Articolo 2 della Legge 31 marzo 1877, n. 3761
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 aprile 1877
Art. 2.

La richiesta per la decisione diretta della Corte di cassezione e' fatta con decreto motivato dal prefetto. Il decreto e' dal prefetto notificato con atto d'usciere alle parti in causa e trasmesso al procuratore del Re nel circondaRIo ove pende la lite davanti al pretore o al tribunale. Se la lite pende davanti alla Corte d'appello, il decreto e' trasmesso al Pubblico Ministero presso la detta Corte.

Comunicato il decreto del prefetto all'autorita' giudiziaria, dinanzi alla quale pende la lite, la medesima riconoscendolo emanato nei casi e termini indicati nell'articolo precedente, sospendera' senz'altro ogni procedura con suo decreto il quale dovra' notificarsi alle parti a cura del Pubblico Ministero, fra quindici giorni dalla sua data, sotto pena di decadenza dalla richiesta anzidetta.
L'autorita' giudiziaria non potra' piu' emettere, sino alla risoluzione della questione di competenza, fuorche' provvedimenti conservatorii.

Entrata in vigore il 22 aprile 1877
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