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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1766/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1766/2015
TRA
difeso dall'avv. Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv. Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, CP_1
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29.9.2015 parte ricorrente propone opposizione avverso il provvedimento dell' con il quale le veniva richiesta la restituzione le richieste di CP_1 ripetizione di somme avanzate dall' relative alla indennità di maternità e malattia CP_1
per il periodo 21.3.2013 al 23.8.2013; spiegava inoltre che tale disconoscimento era dovuto ad un accertamenti ispettivo effettuato in data 17.9.2014 sul terreno presso il quale la ricorrente lavorava come bracciante agricola, deducendo che l'esito del verbale ispettivo si basa su un calcolo presuntivo di coltura degli ulivi rapportato al fabbisogno di manodopera lavorativa, non tenendo conto della rubricazione dell'art. 1 Legge n.
177/2004;
1 2. Si costituisce l' , eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, in quanto CP_1
la ricorrente non ha impugnato il terzo elenco trimestrale 2014 di variazione comune di
Rombiolo, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' nel proprio sito internet CP_2
dal 15.12.2014 al 10.01.2015 relativo all'anno 2013, con cui le giornate di lavoro agricolo risultavano cancellate.
3. L'istituto previdenziale evidenzia che tale elenco è stato notificato mediante pubblicazione telematica sul sito dal 15.12.2014 al 10.01.2015, in conformità a CP_1 quanto previsto dall'articolo 38, comma 7, della legge 6 luglio 2011, n. 111; stante la mancata impugnazione di tale provvedimento entro i termini di legge, la ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il disconoscimento delle giornate lavorative.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
Diritto
1. L'indebito è scaturito dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per l'anno
2013 in seguito a verbale ispettivo relativo alla ditta RA OL CP_1
conclusosi il 17.9.2014.
Decadenza
2. A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83,
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al giudice nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
3. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto
1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla
2 definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1,
c.p.c.).(Cass. 27/12/2011 n. 29070).
4. Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
5. Risulta dalla documentazione prodotta dall' , che la ricorrente è stata cancellata CP_1
dagli elenchi agricoli per l'anno 2013 con il terzo elenco trimestrale 2014 di variazione comune di Rombiolo, effettuata dall' nel proprio sito internet dal 15.12.2014 al CP_2
10.01.2015 (produzione dell' ). CP_1
6. Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria (Vedi Cass. 03/04/2008 n. 8650 secondo cui :“ il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso) il ricorso è stato depositato in data
29.9.2015, quindi oltre i termini previsti dalla legge
7. Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di maternità e di malattia non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione.
3 8. La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
9. Tale argomentazione assorbe ogni altra questione pure prospettata.
10. Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni trattate le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il giudice del Lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso 5.3.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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