Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
25/2021 R.G.
VERBALE DI UDIENZA DEL 27.05.2025
Alle ore 10.45 viene chiamato il procedimento pendente fra
Parte 1 Parte 2
contro
CP 1
È presente l'avv. Francesca Pistillo anche in sostituzione dell'avv. Mauro Sgaramella per parte opponente, la quale dichiara di accettare la proposta conciliativa formulata con ordinanza del
16.01.2025.
È presente l'avv. Sergio Carabellese in sostituzione degli avv.ti Concio e Pesenti per parte opposta, il quale dichiara di accettare la proposta conciliativa così come formulata.
La Giudice
preso atto dell'intervenuta conciliazione della causa, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, chiedendo concordemente la revoca del. d.i. e la compensazione delle spese di lite con rinuncia di parte opposta al credito nei confronti degli opponenti, conformemente alla proposta conciliativa del 16.1.2025.
La Giudice
Pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con decreto n. 1524/2020 del 29.10.2020 il giudice del Trani ingiungeva a Parte 1 e Parte_3
[...] di pagare in favore di Controparte_2 tramite la propria mandataria CP 1 la
somma complessiva di € 1.115.126,48, oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento.
Il decreto monitorio era opposto dagli ingiunti.
Con ordinanza del 16.1.2025 era formulata la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185
bis c.p.c. "Rinuncia di CP 2 della pretesa creditoria nei confronti degli opposti con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti;
- Compensazione integrale delle spese del giudizio"
All'odierna udienza le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
L'accordo conciliativo si risolve nella sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito.
I contendenti, nel darsi reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi.
La sopravvenuta carenza di interesse si traduce nella cessazione della materia del contendere (per un fatto verificatosi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo), la quale travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto dev'essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (Cass., sez. L.,
10.4.2000, n. 4531; Cass., sez. I, 22.5.2008, n. 13085).
Nulla per le spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta da Parte 1 e CP_3
[...] con atto di citazione notificato il 25.12.2020, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1524/2020 del 29.10.2020;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Trani il 27.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra