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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1692/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
EL EM, RE
DE RENZIS LUISA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11330/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 09784202500040178001 TRIBUTI IMPOSTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi codice fascicolo n. 97/2025/182567 codice procedura esecutiva n. 09784202500040178001, di
€ 33.008,43 notificato il 13.06.2025, relativo a pretese creditorie portate dai seguenti atti: Cartella di pagamento n. 09720240257681077000; Cartella di pagamento n. 09720240257681178000; Cartella di pagamento n. 09720240279618262002; Cartella di pagamento n. 09720250005971813000; “atto” n.
TK3IPAU000472023; “atto” n. TK3015101552/2024. Il ricorrente ha addotto i seguenti motivi: a) mancata notifica degli atti presupposti;
b) carenza di motivazione;
c) omessa indicazione dei termini e dell'autorità per proporre impugnazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto circa la regolare notificazione delle cartelle e ha eccepito la mancata notificazione del ricorso all'ente impositore.
Con ordinanza resa all'udienza del 13-11-2025 questa Corte ha così provveduto: <
l'istanza di sospensiva nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione ritenuto che non sussiste il fumus boni iuris in ragione della documentazione prodotta da ADER. Rinvia a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine perentorio di giorni 30 a decorrere da oggi 13/11/2025 per la notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate DP1>>.
L'ordinanza è stata comunicata in data 14-11-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, va rilevato che la ricorrente, pur avendo dedotto la mancata notificazione di due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate DP I, non ha chiamato in giudizio l'ufficio impositore. Ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. La Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. Il ricorso non è stato notificato all'ente impositore nel termine perentorio assegnato, sicché – quanto agli avvisi di accertamento - il contraddittorio non è stato integrato. Ne consegue che va dichiarata la parziale estinzione del giudizio (art. 307 c.p.c.).
Quanto alle cartelle presupposte, Agenzia delle Entrate Riscossione ne ha provato documentalmente la regolare notificazione a mezzo pec. Non essendo le cartelle state tempestivamente impugnate, il ricorso riguardo ad esse va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio relativamente agli avvisi di accertamento e rigetta il ricorso relativamente alle cartelle;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore di Agenzia delle entrate
Riscossione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, distrattari. Roma 29 gennaio 2026
Il giudice estensore Emilio Norelli Il Presidente Luigi Calabrese
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
EL EM, RE
DE RENZIS LUISA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11330/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 09784202500040178001 TRIBUTI IMPOSTE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi codice fascicolo n. 97/2025/182567 codice procedura esecutiva n. 09784202500040178001, di
€ 33.008,43 notificato il 13.06.2025, relativo a pretese creditorie portate dai seguenti atti: Cartella di pagamento n. 09720240257681077000; Cartella di pagamento n. 09720240257681178000; Cartella di pagamento n. 09720240279618262002; Cartella di pagamento n. 09720250005971813000; “atto” n.
TK3IPAU000472023; “atto” n. TK3015101552/2024. Il ricorrente ha addotto i seguenti motivi: a) mancata notifica degli atti presupposti;
b) carenza di motivazione;
c) omessa indicazione dei termini e dell'autorità per proporre impugnazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto circa la regolare notificazione delle cartelle e ha eccepito la mancata notificazione del ricorso all'ente impositore.
Con ordinanza resa all'udienza del 13-11-2025 questa Corte ha così provveduto: <
l'istanza di sospensiva nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione ritenuto che non sussiste il fumus boni iuris in ragione della documentazione prodotta da ADER. Rinvia a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine perentorio di giorni 30 a decorrere da oggi 13/11/2025 per la notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate DP1>>.
L'ordinanza è stata comunicata in data 14-11-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, va rilevato che la ricorrente, pur avendo dedotto la mancata notificazione di due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate DP I, non ha chiamato in giudizio l'ufficio impositore. Ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. La Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio. Il ricorso non è stato notificato all'ente impositore nel termine perentorio assegnato, sicché – quanto agli avvisi di accertamento - il contraddittorio non è stato integrato. Ne consegue che va dichiarata la parziale estinzione del giudizio (art. 307 c.p.c.).
Quanto alle cartelle presupposte, Agenzia delle Entrate Riscossione ne ha provato documentalmente la regolare notificazione a mezzo pec. Non essendo le cartelle state tempestivamente impugnate, il ricorso riguardo ad esse va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio relativamente agli avvisi di accertamento e rigetta il ricorso relativamente alle cartelle;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore di Agenzia delle entrate
Riscossione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, distrattari. Roma 29 gennaio 2026
Il giudice estensore Emilio Norelli Il Presidente Luigi Calabrese