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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito del 14.7.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1616/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 143, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Gianfranco Rodano, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, nel presente giudizio, CP_1 dall'Avv. Alessandra Vetri, giusta procura ad lites rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26, Catania
Resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria, da note autorizzate e note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 14 febbraio 2024, , ha adito il Tribunale Parte_1 di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: «
1. in via preliminare dichiarare, anche inaudita altera parte, la sospensione della richiesta di restituzione delle somme percepite con il Reddito di Cittadinanza, in quanto la stesso determina grave pregiudizio per la ricorrente;
1
2. nel merito, accogliere la domanda e, pertanto, annullare il provvedimento di richiesta di somme indebitamente percepite per Reddito di Cittadinanza impugnato e, contestualmente, condannare l' alla restituzione di euro 5.198,52, come indicato in narrativa. CP_1
Con vittoria di spese e distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.». CP_ La ricorrente ha censurato la nota trasmessale dall' con raccomandata di Poste Italiane
n. 66492865156-9, datata 06.12.2023 e ricevuta in data 29.12.2023, con cui l'
[...]
ha sollecitato la restituzione delle somme versate in relazione alla CP_2 prestazione di reddito di cittadinanza n. 176163 per l'ammontare di euro 7.202,64.
L'istante in punto di fatto ha dedotto che il reddito di cittadinanza n. 176163, fruito dal mese di aprile 2019 al mese di settembre 2020, era stato revocato, in quanto essa – nelle dichiarazioni sostitutive Uniche del 28.02.2019 e Controparte_3 [...]
dell'08.01.2020 – aveva omesso di indicare che VI Controparte_4
PE, componente il proprio nucleo familiare, aveva riportato una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., causa ostativa all'accesso al beneficio. L'istante ha inoltre aggiunto che dalla predetta vicenda era scaturito un procedimento penale, all'esito del quale essa era stata assolta perché, con riferimento l'omissione commessa in relazione alla DSU del 28.02.2019, il fatto era stato ritenuto come Controparte_3 non previsto dalla legge come reato e, con riferimento all'omissione commessa in relazione alla DSU dell'08.01.2020, il fatto era stato Controparte_5 ritenuto come non costituente reato.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la sentenza penale, con riferimento all'omissione commessa in relazione alla DSU INPS-ISEE-2020-00153335Y-00 dell'08.01.2020, aveva affermato che quando le condizioni ostative alla percezione del reddito di cittadinanza, previste art. 7-ter D.L. n. 4/2019, si verificano con riferimento ad uno dei componenti del nucleo familiare diverso dal beneficiario del sussidio, esse non comportano la revoca del beneficio, ma integrano una causa di riduzione dello stesso. Ha aggiunto l'istante che, con riguardo alla prima domanda di accesso al beneficio del
28.02.2019 (materialmente trasmessa il 18.03.2019), la sentenza penale aveva accertato che la normativa vigente al momento della presentazione della domanda non contemplava, tra i requisiti da dichiarare, la condizione relativa alla sussistenza di una condanna definitiva per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 416-bis del c.p., in quanto la rilevanza di tale dichiarazione era stata introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, entrata in vigore il 29.03.2019.
2 Quindi, , ripercorsa la normativa in materia di reddito di cittadinanza, ha dedotto Parte_1 che, con riferimento alla fruizione del beneficio dall'aprile 2019 al settembre 2020 scaturita dalla DSU del 28.02.2019, il provvedimento di Controparte_3 revoca della prestazione era da considerarsi senz'altro illegittimo.
L'istante ha aggiunto di aver già restituito all' la somma complessiva di euro CP_1
5.198,52, mediante sette pagamenti rateali di pari importo di euro 516,72 e tramite un reincasso operato direttamente dall' per euro 1.581,48, relativo agli arretrati di CP_1 assegno di accompagnamento non pagato ad altro componente del nucleo familiare della ricorrente, e ha chiesto la restituzione della somma di euro 5.198,52.
Quindi, l'istante ha concluso nei termini sopra riportati, chiedendo in particolare in via di urgenza di sospendere l'esecutività della nota di sollecito di pagamento delle somme CP_ indebite, emessa dall' il 6.12.2023 e ricevuta il 29.12.2023. CP_ Con memoria depositata il 20.6.2024, si è costituito l' argomentando in fatto e in diritto in ordine all'infondatezza della pretesa attorea. CP_ L' tra l'altro, ha aggiunto che parte ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione aggiuntiva sulla domanda INPS-RDC- 2019-726443 del 18/03/2019 (il 07/10/2019) nonostante la presenza nel nucleo di un componente condannato, rendendo quindi delle dichiarazioni mendaci per aver omesso di indicare che il proprio figlio convivente VI
PE, c.f. con sentenza del 21/7/2015 irrevocabile dal C.F._1
20/1/2016, era stato condannato dalla Corte d'Appello di Catania per il reato di cui all'art
416 bis c.p. CP_ L' ha aggiunto che la domanda del 18/03/2019, alla luce Controparte_6 della PEI .5580.29/03/2021.0005856, andava posta in decadenza per comunicazioni CP_1 mendaci, ma che la stessa era stata revocata a seguito di comunicazione della Guardia di
Finanza.
L'Ente previdenziale ha aggiunto che l'ulteriore domanda presentata dalla ricorrente in data 02/10/2020, contrassegnata da numero di protocollo era Controparte_7 stata invece correttamente revocata, stante l'omessa indicazione in domanda della presenza nel nucleo familiare di un componente condannato per uno dei reati previsti dall'art 7, comma 3, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019 e succ. mod. CP_ Quindi l' ha rassegnato le seguenti conclusioni «rigettare l'avversa domanda, sia cautelare che di merito, in quanto siccome inammissibile e comunque infondata e non provata. Con vittoria di spese».
3 Respinta la domanda cautelare, si sono svolte le udienze fissate per la trattazione nel merito del procedimento e la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 22.1.2025. CP_ L' ha, quindi, dedotto che in riferimento alla domanda del Controparte_6
18/03/2019, per cui era stata originariamente disposta la revoca, di avere in autotutela modificato il provvedimento adottato e di avere disposto la decadenza, per comunicazioni mendaci, con decorrenza da ottobre 2019, precisando che, a seguito della rettifica in autotutela dell'indebito e considerato quanto già recuperato, il debito residuo ammontava ad euro 2.705,32. CP_ Parte ricorrente, dal canto suo, ha contestato le deduzioni dell' e ha rassegnato le seguenti conclusioni «annullare il provvedimento impugnato di richiesta di somme indebitamente percepite per Reddito di Cittadinanza per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020 e, contestualmente, condannare l' al pagamento di euro 5.198,52, CP_1 pari alla somma restituita in precedenza dalla ricorrente in attuazione del provvedimento illegittimo di revoca della prestazione».
Acquisito il certificato storico del D.A.P. di PE VI e all'esito delle interlocuzioni con le parti, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 14.7.2025, sostituita, senza opposizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, all'esito dell'udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è l'azione di accertamento negativo della richiesta di CP_ restituzione delle somme versate dall' a parte ricorrente in relazione alla prestazione di reddito di cittadinanza n. 176163, per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, per CP_ l'ammontare di euro 5.198,52, così come rideterminato dall' in autotutela. CP_
3. L' ha dedotto che parte ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione aggiuntiva sulla domanda INPS-RDC- 2019-726443 del 18/03/2019, nonostante la presenza nel nucleo familiare di un componente condannato, rendendo quindi una dichiarazione mendace per aver omesso di indicare che il proprio figlio convivente VI PE, c.f.
, con sentenza del 21/7/2015 irrevocabile dal 20/1/2016, era stato C.F._1 condannato dalla Corte d'Appello di Catania per il reato di cui all'art 416 bis c.p.
Parte ricorrente, dal canto suo, ha addotto di essere stata assolta dal reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 con sentenza Trib. Catania n. 4558/2023 e ha dedotto che la normativa vigente al momento della presentazione della domanda non contemplava, tra i requisiti da dichiarare, la condizione relativa alla sussistenza, per i componenti del nucleo familiare, di una condanna definitiva per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 416-bis del
4 c.p., essendo stata introdotta tale previsione solo successivamente e ad ogni modo incidendo non sull'an della prestazione, ma sul quantum.
Parte ricorrente non ha contestato, quindi, di avere omesso di indicare nella DSU del
28.2.2019, trasmessa il 18.3.2019, che il proprio figlio convivente VI PE era stato condannato dalla Corte d'Appello di Catania per il reato di cui all'art 416 bis c.p., ma ha dedotto l'irrilevanza di tale omissione ai fini della revoca della prestazione e, a valle, ai fini CP_ della richiesta di restituzione delle somme avanzata dall'
4. Stante le superiori deduzioni, occorre ricostruire la normativa di riferimento vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente.
L'art. 7, commi 5 e 6, d.l. 4/2019, nella versione vigente al momento della trasmissione CP_ della DSU del 28.2.2019, pervenuta all' il 18.3.2019, stabiliva che «5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera
b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento
a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
5
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso».
L'art. 3, comma 10, d.l. n. 4/2019, nella versione vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente prevedeva peraltro peculiari obblighi di comunicazione in capo al beneficiario del reddito di cittadinanza per il caso di variazioni della condizione occupazionale.
Inoltre, l'art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, sempre in tema di sanzioni, sino al 29.3.2019 prevedeva che «Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto
l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del CP_1 comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna».
Pertanto, appare chiaro che al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente non vi era alcuna disposizione che ricollegasse la revoca o la decadenza dal beneficio alla mancata dichiarazione della presenza nel nucleo familiare di soggetto condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
5. L'esposta disciplina è stata integrata dall' art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2019, n.
26 di conversione del d.l. n. 4/2019, che ha modificato l'art. 7, comma3, prevedendo che «
Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente CP_1 richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna».
6 Tale integrazione ha introdotto nel sistema tracciato dal d.l. n. 4/2019 un'ulteriore sanzione ossia la revoca del beneficio conseguente alla condanna in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. del titolare della prestazione di reddito di cittadinanza.
6. La revoca della prestazione non è tuttavia prevista dal d.l. n. 4/2019, come modificato e integrato dalla legge di conversione l. n. 26/2019, né nell'ipotesi in cui il soggetto condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. sia un componente del nucleo familiare del beneficiario, trattandosi di conseguenza all'evidenza discendente dal principio per cui la responsabilità penale è personale, né nell'ipotesi di omessa dichiarazione della ricomprensione nel nucleo familiare di soggetto condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
Siffatta ultima eventualità, che peraltro ricorre nel caso di specie, assume per contro rilevanza ai fini della quantificazione della prestazione, conseguendo alla definitività di una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. l'esecuzione della pena alla reclusione e dovendo pertanto trovare applicazione il comma 13 dell'art. 3, secondo il quale «Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti».
A tali fini, è stato acquisito agli atti di causa il certificato storico del D.A.P. di VI
PE, dal quale si evince che al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte della ricorrente e in relazione al periodo in cui essa ha percepito il reddito di cittadinanza, il di lei figlio, VI PE, non era detenuto (v. certificato storico del D.A.P. omissato e inserito nel fascicolo informatico il 5.2.2025).
Non sussistevano, quindi, le condizioni per applicare il comma 13 dell'art. 3 d.l. n. 4/2019.
7. Pertanto, alla luce di quanto osservato in punto di diritto e tenendo in considerazione le risultanze del processo penale avente ad oggetto la responsabilità penale della ricorrente per le dichiarazioni rese nella dichiarazione sostitutiva del Controparte_3
28.02.2019, in cui aveva omesso di indicare che VI PE, componente il proprio nucleo familiare, aveva riportato una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis
c.p., appare chiaro che non sussistevano nel caso a mano i presupposti per la revoca del reddito di cittadinanza n. 176163, per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020.
La ricorrente è stata, infatti, assolta dal reato a lei ascritto con la sentenza penale pronunciata da questo Ufficio n. 4558/2023, che, con riferimento ai fatti del 18.3.2019,
7 relativi alla presentazione della DSU del 28.2.2019 ha Controparte_3 assolto la ricorrente, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
8. Non sussistevano, quindi, i presupposti per disporre la revoca del reddito di cittadinanza.
9. Va dunque dichiarata l'illegittimità del provvedimento datato 6.12.2023, con cui l'
[...]
ha sollecitato a parte ricorrente la restituzione delle somme versate in CP_2 relazione alla prestazione di reddito di cittadinanza n. 176163, per il periodo ricompreso tra CP_ il mese di aprile 2019 e di settembre, e per l'effetto, l' deve essere condannato alla restituzione in favore della ricorrente le somme a tale titolo finora trattenute.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del provvedimento datato 06.12.2023, con cui l'Ente previdenziale ha sollecitato a la restituzione delle somme versate Parte_1 in relazione alla prestazione di reddito di cittadinanza n. 176163, per il periodo CP_ ricompreso tra il mese di aprile 2019 e di settembre, e per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente le somme a tale titolo finora trattenute;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi euro 1.863,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Gianfranco Rodano.
Così deciso in Catania, il 17 luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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