Versione
22 aprile 1877
22 aprile 1877
Art. 2.
La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassezione e' fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto e' dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondaRIo ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto e' trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.
Comunicato il decreto del prefetto all'autorita' giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospendera' senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovra' notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta.
L'autorita' giudiziaria non potra' piu' emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorche' provvedimenti conservatorii.
La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassezione e' fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto e' dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondaRIo ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto e' trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.
Comunicato il decreto del prefetto all'autorita' giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospendera' senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovra' notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta.
L'autorita' giudiziaria non potra' piu' emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorche' provvedimenti conservatorii.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/11/2013, n. 26035Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27897-2012 proposto da: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - SEGRETARIATO GENERALE, in persona del Segretario Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE …Leggi di più...
- contestazione della giurisdizione del giudice contabile·
- esclusione·
- ragioni·
- ammissibilità·
- regolamento di giurisdizione·
- giurisdizione civile·
- questione di giurisdizione sollevata dal prefetto