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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1983/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/02/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PIZZI FEDERICA Presene
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RANUCCI LUISA Avv. Beato in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente
dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza dell'11.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1983 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ) quale procuratore speciale di Parte_2 CodiceFiscale_1
( ), giusta procura notarile Parte_1 CodiceFiscale_2
Per_ del 4.03.2009 rep.116.011 a rogito notaio domiciliato presso il difensore avv. PIZZI
FEDERICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(P.I. ) quale impresa designata al FGVS in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t. domiciliata presso il difensore avv. RANUCCI LUISA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.14944/2020 resa in data 28/10/2020 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 27.03.2021 Parte_3
2
[...] a mezzo del proprio procuratore ha proposto appello contro la sentenza n.14944/2020 pubblicata in data 28/10/2020 dal Tribunale di Roma, resa nell'ambito del procedimento civile avente r.g.n.65683/2013, promosso dall'odierno appellante nei confronti di
[...]
quale impresa designata al FVGS. CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con citazione notificata l'1.10.2013 conveniva in giudizio la Parte_4 Controparte_3
di impresa designata dal FGVS per sentirla condannare al risarcimento del danno
[...]
patito in conseguenza del sinistro stradale occorso il 24.9.2007 in Roma Via Palmiro
Togliatti in prossimità del civico 1289 allorchè, attraversando la strada al semaforo con luce verde, veniva travolto dalla autovettura tg CW328LY condotta da soggetto rimasto sconosciuto. Esponeva infatti che il conducente si dava alla fuga e che il veicolo risultava oggetto di furto come da denuncia del 4.05.2006. Deduceva che in conseguenza dell'urto subiva gravi lesioni per le quali veniva trasportato al Policlinico Casilino ove veniva ricoverato sino al 19.10.2007 quando veniva trasferito all'INI per essere sottoposto ad intervento di osteosintesi. Esponeva che da tali lesioni residuavano postumi permanenti valutati dal dott. in IP 45%, ITA gg 90 e ITP gg 120. Lamentava di aver Persona_2
patito altresì un ulteriore danno non patrimoniale. Deduceva la responsabilità esclusiva del conducente rimasto sconosciuto ed evidenziava che, stante la denuncia di furto, non si era potuti risalire al responsabile del sinistro e che in ogni caso il veicolo era risultato altresì non coperto da assicurazione. Deduceva che nonostante richiesta di risarcimento danni nei confronti dell' n.q. di impresa designata dal FGVS, questa non CP_2
aveva provveduto al risarcimento. Concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti in occasione del sinistro, liquidati in € 447.368,08 oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Con comparsa si costituiva (già Controparte_1 [...]
n.q. di impresa designata dal FGVS in via preliminare eccependo Controparte_4
l'insussistenza dei presupposti per un intervento del FGVS e la propria carenza di legittimazione alla luce della totale carenza di prova in ordine al coinvolgimento ed alla responsabilità del veicolo tg CW328LY nel sinistro. Evidenziava, infatti, che
l'identificazione del suddetto veicolo derivava unicamente da una dichiarazione resa dallo stesso attore un mese dopo il sinistro, laddove nell'immediatezza del fatto agli
Agenti di polizia aveva dichiarato di non essere in grado di riferire il numero di targa.
Nel merito contestava gli assunti attorei perché infondati in fatto e in diritto sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Concludeva chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto della domanda. Ammessa ma non espletata
3 la prova per testi, per irreperibilità del teste, e depositata la disposta CTU la causa veniva rinviata per conclusioni.”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: a) rigetta la domanda di nei confronti di n.q. di impresa Parte_4 Controparte_1
designata dal FGVS b) condanna alla refusione delle spese Parte_4
giudiziali in favore di n.q. di Impresa designata dal FGVS, che Controparte_1 liquida in € 12.678 per compensi oltre accessori come per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Va, in via preliminare, rigettata
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla di Controparte_1
impresa designata dal FGVS. Per giurisprudenza costante e condivisibile il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con
i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato
e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità (così Cass n. 17092 del 12/08/2016). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è invece questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno. Nel caso di specie è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda. Passando all'esame del merito occorre premettere che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada - previsto attualmente dall'art. 283 d.lgs. 209/2005 e prima dall'art. 19 L. 990/69 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di a) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) veicolo o natante non coperto da assicurazione;
c) veicolo o natante assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) veicolo posto in
4 circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria- non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno.
Ne consegue, dunque, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario in quanto oggetto di furto
e/o non assicurato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo ciò perché la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto no-fault. Occorre, infatti, evidenziare che non vi è alcuna prova circa il verificarsi di un sinistro stradale e del coinvolgimento del veicolo tg CW 328 LY.
In primo luogo deve rilevarsi che dalla relazione di incidente stradale redatta dalla
Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro risulta che al momento dell'intervento, circa 45 minuti dopo l'incidente, gli agenti della Polizia Municipale non rinvenivano in loco né testimoni oculari né elementi oggettivi ascrivibili al sinistro mentre trovavano sul posto una pattuglia dei Carabinieri il cui equipaggio riferiva di essere stati fermati da “delle signorine” di nazionalità rumena le quali affermavano che nello spartitraffico si trovava una persona di nazionalità straniera che chiedeva aiuto.
Viene altresì precisato che le dette “signorine” si erano accorte della presenza dell'attore in quel luogo perché era il “luogo esatto dove le stesse usavano appartarsi con i loro clienti”. Nessun cenno viene fatto in tale relazione alla circostanza che “le signorine” avessero assistito al sinistro. Allo stesso modo va evidenziato che nell'immediatezza del sinistro il danneggiato dichiarava ai verbalizzanti recatisi al PS di non essere in grado di riferire alcunché in ordine al sinistro ricordando solo che era stato investito da una macchina, di colore scuro, il cui passeggero (si badi bene non conducente) dopo l'investimento invece di prestare soccorso lo trascinava all'interno dello spartitraffico e poi si allontanava. Gli agenti di PM ribadiscono, peraltro, che in tale frangente il non era in grado di riferire il numero di targa dell'autovettura Pt_1 datasi alla fuga. L'identificazione del veicolo come tg CW 328 LY risulta, infatti, solo dalle dichiarazioni rese dallo stesso ad oltre un mese di distanza dal sinistro, Pt_1
nonostante si dichiari di aver appuntato il numero di targa mentre veniva soccorso da un ragazzo sceso dall'autovettura danneggiante. Quanto alle dichiarazioni scritte rese da tale , va evidenziato che le stesse non solo non sono state confermate in Persona_3
5 giudizio in quanto il teste, pur ammesso, si è reso irreperibile, ma anche risultano inconciliabili con quanto emergente dal verbale della polizia. Non si comprende, inoltre, come e quando si sia pervenuti alla identificazione della quale testimone del Per_3
sinistro atteso che della sua presenza non vi è menzione né nel verbale né nelle numerose missive di richiesta risarcimento danni e messa in mora. Non è dunque stata raggiunta prova sufficiente a far ritenere che il veicolo tg CW 328 LY oggetto di denuncia di furto sin dal 2006, sia stato in alcun modo coinvolto nel sinistro né tantomeno che questo sia riconducibile alla responsabilità esclusiva o concorrente del conducente di detto veicolo.
Va, peraltro, evidenziato che ove anche si volesse sussumere la fattispecie sotto il disposto della lett. A del medesimo art.283 dlgs.209/2005 (veicolo non identificato) anziché della lett. D (veicolo circolante proibente domino) deve rilevarsi l'assenza sia di una denuncia querela da parte del che di una qualsiasi attività di indagine volta Pt_1
ad identificare il presunto conducente del veicolo rimasto sconosciuto. Nel caso di specie, infatti, dalla documentazione in atti non emerge alcun elemento che induca a ritenere che
l'attore abbia presentato querela e che a seguito del sinistro siano stati svolti accertamenti o ricerche volte a rintracciare il veicolo, né tantomeno sulla identificazione del veicolo come quello tg CW 328 LY. Tale circostanza induce a ritenere che lungi dall'aver fatto indagini volte all'identificazione del responsabile, indagini rimaste senza esito, la Polizia ha ritenuto non ravvisarsi alcuna ipotesi di reato a carico di ignoti. In conclusione, si ritiene che l'attore non abbia provato la fondatezza della domanda che pertanto va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata ai sensi del DM 55/2014 in dispositivo.”.
§ 5. - Con l'atto di appello il procuratore di ha chiesto di Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, previo, accoglimento dell'istanza di sospensiva avanzata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via principale A. Accogliere le sopraesposte ragioni e conseguentemente, in riforma della sentenza n.14944/2020 sent. civile, emessa nella causa civile iscritta al n. 65683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2013 dal Tribunale di Roma, Sezione XIII Civile, Giudice dott.ssa Vittoria Amirante, statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva del conducente del veicolo tg. CW328LY, datosi alla fuga, e per l'effetto condannare la in qualità di ente designato dal Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della strada al risarcimento di tutti fisici subiti dal sig. Parte_1 quantificati, sulla base alla ctu espletata in primo grado, in €377.135,00 così suddivisi:
€ 365.375,00 per danno biologico permanente 45%, €11.760,00 per danno biologico
6 temporaneo (€8.820,00 per invalidità temporanea totale + € 2.940,00 per invalidità temporanea parziale al 50 %), ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
in via gradata B. statuire e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa unica ed esclusiva del conducente di veicolo non identificato, datosi alla fuga, e per l'effetto condannare la in qualità di ente designato dal Fondo Controparte_1
di Garanzia Vittime della strada al risarcimento di tutti fisici subiti dal sig.
[...] uantificati, sulla base alla ctu espletata in primo grado, in €377.135,00 Parte_1 così suddivisi: € 365.375,00 per danno biologico permanente 45%, €11.760,00 per danno biologico temporaneo (€8.820,00 per invalidità temporanea totale + € 2.940,00 per invalidità temporanea parziale al 50 %), ovvero nella somma maggiore o minore che il
Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
In ogni caso con vittoria delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa dell'8.02.2022 ha contestato Controparte_1 la fondatezza dei motivi avversari e così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Roma, ogni diversa istanza, eccezione e/o deduzione respinta, ivi compresa quella si sospensiva formulata dall'appellante: 1) In via principale, in rito, dichiarare inammissibile/improponibile l'appello proposto dal sig. in qualità Parte_2
di procuratore speciale del sig. in relazione alla Controparte_5 sentenza n.14944/2020 del Tribunale di Roma, per l'omesso rispetto delle nuove disposizioni di cui agli artt.342 e 434, co. 1 c.p.c. (così come modificati dall'art.54
d.l.22.06.2012, n.83, convertito dalla l. 07.08.2012 n.134) e degli artt. 348 bis e ter e 436
c.p.c. (c.d. “filtro in appello”). 2) In via preliminare, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per i motivi sopra esposti;
3) In via principale, gradato subordine, rigettare l'avversa impugnazione perché infondata non provata o come meglio e confermare la sentenza n. 14944/2020 emessa dal Tribunale di
Roma; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, limitare l'eventuale risarcimento alle sole poste di danno causalmente riconducibili al sinistro de quo e secondo il grado di responsabilità ascrivibile alle parti nella verificazione del sinistro per cui è causa, il tutto comunque entro il limite dei massimali di garanzia, così come stabiliti dal regolamento adottato dal
Ministero ai sensi dell'art. 128 del Nuovo Codice delle Controparte_6
Assicurazioni. 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, gravati da oneri fiscali e previdenziali di legge del II grado di giudizio. Con espressa opposizione a qualsivoglia
7 riapertura della fase istruttoria di causa”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in unico motivo “IN ORDINE ALLA VERICAZIONE
DELL' INVESTIMENTO” avente ad oggetto in particolare i seguenti aspetti “
1. IN
ORDINE ALL'ERRATA VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL SIG.
RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL MEZZO COINVOLTO;
2. IN Pt_1
MERITO ALLA MANCATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA CTU
3. IN ORDINE AL CONTENUTO DEL RAPPORTO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE 4. IN ORDINE ALL'ERRATO AUTOMATISMO TRA MANCATA
PRESENZAZIONE DELLA DENUNCIA-QUERELA E RIGETTO DELL
DOMANDA 5. IN ORDINE ALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLA LETTERA
A ART 283 DLGS 209/2005”.
Con tale motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è ritenuto provato l'accadimento tale da comportare la sussistenza degli estremi per la chiamata in causa della Compagnia designata al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
In particolare, deduceva che le ragioni per cui non aveva riferito alcunché nell'immediatezza del sinistro erano dipese dalle proprie condizioni di salute, essendosi trovato in uno stato confusionale ed avendo sofferto di una amnesia temporanea venuta meno con la guarigione, essendo quindi riemersi i ricordi che parevano persi.
Indi allegava che una volta dimesso, si era recato presso la Polizia Municipale - VII gruppo - intervenuta nel luogo del sinistro a rendere le dovute dichiarazioni, descrivendo e denunciando l'accaduto, indicando altresì la targa del mezzo che riteneva di aver identificato, precisando che le eventuali imprecisioni in relazione al soggetto che lo aveva trascinato all'interno dello spartitraffico, definito quale passeggero e non conducente, erano dipese dalla sua non buona conoscenza della lingua italiana.
Soggiungeva quanto alle perplessità rilevate dal giudicante sull'identificazione di una delle “peripatetiche”, nella persona di tale , che erano stati proprio i Persona_3
Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro ad acquisire le generalità della stessa, che tuttavia non era stata reperita, anche per la professione svolta, in fase di successiva citazione per la testimonianza da rendere in giudizio.
Allegava altresì che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato le risultanze della c.t.u. medico-legale disposta in primo grado da cui era emerso che “a causa del sinistro stradale del 24.09.2007 il periziato ha Persona_4
8 riportato, con certo rapporto causale frattura pluriframmentaria meta epifisaria distale del radio sinistro trattata chirurgicamente con fili di K, successivamente rimossi, lussazione completa dell'articolazione del gomito sinistro con posterizzazione dell'olecrano ridotta incruentemente, frattura pluriframmentaria della diafisi medio – prossimale del femore sinistro, chirurgicamente trattata con chiodo endomidollare e viti;
frattura completa della branca ischio – pubica sinistra a livello di sinfisi[...]”, aspetti che escludevano la riconducibilità delle lesioni ad accadimento diverso da un investimento stradale.
Deduceva quindi che alla stregua di tali riscontri doveva ritenersi certo e provato il proprio investimento intorno alle ore 12.55 in data 24.09.2007 mentre attraversava la carreggiata di Viale Palmiro Togliatti, in prossimità del civico 1289, precisando che anche a volersi ritenere non provato l'investimento da parte del veicolo rubato, il Fondo di garanzia avrebbe comunque dovuto rispondere dei danni cagionati da un veicolo non identificato, non avendo rilevanza – diversamente da quanto evidenziato dal Tribunale – la presentazione della denuncia-querela.
Tanto dedotto in merito alle ragioni per cui la sentenza di primo grado doveva essere riformata, allegava che alla stregua delle risultanze della c.t.u. disposta in primo grado - secondo le tabelle milanesi da applicarsi nella fattispecie - doveva procedersi alla seguente liquidazione: “Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018 Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni. Percentuale di invalidità permanente 45%.
Punto base danno non patrimoniale € 8.660,75. Giorni di invalidità temporanea totale 90.
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60. Punto base I.T.T. € 98,00. Danno risarcibile € 292.300,00. Aumento personalizzato (max 25%) € 365.375,00 Invalidità temporanea totale € 8.820,00. Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.940,00. Totale danno biologico temporaneo € 11.760,00 totale generale: € 304.060,00. Totale con personalizzazione massima € 377.135,00”.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, debbono essere preliminarmente affrontate le eccezioni spiegate dalle di inammissibilità CP_1 dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C.
(Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
9 che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie paiono rinvenirsi nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co.2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale
(così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
§ 10. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente, in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Deve anzitutto rilevarsi che la causa petendi e il petitum delle domande attoree in primo grado (quali rinvenibili nella citazione e nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c. attorea) erano volti precisamente ad accertare la responsabilità dell'investimento a causa di condotta di guida imprudente ed imperita da parte di una Citroen targata CW328LY, che, secondo la prospettazione del danneggiato, quale veicolo rubato e privo di assicurazione lo aveva investito nel mentre era intento a percorrere un attraversamento pedonale avendo a suo favore la luce semaforica verde.
Trattasi, quindi, di precise circostanze di fatto che dovevano essere comprovate dal danneggiato ex art.2697 c.c. atteso che secondo Cass.civ.n.28873/2024 - e più in generale tenuto conto del riparto dell'onere della prova in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro - spettava comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (nelle varie fattispecie disciplinate dall'art.283 del d.lgs.n.209 del 2005) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua riferibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo danneggiante e, inoltre, che tale veicolo fosse rimasto sconosciuto ove fosse stata invocata la fattispecie di cui alla
10 lett.a) della disposizione, diversamente, in ogni caso, le altre circostanze rilevanti, che, nella fattispecie portata all'attenzione del primo giudice, erano che quello specifico veicolo (la Citroen targata CW328LY), privo di assicurazione e rubato, lo aveva investito cagionandogli i danni fisici descritti in citazione.
Da quanto precede – a fronte delle specifiche contestazioni da parte della Compagnia appellata sin dalla comparsa di costituzione in primo grado in merito al coinvolgimento di quel preciso veicolo nella causazione dei danni e più in generale quanto alla dinamica e accadimento del sinistro – spettava quindi all'appellante dar prova delle circostanze allegate, non potendosi mutare il thema decidendum soltanto in fase di comparsa conclusionale.
Ebbene, dinnanzi a quanto sopra osservato, il danneggiato, a seguito di istruttoria che non aveva visto l'assunzione di alcuna testimonianza in grado di confermare la dinamica del sinistro e più in generale l'investimento, soltanto in sede di scritti conclusionali, si è così dedotto: “in merito al veicolo che lo ha investito costui ha dichiarato di ricordarsi la targa, che è risultata collegata a veicolo oggetto di furto e privo di copertura assicurativa. Sull'argomento, però, anche nella denegata ipotesi in cui tale dato dovesse ritenersi non sufficientemente provato, essendo certo l'investimento a quell'ora e in quel luogo, tenuta al risarcimento dei danni subiti dal sarebbe comunque la Pt_1
convenuta, in quanto il Fondo di garanzia delle vittime della strada risponde non solo dei danni causati dai veicoli non assicurati ma anche quando il veicolo non risulta identificato”.
Orbene, trattasi di una mutatio inammissibile, al più consentita, a tutto voler concedere, con la prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., memoria in cui l'attore aveva insistito nel prospettare le circostanze costitutive della propria specifica azione, continuando ad incentrarle sulla responsabilità del veicolo Citroen precisamente identificato e privo di assicurazione.
In detta memoria, infatti, può leggersi “Riteniamo che tale dichiarazione, meglio poi specificata dalla Sig.ra sia necessaria ed essenziale al fine di individuare la Per_3 responsabilità in capo al conducente il veicolo CV328LY”.
A fronte di tali specifiche allegazioni spettava quindi all'attore dar prova che la responsabilità dell'occorso dovesse ascriversi a quella autovettura precisamente identificata ed ancora che le lesioni fossero comunque riconducibili ad un investimento stradale, tuttavia, tale prova non è stata fornita, fondandosi solo su dichiarazioni del danneggiato, peraltro rilasciate a distanza di oltre un mese dal sinistro, quando, nell'immediatezza, lo stesso aveva riferito agli agenti della Municipale di non saper
11 indicare la targa del veicolo investitore.
Trattasi invero di circostanza rilevante, che, pone sin anche in serio dubbio l'investimento, atteso che neppure è sostenibile - come dedotto dall'appellante - che questi avesse perso la memoria, in quanto nella descrizione anamnestica e obiettiva contenuta nella cartella del pronto soccorso (in atti) il paziente era giunto cosciente e privo di deficit neurologici.
Orbene, dinnanzi a tali evidenze appare francamente dubbio dinnanzi al verbale della
Municipale in cui era riportato “fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari ed in luogo non vi erano elementi oggettivi ascrivibili al sinistro..” e “..ci recavamo al pronto soccorso per apprendere ulteriori notizie, ma il pedone ricordava solo gli eventi già descritti e che il veicolo era di colore scuro, non sapeva dare altre indicazioni tantomeno la targa”, che il danneggiato - che nell'immediatezza non aveva riferito una circostanza così rilevante relativa alla targa - a distanza di oltre un mese avesse rilasciato una dichiarazione in cui indicava la targa del veicolo, senza neppure aver dichiarato agli agenti della municipale, che nell'immediatezza si erano recati in Ospedale per sentirlo, di averne fatto annotazione.
Dunque, deve ritenersi, alla stregua delle motivazioni del primo giudice, che il Tribunale risulta aver fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova e che non sia stato provato l'investimento e tantomeno l'investimento da parte della Citroen targata
CW328LY.
Quanto poi al valore della denuncia valga quanto osservato da Cass.civ.n.20066 del 2013 per cui nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969,
n.990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ma allo stesso modo, la presentazione di denuncia o di querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.
Orbene, nel caso di specie l'appellante non ha dato prova alcuna che sia stato investito da una autovettura non identificata, tantomeno (tale l'oggetto del giudizio) dalla Citroen targata CW328LY, neppure potendosi ciò inferire dagli esiti della c.t.u. disposta in primo grado che non risulta aver affatto escluso la compatibilità delle lesioni (fratture e lesioni) con altri eventi di natura traumatica, quali in ipotesi una caduta dall'alto o da un mezzo pubblico ovvero imputabili ad eventi traumatici di altra natura.
Deve peraltro osservarsi che nel verbale della Polizia municipale (in atti) si evidenziava non essere stati reperiti testimoni dell'occorso ed appare invero singolare che in un simile
12 incidente, verificatosi in pieno giorno in una importante e frequentata arteria stradale della città di Roma, durante un attraversamento pedonale con il semaforo verde, nessuno nell'assistere al sinistro si fosse poi prestato a fornire soccorso al passante infortunato, attendendo quindi l'arrivo delle Autorità.
Ancora deve osservarsi che il pedone era stato rinvenuto – per quanto si evince dal verbale della Municipale – da due peripatetiche che si erano accorte dello stesso in quanto rinvenuto nel luogo esatto dove usavano appartarsi con i loro clienti (sotto un albero ed occultato alla vista da sterpaglie molto alte), circostanze che pongono ulteriori e seri dubbi sull'accaduto e soprattutto sul fatto che in pieno giorno, su simile e frequentata strada romana, il pedone infortunato dopo il sinistro fosse stato letteralmente trascinato ed occultato tra le sterpaglie, quasi a “nascondere” le prove dell'investimento senza che nessuno avesse visto e denunciato una così grave condotta.
Dunque la domanda deve essere rigettata in quanto non provata - sia a volersi ritenere l'investimento cagionato da parte della Citroen targata CW328LY sia a volersi ritenere responsabile l'autovettura non identificata - ciò in difetto di prova dell'occorso, dovendosi in merito a tale ultima questione e domanda svolta in via subordinata in appello che – per quanto sopra già osservato - nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art.190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112
c.p.c. (sul punto cfr., Cass.civ.n.20232/2022).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato in difetto di prova delle cause delle lesioni, tenuto conto altresì del rigore probatorio che deve connotare la particolare fattispecie dedotta in giudizio.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (previsto per le cause di valore indeterminabile) tenuto conto del petitum dell'appellante e di quanto osservato da
Cass.civ.n.10984 del 2021 per cui “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga – come nel caso di specie -
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni
13 equivalenti.
Ciò posto, deve procedersi alla seguente liquidazione, euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_2
procuratore di con atto di citazione notificato in data Parte_1
27.03.2021, avverso la sentenza n.14944/2020 resa in data 28/10/2020 dal Tribunale di
Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite Parte_1
del grado in favore di liquidate in euro 4.996,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante.
Roma, 11.02.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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