Ordinanza collegiale 5 novembre 2021
Sentenza 25 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/01/2022, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00124/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- del 12.2.2021, mai notificato al Sig. -OMISSIS- e da questi conosciuto in data 16.3.2021, con il quale il Comandante dell’Aeronautica Militare, Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-, ha confermato motivatamente i dinieghi alle richieste di accesso agli atti datate, nell’ordine, 5.11.2020, 6.11.2020, 12.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020 e 16.12.2020;
- della comunicazione -OMISSIS-trasmessa via PEC al ricorrente in data 16.3.2021, con la quale il Comandante dell’Aeronautica Militare, Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-, ha notiziato il ricorrente che, con comunicazione inoltrata in data 12.2.2021 alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva tempestivamente provveduto ad inoltrare la conferma motivata di diniego avverso il parere espresso dalla stessa Commissione con la decisione del 20.1.2021, e con la quale invitava lo -OMISSIS- a non inoltrare ulteriori istanze, disattendendo implicitamente l’istanza di accesso ai documenti datata 13.3.2021 e presentata in forza del silenzio-accoglimento formatosi;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per l ’ accertamento
del diritto ad accedere ai documenti richiesti con le istanze datate 5.11.2020, 6.11.2020, 12.11.2020, 13.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020 e 16.12.2020;
e per la condanna dei resistenti ad esibire i predetti documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ten. Col. -OMISSIS-, militare in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS- dell’Aeronautica Militare, presentava alla predetta Amministrazione tra il 5 ed il 19 novembre 2020 plurime richieste di accesso, riguardanti in particolare alcuni procedimenti sanitari e disciplinari avviati nei suoi confronti.
1.1. L’Amministrazione intimata rigettava tutte le istanze ricevute con provvedimenti recanti identica motivazione, ritenendo le richieste prive dei requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative, in ragione della genericità delle stesse “sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all ’ ostensione per difetto di motivazione che si sostanzia nella mancata indicazione dei presupposti di fatto e dell ’ interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante” .
1.2. Avverso tali provvedimenti l’interessato adiva, con sette distinti ricorsi, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, affinché riesaminasse i casi, ex art. 25 della legge n. 241/1990, e adottasse le conseguenti determinazioni.
1.3. La prefata Commissione, acquisite le memorie difensive dell’Amministrazione e disposta la riunione dei ricorsi per la loro connessione oggettiva, con provvedimento del 20.1.2021, comunicato a mezzo PEC il 25.1.2021, accoglieva i ricorsi presentati dal Ten. Col. -OMISSIS- e, per l’effetto, invitava l’Amministrazione a riesaminare le istanze di accesso.
2. Non essendo pervenuta alcuna determinazione dell’Amministrazione nel termine previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, e ritenendo, pertanto, consentito l’accesso per IU , il ricorrente, con nota del 13.3.2021, chiedeva di accedere ai documenti in forza del titolo così formatosi.
2.1. Il Comandante del Distaccamento, nel riscontrare tale ultima richiesta (v. nota prot. -OMISSIS-del 16.3.2021), rendeva noto al ricorrente che, con comunicazione inoltrata in data 12.2.2021 alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aveva provveduto ad inoltrare la conferma motivata di diniego avverso il parere espresso dalla stessa Commissione con la decisione sopra ricordata; invitava, quindi, lo -OMISSIS- a non inoltrare ulteriori istanze in merito alla fattispecie concreta in argomento.
2.2. Alla richiesta di invio della copia della “conferma motivata di diniego”, il Comandante, con nota PEC del 19.3.2021 opponeva di non avere “nessun obbligo giuridico di estenderle il documento che reclama e che è stato, invece, correttamente inviato alla Commissione per l ’ accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri…” .
2.3. Il provvedimento veniva infine inviato al ricorrente dalla Commissione per l’accesso in data 18.3.2021.
2.4. Avverso detto provvedimento confermativo del diniego ed i conseguenti atti è insorto innanzi a questo Tribunale il ricorrente, deducendo i seguenti motivi di ricorso: I. Inesistenza materiale e/ o giuridica ovvero nullità del provvedimento confermativo motivato di diniego per mancanza dei suoi requisiti essenziali o, in subordine, sua illegittimità per violazione e falsa applicazione dell ’ art.25, comma 4, della L. n.241 del 1990 e dell ’ art.12, comma 9 del d.P.R. n.184 del 2006 ; II. Eccesso di potere; Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 9 del d.P.R. n. 184/2006; Difetto di motivazione ; III. Fondatezza delle istanze.
2.5. Ha concluso chiedendo la declaratoria di inesistenza e/o nullità o l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché l’accertamento del suo diritto ad accedere ai documenti richiesti con le istanze de quibus , con conseguente ordine all’Amministrazione di esibire i documenti richiesti, stabilendone e con vittoria di spese e compensi di causa.
3. L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio, depositando documentazione in data 30.9.2021 ed instando per il rigetto del ricorso.
3.1. Con ordinanza n. 1598 del 5 novembre 2021, la Sezione ha disposto l’acquisizione dall’Amministrazione di chiarimenti in ordine alla documentazione da essa depositata.
3.2. In ottemperanza alla detta ordinanza istruttoria, la Difesa erariale ha prodotto in data 1.12.2021 un rapporto circostanziato del Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-, con annessa documentazione, da cui emerge che le ulteriori decisioni della Commissione, esibite in atti, riguardano altre istanze di accesso formulate dal ricorrente, non rientranti nell’oggetto di questo giudizio.
3.3. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, previo deposito di memorie ex art. 73 c.p.a. da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato, sussistendo in capo al ricorrente il diritto alla ostensione degli atti per cui vi è causa.
4.1. Innanzitutto, reputa il Collegio che - al contrario di quanto sostenuto nel provvedimento confermativo del diniego di accesso - le determinazioni adottate dall’Amministrazione nella vicenda che ne occupa siano qualificabili come provvedimenti di rigetto delle varie istanze di accesso presentate dal ricorrente: ciò risulta evidente dal contenuto dispositivo degli stessi, ove è chiaramente esplicitato che “nel rigettare l ’ istanza in argomento e il diniego all ’ accesso agli atti per come richiesto, si invita la S. V. a rinnovare la domanda in maniera conforme alla normativa vigente in subiecta materia”.
4.2. Inoltre, è ben evidente l’interesse del ricorrente alla esibizione degli atti in questione, avendo egli richiesto l’accesso a documenti che lo riguardano in prima persona, nella sua qualità di dipendente dell’Amministrazione.
4.3. Come correttamente rilevato dalla Commissione nella sua decisione, trattasi di documenti ai quali l’interessato ha sempre diritto di accedere, senza dover precisare l’interesse sotteso all’accesso, sussistendo in re ipsa un interesse alla ostensione della documentazione personale, relativa al proprio rapporto di servizio.
4.4. In proposito, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che « L ’ onere di richiesta motivata, di cui all ’ art. 25 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, è relativo solo alla posizione del soggetto terzo rispetto al procedimento, e non anche a quella di chi chiede di accedere ad atti che lo riguardano direttamente » (cfr., ex multis , Tar Campania, questa sesta sezione, n. 5802 del 14 dicembre 2011; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 aprile 2011, n. 469; Tar Marche, Ancona, sez. I, 12 novembre 2008, n. 1880; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 18 ottobre 2007, n. 821; Tar Lazio, Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862) . Ed ancora: « L ’ interesse all ’ accesso degli atti inseriti nel proprio fascicolo personale deve ritenersi “in re ipsa”, cioè nella circostanza di essere, o di essere stato, titolare di un rapporto di dipendenza della p.a., e di poter, pertanto, vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti, indipendentemente dalla circostanza che, dall ’ esame dei documenti richiesti, possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata ovvero a prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla verifica della documentazione per cui ha avanzato istanza » (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 6 aprile 2011, n. 469).
4.5. Tale principio è a maggior ragione predicabile per le istanze relative ai procedimenti de quibus, nei quali il ricorrente vanta sia un interesse endoprocedimentale all’accesso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, sia un interesse difensivo ex art. 24, comma 7, della medesima legge.
5. In merito poi alla asserita genericità delle ridette istanze di accesso, opposta al ricorrente dalla P.A., è sufficiente evidenziare che nelle medesime istanze si chiede di avere copia degli “atti presupposti, connessi e/o consequenziali” rispetto a specifici iter amministrativi avviati dalla P.A. medesima, ossia afferenti ad accertamenti medici sulla persona del ricorrente (cfr. istanze di accesso datate 5.11.2020, 6.11.2020, 12.11.2020), oppure a procedimenti disciplinari individuati mercé riferimento alle relative lettere di contestazione (cfr. istanze di accesso datate 13.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020).
6. Ed invero il ricorrente – pur non potendo dettagliatamente enunciare gli estremi dei documenti de quibus , perché evidentemente a lui ignoti – ne ha indicato l’oggetto con richiamo per relationem agli atti di natura medica o disciplinare che sono già entrati nella sua sfera di conoscenza, fermo restando che la ricerca a cura della P.A. della documentazione da ostendere deve intendersi limitata agli atti di effettivo interesse, concernenti le predette vicende amministrative.
6.1. A tal riguardo, osserva il Collegio che, trattandosi di pretesa relativa a diritti, l’attribuzione della giurisdizione esclusiva in materia consente il sindacato giurisdizionale anche sulle concrete modalità di esercizio dello stesso.
6.2. Nella specie, in presenza di plurime istanze di accesso riguardanti molteplici serie di atti, deve essere operato il necessario bilanciamento tra il diritto alla trasparenza/conoscibilità degli atti amministrativi e l’esigenza - rappresentata dalla Difesa erariale - di non pregiudicare il buon andamento dell’Amministrazione, riversando sulla stessa un onere eccessivamente gravoso.
6.3. Pertanto, la P.A. resistente dovrà consentire – previa convocazione nei suoi uffici del ricorrente – l’accesso agli atti de quibus entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione della presente sentenza, mediante esibizione e visione dei fascicoli procedimentali cui attengono le richieste ostensive, nonché contestuale indicazione a cura del ricorrente medesimo dei documenti ritenuti di interesse, ai fini della estrazione e del rilascio della relativa copia in forma cartacea o digitale.
7. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, nei termini e con le modalità ostensive sopra indicate; considerata la vicenda nel suo complesso, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Onera parte ricorrente della notificazione della presente sentenza al Ministero della Difesa e all’Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di -OMISSIS-, anche presso la sede reale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente o di altri soggetti comunque indicati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.