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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta - in riassunzione della causa n. 1125/2020 - al n. 219/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 30 ottobre 2024 e vertente tra
e , in atti gen.ti, res.ti in Solero (AL), rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'Avvocato Massimo Grattarola del Foro di Alessandria in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in riassunzione e presso lo stesso domiciliati
Attori
contro
con sede legale in Controparte_1
Casalcermelli (AL), in persona del legale rappr.te , rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Luigi F. Negro del Foro di Alessandria, e presso lo stesso domiciliata
Convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti: vedi atti introduttivi 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre decidere l'opposizione al precetto, tenuto conto del principio dettato dalla Corte di
Cassazione con ordinanza 36537/23.
Il primo giudice di questo Tribunale aveva infatti ritenuto valido il precetto spedito da e Parte_1
all'impresa con allegata la sola sentenza di rigetto che aveva definito il giudizio di Pt_2 CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo e non invece il decreto ingiuntivo che la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione aveva confermato.
Il giudice si era infatti richiamato ad alcune posizioni dottrinali che ritenevano che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza che conferma il decreto rigettando l'opposizione si sostituisce in toto al decreto stesso come titolo esecutivo, senza necessità pertanto né della notifica del decreto, né di inserire nel precetto le indicazioni di cui all'art. 654 c.p.c. , essendo nel caso di specie il titolo esecutivo azionato non il decreto monitorio ma la sentenza che, confermando la statuizione di condanna, si è sostituita al decreto.
Tale decisione è stata però cassata, con rinvio al Tribunale di Alessandria per il riesame della fattispecie, dalla Suprema Corte che, pur non avendo esplicitamente espresso il principio cui questo giudice deve attenersi, lo ha tuttavia ripetutamente richiamato statuendo che “ Il
Tribunale, con la sentenza qui gravata, si è discostato dal principio consolidato, secondo cui, qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass. Sez.
Unite n. 407/2010; Cass., sez. 3, n. 19595 del 27/08/2013). Ed ancora ( sottolineatura della scrivente) : “Anche se in dottrina è stato sostenuto il contrario in ragione dell'effetto sostitutivo della sentenza, e dunque che il titolo esecutivo sia la decisione dell'opposizione, questa Corte, anche di recente, ha riaffermato i principi sopra riportati (Cass., sez. 3, 05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500; Cass., sez. 3 10/02/2023, n. 4277), ribadendo che il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi
2 contemplate dall'art. 642 c.p.c.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d'ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell'opposizione al medesimo: sicché, fino a quando “il giudizio di opposizione permanga, senza espressa revoca di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto” (così, testualmente, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., 03/06/1978, n. 2795; Cass., 30/12/1968, n. 4082)”.
Occorre pertanto esaminare l'originaria opposizione a precetto proposta nella causa n. 1125/20 - qui riassunta - e deciderla con motivazione differente da quella adottata dal Giudice di prime cure che ha basato la sua decisione su principio in contrasto con quello posto dalla Suprema Corte, che deve invece essere applicato.
L'originaria opposizione a precetto - oltre che per i motivi relativi alla non debenza dell'Iva e dell'imposta di registro che sono stati già accolti con la sentenza di questo Tribunale n. 850/21 su tali punti passati in giudicato - era stata proposta evidenziando come al precetto fosse stata allegata solo la sentenza n. 88/2019 di questo Tribunale che aveva deciso, rigettandola, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da impresa contro e , non il CP_1 Pt_2 Parte_1
decreto ingiuntivo stesso, che invece costituiva l'unico vero titolo esecutivo, il quale doveva quindi essere notificato unitamente al precetto.
In subordine veniva evidenziato come nel caso di specie si sarebbe dovuto quanto meno applicare l'art. 654 c.p.c. a mente del quale “ Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula” : ebbene anche a voler applicare tale norma nel precetto in questione non vi era alcuna menzione dell'ordinanza che aveva concesso l'esecutorietà e della data di apposizione della formula, tutte indicazioni mancanti nell'intimato precetto che faceva riferimento solo alla sentenza quale titolo che autorizzava in effetti l'esecuzione forzata, ma con esclusivo riferimento alle spese del giudizio di opposizione.
Ne discendeva che il precetto era radicalmente nullo e tale doveva essere dichiarato.
Si costituiva in giudizio la difesa evidenziando, oltre che l'inammissibilità del ricorso per CP_1
tardività, questione su cui non si torna perché decisa dalla sentenza n. 850/21 con statuizione ormai passata in giudicato - in via principale 1) che la sentenza di rigetto dell'opposizione n. 88/
2019 costituiva titolo esecutivo e come tale era stata correttamente allegata al precetto;
2) che il
3 disposto dell'art. 654 comma c.p.c. si applicava solo ai casi, diversi dal presente, in cui il decreto ingiuntivo non era stata emesso con la clausola di provvisoria esecuzione, mentre nel caso in cui, come in questo, il decreto era già stato emesso con la provvisoria esecutività non si applicava affatto;
3) in ogni caso evidenziava ( pagg. 7 comparsa) come il decreto ingiuntivo esecutivo fosse già stato notificato ai debitori in data precedente al precetto 24 febbraio /4 marzo 2020, e precisamente in data 22 ottobre 2018, dopo che, in data 24 settembre 2018, era stato munito della prescritta formula esecutiva ( vedi doc. 2 fascicolo di parte convenuta); né la sua esecutorietà era stata sospesa o revocata nel corso del giudizio di opposizione al cui termine era anzi stata confermata.
Come è stata definita la lite dal giudice di prime cure si è già detto;
qui occorre dunque rendere una nuova decisione, posto che il Giudice di prime cure ha errato, malamente identificando nella sentenza che ha rigettato l'opposizione il titolo esecutivo per la condanna prevista invece nel decreto ingiuntivo. Sul punto mentre gli attori e ribadiscono la precedente Parte_1 Pt_2
domanda di dichiarazione di nullità del precetto perché basato unicamente ed erroneamente sulla sentenza n. 88/19, la convenuta impresa ha invece introdotto una domanda di CP_1
inammissibilità della riassunzione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire o cessata materia del contendere avendo ormai la rinunciato al precetto oggetto di causa e CP_1
notificato nuovo precetto in data 22 agosto 2022, a seguito del quale ha poi ottenuto il pagamento delle sue spettanze. In subordine, richiamando tutte le precedenti difese, ha chiesto la conferma della precedente decisione, eventualmente previa sostituzione della motivazione addotta dal primo giudice che non ha fatto buon governo dei principi di diritto da applicarsi nel caso concreto.
La domanda di cessazione della materia del contendere avanzata dagli attori era infondata per il semplice fatto che non risulta che parte convenuta abbia rinunciato al precetto oggetto di causa;
neppure si può ritenere che lo stesso sia divenuto inefficace per scadenza del termine di cui all'art. 481 c.p.c. in quanto, ai sensi del secondo comma della medesima norma, tale termine resta sospeso per tutta la durata del giudizio di opposizione. Conseguentemente sussiste tutt'ora anche l'interesse ad agire di parte opponente.
Né si può qui prendere in considerazione quanto affermato da parte opponente in comparsa conclusionale e cioè che la materia del contendere sarebbe in effetti cessata a seguito di nuova pronuncia resa dalla Suprema Corte, con cui l'originario titolo esecutivo ( il decreto ingiuntivo) è stato dichiarato nullo per incompetenza del giudice che lo ha emesso. Trattasi infatti di fatti
4 successivi al trattenimento della causa in decisione ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c. (vecchio rito) su cui non si è sviluppato alcun contraddittorio.
Passando dunque al merito, ritiene il Tribunale di addivenire nuovamente ad una pronuncia di rigetto della domanda attorea.
I fatti di causa sono pacifici: al precetto datato 24 febbraio 2020 e notificato il 4.3.2020 il decreto ingiuntivo non è stato allegato, essendo stata allegata solo la sentenza n. 88/ 2019 che aveva respinto l'opposizione al decreto;
tuttavia il decreto ingiuntivo emesso dal giudice del monitorio con clausola di provvisoria esecutorietà era già stato notificato ai debitori in data 22 ottobre 2018, dopo che, in data 24 settembre 2018 era stato munito della prescritta formula esecutiva ( doc. 2 fascicolo opposta); né la sua esecutorietà era stata sospesa o revocata nel corso del giudizio di opposizione al cui termine era anzi stata confermata.
Ciò premesso, in ossequio ai dettami della S.C., occorre stabilire che il titolo esecutivo su cui si basava la pretesa fatta valere col precetto dall'impresa era il provvedimento monitorio e CP_1
non la sentenza che aveva definito, rigettandolo, il giudizio di opposizione.
Tuttavia ciò non è sufficiente per sostenere che il decreto ingiuntivo in oggetto ( il n. 1041/2018 del 14 agosto 2018), quale titolo esecutivo, dovesse per forza essere allegato al precetto e nuovamente notificato, pena nullità del precetto stesso.
Un tanto è espressamente escluso dall'art. 654 comma II c.p.c., il quale statuisce che, una volta notificato il decreto ingiuntivo all'esito dei fatti di cui al comma I o di cui all'art. 653 c.p.c., non occorre effettuare una nuova notifica quando si vuole procedere all'esecuzione, essendo invece sufficiente che nel precetto sia fatta menzione “del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà
e dell'apposizione della formula”.
Ora - pur ritenendosi che l'art. 654 comma II c.p.c. nella parte in cui stabilisce l'obbligo di far menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e della data di apposizione della formula sia dettato precipuamente per i decreti ingiuntivi, diversi da quello oggetto di causa, non emessi con la clausola di provvisoria esecuzione e che quindi acquistino esecutorietà con un “provvedimento” successivo cui deve essere apposta la formula esecutiva - tuttavia è evidente che tale norma detta una principio di carattere generale laddove statuisce che se un decreto ingiuntivo esecutivo è già stato notificato al debitore non occorre che lo sia di nuovo quando il creditore inizia l'esecuzione notificando il precetto. Ad argomentare 5 diversamente si arriverebbe all'assurdo che mentre un decreto ingiuntivo che acquista esecutorietà successiva non dovrebbe essere nuovamente notificato, dovrebbe essere invece notificato due volte il decreto ingiuntivo già emesso con la provvisoria esecutorietà, il che non sarebbe logico. Sul punto vedi infatti Cass. 8870/22 secondo cui : “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per
l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.
Stabilito dunque che non era necessario che l'impresa edile allegasse al precetto del 2020 il decreto ingiuntivo n. 1041/18 del 14 agosto 2018 già notificato ai e il 22 Parte_1 Pt_2
ottobre 2018 occorre stabilire se fosse tuttavia possibile per i debitori a cui il precetto era indirizzato capire chi gli e lo avesse mandato e quale credito venisse fatto valere. E' questa infatti la ratio dell'art. 654 comma II c.p.c. : non occorre rinotificare col precetto il decreto ingiuntivo, ma deve essere possibile per il debitore l'individuazione inequivoca delle parti, dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato. Sul punto vedi Cass. 1928/20, dettata per un decreto divenuto successivamente esecutivo ma la cui ratio si può applicare a maggior ragione ad un decreto immediatamente esecutivo: Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti,
a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge. Conforme Cass. 5646/23.
6 Discende dai principi di cui sopra che il precetto 24 febbraio 4 marzo 2020 oggetto del giudizio di opposizione era, a giudizio del Tribunale, perfettamente valido perché consentiva senz'altro agli intimati di capire l'oggetto dell'intimazione: innanzitutto erano indicate le parti;
in secondo luogo alla seconda e terza riga delle premesse era indicato che la sentenza di rigetto dell'opposizione n.
88/2019 aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 10141/2018 di data 14.8.2018, di cui aveva pienamente confermato l'esecutorietà; in terzo luogo anche il riferimento alla sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione – riferimento che, come abbiamo visto non è l'unico – lungi dall'inserire elementi di possibile confusione era al contrario certamente utile al fine di consentire ai debitori di individuare l'obbligazione oggetto del precetto.
E' vero che manca l'indicazione della data in cui il decreto ingiuntivo era stato notificato ma, come ritenuto dalle sentenze della S.C. 1928/20 e 5646/23 sopra riportate, ciò non è sufficiente per ritenere che non fosse possibile per gli intimati individuare l'obbligazione da adempiere e il titolo esecutivo azionato. Al contrario ritiene il Tribunale che le indicazioni contenute nel precetto fossero più che sufficienti per rendere edotti gli intimati, odierni attori, di tutto quanto necessario, e che, per tale motivo, il precetto fosse perfettamente valido e non nullo.
A ciò si aggiunga che per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte “ L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento
o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo”. (Cass., 9 gennaio 2024
n. 903).
Nel caso che ci occupa gli attori non hanno mai evidenziato quale sarebbe stato concretamente il pregiudizio da loro subito per non aver ricevuto una seconda notifica del decreto ingiuntivo, così rendendo evidente che i motivi di opposizione, fatti salvi quelli accolti in sede di prima fase processuale, erano puramente formalistici e, come tali, infondati.
In conclusione l'opposizione deve essere rigettata.
Per quanto concerne le spese del giudizio, in ossequio al principio di soccombenza, si confermano per la fase dinanzi al dott. le spese come liquidate nella sentenza n. 850/21; per la fase CP_2
7 dinanzi alla Corte di Cassazione si liquidano le spese dell'impresa in base al D.M. 55/14 CP_1
come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 13, causa di valore fino a € 26.000, valori minimi;
per quest'ultima fase le spese si liquidano in base alla tabella 2, valori medi per le prime due fasi, minimi per le fasi di trattazione e decisionale, attesa la poca attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
Rigetta l'opposizione:
Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite che liquida come segue: per la fase dinanzi al dott.
[...] CP_2
come liquidate nella sentenza n. 850/21; per la fase dinanzi alla Corte di Cassazione in €
1.541,00, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge;
per quest'ultima fase in € 3.386,50 oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e
CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 27 gennaio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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