento (dic. 2014 mar 2015) fossero inferiori allo stesso periodo dell'anno precedente (dic. 2013 marzo 2014) parimenti, considerato il solo mese di marzo, l'anno più piovoso risultava essere stato il 2013 (138,6 mm e 13 giorni di precipitazioni)
b) quanto alle cause che avrebbero provocato il crollo del manufatto, il CTU avesse concluso ritenendo che fosse ragionevole pensare che “tenendo conto della vetustà del manufatto e della natura del terreno, una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei drenaggi per la regimazione e smaltimento delle acque metereologiche di infiltrazione e ruscellamenti avrebbero limitato nel tempo le sollecitazioni a carico del muro di sostegno limitando i carichi al quale era sottoposto e riducendone l'invecchiamento dell'opera con un deterioramento delle funzioni al quale era destinati ad assolvere”; onde, condividendo le conclusioni peritali, riteneva che la causa del crollo non potesse essere ricondotta esclusivamente ad un evento meteorologico ma anche alla omessa manutenzione nel tempo del manufatto storico (con particolare riferimento all'allontanamento e regimazione delle acque meteoriche); quanto ai costi necessari per il ripristino, che potessero essere quantificati in€ 15.142,40 oltre IVA.
Il Giudice concludeva quindi ritenendo come la fattispecie fosse da ricondursi all'art. 2051 c.c. con conseguente declaratoria di responsabilità dell'Ente Convenuto, esclusa l'esimente del caso fortuito aderendo alla corrente giurisprudenziale indicata dalla Cassazione (sentenza n. 5422 del 26.2.2021) in forza della quale un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto di 2 requisiti: l'eccezionalità (obiettiva inverosimiglianza dell'evento) e imprevedibilità (sensibile deviazione della normale frequenza statica atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, una eccezione). A maggior ragione atteso che dai dati rilevati dalla Relazione Arpa Piemonte relativa al 2015
(cfr. doc. 7 del emergeva che il mese di marzo del 2015 fosse stato il 17° più ricco Pt_1 di precipitazioni piovose degli ultimi 58 anni con un record di precipitazioni giornaliere in prevalenza tra il 15 e il 25 marzo;
da ciò derivando che si erano verificati eventi più gravi rispetto a quello dedotto in causa ogni 3 anni e mezzo.
Il Giudice escludeva infine un concorso di colpa della parte attrice.
Quanto alla domanda di garanzia assicurativa, il Giudice concludeva per il suo rigetto atteso che la polizza invocata all'art. 19 lett. K esclude espressamente l'indennizzo per danni dovuti a assestamento cedimento franamento o vibrazioni del terreno di qualsiasi causa.
GIUDIZIO DI APPELLO 1) Avverso la sentenza il ha proposto appello. Parte_1
Con il primo motivo, l'Appellante ha impugnato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto di escludere l'esimente del caso fortuito e ha quindi dichiarato la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c.. Il ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso Parte_1 l'elemento del caso fortuito sulla base dell'errata interpretazione degli elementi estratti dal Bollettino Arpa Piemonte da cui non sarebbe affatto emerso che il mese di marzo del 2015 fosse il 17° mese più piovoso dal 1958, bensì che tale mese sarebbe stato caratterizzato da un surplus di precipitazioni del 24% dal 1971 al 2000.
A ciò aggiungendo che la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di primo grado non terrebbe in considerazione i documenti prodotti dall'Ente rappresentati dalla delibera del
26.6.2015 e dalla conseguente ordinanza della Protezione civile n. 269 del 24.7.2015 che, invece, fornirebbero la prova della situazione di eccezionalità e imprevedibilità dell'evento meteorologico che avrebbe dovuto condure il Giudice a ritenere dimostrata l'esimente del caso fortuito e, pertanto, escludere l'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2053 c.c. Con il secondo motivo, l'Ente Appellante ha impugnato la sentenza deducendo l'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado della CTU da cui, invece, si trarrebbe evidenza del fatto che il Consulente non era stato in grado di individuare con certezza la causa dell'evento e quindi era stato costretto a fare ricorso al concetto di mera probabilità, concludendo che “una possibile causa” (non una causa certa) avrebbe potuto essere la mancata manutenzione nel tempo del manufatto storico. Con il terzo motivo, l'Ente Appellante ha impugnato la sentenza deducendo l'erronea interpretazione della polizza assicurativa;
il Giudice non avrebbe dovuto limitarsi a citare l'art. 19 ma avrebbe dovuto tenere conto dell'art. 20 in forza del quale l'estensione della garanzia rendeva operante la polizza “per la responsabilità civile derivante all'assicurato per: la proprietà e/ conduzione e/o uso degli immobili proprio che occupati … nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tuti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. …”.
L'Ente Appellante ha quindi invocato la riforma della sentenza
2) Nel giudizio d'appello così instaurato si è costituita la IG.ra Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto e argomentato dall'Ente Appellante e proponendo appello incidentale. Quanto al primo motivo di appello, la Appellata ha rilevato che il Giudice di primo grado ha correttamente interpretato: sia il bollettino ARPA, da cui si evince che il record delle precipitazioni del mese di marzo si è verificato dal 15 al 25.3. mentre l'evento di cui è causa si è verificato il 14.3.2015; sia la delibera del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015 e l'ordinanza della protezione civile n. 269 del 24.7.2015 da cui può trarsi evidenza del fatto che le precipitazioni non fossero né eccezionali né imprevedibili. Di contro, il non ha mai allegato, né tanto meno dimostrato, di avere Parte_1 adottato qualsivoglia misura oggettivamente necessaria per impedire l'evento; circostanza confermata dai testi.
La Appellata ha quindi concluso allegando che la causa efficiente del crollo del muraglione di cinta è stata correttamente individuata, da parte del Giudice di primo grado, nella omessa manutenzione da parte dell' e, pertanto, che il motivo di appello deve essere rigettato. Pt_2
Quanto al secondo motivo, la Appellata ha dedotto che la CTU ha offerto al Giudice di primo grado numerosi elementi di un quadro completo dello stato del manufatto e della omessa manutenzione dello stesso.
Il perito non ha fornito una risposta in merito alla causa esclusiva del danno ma, del resto, neppure avrebbe potuto farlo considerato il tempo trascorso dal momento dell'evento, limitandosi, correttamente, ad indicare nella mancata manutenzione del manufatto storico, la causa più probabile. Quanto al terzo motivo, la Appellata non ha preso posizione riguardando l'operatività della polizza assicurativa.
L'Appellata ha formulato appello incidentale dolendosi del rigetto della domanda di liquidazione delle spese del CTP che il Giudice di primo ha ritenuto che non risulterebbero documentate. L'Appellata di contro allega che il compenso versato al CTP appare documentato e indicato sia nel preavviso di parcella che nella fattura n. 36/2023 del 5.9.2023 quietanzata e, peraltro, mai contestata.
3) Si è altresì costituita la Controparte_2
3.a) La Compagnia Appellata ha dedotto come il primo motivo di appello formulato dall'Ente, fondato sulla contestata inapplicabilità dell'esimente del caso fortuito, debba ritenersi fondato atteso che l'intera istruttoria avrebbe certificato come nei giorni compresi tra il 15 e il 17.3.2015 e tra il 23 e il 25.3.2015 il territorio del Comune di fosse stato Pt_1 attinto da eventi metereologici eccezionali e imprevedibili che avrebbero difatti legittimato la dichiarazione governativa dello stato di emergenza (così come risulta dalla produzione documentale rappresentata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015).
Il Giudice di primo grado avrebbe quindi errato nel procedimento valutativo dei documenti prodotti che, se fossero stati valutati correttamente, avrebbe condotto a sconfessare le speculazioni del CTU sui dati pluviometrici.
3.b) Quanto al secondo motivo di appello fondato sull'erronea valutazione delle risultanze della CTU, la Compagnia Appellata ha invece dedotto come debba considerarsi insuscettibile di accoglimento;
a parere della Compagnia non è difatti irragionevole dedurre, dall'esame della CTU, come la vetustà del manufatto, la natura del terreno, le plurime sollecitazioni succedutesi nel tempo e soprattutto il difetto di una idonea manutenzione dei drenaggi per la regimazione e per lo smaltimento delle acque piovane, abbiano concorso ad innescare la rovina del manufatto.
