Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1692
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il giudice rileva che il ricorrente non ha chiamato in giudizio l'ufficio impositore, ente diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nonostante l'ordine di integrazione del contraddittorio. Pertanto, il giudizio è parzialmente estinto per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.

  • Altro
    Carenza di motivazione

    La questione non viene affrontata nel merito a causa della parziale estinzione del giudizio.

  • Altro
    Omessa indicazione dei termini e dell'autorità per proporre impugnazione

    La questione non viene affrontata nel merito a causa della parziale estinzione del giudizio.

  • Rigettato
    Regolare notificazione delle cartelle presupposte

    Poiché le cartelle presupposte non sono state tempestivamente impugnate, il ricorso nei loro confronti viene rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1692
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1692
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo