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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8198/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8198/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REBOLDI Parte_1 C.F._1 GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 6 BRESCIA, presso il difensore avv. REBOLDI GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALETTI Controparte_1 C.F._2 FEDERICA e dell'avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 55 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALETTI Parte_2 C.F._3 FEDERICA e dell'avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 55 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE
CONVENUTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANUCCI LUISA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 9 00192 ROMA presso il difensore avv. RANUCCI LUISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLIS FERNANDO, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO QUARENGHI, 13 24122 BERGAMO presso il difensore avv. BOLIS FERNANDO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI pagina 1 di 19 Per : Parte_1
“NEL MERITO:
Ogni contraria istanza respinta, accertati i fatti di causa, dirsi le convenute tenute e conseguentemente condannarsi le stesse, in via tra di loro solidale, a risarcire all'attore tutti i danni da lui subiti per i titoli esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa, da liquidarsi in euro 16.841,75=. o nella somma diversa, anche maggiore, da quantificarsi e liquidarsi secondo giustizia alla luce delle risultanze istruttorie, o, in subordine, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Compenso professionale e spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste dedotte nella memoria istruttoria del 30.6.21, relativamente ai capitoli di prova non già ammessi, opponendosi alla ammissione delle prove avversarie non già ammesse, ove richiesta ex adverso, per i motivi esposti nella memoria del 20.7.21 e comunque per tutte le ragioni in atti, e ribadendo in subordine la richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi”.
Per e : Controparte_1 Parte_2
“In via principale: rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, dichiarare l'obbligo delle terze chiamate a tener indenne la Controparte_3 signora e di a tenere indenne la signora da Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 ogni conseguenza, anche in ordine alle spese legali, che dovesse derivare dall'accoglimento delle domande del sig. e per l'effetto condannare a rimborsare alla signora Parte_1 Controparte_3
e a rimborsare alla signora tutte le somme Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 eventualmente dovute all'attore all'esito del presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi nel corso dell'istruttoria della causa e nello specifico si chiede l'ammissione dei capitoli di prova da 3 a 9 e da
13 a 15, da intendersi qui riportati e ritrascritti, di cui alla memoria istruttoria n. 2 del 25.06.2021,
pagina 2 di 19 con i testimoni ivi indicati e con conseguente remissione della causa in istruttoria per l'assunzione delle suindicate prove.
Spese di causa rifuse”.
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione respinta:
- rigettare le domande tutte avanzate dal sig. nel presente giudizio in quanto Parte_1 infondate, in fatto e diritto e non dimostrate.
- In estremo subordine, nel denegato caso di riconoscimento di una qualche responsabilità della sig.ra nei fatti di causa, limitare l'eventuale risarcimento liquidando in favore Parte_2 dell'attore alle sole poste di danno causalmente riconducibili al sinistro de quo, valutato il grado di responsabilità ascrivibile alle diverse parti nella verificazione del sinistro per cui è odierno giudizio, dichiarando l'onere eventuale di manleva in capo alla comparente Controparte_2 espressamente contenuto - a qualsiasi titolo o ragione - nei limiti e nei sotto limiti dei massimali di polizza e considerati gli scoperti e le franchigie ivi indicate, così come specificato in narrativa e specificando nel seguito del processo.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, clausola ed accessori, come per legge.
- In via istruttoria, si riserva l'articolazione di idonei mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., di cui fin d'ora si fa espressa ed irrinunciabile richiesta di concessione.
- In caso di disponenda CTU, ci si riserva la nomina di proprio CTP fino all'inizio delle operazioni peritali”.
Per Controparte_3
“Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta,
NEL MERITO: respingere le domande tutte formulate nei confronti della signora e, di riflesso, Controparte_1 quelle proposte nei confronti di - in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre Controparte_3 che indimostrate, improponibili e comunque improcedibili;
ciò per le ragioni tutte in atti;
pagina 3 di 19 respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti di siccome infondate Controparte_3 in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate;
ciò per i motivi tutti dedotti negli atti.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO IL GRAVAME: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di
, contenere la condanna della stessa nei limiti della quota di proprietà comune di Controparte_3 competenza del proprio assicurato, , e nei limiti di massimale previsti nella Controparte_1 polizza n. 361277014, ivi compresi scoperti e franchigie e le altre previsioni tutte di contratto.
Spese e compensi professionali, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova, richiama le deduzioni, argomentazioni ed Controparte_3 istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e riposta/seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 29.06.2021 e ribadisce le contestazioni sull'ammissibilità delle prove avversarie svolte con la terza memoria 183, VI comma, c.p.c. in data 20.07.2021.
Per quanto occorrere possa, la difesa di dichiara di non accettare il contraddittorio in Controparte_3 ordine ad eventuali domande nuove, anche in via istruttoria, che fossero proposte dalle controparti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e richiedendone la Parte_1 Controparte_1 Parte_2 condanna al risarcimento dei danni arrecati in data 11.05.2019 a due fabbricati di sua proprietà, siti in
Ghedi (Bs), in conseguenza del distaccamento di materiale dal tetto del fabbricato di proprietà delle convenute, sito nella medesima via.
In particolare, ha dedotto la responsabilità delle convenute ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c.; ha contestato che l'evento atmosferico del 11.05.2019 abbia avuto carattere di eccezionalità; ha precisato che, in ogni caso, grava sulle convenute l'onere probatorio relativo alla sussistenza del caso fortuito ai fini dell'esonero da responsabilità.
L'attore ha pertanto chiesto la condanna delle controparti al risarcimento del danno patrimoniale patito, quantificato in euro 17.796,00, riducendo poi la propria pretesa in euro 16.841,75 in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 19 Si sono costituite e , rilevando il carattere eccezionale e Controparte_1 Parte_2 imprevedibile dell'evento atmosferico verificatosi a Ghedi in data 11.05.2019, che infatti ha provocato danni a numerosi immobili della zona. Hanno inoltre evidenziato che i presunti danni arrecati agli immobili di proprietà di parte attrice non sono interamente riconducibili al distaccamento di materiale proveniente dalle abitazioni delle convenute, potendo rappresentare conseguenza immediata e diretta dell'evento meteorologico stesso.
Hanno dedotto, da un lato, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2053 c.c. e, dall'altro,
l'insussistenza dei presupposti per il configurarsi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., con particolare riferimento alla mancata dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso di causalità fra cosa in custodia e presunti danni patiti.
Hanno infine contestato la quantificazione dei danni operata da controparte e, nel denegato caso di condanna, hanno formulato domanda di manleva nei confronti di compagnia Controparte_3 assicuratrice di , e compagnia assicuratrice di Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
, chiedendo pertanto l'autorizzazione alla chiamata in causa delle stesse.
[...]
Si è costituita in giudizio associandosi alle difese già svolte dalla propria Controparte_2 assicurata e rilevando che l'attore non ha fornito adeguato supporto probatorio alla richiesta di risarcimento avanzata;
che l'evento atmosferico verificatosi a Ghedi in data 11.05.2019 è stato talmente violento da costituire causa di forza maggiore, con conseguenza esclusione di responsabilità in capo alla propria assicurata;
che l'art. 2053 c.c. non è applicabile al caso di specie, non trattandosi di danni derivanti da rovina di edificio;
che, nel denegato caso di condanna, la manleva da parte della compagnia assicuratrice dovrà essere contenuta nei limiti della copertura assicurativa. Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice.
All'udienza del 29.04.2021, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne Controparte_3
è stata dichiarata la contumacia. si è costituita in giudizio tardivamente, associandosi alle difese svolte dalla propria Controparte_3 assicurata ed evidenziando che l'attore non ha adeguatamente provato i fatti costitutivi della propria pretesa. In particolare, ha osservato che l'evento meteorologico verificatosi a Ghedi in data 11.05.2019
è stato di portata talmente eccezionale e violenta da essere idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'asserita responsabilità dell'assicurata e i danni patiti dall'attore.
pagina 5 di 19 Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice;
infine, ha rilevato che, nel denegato caso di condanna, la manleva da parte della compagnia assicuratrice dovrà essere contenuta nei limiti previsti dalla polizza sottoscritta.
Previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di c.t.u. affidata all'arch. Persona_1 finalizzata a ricostruire le cause dell'evento, accertare l'eziologia dei danni lamentati da parte attrice e la congruità dei costi di ripristino sostenuti da quest'ultima.
Al termine dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'attore ha dedotto la responsabilità delle convenute ex artt. 2051 e 2053 c.c.
Giova rilevarsi preliminarmente come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
pagina 6 di 19 Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (cfr. ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti pertanto svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno.
Premesso il rilievo che trattasi, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno, non può escludersi che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo. Né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Ne consegue che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Così richiamata la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., giova ora soffermarsi su quella di cui all'art. 2053
c.c., avendo l'attore invocato anche tale disposto normativo, a fondamento della responsabilità ascrivibile alle convenute.
Può richiamarsi sul punto la precisa ricostruzione di tale fattispecie normativa e dei suoi rapporti con quella di cui all'art. 2051 c.c., recentemente effettuata dalla Suprema Corte: “il paradigma dell'art.
2053 c.c., a ben guardare, non è propriamente una species dell'art. 2051 c.c. quale genus (il che
pagina 7 di 19 tuttavia è stato affermato da giurisprudenza anche risalente, come per esempio Cass. sez. 3, 29 gennaio 1981 n. 693 - che ravvisa nella responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. una "ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce
l'applicazione dell'art. 2051 c.c." - e Cass. sez. 3, 16 marzo 1987 n. 2692 - che qualifica la responsabilità per rovina di edificio di cui all'art. 2053 c.c. "una ipotesi particolare di danni da cose in custodia" gravante sul proprietario, "con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051"; che la responsabilità ex art. 2053 c.c. rivesta sia la natura oggettiva sia il carattere di specialità da ultimo è stato affermato da Cass. sez. 3, ord. 21 febbraio 2023 n. 5368): qui l'obbligo di custodia deriva dal titolo di proprietà - la norma lo esige espressamente -, disegnando un istituto di responsabilità assai più specifico (perché automatico) di quello dell'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità per "ciascuno" che abbia "in custodia" la cosa.
Piuttosto che prospettare un rapporto "gerarchico" genus-species è maggiormente corretto, allora, ravvisare tra gli artt. 2051 e 2053 c.c. una interserzione strutturale, avente ad oggetto appunto la custodia. La custodia, tuttavia, nell'art. 2051 c.c. deriva da un'effettiva e concreta posizione di potere - il potere di fatto -, mentre nell'art. 2053 c.c. deriva solo da un titolo di diritto, la proprietà. Per adeguare peraltro la responsabilità a quel che (prima ancora che giuridicamente, logicamente) costituisce il valutabile caso specifico, così che non sia oggettiva al punto da far gravare sul proprietario ogni evento di danno correlato in qualunque modo e misura al bene - una distorsione evidente della natura erga omnes del suo diritto -, la norma indica un limite tutelante, che subito porta ad approssimare l'elemento sostanziale con uno strumento difensivo, e quindi tendenzialmente processuale - e infatti la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte vi ha ravvisato un'attività di difesa a fronte di una presunzione legale di responsabilità -: "salvo che provi" il proprietario che la rovina "non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".” (così,
Cass. 11.12.2023, n. 34401).
I giudici di legittimità hanno altresì rimarcato che il difetto di manutenzione o il vizio di costruzione conducono, con evidenza, a una carenza di custodia, e la custodia - che è obbligo ontologicamente insito nella proprietà - costituisce l'elemento che accomuna l'art. 2053 in parte qua all'art. 2051, ovvero con la fattispecie di responsabilità custodiale “pura”.
pagina 8 di 19 La responsabilità ex art. 2053 c.c. è, dunque, responsabilità palesemente oggettiva, perché discendente in via diretta dalla titolarità del diritto reale sul bene;
tale norma “pone a carico del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può essere vinta, senza che si dia luogo necessariamente al concorso di responsabilità del proprietario dell'edificio, qualora si provi
l'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso avente una efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione” (Cass. 12.03.2004 n. 5127).
L'esonero del proprietario da responsabilità può essere riconosciuto, dunque, mediante la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo e dello stesso danneggiato: “esimente, questa, che "in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale”, così da porsi “sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053, potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale”, (…) e tutto questo riconoscendo che la responsabilità del proprietario per i danni dalla rovina dell'edificio delineata dall'art. 2053 c.c. “integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c., per il principio di specialità” (così Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19975)” (cfr. Cass. n. 34401/2023, cit.).
2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, alla luce delle risultanze istruttorie nel caso di specie deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova su di esso incombente dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2053 c.c., potendosi ritenere provato che in data 11/05/2019 gli immobili di sua proprietà, siti in Ghedi, Via Magellano nn. 8 e 8/a, in occasione di un evento atmosferico intenso, siano stati danneggiati da materiale vario proveniente dalla copertura del tetto del fabbricato sito in via Magellano 15 e 19, costituito da due unità immobiliari, rispettivamente di proprietà di e di . Parte_2 Controparte_1
Ciò ha trovato riscontro nel materiale probatorio acquisito agli atti del presente giudizio, e in particolare nelle dichiarazioni testimoniali assunte e nella documentazione fotografica in atti, trovando conferma anche negli accertamenti espletati dal c.t.u. arch. Per_1
Ed invero, il teste (conduttore di uno degli immobili di proprietà dell'attore) e il teste Tes_1 Tes_2 hanno confermato che l'unica copertura che risulta essersi sollevata dagli immobili limitrofi a quelli pagina 9 di 19 dell'attore è proprio quella del tetto del fabbricato di proprietà delle convenute;
anche i testi e vicini di casa delle convenute, hanno dichiarato rispettivamente che nel tetto Testimone_3 Tes_4 del proprio immobile si sono solo crepate alcune tegole (teste , ovvero che dal proprio Testimone_3 tetto sono solo volate via alcune tegole, che erano poi a terra (teste . Tes_4
Anche il c.t.u., nella relazione depositata in data 29.12.23, ha ritenuto ““potenzialmente” ipotizzabile che la copertura di parte convenuta possa essere il punto di provenienza del materiale che ha danneggiato l'abitazione di parte attrice) non tanto (o meglio non solo) perché i materiali abbiano le medesime caratteristiche (usuali di tante coperture) bensì per non aver riscontrato (anche nelle relazioni fotografiche agli atti) danneggiamenti di altre coperture nelle immediate vicinanze” (cfr. relazione c.t.u. Arch. pag. 7). Per_1
All'esito dell'istruttoria espletata, dunque, deve ritenersi dimostrata tanto la sussistenza dei danni alle proprietà attoree – come da documentazione fotografica in atti, confermata dalle dichiarazioni testimoniali assunte – quanto la riconducibilità causale, secondo il criterio eziologico probatorio del
“più probabile che non” recepito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 576/2008; successive conf.: Cass. n. 3390/2015; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 13214/2012; Cass. n. 16123/2010), al distacco della copertura del tetto delle proprietà delle convenute.
Nel caso in esame si può dunque affermare che l'attore ha dato prova delle concrete modalità del sinistro, nonché del nesso tra il distacco della copertura e i danni subiti dagli immobili di sua proprietà
(su cui si veda meglio infra, par. 3); spettava dunque alle convenute dare prova dell'esistenza di un fattore tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito, in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, ovvero in positivo, quale evento imprevedibile e inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale.
Detta prova non è però stata fornita.
Invero, le convenute non hanno né provato che il sinistro non sia dipeso da difetto di costruzione o di manutenzione ex art. 2053 c.c., né hanno fornito la prova liberatoria del fortuito. Ne consegue che il custode-proprietario è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce - cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) -
pagina 10 di 19 nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Deve evidenziarsi che, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche e alla possibilità che tali eventi configurino un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, la Suprema
Corte, muovendo dal presupposto che “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili” (in questi termini, cfr. Cass., 24.03.2016, n. 5877), ha precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr., ex multis: Cass., 24.09.2015, n. 18877; Cass., 9.03.2010, n. 5658; Cass., 22.05.1998, n. 5133; Cass.,
11.05.1991, n. 5267; Cass., 24.03.2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione
(così, Cass., 9.03.2010, n. 5658; più recentemente, Cass. n. 8466/2020, cit.), e non vi siano, dunque, condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente.
Declinando i predetti principi al caso di specie deve ritenersi che le convenute non abbiano dimostrato l'assenza di vizio di costruzione o difetto di manutenzione, ma nemmeno (anche inquadrando la loro responsabilità nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.) che il distacco della copertura del tetto sia avvenuta per caso fortuito, ovvero, solo a causa delle avverse condizioni atmosferiche.
Ed invero, nel caso in esame le convenute si sono limitate ad allegare che il distacco della copertura dal loro immobile è avvenuto a causa di un fortunale, ritenuto di eccezionale intensità, senza peraltro fornire idonei elementi di prova sulla sua effettiva portata (se non articoli di giornale).
Il c.t.u. arch. nella relazione depositata e nelle successive integrazioni ha fornito indicazioni Per_1 relative alla intensità del fenomeno atmosferico verificatesi a Ghedi in data 11 maggio 2019, con particolare riferimento alla forza del vento, anche alla luce dei dati statistici del contesto territoriale di riferimento. Al riguardo deve peraltro osservarsi che, com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è, per giurisprudenza pacifica (cfr. ex multis, da ultimo, Cass. civ. 1186/2016), funzionale alla sola pagina 11 di 19 risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono compiere accertamenti o valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti che competono, evidentemente, al solo organo giudicante. Nel caso di specie deve dunque osservarsi che non compete al c.t.u. la valutazione della sussistenza del caso fortuito, ma solo l'accertamento dell'intensità del fenomeno atmosferico, anche in relazione ai dati statistici del contesto territoriale di riferimento.
Ciò premesso, il c.t.u. nella relazione depositata in data 29.12.23 ha osservato che in relazione all'evento per cui è causa la velocità massima del vento accertata è superiore ai 90 km/h, secondo la stazione ARPA di Corzano Bargnano - distante 18 km dagli immobili attorei - mentre è di circa 74 km/h secondo i rilievi dell'Aereonautica Militare - distante 3 km dall'abitazione di parte attrice (cfr.
Allegati 8 e 9). Sulla base della classificazione OR il c.t.u. ha ricondotto il dato dell'Aereonautica
Militare tra i punti di forza 8 e 9 (burrasca e burrasca forte). Nell'integrazione alla relazione di c.t.u. depositata in data 8.01.25 il c.t.u. ha analizzato i dati statistici relativi allo specifico contesto territoriale di riferimento, dall'anno 2014 all'ottobre 2024; in particolare, ha osservato che:
- per 7 volte (2014-2018-2019-2019-2020-2021-2024) almeno una volta all'anno la velocità massima è stata superiore a 74 km/h, con picchi di 81-83-91-100 km/h (2024-2018-2021-2019);
- per 6 volte (2015-2016-2017-2019-2022-2023) almeno una volta all'anno la velocità massima è stata superiore a 62 km/h (forza OR 8);
- nel 2019 (anno in cui è avvenuto l'evento dannoso per cui è causa) la velocità del vento per ben 2 volte è stata superiore a 74 km/h, oltre all'evento del 11 maggio 2019, in cui velocità del vento è stata di 74 km/h;
- nel 2019 la velocità massima del vento mensile medio-anno è stata pari a 61 km/h (forza OR
7/8), che il c.t.u. ha rilevato essere un dato molto significativo per una media annuale. Tale dato si è ripetuto nel 2024, mentre è restato di media al di sopra dei 50 km/h (forza OR 7) negli anni 2014-
2016- 2018-2020-2021-2022-2023;
- a partire dal 2014 per 80 volte su un totale di 132 mesi la velocità massima del vento è stata superiore a 50 km/h (forza OR 7);
- a partire dal 2014 per 23 volte su un totale di 132 mesi la velocità massima del vento è stata superiore a 62 km/h (forza OR 8);
pagina 12 di 19 - nel 2019 la velocità massima del vento è stata superiore a 50 km/h (forza OR 7) per 10 volte in
12 mesi;
- nel 2019 la velocità massima del vento è superiore a 62 km/h (forza OR 8) per 4 volte in 12 mesi.
Il c.t.u. ha altresì osservato che tali dati, una volta inusuali, se analizzati negli ultimi 10 anni
“restituiscono un dato sempre più frequente almeno per ciò che concerne forza OR 7 (nella tabella allegata si può appurare come la velocità media sia aumentata da 55 km/h - Vmax mensile media annua 2014 - a 61 km/h - Vmax mensile media annua 2019 - con una crescita pari al 10% sulla media annua”. In particolare, secondo il c.t.u. “questo aumento della frequenza annuale e della velocità media non ci permette quindi di definire “eccezionale” la casistica di forza OR 7; parallelamente la velocità del vento secondo forza OR 8 resta in proporzione un fenomeno in crescita con picchi raggiunti più frequentemente nel 2019 (che è in assoluto l'anno che ha avuto la velocità massima del vento più elevata a partire dal 2014 – 100 km/h), così come lo stesso 2019 risulta
l'anno con velocità max vento mensile media annua più alta dal 2014 (ad eccezione del solo 2024 anno che non è ancora completamente trascorso)” (cfr. relazione integrativa c.t.u. depositata in data 8.01.25, pag. 2).
Gli elementi richiamati sono significativi nel dimostrare un sensibile aumento della intensità dei fenomeni atmosferici negli ultimi anni e, in particolare, per quanto riguarda il caso di specie, della forza del vento. Per ciò che concerne il caso in esame deve aversi riferimento al dato rilevato dall'Aereonautica Militare, trattandosi di dati registrati ad una distanza di soli 3 km rispetto al luogo del sinistro, e dunque, ben inferiore rispetto alla stazione ARPA di Corzano Bargnano - distante 18 km dagli immobili. Il dato registrato dall'Aeronautica Militare, pari a 74 Km/h, risulta dunque inquadrabile nel range di valori previsto per la forza 8 secondo la Scala OR (che prevede il valore 8 per un'intensità del vento compresa tra 62 e 74 Km/h).
Ciò premesso, giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, la riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie disciplinata all'art. 2051 c.c., sia condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere pagina 13 di 19 intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorre verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale deve essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. Cass. n. 2482/2018, Cass., n. 14861/2019; Cass. n. 18856/2017 e da ultimo Cass., sez. un., 26 febbraio 2021, n. 5422, secondo cui l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento”, mentre l'eccezionalità è da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale””).
Sul punto deve altresì osservarsi che, come costantemente ribadito in giurisprudenza, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non è sufficiente, di per sé solo, a configurare l'esimente del caso fortuito (o forza maggiore), in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
L'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche e del vento possono, allora, assurgere a valenza di caso fortuito (idoneo ad escludere la responsabilità del custode) solo allorché costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento; sicché le proprietarie (nonché custodi) del bene - in questa vicenda del tetto - per superare la presunzione di colpa a proprio carico avrebbero dovuto dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione del tetto: prova che, all'evidenza, e come già rilevato, è mancata nel caso di specie, nulla avendo dedotto e provato le convenute sul punto (né il c.t.u. ha potuto fornire alcun elemento al proposito – il cui onere probatorio gravava, in ogni caso, sulle convenute – avendo anzi osservato che non è risultato possibile “ricostruire il sistema di fissaggio della copertura di parte convenuta come eventuale elemento di concausa dei danneggiamenti occorsi”; cfr. relazione integrativa c.t.u. depositata in data 8.01.25, pag. 5).
Né, per tali ragioni, può condurre a conclusioni diverse la circostanza che anche altri immobili nel
Comune di Ghedi abbiano subito danni in occasione di tale evento atmosferico, non essendo tale circostanza di per sé idonea a comprovare l'eccezionalità dell'evento, nei rigorosi termini sopra delineati.
pagina 14 di 19 Ne consegue che l'eccezione sollevata dalle convenute con riferimento alla straordinarietà dell'evento atmosferico – peraltro non provata – non esclude che nella vicenda in esame debba attribuirsi incidenza causale preponderante, e di per sé sufficiente per l'imputabilità delle conseguenze dannose, alle condizioni del tetto e alla mancata prova dello svolgimento della necessaria manutenzione, con la conseguenza che anche ove fosse stato provato il carattere eccezionale dell'evento atmosferico, non potrebbe in ogni caso attribuirsi ad esso quella valenza esimente dalla responsabilità delle convenute, invocata dalla stesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere affermata la responsabilità solidale delle convenute per i danni subiti dagli immobili attorei in conseguenza del distacco della copertura del tetto dal fabbricato delle convenute . Pt_2
3. Per quanto concerne la quantificazione dei danni patrimoniali subiti da parte attrice, si osserva quanto segue.
Al fine dell'accertamento della congruità dei costi di ripristino dei danni subiti dagli immobili attorei può farsi riferimento alla domanda attorea e alle risultanze della c.t.u. espletata, le cui conclusioni sul punto risultano pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi, suffragate dalle risultanze documentali e dai sopralluoghi effettuato dal c.t.u., ed esenti da vizi logici. Inoltre, le osservazioni dei consulenti delle parti hanno trovato compiuta risposta ed esauriente esposizione delle ragioni che non ne consentono la condivisione (anche nelle relazioni integrative depositate dal c.t.u.).
Ebbene, il c.t.u. ha ritenuto la congruità dei costi di ripristino di cui al computo allegato agli atti di parte attrice (all. 19 alla relazione di c.t.u.), compreso il costo della pratica edilizia, che è stata verificata mediante apposita tabella (all. 20 alla relazione di c.t.u.; cfr. relazione c.t.u. depositata in data
29.12.23, pag. 7).
A seguito di richiesta di chiarimenti al c.t.u. sul punto, in particolare in relazione alla congruità dei costi di cui alle fatture prodotte dall'attore, atteso che la stessa parte ha dedotto di aver poi sostenuto costi in parte diversi da quelli indicati nel predetto computo metrico, il c.t.u. ha precisato di ritenere corretto quanto indicato a livello di semplice prezziario, in relazione ai costi indicati nel computo e, dunque, al netto di ogni sconto. La divergenza tra il computo metrico e le fatture prodotte si spiega, pertanto, in ragione del rilievo che i fornitori hanno accordato degli sconti, tali da aver determinato un pagina 15 di 19 esborso inferiore per costi di ripristino a carico dell'attore per un importo complessivo che il c.t.u. ha indicato in misura pari ad euro 16.200,00 oltre iva, mentre l'attore nelle conclusioni precisate ha richiesto la rifusione dell'importo di euro 16.841,75 (da ritenersi iva inclusa). Ne consegue che, anche in conformità al principio della domanda e ai consolidati principi in materia (cfr., ex multis, Cass.
15/11/2024, n. 29537), la domanda di risarcimento attorea può trovare accoglimento in misura pari all'importo richiesto, pari ad euro 16.841,75.
Prive di pregio risultano le contestazioni reiterate dalle parti circa la congruità di tali costi, dovendosi ritenere qui richiamate le repliche del c.t.u. alle osservazioni dei c.t.p. sul punto, espresse sia nella relazione di c.t.u. depositata in data 29.12.23 che nelle successive relazioni integrative, da ritenersi esaustive e condivisibili.
Sulla somma come sopra determinata devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (11.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 11.05.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4. Le convenute e hanno formulato domanda di manleva nei Controparte_1 Parte_2 confronti delle proprie compagnie assicuratrici, terze chiamate, rispettivamente e Controparte_3
quest'ultima non ha sollevato alcuna eccezione di inoperatività della polizza, Controparte_2
pagina 16 di 19 mentre la prima, peraltro costituitasi tardivamente, ha sollevato contestazioni generiche in relazione alla operatività e ha dedotto che, poiché la porzione di copertura del fabbricato sito nel Comune di
Ghedi, via Magellano n. 15 posta al servizio dell'abitazione dell'assicurata è pari Controparte_1 al 40% del manto di copertura comune, tale percentuale costituisce la misura massima di responsabilità eventualmente ascrivibile all'assicurata in relazione ai fatti per cui è causa, con conseguente richiesta di contenere la condanna nei limiti della quota di proprietà comune di competenza dell'assicurata.
Sul punto basti osservarsi che tale allegazione è tardiva e comunque sfornita di alcun supporto probatorio.
Quanto al richiamo da parte di delle previsioni di cui all'art.
4.2 della polizza n. Controparte_3
361277014 in tema di esclusione del rimborso/indennizzo delle spese per tecnici o legali che non siano stati designati dalla Compagnia, tale clausola deve essere ritenuta nulla, in applicazione del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui la clausola contrattuale che subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore, rappresentando una deroga in pejus al comma 3 dell'art. 1917 c.c., è affetta da nullità e non può, quindi, consentire all'assicuratore di esimersi dalla rifusione degli esborsi sostenuti dall'assicurato per la sua difesa (cfr., ex multis, Cass. 05/07/2022, n. 21220).
Ciò premesso, in relazione a tali domande di garanzia occorre rilevare che risulta provata, anche in quanto incontestata, sia l'esistenza ed efficacia delle polizze assicurative nel periodo in cui si è verificato il sinistro, sia l'operatività delle coperture assicurative in relazione all'evento dannoso in concreto verificatosi: le stesse compagnie assicuratrici ha prodotto in atti le polizze assicurative stipulate con le convenute (cfr. polizza n. 361277014 quanto a per il prodotto Controparte_3
“GENERALI SEI A CASA – Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata ” e polizza assicurativa n. 10000841986 quanto a per il prodotto Controparte_2 assicurativo ”) e non hanno contestato che l'evento dannoso Controparte_4 verificatosi rientri nel rischio garantito.
Ne consegue che le domande di garanzia proposte dalle convenute nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici meritano di essere accolte.
In accoglimento delle domande di manleva, pertanto, e Controparte_3 Controparte_2 devono essere condannate a tenere indenne rispettivamente e di Controparte_1 Parte_2
pagina 17 di 19 quanto le stesse dovessero pagare a parte attrice per capitale, accessori e spese processuali in esecuzione della presente sentenza, stante le coperture assicurative del sinistro fornita dalle polizze in atti.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate in favore dell'attore e a carico solidale delle convenute in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico solidale delle convenute.
Le terze chiamate devono essere condannate a rifondere le convenute delle spese di lite, liquidate – con riconoscimento di un importo complessivamente pari a quanto indicato nelle note spese congiunta delle convenute, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. – in euro 341,80 per spese e in complessivi euro 6.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Stante la difesa congiunta delle convenute ad opera dello stesso procuratore e attesa la nota spese unica depositata, anche al fine di rispettare il principio della domanda si procede ad una liquidazione di metà dell'importo richiesto, sia a titolo di spese che di compensi, in favore di ciascuna convenuta, da porsi a carico delle rispettive compagnie assicuratrici.
Ne consegue che è condannata alla rifusione in favore della convenuta Controparte_3 CP_1
delle spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in complessivi euro 3.300,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
alla rifusione in Controparte_2
pagina 18 di 19 favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in Parte_2 complessivi euro 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 Parte_1
della somma di euro 16.841,75 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da
[...] calcolarsi come da parte motiva;
- condanna le convenute in solido a rifondere l'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro
264,00 per spese e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle convenute;
- condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse Controparte_3 Controparte_1 pagare all'attore per effetto delle statuizioni che precedono;
- condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse pagare Controparte_2 Parte_2 all'attore per effetto delle statuizioni che precedono;
- condanna alla rifusione in favore della convenuta delle Controparte_3 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in complessivi euro 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna alla rifusione in favore della convenuta delle Controparte_2 Parte_2 spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in complessivi euro 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8198/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REBOLDI Parte_1 C.F._1 GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 6 BRESCIA, presso il difensore avv. REBOLDI GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALETTI Controparte_1 C.F._2 FEDERICA e dell'avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 55 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALETTI Parte_2 C.F._3 FEDERICA e dell'avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 55 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BERTAZZOLI GIUSEPPE
CONVENUTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANUCCI LUISA, Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 9 00192 ROMA presso il difensore avv. RANUCCI LUISA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOLIS FERNANDO, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO QUARENGHI, 13 24122 BERGAMO presso il difensore avv. BOLIS FERNANDO
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI pagina 1 di 19 Per : Parte_1
“NEL MERITO:
Ogni contraria istanza respinta, accertati i fatti di causa, dirsi le convenute tenute e conseguentemente condannarsi le stesse, in via tra di loro solidale, a risarcire all'attore tutti i danni da lui subiti per i titoli esposti nell'atto di citazione e nei successivi atti di causa, da liquidarsi in euro 16.841,75=. o nella somma diversa, anche maggiore, da quantificarsi e liquidarsi secondo giustizia alla luce delle risultanze istruttorie, o, in subordine, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Compenso professionale e spese rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste dedotte nella memoria istruttoria del 30.6.21, relativamente ai capitoli di prova non già ammessi, opponendosi alla ammissione delle prove avversarie non già ammesse, ove richiesta ex adverso, per i motivi esposti nella memoria del 20.7.21 e comunque per tutte le ragioni in atti, e ribadendo in subordine la richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi”.
Per e : Controparte_1 Parte_2
“In via principale: rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, dichiarare l'obbligo delle terze chiamate a tener indenne la Controparte_3 signora e di a tenere indenne la signora da Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 ogni conseguenza, anche in ordine alle spese legali, che dovesse derivare dall'accoglimento delle domande del sig. e per l'effetto condannare a rimborsare alla signora Parte_1 Controparte_3
e a rimborsare alla signora tutte le somme Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 eventualmente dovute all'attore all'esito del presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi nel corso dell'istruttoria della causa e nello specifico si chiede l'ammissione dei capitoli di prova da 3 a 9 e da
13 a 15, da intendersi qui riportati e ritrascritti, di cui alla memoria istruttoria n. 2 del 25.06.2021,
pagina 2 di 19 con i testimoni ivi indicati e con conseguente remissione della causa in istruttoria per l'assunzione delle suindicate prove.
Spese di causa rifuse”.
Per Controparte_2
“Voglia il Tribunale di Brescia, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione respinta:
- rigettare le domande tutte avanzate dal sig. nel presente giudizio in quanto Parte_1 infondate, in fatto e diritto e non dimostrate.
- In estremo subordine, nel denegato caso di riconoscimento di una qualche responsabilità della sig.ra nei fatti di causa, limitare l'eventuale risarcimento liquidando in favore Parte_2 dell'attore alle sole poste di danno causalmente riconducibili al sinistro de quo, valutato il grado di responsabilità ascrivibile alle diverse parti nella verificazione del sinistro per cui è odierno giudizio, dichiarando l'onere eventuale di manleva in capo alla comparente Controparte_2 espressamente contenuto - a qualsiasi titolo o ragione - nei limiti e nei sotto limiti dei massimali di polizza e considerati gli scoperti e le franchigie ivi indicate, così come specificato in narrativa e specificando nel seguito del processo.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, clausola ed accessori, come per legge.
- In via istruttoria, si riserva l'articolazione di idonei mezzi istruttori nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., di cui fin d'ora si fa espressa ed irrinunciabile richiesta di concessione.
- In caso di disponenda CTU, ci si riserva la nomina di proprio CTP fino all'inizio delle operazioni peritali”.
Per Controparte_3
“Ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta,
NEL MERITO: respingere le domande tutte formulate nei confronti della signora e, di riflesso, Controparte_1 quelle proposte nei confronti di - in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre Controparte_3 che indimostrate, improponibili e comunque improcedibili;
ciò per le ragioni tutte in atti;
pagina 3 di 19 respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti di siccome infondate Controparte_3 in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate;
ciò per i motivi tutti dedotti negli atti.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO IL GRAVAME: nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di
, contenere la condanna della stessa nei limiti della quota di proprietà comune di Controparte_3 competenza del proprio assicurato, , e nei limiti di massimale previsti nella Controparte_1 polizza n. 361277014, ivi compresi scoperti e franchigie e le altre previsioni tutte di contratto.
Spese e compensi professionali, comprese le spese generali in ragione del 15%, oltre ad IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova, richiama le deduzioni, argomentazioni ed Controparte_3 istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e riposta/seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. in data 29.06.2021 e ribadisce le contestazioni sull'ammissibilità delle prove avversarie svolte con la terza memoria 183, VI comma, c.p.c. in data 20.07.2021.
Per quanto occorrere possa, la difesa di dichiara di non accettare il contraddittorio in Controparte_3 ordine ad eventuali domande nuove, anche in via istruttoria, che fossero proposte dalle controparti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e richiedendone la Parte_1 Controparte_1 Parte_2 condanna al risarcimento dei danni arrecati in data 11.05.2019 a due fabbricati di sua proprietà, siti in
Ghedi (Bs), in conseguenza del distaccamento di materiale dal tetto del fabbricato di proprietà delle convenute, sito nella medesima via.
In particolare, ha dedotto la responsabilità delle convenute ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c.; ha contestato che l'evento atmosferico del 11.05.2019 abbia avuto carattere di eccezionalità; ha precisato che, in ogni caso, grava sulle convenute l'onere probatorio relativo alla sussistenza del caso fortuito ai fini dell'esonero da responsabilità.
L'attore ha pertanto chiesto la condanna delle controparti al risarcimento del danno patrimoniale patito, quantificato in euro 17.796,00, riducendo poi la propria pretesa in euro 16.841,75 in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 19 Si sono costituite e , rilevando il carattere eccezionale e Controparte_1 Parte_2 imprevedibile dell'evento atmosferico verificatosi a Ghedi in data 11.05.2019, che infatti ha provocato danni a numerosi immobili della zona. Hanno inoltre evidenziato che i presunti danni arrecati agli immobili di proprietà di parte attrice non sono interamente riconducibili al distaccamento di materiale proveniente dalle abitazioni delle convenute, potendo rappresentare conseguenza immediata e diretta dell'evento meteorologico stesso.
Hanno dedotto, da un lato, l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2053 c.c. e, dall'altro,
l'insussistenza dei presupposti per il configurarsi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., con particolare riferimento alla mancata dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso di causalità fra cosa in custodia e presunti danni patiti.
Hanno infine contestato la quantificazione dei danni operata da controparte e, nel denegato caso di condanna, hanno formulato domanda di manleva nei confronti di compagnia Controparte_3 assicuratrice di , e compagnia assicuratrice di Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
, chiedendo pertanto l'autorizzazione alla chiamata in causa delle stesse.
[...]
Si è costituita in giudizio associandosi alle difese già svolte dalla propria Controparte_2 assicurata e rilevando che l'attore non ha fornito adeguato supporto probatorio alla richiesta di risarcimento avanzata;
che l'evento atmosferico verificatosi a Ghedi in data 11.05.2019 è stato talmente violento da costituire causa di forza maggiore, con conseguenza esclusione di responsabilità in capo alla propria assicurata;
che l'art. 2053 c.c. non è applicabile al caso di specie, non trattandosi di danni derivanti da rovina di edificio;
che, nel denegato caso di condanna, la manleva da parte della compagnia assicuratrice dovrà essere contenuta nei limiti della copertura assicurativa. Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice.
All'udienza del 29.04.2021, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ne Controparte_3
è stata dichiarata la contumacia. si è costituita in giudizio tardivamente, associandosi alle difese svolte dalla propria Controparte_3 assicurata ed evidenziando che l'attore non ha adeguatamente provato i fatti costitutivi della propria pretesa. In particolare, ha osservato che l'evento meteorologico verificatosi a Ghedi in data 11.05.2019
è stato di portata talmente eccezionale e violenta da essere idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'asserita responsabilità dell'assicurata e i danni patiti dall'attore.
pagina 5 di 19 Ha inoltre contestato la quantificazione dei danni operata da parte attrice;
infine, ha rilevato che, nel denegato caso di condanna, la manleva da parte della compagnia assicuratrice dovrà essere contenuta nei limiti previsti dalla polizza sottoscritta.
Previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di c.t.u. affidata all'arch. Persona_1 finalizzata a ricostruire le cause dell'evento, accertare l'eziologia dei danni lamentati da parte attrice e la congruità dei costi di ripristino sostenuti da quest'ultima.
Al termine dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'attore ha dedotto la responsabilità delle convenute ex artt. 2051 e 2053 c.c.
Giova rilevarsi preliminarmente come i profili dell'istituto della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. siano stati compiutamente delineati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15383/06, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il proprio fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa. Il fondamento della responsabilità è pertanto costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, che non dipendano da fortuito (cfr., ex multis, Cass. n. 2563/07; Cass. n. 25243/06; Cass. n. 2430/04).
Appare pertanto condivisibile la tesi interpretativa, sostenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., 7.04.2010 n. 8229, Cass., 5.12.2008 n. 28811), secondo cui l'art. 2051
c.c. stabilisce a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità, e non una mera presunzione di colpa. In altri termini, la responsabilità del custode è di natura oggettiva - non integrando pertanto una responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta - risultando ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso e alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res e il soggetto presunto responsabile.
pagina 6 di 19 Ne consegue che la prova liberatoria deve concernere il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (cfr. ex plurimis, Cass., n. 12401/2013; Cass., n. 22684/2013; Cass., n. 20427/2008).
La responsabilità del custode, invero, è esclusa allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e risulti pertanto svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno.
Premesso il rilievo che trattasi, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno, non può escludersi che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo. Né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
Ne consegue che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Così richiamata la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., giova ora soffermarsi su quella di cui all'art. 2053
c.c., avendo l'attore invocato anche tale disposto normativo, a fondamento della responsabilità ascrivibile alle convenute.
Può richiamarsi sul punto la precisa ricostruzione di tale fattispecie normativa e dei suoi rapporti con quella di cui all'art. 2051 c.c., recentemente effettuata dalla Suprema Corte: “il paradigma dell'art.
2053 c.c., a ben guardare, non è propriamente una species dell'art. 2051 c.c. quale genus (il che
pagina 7 di 19 tuttavia è stato affermato da giurisprudenza anche risalente, come per esempio Cass. sez. 3, 29 gennaio 1981 n. 693 - che ravvisa nella responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. una "ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce
l'applicazione dell'art. 2051 c.c." - e Cass. sez. 3, 16 marzo 1987 n. 2692 - che qualifica la responsabilità per rovina di edificio di cui all'art. 2053 c.c. "una ipotesi particolare di danni da cose in custodia" gravante sul proprietario, "con la conseguenza che per il principio di specialità il suo configurarsi impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c. spettante al proprietario per la violazione del dovere di vigilanza disposto dal citato art. 2051"; che la responsabilità ex art. 2053 c.c. rivesta sia la natura oggettiva sia il carattere di specialità da ultimo è stato affermato da Cass. sez. 3, ord. 21 febbraio 2023 n. 5368): qui l'obbligo di custodia deriva dal titolo di proprietà - la norma lo esige espressamente -, disegnando un istituto di responsabilità assai più specifico (perché automatico) di quello dell'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità per "ciascuno" che abbia "in custodia" la cosa.
Piuttosto che prospettare un rapporto "gerarchico" genus-species è maggiormente corretto, allora, ravvisare tra gli artt. 2051 e 2053 c.c. una interserzione strutturale, avente ad oggetto appunto la custodia. La custodia, tuttavia, nell'art. 2051 c.c. deriva da un'effettiva e concreta posizione di potere - il potere di fatto -, mentre nell'art. 2053 c.c. deriva solo da un titolo di diritto, la proprietà. Per adeguare peraltro la responsabilità a quel che (prima ancora che giuridicamente, logicamente) costituisce il valutabile caso specifico, così che non sia oggettiva al punto da far gravare sul proprietario ogni evento di danno correlato in qualunque modo e misura al bene - una distorsione evidente della natura erga omnes del suo diritto -, la norma indica un limite tutelante, che subito porta ad approssimare l'elemento sostanziale con uno strumento difensivo, e quindi tendenzialmente processuale - e infatti la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte vi ha ravvisato un'attività di difesa a fronte di una presunzione legale di responsabilità -: "salvo che provi" il proprietario che la rovina "non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione".” (così,
Cass. 11.12.2023, n. 34401).
I giudici di legittimità hanno altresì rimarcato che il difetto di manutenzione o il vizio di costruzione conducono, con evidenza, a una carenza di custodia, e la custodia - che è obbligo ontologicamente insito nella proprietà - costituisce l'elemento che accomuna l'art. 2053 in parte qua all'art. 2051, ovvero con la fattispecie di responsabilità custodiale “pura”.
pagina 8 di 19 La responsabilità ex art. 2053 c.c. è, dunque, responsabilità palesemente oggettiva, perché discendente in via diretta dalla titolarità del diritto reale sul bene;
tale norma “pone a carico del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può essere vinta, senza che si dia luogo necessariamente al concorso di responsabilità del proprietario dell'edificio, qualora si provi
l'esistenza di un'altra causa dell'evento dannoso avente una efficienza causale del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione” (Cass. 12.03.2004 n. 5127).
L'esonero del proprietario da responsabilità può essere riconosciuto, dunque, mediante la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo e dello stesso danneggiato: “esimente, questa, che "in quanto comune ad ogni forma di responsabilità assume portata generale”, così da porsi “sul medesimo piano ed in rapporto di alternatività con quella speciale prevista dall'art. 2053, potendo configurarsi il caso fortuito tanto in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, quanto in positivo, quale evento imprevedibile ed inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale”, (…) e tutto questo riconoscendo che la responsabilità del proprietario per i danni dalla rovina dell'edificio delineata dall'art. 2053 c.c. “integra un'ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l'applicazione dell'art. 2051 c.c., per il principio di specialità” (così Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19975)” (cfr. Cass. n. 34401/2023, cit.).
2. Tutto ciò premesso in punto di diritto, alla luce delle risultanze istruttorie nel caso di specie deve ritenersi che l'attore abbia fornito la prova su di esso incombente dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2053 c.c., potendosi ritenere provato che in data 11/05/2019 gli immobili di sua proprietà, siti in Ghedi, Via Magellano nn. 8 e 8/a, in occasione di un evento atmosferico intenso, siano stati danneggiati da materiale vario proveniente dalla copertura del tetto del fabbricato sito in via Magellano 15 e 19, costituito da due unità immobiliari, rispettivamente di proprietà di e di . Parte_2 Controparte_1
Ciò ha trovato riscontro nel materiale probatorio acquisito agli atti del presente giudizio, e in particolare nelle dichiarazioni testimoniali assunte e nella documentazione fotografica in atti, trovando conferma anche negli accertamenti espletati dal c.t.u. arch. Per_1
Ed invero, il teste (conduttore di uno degli immobili di proprietà dell'attore) e il teste Tes_1 Tes_2 hanno confermato che l'unica copertura che risulta essersi sollevata dagli immobili limitrofi a quelli pagina 9 di 19 dell'attore è proprio quella del tetto del fabbricato di proprietà delle convenute;
anche i testi e vicini di casa delle convenute, hanno dichiarato rispettivamente che nel tetto Testimone_3 Tes_4 del proprio immobile si sono solo crepate alcune tegole (teste , ovvero che dal proprio Testimone_3 tetto sono solo volate via alcune tegole, che erano poi a terra (teste . Tes_4
Anche il c.t.u., nella relazione depositata in data 29.12.23, ha ritenuto ““potenzialmente” ipotizzabile che la copertura di parte convenuta possa essere il punto di provenienza del materiale che ha danneggiato l'abitazione di parte attrice) non tanto (o meglio non solo) perché i materiali abbiano le medesime caratteristiche (usuali di tante coperture) bensì per non aver riscontrato (anche nelle relazioni fotografiche agli atti) danneggiamenti di altre coperture nelle immediate vicinanze” (cfr. relazione c.t.u. Arch. pag. 7). Per_1
All'esito dell'istruttoria espletata, dunque, deve ritenersi dimostrata tanto la sussistenza dei danni alle proprietà attoree – come da documentazione fotografica in atti, confermata dalle dichiarazioni testimoniali assunte – quanto la riconducibilità causale, secondo il criterio eziologico probatorio del
“più probabile che non” recepito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 576/2008; successive conf.: Cass. n. 3390/2015; Cass. n. 21255/2013; Cass. n. 13214/2012; Cass. n. 16123/2010), al distacco della copertura del tetto delle proprietà delle convenute.
Nel caso in esame si può dunque affermare che l'attore ha dato prova delle concrete modalità del sinistro, nonché del nesso tra il distacco della copertura e i danni subiti dagli immobili di sua proprietà
(su cui si veda meglio infra, par. 3); spettava dunque alle convenute dare prova dell'esistenza di un fattore tale da integrare l'ipotesi del caso fortuito, in negativo, quale assenza del difetto di costruzione o manutenzione, ovvero in positivo, quale evento imprevedibile e inevitabile, dotato di una sua propria ed esclusiva autonomia causale.
Detta prova non è però stata fornita.
Invero, le convenute non hanno né provato che il sinistro non sia dipeso da difetto di costruzione o di manutenzione ex art. 2053 c.c., né hanno fornito la prova liberatoria del fortuito. Ne consegue che il custode-proprietario è tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce - cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) -
pagina 10 di 19 nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.
Deve evidenziarsi che, con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche e alla possibilità che tali eventi configurino un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, la Suprema
Corte, muovendo dal presupposto che “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili” (in questi termini, cfr. Cass., 24.03.2016, n. 5877), ha precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr., ex multis: Cass., 24.09.2015, n. 18877; Cass., 9.03.2010, n. 5658; Cass., 22.05.1998, n. 5133; Cass.,
11.05.1991, n. 5267; Cass., 24.03.2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione
(così, Cass., 9.03.2010, n. 5658; più recentemente, Cass. n. 8466/2020, cit.), e non vi siano, dunque, condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente.
Declinando i predetti principi al caso di specie deve ritenersi che le convenute non abbiano dimostrato l'assenza di vizio di costruzione o difetto di manutenzione, ma nemmeno (anche inquadrando la loro responsabilità nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.) che il distacco della copertura del tetto sia avvenuta per caso fortuito, ovvero, solo a causa delle avverse condizioni atmosferiche.
Ed invero, nel caso in esame le convenute si sono limitate ad allegare che il distacco della copertura dal loro immobile è avvenuto a causa di un fortunale, ritenuto di eccezionale intensità, senza peraltro fornire idonei elementi di prova sulla sua effettiva portata (se non articoli di giornale).
Il c.t.u. arch. nella relazione depositata e nelle successive integrazioni ha fornito indicazioni Per_1 relative alla intensità del fenomeno atmosferico verificatesi a Ghedi in data 11 maggio 2019, con particolare riferimento alla forza del vento, anche alla luce dei dati statistici del contesto territoriale di riferimento. Al riguardo deve peraltro osservarsi che, com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è, per giurisprudenza pacifica (cfr. ex multis, da ultimo, Cass. civ. 1186/2016), funzionale alla sola pagina 11 di 19 risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono compiere accertamenti o valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti che competono, evidentemente, al solo organo giudicante. Nel caso di specie deve dunque osservarsi che non compete al c.t.u. la valutazione della sussistenza del caso fortuito, ma solo l'accertamento dell'intensità del fenomeno atmosferico, anche in relazione ai dati statistici del contesto territoriale di riferimento.
Ciò premesso, il c.t.u. nella relazione depositata in data 29.12.23 ha osservato che in relazione all'evento per cui è causa la velocità massima del vento accertata è superiore ai 90 km/h, secondo la stazione ARPA di Corzano Bargnano - distante 18 km dagli immobili attorei - mentre è di circa 74 km/h secondo i rilievi dell'Aereonautica Militare - distante 3 km dall'abitazione di parte attrice (cfr.
Allegati 8 e 9). Sulla base della classificazione OR il c.t.u. ha ricondotto il dato dell'Aereonautica
Militare tra i punti di forza 8 e 9 (burrasca e burrasca forte). Nell'integrazione alla relazione di c.t.u. depositata in data 8.01.25 il c.t.u. ha analizzato i dati statistici relativi allo specifico contesto territoriale di riferimento, dall'anno 2014 all'ottobre 2024; in particolare, ha osservato che:
- per 7 volte (2014-2018-2019-2019-2020-2021-2024) almeno una volta all'anno la velocità massima è stata superiore a 74 km/h, con picchi di 81-83-91-100 km/h (2024-2018-2021-2019);
- per 6 volte (2015-2016-2017-2019-2022-2023) almeno una volta all'anno la velocità massima è stata superiore a 62 km/h (forza OR 8);
- nel 2019 (anno in cui è avvenuto l'evento dannoso per cui è causa) la velocità del vento per ben 2 volte è stata superiore a 74 km/h, oltre all'evento del 11 maggio 2019, in cui velocità del vento è stata di 74 km/h;
- nel 2019 la velocità massima del vento mensile medio-anno è stata pari a 61 km/h (forza OR
7/8), che il c.t.u. ha rilevato essere un dato molto significativo per una media annuale. Tale dato si è ripetuto nel 2024, mentre è restato di media al di sopra dei 50 km/h (forza OR 7) negli anni 2014-
2016- 2018-2020-2021-2022-2023;
- a partire dal 2014 per 80 volte su un totale di 132 mesi la velocità massima del vento è stata superiore a 50 km/h (forza OR 7);
- a partire dal 2014 per 23 volte su un totale di 132 mesi la velocità massima del vento è stata superiore a 62 km/h (forza OR 8);
pagina 12 di 19 - nel 2019 la velocità massima del vento è stata superiore a 50 km/h (forza OR 7) per 10 volte in
12 mesi;
- nel 2019 la velocità massima del vento è superiore a 62 km/h (forza OR 8) per 4 volte in 12 mesi.
Il c.t.u. ha altresì osservato che tali dati, una volta inusuali, se analizzati negli ultimi 10 anni
“restituiscono un dato sempre più frequente almeno per ciò che concerne forza OR 7 (nella tabella allegata si può appurare come la velocità media sia aumentata da 55 km/h - Vmax mensile media annua 2014 - a 61 km/h - Vmax mensile media annua 2019 - con una crescita pari al 10% sulla media annua”. In particolare, secondo il c.t.u. “questo aumento della frequenza annuale e della velocità media non ci permette quindi di definire “eccezionale” la casistica di forza OR 7; parallelamente la velocità del vento secondo forza OR 8 resta in proporzione un fenomeno in crescita con picchi raggiunti più frequentemente nel 2019 (che è in assoluto l'anno che ha avuto la velocità massima del vento più elevata a partire dal 2014 – 100 km/h), così come lo stesso 2019 risulta
l'anno con velocità max vento mensile media annua più alta dal 2014 (ad eccezione del solo 2024 anno che non è ancora completamente trascorso)” (cfr. relazione integrativa c.t.u. depositata in data 8.01.25, pag. 2).
Gli elementi richiamati sono significativi nel dimostrare un sensibile aumento della intensità dei fenomeni atmosferici negli ultimi anni e, in particolare, per quanto riguarda il caso di specie, della forza del vento. Per ciò che concerne il caso in esame deve aversi riferimento al dato rilevato dall'Aereonautica Militare, trattandosi di dati registrati ad una distanza di soli 3 km rispetto al luogo del sinistro, e dunque, ben inferiore rispetto alla stazione ARPA di Corzano Bargnano - distante 18 km dagli immobili. Il dato registrato dall'Aeronautica Militare, pari a 74 Km/h, risulta dunque inquadrabile nel range di valori previsto per la forza 8 secondo la Scala OR (che prevede il valore 8 per un'intensità del vento compresa tra 62 e 74 Km/h).
Ciò premesso, giova rammentare che secondo la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità, la riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie disciplinata all'art. 2051 c.c., sia condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere pagina 13 di 19 intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorre verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale deve essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. Cass. n. 2482/2018, Cass., n. 14861/2019; Cass. n. 18856/2017 e da ultimo Cass., sez. un., 26 febbraio 2021, n. 5422, secondo cui l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, “va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento”, mentre l'eccezionalità è da “identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale””).
Sul punto deve altresì osservarsi che, come costantemente ribadito in giurisprudenza, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale non è sufficiente, di per sé solo, a configurare l'esimente del caso fortuito (o forza maggiore), in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
L'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche e del vento possono, allora, assurgere a valenza di caso fortuito (idoneo ad escludere la responsabilità del custode) solo allorché costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento; sicché le proprietarie (nonché custodi) del bene - in questa vicenda del tetto - per superare la presunzione di colpa a proprio carico avrebbero dovuto dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione del tetto: prova che, all'evidenza, e come già rilevato, è mancata nel caso di specie, nulla avendo dedotto e provato le convenute sul punto (né il c.t.u. ha potuto fornire alcun elemento al proposito – il cui onere probatorio gravava, in ogni caso, sulle convenute – avendo anzi osservato che non è risultato possibile “ricostruire il sistema di fissaggio della copertura di parte convenuta come eventuale elemento di concausa dei danneggiamenti occorsi”; cfr. relazione integrativa c.t.u. depositata in data 8.01.25, pag. 5).
Né, per tali ragioni, può condurre a conclusioni diverse la circostanza che anche altri immobili nel
Comune di Ghedi abbiano subito danni in occasione di tale evento atmosferico, non essendo tale circostanza di per sé idonea a comprovare l'eccezionalità dell'evento, nei rigorosi termini sopra delineati.
pagina 14 di 19 Ne consegue che l'eccezione sollevata dalle convenute con riferimento alla straordinarietà dell'evento atmosferico – peraltro non provata – non esclude che nella vicenda in esame debba attribuirsi incidenza causale preponderante, e di per sé sufficiente per l'imputabilità delle conseguenze dannose, alle condizioni del tetto e alla mancata prova dello svolgimento della necessaria manutenzione, con la conseguenza che anche ove fosse stato provato il carattere eccezionale dell'evento atmosferico, non potrebbe in ogni caso attribuirsi ad esso quella valenza esimente dalla responsabilità delle convenute, invocata dalla stesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere affermata la responsabilità solidale delle convenute per i danni subiti dagli immobili attorei in conseguenza del distacco della copertura del tetto dal fabbricato delle convenute . Pt_2
3. Per quanto concerne la quantificazione dei danni patrimoniali subiti da parte attrice, si osserva quanto segue.
Al fine dell'accertamento della congruità dei costi di ripristino dei danni subiti dagli immobili attorei può farsi riferimento alla domanda attorea e alle risultanze della c.t.u. espletata, le cui conclusioni sul punto risultano pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi, suffragate dalle risultanze documentali e dai sopralluoghi effettuato dal c.t.u., ed esenti da vizi logici. Inoltre, le osservazioni dei consulenti delle parti hanno trovato compiuta risposta ed esauriente esposizione delle ragioni che non ne consentono la condivisione (anche nelle relazioni integrative depositate dal c.t.u.).
Ebbene, il c.t.u. ha ritenuto la congruità dei costi di ripristino di cui al computo allegato agli atti di parte attrice (all. 19 alla relazione di c.t.u.), compreso il costo della pratica edilizia, che è stata verificata mediante apposita tabella (all. 20 alla relazione di c.t.u.; cfr. relazione c.t.u. depositata in data
29.12.23, pag. 7).
A seguito di richiesta di chiarimenti al c.t.u. sul punto, in particolare in relazione alla congruità dei costi di cui alle fatture prodotte dall'attore, atteso che la stessa parte ha dedotto di aver poi sostenuto costi in parte diversi da quelli indicati nel predetto computo metrico, il c.t.u. ha precisato di ritenere corretto quanto indicato a livello di semplice prezziario, in relazione ai costi indicati nel computo e, dunque, al netto di ogni sconto. La divergenza tra il computo metrico e le fatture prodotte si spiega, pertanto, in ragione del rilievo che i fornitori hanno accordato degli sconti, tali da aver determinato un pagina 15 di 19 esborso inferiore per costi di ripristino a carico dell'attore per un importo complessivo che il c.t.u. ha indicato in misura pari ad euro 16.200,00 oltre iva, mentre l'attore nelle conclusioni precisate ha richiesto la rifusione dell'importo di euro 16.841,75 (da ritenersi iva inclusa). Ne consegue che, anche in conformità al principio della domanda e ai consolidati principi in materia (cfr., ex multis, Cass.
15/11/2024, n. 29537), la domanda di risarcimento attorea può trovare accoglimento in misura pari all'importo richiesto, pari ad euro 16.841,75.
Prive di pregio risultano le contestazioni reiterate dalle parti circa la congruità di tali costi, dovendosi ritenere qui richiamate le repliche del c.t.u. alle osservazioni dei c.t.p. sul punto, espresse sia nella relazione di c.t.u. depositata in data 29.12.23 che nelle successive relazioni integrative, da ritenersi esaustive e condivisibili.
Sulla somma come sopra determinata devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (11.05.2019) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 11.05.2019 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
4. Le convenute e hanno formulato domanda di manleva nei Controparte_1 Parte_2 confronti delle proprie compagnie assicuratrici, terze chiamate, rispettivamente e Controparte_3
quest'ultima non ha sollevato alcuna eccezione di inoperatività della polizza, Controparte_2
pagina 16 di 19 mentre la prima, peraltro costituitasi tardivamente, ha sollevato contestazioni generiche in relazione alla operatività e ha dedotto che, poiché la porzione di copertura del fabbricato sito nel Comune di
Ghedi, via Magellano n. 15 posta al servizio dell'abitazione dell'assicurata è pari Controparte_1 al 40% del manto di copertura comune, tale percentuale costituisce la misura massima di responsabilità eventualmente ascrivibile all'assicurata in relazione ai fatti per cui è causa, con conseguente richiesta di contenere la condanna nei limiti della quota di proprietà comune di competenza dell'assicurata.
Sul punto basti osservarsi che tale allegazione è tardiva e comunque sfornita di alcun supporto probatorio.
Quanto al richiamo da parte di delle previsioni di cui all'art.
4.2 della polizza n. Controparte_3
361277014 in tema di esclusione del rimborso/indennizzo delle spese per tecnici o legali che non siano stati designati dalla Compagnia, tale clausola deve essere ritenuta nulla, in applicazione del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui la clausola contrattuale che subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore, rappresentando una deroga in pejus al comma 3 dell'art. 1917 c.c., è affetta da nullità e non può, quindi, consentire all'assicuratore di esimersi dalla rifusione degli esborsi sostenuti dall'assicurato per la sua difesa (cfr., ex multis, Cass. 05/07/2022, n. 21220).
Ciò premesso, in relazione a tali domande di garanzia occorre rilevare che risulta provata, anche in quanto incontestata, sia l'esistenza ed efficacia delle polizze assicurative nel periodo in cui si è verificato il sinistro, sia l'operatività delle coperture assicurative in relazione all'evento dannoso in concreto verificatosi: le stesse compagnie assicuratrici ha prodotto in atti le polizze assicurative stipulate con le convenute (cfr. polizza n. 361277014 quanto a per il prodotto Controparte_3
“GENERALI SEI A CASA – Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi dell'abitazione e della vita privata ” e polizza assicurativa n. 10000841986 quanto a per il prodotto Controparte_2 assicurativo ”) e non hanno contestato che l'evento dannoso Controparte_4 verificatosi rientri nel rischio garantito.
Ne consegue che le domande di garanzia proposte dalle convenute nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici meritano di essere accolte.
In accoglimento delle domande di manleva, pertanto, e Controparte_3 Controparte_2 devono essere condannate a tenere indenne rispettivamente e di Controparte_1 Parte_2
pagina 17 di 19 quanto le stesse dovessero pagare a parte attrice per capitale, accessori e spese processuali in esecuzione della presente sentenza, stante le coperture assicurative del sinistro fornita dalle polizze in atti.
5. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore del decisum, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate in favore dell'attore e a carico solidale delle convenute in euro 264,00 per spese e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in via provvisoria in corso di causa, sono poste definitivamente a carico solidale delle convenute.
Le terze chiamate devono essere condannate a rifondere le convenute delle spese di lite, liquidate – con riconoscimento di un importo complessivamente pari a quanto indicato nelle note spese congiunta delle convenute, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c. – in euro 341,80 per spese e in complessivi euro 6.600,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Stante la difesa congiunta delle convenute ad opera dello stesso procuratore e attesa la nota spese unica depositata, anche al fine di rispettare il principio della domanda si procede ad una liquidazione di metà dell'importo richiesto, sia a titolo di spese che di compensi, in favore di ciascuna convenuta, da porsi a carico delle rispettive compagnie assicuratrici.
Ne consegue che è condannata alla rifusione in favore della convenuta Controparte_3 CP_1
delle spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in complessivi euro 3.300,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
alla rifusione in Controparte_2
pagina 18 di 19 favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in Parte_2 complessivi euro 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- condanna e in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 Parte_1
della somma di euro 16.841,75 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori da
[...] calcolarsi come da parte motiva;
- condanna le convenute in solido a rifondere l'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro
264,00 per spese e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle convenute;
- condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse Controparte_3 Controparte_1 pagare all'attore per effetto delle statuizioni che precedono;
- condanna a tenere indenne di quanto questa dovesse pagare Controparte_2 Parte_2 all'attore per effetto delle statuizioni che precedono;
- condanna alla rifusione in favore della convenuta delle Controparte_3 Controparte_1 spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in complessivi euro 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna alla rifusione in favore della convenuta delle Controparte_2 Parte_2 spese di lite, liquidate in euro 170,90 per spese e in complessivi euro 3.300,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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