Tale rilievo, impregiudicata la fondatezza del primo motivo di appello, rafforzerebbe il fondamento dell'eccezione di inoperatività della polizza.
3.c) Anche il terzo motivo di appello fondato sulla erronea interpretazione della polizza, a parere della Compagnia Appellata deve essere rigettato. La Compagnia ha difatti allegato che il Giudice di primo grado avrebbe interpretato correttamente il contenuto dell'art. 19 lett. k delle CGA che esclude espressamente l'indennizzo per i danni “a fabbricati e a cose in genere dovuti a assestamenti, cedimento franamento o vibrazioni da qualsiasi causa determinati” e che peraltro deve prevalere sulla genericità della previsione di cui all'art. 20, che attiene a fattispecie diverse;
e ciò perché, non è la caduta del muro medievale (assicurato) che ha provocato il crollo del muretto della IG.ra , bensì lo smottamento del terreno contenuto nel terrapieno retrostante il muro CP_1 del determinato dal copioso imbibimento causato dalla pioggia. Pt_1
La Appellata ha richiamato le ulteriori eccezioni di inoperatività formulate in primo grado
(accidentalità – perdita del diritto all'indennità assicurativa ex art. 1915 c.c. per la tardività della comunicazione del sinistro – franchigia contrattuale)
3) Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 21.11.2024, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che non è stata contestata la circostanza rappresentata dal crollo del muraglione medievale e il conseguente cedimento del terrapieno che ha provocato il crollo di alcune porzioni di fabbricati delle proprietà retrostanti, tra cui la recinzione del sedime di pertinenza dell'immobile della IG.ra per cui è stato richiesto il CP_1 risarcimento del danno. La statuizione sull'accertamento della causa del fatto storico allegato è quindi insuscettibile di essere riesaminata essendo passata in giudicato.
Ciò premesso, la Corte procede all'esame dei motivi dell'appello principale.
1) La Corte ritiene che i primi due motivi dell'appello principale meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro in quanto fondati sulla dedotta non corretta applicazione degli art. 2053 e 2051 c.c. c.c. in relazione alla omessa e/o erronea valutazione dei documenti prodotti e della CTU che avrebbe condotto il Giudice di primo grado, esclusa erroneamente l'esimente del caso fortuito, a dichiarare il responsabile per i Parte_1 danni occorsi alla proprietà della IG.ra . Controparte_1
La Corte rileva che è principio ormai consolidato quello in forza del quale: a) la responsabilità per rovina di edifici ex art. 2053 c.c., che ha carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c., ha “natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì da un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorchè non imprevedibile ed inevitabile” (Cass. 11.12.2023 n. 34401);
b) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'obbligo di custodia ha senza dubbio “carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa “ ciò non di meno, detta responsabilità può essere esclusa ove il presunto responsabile “provi l'esistenza del caso fortuito”. E' altresì principio consolidato quello in forza del quale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito” con la precisazione però che lo integrano “quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (ossia: il custode;
nel caso di specie il di – con indagine orientata essenzialmente da Pt_1 Pt_1 dati scientifici di stipo statico (i cosiddetti dati pluviometrici) di lungo periodo, riferito al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (Cass. civ. Sez. III, 11.2.2022 n. 4588).
Ne consegue, dunque, che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., solo allorquando assumono i connotati della eccezionalità e imprevedibilità che debbono essere accertati da dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto specifico in cui è localizzato il bene in custodia in un lungo periodo di tempo;
e ciò perché “per caso fortuito deve intendersi un evento imprevedibile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore che determina in modo autonomo l'evento” nel senso che: a) la ricorrenza saltuaria del fenomeno naturale, anche se non frequente, “non è di per sé sufficiente a configurare l'esimente in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza” (Ordinanza Cass. Civile n. 25837/2017); b) la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza presupponendo che, affinchè un fenomeno possa definirsi eccezionale e imprevedibile, deve effettuarsi – ripetesi – un accertamento sulla base dei dati scientifici e con riferimento al luogo ove l'evento si è verificato.
Ciò premesso, nel contesto giurisprudenziale così delineato, la Corte deve quindi valutare se la causa del crollo del muraglione e il conseguente cedimento del terrapieno che franando nella parte retrostante ha interessato la proprietà della IG.ra , sia da Controparte_1 attribuirsi, non esclusivamente alle precipitazioni meteorologiche occorse nel marzo del marzo del 2015, ma anche alla carenza di manutenzione dello storico muraglione e, dunque la declaratoria della responsabilità in concorso del nella determinazione Parte_1 dell'evento dannoso debba essere confermata, oppure se, come ha dedotto l'Ente Appellante, l'evento dannoso del 24.3.2015 sarebbe da ricondursi unicamente al carattere eccezionale delle precipitazioni atmosferiche asseritamente occorse nel marzo del 2015 e pertanto, integratosi il cosiddetto “caso fortuito”, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni da cose in custodia. Parte_1
L'Ente Appellante si duole dell'erronea valutazione delle risultanze peritali e della documentazione offerta in atti che avrebbe condotto il Giudice di primo grado a ritenere che la causa del crollo del muraglione storico fosse da ricondursi, oltre che alle abbondanti precipitazioni atmosferiche, anche alla carente manutenzione nel tempo;
e ciò, nonostante il
CTU, non essendo stato in grado di individuare con certezza la causa dell'evento, abbia quindi fatto ricorso al concetto di mera possibilità.
1.a) La Corte, prima di tutto, rileva: da un lato, che emerge dall'elaborato peritale che l'attività del CTU si è svolta correttamente nel rispetto del contraddittorio delle parti, alla presenza dei loro Consulenti, valutate le loro osservazioni ex art. 195 c.p.c. e, pertanto, risulta immune da vizi procedurali;
dall'altro lato, che la CTU è stata congruamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni avanzate dall'Arch. nominato dal Per_1 Comune di a cui il Consulente d'Ufficio ha dato completo riscontro chiarendo di non Pt_1 poterle condividere.
Ciò debitamente premesso, dall'elaborato peritale emerge specificatamente che, per rispondere al quesito circa le cause che hanno provocato il crollo del manufatto, il Consulente si è necessariamente dovuto limitare a verificare gli atti disponibili poiché
“ulteriori approfondimenti di natura strutturale e geologica a distanza di diversi anni dall'evento, in una situazione in cui sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione del muro di contenimento” non avrebbero offerta la garanzia di ulteriori informazioni utili a determinare le cause. Pertanto, “tenuto conto del tempo intercorso dal crollo e dai lavori urgenti eseguiti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza e di ricostruzione del muro” il CTU ha affermato che sarebbe stato difficile individuare “con assoluta certezza” quale fosse la causa unica ad avere innescato il crollo e ciò perché “il muro era stato edificato parecchio tempo prima a protezione di un fossato medievale e pertanto la sua funzione di sostegno è stata sollecitata lungo la sua vota non solo dall'intervento dell'uomo, ma anche dagli eventi naturali , quali condizioni climatiche , movimenti sismici e assestamenti. Ciò non di meno il CTU ha ritenuto fosse ragionevole pensare, “tenuto conto della vetustà del manufatto e della natura del terreno, che una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria dei drenaggi per la regimazione e smaltimento delle acque meteoriche di infiltrazione e ruscellamento avrebbero limitato nel tempo la sollecitazione a carico del muro di sostegno limitando i carichi al quale era sottoposto e riducendone l'invecchiamento
…” e, dunque, ha concluso ritenendo che la possibile causa ad avere innescato il crollo del manufatto storico fosse da attribuirsi alla sua mancata manutenzione nel tempo e non esclusivamente all'evento meteorologico occorso nei giorni dell'evento. A riguardo, vale appena il caso aggiungere che il non ha mai in effetti Parte_1 offerto la prova di avere eseguito una costante manutenzione nel tempo del muraglione;
anzi, a ben vedere, la circostanza che l'attività manutentiva fosse stata quanto meno carente è confermata dai testi.
Il IG. responsabile Tecnico del di che ha lavorato in detto Testimone_1 Pt_1 Pt_1
Ente dal 1981 al 2019, ha dichiarato che : ”il muro in questione non è stato oggetto di interventi pubblici che io sappia” mentre il IG. ha dichiarato:” che Parte_3 io sappia non so se il muraglione avesse problemi di stabilità; nell'arco di 25 anni ho seguito vari lavori per la IG.ra che si sono svolti in più riprese e posso dire che CP_1 non ho mai visto fare lavori sul muraglione”.
1.b) Accertata e confermata che una delle concause del crollo del muraglione – da cui è dipeso il conseguente franamento del terrapieno retrostante - sia stata la mancata manutenzione dello stesso, la Corte deve quindi valutare se le precipitazioni atmosferiche asseritamente occorse nel marzo del 2015 siano state tali da potersi qualificare come un evento eccezionale e imprevedibile, idoneo ad integrare il cosiddetto “caso fortuito”; ossia, l'esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c. invocata dal Parte_1
Dalla Relazione ARPA Piemonte dell'anno 2015 si evince che il mese di marzo di quell'anno è stato il 17° più ricco di precipitazioni piovose degli ultimi 58 anni;
ne consegue che le intense precipitazioni, definite dall'Ente Appellante “eccezionali” e “imprevedibili”, non possono ritenersi tali, posto che nei precedenti 16 anni, il mese di marzo ha registrato piogge più intense e, soprattutto, il lasso di tempo evidenzia la regolarità delle precipitazioni piovose. In ogni caso, diversamente argomentando, ogni 3 anni e mezzo si sono verificati eventi ben più gravi di quello occorso nel 2015. Da detta Relazione, a parere dell'Ente, emergerebbe altresì che il mese di marzo del 2015 si sarebbe contraddistinto per avere avuto una precipitazione media di circa 100 mm superiore del 24% alla media degli anni dal 1981 al 2000; in particolare i dati pluviometrici evidenzierebbero che le precipitazioni del 15 e del 25 marzo del 2015 sarebbero state al di sopra dei valori medi.
La Corte rileva però che: da un lato, il record di precipitazione si sarebbe addirittura verificato un giorno dopo (25.3.2015) il crollo del muraglione (24.3.2015); dall'altro lato, richiamati i criteri elaborati dalla giurisprudenza, i valori pluviometrici (cfr. figura 6) dedotti non assumono i connotati della eccezionalità e imprevedibilità atteso che, oltre a non essere riferiti al contesto specifico in cui è localizzato il muraglione (ossia il bene in custodia), essi non valgono a dimostrare che, nella serie di eventi temporali, si sia inserito improvvisamente un evento/fattore imprevisto e imprevedibile che possa avere determinato in modo autonomo il crollo del muraglione. La delibera del Consiglio dei Ministri del 26.6.2015 e l'ordinanza della protezione civile n. 269 del 24.7.2019 nonostante indichino il territorio del Comune di come colpito da Pt_1 importanti eventi metereologici, non rappresentano documenti idonei a dimostrare che detti importanti eventi metereologici lo siano al punto da poter essere inquadrati tra i cosiddetti
“casi fortuiti” esimenti della responsabilità ex art. 2051 c.c.; e ciò perché lo scopo di tali provvedimenti è sicuramente preventivo;
ossia, volto ad evitare l'aggravarsi della ben nota e ripetitiva condizione di instabilità metereologica.
Per quanto precede non vi è ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado;
la Corte pertanto respinge i primi due motivi dell'appello principale per manifesta infondatezza con conseguente conferma della declaratoria di responsabilità, ex art. 2051 c.c., del per i danneggiamenti di cui la IG.ra ha chiesto il Parte_1 Parte_4 risarcimento.
2) Anche il motivo di appello volto censurare la declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa non coglie nel segno. E' pacifico, e del resto neppure contestato, che a causa della carente manutenzione e delle piogge occorse nel tempo e durante il mese di marzo del 2015, una parte del muraglione del centro storico del Comune di posto a protezione del fossato medievale adibito a Pt_1 campo di calcio, sia collassato con conseguente franamento del retrostante terrapieno e danneggiamento della porzione dell'immobile di proprietà della IG.ra Controparte_1
(cfr. pag. 4 e 5 della CTU a risposta del 1° quesito).
Dunque, come è emerso dall'istruttoria e non è stato contestato, la causa del danno alla recinzione (muretto) dell'immobile di proprietà della IG.ra è Controparte_1 rappresentato da un evento franoso (più precisamene: non è stato il muraglione medievale ad aver provocato il crollo del muretto ma lo smottamento del terreno retrostante che, fortemente intriso di acqua, ha provocato una frana interessando le porzioni di fabbricati delle proprietà retrostanti) onde, come ha già rilevato il Giudice di primo grado, poichè l'art. 19 lett. k) specificatamente esclude l'indennizzo per danni da “assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi casa determinati”, la polizza non è operativa al caso di specie.
Vale appena il caso aggiungere che a nulla rileva il richiamo all'art. 20 delle Condizioni
Generali né è rilevante il contrasto interpretativo tra l'art.19 lett. k) e l'art. 20 che è norma generale per la responsabilità civile;
la previsione di esclusione prevista dall'art 19 lett. k delle condizioni generali di Assicurazione è difatti prevalente sulla clausola generale contenuta nell'art. 20.
Anche il terzo motivo dell'appello principale viene quindi respinto in quanto manifestamente infondato.
3) Resta alla Corte di esaminare l'appello incidentale formulato dalla IG.ra CP_1
volto ad ottenere il pagamento da parte del del compenso pari a €
[...] Parte_1
2.305,80 del Geom. di cui alla fattura 36 del 5.9.2023. Parte_3
Il motivo di appello è fondato. E' orientamento ormai consolidato quello in forza del quale è da ritenersi erronea l'esclusione del rimborso delle spese di CTP atteso che la Consulenza di parte “ha natura di allegazione difensiva, e le spese pertanto vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. Civ. In particolare “Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)” e “la produzione della notula del c.t.p. è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, salvo il controllo sulla eventuale eccessività”. (in ultimo, Cassa 15.10.2024 n. 26729)
Nel caso di cui si tratta la Corte: da un lato, rileva che prima dell'udienza del 14.6.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado, l'allora attrice ha prodotto la nota pro-forma del proprio Consulente;
mentre con la comparsa conclusionale ha prodotto la notula quietanzata;
dall'altro lato, che il compenso appare congruo (€ 1.800, 00 oltre oneri) tenuto conto anche del compenso del CTU al quale, oltre al fondo di spese pari a € 900,00 il Giudice di primo grado ha liquidato l'importo di € 1.561,66 a titolo di onorari oltre a € 193,80 per spese e oneri fiscali come per legge.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello principale viene dunque respinto per manifesta infondatezza con conseguente conferma della sentenza in punto di declaratoria di responsabilità dell'Ente e inoperatività della polizza, mentre l'appello incidentale viene accolto con conseguente riforma della sentenza con riferimento alla regolazione delle spese del Consulente di parte della IG.ra . Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Ente Appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente al decisum (ossia scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico dell'Ente Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da in persona del Sindaco pro-tempore Parte_1 avverso la sentenza n. 958/2023 resa dal Tribunale di Alessandria il 9.11.2023 pubblicata l'11.11.203 nel procedimento RG 2830/2020; accoglie l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 in parziale riforma della sentenza n. 958/2023 resa dal Tribunale di Alessandria il 9.11.2023 pubblicata l'11.11.203 nel procedimento civile RG 2830/2020 pone le spese del Consulente Tecnico della IG.ra a carico del in Controparte_1 Parte_1 persona del suo Sindaco pro-tempore; conferma nel resto la sentenza impugnata;
dichiara tenuto e condanna l'Appellante in persona del Sindaco pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio che liquida, a favore di ciascuna delle Parti Appellate e Controparte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_2 complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 17.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni