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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2024, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n° 100979/2008
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100979/2008
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimo Miracola Parte_1 C.F._1
opponente
E
(P.IVA. ) – Avv. Maria Giovanna Gorgone CP_1 P.IVA_1
opposto
Conclusioni di parte opponente:
A) In via preliminare, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per leffetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
B) Ritenere e dichiarare l'operatività della clausola penale, la sua legittimità ed equità e per l'effetto condannare, anche in via riconvenzionale, l'opposto al pagamento della relativa somma per ritardata ultimazione dei lavori e consegna dell'opera appaltata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
C) Accogliere tanto nella forma che nella sostanza l'opposizione proposta, dichiarando l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi, fatto valere dall'opposto;
1 D) In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare grave e di non scarsa importanza
l'inadempimento perpetrato dall'opposto al contratto di appalto stipulato con
l'opponente;
E) In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare la grave responsabilità contrattuale del Sig. e la violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del CP_2 contratto, per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e nella mancata consegna dell'opera appaltata, nonché per tutti i vizi e difetti riscontrati;
F) In via riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., condannare il
Sig. all'eliminazione, a spese dell'appaltatore, di tutti i vizi e difetti CP_2 dell'opera appaltata, come evidenziati in atti, e tutti quelli che accertati dal
CTU;
G) In via subordinata, sempre in riconvenzionale, operare la riduzione del prezzo dell'appalto proporzionalmente alle somme che saranno necessarie per eliminare i vizi e difetti da parte di una impresa terza, come accertati dal CTU;
H) In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'opposto ometta di eliminare
i vizi, ovvero gli stessi siano ineliminabili senza la demolizione dell'opera, dichiarare risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno per equivalente, pari a tutte le somme necessarie alla demolizione dell'opus ed alla successiva realizzazione del tetto di copertura a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle previsioni progettuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
I) In via riconvenzionale, condannare il Sig. al risarcimento del CP_2 maggior danno subito dalla Sig.na per il grave inadempimento Parte_1 perpetrato dall'appaltatore, che ha determinato l'impossibilità di utilizzare
l'immobile, sia per danno emergente che per lucro cessante, pari al reddito che
l'attrice avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse stato ultimato in tempo utile ed a regola d'arte, determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna e quella della sua effettiva utilizzazione;
per la perdita delle chance di maggior utile;
il tutto nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di disponenda CTU, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal
Sig. Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo;
2 L) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte opposta:
“Precisa le conclusioni insistendo nell'accoglimento di tutte le domande formulate nei precedenti atti e verbali di causa, anche di natura istruttoria, e segnatamente chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, voglia accogliere le conclusioni formulate in atti, con il rigetto delle domande, eccezioni e difese formulate da controparte. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE si è opposta al decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione Parte_1 distaccata di Sant'Agata di Militello n. 295/2008, contestando l'inadempimento dell'ingiungente , titolare della ditta individuale Logica Costruzioni, al CP_2 contratto d'appalto del 22/03/2007, relativo a lavori da eseguire sull'immobile sito in
Capo D'Orlando, via Trazzera Marina n. 210, all'interno del “Condominio Zuino”, e ciò sia sotto il profilo cronologico, per non aver mai completato e consegnato l'opera ex art. 1665 c.c. entro il termine del 30/04/2007, sia per l'assenza di computo metrico, rispetto al quale si sarebbe dovuto quantificare il prezzo esatto a misura, sia soprattutto per la presenza di gravi vizi e difformità rispetto al progetto, tali da rendere l'opera inutilizzabile, tanto che la committente aveva dichiarato di non accettarla con lettera del
20/02/2008.
Chiedeva quindi accertarsi che nulla era dovuto da parte sua, e proponeva altresì le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento, riduzione del prezzo e risarcimento danni in epigrafe meglio specificate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del CP_2 decreto ingiuntivo opposto, ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente.
In particolare, eccepiva la nullità del contratto d'appalto per mancanza di concessione, autorizzata dal Comune di Capo d'Orlando soltanto il 27/04/2007, e di autorizzazione del Genio Civile, pervenuta soltanto il 18/06/2007; deduceva che la difformità erano state volute dalla committente;
contestava l'esistenza di vizi, alla cui eliminazione si dichiarava disponibile, ove fossero emersi nel coso del giudizio, ed eccepiva, in subordine, la nullità parziale dalla clausola penale di cui all'art. 7 perché eccessiva, chiedendone in via gradata la riduzione ex art. 1834 c.c., e comunque la sua
3 inapplicabilità per essere il termine per la consegna spirato per cause imputabili alla committente.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande di revoca del decreto ingiuntivo, risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni sono fondate nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del contratto d'appalto, in quanto l'assenza degli atti autorizzativi non rende le pattuizioni contra legem, ma determina la sospensione delle reciproche obbligazioni in attesa che si verifichino le condizioni legittimanti.
Infondata, in quanto non dimostrata, è risultata altresì la tesi dell'appaltatore, secondo cui le difformità realizzate sarebbero state volute dalla committente;
difatti, se è vero che “l'appaltatore che abbia agito quale "nudus minister" del committente, seguendone pedissequamente le direttive e le istruzioni nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi responsabile per inadempimento e conserva il diritto al compenso” (Cass.
10808/2023), è altrettanto vero che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente, spetta a lui dimostrare l'esistenza delle modifiche contrattuali finalizzate a realizzare un'opera diversa da quella approvata, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio.
Nel merito, la ctu depositata in corso di atp ha verificato l'esistenza di lavori eseguiti in difformità rispetto al progetto, quantificando il costo necessario per la loro eliminazione in € 46.739,39, importo addirittura superiore a quello inizialmente preventivato, pari ad € 34.000,00.
Tanto risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e di quella risarcitoria, che l'opponente propone invia principale in forma specifica, e solo in subordine per equivalente.
La prima domanda non può essere accolta, non avendo parte attrice specificato (da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni) se essa risulti ancora possibile ex art. 2058 c.c., stante il tempo trascorso e l'utilizzo dell'appartamento nelle more, con possibile mutamento delle condizioni riscontrate in sede di atp.
Va invece accolta la domanda di risarcimento in forma generica, dovendo perciò il essere condannato al pagamento della somma di € 46.739,39. CP_2
4 In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di deposito della ctu (31/05/2010) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
L'opponente formula ulteriore domanda risarcitoria per il ritardo nella consegna dei lavori, chiedendo l'applicazione della penale di € 200,00 giornalieri di cui all'art. 7 del contratto.
Si ritiene in proposito che, stante la natura pacificamente risarcitoria della penale, nessun danno da ritardo possa sussistere a seguito dell'abbandono del cantiere senza il compimento dell'opera o per asserito (da parte dell'appaltatore) completamento dei lavori, che, ove rispondente alla realtà dei fatti, integra gli estremi dell'inadempimento;
La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo (come nel caso di specie)
o nell'inadempimento; difatti, “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere
5 nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (Cass. 23706/2009; conforme Cass. 23291/2014).
La penale non può pertanto essere applicata per il periodo successivo alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Quanto al periodo precedente, secondo l'opponente la tesi di controparte – per cui nessuna penale sarebbe dovuta in quanto non sarebbe stato possibile iniziare i lavori prima del 27/04/2007 per le parti non strutturali e del 18/06/2007 per quelle strutturali – sarebbe infondata, dal momento che, essendosi l'appaltatore obbligato ad eseguire i lavori entro 39 giorni, anche iniziando a tale ultima data essi dovevano essere completati entro il 27/07/2007.
Occorre tuttavia evidenziare che il termine per l'esecuzione dei lavori non dipende soltanto dall'entità dei lavori medesimi, ma anche dall'organizzazione dell'appaltatore, il quale, ove il termine iniziale dovesse slittare per causa ad egli non imputabile, potrebbe trovarsi contemporaneamente impegnato in altre commesse, risultando in tal modo impossibilitato a rispettare le tempistiche per le quale si era obbligato con riferimento ad un diverso arco temporale
In specie, essendosi la condizione verificata addirittura oltre il termine conclusivo dei lavori inizialmente fissato (il 18/06/2007, a fronte di un termine del 30/04/2007), non si ravvisano le condizioni per ritenere il ritardo imputabile all'appaltatore, con conseguente esclusione dell'applicazione della clausola penale.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, stante anche l'abnormità della somma pretesa dall'opponente a titolo di penale (quantificata nelle note conclusive in €
206.800,00), le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di atp, risultando estranee alla domanda riconvenzionale rigettata in questa sede, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100979/2008 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di parte opposta di declaratoria di nullità del contratto d'appalto del 22/03/2007;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello n. 295/2008;
6 3) accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto Parte_1
d'appalto del 22/03/2007 per inadempimento dell'appaltatore;
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica proposta da parte opponente;
5) accoglie la domanda di risarcimento dei danni in forma generica proposta da parte opponente e, per l'effetto, condanna al pagamento della CP_2 somma di € 46.739,39 a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento in favore di , con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_1 sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 31/05/2010 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
6) rigetta la domanda di risarcimento dei danni da ritardo ed applicazione della clausola penale, proposta da parte opponente;
7) compensa interamente le spese di giudizio;
8) pone le spese di atp definitivamente poste a carico di parte opposta.
Patti, 15/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 100979/2008
TRA
(C.F. ) – Avv. Massimo Miracola Parte_1 C.F._1
opponente
E
(P.IVA. ) – Avv. Maria Giovanna Gorgone CP_1 P.IVA_1
opposto
Conclusioni di parte opponente:
A) In via preliminare, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per leffetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
B) Ritenere e dichiarare l'operatività della clausola penale, la sua legittimità ed equità e per l'effetto condannare, anche in via riconvenzionale, l'opposto al pagamento della relativa somma per ritardata ultimazione dei lavori e consegna dell'opera appaltata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
C) Accogliere tanto nella forma che nella sostanza l'opposizione proposta, dichiarando l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi, fatto valere dall'opposto;
1 D) In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare grave e di non scarsa importanza
l'inadempimento perpetrato dall'opposto al contratto di appalto stipulato con
l'opponente;
E) In via riconvenzionale, ritenere e dichiarare la grave responsabilità contrattuale del Sig. e la violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione del CP_2 contratto, per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e nella mancata consegna dell'opera appaltata, nonché per tutti i vizi e difetti riscontrati;
F) In via riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., condannare il
Sig. all'eliminazione, a spese dell'appaltatore, di tutti i vizi e difetti CP_2 dell'opera appaltata, come evidenziati in atti, e tutti quelli che accertati dal
CTU;
G) In via subordinata, sempre in riconvenzionale, operare la riduzione del prezzo dell'appalto proporzionalmente alle somme che saranno necessarie per eliminare i vizi e difetti da parte di una impresa terza, come accertati dal CTU;
H) In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'opposto ometta di eliminare
i vizi, ovvero gli stessi siano ineliminabili senza la demolizione dell'opera, dichiarare risolto il contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatore e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento del danno per equivalente, pari a tutte le somme necessarie alla demolizione dell'opus ed alla successiva realizzazione del tetto di copertura a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle previsioni progettuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
I) In via riconvenzionale, condannare il Sig. al risarcimento del CP_2 maggior danno subito dalla Sig.na per il grave inadempimento Parte_1 perpetrato dall'appaltatore, che ha determinato l'impossibilità di utilizzare
l'immobile, sia per danno emergente che per lucro cessante, pari al reddito che
l'attrice avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse stato ultimato in tempo utile ed a regola d'arte, determinabile con riferimento al valore locativo dell'immobile maturato nel periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna e quella della sua effettiva utilizzazione;
per la perdita delle chance di maggior utile;
il tutto nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche a mezzo di disponenda CTU, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal
Sig. Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo;
2 L) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte opposta:
“Precisa le conclusioni insistendo nell'accoglimento di tutte le domande formulate nei precedenti atti e verbali di causa, anche di natura istruttoria, e segnatamente chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, voglia accogliere le conclusioni formulate in atti, con il rigetto delle domande, eccezioni e difese formulate da controparte. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE si è opposta al decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione Parte_1 distaccata di Sant'Agata di Militello n. 295/2008, contestando l'inadempimento dell'ingiungente , titolare della ditta individuale Logica Costruzioni, al CP_2 contratto d'appalto del 22/03/2007, relativo a lavori da eseguire sull'immobile sito in
Capo D'Orlando, via Trazzera Marina n. 210, all'interno del “Condominio Zuino”, e ciò sia sotto il profilo cronologico, per non aver mai completato e consegnato l'opera ex art. 1665 c.c. entro il termine del 30/04/2007, sia per l'assenza di computo metrico, rispetto al quale si sarebbe dovuto quantificare il prezzo esatto a misura, sia soprattutto per la presenza di gravi vizi e difformità rispetto al progetto, tali da rendere l'opera inutilizzabile, tanto che la committente aveva dichiarato di non accettarla con lettera del
20/02/2008.
Chiedeva quindi accertarsi che nulla era dovuto da parte sua, e proponeva altresì le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento, riduzione del prezzo e risarcimento danni in epigrafe meglio specificate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del CP_2 decreto ingiuntivo opposto, ed il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente.
In particolare, eccepiva la nullità del contratto d'appalto per mancanza di concessione, autorizzata dal Comune di Capo d'Orlando soltanto il 27/04/2007, e di autorizzazione del Genio Civile, pervenuta soltanto il 18/06/2007; deduceva che la difformità erano state volute dalla committente;
contestava l'esistenza di vizi, alla cui eliminazione si dichiarava disponibile, ove fossero emersi nel coso del giudizio, ed eccepiva, in subordine, la nullità parziale dalla clausola penale di cui all'art. 7 perché eccessiva, chiedendone in via gradata la riduzione ex art. 1834 c.c., e comunque la sua
3 inapplicabilità per essere il termine per la consegna spirato per cause imputabili alla committente.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Le domande di revoca del decreto ingiuntivo, risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni sono fondate nei limiti di cui infra.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del contratto d'appalto, in quanto l'assenza degli atti autorizzativi non rende le pattuizioni contra legem, ma determina la sospensione delle reciproche obbligazioni in attesa che si verifichino le condizioni legittimanti.
Infondata, in quanto non dimostrata, è risultata altresì la tesi dell'appaltatore, secondo cui le difformità realizzate sarebbero state volute dalla committente;
difatti, se è vero che “l'appaltatore che abbia agito quale "nudus minister" del committente, seguendone pedissequamente le direttive e le istruzioni nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi responsabile per inadempimento e conserva il diritto al compenso” (Cass.
10808/2023), è altrettanto vero che, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente, spetta a lui dimostrare l'esistenza delle modifiche contrattuali finalizzate a realizzare un'opera diversa da quella approvata, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio.
Nel merito, la ctu depositata in corso di atp ha verificato l'esistenza di lavori eseguiti in difformità rispetto al progetto, quantificando il costo necessario per la loro eliminazione in € 46.739,39, importo addirittura superiore a quello inizialmente preventivato, pari ad € 34.000,00.
Tanto risulta sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e di quella risarcitoria, che l'opponente propone invia principale in forma specifica, e solo in subordine per equivalente.
La prima domanda non può essere accolta, non avendo parte attrice specificato (da ultimo in sede di precisazione delle conclusioni) se essa risulti ancora possibile ex art. 2058 c.c., stante il tempo trascorso e l'utilizzo dell'appartamento nelle more, con possibile mutamento delle condizioni riscontrate in sede di atp.
Va invece accolta la domanda di risarcimento in forma generica, dovendo perciò il essere condannato al pagamento della somma di € 46.739,39. CP_2
4 In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di deposito della ctu (31/05/2010) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sul medesimo importo spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
L'opponente formula ulteriore domanda risarcitoria per il ritardo nella consegna dei lavori, chiedendo l'applicazione della penale di € 200,00 giornalieri di cui all'art. 7 del contratto.
Si ritiene in proposito che, stante la natura pacificamente risarcitoria della penale, nessun danno da ritardo possa sussistere a seguito dell'abbandono del cantiere senza il compimento dell'opera o per asserito (da parte dell'appaltatore) completamento dei lavori, che, ove rispondente alla realtà dei fatti, integra gli estremi dell'inadempimento;
La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo (come nel caso di specie)
o nell'inadempimento; difatti, “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere
5 nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento” (Cass. 23706/2009; conforme Cass. 23291/2014).
La penale non può pertanto essere applicata per il periodo successivo alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Quanto al periodo precedente, secondo l'opponente la tesi di controparte – per cui nessuna penale sarebbe dovuta in quanto non sarebbe stato possibile iniziare i lavori prima del 27/04/2007 per le parti non strutturali e del 18/06/2007 per quelle strutturali – sarebbe infondata, dal momento che, essendosi l'appaltatore obbligato ad eseguire i lavori entro 39 giorni, anche iniziando a tale ultima data essi dovevano essere completati entro il 27/07/2007.
Occorre tuttavia evidenziare che il termine per l'esecuzione dei lavori non dipende soltanto dall'entità dei lavori medesimi, ma anche dall'organizzazione dell'appaltatore, il quale, ove il termine iniziale dovesse slittare per causa ad egli non imputabile, potrebbe trovarsi contemporaneamente impegnato in altre commesse, risultando in tal modo impossibilitato a rispettare le tempistiche per le quale si era obbligato con riferimento ad un diverso arco temporale
In specie, essendosi la condizione verificata addirittura oltre il termine conclusivo dei lavori inizialmente fissato (il 18/06/2007, a fronte di un termine del 30/04/2007), non si ravvisano le condizioni per ritenere il ritardo imputabile all'appaltatore, con conseguente esclusione dell'applicazione della clausola penale.
In ragione della reciproca soccombenza delle parti, stante anche l'abnormità della somma pretesa dall'opponente a titolo di penale (quantificata nelle note conclusive in €
206.800,00), le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
Le spese di atp, risultando estranee alla domanda riconvenzionale rigettata in questa sede, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 100979/2008 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di parte opposta di declaratoria di nullità del contratto d'appalto del 22/03/2007;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti – sezione distaccata di Sant'Agata di Militello n. 295/2008;
6 3) accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto Parte_1
d'appalto del 22/03/2007 per inadempimento dell'appaltatore;
4) rigetta la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica proposta da parte opponente;
5) accoglie la domanda di risarcimento dei danni in forma generica proposta da parte opponente e, per l'effetto, condanna al pagamento della CP_2 somma di € 46.739,39 a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento in favore di , con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_1 sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 31/05/2010 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla medesima data fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma via via annualmente rivalutata fino alla data odierna;
6) rigetta la domanda di risarcimento dei danni da ritardo ed applicazione della clausola penale, proposta da parte opponente;
7) compensa interamente le spese di giudizio;
8) pone le spese di atp definitivamente poste a carico di parte opposta.
Patti, 15/10/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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