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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9390 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6602/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI ST, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI 5 20020 ARCONATE presso il difensore avv. TI ST
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LF AS RI, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.7 20122
MILANO presso il difensore avv. LF AS RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LF AS CP_2 C.F._2
RI, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.7 20122 MILANO presso il difensore avv. LF AS RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LF AS CP_3 C.F._3
RI, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.7 20122 MILANO presso il difensore avv. LF AS RI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate nel fascicolo telematico e di seguito riportate: pagina 1 di 22 Parte attrice Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: In via principale Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno per ciò patito dal signor da determinarsi Parte_1 in via equitativa in ragione delle evidenze in fatto e in diritto dedotte nell'atto di citazione nonché nei successivi atti e documenti, nonché delle quantificazioni ivi calcolate In via subordinata Accertata e dichiarata la condotta illecita ex art. 2598 c.c. di Controparte_1 nonché dei signori e , condannarli in solido al risarcimento del danno CP_3 CP_2 per ciò patito dal signor da determinarsi in via equitativa in ragione delle Parte_1 evidenze in fatto e in diritto dedotte nell'atto di citazione nonché nei successivi atti e documenti, nonché delle quantificazioni ivi calcolate. In ogni caso Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie già articolate e di tutta la documentazione citata negli atti già depositati, fra cui
- prova per interrogatorio formale di parte convenuta (in proprio nonché in CP_2 qualità di legale rappresentante di Newline Telemarketing) e sui seguenti CP_3 capitoli di prova:
1. Vero che nel corso dell'anno 2014 sottoscriveva un Controparte_1 contratto per attività di teleselling con la GoTrend di ? Parte_1
2. Vero che secondo le pattuzioni contrattuali sottoscritte l'attività della
[...] consisteva nel contattare le strutture alberghiere al fine di Controparte_1 convenzionarle con la GoTrend?
3. Vero che nel corso dell'anno 2015 i soci della crearono Controparte_1 il sito www.newlinedreams.com
4. Vero che lo scopo commerciale perseguito consisteva nella vendita di voucher di contenuto identico a quello di ND
5. Vero che le strutture convenzionate con www.newlinedreams.com erano le medesime inserite dal signor all'interno del database dallo stesso consegnato alla Pt_1 [...]
? CP_1
6. Vero che l'apertura del sito www.newlinedreams.com fu relizzata durante il periodo in cui era in essere un rapporto contrattuale con ND
7. Vero che l'apertura del sito www.newlinedreams.com non fu mai comunicata al signor
? Pt_1 8. Vero che con l'apertura del sito www.newlinedreams.com la società
[...]
ha intrapreso un'attività di convenzionamento strutture e vendita CP_1 voucher di soggiorno a consumatori privati? 9. Vero che la predetta attività è proseguita quantomeno fino all'anno 2017?
- Consulenza tecnica d'ufficio informatica volta a:
- accertare la data di creazione del sito internet www.newlinedreams.com
- accertare la titolarità del sito internet www.newlinedreams.com
- accertare l'attività svolta tramite il sito internet www.newlinedreams.com dalla data di creazione (vendita voucher e di quale genere)
- Svolgere ogni qualsivoglia attività ritenuta utile volta alla analisi dei documenti prodotti in corso di causa e presenti negli archivi digitali online (es. Wayback Machine), al fine di riscontrare l'aderenza fra quanto dichiarato dall'attore e quanto effettivamente online pagina 2 di 22 - esibizione alle scritture contabili della società e della Controparte_1 documentazione bancaria ad essa riferita, allo scopo di analizzare le fatture emesse e i pagamenti ricevuti – a partire dall'anno 2015 - inerenti le vendite effettuate tramite www.newlinedreams.com, in proprio o tramite eventuali collaborazioni con soggetti terzi.
- accesso alle banche dati di al fine di analizzare le spedizioni effettuate da CP_4 parte convenuta, in proprio o tramite soggetti terzi, per la realizzazione dell'attività di vendita tramite www.newlinedreams.com (spedizioni effettuate tramite raccomandata con contrassegno o altre modalità), e ciò al fine di dimostrare la consistenza dell'attività svolta.
Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via preliminare Accertare che i Sig. e sono privi di legittimazione passiva rispetto CP_2 CP_3 alle domande attoree e soggetti estranei al giudizio, con conseguenti provvedimenti. Accertare la prescrizione della domanda di risarcimento danni extracontrattuali come indicato in narrativa. Nel merito
-Accertare l'indeterminatezza della citazione, l'assenza di prova e di autosufficienza della citazione e comunque l'inammissibilità ed indeterminatezza della richiesta di condanna formulata in via equitativa.
-Rigettare e respingere in ogni caso tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in atti.
-Condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. ad una somma pari al doppio delle spese processuali liquidate e del contributo unificato dovuto ed, in ogni caso, rilevata la manifesta infondatezza della domanda e l'abuso dello strumento processuale, o comunque per tutte le ragioni indicate in atti revocare il beneficio del gratuito patrocinio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2024 presso il Controparte_1 sig. ha convenuto in giudizio tale società unitamente ai relativi soci e legali rappresentanti sigg. Pt_1
e in proprio per sentir accertare, in via principale, l'inadempimento della società in CP_3 CP_2 relazione ad un rapporto contrattuale instaurato a far data dal 30.5.2014, disciplinato da più contratti succedutisi nel tempo e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.
In via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento del danno in ipotesi patito a seguito dell'attività dai medesimi posta in essere in violazione dell'art. 2598, comma 3, c.c.
pagina 3 di 22 Costituitisi i convenuti, in via preliminare hanno fatto valere il difetto di legittimazione passiva dei sigg. non parti degli accordi la cui violazione darebbe luogo al diritto al risarcimento del CP_2 danno chiesto dall'attore.
Quanto alla responsabilità extracontrattuale discendente dall'attività di concorrenza sleale asseritamente posta in essere in violazione dell'art. 2598 c.c., i convenuti hanno contestato la sussistenza dei relativi presupposti.
Per entrambe le domande, i convenuti hanno inoltre fatto valere l'omessa dimostrazione dei danni, sia in ordine all'an che al quantum del lamentato danno.
Non ammesse le istanze istruttorie articolate dal solo attore, otto giorni prima della data di rimessione della causa in decisione (fissata al 19.11.2025), in data 11.11.2025 il ha depositato Pt_1 ricorso per sequestro conservativo da emettersi inaudita altera parte.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la relativa concessione senza previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, data la ristrettezza dei tempi fino alla già fissata udienza di rimessione della causa in decisione, discussa comunque la questione a tale udienza di rimessione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Difese attoree.
L'attore ha sostenuto di aver ideato un articolato progetto per la vendita di coupon viaggi particolarmente vantaggioso per il cliente interessato a soggiorni turistici.
In particolare, il cliente avrebbe acquistato un voucher del costo di € 49,90 che lo avrebbe legittimato a trascorrere tre notti con un accompagnatore, contestualmente assumendosi l'obbligo di usare, pagandone il relativo costo, il servizio di colazione e cena presso la struttura prescelta.
Si sarebbe trattato di una formula di marketing, tramite cui la struttura alberghiera avrebbe aumentato l'afflusso dei clienti e occupato le stanze mentre il cliente finale avrebbe goduto di una rilevante scontistica predeterminata a monte e usufruibile tramite il voucher.
L'intenzione del che agiva tramite la impresa individuale CA Grafica, poi divenuta Pt_1
Go Trend, sarebbe stata quella di testare la bontà di tale progetto, iniziando a darvi esecuzione, con il reperimento delle strutture interessate alla descritta formula, la sottoscrizione delle convenzioni con le medesime e la creazione di una rete vendita per tali voucher. Cont
In tale contesto, egli si sarebbe rivolto a , con cui avrebbe sottoscritto Controparte_1 un contratto di teleselling in data 30.5.2014. pagina 4 di 22 In forza di tale accordo, che avrebbe rappresentato una sorta di prova (test di redditività) per vedere se il prodotto fosse competitivo sul mercato, Go Trend avrebbe fornito alla un CP_1 database di utenze telefoniche da contattare al fine di proporre telefonicamente l'acquisto dei voucher.
Alla luce dell'ottima riuscita dell'operazione (con una percentuale di vendita del 15% sui soggetti contattati), la e per tale società il sig. avrebbe proposto al un CP_1 CP_2 Pt_1 nuovo contratto avente ad oggetto la ricerca di nuove strutture interessare a convenzionarsi con la Go
Trend e l'inserimento di tali strutture nel sito della società, www.goupon.info nell'obiettivo di aumentare l'offerta ai potenziali utenti finali.
In particolare, l'attore avrebbe consegnato alla il database di strutture dallo stesso CP_1 creato (circa 4000 nominativi forniti in due tranche) e la bozza di convenzione, dal medesimo predisposta da sottoporre alle strutture, avvalendosi delle proprie cognizioni specifiche circa le modalità di convenzionamento con particolare riguardo alla scontistica proposta ed applicata dagli hotel e al rapporto tra costo hotel-costo emissione voucher.
In data 15.9.2014 il avrebbe quindi stipulato con la un nuovo accordo per la Pt_1 CP_1 ricerca delle strutture convenzionate.
L'attività della convenuta in esecuzione di tale contratto non avrebbe sortito l'effetto promesso e pattuito, tanto che in pochi mesi ultima gli avrebbe sottoposto solo 5 strutture con cui CP_1 stipulare le descritte convenzioni.
Messosi in allerta per la situazione, resosi conto della situazione di stallo, il avrebbe Pt_1 predisposto un nuovo database di hotel, procedendo personalmente con le proprie strutture a convenzionarsi con circa 80 strutture.
Alla luce dell'incongruenza di tali risultati, l'attore avrebbe preteso di verificare di persona l'attività di teleselling della convenuta.
Assistendo alle telefonate della centralinista di tale società, il avrebbe verificato che Pt_1 nessuna chiamata veniva effettuata a favore della propria impresa Go Trend.
In ogni caso, in data 10.3.2015 egli avrebbe sottoscritto con un terzo contratto avente CP_1 ad oggetto 'attività di teleselling per vendita voucher vacanze Goupon Hotel' con cui egli si sarebbe impegnato a fornire circa 5000 nominativi di strutture alberghiere, inclusi in un database, acquistato da un fornitore esterno (adSalsa), completo di anagrafica con relativo recapito telefonico.
In data 29.7.2015 le parti avrebbero sottoscritto un nuovo contratto di teleselling, in virtù del quale la convenuta avrebbe assunto l'obbligo di acquistare un altro database dal medesimo fornitore esterno (adSalsa).
pagina 5 di 22 Nell'ottobre 2015 i rapporti tra le parti si sarebbero interrotti in quanto per CP_2 CP_1 avrebbe fatto valere la non redditività della collaborazione, oltre che problemi di salute.
Nel frattempo, però, nell'intervallo tra il secondo e il quarto contratto, ad aprile 2015, all'insaputa del avrebbe aperto un nuovo sito internet, denominato New line dreams, Pt_1 CP_1 tramite cui avrebbe posto in vendita voucher di identico contenuto rispetto a quelli di Go Trend, alle stesse condizioni ed al medesimo importo, convenzionandosi con le medesime strutture inserite dal nel database consegnato alla Pt_1 CP_1
La creazione di tale sito avrebbe rivelato le ragioni della condotta di parte convenuta, che avrebbe stipulato l'ultimo contratto solo al fine di guadagnare tempo per acquisire in modo apparentemente lecito l'ampliando database.
Nelle more, avrebbe indotto il a ritenere che il progetto era non redditizio, CP_1 Pt_1 trovando così la giustificazione per interrompere la collaborazione con quest'ultimo, libera a quel punto di svolgere attività in concorrenza con la Go Trend, giovandosi dell'idea commerciale della stessa.
Detto comportamento avrebbe causato gravi danni a Go Trend, tanto da determinare il Pt_1 ad ottobre 2017, a presentare denuncia nei confronti della e dei fratelli ipotizzando il CP_1 CP_2 reato di cui all'art. 640 c.p.
Il procedimento penale non avrebbe avuto corso, visto che nonostante le ripetute opposizioni alle richieste archiviazione, seguite dall' istanza di riapertura delle indagini preliminari, il GIP e la
Procura di Lecco avrebbero ritenuto che la questione fosse, semmai, di competenza civilistica.
Quindi il ha instaurato il presente giudizio, facendo valere l'inadempimento di Pt_1 CP_1 che non avrebbe fornito le prestazioni contrattualmente pattuite e il conseguente diritto al risarcimento del danno.
In via subordinata, l'attore ha fatto valere l'illiceità della condotta di e di due dei CP_1
Rota, e , che avrebbero utilizzato la propria idea sul voucher vacanza, sulle modalità di CP_2 CP_3 convenzione con le strutture alberghiere, sulle modalità di reperimento di un database profilato, sulle modalità di spedizione dei voucher vacanza, sugli estremi di redditività per le parti (hotel-impresa intermediaria-utente finale).
Inizialmente priva di alcuna competenza specifica, essendo una società a conduzione familiare consistente in un call center scelta dal in quanto capace di 'telemaketing da strada', si Pt_1 CP_1 sarebbe appropriata del know how aziendale dell'attore, guadagnando un vantaggio commerciale entrando in concorrenza diretta con la Go Trend.
La descritta condotta, commessa da anche tramite i soci di e CP_1 CP_1 CP_2 CP_3
(deceduto essendo il terzo fratello sarebbe illecita ai sensi dell'art. 2598, comma 3, c.c. e
[...] CP_5
pagina 6 di 22 costituirebbe fonte del diritto al risarcimento del pregiudizio patito, da mettere a carico di tutte le parti in via solidale, attesa l'interposizione dei due nel compimento dell'atto di concorrenza sleale. CP_2
Quanto alla liquidazione dell'importo dovuto, per entrambe le ipotesi, l'attore si è riportato a criteri equitativi, indicando in via definitiva in comparsa conclusionale l'importo di € 2.701.650,00
(quantificato in via provvisoria nell'atto di citazione in € 1.607.179,00) sulla base di alcuni indicati parametri per l'ammontare del danno.
Difese dei convenuti.
I convenuti hanno innanzitutto fatto valere il difetto di legittimazione di e che CP_2 CP_3 non sarebbero parti dei contratti e che all'epoca dei fatti sarebbero stati soci e lavoratori subordinati di
(A.U. il deceduto , con conseguente irrilevanza della loro condotta ai fini della CP_1 Persona_1 concorrenza sleale, configurabile tra imprese e/o imprenditori e non con le semplici figure fisiche loro dipendenti.
Sempre in via preliminare, i hanno lamentato l'intervenuta prescrizione della domanda di CP_2 risarcimento del danno, essendo trascorsi ben più dei 5 anni (decorrenti dall'ottobre 2015 secondo la prospettazione attorea) previsti dall'art. 2947 c.c. per l'utile esercizio dell'azione volta a ottenere il ristoro del pregiudizio.
Dopo aver descritto la condotta del nei confronti dei negli anni che hanno preceduto Pt_1 CP_2
l'instaurazione del presente giudizio, dando luogo ad asseriti atti persecutori di varia natura, nel merito i convenuti hanno dato una diversa ricostruzione dei fatti tra le parti.
In particolare, facendo valere la professionalità e la struttura organizzativa della CP_1 creata ben prima della collaborazione col i convenuti hanno sostenuto che tale collaborazione Pt_1 sarebbe iniziata a seguito di un incontro avvenuto senza appuntamento presso la sede della società, durante il quale l'attore si sarebbe presentato mostrando un prototipo di buono vacanza (voucher), denominato Goupon hotel, che avrebbe voluto commercializzare, chiedendo a di CP_1 occuparsene.
Quest'ultima avrebbe sin da subito evidenziato la non innovatività del prodotto, già presente sul mercato e offerto da diversi e più rinomati player, con ciò sottolineando le conseguenti difficoltà di inserimento, anche alla luce del fatto che il agiva con una impresa individuale priva di Pt_1 patrimonio e dipendenti/collaboratori.
Ciò nonostante, a fronte dell'impegno di di ampliare l'offerta degli hotel CP_1 Pt_1 convenzionati, si sarebbe resa disponibile a proporre i voucher Goupon Hotel stipulando il contratto del maggio 2014, in forza di cui, dopo aver posto in essere alcune attività prodromiche, avrebbe contattato, tramite propri operatori, i nominativi di cui all'elenco del database acquistato tramite AdSalsa per pagina 7 di 22 proporre telefonicamente i voucher ed, eventualmente, concluderne la vendita, lasciando al il Pt_1 compito di occuparsi della spedizione e degli incassi di tali voucher.
Considerato l'esiguo numero di contatti di clienti e l'omesso incremento delle strutture convenzionate interessate al voucher, con conseguenti rimostranze dei clienti circa la limitatezza della scelta, ma intenzionata comunque a proseguire l'attività, avrebbe, comunque, stipulato il CP_1 secondo contratto, quello del 15.9.14, in base a cui essa avrebbe assunto su di sé anche l'impegno di reperire e convenzionare nuove strutture ricettive.
L'esecuzione del contratto da parte della convenuta avrebbe avuto esito positivo, con sottoscrizione di convenzioni con nuove strutture, che dalle 15 iniziali sarebbero passate a 43.
Detto risultato avrebbe indotto le parti a stipulare il terzo accordo, quello in data 10.3.15, che avrebbe previsto sempre in capo a l'attività di convenzionamento con alberghi aggiuntivi. CP_1
Le parti sarebbero quindi arrivate alla stipula del quarto contratto, quello del luglio 2015, con cui il avrebbe chiesto una importante modifica. Pt_1
In particolare, l'attore avrebbe proposto una diversa erogazione del corrispettivo spettante a per l'attività dalla medesima svolta, dovuto non più a fronte delle telefonate fatte (c.d. CP_1
'contatto utile') ma a fronte del numero di voucher effettivamente incassati.
Temendo di perdere la collaborazione, secondo quanto affermato dallo stesso che aveva Pt_1 prospettato di rivolgersi a suoi concorrenti per la stipula di analogo accordo, avrebbe CP_1 accettato le nuove condizioni.
L'esecuzione del nuovo accordo avrebbe rivelato, però, ben presto gravi problemi.
Infatti, non avrebbe avuto modo verificare il numero di voucher effettivamente CP_1 incassati dal sul cui conto corrente le parti avevano a quel punto previsto il versamento dei Pt_1 corrispettivi dei voucher, essendo la propria visibilità limitata ai voucher venduti.
Alla luce della violazione dell'obbligo di inviare mensilmente i report di incasso da parte del nonostante le ripetute richieste a tal fine rivoltegli, verificata l'esistenza di una grande Pt_1 differenza tra i coupon che risultavano venduti e quelli che l'attore diceva di aver incassato, asseritamente riconducibile a un alto numero di resi e giacenze non verificatosi in precedenza, CP_1 avrebbe comunicato la propria volontà di recedere dall'accordo, chiedendo contestualmente alla
[...] controparte i report definitivi per l'emissione dell'ultima fattura.
A giustificazione dell'omesso invio dei dovuti report, il avrebbe invocato alcuni non Pt_1 meglio identificati errori delle il cui sito avrebbe fornito tracciature errate. CP_4
pagina 8 di 22 Rottasi definitivamente la fiducia nei confronti del pur di interrompere definitivamente i Pt_1 rapporti con costui, avrebbe rinunciato anche ai corrispettivi maturati nell'ultimo periodo di CP_1 vigenza dell'accordo.
In tali circostanze troverebbero la fonte le condotte di intese a perseguire penalmente gli Pt_1 odierni convenuti e a creare azioni di disturbo prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, i convenuti hanno contestato la fondatezza di tutte le domande attoree sia in relazione all'an che al quantum debitorio.
Responsabilità contrattuale.
Prendendo le mosse dalla domanda principale del relativa all'inadempimento Pt_1 contrattuale, giova evidenziare che tale domanda attiene al rapporto tra i due soggetti parti dei citati accordi, e quindi e l'impresa individuale del nelle due denominazioni che si CP_1 CP_6 sono succedute.
Essa non riguarda, pertanto, i due che non hanno sottoscritto detti accordi. CP_2
Sempre in via preliminare, sottolineando sin da subito l'estrema genericità della domanda attorea, occorre evidenziare che, pacificamente eseguiti i primi tre contratti tra le parti, oggetto di verifica in questa sede è il contratto di luglio 2015.
Con tale accordo, si è impegnata a contattare i nominativi dalla medesima forniti per CP_1 effettuare l'attività di tentata vendita di coupon sconto denominati GOupon Hotel, con la specificazione che il database sarebbe stato acquistato da un fornitore esterno a cura e spese di che avrebbe CP_1 comunicato a i soli nominativi che avrebbero accettato l'offerta. Pt_1
Dopo la descrizione del voucher, le parti hanno indicato le prestazioni a carico di CP_1
(lett. a e b del contratto) e hanno fissato i prezzi di vendita dei voucher e le provvigioni spettanti a CP_1
'al prezzo pagato' (lett. c).
[...]
Alla lettera d essi hanno infine previsto l'obbligo di di inviare un report mensile con il Pt_1 numero totale dei coupon venduti e pagati.
Ciò posto, rileva che l'attore, su cui incombe l'onere di provare il titolo in base a cui agisce
(Cass. Sez. Un. 2001/ 13533) ha riportato nei propri atti una serie assai confusa di dati estraendoli da tutti i contratti intercorsi tra le parti (ad inclusione di quelli pacificamente eseguiti e come tali privi di efficacia), senza identificare le obbligazioni concordate in capo a e dalla medesima CP_1 asseritamente inadempiute, trattando unitariamente tutti gli elementi a prescindere dalla rispettiva rilevanza ai fini della natura delle allegate responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, costituente la causa petendi delle due domande (tale confusione risulta ben evidente dalle allegazioni contenute nella comparsa di replica ex art. 189 c.p.c.: 'uno dei punti fondamentali da sottolineare è che le pagina 9 di 22 inadempienze contrattuali di non costituiscono semplici disfunzioni o negligenze ma sono CP_1 strumentali all'attuazione del piano concorrenziale. In altri termini: la concorrenza sleale è stata realizzata attraverso gli inadempimenti contrattuali, che ne sono la forma esecutiva', p. 7 com. repl.).
Limitando l'esame, in questa sede, agli elementi utili ai fini della verifica dell'inadempimento contrattuale, rileva che nell'atto di citazione il ha sostenuto, peraltro nella parte della narrativa Pt_1 dedicata alla quantificazione del danno e non all'allegazione degli obblighi pattizi, che CP_1 avrebbe dovuto contattare i potenziali clienti per proporre l'offerta dei voucher per l'importo di 49, 90, con un tasso di conversione (vendite andate a buon fine rispetto al numero di telefonate fatte) pari a
14,90% .
Considerato il numero di ore giornaliere (6 previste contrattualmente), le vendite avrebbero dovuto ammontare ad una media di 11, 25 al giorno.
Nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., modificando gli elementi indicati in citazione, il ha asserito che a fronte dei 10.000,00 nominativi dal medesimo forniti (non i 4000 o Pt_1
5000, di cui alle pp. 2 e 4 della citazione) quali potenziali clienti, si sarebbero realizzate solamente 943 vendite in luogo delle 1200 previste, in base al tasso di conversione, questa volta indicato nella percentuale media del 12,90%.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. il ha apportato nuove modifiche alle allegazioni Pt_1 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., sostenendo che il numero di 10.000 (già cambiato rispetto a quello indicato in citazione) indicato come riferibile a potenziali clienti convenzionabili, sarebbe invece da riferirsi a strutture convenzionabili.
Analogamente frutto di un mero errore sarebbe il numero delle vendite precedentemente indicato in 1250.
Considerato che i nominativi forniti non sarebbero non sarebbero 10.000 ma 11.071, tali vendite sarebbero, invece, pari a 1360, alla luce dell'applicazione del tasso di conversione pari al 12,90%.
In comparsa conclusionale l'attore ha nuovamente richiamato la cifra di 10.000/11.000 tornando a riferire tale numero ai potenziali clienti e non alle strutture alberghiere, sostenendo che i contatti utili, quali risultanti dalle fatture prodotte da tra marzo e maggio 2015 (in vigenza di altri accordi), CP_1 sarebbero stati nettamente inferiori rispetto al totale dei nominativi forniti.
Ciò premesso, esaminando l'accordo del luglio 2015, posto dal a fondamento della Pt_1 propria pretesa, rileva che esso prevede bensì l'obbligo di di contattare 'i nominativi da noi CP_1 forniti (ai sensi di legge) per effettuare l'attività di Tentata vendita di coupon sconto' denominati
GOupon, con acquisto del Database da parte di CP_1
pagina 10 di 22 Esso prevede altresì una 'previsione' di organizzazione del lavoro da parte della convenuta su sei ore giornaliere, l'implementazione del citato database, il numero di tentativi effettuabile per potenziale cliente.
Tuttavia tale contratto non specifica alcunchè circa il numero di nominativi di clienti da contattare, né quello delle strutture alberghiere da convenzionare, non il numero di 'contatti utili' da conseguire in un dato periodo di tempo, non il tasso di conversione.
Ne discende che dal testo dell'accordo non risulta un obbligo di di raggiugere CP_1 determinati e fissati obiettivi.
In aggiunta, l'attore, gravato come si è visto del relativo onere probatorio, non ha fornito elementi di prova volti a consentire l'interpretazione della volontà delle parti circa tali dati, essendo le prove orali articolate a tal fine, limitate a due, relative agli accordi del 2014 (capp. nn. 1 e 2, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
Devesi, pertanto, ritenere che le parti abbiano previsto a carico di un'obbligazione di CP_1 mezzi e non di risultato.
Considerato che tutta la difesa attorea è basata sui numeri che non avrebbe rispettato CP_1 in contrasto con gli accordi tra le parti, l'omessa dimostrazione della volontà delle parti circa tali numeri impedisce di valutare il lamentato inadempimento.
La mancanza del titolo, comporta il difetto dell'an del credito azionato dal Pt_1
In ogni caso, l'omessa prova del dato numerico circa i clienti da contattare, le strutture da convenzionare, l'eventuale numero minimo di voucher da vendere ed incassare in un prefissato arco temporale determina la mancanza del quantum debitorio.
Non valgono a sanare tale conclusione tutte le asserzioni introdotte dall'attore nelle proprie comparse conclusive, nelle parti in cui lo stesso indica una serie di numeri privi di alcun riscontro nel quadro probatorio, differenziando le voci di pregiudizio in ipotesi subito, in danno da mancato guadagno, danno emergente e danno non patrimoniale.
La lunga serie di circostanze contenute in tali comparse e i documenti alle stesse allegate non possono, infatti, trovare ingresso nel presente giudizio.
Come noto, l'art.163, comma 3. n. 4 c.p.c., pone a carico della parte attrice l'onere di indicare già nell'atto introduttivo tutti gli elementi di fatto di diritto costituenti la ragione della domanda (art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.).
Ne discende la assoluta inammissibilità di tutta la documentazione prodotta con la numerazione dal 19 al 23 inclusa, senza che la difesa di si sia neppure peritata di chiedere una eventuale Pt_1 rimessione in termini, peraltro non concedibile attesa la data di formazione di tale documentazione, pagina 11 di 22 nonché di tutte le allegazioni in tema di conteggio dei danni, mai oggetto di deduzione in corso di causa e come tali non sottoposte al contraddittorio delle parti.
In ogni caso, ripercorrendo, anche ai fini della liquidazione delle spese processuali, le difese attoree in merito alle distinte voci di danno esposte nelle memorie ex art. 189 c.p.c. rileva quanto segue.
Quanto alla voce del mancato guadagno, quantificato in € 38.080.00 per le vendite non effettuate nel periodo di vigenza del contratto e nell'ulteriore importo di € 2.701.650,00 quale asserito e no meglio specificato vantaggio realizzato da (p. 32 con. conc.,), devesi rilevare che tutti i CP_1 numeri indicati nella conclusionale, e quindi n. 8 ore di lavoro, la durata media di 4 minuti di ogni telefonata, il numero medio di telefonate all'ora e al giorno (15 e 120), il tasso di conversione (12,5%), il numero di postazioni da dedicare all'attività di teleselling (tra 5 e 10), la asserita esistenza di due tipi di voucher (GOupon hotel singolo e GOupon Hotel doppio), con costi differenti per un utile netto giornaliero di € 51, 46 calcolato sulla media tra i due formati di voucher (il secondo dei quali mai menzionato in atti prima della conclusionale, non indicato nel contratto e di cui non è stato neppure dedotto il valore), sono smentiti documentalmente (cfr. lett. a del contratto ) o privi di riscontro probatorio.
D'altra parte, nessun indizio ha potuto essere desunto dai report degli incassi dei voucher sul proprio conto corrente che il non ha consegnato alla controparte nella vigenza del contratto né, Pt_1 tempestivamente, nel corso del presente giudizio.
Quanto alla voce di danno emergente per spese in ipotesi affrontate dal analogamente Pt_1 inammissibile risulta la richiesta di risarcimento, formulata nella memoria conclusiva sulla base di documenti pure inammissibili.
Ancora, sempre in comparsa conclusionale, sempre ad esito dell'accertato inadempimento contrattuale, il ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale in ipotesi patito per l'angoscia e Pt_1 la frustrazione dipendenti dall'essere stato destinatario di un illecito sistematico da parte di persone di fiducia, dal peggioramento della sua qualità di vita professionale e dalla distruzione del proprio progetto imprenditoriale.
La domanda oltre che tardiva è, comunque, completamente infondata.
Come noto, la giurisprudenza insegna che in via contrattuale il danno risarcibile include anche quello non patrimoniale, ma solo nell'ipotesi in cui l'inadempimento si sia tradotto nella lesione di diritti inviolabili della persona.
Applicando detti principi nel caso di specie, rileva che il non solo non ha allegato il Pt_1 diritto inviolabile della persona in ipotesi violato, ma neppure ha individuato la condotta illecita causativa dei supposti danni. pagina 12 di 22 A tutto quanto sopra esposto si aggiunge l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo alla quantificazione equitativa di tutti i danni di cui il ha chiesto la liquidazione, in violazione dei Pt_1 principi statuiti dalla Suprema Corte per tale tipo di liquidazione:
'La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza
d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova' (Cass. 2025/21607).
Tutte le considerazioni che precedono evidenziano che l'attore non ha dimostrato il fondamento della propria pretesa sia con riguardo all'inadempimento altrui costituente la fonte del lamentato diritto al risarcimento, sia con riguardo all'esistenza di un danno, sia, ancora, in ordine al relativo ammontare.
La domanda in esame deve pertanto rigettarsi.
Responsabilità extracontrattuale per concorrenza sleale.
In via subordinata, il ha chiesto la condanna in via solidale di tutti i convenuti che una Pt_1 volta testato il progetto imprenditoriale dell'attore, avrebbero usurpato il relativo know how sfruttandolo con l'acquisito database di potenziali clienti (alberghi, p. 9 cit.) e rivolgendosi ai potenziali compratori di voucher tramite un proprio sito internet all'uopo creato ad aprile 2015, nella vigenza degli accordi inter partes, denominato www.newlinedreams.com, tramite il quale avrebbero proposto i medesimi voucher di viaggio, ottenuti grazie alle medesime strutture alberghiere contenute nei database di cui ai contratti tra e Pt_1 CP_1
Occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata dai sulla base CP_2 del fatto che l'attività asseritamente illecita avrebbe avuto compimento ad ottobre 2015, coincidente con la data di interruzione dei rapporti tra le parti, e che sarebbero ben decorsi 5 anni da tale data.
Al riguardo rileva che risulta agli atti che con pec in data 12.2.2019 il ha inviato agli Pt_1 odierni convenuti una richiesta di risarcimento del danno in ipotesi dovuto a seguito di illecita attività di concorrenza (doc. n. 16 conv.).
Tale richiesta risulta ricevuta da al relativo indirizzo di posta elettronica nella citata CP_1 data.
Essa non risulta invece ricevuta dai due non essendo state prodotte le cartoline di CP_2 ricevimento della raccomandata de qua, tanto che l'attore, significativamente, nonostante insista nel far pagina 13 di 22 valere il ricevimento della comunicazione anche da parte dei due anche in comparsa CP_2 conclusionale, nella memoria ex art. 171 ter n. 2 con cui ha prodotto detta documentazione, ha indicizzato la stessa come 'prove di spedizione raccomandata Persona_2
Tuttavia, considerato che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'atto con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche rispetto a tutti gli altri debitori,
l'eccezione è destituita di fondamento.
Passando al merito, analogamente a quanto visto in relazione alla responsabilità contrattuale, la domanda di parte attrice risulta del tutto generica.
Il CA deduce che i convenuti, dopo essersi appropriati del proprio know how, consistente nella ideazione dei menzionati voucher viaggio, e nella creazione del network di potenziali clienti e strutture alberghiere, avrebbe aperto un proprio sito internet proponendo gli stessi coupon alla medesima clientela con gli stessi hotel.
Detta attività avrebbe comportato un grave danno economico, configurabile sotto il profilo dello sviamento della clientela, del dirottamento degli utili, della perdita di reputazione e di relazioni con le strutture alberghiere convenzionate, della sostanziale appropriazione del progetto Go Trend replicato sotto altro marchio (cfr. p. 8 comparsa replica), da quantificarsi in via equitativa, sulla base dei parametri indicati nella comparsa conclusionale.
Ciò osservato, giova rammentare che l'art. 41 della Costituzione stabilisce la libertà dell'iniziativa economica privata.
In applicazione di tale norma e del fatto che l'attività di concorrenza è lecita, è pacifico in dottrina e giurisprudenza che la differenza tra concorrenza lecita e concorrenza sleale non è data dallo specifico scopo perseguito dalle parti, che di solito è il medesimo, ma è determinato dalla natura degli strumenti adoperati i quali sono i soli rilevanti ai fini della qualificazione di un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
In altre parole, l'illiceità della concorrenza è caratterizzata dalla natura dei mezzi usati in quanto contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui impresa e non già dalla natura intrinseca degli atti di concorrenza.
Occorre, pertanto, verificare gli strumenti eventualmente utilizzati dai convenuti al fine di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente.
Esaminando, quindi le allegazioni attoree sotto tale profilo, viene innanzitutto in considerazione che dalle difese del non è chiaro in cosa consistesse il prodotto la cui vendita tramite sito la Pt_1 CP_1 avrebbe posto in essere in violazione dell'art. 2598 c.c.
[...]
pagina 14 di 22 Dopo aver richiamato in tutti gli atti un voucher al prezzo di € 49,90 per un soggiorno di tre notti per due persone, in comparsa conclusionale l'attore ha indicato un nuovo tipo di coupon viaggio, consistente in un voucher doppio al prezzo di € 79,90, per 7 notti consecutive (p. 26 conc.).
Dichiarata la tardività, e conseguente inammissibilità di tale allegazione, rileva che comunque la stessa costituisce elemento ostativo alla comparazione tra i mercati a cui il e la si Pt_1 CP_1 rivolgerebbero, non essendo identificati i prodotti offerti.
Analogamente priva di pregio è l'argomentazione in forza di cui la scorrettezza sarebbe ravvisabile nell'appropriazione da parte della del know how del che sarebbe l'ideatore CP_1 Pt_1 dei coupon di viaggio e del sistema di distribuzione dei medesimi.
Tale circostanza è, infatti, smentita documentalmente.
Innanzitutto, l'attore non ha fornito alcuna prova di aver ideato tali voucher nel 2004, essendo i cataloghi all'uopo allegati privi di rilevanza ai fini che interessano questa sede, visto che essi contengono le tradizionali proposte di soggiorno senza alcuna previsione dei voucher in oggetto (doc.
10 att.).
Al contrario, dai documenti prodotti dai convenuti risulta che i voucher proposti dal Pt_1 costituivano in realtà la replica di un prodotto già presente sul mercato da diversi anni venduti da noti player (doc. n. 5 conv.).
Inoltre, è lo stesso attore che, con dichiarazione avente natura confessoria, ha affermato che la propria attività sarebbe consistita non solo nel prendere i nominativi degli hotel da elenchi disponibili e da quelli già convenzionati con altri operatori, ma anche, e soprattutto, di procedere poi a eliminare da tali elenchi quelli convenzionati con altri operatori distinti che sostanzialmente costituivano un solo nome contattabile e potenzialmente convenzionabile (p. 7, memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
L'affermata esistenza di hotel già convenzionati con altri operatori e come tali da eliminare dalla lista al fine di evitare doppioni costituisce prova del fatto che il ben sapeva che il prodotto Pt_1 dei coupon viaggi era già presente sul mercato.
Le esposte osservazioni conducono ad affermare che non è configurabile alcuna usurpazione di progetto da parte dei convenuti.
Ancora, documentalmente smentita risulta la circostanza secondo cui i convenuti avrebbero ideato un piano in base a cui avrebbero stipulato il quarto contratto per guadagnare altro tempo al fine di acquisire legalmente nuovi nominativi delle strutture che avrebbe dovuto acquistare. CP_1
Ottenuto il risultato perseguito, essi avrebbero poi addotto la mancanza di redditività della formula voucher vacanza per sciogliersi da ogni obbligo e proseguire in autonomia l'attività concorrenziale. pagina 15 di 22 Dallo scambio di comunicazioni tra le parti tra settembre e ottobre 2015 (docc. n. 13 e 14 conv.) risulta, infatti, che ha bensì dichiarato la propria volontà di 'sospendere' (non già CP_1 interrompere) la collaborazione con al fine di valutare la reportistica lavorata, con ciò CP_1 riferendosi alla necessità di verificare gli incassi dei voucher in base a cui calcolare la provvigione.
Risulta, altresì, però, che il non ha consegnato detta reportistica, richiamando errori delle Pt_1
, CP_4
Ne discende che l'interruzione della collaborazione non risulta riconducibile alle asserite rappresentazioni false dei convenuti circa la proficuità dell'operazione, ma alla condotta assunta dallo stesso attore in violazione del proprio obbligo di fornire le informazioni previste dalla lett. d del contratto.
Analogamente, la estrema caoticità delle difese attoree nella descrizione degli atti asseritamente illeciti, con il continuo cambio di numeri e di descrizione dei soggetti contenuti nei database in ipotesi utilizzati per fini illeciti un po' riferiti alle strutture alberghiere (cfr. p. 2 cit e p. 5, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) un po' riferiti a potenziali acquirenti dei voucher (cfr. p.p. 7 e 9 memoria ex art. 171 ter
n. 1 c.p.c.; p. 21 conc.) impedisce di verificare quali e quanti clienti sarebbero stati sviati dalla convenuta e quali e quante strutture già convenzionate, o idonee ad essere convenzionate con Go
Trend, sarebbero state convenzionate da CP_1
Non è idonea a fornire anche solo degli indizi utili a tal fine l'elencazione delle strutture recettizie indicate in comparsa conclusionale in ipotesi indicizzate nel sito di New Line Dream.
Al riguardo deve, innanzitutto dichiararsi la tardività e quindi l'inammissibilità di tale elencazione mai neppure citata nei precedenti scritti difensivi del Pt_1
In ogni caso, il fatto che il sito aperto da presentasse alcune strutture alberghiere in CP_1 ipotesi convenzionate per la formula voucher in esame non è idoneo a provare alcunchè in mancanza di allegazione e dimostrazione che dette strutture erano già convenzionate con Gotrend o quantomeno facevano parte di quei 4.000, 5.000, 10.000 o 11.000 (a seconda delle diverse affermazioni contenute negli atti attorei) nominativi contenuti nel più volte menzionati database che avrebbe dovuto Parte_2 contattare nell'interesse di Gotrend.
Alla luce dell'omissione di tali dati, le risultanze della richiesta CTU informatica, inammissibile per la natura completamente esplorativa, sarebbero state del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Ancora, come visto l'attore ha chiamato in causa i due fratelli soci e legali rappresentanti CP_2 della sostenendo che si sarebbe servita degli stessi per l'attività illecita. CP_1 CP_1
Tuttavia il non ha indicato quali sarebbero le azioni illecite concretamente poste in essere Pt_1 da tali convenuti. pagina 16 di 22 In aggiunta l'attore non ha non solo dimostrato, ma neanche allegato quale sarebbe la relazione di interessi tra i e la tale da far ritenere che i con la propria attività, abbiano inteso CP_2 CP_1 CP_2 realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti tra e i convenuti erano CP_1 funzionali.
Detta circostanza è rilevante perché la deroga al principio per cui l'attività di concorrenza richiede la qualifica di imprenditori in capo agli agenti è ammessa a condizione della dimostrazione dell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato: 'Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò tuttavia non esclude l'atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo' purchè venga dimostrata 'l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato' (Cass. 2019/18772).
Ancora, il non ha dedotto l'approvazione di circa il compimento dei supposti Pt_1 CP_1 atti da parte dei CP_2
Anche tale circostanza è rilevante atteso che 'in tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo nei confronti dell'imprenditore danneggiato sia stato posto in essere da un terzo, la mera circostanza che l'imprenditore concorrente si giovi dell'operato del terzo non è sufficiente a far ritenere consumato l'illecito concorrenziale, essendo all'uopo necessario che il concorrente abbia concorso scientemente al compimento dell'atto del terzo per lui vantaggioso, o l'abbia comunque approvato prestandovi consapevole acquiescenza' (Cass. 2025/21848). CP_
Ne discende che la mera affermazione della 'responsabilità dei per interposizione' (p. 8 cit.; p.7 concl.) accompagnata dalla astratta citazione dei principi di alcune sentenze non è idonea a dimostrare quella relazione di interessi e quel consapevole concorso di al cui ricorrere la CP_1 giurisprudenza di legittimità ammette la responsabilità solidale del terzo non imprenditore.
Da tutto quanto precede risulta che il non ha dato la prova del titolo del proprio Pt_1 lamentato credito neanche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale.
A ciò si aggiunge, in via comunque dirimente, che l'attore non ha fornito alcun elemento ai fini della quantificazione dell'asserito danno.
Limitando l'esame alle allegazioni non precluse dalla scadenza dei termini perentori a tal fine previsti, e quindi con esclusione di tutte le deduzioni inammissibilmente svolte nelle comparse conclusive e di tutti i documenti alle medesime allegati, rileva che il pregiudizio che il ha Pt_1
pagina 17 di 22 sostenuto di aver patito è riconducibile al lucro cessante avendo lo stesso fatto una proiezione futura della 'reddivitità assicurata dall'applicazione pratica alle convenzioni ideate dal sig. e a lui Pt_1 sottratte' (p. 11 cit.).
In particolare, il ha quantificato alcune somme sulla base di criteri privi di alcun Pt_1 riscontro documentale o fattuale (€ 1.607.179,00 per gli anni 2015 e 2016, a cui avrebbe dovuto aggiungersi il 2017), senza neppure indicare a cosa tali somme corrispondano.
Ben consapevole delle gravi lacune probatorie, l'attore si è quindi riservato di produrre documentazione a supporto (p. 11 cit.), che tuttavia non ha mai tempestivamente fornito.
Inidonea a tale fine è stata la richiesta ex art. 210 c.c. avente ad oggetto l'esibizione delle scritture contabili di e della documentazione bancaria ad essa riferita allo scopo di CP_1 analizzare le fatture emesse e i pagamenti ricevuti a partire dell'anno 2015 inerenti le vendite effettuate tramite www.newlinedeams.com in proprio o tramite eventuali collaborazioni con soggetti terzi'.
E' infatti noto che l'ordine di esibizione costituisce uno strumento residuale, che non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'istante: 'l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo (Cass. 2024/982).
Orbene, dalla richiesta istruttoria di parte attrice emerge che la stessa ha chiesto l'esibizione di un numero indeterminato di fatture emesse a favore di soggetti non identificati a fronte di non individuate prestazioni su un arco temporale di ben 10 anni all'esplicitato scopo di analizzare le vendite di non individuati prodotti effettuate attraverso il sito newlinedreams.
Ne emerge il carattere investigativo dell'istanza, formulata dall'attore con l'evidente obiettivo di sopperire alle proprie lacune probatorie, in violazione delle regole che presidiano il processo civile.
Essa è pertanto inammissibile.
La carenza di qualsivoglia elemento, la cui produzione non è avvenuta nonostante le affermazioni contenute nella citazione, impedisce anche una determinazione in via equitativa del danno che, come già visto, richiede pur sempre oltre alla prova della sussistenza del danno, la prova pagina 18 di 22 dell'entità materiale dello stesso e l'impossibilità o estrema difficoltà di provarne l'ammontare (Cass.
2025/27921).
Da quanto sopra si evince la totale carenza probatoria in merito al pregiudizio in ipotesi patito dal a causa della lamentata condotta dei convenuti. Pt_1
Come già visto nella parte dedicata alla responsabilità contrattuale, il ha chiesto nella Pt_1 comparsa conclusionale la liquidazione del danno emergente.
Oltre al fatto che non è configurabile la condotta illecita in capo ai convenuti, giova comunque evidenziare che la tardività di siffatta domanda esime il Tribunale dal relativo esame.
Ad analoga conclusione si perviene alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale pure introdotta nella comparsa conclusionale.
Art. 89 c.p.c.
Il ha sottolineato l'offensività e l'aggressività delle espressioni utilizzate dalla difesa dei Pt_1 convenuti, che avrebbero rivolto accuse ingiuriose e gratuite rispetto alla sua persona e alla sua professionalità.
Egli non ha però formulato alcuna domanda di danni in relazione a tale condotta, non inclusa neppure nella nota di precisazione delle conclusioni.
E infatti in comparsa conclusionale il ha bensì dedotto che le espressioni offensive Pt_1 costituirebbero la base per una richiesta di danno ex art. 89 c.p.c., evidenziando che 'ciò nondimeno' la condotta complessiva delle parti convenute costituisce la fonte del proprio diritto al riconoscimento del danno ex art. 96 c.p.c. di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.
Dato atto dell'omessa formulazione di alcuna domanda in merito ai danni ex art. 89 c.p.c. la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, atteso che il relativo presupposto consiste nella totale soccombenza della parte contro cui è formulata, che, al contrario, risulta totalmente vittoriosa.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
I convenuti hanno chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, facendo valere l'abuso dello strumento processuale.
Posto l'esito finale del giudizio (Cass. 2002/11917), viene in considerazione quanto segue.
Il ha formulato due domande volte all'accertamento dell'inadempienza di in Pt_1 CP_1 relazione alle obbligazioni discendenti da un contratto inter partes e, rispettivamente, al compimento di attività di concorrenza sleale da parte non solo della ma anche dei due con conseguente CP_1 CP_2 condanna delle controparti al risarcimento del danno.
pagina 19 di 22 Tuttavia, come visto, egli ha omesso di indicare i fatti costitutivi di tali domande, quali richiesti da consolidata giurisprudenza, formulando esorbitanti richieste di danno non suffragate da alcun elemento probatorio.
Ha convenuto in giudizio i due senza trattare la posizione degli stessi, tanto più necessaria CP_2 alla luce della mancanza in capo agli stessi, persone fisiche, della qualità di 'imprenditori'.
Ben consapevole della genericità delle proprie domande, ha continuato ad apportare correzioni alle difese contenute nei suoi atti (cfr. p. es. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e memoria replica ex art. 189 c.p.c.)
In violazione delle più basilari regole del procedimento civile, ha introdotto in comparsa conclusionale e anche in quella di replica nuove circostanze e nuovi documenti.
Ha dichiarato di procedere al deposito di 'ulteriore documentazione informatica' con il doc. n.
18 che non ha mai depositato.
A fronte dell'eccezione di prescrizione, ha continuato a sostenere il ricevimento delle cartoline delle raccomandate contenenti la richiesta di danni, come tali interruttive, della prescrizione da parte dei ben sapendo che tali comunicazioni non sono mai dagli stessi state ricevute, come evincibile CP_2 dalla indicizzazione della documentazione a tal fine prodotta, sub doc. n. 16 intitolata 'prove di spedizione raccomandata Persona_2 CP_2
Ancora, nonostante l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e la conseguente particolare necessità di osservare il dovere di diligenza, il data 11.11.25 ha presentato ricorso CP_7 per sequestro conservativo, pur essendo fissata udienza di rimessione della causa in decisione la settimana successiva (19.11.25), con tutte le memorie conclusive già depositate secondo il rito
Cartabia, con ciò disinteressandosi del principio per cui i provvedimenti cautelari sono volti ad assicurare tutela al creditore nel periodo occorrente per accertare le ragioni nel corso del giudizio.
Egli ha, inoltre, depositato la conclusionale di replica pur in assenza di deposito della comparsa conclusionale da parte dei convenuti, introducendo nuovi elementi quali 'ulteriori chiarimenti sui dati pubblici'.
Ritiene il Tribunale che il comportamento di parte attrice, che ben avrebbe dovuto valutare facilmente l'infondatezza delle proprie domande e che ben avrebbe dovuto applicare i consolidati principi processuali posti a presidio del corretto svolgimento del giudizio, configuri se non l'elemento del dolo, quello della colpa grave e sia comunque oggettivamente rilevante sotto il profilo dell'abuso del diritto (Cass. 2021/22208; 2021/3830; Cass. 2023/36591)
Essa ha, infatti, agito pretestuosamente, utilizzando lo strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione, alle esigenze di deflazione del pagina 20 di 22 contenzioso pretestuoso, che costituiscono valori tutelati dall'art. 96, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del 2009, che ha addirittura previsto in capo al giudice un potere d'ufficio di condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Reputa, pertanto, il Tribunale che il descritto comportamento sia meritevole di sanzione.
Verificata l'esistenza dell'an, sul quantum ritiene equo il Tribunale, liquidare ex art. 96, comma
3, c.p.c. un importo equivalente alle spese processuali liquidate nel dispositivo (Cass. 2020/20018;
Tabelle Osservatorio Giustizia Civile Tribunale Milano).
L'attore viene pertanto condannato, ex art 96, comma 3, c.p.c. al pagamento a favore dei convenuti della somma determinata nel dispositivo, con applicazione degli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Quale conseguenza della lamentata illiceità della condotta del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., i Pt_1 convenuti hanno fatto valere la sussistenza dei requisiti al cui ricorrere l'art. 136 D.P.R. 2002/115 subordina la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente deliberato dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Considerato che per costante principio della Suprema Corte, tale provvedimento deve essere preso con separato provvedimento, ritenuti sussistenti i presupposti per la menzionata revoca, il
Tribunale provvede con apposito e distinto decreto (Cass. 2021/33562)
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice soccombente in relazione a tutte le domande, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione modificata dal DM n. 147/2022, nella misura liquidata nel valore minimo dello scaglione di riferimento
(danno quantificato in atto di citazione nella somma di € 1.607.179,00), tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'esiguità dell'attività svolta dai convenuti e del numero dei convenuti, difesi dallo stesso avvocato (a prescindere dalla revoca del beneficio, sulla sussistenza della titolarità in capo al soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dell'obbligo di rimborsare le spese alla controparte risultata vittoriosa, cfr. Cass. 2012/10053).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate da e in CP_2 CP_3 quanto infondate;
pagina 21 di 22 2) rigetta tutte le domande formulate da nei Parte_1 confronti di e perché Controparte_1 CP_2 CP_3 infondate;
3) condanna a pagare a Parte_1 [...]
e la somma di € 20.874,00 a titolo Controparte_1 CP_2 CP_3 di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
e le spese del giudizio liquidate Controparte_1 CP_2 CP_3 nella misura complessiva di € 20.874,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6602/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI ST, elettivamente domiciliato in VIA PASCOLI 5 20020 ARCONATE presso il difensore avv. TI ST
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LF AS RI, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.7 20122
MILANO presso il difensore avv. LF AS RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LF AS CP_2 C.F._2
RI, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.7 20122 MILANO presso il difensore avv. LF AS RI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LF AS CP_3 C.F._3
RI, elettivamente domiciliato in VIA PODGORA N.7 20122 MILANO presso il difensore avv. LF AS RI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate nel fascicolo telematico e di seguito riportate: pagina 1 di 22 Parte attrice Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere: In via principale Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale di Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno per ciò patito dal signor da determinarsi Parte_1 in via equitativa in ragione delle evidenze in fatto e in diritto dedotte nell'atto di citazione nonché nei successivi atti e documenti, nonché delle quantificazioni ivi calcolate In via subordinata Accertata e dichiarata la condotta illecita ex art. 2598 c.c. di Controparte_1 nonché dei signori e , condannarli in solido al risarcimento del danno CP_3 CP_2 per ciò patito dal signor da determinarsi in via equitativa in ragione delle Parte_1 evidenze in fatto e in diritto dedotte nell'atto di citazione nonché nei successivi atti e documenti, nonché delle quantificazioni ivi calcolate. In ogni caso Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie già articolate e di tutta la documentazione citata negli atti già depositati, fra cui
- prova per interrogatorio formale di parte convenuta (in proprio nonché in CP_2 qualità di legale rappresentante di Newline Telemarketing) e sui seguenti CP_3 capitoli di prova:
1. Vero che nel corso dell'anno 2014 sottoscriveva un Controparte_1 contratto per attività di teleselling con la GoTrend di ? Parte_1
2. Vero che secondo le pattuzioni contrattuali sottoscritte l'attività della
[...] consisteva nel contattare le strutture alberghiere al fine di Controparte_1 convenzionarle con la GoTrend?
3. Vero che nel corso dell'anno 2015 i soci della crearono Controparte_1 il sito www.newlinedreams.com
4. Vero che lo scopo commerciale perseguito consisteva nella vendita di voucher di contenuto identico a quello di ND
5. Vero che le strutture convenzionate con www.newlinedreams.com erano le medesime inserite dal signor all'interno del database dallo stesso consegnato alla Pt_1 [...]
? CP_1
6. Vero che l'apertura del sito www.newlinedreams.com fu relizzata durante il periodo in cui era in essere un rapporto contrattuale con ND
7. Vero che l'apertura del sito www.newlinedreams.com non fu mai comunicata al signor
? Pt_1 8. Vero che con l'apertura del sito www.newlinedreams.com la società
[...]
ha intrapreso un'attività di convenzionamento strutture e vendita CP_1 voucher di soggiorno a consumatori privati? 9. Vero che la predetta attività è proseguita quantomeno fino all'anno 2017?
- Consulenza tecnica d'ufficio informatica volta a:
- accertare la data di creazione del sito internet www.newlinedreams.com
- accertare la titolarità del sito internet www.newlinedreams.com
- accertare l'attività svolta tramite il sito internet www.newlinedreams.com dalla data di creazione (vendita voucher e di quale genere)
- Svolgere ogni qualsivoglia attività ritenuta utile volta alla analisi dei documenti prodotti in corso di causa e presenti negli archivi digitali online (es. Wayback Machine), al fine di riscontrare l'aderenza fra quanto dichiarato dall'attore e quanto effettivamente online pagina 2 di 22 - esibizione alle scritture contabili della società e della Controparte_1 documentazione bancaria ad essa riferita, allo scopo di analizzare le fatture emesse e i pagamenti ricevuti – a partire dall'anno 2015 - inerenti le vendite effettuate tramite www.newlinedreams.com, in proprio o tramite eventuali collaborazioni con soggetti terzi.
- accesso alle banche dati di al fine di analizzare le spedizioni effettuate da CP_4 parte convenuta, in proprio o tramite soggetti terzi, per la realizzazione dell'attività di vendita tramite www.newlinedreams.com (spedizioni effettuate tramite raccomandata con contrassegno o altre modalità), e ciò al fine di dimostrare la consistenza dell'attività svolta.
Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via preliminare Accertare che i Sig. e sono privi di legittimazione passiva rispetto CP_2 CP_3 alle domande attoree e soggetti estranei al giudizio, con conseguenti provvedimenti. Accertare la prescrizione della domanda di risarcimento danni extracontrattuali come indicato in narrativa. Nel merito
-Accertare l'indeterminatezza della citazione, l'assenza di prova e di autosufficienza della citazione e comunque l'inammissibilità ed indeterminatezza della richiesta di condanna formulata in via equitativa.
-Rigettare e respingere in ogni caso tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in atti.
-Condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. ad una somma pari al doppio delle spese processuali liquidate e del contributo unificato dovuto ed, in ogni caso, rilevata la manifesta infondatezza della domanda e l'abuso dello strumento processuale, o comunque per tutte le ragioni indicate in atti revocare il beneficio del gratuito patrocinio. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2024 presso il Controparte_1 sig. ha convenuto in giudizio tale società unitamente ai relativi soci e legali rappresentanti sigg. Pt_1
e in proprio per sentir accertare, in via principale, l'inadempimento della società in CP_3 CP_2 relazione ad un rapporto contrattuale instaurato a far data dal 30.5.2014, disciplinato da più contratti succedutisi nel tempo e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.
In via subordinata, l'attore ha chiesto la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento del danno in ipotesi patito a seguito dell'attività dai medesimi posta in essere in violazione dell'art. 2598, comma 3, c.c.
pagina 3 di 22 Costituitisi i convenuti, in via preliminare hanno fatto valere il difetto di legittimazione passiva dei sigg. non parti degli accordi la cui violazione darebbe luogo al diritto al risarcimento del CP_2 danno chiesto dall'attore.
Quanto alla responsabilità extracontrattuale discendente dall'attività di concorrenza sleale asseritamente posta in essere in violazione dell'art. 2598 c.c., i convenuti hanno contestato la sussistenza dei relativi presupposti.
Per entrambe le domande, i convenuti hanno inoltre fatto valere l'omessa dimostrazione dei danni, sia in ordine all'an che al quantum del lamentato danno.
Non ammesse le istanze istruttorie articolate dal solo attore, otto giorni prima della data di rimessione della causa in decisione (fissata al 19.11.2025), in data 11.11.2025 il ha depositato Pt_1 ricorso per sequestro conservativo da emettersi inaudita altera parte.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la relativa concessione senza previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, data la ristrettezza dei tempi fino alla già fissata udienza di rimessione della causa in decisione, discussa comunque la questione a tale udienza di rimessione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Difese attoree.
L'attore ha sostenuto di aver ideato un articolato progetto per la vendita di coupon viaggi particolarmente vantaggioso per il cliente interessato a soggiorni turistici.
In particolare, il cliente avrebbe acquistato un voucher del costo di € 49,90 che lo avrebbe legittimato a trascorrere tre notti con un accompagnatore, contestualmente assumendosi l'obbligo di usare, pagandone il relativo costo, il servizio di colazione e cena presso la struttura prescelta.
Si sarebbe trattato di una formula di marketing, tramite cui la struttura alberghiera avrebbe aumentato l'afflusso dei clienti e occupato le stanze mentre il cliente finale avrebbe goduto di una rilevante scontistica predeterminata a monte e usufruibile tramite il voucher.
L'intenzione del che agiva tramite la impresa individuale CA Grafica, poi divenuta Pt_1
Go Trend, sarebbe stata quella di testare la bontà di tale progetto, iniziando a darvi esecuzione, con il reperimento delle strutture interessate alla descritta formula, la sottoscrizione delle convenzioni con le medesime e la creazione di una rete vendita per tali voucher. Cont
In tale contesto, egli si sarebbe rivolto a , con cui avrebbe sottoscritto Controparte_1 un contratto di teleselling in data 30.5.2014. pagina 4 di 22 In forza di tale accordo, che avrebbe rappresentato una sorta di prova (test di redditività) per vedere se il prodotto fosse competitivo sul mercato, Go Trend avrebbe fornito alla un CP_1 database di utenze telefoniche da contattare al fine di proporre telefonicamente l'acquisto dei voucher.
Alla luce dell'ottima riuscita dell'operazione (con una percentuale di vendita del 15% sui soggetti contattati), la e per tale società il sig. avrebbe proposto al un CP_1 CP_2 Pt_1 nuovo contratto avente ad oggetto la ricerca di nuove strutture interessare a convenzionarsi con la Go
Trend e l'inserimento di tali strutture nel sito della società, www.goupon.info nell'obiettivo di aumentare l'offerta ai potenziali utenti finali.
In particolare, l'attore avrebbe consegnato alla il database di strutture dallo stesso CP_1 creato (circa 4000 nominativi forniti in due tranche) e la bozza di convenzione, dal medesimo predisposta da sottoporre alle strutture, avvalendosi delle proprie cognizioni specifiche circa le modalità di convenzionamento con particolare riguardo alla scontistica proposta ed applicata dagli hotel e al rapporto tra costo hotel-costo emissione voucher.
In data 15.9.2014 il avrebbe quindi stipulato con la un nuovo accordo per la Pt_1 CP_1 ricerca delle strutture convenzionate.
L'attività della convenuta in esecuzione di tale contratto non avrebbe sortito l'effetto promesso e pattuito, tanto che in pochi mesi ultima gli avrebbe sottoposto solo 5 strutture con cui CP_1 stipulare le descritte convenzioni.
Messosi in allerta per la situazione, resosi conto della situazione di stallo, il avrebbe Pt_1 predisposto un nuovo database di hotel, procedendo personalmente con le proprie strutture a convenzionarsi con circa 80 strutture.
Alla luce dell'incongruenza di tali risultati, l'attore avrebbe preteso di verificare di persona l'attività di teleselling della convenuta.
Assistendo alle telefonate della centralinista di tale società, il avrebbe verificato che Pt_1 nessuna chiamata veniva effettuata a favore della propria impresa Go Trend.
In ogni caso, in data 10.3.2015 egli avrebbe sottoscritto con un terzo contratto avente CP_1 ad oggetto 'attività di teleselling per vendita voucher vacanze Goupon Hotel' con cui egli si sarebbe impegnato a fornire circa 5000 nominativi di strutture alberghiere, inclusi in un database, acquistato da un fornitore esterno (adSalsa), completo di anagrafica con relativo recapito telefonico.
In data 29.7.2015 le parti avrebbero sottoscritto un nuovo contratto di teleselling, in virtù del quale la convenuta avrebbe assunto l'obbligo di acquistare un altro database dal medesimo fornitore esterno (adSalsa).
pagina 5 di 22 Nell'ottobre 2015 i rapporti tra le parti si sarebbero interrotti in quanto per CP_2 CP_1 avrebbe fatto valere la non redditività della collaborazione, oltre che problemi di salute.
Nel frattempo, però, nell'intervallo tra il secondo e il quarto contratto, ad aprile 2015, all'insaputa del avrebbe aperto un nuovo sito internet, denominato New line dreams, Pt_1 CP_1 tramite cui avrebbe posto in vendita voucher di identico contenuto rispetto a quelli di Go Trend, alle stesse condizioni ed al medesimo importo, convenzionandosi con le medesime strutture inserite dal nel database consegnato alla Pt_1 CP_1
La creazione di tale sito avrebbe rivelato le ragioni della condotta di parte convenuta, che avrebbe stipulato l'ultimo contratto solo al fine di guadagnare tempo per acquisire in modo apparentemente lecito l'ampliando database.
Nelle more, avrebbe indotto il a ritenere che il progetto era non redditizio, CP_1 Pt_1 trovando così la giustificazione per interrompere la collaborazione con quest'ultimo, libera a quel punto di svolgere attività in concorrenza con la Go Trend, giovandosi dell'idea commerciale della stessa.
Detto comportamento avrebbe causato gravi danni a Go Trend, tanto da determinare il Pt_1 ad ottobre 2017, a presentare denuncia nei confronti della e dei fratelli ipotizzando il CP_1 CP_2 reato di cui all'art. 640 c.p.
Il procedimento penale non avrebbe avuto corso, visto che nonostante le ripetute opposizioni alle richieste archiviazione, seguite dall' istanza di riapertura delle indagini preliminari, il GIP e la
Procura di Lecco avrebbero ritenuto che la questione fosse, semmai, di competenza civilistica.
Quindi il ha instaurato il presente giudizio, facendo valere l'inadempimento di Pt_1 CP_1 che non avrebbe fornito le prestazioni contrattualmente pattuite e il conseguente diritto al risarcimento del danno.
In via subordinata, l'attore ha fatto valere l'illiceità della condotta di e di due dei CP_1
Rota, e , che avrebbero utilizzato la propria idea sul voucher vacanza, sulle modalità di CP_2 CP_3 convenzione con le strutture alberghiere, sulle modalità di reperimento di un database profilato, sulle modalità di spedizione dei voucher vacanza, sugli estremi di redditività per le parti (hotel-impresa intermediaria-utente finale).
Inizialmente priva di alcuna competenza specifica, essendo una società a conduzione familiare consistente in un call center scelta dal in quanto capace di 'telemaketing da strada', si Pt_1 CP_1 sarebbe appropriata del know how aziendale dell'attore, guadagnando un vantaggio commerciale entrando in concorrenza diretta con la Go Trend.
La descritta condotta, commessa da anche tramite i soci di e CP_1 CP_1 CP_2 CP_3
(deceduto essendo il terzo fratello sarebbe illecita ai sensi dell'art. 2598, comma 3, c.c. e
[...] CP_5
pagina 6 di 22 costituirebbe fonte del diritto al risarcimento del pregiudizio patito, da mettere a carico di tutte le parti in via solidale, attesa l'interposizione dei due nel compimento dell'atto di concorrenza sleale. CP_2
Quanto alla liquidazione dell'importo dovuto, per entrambe le ipotesi, l'attore si è riportato a criteri equitativi, indicando in via definitiva in comparsa conclusionale l'importo di € 2.701.650,00
(quantificato in via provvisoria nell'atto di citazione in € 1.607.179,00) sulla base di alcuni indicati parametri per l'ammontare del danno.
Difese dei convenuti.
I convenuti hanno innanzitutto fatto valere il difetto di legittimazione di e che CP_2 CP_3 non sarebbero parti dei contratti e che all'epoca dei fatti sarebbero stati soci e lavoratori subordinati di
(A.U. il deceduto , con conseguente irrilevanza della loro condotta ai fini della CP_1 Persona_1 concorrenza sleale, configurabile tra imprese e/o imprenditori e non con le semplici figure fisiche loro dipendenti.
Sempre in via preliminare, i hanno lamentato l'intervenuta prescrizione della domanda di CP_2 risarcimento del danno, essendo trascorsi ben più dei 5 anni (decorrenti dall'ottobre 2015 secondo la prospettazione attorea) previsti dall'art. 2947 c.c. per l'utile esercizio dell'azione volta a ottenere il ristoro del pregiudizio.
Dopo aver descritto la condotta del nei confronti dei negli anni che hanno preceduto Pt_1 CP_2
l'instaurazione del presente giudizio, dando luogo ad asseriti atti persecutori di varia natura, nel merito i convenuti hanno dato una diversa ricostruzione dei fatti tra le parti.
In particolare, facendo valere la professionalità e la struttura organizzativa della CP_1 creata ben prima della collaborazione col i convenuti hanno sostenuto che tale collaborazione Pt_1 sarebbe iniziata a seguito di un incontro avvenuto senza appuntamento presso la sede della società, durante il quale l'attore si sarebbe presentato mostrando un prototipo di buono vacanza (voucher), denominato Goupon hotel, che avrebbe voluto commercializzare, chiedendo a di CP_1 occuparsene.
Quest'ultima avrebbe sin da subito evidenziato la non innovatività del prodotto, già presente sul mercato e offerto da diversi e più rinomati player, con ciò sottolineando le conseguenti difficoltà di inserimento, anche alla luce del fatto che il agiva con una impresa individuale priva di Pt_1 patrimonio e dipendenti/collaboratori.
Ciò nonostante, a fronte dell'impegno di di ampliare l'offerta degli hotel CP_1 Pt_1 convenzionati, si sarebbe resa disponibile a proporre i voucher Goupon Hotel stipulando il contratto del maggio 2014, in forza di cui, dopo aver posto in essere alcune attività prodromiche, avrebbe contattato, tramite propri operatori, i nominativi di cui all'elenco del database acquistato tramite AdSalsa per pagina 7 di 22 proporre telefonicamente i voucher ed, eventualmente, concluderne la vendita, lasciando al il Pt_1 compito di occuparsi della spedizione e degli incassi di tali voucher.
Considerato l'esiguo numero di contatti di clienti e l'omesso incremento delle strutture convenzionate interessate al voucher, con conseguenti rimostranze dei clienti circa la limitatezza della scelta, ma intenzionata comunque a proseguire l'attività, avrebbe, comunque, stipulato il CP_1 secondo contratto, quello del 15.9.14, in base a cui essa avrebbe assunto su di sé anche l'impegno di reperire e convenzionare nuove strutture ricettive.
L'esecuzione del contratto da parte della convenuta avrebbe avuto esito positivo, con sottoscrizione di convenzioni con nuove strutture, che dalle 15 iniziali sarebbero passate a 43.
Detto risultato avrebbe indotto le parti a stipulare il terzo accordo, quello in data 10.3.15, che avrebbe previsto sempre in capo a l'attività di convenzionamento con alberghi aggiuntivi. CP_1
Le parti sarebbero quindi arrivate alla stipula del quarto contratto, quello del luglio 2015, con cui il avrebbe chiesto una importante modifica. Pt_1
In particolare, l'attore avrebbe proposto una diversa erogazione del corrispettivo spettante a per l'attività dalla medesima svolta, dovuto non più a fronte delle telefonate fatte (c.d. CP_1
'contatto utile') ma a fronte del numero di voucher effettivamente incassati.
Temendo di perdere la collaborazione, secondo quanto affermato dallo stesso che aveva Pt_1 prospettato di rivolgersi a suoi concorrenti per la stipula di analogo accordo, avrebbe CP_1 accettato le nuove condizioni.
L'esecuzione del nuovo accordo avrebbe rivelato, però, ben presto gravi problemi.
Infatti, non avrebbe avuto modo verificare il numero di voucher effettivamente CP_1 incassati dal sul cui conto corrente le parti avevano a quel punto previsto il versamento dei Pt_1 corrispettivi dei voucher, essendo la propria visibilità limitata ai voucher venduti.
Alla luce della violazione dell'obbligo di inviare mensilmente i report di incasso da parte del nonostante le ripetute richieste a tal fine rivoltegli, verificata l'esistenza di una grande Pt_1 differenza tra i coupon che risultavano venduti e quelli che l'attore diceva di aver incassato, asseritamente riconducibile a un alto numero di resi e giacenze non verificatosi in precedenza, CP_1 avrebbe comunicato la propria volontà di recedere dall'accordo, chiedendo contestualmente alla
[...] controparte i report definitivi per l'emissione dell'ultima fattura.
A giustificazione dell'omesso invio dei dovuti report, il avrebbe invocato alcuni non Pt_1 meglio identificati errori delle il cui sito avrebbe fornito tracciature errate. CP_4
pagina 8 di 22 Rottasi definitivamente la fiducia nei confronti del pur di interrompere definitivamente i Pt_1 rapporti con costui, avrebbe rinunciato anche ai corrispettivi maturati nell'ultimo periodo di CP_1 vigenza dell'accordo.
In tali circostanze troverebbero la fonte le condotte di intese a perseguire penalmente gli Pt_1 odierni convenuti e a creare azioni di disturbo prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Tutto ciò premesso, i convenuti hanno contestato la fondatezza di tutte le domande attoree sia in relazione all'an che al quantum debitorio.
Responsabilità contrattuale.
Prendendo le mosse dalla domanda principale del relativa all'inadempimento Pt_1 contrattuale, giova evidenziare che tale domanda attiene al rapporto tra i due soggetti parti dei citati accordi, e quindi e l'impresa individuale del nelle due denominazioni che si CP_1 CP_6 sono succedute.
Essa non riguarda, pertanto, i due che non hanno sottoscritto detti accordi. CP_2
Sempre in via preliminare, sottolineando sin da subito l'estrema genericità della domanda attorea, occorre evidenziare che, pacificamente eseguiti i primi tre contratti tra le parti, oggetto di verifica in questa sede è il contratto di luglio 2015.
Con tale accordo, si è impegnata a contattare i nominativi dalla medesima forniti per CP_1 effettuare l'attività di tentata vendita di coupon sconto denominati GOupon Hotel, con la specificazione che il database sarebbe stato acquistato da un fornitore esterno a cura e spese di che avrebbe CP_1 comunicato a i soli nominativi che avrebbero accettato l'offerta. Pt_1
Dopo la descrizione del voucher, le parti hanno indicato le prestazioni a carico di CP_1
(lett. a e b del contratto) e hanno fissato i prezzi di vendita dei voucher e le provvigioni spettanti a CP_1
'al prezzo pagato' (lett. c).
[...]
Alla lettera d essi hanno infine previsto l'obbligo di di inviare un report mensile con il Pt_1 numero totale dei coupon venduti e pagati.
Ciò posto, rileva che l'attore, su cui incombe l'onere di provare il titolo in base a cui agisce
(Cass. Sez. Un. 2001/ 13533) ha riportato nei propri atti una serie assai confusa di dati estraendoli da tutti i contratti intercorsi tra le parti (ad inclusione di quelli pacificamente eseguiti e come tali privi di efficacia), senza identificare le obbligazioni concordate in capo a e dalla medesima CP_1 asseritamente inadempiute, trattando unitariamente tutti gli elementi a prescindere dalla rispettiva rilevanza ai fini della natura delle allegate responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, costituente la causa petendi delle due domande (tale confusione risulta ben evidente dalle allegazioni contenute nella comparsa di replica ex art. 189 c.p.c.: 'uno dei punti fondamentali da sottolineare è che le pagina 9 di 22 inadempienze contrattuali di non costituiscono semplici disfunzioni o negligenze ma sono CP_1 strumentali all'attuazione del piano concorrenziale. In altri termini: la concorrenza sleale è stata realizzata attraverso gli inadempimenti contrattuali, che ne sono la forma esecutiva', p. 7 com. repl.).
Limitando l'esame, in questa sede, agli elementi utili ai fini della verifica dell'inadempimento contrattuale, rileva che nell'atto di citazione il ha sostenuto, peraltro nella parte della narrativa Pt_1 dedicata alla quantificazione del danno e non all'allegazione degli obblighi pattizi, che CP_1 avrebbe dovuto contattare i potenziali clienti per proporre l'offerta dei voucher per l'importo di 49, 90, con un tasso di conversione (vendite andate a buon fine rispetto al numero di telefonate fatte) pari a
14,90% .
Considerato il numero di ore giornaliere (6 previste contrattualmente), le vendite avrebbero dovuto ammontare ad una media di 11, 25 al giorno.
Nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., modificando gli elementi indicati in citazione, il ha asserito che a fronte dei 10.000,00 nominativi dal medesimo forniti (non i 4000 o Pt_1
5000, di cui alle pp. 2 e 4 della citazione) quali potenziali clienti, si sarebbero realizzate solamente 943 vendite in luogo delle 1200 previste, in base al tasso di conversione, questa volta indicato nella percentuale media del 12,90%.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. il ha apportato nuove modifiche alle allegazioni Pt_1 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., sostenendo che il numero di 10.000 (già cambiato rispetto a quello indicato in citazione) indicato come riferibile a potenziali clienti convenzionabili, sarebbe invece da riferirsi a strutture convenzionabili.
Analogamente frutto di un mero errore sarebbe il numero delle vendite precedentemente indicato in 1250.
Considerato che i nominativi forniti non sarebbero non sarebbero 10.000 ma 11.071, tali vendite sarebbero, invece, pari a 1360, alla luce dell'applicazione del tasso di conversione pari al 12,90%.
In comparsa conclusionale l'attore ha nuovamente richiamato la cifra di 10.000/11.000 tornando a riferire tale numero ai potenziali clienti e non alle strutture alberghiere, sostenendo che i contatti utili, quali risultanti dalle fatture prodotte da tra marzo e maggio 2015 (in vigenza di altri accordi), CP_1 sarebbero stati nettamente inferiori rispetto al totale dei nominativi forniti.
Ciò premesso, esaminando l'accordo del luglio 2015, posto dal a fondamento della Pt_1 propria pretesa, rileva che esso prevede bensì l'obbligo di di contattare 'i nominativi da noi CP_1 forniti (ai sensi di legge) per effettuare l'attività di Tentata vendita di coupon sconto' denominati
GOupon, con acquisto del Database da parte di CP_1
pagina 10 di 22 Esso prevede altresì una 'previsione' di organizzazione del lavoro da parte della convenuta su sei ore giornaliere, l'implementazione del citato database, il numero di tentativi effettuabile per potenziale cliente.
Tuttavia tale contratto non specifica alcunchè circa il numero di nominativi di clienti da contattare, né quello delle strutture alberghiere da convenzionare, non il numero di 'contatti utili' da conseguire in un dato periodo di tempo, non il tasso di conversione.
Ne discende che dal testo dell'accordo non risulta un obbligo di di raggiugere CP_1 determinati e fissati obiettivi.
In aggiunta, l'attore, gravato come si è visto del relativo onere probatorio, non ha fornito elementi di prova volti a consentire l'interpretazione della volontà delle parti circa tali dati, essendo le prove orali articolate a tal fine, limitate a due, relative agli accordi del 2014 (capp. nn. 1 e 2, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
Devesi, pertanto, ritenere che le parti abbiano previsto a carico di un'obbligazione di CP_1 mezzi e non di risultato.
Considerato che tutta la difesa attorea è basata sui numeri che non avrebbe rispettato CP_1 in contrasto con gli accordi tra le parti, l'omessa dimostrazione della volontà delle parti circa tali numeri impedisce di valutare il lamentato inadempimento.
La mancanza del titolo, comporta il difetto dell'an del credito azionato dal Pt_1
In ogni caso, l'omessa prova del dato numerico circa i clienti da contattare, le strutture da convenzionare, l'eventuale numero minimo di voucher da vendere ed incassare in un prefissato arco temporale determina la mancanza del quantum debitorio.
Non valgono a sanare tale conclusione tutte le asserzioni introdotte dall'attore nelle proprie comparse conclusive, nelle parti in cui lo stesso indica una serie di numeri privi di alcun riscontro nel quadro probatorio, differenziando le voci di pregiudizio in ipotesi subito, in danno da mancato guadagno, danno emergente e danno non patrimoniale.
La lunga serie di circostanze contenute in tali comparse e i documenti alle stesse allegate non possono, infatti, trovare ingresso nel presente giudizio.
Come noto, l'art.163, comma 3. n. 4 c.p.c., pone a carico della parte attrice l'onere di indicare già nell'atto introduttivo tutti gli elementi di fatto di diritto costituenti la ragione della domanda (art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.).
Ne discende la assoluta inammissibilità di tutta la documentazione prodotta con la numerazione dal 19 al 23 inclusa, senza che la difesa di si sia neppure peritata di chiedere una eventuale Pt_1 rimessione in termini, peraltro non concedibile attesa la data di formazione di tale documentazione, pagina 11 di 22 nonché di tutte le allegazioni in tema di conteggio dei danni, mai oggetto di deduzione in corso di causa e come tali non sottoposte al contraddittorio delle parti.
In ogni caso, ripercorrendo, anche ai fini della liquidazione delle spese processuali, le difese attoree in merito alle distinte voci di danno esposte nelle memorie ex art. 189 c.p.c. rileva quanto segue.
Quanto alla voce del mancato guadagno, quantificato in € 38.080.00 per le vendite non effettuate nel periodo di vigenza del contratto e nell'ulteriore importo di € 2.701.650,00 quale asserito e no meglio specificato vantaggio realizzato da (p. 32 con. conc.,), devesi rilevare che tutti i CP_1 numeri indicati nella conclusionale, e quindi n. 8 ore di lavoro, la durata media di 4 minuti di ogni telefonata, il numero medio di telefonate all'ora e al giorno (15 e 120), il tasso di conversione (12,5%), il numero di postazioni da dedicare all'attività di teleselling (tra 5 e 10), la asserita esistenza di due tipi di voucher (GOupon hotel singolo e GOupon Hotel doppio), con costi differenti per un utile netto giornaliero di € 51, 46 calcolato sulla media tra i due formati di voucher (il secondo dei quali mai menzionato in atti prima della conclusionale, non indicato nel contratto e di cui non è stato neppure dedotto il valore), sono smentiti documentalmente (cfr. lett. a del contratto ) o privi di riscontro probatorio.
D'altra parte, nessun indizio ha potuto essere desunto dai report degli incassi dei voucher sul proprio conto corrente che il non ha consegnato alla controparte nella vigenza del contratto né, Pt_1 tempestivamente, nel corso del presente giudizio.
Quanto alla voce di danno emergente per spese in ipotesi affrontate dal analogamente Pt_1 inammissibile risulta la richiesta di risarcimento, formulata nella memoria conclusiva sulla base di documenti pure inammissibili.
Ancora, sempre in comparsa conclusionale, sempre ad esito dell'accertato inadempimento contrattuale, il ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale in ipotesi patito per l'angoscia e Pt_1 la frustrazione dipendenti dall'essere stato destinatario di un illecito sistematico da parte di persone di fiducia, dal peggioramento della sua qualità di vita professionale e dalla distruzione del proprio progetto imprenditoriale.
La domanda oltre che tardiva è, comunque, completamente infondata.
Come noto, la giurisprudenza insegna che in via contrattuale il danno risarcibile include anche quello non patrimoniale, ma solo nell'ipotesi in cui l'inadempimento si sia tradotto nella lesione di diritti inviolabili della persona.
Applicando detti principi nel caso di specie, rileva che il non solo non ha allegato il Pt_1 diritto inviolabile della persona in ipotesi violato, ma neppure ha individuato la condotta illecita causativa dei supposti danni. pagina 12 di 22 A tutto quanto sopra esposto si aggiunge l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo alla quantificazione equitativa di tutti i danni di cui il ha chiesto la liquidazione, in violazione dei Pt_1 principi statuiti dalla Suprema Corte per tale tipo di liquidazione:
'La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza
d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova' (Cass. 2025/21607).
Tutte le considerazioni che precedono evidenziano che l'attore non ha dimostrato il fondamento della propria pretesa sia con riguardo all'inadempimento altrui costituente la fonte del lamentato diritto al risarcimento, sia con riguardo all'esistenza di un danno, sia, ancora, in ordine al relativo ammontare.
La domanda in esame deve pertanto rigettarsi.
Responsabilità extracontrattuale per concorrenza sleale.
In via subordinata, il ha chiesto la condanna in via solidale di tutti i convenuti che una Pt_1 volta testato il progetto imprenditoriale dell'attore, avrebbero usurpato il relativo know how sfruttandolo con l'acquisito database di potenziali clienti (alberghi, p. 9 cit.) e rivolgendosi ai potenziali compratori di voucher tramite un proprio sito internet all'uopo creato ad aprile 2015, nella vigenza degli accordi inter partes, denominato www.newlinedreams.com, tramite il quale avrebbero proposto i medesimi voucher di viaggio, ottenuti grazie alle medesime strutture alberghiere contenute nei database di cui ai contratti tra e Pt_1 CP_1
Occorre esaminare in via preliminare l'eccezione di prescrizione sollevata dai sulla base CP_2 del fatto che l'attività asseritamente illecita avrebbe avuto compimento ad ottobre 2015, coincidente con la data di interruzione dei rapporti tra le parti, e che sarebbero ben decorsi 5 anni da tale data.
Al riguardo rileva che risulta agli atti che con pec in data 12.2.2019 il ha inviato agli Pt_1 odierni convenuti una richiesta di risarcimento del danno in ipotesi dovuto a seguito di illecita attività di concorrenza (doc. n. 16 conv.).
Tale richiesta risulta ricevuta da al relativo indirizzo di posta elettronica nella citata CP_1 data.
Essa non risulta invece ricevuta dai due non essendo state prodotte le cartoline di CP_2 ricevimento della raccomandata de qua, tanto che l'attore, significativamente, nonostante insista nel far pagina 13 di 22 valere il ricevimento della comunicazione anche da parte dei due anche in comparsa CP_2 conclusionale, nella memoria ex art. 171 ter n. 2 con cui ha prodotto detta documentazione, ha indicizzato la stessa come 'prove di spedizione raccomandata Persona_2
Tuttavia, considerato che, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'atto con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche rispetto a tutti gli altri debitori,
l'eccezione è destituita di fondamento.
Passando al merito, analogamente a quanto visto in relazione alla responsabilità contrattuale, la domanda di parte attrice risulta del tutto generica.
Il CA deduce che i convenuti, dopo essersi appropriati del proprio know how, consistente nella ideazione dei menzionati voucher viaggio, e nella creazione del network di potenziali clienti e strutture alberghiere, avrebbe aperto un proprio sito internet proponendo gli stessi coupon alla medesima clientela con gli stessi hotel.
Detta attività avrebbe comportato un grave danno economico, configurabile sotto il profilo dello sviamento della clientela, del dirottamento degli utili, della perdita di reputazione e di relazioni con le strutture alberghiere convenzionate, della sostanziale appropriazione del progetto Go Trend replicato sotto altro marchio (cfr. p. 8 comparsa replica), da quantificarsi in via equitativa, sulla base dei parametri indicati nella comparsa conclusionale.
Ciò osservato, giova rammentare che l'art. 41 della Costituzione stabilisce la libertà dell'iniziativa economica privata.
In applicazione di tale norma e del fatto che l'attività di concorrenza è lecita, è pacifico in dottrina e giurisprudenza che la differenza tra concorrenza lecita e concorrenza sleale non è data dallo specifico scopo perseguito dalle parti, che di solito è il medesimo, ma è determinato dalla natura degli strumenti adoperati i quali sono i soli rilevanti ai fini della qualificazione di un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
In altre parole, l'illiceità della concorrenza è caratterizzata dalla natura dei mezzi usati in quanto contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui impresa e non già dalla natura intrinseca degli atti di concorrenza.
Occorre, pertanto, verificare gli strumenti eventualmente utilizzati dai convenuti al fine di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente.
Esaminando, quindi le allegazioni attoree sotto tale profilo, viene innanzitutto in considerazione che dalle difese del non è chiaro in cosa consistesse il prodotto la cui vendita tramite sito la Pt_1 CP_1 avrebbe posto in essere in violazione dell'art. 2598 c.c.
[...]
pagina 14 di 22 Dopo aver richiamato in tutti gli atti un voucher al prezzo di € 49,90 per un soggiorno di tre notti per due persone, in comparsa conclusionale l'attore ha indicato un nuovo tipo di coupon viaggio, consistente in un voucher doppio al prezzo di € 79,90, per 7 notti consecutive (p. 26 conc.).
Dichiarata la tardività, e conseguente inammissibilità di tale allegazione, rileva che comunque la stessa costituisce elemento ostativo alla comparazione tra i mercati a cui il e la si Pt_1 CP_1 rivolgerebbero, non essendo identificati i prodotti offerti.
Analogamente priva di pregio è l'argomentazione in forza di cui la scorrettezza sarebbe ravvisabile nell'appropriazione da parte della del know how del che sarebbe l'ideatore CP_1 Pt_1 dei coupon di viaggio e del sistema di distribuzione dei medesimi.
Tale circostanza è, infatti, smentita documentalmente.
Innanzitutto, l'attore non ha fornito alcuna prova di aver ideato tali voucher nel 2004, essendo i cataloghi all'uopo allegati privi di rilevanza ai fini che interessano questa sede, visto che essi contengono le tradizionali proposte di soggiorno senza alcuna previsione dei voucher in oggetto (doc.
10 att.).
Al contrario, dai documenti prodotti dai convenuti risulta che i voucher proposti dal Pt_1 costituivano in realtà la replica di un prodotto già presente sul mercato da diversi anni venduti da noti player (doc. n. 5 conv.).
Inoltre, è lo stesso attore che, con dichiarazione avente natura confessoria, ha affermato che la propria attività sarebbe consistita non solo nel prendere i nominativi degli hotel da elenchi disponibili e da quelli già convenzionati con altri operatori, ma anche, e soprattutto, di procedere poi a eliminare da tali elenchi quelli convenzionati con altri operatori distinti che sostanzialmente costituivano un solo nome contattabile e potenzialmente convenzionabile (p. 7, memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.).
L'affermata esistenza di hotel già convenzionati con altri operatori e come tali da eliminare dalla lista al fine di evitare doppioni costituisce prova del fatto che il ben sapeva che il prodotto Pt_1 dei coupon viaggi era già presente sul mercato.
Le esposte osservazioni conducono ad affermare che non è configurabile alcuna usurpazione di progetto da parte dei convenuti.
Ancora, documentalmente smentita risulta la circostanza secondo cui i convenuti avrebbero ideato un piano in base a cui avrebbero stipulato il quarto contratto per guadagnare altro tempo al fine di acquisire legalmente nuovi nominativi delle strutture che avrebbe dovuto acquistare. CP_1
Ottenuto il risultato perseguito, essi avrebbero poi addotto la mancanza di redditività della formula voucher vacanza per sciogliersi da ogni obbligo e proseguire in autonomia l'attività concorrenziale. pagina 15 di 22 Dallo scambio di comunicazioni tra le parti tra settembre e ottobre 2015 (docc. n. 13 e 14 conv.) risulta, infatti, che ha bensì dichiarato la propria volontà di 'sospendere' (non già CP_1 interrompere) la collaborazione con al fine di valutare la reportistica lavorata, con ciò CP_1 riferendosi alla necessità di verificare gli incassi dei voucher in base a cui calcolare la provvigione.
Risulta, altresì, però, che il non ha consegnato detta reportistica, richiamando errori delle Pt_1
, CP_4
Ne discende che l'interruzione della collaborazione non risulta riconducibile alle asserite rappresentazioni false dei convenuti circa la proficuità dell'operazione, ma alla condotta assunta dallo stesso attore in violazione del proprio obbligo di fornire le informazioni previste dalla lett. d del contratto.
Analogamente, la estrema caoticità delle difese attoree nella descrizione degli atti asseritamente illeciti, con il continuo cambio di numeri e di descrizione dei soggetti contenuti nei database in ipotesi utilizzati per fini illeciti un po' riferiti alle strutture alberghiere (cfr. p. 2 cit e p. 5, memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) un po' riferiti a potenziali acquirenti dei voucher (cfr. p.p. 7 e 9 memoria ex art. 171 ter
n. 1 c.p.c.; p. 21 conc.) impedisce di verificare quali e quanti clienti sarebbero stati sviati dalla convenuta e quali e quante strutture già convenzionate, o idonee ad essere convenzionate con Go
Trend, sarebbero state convenzionate da CP_1
Non è idonea a fornire anche solo degli indizi utili a tal fine l'elencazione delle strutture recettizie indicate in comparsa conclusionale in ipotesi indicizzate nel sito di New Line Dream.
Al riguardo deve, innanzitutto dichiararsi la tardività e quindi l'inammissibilità di tale elencazione mai neppure citata nei precedenti scritti difensivi del Pt_1
In ogni caso, il fatto che il sito aperto da presentasse alcune strutture alberghiere in CP_1 ipotesi convenzionate per la formula voucher in esame non è idoneo a provare alcunchè in mancanza di allegazione e dimostrazione che dette strutture erano già convenzionate con Gotrend o quantomeno facevano parte di quei 4.000, 5.000, 10.000 o 11.000 (a seconda delle diverse affermazioni contenute negli atti attorei) nominativi contenuti nel più volte menzionati database che avrebbe dovuto Parte_2 contattare nell'interesse di Gotrend.
Alla luce dell'omissione di tali dati, le risultanze della richiesta CTU informatica, inammissibile per la natura completamente esplorativa, sarebbero state del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Ancora, come visto l'attore ha chiamato in causa i due fratelli soci e legali rappresentanti CP_2 della sostenendo che si sarebbe servita degli stessi per l'attività illecita. CP_1 CP_1
Tuttavia il non ha indicato quali sarebbero le azioni illecite concretamente poste in essere Pt_1 da tali convenuti. pagina 16 di 22 In aggiunta l'attore non ha non solo dimostrato, ma neanche allegato quale sarebbe la relazione di interessi tra i e la tale da far ritenere che i con la propria attività, abbiano inteso CP_2 CP_1 CP_2 realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti tra e i convenuti erano CP_1 funzionali.
Detta circostanza è rilevante perché la deroga al principio per cui l'attività di concorrenza richiede la qualifica di imprenditori in capo agli agenti è ammessa a condizione della dimostrazione dell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato: 'Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò tuttavia non esclude l'atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo' purchè venga dimostrata 'l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato' (Cass. 2019/18772).
Ancora, il non ha dedotto l'approvazione di circa il compimento dei supposti Pt_1 CP_1 atti da parte dei CP_2
Anche tale circostanza è rilevante atteso che 'in tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo nei confronti dell'imprenditore danneggiato sia stato posto in essere da un terzo, la mera circostanza che l'imprenditore concorrente si giovi dell'operato del terzo non è sufficiente a far ritenere consumato l'illecito concorrenziale, essendo all'uopo necessario che il concorrente abbia concorso scientemente al compimento dell'atto del terzo per lui vantaggioso, o l'abbia comunque approvato prestandovi consapevole acquiescenza' (Cass. 2025/21848). CP_
Ne discende che la mera affermazione della 'responsabilità dei per interposizione' (p. 8 cit.; p.7 concl.) accompagnata dalla astratta citazione dei principi di alcune sentenze non è idonea a dimostrare quella relazione di interessi e quel consapevole concorso di al cui ricorrere la CP_1 giurisprudenza di legittimità ammette la responsabilità solidale del terzo non imprenditore.
Da tutto quanto precede risulta che il non ha dato la prova del titolo del proprio Pt_1 lamentato credito neanche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale.
A ciò si aggiunge, in via comunque dirimente, che l'attore non ha fornito alcun elemento ai fini della quantificazione dell'asserito danno.
Limitando l'esame alle allegazioni non precluse dalla scadenza dei termini perentori a tal fine previsti, e quindi con esclusione di tutte le deduzioni inammissibilmente svolte nelle comparse conclusive e di tutti i documenti alle medesime allegati, rileva che il pregiudizio che il ha Pt_1
pagina 17 di 22 sostenuto di aver patito è riconducibile al lucro cessante avendo lo stesso fatto una proiezione futura della 'reddivitità assicurata dall'applicazione pratica alle convenzioni ideate dal sig. e a lui Pt_1 sottratte' (p. 11 cit.).
In particolare, il ha quantificato alcune somme sulla base di criteri privi di alcun Pt_1 riscontro documentale o fattuale (€ 1.607.179,00 per gli anni 2015 e 2016, a cui avrebbe dovuto aggiungersi il 2017), senza neppure indicare a cosa tali somme corrispondano.
Ben consapevole delle gravi lacune probatorie, l'attore si è quindi riservato di produrre documentazione a supporto (p. 11 cit.), che tuttavia non ha mai tempestivamente fornito.
Inidonea a tale fine è stata la richiesta ex art. 210 c.c. avente ad oggetto l'esibizione delle scritture contabili di e della documentazione bancaria ad essa riferita allo scopo di CP_1 analizzare le fatture emesse e i pagamenti ricevuti a partire dell'anno 2015 inerenti le vendite effettuate tramite www.newlinedeams.com in proprio o tramite eventuali collaborazioni con soggetti terzi'.
E' infatti noto che l'ordine di esibizione costituisce uno strumento residuale, che non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'istante: 'l'ordine di esibizione è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 118 e 210 Cpc e 94 disposizioni attuazione Cpc, che impongono alla parte di dare specifica indicazione dei documenti che ne costituiscono oggetto, il cui possesso l'istante provi di non essere riuscito diversamente ad acquisire, e di dimostrare, quando necessario, che la parte o il terzo li possieda, onde evitare indagini istruttorie non pertinenti o comunque non utilmente esperibili, essendo tali prescrizioni espressione di un principio generale in base al quale nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria, può essere ammessa ove non siano forniti elementi apprezzabili, anche indiziari, della sua pertinenza e della concreta possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per il processo (Cass. 2024/982).
Orbene, dalla richiesta istruttoria di parte attrice emerge che la stessa ha chiesto l'esibizione di un numero indeterminato di fatture emesse a favore di soggetti non identificati a fronte di non individuate prestazioni su un arco temporale di ben 10 anni all'esplicitato scopo di analizzare le vendite di non individuati prodotti effettuate attraverso il sito newlinedreams.
Ne emerge il carattere investigativo dell'istanza, formulata dall'attore con l'evidente obiettivo di sopperire alle proprie lacune probatorie, in violazione delle regole che presidiano il processo civile.
Essa è pertanto inammissibile.
La carenza di qualsivoglia elemento, la cui produzione non è avvenuta nonostante le affermazioni contenute nella citazione, impedisce anche una determinazione in via equitativa del danno che, come già visto, richiede pur sempre oltre alla prova della sussistenza del danno, la prova pagina 18 di 22 dell'entità materiale dello stesso e l'impossibilità o estrema difficoltà di provarne l'ammontare (Cass.
2025/27921).
Da quanto sopra si evince la totale carenza probatoria in merito al pregiudizio in ipotesi patito dal a causa della lamentata condotta dei convenuti. Pt_1
Come già visto nella parte dedicata alla responsabilità contrattuale, il ha chiesto nella Pt_1 comparsa conclusionale la liquidazione del danno emergente.
Oltre al fatto che non è configurabile la condotta illecita in capo ai convenuti, giova comunque evidenziare che la tardività di siffatta domanda esime il Tribunale dal relativo esame.
Ad analoga conclusione si perviene alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale pure introdotta nella comparsa conclusionale.
Art. 89 c.p.c.
Il ha sottolineato l'offensività e l'aggressività delle espressioni utilizzate dalla difesa dei Pt_1 convenuti, che avrebbero rivolto accuse ingiuriose e gratuite rispetto alla sua persona e alla sua professionalità.
Egli non ha però formulato alcuna domanda di danni in relazione a tale condotta, non inclusa neppure nella nota di precisazione delle conclusioni.
E infatti in comparsa conclusionale il ha bensì dedotto che le espressioni offensive Pt_1 costituirebbero la base per una richiesta di danno ex art. 89 c.p.c., evidenziando che 'ciò nondimeno' la condotta complessiva delle parti convenute costituisce la fonte del proprio diritto al riconoscimento del danno ex art. 96 c.p.c. di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa.
Dato atto dell'omessa formulazione di alcuna domanda in merito ai danni ex art. 89 c.p.c. la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, atteso che il relativo presupposto consiste nella totale soccombenza della parte contro cui è formulata, che, al contrario, risulta totalmente vittoriosa.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
I convenuti hanno chiesto la condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, facendo valere l'abuso dello strumento processuale.
Posto l'esito finale del giudizio (Cass. 2002/11917), viene in considerazione quanto segue.
Il ha formulato due domande volte all'accertamento dell'inadempienza di in Pt_1 CP_1 relazione alle obbligazioni discendenti da un contratto inter partes e, rispettivamente, al compimento di attività di concorrenza sleale da parte non solo della ma anche dei due con conseguente CP_1 CP_2 condanna delle controparti al risarcimento del danno.
pagina 19 di 22 Tuttavia, come visto, egli ha omesso di indicare i fatti costitutivi di tali domande, quali richiesti da consolidata giurisprudenza, formulando esorbitanti richieste di danno non suffragate da alcun elemento probatorio.
Ha convenuto in giudizio i due senza trattare la posizione degli stessi, tanto più necessaria CP_2 alla luce della mancanza in capo agli stessi, persone fisiche, della qualità di 'imprenditori'.
Ben consapevole della genericità delle proprie domande, ha continuato ad apportare correzioni alle difese contenute nei suoi atti (cfr. p. es. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e memoria replica ex art. 189 c.p.c.)
In violazione delle più basilari regole del procedimento civile, ha introdotto in comparsa conclusionale e anche in quella di replica nuove circostanze e nuovi documenti.
Ha dichiarato di procedere al deposito di 'ulteriore documentazione informatica' con il doc. n.
18 che non ha mai depositato.
A fronte dell'eccezione di prescrizione, ha continuato a sostenere il ricevimento delle cartoline delle raccomandate contenenti la richiesta di danni, come tali interruttive, della prescrizione da parte dei ben sapendo che tali comunicazioni non sono mai dagli stessi state ricevute, come evincibile CP_2 dalla indicizzazione della documentazione a tal fine prodotta, sub doc. n. 16 intitolata 'prove di spedizione raccomandata Persona_2 CP_2
Ancora, nonostante l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e la conseguente particolare necessità di osservare il dovere di diligenza, il data 11.11.25 ha presentato ricorso CP_7 per sequestro conservativo, pur essendo fissata udienza di rimessione della causa in decisione la settimana successiva (19.11.25), con tutte le memorie conclusive già depositate secondo il rito
Cartabia, con ciò disinteressandosi del principio per cui i provvedimenti cautelari sono volti ad assicurare tutela al creditore nel periodo occorrente per accertare le ragioni nel corso del giudizio.
Egli ha, inoltre, depositato la conclusionale di replica pur in assenza di deposito della comparsa conclusionale da parte dei convenuti, introducendo nuovi elementi quali 'ulteriori chiarimenti sui dati pubblici'.
Ritiene il Tribunale che il comportamento di parte attrice, che ben avrebbe dovuto valutare facilmente l'infondatezza delle proprie domande e che ben avrebbe dovuto applicare i consolidati principi processuali posti a presidio del corretto svolgimento del giudizio, configuri se non l'elemento del dolo, quello della colpa grave e sia comunque oggettivamente rilevante sotto il profilo dell'abuso del diritto (Cass. 2021/22208; 2021/3830; Cass. 2023/36591)
Essa ha, infatti, agito pretestuosamente, utilizzando lo strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione, alle esigenze di deflazione del pagina 20 di 22 contenzioso pretestuoso, che costituiscono valori tutelati dall'art. 96, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del 2009, che ha addirittura previsto in capo al giudice un potere d'ufficio di condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Reputa, pertanto, il Tribunale che il descritto comportamento sia meritevole di sanzione.
Verificata l'esistenza dell'an, sul quantum ritiene equo il Tribunale, liquidare ex art. 96, comma
3, c.p.c. un importo equivalente alle spese processuali liquidate nel dispositivo (Cass. 2020/20018;
Tabelle Osservatorio Giustizia Civile Tribunale Milano).
L'attore viene pertanto condannato, ex art 96, comma 3, c.p.c. al pagamento a favore dei convenuti della somma determinata nel dispositivo, con applicazione degli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Quale conseguenza della lamentata illiceità della condotta del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., i Pt_1 convenuti hanno fatto valere la sussistenza dei requisiti al cui ricorrere l'art. 136 D.P.R. 2002/115 subordina la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente deliberato dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Considerato che per costante principio della Suprema Corte, tale provvedimento deve essere preso con separato provvedimento, ritenuti sussistenti i presupposti per la menzionata revoca, il
Tribunale provvede con apposito e distinto decreto (Cass. 2021/33562)
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice soccombente in relazione a tutte le domande, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione modificata dal DM n. 147/2022, nella misura liquidata nel valore minimo dello scaglione di riferimento
(danno quantificato in atto di citazione nella somma di € 1.607.179,00), tenendo conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'esiguità dell'attività svolta dai convenuti e del numero dei convenuti, difesi dallo stesso avvocato (a prescindere dalla revoca del beneficio, sulla sussistenza della titolarità in capo al soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dell'obbligo di rimborsare le spese alla controparte risultata vittoriosa, cfr. Cass. 2012/10053).
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate da e in CP_2 CP_3 quanto infondate;
pagina 21 di 22 2) rigetta tutte le domande formulate da nei Parte_1 confronti di e perché Controparte_1 CP_2 CP_3 infondate;
3) condanna a pagare a Parte_1 [...]
e la somma di € 20.874,00 a titolo Controparte_1 CP_2 CP_3 di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
4) condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
e le spese del giudizio liquidate Controparte_1 CP_2 CP_3 nella misura complessiva di € 20.874,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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