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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1181 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Domenico Grassa del Foro di Trapani
Ricorrente
Contro
e , entrambi residenti in [...]del Golfo, in Controparte_1 CP_2
C.da Bocca della Carrubba, rappresentati e difesi, dall'Avv.to Giuseppe Coraci, del Foro di
Trapani
Resistente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Comito del Foro di Palermo CP_3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio la deduceva di aver Parte_1
prestato attività di intermediazione immobiliare con riferimento alla compravendita del bene sito in Castellammare del Golfo (TP) nella via Roma n. 82, censito al catasto fabbricati del comune di Castellammare del Golfo al foglio 91 part.lla 815, parte venditrice coniugi
, nato a [...] il [...] e , CP_2 Controparte_1
nata a [...] il [...], entrambi ivi residenti nella c.da
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Bocca della Carrubba n. 92/A, e parte acquirente , nato a [...] il 5 marzo CP_3
1969 ed ivi residente nella via Salvatore Puglisi n. 49; affermava che le suddette parti contrattuali, grazie alla propria attività svolta, manifestavano il consenso per la futura stipula della compravendita immobiliare, effettivamente avvenuta con atto del 12 gennaio
2023 e rogato dal notaio , facendo maturare la provvigione prevista Persona_1
dall'art. 1755 c.c. da calcolarsi sul prezzo della compravendita di €.127.000,00; specificava inoltre che il – parte acquirente – in occasione della visita dell'immobile sopra CP_3
specificato, si era impegnato a corrispondere quale provvigione un importo pari al 4% del prezzo di compravendita, così come risultava dal foglio di visita sottoscritto dal in CP_3
occasione appunto della visita dell'immobile avvenuta il 29.10.2022; risultava pertanto debitore della somma di €.5080,00 oltre oneri;
i coniugi – parte Parte_2
venditrice- al contrario non avendo con gli stessi quantificato la percentuale della provvigione, risultavano debitori della somma di €. 3175,00 oltre oneri, quale provvigione calcolata secondo gli usi e pari al 3% del prezzo di compravendita.
Concludeva così: accertare e dichiarare che la ditta con sede in Parte_1 Parte_1
Castellammare del Golfo nella Via Roma n. 16, P. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore signor come sopra generalizzato, ha svolto Parte_3
attività di mediazione immobiliare in favore delle parti resistenti/convenute;
per l'effetto condannare in solido , nato a [...] il 19 CP_2
agosto 1943 ed ivi residente nella Contrada Bocca della Carrubba n. 92/A (C.F.: C.F._1
) e , nata a [...] il [...] ed ivi
[...] Controparte_1
residente nella Contrada Bocca della Carrubba n. 92/A (C.F.: )al CodiceFiscale_2
pagamento della somma di euro 3175,00 oltre iva al 22 %, o altra somma ritenuta di maggior
giustizia, in favore della parte ricorrente;
per l'effetto condannare nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_3
nella Via Puglisi Salvatore n. 49, (C.F.: ) al pagamento della somma di euro C.F._3
5080,00 oltre iva al 22%, o altra somma ritenuta di maggior giustizia, in favore della parte
ricorrente;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si costituiva il resistente il quale contestava le pretese avversarie affermando di CP_3
non aver mai conferito incarico di mediazione alla che la stessa Parte_1
non gli aveva mai fatto visitare l'immobile sito in via Roma, 82,;che detta società non aveva mai prestato attività di intermediazione in relazione a tale immobile;
disconosceva il contenuto del foglio di visita prodotto da controparte, dichiarando che parte del suo contenuto era stato aggiunto a penna in un momento successivo alla sua sottoscrizione;
precisava che all'epoca era interessato all'acquisto di un immobile in Castellamare, avendo visionato altri immobile tra cui uno sito in via Alonzo 62 e solo per quest'ultimo con l'intervento della così come risultava nel citato foglio di visita, Parte_1
evidenziando che, anche se dalla messaggistica allegata dal ricorrente risultava l'invio di documenti afferenti all'immobile di via Roma 82, non aveva mai visitato quest'ultimo immobile con personale della specificava inoltre che Parte_1
l'immobile per cui è causa lo aveva visitato con l'intervento di un certo e ciò Persona_2
nel novembre 2022;
concludeva così: Ritenere e dichiarare che nessuna attività di intermediazione è stata prestata
dalla ricorrete nei confronti del sig. e precisamente, tra Parte_1 CP_3
questi e i signori e in relazione all'immobile sito in Castellammare Parte_4 Controparte_1
del Golfo, via Roma n. 82, e che, pertanto, la stessa ricorrente non ha diritto alla corresponsione di
alcuna provvigione.
- Per l'effetto, rigettare le domande formulate nei confronti del sig. . CP_3
- Ritenere e dichiarare che nessun incarico di mediazione è stato affidato dal sig. CP_3
alla Parte_1
- Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetti il foglio di visita prodotta dalla
Parte_1 Pt_1
- Per l'effetto, rigettare, in quanto infondate le domande formulate dalla Parte_1
nei confronti del sig. , per i motivi tutti dedotti negli atti del presente giudizio. CP_3
- In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice
dovesse ritenere provata una, anche minima, attività di intermediazione espletata dalla ricorrente tra
il sig. e i sig.ri e in relazione all'immobile di via Roma n. 82, si CP_3 Pt_4 CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
chiede di ridurre la somma richiesta dalla ricorrente al sig. in relazione alla dimostrata CP_3
attività di intermediazione effettivamente espletata dalla Parte_1
- Condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ;
Anche i coniugi si costituivano in giudizio negando di aver mai conferito Parte_5
incarico alla società ricorrente per la vendita dell'immobile avendo solo ricevuto una proposta di acquisto tramite la formulata da un terzo, Parte_1 Per_3
, che però non era stata accettata;
specificavano che comunque non avevano mai
[...]
conferito mandato né scritto né orale per la vendita dell'immobile alla già menzionata società , inoltre affermavano che la delega conferita all'Arch.. era riferibile Per_4
esclusivamente alla citata proposta d'acquisto che non era stata dagli stessi accettata.
Concludeva così: Accertare, ritenere e dichiarare, per le causali indicate nella comparsa di
costituzione e memorie successive, che nessuna attività di intermediazione è stata prestata dalla
nei confronti dei sig.ri e e che, Parte_1 Controparte_1 CP_2
pertanto, la stessa ricorrente non ha diritto alla corresponsione di alcuna provvigione.
- Conseguentemente per l'effetto rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto le domande
formulate dalla nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, per i motivi tutti, dedotti nei propri atti da questa difesa.
[...]
- Sempre per l'effetto condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- In ulteriore subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di condanna, seppur si ritiene che
nulla sia dovuto in quanto dalla ricorrente non sia stata fornita la prova della percentuale, ove la
stessa ha semplicemente richiamato gli usi, dovuta per l'attività di mediazione, in ogni caso
trattandosi di minima attività, si chiede di determinare l'ammontare nello 0,5 % .
Il giudizio istruito con l'assunzione di prove orali e con la documentazione prodotta dalle parti veniva posta in decisione, concessi i termini per il deposito di comparse e repliche.
Ed invero si osserva che il Codice civile all'art. 1754 c.c., individua la nozione di mediatore che, lungi dall'affermare che quest'ultimo deve essere incaricato da entrambe le parti, precisa che è tale "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare
Tribunale di Trapani Sezione Civile
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza".
Per “affare” concluso ai sensi dell'art. 1755 cod. civ. deve intendersi un'operazione economica che comporti un vantaggio patrimoniale per le parti e il cui conseguimento risulti causalmente riconducibile all'attività posta in essere dal mediatore. Il diritto alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività di intermediazione svolta da soggetto iscritto nell'apposito albo.
Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto.
In base ai principi generali in tema di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697
c.c.) spetta al mediatore la prova di aver svolto un'opera decisiva per la conclusione dell'affare. Il rapporto di mediazione non richiede la forma scritta ad substantiam o ad
probationem, per cui egli potrà fornirne la prova anche tramite testimoni;
e questo anche se l'oggetto della sua attività riguardi un contratto di vendita immobiliare, come tale sottoposto a prova scritta ad substantiam.
Il mediatore può provare per testi anche l'esistenza del contratto concluso grazie alla sua opera;
ma nel caso di atto definitivo di vendita immobiliare basta effettuare un'indagine presso i pubblici registri e chiedere al notaio l'esibizione del rogito, in sede giudiziale o stragiudiziale. Sul punto la Cassazione ha osservato che, per la sussistenza del nesso causale, non basta la dimostrazione della successione cronologica tra attività
mediatoria e conclusione dell'affare (Cass., 11 giugno 1999, n. 5760.).
Nel caso di specie non è contestato l'acquisto dell'immobile in Castellammare del
Golfo (TP) nella via Roma n. 82 da parte del , stante la produzione documentale CP_3
dell'atto di compravendita del 12 gennaio 2023 e rogato dal notaio . Persona_1
Nel corso del giudizio è emerso altresì che i coniugi avevano già nel Parte_2
maggio 2022 incaricato oralmente la società ricorrente per la vendita di detto immobile
Tribunale di Trapani Sezione Civile
circostanza questa provata con la produzione della proposta di acquisto formulata da e non accettata dagli stessi. Parte_4
Ciò che le parti resistenti hanno sempre contestato è stata l'attività di mediazione svolta dalla per l'acquisto da parte del . Parte_1 CP_3
Dall'istruttoria però è emerso che in realtà la ha svolto Parte_1
l'attività di mediatore per agevolare la conclusione della compravendita dell'immobile sito in Castellammare alla via Roma 82 tra i resistenti.
Infatti, il in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto la propria firma CP_3
apposta nel foglio di visita, specificando però, che detto foglio, era riferibile solo ad un altro immobile, quello sito nella via Alonzo;
ha confermato, inoltre di aver ricevuto messaggi relativi alla visita per due immobili, appunto, quello della via Alonzo e l'atro della via
Roma ma quest'ultimo non lo visitava.
A parere dello scrivente il , riconoscendo la propria firma sul foglio di visita CP_3
nonché riconoscendo la messaggistica prodotta dal ricorrente nella quale veniva proposta la visita di due immobili, in effetti ha ammesso di fatto di aver visitato l'immobile di proprietà dei coniugi nulla rilevando la specificazione sopra riferita, in Parte_2
quanto è da ritenerla una mera giustificazione per negare la visita dell'immobile al fine di escludere la debenza di ogni provvigione anche a suo carico.
A riprova di ciò occorre riferire la dichiarazione testimoniale resa dal
[...]
, teste indicato sia dai resistenti, coniugi che dal ricorrente. Tes_1 Parte_2
Questo teste, genero dei coniugi ha riferito tra l'altro che “ricordo che Parte_2
forse nel gennaio del 2023 sono stato contattato dall'immobiliare che mi riferiva di aver qualcuno
interessato all'immobile ma io ho risposto che non eravamo interessati in quanto avevamo altre
persone interessate all'acquisto tra cui anche il CP_3
Tale dichiarazione evidenzia che già nel gennaio 2023, dopo la visita del CP_3
dell'immobile dell'ottobre 2022, vi erano persone interessate all'acquisto della proprietà dei coniugi tra cui il . Parte_2 CP_3
Tale specificazione “tra cui anche il fatta al proprio interlocutore, evidenzia che CP_3
il era conosciuto da entrambi, quale potenziale acquirente dell'immobile di Via CP_3
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Roma 82, avendolo visitato tramite la società ricorrente;
se così non fosse, non avrebbe avuto motivo di fare detta precisazione, non avendo avuto la Parte_1
alcun rapporto con il . CP_3
D'altronde il mandato di mediazione conferito oralmente alla società ricorrente dai coniugi non era stato concesso in via esclusiva, circostanza questa che Parte_2
poteva essere provata solo attraverso un mandato di mediazione scritto;
pertanto, per la vendita dell'immobile, potevano coesistere una pluralità di mediatori nella ricerca del potenziale acquirente.
Il teste è ritenuto attendibile e credibile stante l'assenza di contraddizioni nel Per_2
corpo delle dichiarazioni rese.
La domanda del ricorrente va quindi accolta avendo la Parte_1
svolto l'attività di mediazione conclusasi positivamente con l'acquisto da parte del CP_3
dell'immobile sito in Castellammare del Golfo alla via Roma 82.
Il Di IO andrà condannato al pagamento della provvigione quantificata come indicata nel foglio di visita nella misura del 4% del prezzo di acquisto dell'immobile pari a euro 5.080,00 oltre oneri, mentre i coniugi nella misura del 3% Parte_2
percentuale prevista dagli usi, pari a euro 3.175,00 oltre oneri di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei resistenti in solido tra loro e liquidate, ai sensi del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 riconoscendo le quattro fasi del giudizio e applicando i valori minimi, in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese generali.
PMQ
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando
Dichiara che la ha svolto attività di mediazione Parte_1
immobiliare per l'immobile sito in Castellammare del Golfo (TP) nella via Roma n. 82, di proprietà dei sig.ri e e acquistato da in Controparte_1 CP_2 CP_3
data 12.01.2023
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Condanna i sig.ri , e al pagamento della provvigione Controparte_1 CP_2
a favore della società ricorrente pari a euro 3.175,00oltre oneri oltre interessi dalla data della domanda
Condanna il sig. al pagamento della provvigione a favore della società CP_3
ricorrente pari a euro 5.080,00 oltre oneri oltre interessi dalla data della domanda
Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore della che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA Parte_1
e CPA come per legge e rimborso spese generali
Così deciso in Trapani, in data 15/04/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1181 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Domenico Grassa del Foro di Trapani
Ricorrente
Contro
e , entrambi residenti in [...]del Golfo, in Controparte_1 CP_2
C.da Bocca della Carrubba, rappresentati e difesi, dall'Avv.to Giuseppe Coraci, del Foro di
Trapani
Resistente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Comito del Foro di Palermo CP_3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo del giudizio la deduceva di aver Parte_1
prestato attività di intermediazione immobiliare con riferimento alla compravendita del bene sito in Castellammare del Golfo (TP) nella via Roma n. 82, censito al catasto fabbricati del comune di Castellammare del Golfo al foglio 91 part.lla 815, parte venditrice coniugi
, nato a [...] il [...] e , CP_2 Controparte_1
nata a [...] il [...], entrambi ivi residenti nella c.da
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Bocca della Carrubba n. 92/A, e parte acquirente , nato a [...] il 5 marzo CP_3
1969 ed ivi residente nella via Salvatore Puglisi n. 49; affermava che le suddette parti contrattuali, grazie alla propria attività svolta, manifestavano il consenso per la futura stipula della compravendita immobiliare, effettivamente avvenuta con atto del 12 gennaio
2023 e rogato dal notaio , facendo maturare la provvigione prevista Persona_1
dall'art. 1755 c.c. da calcolarsi sul prezzo della compravendita di €.127.000,00; specificava inoltre che il – parte acquirente – in occasione della visita dell'immobile sopra CP_3
specificato, si era impegnato a corrispondere quale provvigione un importo pari al 4% del prezzo di compravendita, così come risultava dal foglio di visita sottoscritto dal in CP_3
occasione appunto della visita dell'immobile avvenuta il 29.10.2022; risultava pertanto debitore della somma di €.5080,00 oltre oneri;
i coniugi – parte Parte_2
venditrice- al contrario non avendo con gli stessi quantificato la percentuale della provvigione, risultavano debitori della somma di €. 3175,00 oltre oneri, quale provvigione calcolata secondo gli usi e pari al 3% del prezzo di compravendita.
Concludeva così: accertare e dichiarare che la ditta con sede in Parte_1 Parte_1
Castellammare del Golfo nella Via Roma n. 16, P. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore signor come sopra generalizzato, ha svolto Parte_3
attività di mediazione immobiliare in favore delle parti resistenti/convenute;
per l'effetto condannare in solido , nato a [...] il 19 CP_2
agosto 1943 ed ivi residente nella Contrada Bocca della Carrubba n. 92/A (C.F.: C.F._1
) e , nata a [...] il [...] ed ivi
[...] Controparte_1
residente nella Contrada Bocca della Carrubba n. 92/A (C.F.: )al CodiceFiscale_2
pagamento della somma di euro 3175,00 oltre iva al 22 %, o altra somma ritenuta di maggior
giustizia, in favore della parte ricorrente;
per l'effetto condannare nato a [...] il [...] ed ivi residente CP_3
nella Via Puglisi Salvatore n. 49, (C.F.: ) al pagamento della somma di euro C.F._3
5080,00 oltre iva al 22%, o altra somma ritenuta di maggior giustizia, in favore della parte
ricorrente;
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si costituiva il resistente il quale contestava le pretese avversarie affermando di CP_3
non aver mai conferito incarico di mediazione alla che la stessa Parte_1
non gli aveva mai fatto visitare l'immobile sito in via Roma, 82,;che detta società non aveva mai prestato attività di intermediazione in relazione a tale immobile;
disconosceva il contenuto del foglio di visita prodotto da controparte, dichiarando che parte del suo contenuto era stato aggiunto a penna in un momento successivo alla sua sottoscrizione;
precisava che all'epoca era interessato all'acquisto di un immobile in Castellamare, avendo visionato altri immobile tra cui uno sito in via Alonzo 62 e solo per quest'ultimo con l'intervento della così come risultava nel citato foglio di visita, Parte_1
evidenziando che, anche se dalla messaggistica allegata dal ricorrente risultava l'invio di documenti afferenti all'immobile di via Roma 82, non aveva mai visitato quest'ultimo immobile con personale della specificava inoltre che Parte_1
l'immobile per cui è causa lo aveva visitato con l'intervento di un certo e ciò Persona_2
nel novembre 2022;
concludeva così: Ritenere e dichiarare che nessuna attività di intermediazione è stata prestata
dalla ricorrete nei confronti del sig. e precisamente, tra Parte_1 CP_3
questi e i signori e in relazione all'immobile sito in Castellammare Parte_4 Controparte_1
del Golfo, via Roma n. 82, e che, pertanto, la stessa ricorrente non ha diritto alla corresponsione di
alcuna provvigione.
- Per l'effetto, rigettare le domande formulate nei confronti del sig. . CP_3
- Ritenere e dichiarare che nessun incarico di mediazione è stato affidato dal sig. CP_3
alla Parte_1
- Ritenere e dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetti il foglio di visita prodotta dalla
Parte_1 Pt_1
- Per l'effetto, rigettare, in quanto infondate le domande formulate dalla Parte_1
nei confronti del sig. , per i motivi tutti dedotti negli atti del presente giudizio. CP_3
- In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice
dovesse ritenere provata una, anche minima, attività di intermediazione espletata dalla ricorrente tra
il sig. e i sig.ri e in relazione all'immobile di via Roma n. 82, si CP_3 Pt_4 CP_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
chiede di ridurre la somma richiesta dalla ricorrente al sig. in relazione alla dimostrata CP_3
attività di intermediazione effettivamente espletata dalla Parte_1
- Condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ;
Anche i coniugi si costituivano in giudizio negando di aver mai conferito Parte_5
incarico alla società ricorrente per la vendita dell'immobile avendo solo ricevuto una proposta di acquisto tramite la formulata da un terzo, Parte_1 Per_3
, che però non era stata accettata;
specificavano che comunque non avevano mai
[...]
conferito mandato né scritto né orale per la vendita dell'immobile alla già menzionata società , inoltre affermavano che la delega conferita all'Arch.. era riferibile Per_4
esclusivamente alla citata proposta d'acquisto che non era stata dagli stessi accettata.
Concludeva così: Accertare, ritenere e dichiarare, per le causali indicate nella comparsa di
costituzione e memorie successive, che nessuna attività di intermediazione è stata prestata dalla
nei confronti dei sig.ri e e che, Parte_1 Controparte_1 CP_2
pertanto, la stessa ricorrente non ha diritto alla corresponsione di alcuna provvigione.
- Conseguentemente per l'effetto rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto le domande
formulate dalla nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, per i motivi tutti, dedotti nei propri atti da questa difesa.
[...]
- Sempre per l'effetto condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- In ulteriore subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di condanna, seppur si ritiene che
nulla sia dovuto in quanto dalla ricorrente non sia stata fornita la prova della percentuale, ove la
stessa ha semplicemente richiamato gli usi, dovuta per l'attività di mediazione, in ogni caso
trattandosi di minima attività, si chiede di determinare l'ammontare nello 0,5 % .
Il giudizio istruito con l'assunzione di prove orali e con la documentazione prodotta dalle parti veniva posta in decisione, concessi i termini per il deposito di comparse e repliche.
Ed invero si osserva che il Codice civile all'art. 1754 c.c., individua la nozione di mediatore che, lungi dall'affermare che quest'ultimo deve essere incaricato da entrambe le parti, precisa che è tale "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare
Tribunale di Trapani Sezione Civile
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza".
Per “affare” concluso ai sensi dell'art. 1755 cod. civ. deve intendersi un'operazione economica che comporti un vantaggio patrimoniale per le parti e il cui conseguimento risulti causalmente riconducibile all'attività posta in essere dal mediatore. Il diritto alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività di intermediazione svolta da soggetto iscritto nell'apposito albo.
Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto.
In base ai principi generali in tema di distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697
c.c.) spetta al mediatore la prova di aver svolto un'opera decisiva per la conclusione dell'affare. Il rapporto di mediazione non richiede la forma scritta ad substantiam o ad
probationem, per cui egli potrà fornirne la prova anche tramite testimoni;
e questo anche se l'oggetto della sua attività riguardi un contratto di vendita immobiliare, come tale sottoposto a prova scritta ad substantiam.
Il mediatore può provare per testi anche l'esistenza del contratto concluso grazie alla sua opera;
ma nel caso di atto definitivo di vendita immobiliare basta effettuare un'indagine presso i pubblici registri e chiedere al notaio l'esibizione del rogito, in sede giudiziale o stragiudiziale. Sul punto la Cassazione ha osservato che, per la sussistenza del nesso causale, non basta la dimostrazione della successione cronologica tra attività
mediatoria e conclusione dell'affare (Cass., 11 giugno 1999, n. 5760.).
Nel caso di specie non è contestato l'acquisto dell'immobile in Castellammare del
Golfo (TP) nella via Roma n. 82 da parte del , stante la produzione documentale CP_3
dell'atto di compravendita del 12 gennaio 2023 e rogato dal notaio . Persona_1
Nel corso del giudizio è emerso altresì che i coniugi avevano già nel Parte_2
maggio 2022 incaricato oralmente la società ricorrente per la vendita di detto immobile
Tribunale di Trapani Sezione Civile
circostanza questa provata con la produzione della proposta di acquisto formulata da e non accettata dagli stessi. Parte_4
Ciò che le parti resistenti hanno sempre contestato è stata l'attività di mediazione svolta dalla per l'acquisto da parte del . Parte_1 CP_3
Dall'istruttoria però è emerso che in realtà la ha svolto Parte_1
l'attività di mediatore per agevolare la conclusione della compravendita dell'immobile sito in Castellammare alla via Roma 82 tra i resistenti.
Infatti, il in sede di interrogatorio formale ha riconosciuto la propria firma CP_3
apposta nel foglio di visita, specificando però, che detto foglio, era riferibile solo ad un altro immobile, quello sito nella via Alonzo;
ha confermato, inoltre di aver ricevuto messaggi relativi alla visita per due immobili, appunto, quello della via Alonzo e l'atro della via
Roma ma quest'ultimo non lo visitava.
A parere dello scrivente il , riconoscendo la propria firma sul foglio di visita CP_3
nonché riconoscendo la messaggistica prodotta dal ricorrente nella quale veniva proposta la visita di due immobili, in effetti ha ammesso di fatto di aver visitato l'immobile di proprietà dei coniugi nulla rilevando la specificazione sopra riferita, in Parte_2
quanto è da ritenerla una mera giustificazione per negare la visita dell'immobile al fine di escludere la debenza di ogni provvigione anche a suo carico.
A riprova di ciò occorre riferire la dichiarazione testimoniale resa dal
[...]
, teste indicato sia dai resistenti, coniugi che dal ricorrente. Tes_1 Parte_2
Questo teste, genero dei coniugi ha riferito tra l'altro che “ricordo che Parte_2
forse nel gennaio del 2023 sono stato contattato dall'immobiliare che mi riferiva di aver qualcuno
interessato all'immobile ma io ho risposto che non eravamo interessati in quanto avevamo altre
persone interessate all'acquisto tra cui anche il CP_3
Tale dichiarazione evidenzia che già nel gennaio 2023, dopo la visita del CP_3
dell'immobile dell'ottobre 2022, vi erano persone interessate all'acquisto della proprietà dei coniugi tra cui il . Parte_2 CP_3
Tale specificazione “tra cui anche il fatta al proprio interlocutore, evidenzia che CP_3
il era conosciuto da entrambi, quale potenziale acquirente dell'immobile di Via CP_3
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Roma 82, avendolo visitato tramite la società ricorrente;
se così non fosse, non avrebbe avuto motivo di fare detta precisazione, non avendo avuto la Parte_1
alcun rapporto con il . CP_3
D'altronde il mandato di mediazione conferito oralmente alla società ricorrente dai coniugi non era stato concesso in via esclusiva, circostanza questa che Parte_2
poteva essere provata solo attraverso un mandato di mediazione scritto;
pertanto, per la vendita dell'immobile, potevano coesistere una pluralità di mediatori nella ricerca del potenziale acquirente.
Il teste è ritenuto attendibile e credibile stante l'assenza di contraddizioni nel Per_2
corpo delle dichiarazioni rese.
La domanda del ricorrente va quindi accolta avendo la Parte_1
svolto l'attività di mediazione conclusasi positivamente con l'acquisto da parte del CP_3
dell'immobile sito in Castellammare del Golfo alla via Roma 82.
Il Di IO andrà condannato al pagamento della provvigione quantificata come indicata nel foglio di visita nella misura del 4% del prezzo di acquisto dell'immobile pari a euro 5.080,00 oltre oneri, mentre i coniugi nella misura del 3% Parte_2
percentuale prevista dagli usi, pari a euro 3.175,00 oltre oneri di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei resistenti in solido tra loro e liquidate, ai sensi del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 riconoscendo le quattro fasi del giudizio e applicando i valori minimi, in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso spese generali.
PMQ
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando
Dichiara che la ha svolto attività di mediazione Parte_1
immobiliare per l'immobile sito in Castellammare del Golfo (TP) nella via Roma n. 82, di proprietà dei sig.ri e e acquistato da in Controparte_1 CP_2 CP_3
data 12.01.2023
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Condanna i sig.ri , e al pagamento della provvigione Controparte_1 CP_2
a favore della società ricorrente pari a euro 3.175,00oltre oneri oltre interessi dalla data della domanda
Condanna il sig. al pagamento della provvigione a favore della società CP_3
ricorrente pari a euro 5.080,00 oltre oneri oltre interessi dalla data della domanda
Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore della che si liquidano in euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre IVA Parte_1
e CPA come per legge e rimborso spese generali
Così deciso in Trapani, in data 15/04/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile