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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 134/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PRINCIPATO GIANLUCA e dell'avv. TAVELLA SALVATORE
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA e dell'avv. CUSUMANO SAVERIA
STEFANIA (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 contumace
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.02.2020, impugnava la Parte_1
sentenza n. 60/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'appellante, chiedendo “in riforma della sentenza impugnata affermare:
1. che il sinistro del 20.11.2015 si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. , conducente l'autovettura Fiat 600, tg. Controparte_3
BC3999SF, di proprietà della sig.ra , ed assicurata per la Parte_2
RCA della società 2. che a causa del sinistro de quo Controparte_1
l'appellante hanno subito danni quantificati nella complessiva somma di euro 33.874,00; 3.
e, per l'effetto, condannare in solido i sigg.ri sig. , la sig.ra Controparte_3 [...]
e la società in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice, ed al
pagamento in solido, della somma di euro 33.874,00; 4. Oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo;
5. Con vittoria di
spese e competenze dei due gradi di giudizio e con liquidazione anche delle spese forfettarie, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 247/2012 (Legge professionale forense)”.
L'appellante articolava un unico e complesso motivo di appello (erronea, contraddittoria e travisata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella specie degli artt. 2729 c.c., 115, 116 e 257 c.p.c., e 141 e 149 del Codice della Strada), ritenendo errata la decisione di prime cure rispetto alle prove assunte in istruttoria.
Si costituiva in giudizio la chiedendo di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito insistendo per il rigetto.
L'udienza di prima comparizione subiva differimenti d'ufficio, debitamente comunicati alle parti, e veniva fissata al 22.12.2020 in trattazione scritta. Con ordinanza del
29.01.2021, la Corte prendeva atto del mancato deposito delle note da parte dell'appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.12.2021. L'appellante depositava nota di trattazione per l'udienza del 16.12.2021 lamentando la mancata comunicazione dei decreti di fissazione dell'udienza all'avv.
Tavella, codifensore dell'appellante. L'udienza del 16.12.2021 veniva differita d'ufficio al 6.4.2023 con decreto del 14.12.2021, debitamente comunicato alle parti, e veniva nuovamente differito più volte sino alla fissazione dell'udienza del 23.01.2025, sostituita da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In difetto di note scritte anche per detta udienza, si disponeva il rinvio all'udienza del 6.3.2025 ex art. 348c.p.c. e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
pag. 2/4 2. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
L'appellante, infatti, non ha mai depositato alcuna nota per le udienze effettivamente tenutesi (in trattazione scritta) in data 22.12.2020, 23.01.25 e 6.03.2025.
La comunicazione dei decreti di differimento delle udienze è stata effettuata regolarmente, non essendo necessaria la comunicazione ad entrambi i difensori della parte, tanto più che il mandato conferito dall'appellante era disgiunto.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza il procedimento deve essere rinviato ad altra udienza con provvedimento comunicato alle parti, e se non compare alla successiva udienza l'appello è dichiarato improcedibile. In difetto dell'avviso di rinvio ex art. 348 c.p.c. nell'ordinanza del 29.01.2021, si provvedeva ad un nuovo differimento per l'udienza del 6.03.2025, con avviso regolarmente comunicato. Alcun rilievo può essere attribuito alle note scritte depositate per l'udienza del 16.12.2021, poiché detta udienza è stata differita d'ufficio con decreto del 14.12.2021. In conclusione, non risultando la presenza dell'appellante ad alcuna delle udienze celebratesi dinanzi a questa Corte, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte appellante, e liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, in € 4996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase di trattazione, € 1735,00 per la fase decisionale), ridotto ad € 2498,00 ex art. 4 comma 9 del citato DM poiché la pronuncia è limitata al rito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 60/2020 così Parte_1
provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
pag. 3/4 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.498,00 per
[...]
compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 134/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PRINCIPATO GIANLUCA e dell'avv. TAVELLA SALVATORE
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA e dell'avv. CUSUMANO SAVERIA
STEFANIA (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 contumace
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._3
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 19.02.2020, impugnava la Parte_1
sentenza n. 60/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'appellante, chiedendo “in riforma della sentenza impugnata affermare:
1. che il sinistro del 20.11.2015 si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. , conducente l'autovettura Fiat 600, tg. Controparte_3
BC3999SF, di proprietà della sig.ra , ed assicurata per la Parte_2
RCA della società 2. che a causa del sinistro de quo Controparte_1
l'appellante hanno subito danni quantificati nella complessiva somma di euro 33.874,00; 3.
e, per l'effetto, condannare in solido i sigg.ri sig. , la sig.ra Controparte_3 [...]
e la società in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice, ed al
pagamento in solido, della somma di euro 33.874,00; 4. Oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al soddisfo;
5. Con vittoria di
spese e competenze dei due gradi di giudizio e con liquidazione anche delle spese forfettarie, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 247/2012 (Legge professionale forense)”.
L'appellante articolava un unico e complesso motivo di appello (erronea, contraddittoria e travisata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché violazione e falsa applicazione di norme di legge, nella specie degli artt. 2729 c.c., 115, 116 e 257 c.p.c., e 141 e 149 del Codice della Strada), ritenendo errata la decisione di prime cure rispetto alle prove assunte in istruttoria.
Si costituiva in giudizio la chiedendo di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito insistendo per il rigetto.
L'udienza di prima comparizione subiva differimenti d'ufficio, debitamente comunicati alle parti, e veniva fissata al 22.12.2020 in trattazione scritta. Con ordinanza del
29.01.2021, la Corte prendeva atto del mancato deposito delle note da parte dell'appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.12.2021. L'appellante depositava nota di trattazione per l'udienza del 16.12.2021 lamentando la mancata comunicazione dei decreti di fissazione dell'udienza all'avv.
Tavella, codifensore dell'appellante. L'udienza del 16.12.2021 veniva differita d'ufficio al 6.4.2023 con decreto del 14.12.2021, debitamente comunicato alle parti, e veniva nuovamente differito più volte sino alla fissazione dell'udienza del 23.01.2025, sostituita da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In difetto di note scritte anche per detta udienza, si disponeva il rinvio all'udienza del 6.3.2025 ex art. 348c.p.c. e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
pag. 2/4 2. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
L'appellante, infatti, non ha mai depositato alcuna nota per le udienze effettivamente tenutesi (in trattazione scritta) in data 22.12.2020, 23.01.25 e 6.03.2025.
La comunicazione dei decreti di differimento delle udienze è stata effettuata regolarmente, non essendo necessaria la comunicazione ad entrambi i difensori della parte, tanto più che il mandato conferito dall'appellante era disgiunto.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla prima udienza il procedimento deve essere rinviato ad altra udienza con provvedimento comunicato alle parti, e se non compare alla successiva udienza l'appello è dichiarato improcedibile. In difetto dell'avviso di rinvio ex art. 348 c.p.c. nell'ordinanza del 29.01.2021, si provvedeva ad un nuovo differimento per l'udienza del 6.03.2025, con avviso regolarmente comunicato. Alcun rilievo può essere attribuito alle note scritte depositate per l'udienza del 16.12.2021, poiché detta udienza è stata differita d'ufficio con decreto del 14.12.2021. In conclusione, non risultando la presenza dell'appellante ad alcuna delle udienze celebratesi dinanzi a questa Corte, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte appellante, e liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, in € 4996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase di trattazione, € 1735,00 per la fase decisionale), ridotto ad € 2498,00 ex art. 4 comma 9 del citato DM poiché la pronuncia è limitata al rito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 60/2020 così Parte_1
provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
pag. 3/4 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.498,00 per
[...]
compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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